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n. 3 - Luglio -
Settembre > Studi
Il riconoscimento della valenza
accademica degli studi militari: profili
normativi
Ugo Cantoni (*)
1.
Premessa
La formazione dei militari, con particolare riferimento agli
ufficiali, costituisce un aspetto di particolare interesse sotto
molteplici profili. Non si tratta solamente di un ambito di
rilevanza interna all'organizzazione militare, ma costituisce un
indicatore di non poco significato dello stato dei rapporti, sia
tecnico-giuridici, sia sociologici e di costume, fra la realtà
militare e la comunità di cui questa è espressione e strumento.
Queste riflessioni si pongono l'obiettivo di presentare alcuni
elementi di fatto sotto il profilo storico e normativo, senza
pretesa di esaustività, ma scegliendo fra i vari aspetti quelli che
si presentano più idonei ad evidenziare le principali linee di
tendenza e le svolte più incisive, nella prospettiva di avviare un
approfondimento sul tema, che merita sicuramente una particolare
attenzione. Per non allargare eccessivamente il campo, l'analisi
degli sviluppi finali sarà orientata utilizzando esempi riguardanti
la formazione degli ufficiali dell'Arma dei Carabinieri. Uno
sguardo anche veloce al passato consente di rilevare come, almeno
per quanto concerne l'Occidente europeo, il mondo militare sia
stato all'origine di molti degli sviluppi tecnologici e scientifici
che hanno poi inciso in modo profondo sulle caratteristiche della
nostra civiltà(1). In qualche caso si può trovare anche nel recente
passato la prova materiale di questo assunto: ad esempio nelle
origini militari del Politecnico di Torino, divenuto centro
universitario di particolare rinomanza, o nella qualità di militare
di studiosi di chiarissima fama,come il capitano di Stato Maggiore
piemontese Francesco Faà di Bruno, docente presso l'ateneo di cui
sopra. In Italia, il mutare del contesto culturale e istituzionale
ha visto, dopo la fine della Seconda guerra mondiale, un
progressivo ritrarsi della realtà militare,in qualche modo
associata ad una serie di avventure belliche, tutte con decorso ed
esito sostanzialmente rovinosi, iniziata con la fine del XIX secolo
e conclusasi con la caduta del regime fascista e della monarchia
sabauda nella prima metà del secolo scorso. Il tramonto della
mitologia guerresca e del nazionalismo di stampo
idealistico,unitamente alla cristallizzazione bipolare seguita alla
conferenza di Yalta(4-11 febbraio 1945), ha tolto al mondo militare
italiano quella rilevanza e quella onnipervadenza formale che in
passato lo avevano caratterizzato e la cui espressione più evidente
era stata la cosiddetta "Italia in divisa". Insieme agli aspetti di
tipo culturale e sociologico, le clausole del trattato di pace e la
crisi del secondo dopoguerra hanno messo in primo piano pesanti
limitazioni strutturali ed economiche, che hanno cambiato
radicalmente la realtà militare del nostro Paese. La situazione di
scarsissimo rilievo nel contesto sociale e di limitato impegno
operativo, annullato di fatto dalla strategia della dissuasione
nucleare, ha costituito per la realtà militare italiana una sfida
difficilissima che è stata affrontata con grande tenacia e con una
coerenza che ha portato a sviluppi di notevole rilievo. La
partecipazione sempre più intensa ad impegni internazionali e
l'implosione nel 1989 del blocco politico-militare costituito
dall'Unione Sovietica e dai paesi del Patto di Varsavia, sono state
le premesse per una radicale modifica del quadro di riferimento e
delle caratteristiche delle Forze armate, che hanno assunto un
assetto normativo e un ruolo completamente nuovo e più
significativo;sotto questo profilo può essere utile un confronto
fra i compiti delle Forze armate riportati nell'art. 1 della legge
11 luglio 1978, n. 382 e quelli definiti dall'art. 1 della legge 14
novembre 2000, n. 331, dal quale si evince immediatamente la
portata dei mutamenti del contesto(2). Questo è, per sommi capi, lo
scenario che fa da sfondo alle dinamiche della formazione dei
militari e degli ufficiali in particolare. Di esso bisogna tenere
conto per poter individuare, almeno nei loro tratti principali, le
linee di tendenza della normativa e le rationes che vi
soggiacciono.
2. Dalla fine del Secondo conflitto
mondiale agli anni '90
La ricostituzione delle Forze armate italiane, dopo il tracollo
dell'8 settembre1943 e la tragedia della guerra civile, fu
intrapresa a partire dal recupero degli schemi preesistenti,
compresa la strutturazione dell'iter formativo per gli ufficiali
all'interno delle diverse accademie. Si manifestò però subito il
problema di non facile soluzione di riconvertire una grande massa
di ufficiali, fuoriusciti a vario titolo dalle Forze armate, ad
impieghi civili. A questo fine fu varata una serie di norme di cui
un esempio interessante è il Decreto Legislativo Luogoteneziale del
07 giugno 1945, n. 568, intitolato: "Norme per la validità degli
studi compiuti presso la Regia Accademia aeronautica ai fini del
conseguimento della laurea in ingegneria", pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale del 25 settembre1945, n. 115. Sotto il profilo
contenutistico, gli studi dei nuovi corsi erano sostanzialmente
orientati verso discipline di tipo scientifico, con l'eccezione
solo parziale dell'Arma dei carabinieri (che peraltro muterà più
volte le modalità di reclutamento e di formazione degli ufficiali).
I docenti erano prevalentemente provenienti dalle università vicine
alle varie sedi, ma fino alla fine degli anni '50 non fu avvertita
in modo evidente la necessità di una qualche forma di equiparazione
o riconoscimento. Non è azzardato pensare che inizialmente
permanesse,almeno all'interno del mondo militare, la convinzione
che il superamento degli studi previsti ed il conseguimento delle
connesse promozioni di grado fossero di per sé un riconoscimento
più che sufficiente della professionalità e delle capacità tecniche
degli ufficiali; questa ipotesi è avvalorata dall'art. 25 del Regio
Decreto 31 agosto 1933, n. 1592, intitolato: "Approvazione del
testo unico delle leggi sull'istruzione superiore", pubblicato sul
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 7 dicembre 1933,
n. 283. In questo articolo si stabilisce che: "Gli studi di
ingegneria si compiono in cinque anni; essi sono divisi in due
corsi: uno biennale di studi propedeutici ed uno triennale di studi
di applicazione. Il corso biennale di studi propedeutici può essere
seguito presso tutte le Facoltà di scienze matematiche, fisiche e
naturali e presso gli Istituti superiori di ingegneria di Milano e
di Torino. Il predetto corso biennale può essere inoltre seguito
presso la R. Accademia navale di Livorno, presso la R. Accademia di
artiglieria e genio di Torino e presso la R. Accademia aeronautica
di Caserta. Il corso triennale di studi di applicazione può essere
seguito presso tutti gli Istituti superiori d'ingegneria. Il primo
anno del detto corso triennale può essere seguito anche presso la
R. Accademia navale di Livorno e presso la R. Accademia aeronautica
di Caserta. L'esame di licenza dal biennio propedeutico, da
sostenersi con le norme di cui all'art. 161, avrà effetto, ai fini
dell'ammissione al corso triennale di applicazione,soltanto per
quegli allievi delle tre Accademie, che, all'atto dell'ammissione
al corso biennale predetto, siano forniti del titolo di studi medi
di cui all'art. 143. Le norme concernenti l'organizzazione e il
funzionamento del corso propedeutico presso le tre Accademie e del
primo anno di applicazione presso le Accademie navale di Livorno e
aeronautica di Caserta sono emanate e, occorrendo,modificate, con
decreto Reale, su proposta dei Ministri interessati, di concerto
con quelli della educazione nazionale e delle finanze". Il tenore
della norma evidenzia immediatamente una situazione di sostanziale
pariteticità, assolutamente non bisognosa di clausole diverse da
quelle interne alle normative militari. Un segnale totalmente nuovo
è costituito dalla Legge 22 maggio 1959, n. 397,intitolata: "Norme
per l'equiparazione degli studi compiuti presso l'Accademia
militare e le Scuole di applicazione dell'Esercito al biennio
propedeutico di ingegneria", pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale
del 24 giugno 1959, n. 148. Questa legge fu seguita a tre anni di
distanza dalla legge 11 giugno 1962, n.605, intitolata:
"Riconoscimento della validità degli studi compiuti presso
l'Accademia militare e la Scuola ufficiali carabinieri nonché
presso l'Accademia e il corso di applicazione della Guardia di
Finanza ai fini del conseguimento della laurea in giurisprudenza o
in scienze politiche o in economia e commercio", pubblicata sulla
Gazzetta Ufficiale del 4 luglio 1962, n. 167.Si tratta di due norme
che aprono un'epoca nuova nei rapporti fra studi militarie mondo
universitario, e che costituiscono un segnale importante da molti
punti di vista. Per legge vengono definiti dei vincoli esterni alla
formazione militare e vengono stabilite procedure vincolanti per il
riconoscimento, in un'ottica di recezione degli standard
universitari come modello cui quelli militari devonoessere
paragonati ed uniformati ai fini del riconoscimento. Queste due
norme non sono più degli strumenti di "recupero" e reinserimento
sociale di ex militari dopo la fine del conflitto, come il Decreto
Legislativo Luogoteneziale del 7 giugno1945, n. 568, cui si è fatto
cenno sopra, ma sono il punto di partenza di un processo di
avvicinamento della formazione militare a quella accademica
chedurerà mezzo secolo e che culminerà, in qualche modo con la loro
unificazione. Dopo il secondo conflitto mondiale il riferimento e
la punta avanzata della formazione non è più la realtà militare, ma
quella universitaria che diventa progressivamente autorità
certificatrice anche in campo militare. Tale linea viene confermata
dall'emanazione della Legge del 20 novembre1971, n. 1095 avente
come epigrafe: "Nuove norme per il riconoscimento della validità
degli studi compiuti presso l'Accademia militare, la Scuola
Ufficiali Carabinieri e l'Accademia della guardia di finanza ai
fini dell'iscrizione nelle facoltà universitarie di giurisprudenza,
scienze politiche, economia e commercio", pubblicata sulla Gazzetta
Ufficiale del 22 dicembre 1971, n. 322. Questa norma, che abrogava
la precedente legge 11 giugno 1962, n. 605,ampliava le possibilità
di riconoscimento, pur mantenendo invariato il sistema delle
procedure, condizionate alla qualifica dei docenti, ai programmi,
alla durata dei corsi. Ulteriori aperture nella stessa direzione
sono state fatte con la Legge 23giugno 1990, n. 169 intitolata:
"Norme per il riconoscimento della validità degli studi compiuti
dagli ufficiali in servizio permanente dell'Esercito presso
l'Accademia militare, la Scuola ufficiali carabinieri, la Scuola di
applicazione e la Scuola trasporti e materiali ai fini
dell'ammissione ai corsi di diploma e di laurea di talune facoltà
universitarie", pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 5luglio
1990, n. 155, e con la Legge 27 maggio 1991, n. 168 intitolata:
"Norme per il riconoscimento della validità degli studi compiuti
dagli ufficiali in servizio permanente della Marina e
dell'Aeronautica militari, nonché della Guardia di Finanza, presso
le rispettive Accademie e Scuola di applicazione, ai fini
dell'ammissione ai corsi di diploma e di laurea di talune facoltà
universitarie", pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 4 giugno
1991, n. 129. Anche il quadro normativo generale si stava
orientando nettamente verso ulteriori possibilità di
collaborazione, come testimonia il testo dell'articolo
8(Collaborazioni esterne) della Legge 19 novembre 1990, n. 341,
intitolata:"Riforma degli ordinamenti didattici universitari",
pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 23 novembre 1990, n. 274,
che stabilisce:"1. Per la realizzazione dei corsi di studio nonché
delle attività culturali e formative di cui all'articolo 6, le
università possono avvalersi, secondo modalità definite dalle
singole sedi, della collaborazione di soggetti pubblici e privati,
con facoltà di prevedere la costituzione di consorzi, anche di
diritto privato, e la stipulazione di apposite convenzioni. 2. Le
università possono partecipare alla progettazione ed alla
realizzazione di attività culturali e formative promosse da terzi,
con specifico riferimento alle iniziative di formazione organizzate
da regioni, province autonome, enti locali e istituti di istruzione
secondaria, attraverso apposite convenzioni e consorzi,anche di
diritto privato. 3. I consigli delle strutture didattiche e
scientifiche interessate assicurano la pubblicità dei corsi e dei
progetti, nonché delle forme di collaborazione e partecipazione".
Anche le riforme del comparto difesa intervengono sulla questione
con l'articolo 2 comma 3 del Decreto Legislativo 28 novembre 1997,
n. 464 intitolato:"Riforma strutturale delle Forze armate, a norma
dell'articolo 1, comma 1,lettere a), d) ed h), della L. 28 dicembre
1995, n. 549", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 5 gennaio
1998, n. 3 che dispone: "Con decreto del Ministro dell'università e
della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto coni Ministri
della difesa e delle finanze, sono definiti, ai sensi della legge
15 maggio1997, n. 127, articolo 17, comma 95, i criteri generali
per la definizione, da parte delle università, degli ordinamenti
didattici di corsi di diploma universitario,di laurea e di
specializzazione, di cui agli articoli 2, 3 e 4 della legge
19novembre 1990, n. 341 (5), adeguati alla formazione degli
ufficiali delle Forze armate e del Corpo della guardia di finanza.
Le università, in conformità ai predetti criteri, definiscono gli
ordinamenti didattici d'intesa con le accademie militari per gli
ufficiali e con gli altri istituti militari d'istruzione superiore.
Ai fini dell'attivazione e della gestione dei corsi di cui al
presente articolo, le università,cui compete il rilascio dei titoli
e la responsabilità didattica dei corsi, stipulano apposite
convenzioni con le predette accademie ed istituti. Tali convenzioni
prevedono l'organizzazione delle attività didattiche anche
utilizzando le strutture e, per specifici insegnamenti, i docenti
delle accademie e degli istituti.I Ministri della difesa, delle
finanze e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica
definiscono opportune modalità e strumenti per agevolare la stipula
delle convenzioni di cui al presente articolo. Qualora il personale
militare che frequenta i corsi non consegua il titolo universitario
nel periodo di frequenza dell'accademia o di altro istituto
militare di istruzione superiore, è consentita la prosecuzione
degli studi, con il riconoscimento degli esami sostenuti con esito
positivo, anche presso altre università che abbiano attivato corsi
corrispondenti. Le convenzioni di cui al presente comma prevedono
anche le modalità di riconoscimento degli studi compiuti e di
rilascio dei titoli di diploma universitario,di laurea e di
specializzazione riguardanti gli ufficiali delle Forze armate e del
Corpo della guardia di finanza in servizio alla data di entrata in
vigore del presente decreto legislativo ovvero in congedo che, in
possesso del diploma di scuola media superiore richiesto all'epoca
per l'ammissione alle accademie militari,abbiano superato il
previsto ciclo di studi presso le rispettive accademie e le scuole
di applicazione ovvero la scuola ufficiali dei carabinieri o la
scuola di applicazione della Guardia di finanza. Per gli ufficiali
in congedo le modalità di riconoscimento sono definite anche con
riferimento ai cicli di studi frequentati dal personale in servizio
alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo o
successivamente a tale data. I riconoscimenti hanno luogo dando la
precedenza alle procedure riguardanti gli ufficiali in servizio".
Questo fervore di interventi normativi fa stato di un fenomeno
sempre più evidente, cioè del perseguimento, da parte del mondo
militare, di un riconoscimento accademico per la propria dirigenza.
Non si tratta più di un obiettivo di singoli, interessati ad una
propria particolare qualificazione, ma di una strategia
istituzionale, che pone il titolo accademico fra le componenti
essenziali della formazione dell'ufficiale. Questa esigenza deriva
anche da necessità connesse con il progressivo definirsi dei
requisiti formativi della dirigenza del pubblico impiego, che ha
visto l'inserimento della laurea fra i presupposti imprescindibili
per farne parte. Sarebbe difficile ricostruire in modo sintetico i
termini di un di battito interno al mondo militare, relativo alla
formazione degli ufficiali e al rapporto quantitativo fra lo spazio
dedicato alle attività più strettamente militari e quello riservato
agli studi accademici(3). Fiumi di inchiostro sono scorsi fra i
fautori di una prevalenza della componente
tecnico-professionale-militare e quelli che Le conseguenze di
questo dibattito sono state di grande fecondità ed hanno consentito
un approfondimento ed un arricchimento delle conoscenze nell'ambito
della formazione, da cui il mondo militare ha tratto utilissimi
spunti e nuovi utili strumenti. I risultati in termini di
organizzazione di corsi sono stati positivi, anche se talora hanno
tradotto in pratica un compromesso che,per non sacrificare nessuna
delle due formazioni, ha reso i corsi particolarmente impegnativi
per i frequentatori. Questa connotazione di impegno intenso ed
ininterrotto ha avuto peraltro anche una valenza pedagogica
costituendo una palestra ed un banco di prova per la capacità dei
futuri quadri militari di organizzare in modo efficace il proprio
tempo e di saper sfruttare razionalmente le proprie risorse fisiche
e mentali.
3. La riforma dell'Università e il Decreto
ministeriale 509 del 1999
Il dibattito e gli sviluppi di cui sopra si è fatto cenno sono
stati in qualche modo superati e travolti dalla riforma introdotta
con il Decreto Ministeriale del3 novembre 1999, n. 509, intitolato:
"Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli
atenei", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 4gennaio 2000, n.
2. Questa novella ha cambiato in modo radicale il quadro della
formazione universitaria, creando un contesto completamente
incongruente con tutta l'esperienza passata e richiedendo a tutti
gli operatori del settore un profondo cambiamento di mentalità e di
paradigmi, che il ministro dell'Università protempore, Ortensio
Zecchino descriveva così: "Le università della tradizione -già
quelle medioevali, ma soprattutto quelle che chiameremo
"humboldtiane"- erano, se possiamo esprimerci così, monofunzionali;
assolvevano cioè ad un unico compito: che era quello di formare,
sulla base di un modello fortemente unitario di sapere scientifico,
la classe dirigente del proprio Paese: una élite molto ristretta e
socialmente omogenea. Erano università vissute nel segno dello
Stato, per quel rapporto di esclusività fra Stato e saperi che si è
realizzato con la nascita stessa dello Stato moderno e che è venuto
poi, in alcuni Paesi, esaltandosi nella lunga stagione del dominio
idealistico. Le università che oggi i Paesi avanzati stanno
costruendo- o hanno già costruito - sono invece università
"polifunzionali". Giocando con le parole e la loro storia, qualcuno
ha scritto che stiamo assistendo alla trasformazione delle
"università" - il cui etimo, ad unum vertere, esprime l'antica
aspirazione all'unitarietà del sapere - in "multiversità". Esse
devono assolvere cioè a compiti anche molto diversificati, e lo
devono fare per giunta riferendosi a paradigmi scientifici molto
meno unitari che in passato. Devono certo continuare a formare
élite di alti specialisti, produrre senza sosta nuova ricerca e
nuove idee, trasmettere nel tempo il sapere più complesso e
specializzato senza che nulla vada perduto. Ma devono anche formare
milioni e milioni (sono questi i numeri) di tecnici e operatori nei
diversi rami della conoscenza"(4). L'orientamento sempre più
marcato verso l'ambito del "saper fare" con un sostanziale
slittamento degli aspetti di ricerca pura verso corsi post-laurea
ha cambiato nettamente anche le posizioni reciproche fra la
formazione accademica e quella militare, facendo emergere
l'esigenza di un profondo ripensamento di tutta la problematica e
rimettendo in discussione una serie di scelte apparse inizialmente
inevitabili. Un primo aspetto di totale innovazione è stato il
superamento del concetto di "esame", come unità di misura della
preparazione, sostituito dal credito formativo, concetto ancora
bisognoso di verifiche e sperimentazioni, ma comunque orientato a
valorizzare, ai fini della formazione accademica, attività ed
esperienze non riconducibili necessariamente ad un corso
tradizionalmente strutturato ossia con una netta prevalenza della
cosiddetta "didattica frontale". Questo nuovo concetto aderisce in
modo perfetto alla struttura della formazione militare, sia nella
fase istituzionale sia in quella di apprendimento sul campo,
riportando gli standard militari ad un livello di eccellenza anche
sotto il profilo della formazione universitaria, livello
raggiungibile con la precedente strutturazione solo difficilmente e
a prezzo di enormi sacrifici dei singoli.Un altro aspetto di novità
è costituito dal fatto che la nuova normativa,superando il
preesistente concetto di riconoscibilità dei singoli esami,
riconduce tutta la formazione universitaria sotto la responsabilità
degli atenei, che diventano importanti centri di certificazione
anche per attività gestite e svolte al loro esterno. Questo aspetto
ha peraltro suscitato comprensibili perplessità in ambito militare,
con riferimento ad alcune implicazioni di un certo rilievo, fra cui
il venir meno della possibilità di procedere ad una scelta diretta
dei docenti delle discipline strictu sensu universitarie, ora
individuati sulla base delle vigenti procedure concorsuali a
livello nazionale e la necessità di collocare in toto la formazione
in un contesto a guida accademica. Si è arrivati in sostanza ad una
forma di outsourcing, sia pure con significativi temperamenti (per
esempio il fatto chele attività si svolgono all'interno degli
istituti militari), che peraltro potrebbe preludere ad un'ipotesi,
di cui non va sottovalutato l'interesse, di costituzione di un
ateneo a gestione militare. Infine, la recezione normativa di una
molteplicità di orientamenti e ambiti di cui organizzare ex novo
percorsi di approfondimento di livello universitario, si incontra
agevolmente con le esigenze della formazione militare, che ha
priorità ed obiettivi interni e propri, ma che si può avvantaggiare
notevolmente di articolate e consolidate procedure di validazione
mutuabili dal mondo accademico. In questo scenario completamente
diverso dal passato non sono mancati momenti di incertezza e di
disorientamento, che hanno dato origine a tentativi di
"neutralizzare" la nuova disciplina facendone semplicemente un
formale mascheramento della precedente; sotto questo profilo
l'incontro fra università e formazione militare ha avuto
un'importante funzione di chiarificazione, dal momento che il mondo
della formazione militare disponeva già di consolidate esperienze
almeno per alcuni aspetti della riforma. Un esempio fra i tanti
riguardala rilevanza attribuita alla formazione sul campo, ritenuta
fondamentale per l'inserimento dei quadri militari nelle loro
funzioni e per la quale non vi era un grande retroterra ed una
adeguata valorizzazione nello schema della formazione universitaria
di stampo idealistico-gentiliano, fortemente ancorata a procedure
di trasmissione del sapere che, almeno nella prassi, non davano
particolare spazio alle problematiche della comunicazione e che
davano invece prevalenza assoluta alla cosiddetta "didattica
frontale". Per quanto riguarda l'Arma dei carabinieri, un primo
passo concreto in questo ambito è stato il perfezionamento di due
convenzioni: una siglata il 10 luglio2001 con l'Università degli
Studi di Modena e Reggio Emilia ed una il 28 settembre2001 con
l'Università di Roma Tor Vergata, che ha portato all'istituzione di
un corso orientato alle esigenze dell'Istituzione ed articolato in
una laurea in Scienze della Sicurezza ed in una successiva laurea
specialistica in Scienze della Sicurezza Interna ed Esterna. La
struttura di questi corsi prevede il riconoscimento in termini di
crediti formativi universitari delle attività addestrative
svolte,anche nel passato, presso gli istituti di formazione
militare, dando una piena e sostanziale applicazione del nuovo
concetto di studi accademici introdotto dal D.M. 509/99. I lavori
di messa a punto del nuovo corso di laurea, che si affianca a
quello, imprescindibile, in scienze giuridiche (punto di contatto
tecnico-professionale e culturale e condizione fondamentale di
integrazione con gli altri soggetti presenti nello scenario
connesso allo svolgimento delle funzioni istituzionali, ossia
magistrati, funzionari della carriera prefettizia, funzionari della
Polizia di Stato,avvocati, dirigenti del settore pubblico e
privato), hanno consentito di approfondire"sul campo" molti aspetti
della nuova disciplina e di evidenziare la necessità di modificare
l'approccio e la mentalità, per evitare equivoci e letture
distorte. Il riconoscimento delle attività svolte presso gli
istituti militari non è perciò una fictiojuris, finalizzata alla
concessione "simoniaca" di un titolo accademico, ma una
rigorosamente corretta applicazione alla realtà della formazione
militare del concetto di credito formativo introdotto dalla nuova
normativa. A prescindere da giudizi di valore sulle varie tipologie
di formazione universitaria, che non sono oggetto di questo studio,
oggi la realtà della formazione militare è un modello
avanzato,consolidato e ricco di esperienza secolare, di come il
legislatore ha voluto configurare l'università in Italia,
ispirandosi peraltro, in sostanza, agli esempi dei paesi
anglosassoni, con particolare riferimento agli Stati Uniti.
4. Conclusioni
Ripercorrendo l'itinerario sopra tracciato, non è difficile
coglierne una significativa ricorsività: nel volgere di due secoli
le strade della formazione militare e di quella universitaria si
sono separate per ricongiungersi progressivamente. La sfida tuttora
aperta è quella di trovare protocolli di integrazione che
consentano di armonizzare sempre meglio le potenzialità e le
esigenze di questi mondi,innescando circuiti virtuosi che possano
portare risultati sempre più fecondi. Sono sicuramente superati i
tempi e le visioni del mondo che consideravano un ossimoro
l'espressione "cultura militare", ma è ancora lungo il percorso che
porta ad un pieno sviluppo e ad una corrispondente
sistematizzazione del sapere orientato alla funzione di difesa in
tutti i suoi molteplici aspetti. Questo percorso può iniziare solo
da una approfondita riflessione giuridica sulla natura e sulle
connotazioni della realtà militare, per collocarla, in modo sempre
più corretto e omogeneo al dettato costituzionale, nell'ambito del
nostro ordinamento,senza dimenticare le peculiarità e le esigenze
specifiche connesse con la particolare e delicata funzione che le
Forze armate hanno nell'ambito dell'esercizio del potere esecutivo,
di cui la difesa è una parte non secondaria. È importante infine
tenere conto che oggi il nostro Paese si deve confrontare con
problematiche di respiro internazionale perché la sicurezza, anche
quella interna,ha una dimensione che travalica i confini nazionali
e continentali e richiede strumenti tecnici e mentalità
estremamente avanzati ed aperti al confronto con la realtà, senza
schematismi e preconcetti. Questa esigenza è resa ancora più
importante dal mutare profondo della tipologia dei conflitti e dei
contesti in cui questi vengono combattuti. Chi ha il delicato
compito di tutelare la sicurezza della nostra comunità ha bisogno
di una visione d'insieme delle minacce e deve essere in condizione
di percepirne anche le dimensioni che vanno al di là del concetto
di guerra corrispondente ai conflitti dei secoli passati, con una
distinzione tendenzialmente netta fra ciò che è "civile" e ciò che
è "militare", fra operazioni militari e resto della realtà(5). La
situazione attuale non consente più semplificazioni di questo tipo
e richiede anche agli operatori militari la capacità di muoversi su
orizzonti onnicomprensivi. L'affermarsi di un nuovo genere di
attività militari, fino a pochi anni fa denominate "operazioni
militari diverse dalla guerra" (Military Operations Other Then War
- MOOTW in gergo tecnico) ed oggi indicate come "operazioni di
risposta a situazioni di crisi" (Crisis Response Operations -
CROs), nonché la necessità di gestire la collaborazione civile -
militare nell'ambito delle operazioni di supporto alla pace ha
creato un contesto nuovo, dove i problemi dei "militari" non
possono essere gestiti in modo selettivo ed autonomo. Risulta
inoltre sempre meno efficace la catalogazione delle minacce
distinguendole fra interne ed esterne, al punto che il vero nodo da
sciogliere è, quasi sempre, quello connesso con la complessa zona
grigia fra la situazione di guerra e lo stato di pace stabilizzato
(una zona grigia nella quale le competenze espresse dal modello
istituzionale e operativo dell'Arma dei carabinieri si sono
dimostrate, in tutti i teatri di crisi, particolarmente rispondenti
alle esigenze).Da questa consapevolezza si può partire per
precisare sempre meglio prospettive ed itinerari di
formazione.
(*) - Tenente Colonnello t.ISSMI dei Carabinieri.
(1) - Sul tema vedasi: G. PARKER, La rivoluzione militare. Le
innovazioni militari e il sorgere dell'occidente,il Mulino, 1999;
E. CECCHINI, Tecnologia e Arte militare, UFFICIO STORICO DELLO
STATOMAGGIORE DELL'ESERCITO, Roma, 1992.
(2) - L'art 1 l. 382/1978 recitava: "Le Forze armate sono al
servizio della Repubblica; il loro ordinamentoe la loro attività si
informano ai principi costituzionali. Compito dell'Esercito,
dellaMarina e dell'Aeronautica è assicurare, in conformità al
giuramento prestato e in obbedienzaagli ordini ricevuti, la difesa
della Patria e concorrere alla salvaguardia delle libere
istituzioni eal bene della collettività nazionale nei casi di
pubbliche calamità". Questo testo, è stato abrogatoe sostituito
dalla l. 331/2000 con il seguente:"Compiti delle Forze armate.Le
Forze armate sono al servizio della Repubblica.L'ordinamento e
l'attività delle Forze armate sono conformi agli articoli 11 e 52
dellaCostituzione e alla legge.Compito prioritario delle Forze
armate è la difesa dello Stato.Le Forze armate hanno altresì il
compito di operare al fine della realizzazione della pace e
dellasicurezza, in conformità alle regole del diritto
internazionale ed alle determinazioni delle
organizzazioniinternazionali delle quali l'Italia fa parte.Le Forze
armate concorrono alla salvaguardia delle libere istituzioni e
svolgono compiti specificiin circostanze di pubblica calamità e in
altri casi di straordinaria necessità ed urgenza.Le Forze armate
sono organizzate su base obbligatoria e su base professionale
secondo quantoprevisto dalla presente legge".
(3) - Per quanto concerne l'Arma dei carabinieri si veda: G.
FERRARI, Quale cultura per l'ufficialedell'Arma? in RASSEGNA
DELL'ARMA DEI CARABINIERI, n.1, anno 1984.ritenevano indispensabile
accettare tutte le limitazioni che fossero necessarie
alconseguimento del titolo accademico, ritenuto un certificato di
qualità irrinunciabileanche per la dirigenza militare.
(4) - Ministero dell'Università e della Ricerca scientifica e
tecnologica, La riforma dell'Università,Salerno editrice, Roma,
2001, pag. 8.
(5) - Sul tema si veda: QIAO LIANG-WANG XIANGSUI, Guerra senza
limiti. L'arte della guerra asimmetricafra terrorismo e
globalizzazione, Libreria Goriziana,
2001. |
Ugo Cantoni
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