1.
Introduzione
In una materia tanto vasta come quella del terrorismo nessuno può
rivendicare la veste o il titolo di "esperto", anche perché tale
materia ha mille sfaccettature ed è in continua evoluzione(1).
Questo lavoro vuole essere, piuttosto, unariflessione sul tema del
terrorismo alla luce dei più recenti strumenti
giuridiciinternazionali. Dopo l'11 settembre 2001 negli Stati
Uniti, dopo l'11 marzo 2004 in Spagna e i recenti eventi di Londra
del luglio 2005, vi è stata una proliferazione della produzione
normativa a livello internazionale e nazionale, spesso non
coordinata né armonizzata; ed in alcuni casi contrastante tra norme
dei vari livelli: internazionali, interstatuali e infrastatuali(2).
Cos'è il terrorismo? Come possiamo definirlo? Esistono definizioni
universalmente accettate e condivise dalla Comunità internazionale
e dalle Organizzazioni internazionali? Questo lavoro ha come scopo
quello di indicare alcune tappe importanti nella lotta al
terrorismo internazionale(3), basandosi su documenti via via
prodotti da Organizzazioni internazionali e adottati dagli Stati,
anche nell'ambito di Organizzazioni regionali, al fine di fare il
punto della situazione nella lotta costante e ardua contro gli atti
di terrore internazionale, al di là delle cause prime - vere o
supposte o dichiarate - del terrorismo(4).
2. L'internazionalizzazione del terrorismo
e le Nazioni Unite
Le Nazioni Unite - negli anni '70 del secolo scorso - si posero il
problema della definizione del termine terrorismo dopo i tragici
eventi che hanno caratterizzato gli anni 1968 - 1972 con i primi
dirottamenti e attentati alle linee aeree e culminati con
l'attentato contro la squadra olimpionica israeliana a Monaco di
Baviera durante le Olimpiadi il 5 settembre 1972 (c.d. Settembre
Nero)(5).Dopo che Israele ebbe occupato la Cisgiordania e la
striscia di Gaza nel 1967 (c.d. Guerra dei sei giorni), il
terrorismo palestinese internazionalizzò la strategia del terrore
iniziando i primi dirottamenti aerei sia di velivoli della
compagnia di bandiera israeliana El Al sia di compagnie di altre
nazionalità (americana, greca, svizzera, belga), con esiti infausti
per i civili coinvolti, salvo qualche eccezione. Il climax
dell'escalation si raggiunse con i noti eventi di Monaco di Baviera
che videro l'assassinio a sangue freddo di tutti gli atleti
israeliani. A seguito di questi eventi nel dicembre del 1972
l'Assemblea Generale(6) costituì un Comitato ad hoc sul Terrorismo
Internazionale con la risoluzione 3034 (XXVII) del 18 dicembre 1972
denominata "Misure per prevenire il terrorismo internazionale che
mette a repentaglio ovvero colpisce vite innocenti o mette in
pericolo le libertà fondamentali, e per studiare le cause
sottostanti a queste forme di terrorismo e di atti di violenza che
allignano nella miseria, frustrazione, lamentela e disperazione e
che inducono alcune persone a sacrificare vite umane, inclusa la
propria, nel tentativo di provocare cambiamenti radicali". Come
emerge ictu oculi la stessa risoluzione vuole quasi delimitare e
definire il campo d'azione del fenomeno terrorismo e proporre una
sua definizione al Comitato ad hoc (di cui ha fatto parte anche
l'Italia unitamente ad altri 34 membri), ribadendo che
l'international terrorism è quello individuato dalla caratteristica
"che mette in pericolo le libertà fondamentali", e dalle "cause
sottostanti a queste forme di terrorismo e di atti di violenza che
allignano nella miseria, frustrazione, lamentela e disperazione e
che inducono alcune persone a sacrificare vite umane, inclusa la
propria, nel tentativo di provocare cambiamenti radicali". Nel
corpo della risoluzione, l'Assemblea Generale ricorda che i lavori
del Comitato ad hoc non potranno pregiudicare il diritto
inalienabile all'autodeterminazione e all'indipendenza di tutti i
popoli sotto regime coloniale e razzista, così come i movimenti di
liberazione nazionale(7).
Questa forma di "delimitazione" viene basata sui principi della
Carta e anche, ma soprattutto diremmo noi, sulle principali
risoluzioni degli Organi delle Nazioni Unite. Date queste premesse
e queste "indicazioni" il lavoro del Comitato ad hoc si presentava
di ardua realizzazione, in primis per gli aspetti di sicura
difficoltà tecnico-giuridica(8). Inoltre, la difficoltà si
coniugava con la situazione internazionale in un'epoca di
contrapposizione dei blocchi occidentale e orientale. Altri "punti
sensibili" erano costituiti dal fatto che numerosi Stati membri del
Comitato ad hoc uscivano di recente da regimi di apartheid, o
coloniali o di dominazione straniera (Stati africani, Sudamericani
e Asiatici). Alcuni Membri sostennero anche una "visione
ideologica" o "religiosa", oltre che "politica" del fenomeno
terrorismo e così avrebbero voluto inquadrarlo. Dopo sette anni di
lavori il Comitato ad hoc sul Terrorismo Internazionale presentò un
rapporto(9) durante la sessione del dicembre 1979. Tale rapporto,
al di là di inviti, condanne e urgenze, evitò di fornire una
possibile definizione di terrorismo internazionale.
3. La Convenzione internazionale contro la
presa di ostaggi
Unico risultato utile fu l'adozione da parte dell'Assemblea
Generale delle Nazioni Unite di una Convenzione internazionale
contro la presa di ostaggi (Convinti che è urgentemente necessario
sviluppare la cooperazione internazionale tra gli Stati ideando e
adottando misure effettive per il prevenire, perseguire e punire
tutti gli atti di presa d'ostaggi come manifestazione di terrorismo
internazionale)(10). È importante sottolineare che l'Assemblea
Generale, nell'adottare la dettaConvenzione, ha richiamato
espressamente gli artt. 1 e 2 della Carta delle Nazioni Unite
(scopi e principi delle Nazioni Unite), dove vi è il riconoscimento
del principio dei pari diritti e del principio
dell'autodeterminazione dei popoli.
L'art. 12 della stessa Convenzione esclude dal proprio campo di
applicazione le azioni di terrore poste in essere nell'ambito delle
lotte dei movimenti di liberazione nazionale ovvero per la
liberazione da regimi coloniali, razzisti od oppressori.Merita
leggere il detto articolo 12 che riportiamo per esteso: Articolo 12
Fino a che le Convenzioni di Ginevra del 1949 per la protezione
delle vittime della guerra o i Protocolli Aggiuntivi a quelle
Convenzioni sono applicabili a un particolare atto di presa di
ostaggi, e fino a quando gli Stati Parti a quelle Convenzioni sono
tenuti ai sensi di quelle Convenzioni a perseguire o a consegnare
coloro che prendono gli ostaggi, la presente Convenzione non si
applicherà agli atti di presa di ostaggi realizzati nel corso di
conflitti armati così come definiti nelle Convenzioni di Ginevra
del 1949 e dei Protocolli, inclusi i conflitti armati di cui
all'art. 1, paragrafo 4, del 1° Protocollo Aggiuntivo del 1977, in
cui si sta combattendo contro la dominazione coloniale e
l'occupazione straniera e contro regimi razzisti nell'esercizio del
diritto delle persone all'autodeterminazione, come sancito nella
Carta delle Nazioni Unite e nella Dichiarazione sui Principi del
diritto internazionale concernenti le relazioni amichevoli e la
cooperazione tra gli Stati in accordo con la Carta delle Nazioni
Unite. Riconoscendo, di conseguenza, i movimenti di liberazione
nazionale ovvero per la liberazione da regimi coloniali, razzisti
od oppressori, come fissato anche da altri strumenti giuridici
internazionali applicabili ai conflitti armati, dalle
quattroConvenzioni di Ginevra del 1949 ai due Protocolli Aggiuntivi
del 1977(11). Come i due Protocolli Aggiuntivi del 1977 anche la
Convenzione contro la presa di ostaggi era figlia dei tempi.
4. Le misure per eliminare il terrorismo
internazionale adottate dalle Nazioni Unite
A distanza ancora di parecchi anni dal 1979, dopo la fine della
contrapposizione dei blocchi occidentale e orientale, in
particolare nella Risoluzione n. 46/51 del 9 dicembre 1991(12),
l'Assemblea Generale - nell'ambito delle misure per eliminare il
terrorismo internazionale e sempre senza dare una definizione del
termine terrorismo internazionale - al numero 15 riafferma che
"nulla nella presente risoluzione potrà in ogni caso pregiudicare
il diritto all'autodeterminazione, alla libertà e all'indipendenza,
… dei popoli"."15. Considera che nulla nella presente risoluzione
potrà in ogni caso pregiudicare il diritto all'autodeterminazione,
alla libertà e indipendenza, così come riconosciuto dalla Carta
delle Nazioni Unite, dei popoli privati con la forza di quel
diritto cui si riferisce la Dichiarazione sui Principi del diritto
internazionale concernenti le relazioni amichevoli e la
cooperazione tra gli Stati in accordo con la Carta delle Nazioni
Unite, in particolare le popolazioni sotto regimi coloniali e
razzisti o altre forme di dominazione straniera, o il diritto di
questi popoli di combattere legittimamente a questo fine e di
richiedere e di ricevere supporto in accordo con i principi della
Carta, la su menzionata Dichiarazione e le relative risoluzioni
dell'Assemblea Generale, inclusa la presente risoluzione". Come
possiamo leggere, e a chiare lettere, la Comunità internazionale
nella sua massima espressione, le Nazioni Unite e le sue normative,
non condannano, in ogni situazione, gli atti di terrore(13).
Infatti, la condanna del terrorismo internazionale non è illimitata
e assoluta. L'eccezione prevista è di rilievo. Sulla base di forti
pressioni di numerosi Stati, si continua a "giustificare"(14), se
non ad autorizzare, il terrorismo internazionale quale legittima
forma di lotta ("il diritto di questi popoli di combattere
legittimamente a questo fine") per combattere regimi razzisti,
coloniali ovvero qualsiasi forma di dominio straniero e di
occupazione. Non basta richiedere a tutti gli Stati e agli organi
delle Nazioni Unite (numero 6 della stessa risoluzione) di
contribuire alla eliminazione delle cause prime del terrorismo
internazionale.
5. La Corte penale internazionale:
un'occasione perduta nella lotta al terrorismo
internazionale
Nell'ambito di queste riflessioni non possiamo non ricordare che il
termine "terrorismo" non compare nello Statuto della Corte Penale
Internazionale adottato a Roma nel luglio del 1998(17) a
dimostrazione della criticità del termine e della sua definizione.
Il termine "terrorismo" lo troviamo solo nell'Annesso I -
Risoluzioni adottate dalla Conferenza diplomatica di
plenipotenziari delle Nazioni Unite sull'istituzione di una Corte
penale internazionale al Punto E).Infatti, "la Conferenza
diplomatica di plenipotenziari delle Nazioni Unite sull'istituzione
di una Corte penale internazionale, avendo adottato lo Statuto
della Corte penale internazionale, riconoscendo che gli atti di
terrorismo, da chiunque commessi e ovunque perpetrati, a
prescindere dal luogo in cui sono commessi e dalle loro forme,
metodi o motivazioni, sono crimini gravi che investono la comunità
internazionale, raccomanda che una Conferenza di riesame
organizzata secondo l'articolo 123 dello Statuto della Corte penale
internazionale esamini il caso dei crimini di terrorismo e dei
reati in materia di stupefacenti, al fine di elaborare una loro
definizione accettabile ed includerli nella lista dei reati di
competenza della Corte". Dobbiamo sottolineare l'importante
evoluzione registrata nelle parole di questo annesso allo Statuto
della Corte penale internazionale: si legge, infatti, che "gli atti
di terrorismo, da chiunque commessi e ovunque perpetrati, a
prescindere dal luogo in cui sono commessi e dalle loro forme,
metodi o motivazioni, sono crimini gravi che investono la comunità
internazionale". È caduta quella importante riserva, eccezione di
ammissibilità, prevista anche nella già vista risoluzione
dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite n. 46/51 del 1991, che
accompagnava la normativa delle Nazioni Unite fin dal primo
interessamento agli atti di terrorismo internazionale "che si
stanno verificando con crescente frequenza e che prendono un
tributo di vite innocenti")(18). La strada intrapresa è quella
giusta. Rimane il rammarico per non aver potuto fare di più.
Infatti, la Conferenza diplomatica per l'approvazione dello Statuto
della Corte penale internazionale ha rinviato la definizione del
terrorismo internazionale, così come per il crimine di aggressione,
alla Conferenza di revisione dello Statuto prevista sette anni dopo
l'entrata in vigore dello Statuto stesso (1° luglio
2002)(19).
6. La Convenzione delle Nazioni Unite per
la repressione dei finanziamenti al terrorismo
Alla fine del 1999, l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite adotta
una Convenzione per la repressione dei finanziamenti al
terrorismo(20) e una risoluzione su terrorismo e diritti umani(21).
Questa Convenzione continua la strada indicata consistente nella
condanna degli atti di terrore internazionale "ovunque e da
chiunque commessi". Infatti, la Convenzione fa proprio l'impegno
contenuto nella Dichiarazione sulle misure per l'eliminazione del
terrorismo internazionale e della risoluzione dell'Assemblea
Generale n. 49/60 del 9 dicembre 1994 e ribadisce "solennemente la
condanna inequivocabile di tutti gli atti, metodi e pratiche di
terrorismo come azioni criminali e ingiustificabili, ovunque e da
chiunque siano commessi". La Convenzione all'art. 2, para. 1, lett.
b) - indirettamente - indica come atto di terrore "qualsiasi altro
atto diretto a causare la morte o gravi lesioni fisiche ad un
civile, o a qualsiasi altra persona che non ha parte attiva in
situazioni di conflitto armato, quando la finalità di tale atto,
per la sua natura o contesto, è di intimidire la popolazione, o
obbligare un governo o un'organizzazione internazionale a compiere
o a astenersi dal compiere qualcosa".Con la ratifica in Italia con
legge 14 gennaio 2003 n. 7, è nato l'art. 25-quater del decreto
legislativo 8 giugno 2001 n. 231(22), con il titolo "Delitti con
finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine
democratico"(23).La citata risoluzione A/RES/54/164 ribadisce "che
tutte le misure di contrasto del terrorismo devono essere in
stretta conformità con le pertinenti disposizioni di diritto
internazionale, ivi compresi gli standard sui diritti
umani"(24).
7. Le nuove sfide delle Nazioni Unite nel
XXI secolo nel rapporto del Segretario Generale
L'ultimo documento che abbiamo deciso di prendere in considerazione
nel presente lavoro è il recentissimo rapporto del Segretario
Generale all'Assemblea Generale denominato "in una libertà
maggiore: verso lo sviluppo; la sicurezza ei diritti umani per
tutti"(25). Il Segretario Generale ha formulato le proprie proposte
di riforma delle Nazioni Unite: dall'allargamento del Consiglio di
Sicurezza all'adozione di un codice delle Nazioni Unite che regoli
l'uso della forza, dalla eliminazione della Commissione per i
diritti umani alla proposta di creazione di una Commissione per la
costruzione della democrazia. Tra le altre proposte il Segretario
Generale, al III capitolo "Libertà dalla paura", lettera B.
"Prevenzione del terrorismo catastrofico", affronta il tema del
terrorismo transnazionale. I pilastri indicati per la lotta al
terrorismo sono cinque: - dissuasione dal ricorrere o dal
supportare il terrorismo;- impedire l'accesso a fondi e materiali;-
opera di deterrenza presso gli Stati al fine di evitare la loro
sponsorizzazione del terrorismo;- sviluppo della capacità degli
Stati di sconfiggere il terrorismo. Ma c'è di più. Al numero 91 il
Segretario Generale, per la prima volta in maniera così netta e
precisa, parlando del c.d. terrorismo di Stato afferma che atto di
terrore è ogni azione "intesa a causare la morte ovvero danni
fisici gravi ai civili o ai non combattenti, con lo scopo di
intimidire una popolazione ovvero di costringere un Governo o una
organizzazione internazionale a fare ovvero ad astenersi dal fare
qualcosa". Non ci sono più mezze misure. Il diritto di resistere a
Potenze Occupanti non include il diritto di uccidere
deliberatamente civili. E non ci sono alternative anche a quello
che chiameremo rispetto dei diritti umani nella lotta al
terrorismo. Infatti, il Segretario Generale afferma il principio di
responsabilità degli Stati e dei Governi nella lotta al terrorismo
per gli atti che violano i diritti umani(26). Nessun cedimento
morale deve esserci nella lotta al terrorismo soprattutto verso
quelle popolazioni dalle quali i terroristi reclutano attivisti.
Infine, il Segretario Generale sollecita l'istituzione di un
"relatore speciale" che debba riferire alla Commissione sui diritti
umani circa la compatibilità delle misure di contro terrorismo con
le norme internazionali di protezione dei diritti umani.
8. L'impegno europeo nella lotta al
terrorismo internazionale
L'Unione Europea negli ultimi anni persegue l'armonizzazione delle
legislazioni nazionali dei singoli Stati Membri al fine di
eliminare il più possibile gli ostacoli alla cooperazione
giudiziaria e di polizia per i reati di terrorismo.
L'armonizzazione dei sistemi giudiziari degli Stati Membri si basa
sulla Decisione quadro del Consiglio sulla lotta contro il
terrorismo(27), la quale è "vincolante per gli Stati Membri quanto
al risultato da ottenere, salve restando la competenza delle
Autorità nazionali in merito alla forma e ai mezzi". Tale Decisione
quadro va ad aggiungersi ad altri strumenti europei in materia di
cooperazione giudiziaria e di polizia, quali la creazione di
Europol nel 1995, di Eurojust nel 2002, e soprattutto, ci preme
sottolineare, del c.d. "mandato d'arresto europeo"(28) istituito
con la Decisione quadro del 13 giugno 2002, n. 584(29). Strumenti
che hanno "aggiornato" la normativa europea post 11 settembre, e
che vedeva le convenzioni per la semplificazione della procedura di
estradizione tra Stati dell'Unione del 1995 e del 1996; le azioni
comuni europee sull'istituzione e aggiornamento delle capacità
specialistiche nel settore della lotta al terrorismo del 1996 e
sulla punibilità della partecipazione alle organizzazioni criminali
negli Stati Membri del 1998. Queste norme europee hanno trovato una
gamma di normative nazionali molto differenziata, dagli Stati
Membri che considerano gli atti terroristici tra i reati comuni a
quelli (come l'Italia, la Germania e la Spagna) che hanno
legislazioni speciali contro il terrorismo e la c.d. "eversione
dell'ordine democratico e costituzionale". La Decisione quadro n.
475(30) riflette in modo esemplare l'impegno dell'Unione nella
lotta al terrorismo, prevedendo l'applicazione a tutti gli atti di
terrorismo la cui preparazione, pianificazione e commissione sia
avvenuta non solo all'interno del territorio dell'Unione con
l'obiettivo di "portare terrore" negli Stati Membri e contro di
essi, ma anche tutela gli interessi di Stati terzi qualora gli atti
di terrorismo siano stati compiuti nel territorio europeo. È
opportuno riportare la definizione che questa Decisione da del
terrorismo all'art. 1 come "atti intenzionali … che, per la loro
natura o contesto, possono arrecare grave danno ad un paese o ad
una organizzazione internazionale, quando sono commessi al fine di
intimidire gravemente la popolazione o costringere indebitamente i
poteri pubblici o una organizzazione internazionale a compiere o
astenersi dal compiere un qualsiasi atto o destabilizzare
gravemente o distruggere le strutture politiche fondamentali,
costituzionali, economiche o sociali di un paese o una
organizzazione internazionale …".Le condotte criminose ricomprese
sono molto ampie e ricordano molto, ma con la necessaria
articolazione, la definizione della Convenzione delle Nazioni Unite
del 1999. In questo quadro le c.d. "finalità politiche"
costituiscono un elemento essenziale della condotta criminosa e la
differenziano dai reati comuni ad analogo contenuto. A volo
d'uccello, ricordiamo tra le condotte criminose attuate o
minacciate rientranti nei reati di terrorismo quelle più rilevanti:
l'omicidio, il sequestro di persona, la cattura di ostaggi, la
distruzione di vaste proporzioni di strutturee infrastrutture
pubbliche e private, la fabbricazione, introduzione illegale e
fornitura di armi, esplosivi, armi nucleari, batteriologiche e
chimiche. Inoltre viene punita anche la direzione, la
partecipazione e il finanziamento, in qualsiasi forma, delle
organizzazioni con finalità di terrorismo, che stabilmente agiscono
al fine di compiere atti terroristici(31).È utile anche ricordare
l'articolo decimo considerando che concerne il rispetto dei
"diritti fondamentali quali sono garantiti dalla Convenzione
europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà
fondamentali e quali risultano dalle tradizioni costituzionali
comuni degli Stati membri, in quanto principi del diritto
comunitario"(32).Dopo qualche mese, alla fine del 2002, il
Consiglio dell'Unione Europea adotta misure specifiche di
cooperazione di polizia e giudiziaria per la lotta al
terrorismo(33), ai sensi dell'art. 4 della posizione comune
2001/931/PESC, con cui viene potenziata la cooperazione di polizia
e giudiziaria, prestando la massima assistenza possibile ai fini
della prevenzione e della lotta contro il terrorismo, attraverso il
rafforzamento dei sistemi Europol e Eurojust (artt. 2 e 3), il
miglior utilizzo delle squadre investigative comuni (art. 4)(34) e
la velocizzazione delle procedure di assistenza giudiziaria e di
riconoscimento ed esecuzione delle decisioni (artt. 6 e 7).I noti
eventi di Madrid nel 2004 spinsero il Consiglio Europeo, nella
prima metà dell'anno, a rafforzare gli strumenti europei di lotta
al terrorismo, con l'adozione di decisioni e dichiarazioni volte ad
un Piano d'Azione europeo sempre più efficace(35); con un richiamo
alla clausola di solidarietà contenuta nel progetto di Costituzione
Europea all'art. 42: il Consiglio Europeo stabilisce un obbligo di
assistenza, con tutti gli strumenti a disposizione, incluse le
risorse militari, perché si agisca - in spirito di solidarietà - se
uno Stato Membro è vittima di un attacco terroristico(36).Nella
stessa data il Consiglio Europeo ha istituito la posizione del
Coordinatore per l'Antiterrorismo al fine di coordinare il lavoro
del Consiglio nella lotta al terrorismo ed assicurare una
supervisione sugli strumenti a disposizione dell'Unione (di
competenza della Commissione Europea)(37); allo stesso tempo è
stata potenziata la cooperazione con le Nazioni Unite e gli Stati
Uniti. Un altro aspetto interessante della Dichiarazione del 25
marzo 2004 come cardine della lotta al terrorismo nell'Unione
Europea è l'approccio verso i Paesi Terzi nell'ambito della
cooperazione internazionale: i principi guida fissati sono- lo
sviluppo delle strategie di assistenza tecnica;- la lotta al
terrorismo come elemento chiave di politica del dialogo a tutti i
livelli(38);- la valutazione da parte dell'Unione Europea delle
realizzazioni dei Paesi Terzi nella lotta al terrorismo.
9. Il programma dell'Aja: rafforzamento
della libertà, della sicurezza e della
giustizia
Nella seduta dell'8 marzo 2005 il Consiglio europeo ha adottato il
programma per il rafforzamento della libertà, della sicurezza e
della giustizia in Europa, c.d. Programma dell'Aja(39).Il Programma
ha la finalità di implementare e rafforzare le capacità comuni
dell'Unione nella lotta al terrorismo e alla criminalità
organizzata, continuando a garantire ai cittadini i diritti
fondamentali e l'accesso alla giustizia, ai sensi della convenzione
di Ginevra sui rifugiati e di altri trattati internazionali. "La
sicurezza dell'Unione europea e dei suoi Stati membri ha assunto
nuova urgenza, soprattutto alla luce degli attacchi terroristici
dell'11 settembre 2001 negli Stati Uniti e dell'11 marzo 2004 a
Madrid. I cittadini dell'Europa si aspettano legittimamente che
l'Unione europea, pur garantendo il rispetto dei diritti e delle
libertà fondamentali, assuma un approccio comune più efficace di
fronte a problemi transfrontalieri come la migrazione clandestina,
la tratta degli esseri umani, il terrorismo e la criminalità
organizzata nonché la prevenzione di questi fenomeni". Abbiamo
riportato uno dei primi capoversi dell'Introduzione del Programma
per la sua lucidità e chiarezza, sintomo della consapevolezza
dell'Unione e degli Stati di ciò che i cittadini europei chiedono e
si aspettano. A distanza di cinque anni dal Consiglio europeo di
Tampere(40), dove furono poste le basi per la libertà, la sicurezza
e la giustizia nell'Unione, il nuovo Programma dell'Aja affronta
nuove sfide nel campo dei diritti fondamentali, della cittadinanza,
dell'asilo e migrazione, della gestione delle frontiere, della
lotta al terrorismo e alla criminalità organizzata, della
cooperazione giudiziaria e di polizia. E questo ambizioso programma
dell'Unione dovrà essere perseguito, come ricorda il documento
stesso nei Principi Generali, con il pieno rispetto dei "diritti
fondamentali quali sono garantiti dalla Convenzione europea per la
salvaguardia dei diritti dell'uomo e della Carta dei diritti
fondamentali di cui alla seconda parte del trattato costituzionale
…, nonché della convenzione di Ginevra relativa allo status dei
rifugiati". Nell'ambito del capitolo secondo relativo al
rafforzamento della sicurezza, il Programma dell'Aja dedica al
terrorismo un lungo paragrafo in cui si delineano gli strumenti di
una "efficace prevenzione e lotta al terrorismo nel pieno rispetto
dei diritti fondamentali" al fine di garantire la sicurezza degli
Stati Membri e dell'Unione nel suo complesso.I cardini di questo
impegno sono così brevemente riassumibili: a) miglioramento e
rafforzamento della cooperazione dei servizi di intelligence e di
sicurezza, per proteggere sia la sicurezza interna dello Stato
membro sia quella di altri Stati membri, con la trasmissione di
tutte le informazioni;b)maggiore ricorso all'Europol e
all'Eurojust;c) approccio comune all'uso dei dati dei passeggeri
per la sicurezza dei trasporti e delle frontiere;d)misure di
contrasto del finanziamento del terrorismo, controllo dei flussi
finanziari sospetti e il congelamento dei beni;e) miglioramento
della sicurezza dello stoccaggio e del trasporto di esplosivi e dei
precursori industriali e chimici;f) miglioramento della protezione
e della assistenza alle vittime del terrorismo;g)intensificazione
della lotta al terrorismo nell'ambito della dimensione esterna
dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia, con la creazione di
una rete di esperti nazionali in materia di prevenzione e lotta al
terrorismo;h)sostegno ai progetti di sviluppo delle capacità
antiterroristiche nei paesi terzi, con l'adozione di norme per
l'assistenza esterna rapida, flessibile e mirata. Tali fini devono
essere perseguiti attraverso una sempre migliore cooperazione di
polizia tra le autorità nazionali di polizia e l'Europol e
l'Eurojust, con un coordinamento delle attività operative dei
servizi di polizia e di sicurezza, nel più ampio quadro del
rafforzamento della cooperazione giudiziaria in materia penale. Non
c'è chi non veda la temerarietà degli obiettivi fissati dal
Programma e la ulteriore dimostrazione della preoccupazione
cruciale delle autorità nazionali e dei popoli dell'Unione, di cui
il Consiglio europeo si fa interprete e propulsore di nuovo vigore
nello sviluppo della libertà, sicurezza e giustizia.
10. Realizzazione del Piano d'Azione nel
2005
Il Consiglio Europeo del 16-17 giugno 2005 ha trattato il Piano
d'Azione per combattere il terrorismo ed esaminato un rapporto
presentato dalla Presidenza e dal Coordinatore Antiterrorismo sui
progressi fatti sul piano legislativo nell'ambito dello scambio di
informazioni giudiziarie e di polizia e sul piano della lotta al
finanziamento del terrorismo(41).Le priorità fissate per la seconda
parte del 2005 da parte del Consiglio sono:- rafforzamento della
cooperazione giudiziaria e di polizia;- maggior condivisione delle
informazioni strategiche e operative tra gli Stati Membri;-
adozione di un codice di condotta per prevenire l'abuso delle
organizzazioni caritative(42) e potenziamento delle procedure per
il congelamento dei fondi. I tragici eventi del luglio 2005 hanno
provocato una riunione straordinaria del Consiglio Europeo (il
semestre inglese di Presidenza è iniziato il 1° luglio), con
l'adozione di una dichiarazione sulla risposta dell'Unione Europea
agli attentati di Londra(43), e la riunione in ambito Affari
Generali e Relazioni Esterne(44) in cui, tra l'altro, è stato
riaffermato l'impegno a combattere in modo unitario, come Unione e
come nazione, il terrorismo.Il Consiglio ha reputato urgenti,
nell'ambito delle attività di investigazione attraverso le
frontiere:a. l'intensificazione dello scambio di informazioni
giudiziarie e di polizia (Europol e Eurojust), in accordo con il
Programma dell'Aja;b. l'utilizzo intenso delle squadre
investigative comuni;c. la condivisione delle informazioni relative
agli esplosivi rubati o persi;d.la gestione e la minimizzazione
delle conseguenze degli attacchi terroristici sulla popolazione,
con il potenziamento delle capacità di gestione delle crisi(45);e.
l'impegno dell'Unione Europea nell'ambito delle Nazioni Unite per
raggiungere un accordo su una Convenzione contro il terrorismo nel
Summit in programma a partire dal settembre 2005;f. il supporto e
la solidarietà alle vittime del terrorismo e ai loro familiari.
Altri elementi valutati durante la riunione ineriscono la lotta
alla radicalizzazione dei rapporti tra le religioni e il contrasto
al finanziamento del terrorismo attraverso varie realtà associative
e caritatevoli. Possiamo affermare che l'Unione Europea piuttosto
che individuare nuove misure in risposta agli attacchi di Londra,
ha deciso di velocizzare la tempistica di realizzazione delle
decisioni già assunte(46). Inoltre, anche la Commissione
Europea(47) ha predisposto un promemoria dettagliatissimo sulle
proprie attività per combattere il terrorismo, suddiviso per i
seguenti ambiti:a) prevenzione, preparazione e risposta agli
attacchi terroristici;b)vittime del terrorismo;c) lotta al
finanziamento del terrorismo;d)attività di polizia, scambio di dati
e informazioni;e) materie giudiziarie e penali;f ) frontiere;g)
ricerca sulla sicurezza.
11. Le ripercussioni degli attacchi di
Londra
Lo shock provocato nelle coscienze della popolazione europea a
seguito degli attentati di Londra del luglio 2005 ha riportato
nella agenda dei Governi europei l'incubo del terrorismo di matrice
islamica, unitamente ad una serie di provvedimenti d'urgenza sia a
livello di attività di polizia e di intelligence sia a livello
legislativo con misure di contrasto del terrorismo islamico(48).
Anche a livello attuativo, pensiamo all'Italia, il tempismo è stato
eccezionale; con una serie di circolari il Ministero dell'Interno
italiano ha dato esecuzione alle nuove misure ed ha adottato nella
prima metà di agosto 2005 dei decreti relativi all'identificazione
degli utenti internet, all'ammissione ai corsi di addestramento al
volo e all'importazione e commercializzazione di detonatori ed
esplosivi(49). La politica governativa europea di forte impegno nel
contrasto del terrorismo internazionale (e delle sue fonti di
approvvigionamento, addestramento e supporto logistico e
finanziario) ha consolidato un articolato contesto di
collaborazione internazionale che ha creato le basi per perseguire
e raggiungere proficui risultati, sia a livello di polizia che
giudiziario(50), anche in un contesto come quello europeo di grande
mobilità e possibilità di spostamento. A questo proposito bisogna
ricordare che nell'Unione Europea è attivo fin dal 1999 uno spazio
c.d. Schengen(51) di libera circolazione delle persone. E le
crescenti minacce alla sicurezza dell'Europa e dei suoi cittadini
hanno attratto l'attenzione sulla c.d. "porosità"(52) delle
frontiere esterne dell'Unione nello spazio Schengen. Nell'ambito
della propria politica di tolleranza zero verso il fenomeno, la
Francia ha deciso la sospensione temporanea degli accordi di
Schengen, mentre altri paesi hanno scelto la strada del
rafforzamento dei controlli alle proprie frontiere (53). L'adozione
di queste misure comunica all'opinione pubblica una sensazione di
inadeguatezza delle strutture di controllo (sia doganali sia di
polizia) che sicuramente nuoce non solo all'immagine del paese
interessato alla sospensione degli accordi di Schengen ma coinvolge
anche gli altri Stati Membri dello spazio Schengen (inducendo a
ritenerli non in grado di evitare che terroristi possano circolare
sul proprio territorio e transitare in altri). Bene ha fatto il
Governo italiano a non ricorrere a queste misure eccezionali ma,
seguendo la linea europea, a potenziare gli strumenti di controllo
e di indagine già disponibili(54). Inoltre, è doveroso fare anche
un'altra affermazione a sostegno della poca utilità pratica di tale
misura di sospensione. Spesso, e come da ultimo negli attacchi di
Londra(55), i terroristi non sono cittadini extracomunitari, non
provengono da lontani paesi orientali, non parlano una lingua
incomprensibile, non sono mistici guerrieri di una religione
avversaria(56), né ne vestono i panni. Spesso i terroristi sono
"normali" cittadini, con famiglie radicate da decenni in paesi
europei, pienamente integrati nel sistema non solo europeo ma
occidentale, con attività economiche imprenditoriali. Contro questi
cittadini, verso tutti i cittadini la chiusura delle frontiere e le
altre misure di sicurezza non solo sono inutili ma anche dannose, e
creano un vulnus nelle garanzie dei diritti individuali e
collettivi(57).
12. Conclusioni
In occasione del 56° anniversario della Dichiarazione universale
dei diritti dell'uomo, si è riproposta una iniziativa importante
che vede coinvolto il nostro Governo e lo impegna a chiedere alle
Nazioni Unite che il terrorismo venga inserito nella categoria dei
crimini di competenza della Corte penale internazionale come
crimine contro l'umanità, in quanto lede gli elementari diritti
dell'uomo e dell'ordinamento giuridico internazionale, violando i
"principi generali di diritto riconosciuti dalle Nazioni civili"
(art. 38 dello Statuto della Corte penale internazionale) in forza
dei quali la vita umana deve trovare tutela universale. Questa
iniziativa ci sembra lodevole e si pone nell'alveo della migliore
tradizione giuridica italiana di attenzione ai diritti della
persona e ai diritti umani. In conclusione, deve essere impegno di
tutti di non cercare mai di "comprendere" o eliminare le
presupposte cause prime del terrorismo, ma - invece - di
considerarlo del tutto inaccettabile, escludendo qualsiasi
possibilità di dialogo e negoziato con coloro che propugnano il
terrorismo.Anche se sono legittimi i motivi per protestare, se si
ricorre al terrorismo come mezzo per eliminare i torti subiti non
vi può essere ascolto, non vi può essere comprensione. Anzi, i
governi devono aumentare gli sforzi per assicurare alla giustizia i
colpevoli di azioni di terrore, i loro sostenitori, i loro
organizzatori, i loro finanziatori.Inoltre, dobbiamo ricordare che
i metodi repressivi o brutali, che parte dell'opinione pubblica o
dei governi talvolta invocano o propongono, non meritano nessuna
attenzione:- in primo luogo, perchè bisogna affrontare il
terrorismo mantenendo fermi i valori della democrazia e dello Stato
democratico;- ma anche perché questi metodi se applicati nei
confronti dei terroristi rendono le persone colpevoli di questi
atti dei martiri. E creano degli emuli, dei seguaci, degli altri
potenziali terroristi. Nuovi terroristi disposti a sacrificare alla
causa (di qualsiasi natura essa sia: politica, etnica, religiosa,
settaria, razziale, etc.) le proprie vite.La lotta al terrorismo
internazionale passa e deve passare per la strada del rispetto dei
diritti umani. In ogni circostanza.
(*) - Il presente articolo costituisce una revisione ed
approfondimento dell'intervento tenuto al Corso di Perfezionamento
CABLIT "Gestione delle crisi internazionali", a.a. 2004/2005.
(**) - Avvocato e consigliere giuridico militare, docente alla
Facoltà di Scienze Politiche "Ruffilli" di Forlì - Università degli
Studi di Bologna.
(1) - A.M. DESHOWITZ, Terrorismo, Carrocci, Roma, 2003; (titolo
originale: Why terrorism works. Understanding the Threat,
Responding to the Challenge).
(2) - Vedi ad esempio le reazioni nazionali ai recenti delittuosi
eventi londinesi da parte degli altri paesi europei, ampiamente
riportate dalla stampa nazionale e internazionale, senza quella
necessaria coordinazione da parte dell'Unione Europea.(3) - R.
BARBERINI, La definizione di terrorismo internazionale e gli
strumenti giuridici per contrastarlo, in PER ASPERA AD VERITATEM,
n. 28, gennaio-aprile 2004.
(4) - Ibidem; F. CARDINI, (a cura di), La paura e l'arroganza,
Editori Laterza, Roma-Bari, 2003; N. CHOMSKY, Dopo l'11 settembre.
Potere e terrore, Marco Troppa Editore, Milano, 2003.
(5) - A.M. DESHOWITZ, Terrorismo, Carrocci, Roma, 2003; (titolo
originale: Why terrorism works. Understanding the Threat,
Responding to the Challenge).
(6) - O.Y. ASAMOAH, The legal significance of the declarations of
the General Assembly of the United Nations, Matinus Nijhoff, The
Hague, 1966.
(7) - Riprendendo definizioni che saranno riutilizzate nei
Protocolli Aggiuntivi del 1977 alle Convenzioni di Ginevra del
1949.
(8) - R. BARBERINI, La definizione di terrorismo internazionale e
gli strumenti giuridici per contrastarlo, in PER ASPERA
ADVERITATEM, n. 28, gennaio-aprile 2004; K. CANESTRINI, Terrorismo,
diritto internazionale e ordine mondiale. Riflessioni a caldo
sull'11 settembre 2001, Pubblicazioni Centro Studi per la Pace,
Sito Internet - www.studiperlapace.it; C. FIORAVANTI, Lotta al
terrorismo e Convenzione contro la tortura, Centro italiano Studi
per la pace, in www.studiperlapace.it, 2004.
(9) - Atti ufficiali della Assemblea Generale - Sessione 34a,
supplemento n. 37. (10) - Convenzione di New York, 18 dicembre
1979: quinta considerazione del preambolo, in Official Records of
the General Assembly, Thirty-fourth session, n. 34/146.
(11) - A. MARCHEGGIANO, Elementi di diritto umanitario dei
conflitti armati - Diritto italiano di bandiera, CEMISS, Roma,
1998; A. MARCHEGGIANO, Diritto umanitario e sua introduzione nei
regolamenti dell'Esercito italiano, Voll. II, Stato Maggiore
Esercito, Ufficio Storico, Roma, 1990; I. PALUMBO, Appunti e
lezioni di diritto internazionale dei conflitti armati e delle
operazioni di pace, Sergraph, Roma, 2004; P. VERRI, Appunti di
diritto bellico, RASSEGNA DELL'ARMA DEICARABINIERI, Roma, 1990; P.
Verri, Diritto per la pace e diritto nella guerra, RASSEGNA
DELL'ARMA DEI CARABINIERI, Roma, 1990.
(12) - Nazioni Unite, Assemblea Generale, Risoluzione n.
A/RES/46/51.
(13) - A.M. DESHOWITZ, Terrorismo, Carrocci, Roma, 2003; (titolo
originale: Why terrorism works. Understanding the Threat,
Responding to the Challenge); C. FIORAVANTI, Lotta al terrorismo e
Convenzione contro la tortura, Centro italiano Studi per la pace,
in www.studiperlapace.it, 2004.
(14) - La comprensione, se non la stessa giustificazione degli atti
di terrorismo, da parte di alcuni Stati deve essere considerata tra
le cause principali della estensione e del radicamento del fenomeno
terroristico a livello internazionale.
(15) - N. BOBBIO, L'età dei diritti, Einaudi Tascabili, Torino,
1990; I. CLARK, Globalizzazione e frammentazione. Le relazioni
internazionali nel XX secolo, Il Mulino, Saggi, Bologna, 2001; A.
COLOMBO, N. RONZITTI, (a cura di), L'Italia e la politica
internazionale, Il Mulino, Edizioni 2002, 2003 e 2004.
(16) - Basti a tal fine vedere la bibliografia del maggiore autore
italiano: N. RONZITTI, (a cura di), Nato, Conflitti in Kosovo e
Costituzione Italiana, Collana di studi giuridici Luiss, Giuffrè,
Milano, 2000; N. RONZITTI, Diritto internazionale dei conflitti
armati, Giappichelli editore, Torino, 2001; N. RONZITTI, Diritto
internazionale per ufficiali della Marina Militare, RIVISTA
MARITTIMA, Roma, luglio 1996; N. RONZITTI, Interventi militari
all'estero e forze multinazionali di pace nel diritto
internazionale contemporaneo, in LA LEZIONE DEL LIBANO, 1985.
(17) - M.C. BASSIOUNI, M.H. MORRIS, Accountability for
international crimes and serious violations of fundamental human
rights, LAW AND CONTEMPORARY PROBLEMS, School of Law, Duke
University, Vol. 59, Autumn 1996, n. 4, Durham USA; A. DEL VECCHIO,
Giurisdizione internazionale e globalizzazione. I tribunali
internazionali tra globalizzazione e frammentazione,Giuffrè
Editore, Milano, 2003; M. DELLI SANTI, Il diritto internazionale
nelle origini e nelle prospettive della Corte penale
internazionale, in RASSEGNA DELL'ARMA DEI CARABINIERI, Serie
Quaderni n. 5, supplemento al n. 2/2002; F. LATTANZI, E. SCISO, (a
cura di), Dai tribunali penali internazionali ad hoc a una Corte
permanente - Atti del Convegno - Roma 15/16dicembre 1995,
Editoriale Scientifica, Napoli.
(18) - Nella risoluzione 3034/XXVII del 18 dicembre 972.
(19) - I. PALUMBO, Dai tribunali penali internazionali ad hoc ad
una Corte permanente internazionale, in L'UNIONE EUROPEA, LE
POLIZIE E LA TUTELA DEI DIRITTI UMANI, a cura del Gen. C.A. Arnaldo
Grilli, Avv. Antonio Picci e Prof.ssa Maria Rita Saulle, Comando
Generale Arma Carabinieri, Roma, 2003; I. PALUMBO, La ratifica
dello Statuto istitutivo della Corte Penale Internazionale,
adottato dalla conferenza diplomatica delle Nazioni Unite a Roma il
17 luglio 1998, e l'adattamento dell'ordinamento giuridico italiano
a quattro anni dalla ratifica, in RASSEGNA DELLA GIUSTIZIA
MILITARE, Anno XXX, n. 4-5-6, luglio-dicembre 2004.
(20) - Risoluzione n. 54/109 dell'8 dicembre 1999.
(21) - Risoluzione A/RES/54/164 del 17 dicembre 1999.
(22) - Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 "Disciplina della
responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle
società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica,
a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300",
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 140 del 19 giugno
2001.
(23) - Art. 3. della Legge di ratifica: 1. Dopo l'articolo 25-ter
del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, è inserito il
seguente: "art. 25-quater. - (Delitti con finalità di terrorismo o
di eversione dell'ordine democratico). - 1. In relazione alla
commissione dei delitti aventi finalità di terrorismo o di
eversione dell'ordine democratico, previsti dal codice penale e
dalle leggi speciali, si applicano all'ente le seguenti sanzioni
pecuniarie:a) se il delitto è punito con la pena della reclusione
inferiore a dieci anni, la sanzione pecuniariada duecento a
settecento quote;b) se il delitto è punito con la pena della
reclusione non inferiore a dieci anni o con l'ergastolo, la
sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote. 2. Nei casi di
condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, si applicano le
sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una
durata non inferiore ad un anno. 3. Se l'ente o una sua unità
organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o
prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati
indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione
definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16,
comma 3. 4. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 si applicano altresí
in relazione alla commissione di delitti, diversi da quelli
indicati nel comma 1, che siano comunque stati posti in essere in
violazione di quanto previsto dall'articolo 2 della Convenzione
internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo
fatta a New York il 9 dicembre 1999".
(24) - P. AGOVINO, Diritti umani e misure antiterrorismo: il
trattamento dei detenuti a Guantanamo, in RASSEGNA DELLA GIUSTIZIA
MILITARE, Anno XXX - N. 1-2-3, gennaio-giugno 2004; N. BOBBIO,
L'età dei diritti, Einaudi Tascabili, Torino, 1990.
(25) - In A/59/2005, Agenda items 45 and 55.
(26) - G. BORGOGNONE, La destra americana. Dall'isolazionismo ai
neocons, Editori Laterza, Roma- Bari, 2004; N. CHOMSKY, Dopo l'11
settembre Potere e terrore, Marco Troppa Editore, Milano, 2003; U.
LENZA, Il diritto internazionale. Da diritto per gli Stati a
diritto per gli individui, Giappichelli Editore, Torino, 2002; J.
LOBE, A. OLIVETI, I nuovi rivoluzionari. Il pensiero dei
neoconservatori americani, Feltrinelli, Milano, 2003.
(27) - Unione Europea, Consiglio, Decisione quadro sulla lotta
contro il terrorismo, 13 giugno 2002, n. 475.
(28) - L. SCIRMAN, Il cd European Arrest Warrant ed il teorema
delle stanze di punibilità, in RASSEGNA DELLA GIUSTIZIA MILITARE,
n. 4-5-6, luglio-dicembre 2004.
(29) - Ratifica italiana con Legge 22 aprile 2005, n. 69
"Disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione
quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al
mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati
membri", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 98 del 29 aprile
2005.
(30) - Council framework decision of 13 june 2002 on combating
terrorism (2002/475/JHA), in OFFICIAL JOURNAL OF THE EUROPEAN
COMMUNITIES, L 164, volume 45, 22 june 2002.
(31) - Art. 2 della detta Decisione Quadro n. 2002/475. Vedi anche
l'art. 7 relativo alla responsabilità delle persone giuridiche.
Queste condotte criminose si ritrovano ampiamente nella normativa
internazionale e nazionale applicabile ai conflitti armati: vedi R.
BARBERINI, La definizione di terrorismo internazionale e gli
strumenti giuridici per contrastarlo, in PER ASPERA AD VERITATEM,
n. 28, gennaio-aprile 2004; M.C. BASSIOUNI, M. H. MORRIS,
Accountability for international crimes and serious violations of
fundamental human rights, LAW AND CONTEMPORARY PROBLEMS, School of
Law, Duke University, Vol. 59, Autumn 1996, n. 4, Durham USA; P.
BENVENUTI, Armi, loro diffusione e crimini di guerra. Riflessioni
in margine all'adozione dello statuto della corte penale
internazionale, Roma, s.i.d.; F. CAPOTORTI, Corso di diritto
internazionale, Giuffrè editore, Milano, 1995; R. CAPUTO, I.
PALUMBO, Jus contra bellum, Jus in bello. Ventenni di Convenzioni
internazionali dal 1980 ai nostri giorni, Defence Channel TV
Editore, Roma, 2004; A. CASSESE, P. GAETA, Diritto internazionale,
Il Mulino,Bologna, 2003; B. CONFORTI, Diritto internazionale,
Editoriale Scientifica, Napoli, 1992; E. GREPPI, G. VENTURINI,
Codice di diritto internazionale umanitario, Giappichelli Editore,
Torino, 2003; R. LUZZATO, F. POCAR, Codice di diritto
internazionale pubblico, Giappichelli Editore, Torino, 2003; S.
MARCHISIO, L'ONU. Il diritto delle Nazioni Unite, Il Mulino,
Bologna 2000; G. MAZZI, Leggi e usi di guerra, in ENCICLOPEDIA
GIURIDICA, vol.XVIII, Istituto della Enciclopedia Italiana, Roma;
I. PALUMBO, Appunti e lezioni di diritto internazionale dei
conflitti armati e delle operazioni di pace, Sergraph, Roma, 2004;
N. RONZITTI, Diritto internazionale dei conflitti armati,
Giappichelli editore, Torino, 2001.
(32) - Inoltre, fa riferimento alla Carta dei diritti fondamentali
dell'Unione europea e al trattato sull'Unione Europea.
(33) - Decisione 2003/48/GAI del 19 dicembre 2002, in Gazzetta
ufficiale delle Comunità europee, L 16/68 del 22 gennaio
2003.
(34) - Istituite con Decisione Quadro del Consiglio 2002/465/GAI
del 13 giugno 2002, in Gazzetta ufficiale, n. 162 del 20 giugno
2002.
(35) - Dichiarazione del Consiglio Europeo del 25 marzo 2004 e
Dichiarazione di Solidarietà del 25 marzo 2004.
(36) - Per il testo della Dichiarazione di Solidarietà contro il
terrorismo vedasi la Dichiarazione citata del 25 marzo 2004.
(37) - Su proposta del Segretario Generale/Alto Rappresentante per
la PESC Solana è stato nominato l'ambasciatore olandese Gijs de
Vries.
(38) - Si legga l'intervento del Ministro Pisanu dal titolo: "Il
fondamentalismo si combatte a due mani: una armata contro i
terroristi l'altra tesa amichevolmente verso i musulmani pacifici",
al Meeting di Comunione e Liberazione, Rimini, 2005, e pubblicato
in
http://www.interno.it/sezioni/ministro/intervistadiscorso.php?idarticolo=372.
(39) - Unione Europea, Consiglio, Programma dell'Aja: rafforzamento
della libertà, della sicurezza e della giustizia nell'Unione
Europea (2005/C - 53/01), in GAZZETTA UFFICIALE COMUNITÀ EUROPEA
del 3 marzo 2005.
(40) - Consiglio Europeo di Tampere del 15 e 16 ottobre del
1999.
(41) - Conclusioni della Presidenza, Consiglio Europeo, Brussels,
16-17 giugno 2005.
(42) - Ormai è assodato e dimostrato che numerose organizzazioni
umanitarie e caritative rientrano pienamente nella rete di
finanziamento del terrorismo internazionale, soprattutto quello con
pretesa finalità e ispirazione religiosa.
(43) - European Union, Council, Press Release 187, Extraordinary
Council meeting Justice and Home Affairs, Brussels, 13 luglio
2005.
(44) - European Union, Council, Press Release 177, 2674th Council
meeting General Affairs, Brussels, 18 luglio 2005.
(45) - Adottato un piano per lo sviluppo delle capacità europee di
risposta rapida nell'ambito dei meccanismi di Protezione
Civile.
(46) - Una novità potrebbe essere rappresentata dalla proposizione
(o meglio riproposizione) di una bozza di direttiva relativa alla
conservazione dei dati delle comunicazioni telefoniche (già
respinta dal Parlamento Europeo nel giugno 2005). Infatti, per il
prossimo ottobre 2005 dovrebbe essere pronta una nuova bozza di
decisione che prevede l'obbligo per le compagnie telefoniche di
conservare tutti i dati relativi alle chiamate telefoniche, email e
traffico internet per un certo periodo di tempo;
(47) - Con documento denominato MEMO/05/272 in data 29 luglio
2005.
(48) - Rimanendo all'Italia ricordiamo la Legge 31 luglio 2005, n.
155 (in G.U. n. 177 del 1° agosto 2005) di conversione del decreto
legge 27 luglio 2005, n. 144; di questa legge si sottolinea, tra
l'altro, l'art. 10 sulle nuove norme sull'identificazione personale
che introduce, nel codice di procedura penale, il prelievo di
capelli o saliva in mancanza del consenso dell'interessato, da
parte della polizia giudiziaria - nel rispetto della dignità
personale del soggetto - previa autorizzazione scritta, oppure resa
oralmente e confermata per iscritto, del pubblico ministero.
(49) - Il Dipartimento per la Pubblica Sicurezza del Ministero
dell'Interno italiano ha emanato una circolare per l'adozione dei
provvedimenti amministrativi e tre decreti attuativi previsti dal
decreto legge 144/2005, tra il 15 e 16 agosto 2005.
(50) - Rendendo ad esempio possibile l'arresto a Roma del somalo
Osman Hussain, naturalizzato britannico, indicato dalla polizia
britannica quale quarto attentatore del 21 luglio a Londra.
(51) - Trattasi dell'accordo firmato nel 1985 tra Germania,
Francia, Lussemburgo, Belgio e Paesi Bassi per la progressiva
soppressione dei controlli sulle persone alle frontiere comuni.
Successivamente, con il Trattato di Amsterdam del 1997, il sistema
Schengen è stato inserito nella struttura dell'Unione europea. Oggi
non esistono più controlli doganali e di documenti alle frontiere
fra Italia (che ha adottato il protocollo di adesione con legge di
ratifica del 30 settembre 1993, n. 388), Francia, Germania,
Lussemburgo, Portogallo e Spagna. E progressivamente i paesi membri
sono saliti a 13, oltre Islanda e Norvegia. I diritti sanciti dalla
convenzione sono così riassumibili: vengono eliminati i controlli
di documenti agli aeroporti per i voli diretti ai Paesi aderenti.
Permangono i controlli con il "metal detector" e i raggi X.
Permesso il diritto di transito agli immigrati dotati di visto ma
non quelli di permesso e di soggiorno. Gli extracomunitari, con
permesso di soggiorno di lunga durata, possono circolare
liberamente all'interno dell'area Schengen. Alla frontiera esterna
tutti i cittadini extra-Schengen devono esibire un documento e, se
necessario, il relativo visto.
(52) - P. OSTELLINO, Ancora cittadini di Schengen?, in IL
CARABINIERE, n. 8/2005. (53) - Si vedano le decisioni assunte
dall'Olanda e dalla Spagna.
(54) - Si veda il Rapporto annuale 2005 sullo "Stato della
Sicurezza in Italia" presentato dal Ministro dell'Interno il 14
agosto 2005.
(55) - Tutti gli attentatori di Londra sono stati individuati come
cittadini britannici. (56) - D. TESSORE, La mistica della guerra.
Spiritualità delle armi nel cristianesimo e nell'islam, I
tascabili, Fazi editore, Roma, 2004.
(57) - P. AGOVINO, Diritti umani e misure antiterrorismo: il
trattamento dei detenuti a Guantanamo, in RASSEGNA DELLA GIUSTIZIA
MILITARE, Anno XXX, n. 1-2-3, gennaio-giugno 2004; C. ZANGHÌ, La
protezione internazionale dei diritti dell'uomo, Giappichelli
Editore, Torino, 2002; V. MATHIEU, Guerra e diritto. La difficoltà
di combattere il terrorismo, (del 16 gennaio2002) in
http://www.enel.it/magazine/emporion/arretrati/01-2002/mathieu.htm. |