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n. 4 - Ottobre -
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Legislazione e
Giurisprudenza
Gazzetta
Ufficiale
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DECRETO 26 LUGLIO 2005, N.
172
REGOLAMENTO RECANTE MODIFICA DELLE DOTAZIONI ORGANICHE DEI RUOLI
NORMALE E SPECIALE DEGLI UFFICIALI DELL'ARMA DEI
CARABINIERI
(Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - n. 203 del 1 settembre
2005)
Art. 1. Modifica della dotazione organica del ruolo normale
dell'Arma dei carabinieri
1. La dotazione organica del grado di generale di corpo d'armata
del ruolo normale dell'Arma dei carabinieri, prevista dalla tabella
1 allegata al decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298, è
incrementata di una unità.
Art. 2. Modifica della dotazione organica del ruolo speciale
dell'Arma dei carabinieri
1. La dotazione organica del grado di sottotenente del ruolo
speciale dell'Arma dei carabinieri,
prevista dalla tabella 2 allegata al decreto legislativo 5 ottobre
2000, n. 298, è ridotta di quattro
unità.
DECRETO 22 LUGLIO 2005, N. 181
REGOLAMENTO RECANTE MODIFICHE ALLE DOTAZIONI ORGANICHE DEL RUOLO
NORMALE DEGLI UFFICIALI DEL CORPO DELLA GUARDIA DI FINANZA, IN
APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 59, COMMA 1, DEL DECRETO LEGISLATIVO 19
MARZO 2001, N. 69 (Gazzetta Ufficiale - Serie
Generale - N. 210 del 9 settembre 2005)
Art. 1. 1. Alla Tabella 1 allegata al decreto legislativo 19 marzo
2001, n. 69, alla colonna 2, «Organico», i numeri «9», «19», «62» e
«323» sono sostituiti, rispettivamente, dai seguenti:
«10», «23», «69» e «305». Conseguentemente, alla medesima Tabella
sono apportate le seguenti variazioni:
a) alla colonna 8, «Promozioni a scelta al grado superiore», le
parole «2 o 3 (b)», relative al grado di generale di brigata, e
«7», relativa al grado di colonnello, sono sostituite,
rispettivamente, da: «3» e «8 o 7 (b)»;
b) la nota (a) è sostituita dalla seguente: «(a) Fino al 2010, 2
promozioni; dal 2011, ciclo di 3 anni: 1 promozione nel 1° e nel
3°, 2 promozioni nel 2°»;
c) la nota (b) è sostituita dalla seguente «(b) Dal 2006, ciclo di
2 anni: 8 promozioni nel 1°, 7 promozioni nel 2°».
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI
MINISTRI 24 GIUGNO 2005, N. 183
REGOLAMENTO DI SICUREZZA NUCLEARE E PROTEZIONE SANITARIA PER
L'AMMINISTRAZIONE DELLA DIFESA
(Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - N. 217 del 17 settembre
2005)
Art. 1. Campo di applicazione e deroghe 1. Le
attività che comportano un rischio derivante dalle radiazioni
ionizzanti, indicate all'articolo 1 del decreto legislativo 17
marzo 1995, n. 230, e successive modificazioni, di seguito definito
decreto legislativo, svolte nell'àmbito del Ministero della difesa
dal personale militare e civile, dagli studenti applicati in
attività formativa e dai lavoratori esterni al Ministero della
difesa, sono assoggettate alle direttive comunitarie in materia di
radiazioni ionizzanti ed alle norme del presente regolamento. Il
regolamento si applica anche alle situazioni che comportino un
rischio derivante dalle radiazioni ionizzanti generate nell'àmbito
del Ministero della difesa.
2. Restano disciplinate dalle speciali norme tecnico-militari di
tutela, che si uniformano, per quanto possibile, in relazione alla
peculiarità delle attività, alle disposizioni del decreto
legislativo, le attività e i luoghi di carattere riservato o
operativo o che presentino analoghe esigenze, connesse ai compiti
istituzionali delle Forze armate, comprese quelle di Polizia
militare, di protezione civile ed addestrative, nonché le attività
effettuate da proprio personale su mezzi o con manipolazione di
materiali del Ministero della difesa.
Art. 2. Organizzazione operativa
1. Con decreto del Ministro della difesa, entro un anno dalla data
di entrata in vigore del presente regolamento, sono emanate le
istruzioni tecniche per disciplinare l'organizzazione operativa in
ordine alla gestione in sicurezza radiologica delle attività e alla
tutela contro i rischi derivanti dalle radiazioni ionizzanti.
2. L'organizzazione operativa comprende anche la gestione delle
situazioni di emergenza attinenti ai soggetti, di cui al precedente
articolo 1 ed alla popolazione civile eventualmente coinvolta. Il
decreto del Ministro della difesa, di cui al comma 1, si uniforma
ai princìpi fissati dal decreto legislativo e dal presente
regolamento.
3. Le norme delle istruzioni di cui al comma 1, disciplinano anche
la predisposizione ed attuazione degli eventuali interventi, a
livello nazionale o locale, tenendo conto delle procedure di
pianificazione nazionali e locali, con le prefetture, il Ministero
dell'interno ed il Dipartimento della protezione civile.
4. Detti interventi sono effettuati previo scambio di informazioni
sul prevedibile scenario dell'incidente e sulla base del criterio
di mitigazione delle conseguenze.
5. Il Ministero della difesa predispone le adeguate procedure per
la pronta notifica delle emergenze alle autorità competenti
nazionali ed estere le cui modalità e norme d'attuazione sono
definite dalle istruzioni di cui al comma 1.
Art. 3. Autorizzazioni
1. Per le attività di cui all'articolo 1, il Ministero della difesa
è competente al rilascio dei provvedimenti autorizzativi di cui al
decreto legislativo ed alla legge 31 dicembre 1962, n. 1860, e
successive modificazioni.
2. In ordine alle autorizzazioni previste dalle norme di cui al
comma 1, trovano applicazione, in particolare, i disposti di cui
agli articoli:
a) 5 della legge n. 1860 del 1962, concernente il trasporto di
materie radioattive;
b) 28, 33 e 55 del decreto legislativo n. 230 del 1995,
concernenti, rispettivamente, l'impiego di sorgenti di radiazioni,
le installazioni di deposito o di smaltimento di rifiuti
radioattivi e la disattivazione degli impianti nucleari.
Art. 4. Competenze
1. Le funzioni di autorizzazione, di vigilanza, di controllo e di
verifica connesse alle attività indicate nel decreto legislativo,
sono espletate nell'àmbito dell'Amministrazione della difesa.
2. Le competenze in materia di rilascio dei provvedimenti
autorizzativi di cui all'articolo 3, sono definite come
segue:
a) gli Stati maggiori di Forza armata, tramite gli ispettorati
ovvero i comandi logistici, rilasciano le autorizzazioni alla
detenzione ed all'impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti e
alla gestione dei relativi impianti;
b) le direzioni generali, nell'àmbito delle aree di rispettiva
competenza, emanano direttive tecniche e provvedono alla verifica
ed al collaudo delle sorgenti di radiazioni ionizzanti;
c) i soggetti previsti dal decreto legislativo 19 settembre 1994,
n. 626, e successive modificazioni, provvedono alla tutela dei
rischi da radiazioni ionizzanti del personale di cui all'articolo
1;
d) i servizi sanitari e tecnici della Difesa, definiti con il
decreto ministeriale 14 giugno 2000, n. 284, provvedono alla
vigilanza per le attività di cui all'articolo 1, in particolare
nelle aree riservate od operative e per quelle che presentano
analoghe caratteristiche, da individuarsi, anche per quel che
riguarda le modalità di attuazione, con decreto del Ministro della
difesa.
3. Le funzioni connesse alle attività di informazione, di
sorveglianza fisica della protezione contro i rischi derivanti
dalle radiazioni ionizzanti, di controllo radioprotezionistico
ambientale, di smaltimento dei rifiuti radioattivi e di dosimetria
del personale, previste dal decreto legislativo, sono espletate
nell'àmbito del Ministero della difesa come segue:
a) allo Stato maggiore della Difesa, sono attribuite le competenze
in merito alla informazione preventiva in caso di emergenza
radiologica;
b) al CISAM, sono affidate le competenze in materia di
radioattività ambientale, raccolta, trattamento e conservazione dei
rifiuti radioattivi e dosimetria del personale;
c) al CISAM e all'organizzazione della sanità militare, sono
attribuite le competenze, per materia, concernenti,
rispettivamente, le attività di sorveglianza fisica e medica della
protezione dai rischi derivanti dall'esposizione alle radiazioni
ionizzanti, ivi comprese quelle relative alla conservazione della
documentazione.
Art. 5. Qualificazione del personale
1. Con decreto del Ministro della difesa sono determinati gli
elenchi del personale abilitato presso gli organi della Difesa,
individuati nell'àmbito dell'organizzazione operativa prevista
dall'articolo 2 del regolamento.
2. Le attività professionali per l'assolvimento delle funzioni
previste dal regolamento, sono effettuate dal personale del
Ministero della difesa in possesso degli stessi requisiti previsti
dal decreto legislativo. La formazione professionale e
l'abilitazione di detto personale competono al Ministero della
difesa secondo i criteri e le modalità stabiliti dal decreto
legislativo. L'abilitazione è rilasciata previo esame di apposite
Commissioni delle quali fanno parte un rappresentante del Ministero
del lavoro e delle politiche sociali e un rappresentante del
Ministero della salute.
Art. 6. Funzioni ispettive
1. Le funzioni ispettive e le relative modalità di attuazione sono
determinate dal Ministro della difesa nel decreto ministeriale di
cui all'articolo 2 del regolamento.
Art. 7. Relazione annuale
1. Il Ministro della difesa informa, con cadenza annuale, con
apposita relazione, secondo le modalità fissate nel decreto
ministeriale di cui all'articolo 2 del regolamento, il Presidente
del Consiglio dei Ministri in ordine all'installazione di impianti
ed all'avvio di attività concernenti l'impiego di sorgenti di
radiazioni ionizzanti.
2. Il Ministro della difesa unisce alla relazione, di cui al comma
1, limitatamente agli impianti, un rapporto tecnico riservato e
dettagliato, nel quale sono specificate le caratteristiche
fondamentali, l'ubicazione e gli elementi che consentono l'attività
in sicurezza nucleare e protezione sanitaria.
DECRETO LEGISLATIVO 6 OTTOBRE 2005, N.
216
DISPOSIZIONI INTEGRATIVE E CORRETTIVE DEL DECRETO LEGISLATIVO 16
LUGLIO 1997, N. 264, IN MATERIA DI RIORGANIZZAZIONE DELL'AREA
CENTRALE DEL MINISTERO DELLA DIFESA, A NORMA DELL'ARTICOLO 2 DELLA
LEGGE 27 LUGLIO 2004, N. 186.
(Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - N. 249 del 25 ottobre
2005)
Art. 1. Riorganizzazione dei compiti nei settori delle pensioni
militari, del collocamento al lavoro dei volontari congedati e
della leva
1. È istituita la Direzione generale delle pensioni militari, del
collocamento al lavoro dei volontari congedati e della leva. Ad
essa sono trasferiti i compiti in materia di pensioni, di equo
indennizzo e di riconoscimento della dipendenza delle infermità da
causa di servizio riguardanti il personale militare, attribuiti
alla Direzione generale per il personale militare dall'articolo 4,
comma 2, del decreto legislativo 16 luglio 1997, n. 264, nonché i
compiti di cui all'articolo 19 del decreto del Presidente della
Repubblica 18 novembre 1965, n. 1478, e agli articoli 2, comma 1,
lettera f), e 5, comma 1, della legge 14 novembre 2000, n. 331, e
successive modificazioni.
2. Contestualmente all'istituzione della Direzione generale di cui
al comma 1, è soppressa la Direzione generale della leva, del
reclutamento obbligatorio, della militarizzazione, della
mobilitazione civile e dei corpi ausiliari.
Art. 2. Riorganizzazione dei compiti nei settori del commissariato
militare e dei servizi generali
1. Sono istituite la Direzione generale di commissariato e la
Direzione generale dei servizi generali con compiti,
rispettivamente, di cui all'articolo 25 e all'articolo 32 del
decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n.
1478.
2. Contestualmente all'istituzione delle direzioni generali di cui
al comma 1, è soppressa la Direzione generale di commissariato e
dei servizi generali, di cui all'articolo 15 del decreto
legislativo 16 luglio 1997, n. 264.
3. Ai fini del presente articolo, per assicurare l'effettivo
rispetto del principio dell'invarianza della spesa, agli oneri
derivanti dall'istituzione di una nuova posizione dirigenziale
generale si provvede ai sensi dell'articolo 8, comma 2, del
decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186. Ove si ricorra
alla compensazione con tre posti di livello dirigenziale
effettivamente coperti, il nuovo incarico può essere attribuito
successivamente alla soppressione dei suddetti posti in
organico.
Art. 3. Modalità di attuazione
1. Le strutture ordinative e le competenze delle unità dirigenziali
nell'àmbito delle direzioni generali di cui agli articoli 1 e 2,
sono stabilite con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto
legislativo 16 luglio 1997, n. 264.
DECRETO 21 SETTEMBRE 2005, N. 235
REGOLAMENTO CONCERNENTE IL CORSO D'ISTITUTO PER I CAPITANI IN
SERVIZIO PERMANENTE EFFETTIVO DELL'ARMA DEI
CARABINIERI (Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - N.
266 del 15 novembre 2005)
Art. 1. Attività didattica
1. L'attività didattica del corso d'istituto per i capitani in
servizio permanente effettivo dell'Arma dei carabinieri comprende
lezioni, esercitazioni, seminari di studio, conferenze, dibattiti
guidati da docenti nonché, qualora d'interesse, visite d'istruzione
presso enti diversi dall'Arma o presso comandi od uffici di altre
Forze armate od altre Forze di polizia, italiane e straniere.
Art. 2. Modalità di ammissione
1. Sono ammessi alla frequenza del corso d'istituto:
a) i capitani del ruolo normale che hanno maturato almeno dieci
anni di anzianità di servizio dalla nomina ad ufficiale in servizio
permanente;
b) gli ufficiali che hanno maturato almeno undici anni dalla nomina
in servizio permanente, se provenienti dal ruolo speciale ai sensi
dell'articolo 21, commi 1, 2 e 4 del decreto legislativo 5 ottobre
2000, n. 298;
c) gli ufficiali del ruolo speciale vincitori del concorso di cui
all'articolo 21, commi 3 e 4, del decreto legislativo 5 ottobre
2000, n. 298, per i quali il superamento del corso costituisce
condizione per il transito nel ruolo normale.
Art. 3. Rinvio della frequenza del corso
1. Per gli ufficiali ammessi al corso d'istituto può essere
disposto, con determinazione del Comandante generale dell'Arma dei
carabinieri, il rinvio della frequenza al corso successivo per
motivi di servizio, per comprovata infermità o, a domanda, per
gravi e documentati motivi di carattere privato.
2. Escluso il caso di perdurante comprovata infermità, gli
ufficiali per i quali sia stato disposto il rinvio della frequenza
al corso successivo possono ottenere solo un ulteriore rinvio, con
determinazione del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri,
per motivi di servizio o, a domanda, per gravi e documentati motivi
di carattere privato.
Art. 4. Modalità di svolgimento
1. Le date di inizio e di termine del corso d'istituto sono
stabilite annualmente dal Comandante generale dell'Arma dei
carabinieri che provvede, altresì, ad approvare la pianificazione
didattica del corso stesso, di durata non superiore a sei mesi di
frequenza, comprensiva delle materie di insegnamento, di quelle
oggetto di esame finale e dei relativi docenti, dandone
comunicazione al Capo di stato maggiore della difesa. Per lo
svolgimento dei compiti di cui al presente comma, il Comandante
generale si avvale dell'Ufficio addestramento e regolamenti del
Comando generale dell'Arma dei carabinieri.
2. I contenuti del corso sono definiti annualmente sulla base delle
direttive emanate dal Comandante generale dell'Arma dei
carabinieri.
3. Il corso può essere articolato in fasi di frequenza, svolte
presso la scuola ufficiali carabinieri, ed in fasi per
corrispondenza, svolte presso i reparti di impiego.
4. Gli ufficiali frequentatori del corso, per lo svolgimento delle
fasi di frequenza e di quelle per corrispondenza, possono essere
ripartiti, in relazione al numero, in più sessioni didattiche. Per
ogni sessione didattica è designato un ufficiale di grado non
inferiore a Maggiore con il compito di seguire le attività
addestrative, favorendo l'apprendimento individuale e collettivo,
specialmente nelle materie aventi particolare valenza
professionale.
5. Ai frequentatori del corso possono, inoltre, essere assegnati
studi e ricerche sulle materie di insegnamento o su specifiche
tematiche, per il perseguimento di particolari fini istituzionali,
e l'approfondimento di problematiche di carattere
tecnico-professionale.
6. Il profitto tratto dai frequentatori durante il corso è
accertato mediante elaborati svolti nelle fasi per corrispondenza,
prove scritte ed interrogazioni orali nelle fasi di frequenza,
nelle diverse materie di insegnamento. Tali materie debbono essere
articolate in almeno sette moduli didattici.
A conclusione delle fasi di frequenza e di quelle per
corrispondenza viene effettuata la valutazione complessiva del
profitto dagli stessi docenti che compongono la commissione di cui
all'articolo 5, comma 1, lettera c). La valutazione, che
costituisce il voto di ammissione all'esame finale, è espressa in
trentesimi e frazione millesimale ed è definita dalla media
aritmetica delle medie aritmetiche delle votazioni, che debbono
essere almeno due, riportate in ciascuna materia prevista
dall'ordinamento didattico del corso.
7. L'esame finale consiste in una prova orale su materie che sono
state oggetto di studio durante il corso. Per le modalità di
valutazione e di espressione del punteggio si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 6.
8. Agli ufficiali frequentatori del corso d'istituto sono
comunicate tutte le valutazioni effettuate durante la frequenza del
corso e nell'esame finale, nonché il punteggio finale del corso,
determinato sulla base delle suddette valutazioni, e la posizione
occupata nella graduatoria finale di merito.
9. La graduatoria finale è approvata dal Comandante generale
dell'Arma dei carabinieri ed è pubblicata nel Giornale Ufficiale
del Ministero della difesa.
Art. 5. Commissione di esame
1. La commissione esaminatrice per la prova orale, nominata
annualmente dal Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, è
composta:
a) dal comandante della scuola ufficiali carabinieri,
presidente;
b) dal comandante del reparto corsi della scuola ufficiali
carabinieri, vice presidente;
c) da ufficiali superiori dell'Arma dei carabinieri o insegnanti
civili, docenti presso la scuola ufficiali carabinieri o esperti
nelle materie di esame, in qualità di membri effettivi per ciascuna
delle discipline oggetto di insegnamento, in numero non superiore a
undici.
2. Sono nominati, inoltre, due ufficiali superiori dell'Arma dei
carabinieri in qualità di membri supplenti, che subentrano nella
commissione in caso di impedimento dei membri effettivi.
3. In caso di impedimento del presidente o del vice presidente
della commissione esaminatrice, la sostituzione è disposta con
determinazione del Comandante generale dell'Arma dei
carabinieri.
4. L'ufficiale dell'Arma dei carabinieri meno anziano tra i membri
effettivi della commissione esaminatrice svolge le funzioni di
segretario.
Art. 6. Votazioni finali
1. Il voto dell'esame finale, espresso in trentesimi e frazione
millesimale, è determinato dalla media aritmetica dei voti
attribuiti da ciascun componente della commissione. Il voto
espresso dal presidente e dal vice presidente della commissione si
riferisce all'andamento complessivo dell'esame, tenendo conto delle
conoscenze e delle capacità acquisite nonché delle potenzialità
espresse dal candidato durante il corso. La media aritmetica del
voto dell'esame finale e del voto conseguito nella valutazione
complessiva del profitto di cui all'articolo 4, comma 6,
costituisce il punteggio finale del corso e determina la posizione
di ciascun frequentatore nella graduatoria finale di merito.
2. Gli ufficiali con eguale punteggio finale sono collocati nella
graduatoria con precedenza per il più anziano in ruolo.
3. L'ufficiale che consegue un voto finale inferiore a diciotto
trentesimi non supera il corso e non può frequentare altro analogo
corso.
4. La mancata presentazione all'esame finale può essere
giustificata soltanto da motivi di servizio, comprovata infermità o
documentata causa di forza maggiore.
5. Gli ufficiali impossibilitati a sostenere gli esami per i
giustificati motivi di cui al comma 4 possono partecipare alla
prova in uno dei giorni successivi in cui sono previsti gli esami
finali.
6. L'ufficiale che, senza giustificato motivo, non si presenta
all'esame, viene considerato come un frequentatore che non abbia
superato il corso d'istituto.
7. Qualora, per il perdurare dei motivi giustificativi, l'ufficiale
non riesca a sostenere gli esami in uno dei giorni successivi potrà
effettuarli in una sessione straordinaria, da predisporre non oltre
il quarantacinquesimo giorno dall'ultimo di quelli previsti per la
sessione ordinaria di esami. Nel caso in cui l'ufficiale non riesca
a sostenere l'esame finale nemmeno nella sessione straordinaria, lo
stesso sarà ammesso, per una sola volta, alla frequenza del corso
successivo.
Art. 7. Dimissioni dal corso
1. È dimesso dal corso l'ufficiale frequentatore che sia rimasto
assente per più di un terzo delle giornate addestrative di
frequenza previste dalla programmazione didattica.
2. L'ufficiale dimesso è ammesso alla frequenza del corso
successivo e nei suoi confronti si applica l'articolo 3, comma
2.
Art. 8. Ammissioni particolari
1. Al corso d'istituto possono partecipare, a domanda e previa
autorizzazione del Capo di stato maggiore della difesa, ufficiali
di Forze armate e di Forze di polizia estere.
2. Ai frequentatori di cui al comma 1 si applicano le norme
previste dal presente decreto per gli ufficiali dell'Arma dei
carabinieri.
3. Il comandante della scuola ufficiali carabinieri ha la facoltà
di limitare per gli ufficiali di Forze armate e di Forze di polizia
estere la partecipazione a determinate attività didattiche e la
consultazione di documenti o pubblicazioni, prevedendo, in tal
caso, attività didattiche alternative.
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLAREPUBBLICA 19
APRILE 2005, N. 170
(Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale N. 201 del 30 agosto
2005)
Regolamento concernente disciplina delle attività del Genio
militare, a norma dell'articolo 3, comma 7-bis, della Legge 11
febbraio 1994, n. 109.
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI
MINISTRI 22 LUGLIO 2005
(Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale N. 210 del 9
settembre 2005)
Rideterminazione delle dotazioni organiche delle qualifiche
dirigenziali, dei professori e ricercatori, delle aree funzionali,
delle posizioni economiche e dei profili professionali del
personale civile del Ministero della difesa.
DECRETO LEGISLATIVO 8 SETTEMBRE 2005, N.
200 (Gazzetta Ufficiale - Serie Generale N. 226 del
28 settembre 2005)
Disposizioni integrative e correttive del Decreto Legislativo 16
luglio 1997, n. 265, in materia di personale civile del Ministero
della difesa, a norma dell'articolo 2 della Legge 27 luglio 2004,
n. 186.
DECRETO LEGISLATIVO 8 SETTEMBRE 2005, N.
201 (Gazzetta Ufficiale - Serie Generale N. 226 del
28 settembre 2005)
Disposizioni integrative e correttive del Decreto Legislativo 28
novembre 1997, n. 459, in materia di riorganizzazione dell'area
tecnicoindustriale del Ministero della difesa, a norma
dell'articolo 2 della Legge 27 luglio 2004, n. 186.
DECRETO 13 MAGGIO 2005, N.
138
(Gazzetta Ufficiale - Serie Generale N. 166 del 19 luglio
2005)
Misure per il reinserimento sociale dei collaboratori di giustizia
e delle altre persone
sottoposte a protezione, nonché dei minori compresi nelle speciali
misure di protezione.
LEGGE 25 LUGLIO 2005, N.
150
(Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale N. 175 del 29 luglio
2005)
Delega al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario di
cui al R.D. 30
gennaio 1941, n. 12, per il decentramento del Ministero della
giustizia, per la modifica della disciplina concernente il
Consiglio di presidenza, della Corte dei conti e il Consiglio di
presidenza della giustizia amministrativa, nonché per l'emanazione
di un testo unico.
LEGGE 31 LUGLIO 2005, N.
157
(Gazzetta Ufficiale - Serie Generale N. 185 del 10 agosto
2005)
Conversione in legge del Decreto-Legge 28 giugno 2005, n. 111,
recante disposizioni urgenti per la partecipazione italiana a
missioni internazionali.
LEGGE 31 LUGLIO 2005, N.
158
(Gazzetta Ufficiale - Serie Generale N. 185 del 10 agosto
2005)
Conversione in legge del Decreto-Legge 28 giugno 2005, n. 112,
recante disposizioni urgenti per la partecipazione italiana alla
missione internazionale in Iraq.
DECRETO 20 SETTEMBRE 2005, N.
249 (Gazzetta Ufficiale - Serie Generale N. 283 del 5
dicembre 2005)
Regolamento concernente la disciplina dei giochi di sorte legati al
consumo.
LEGGE 5 DICEMBRE 2005, N.
251 (Gazzetta Ufficiale - Serie Generale N. 285 del 7
dicembre 2005)
Modifiche al codice penale e alla Legge 26 luglio 1975, n. 354, in
materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di
comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e
di prescrizione. |
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