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Anno 2005 >
n. 3 - Luglio -
Settembre >
Legislazione e
Giurisprudenza
Corte dei Conti
(Sentenze tratte dal sito
www.cortedeiconti.it)
Giudizio contabile -
Responsabilità -Prova - Prove acquisite nel processopenale -
Utilizzabilità.Giudizio contabile - Danno erariale -Accertamento -
Conclamata non corrispondenzatra quanto pagato e
quantoapparentemente fornito -Sussistenza.Responsabilità per danno
erariale -Responsabilità dei coautori -Differente elemento
soggettivo - Dolo- Responsabilità principale - Colpa
-Responsabilità sussidiaria.
Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale dellaRegione Veneto,
Sentenza del 30 maggio2005, (c.c. 23 febbraio 2005), Pres.
Zambardi,Rel. Di Leo.
La prova della responsabilità contestata nelgiudizio contabile può
essere desunta dalcomplesso delle prove legittimamente acquisiteal
processo penale, ivi comprese le relazionidi verifiche ed ispezioni
effettuate dall'amministrazione,non rilevando l'eventualeviolazione
del principio del contraddittorio nell'ambitodel procedimento
ispettivo condottodalla p.a. (vedi al riguardo Corte conti, sez.
IIgiur. centr. app., 02/12/2002, n. 351/A).L'affermata reciproca
autonomia dei giudizipenale e contabile non comporta, invero,
l'inutilizzabilitànel secondo del materiale probatorioformatosi nel
primo.In sede di giudizio contabile, riguardante laresponsabilità
per danno derivante da fornituradi beni alla pubblica
amministrazione, ildanno erariale appare conclamato dallaaccertata
non corrispondenza tra quantopagato e quanto apparentemente
fornito, oaddirittura non fornito affatto.Risponde a principi di
giustizia seguire un criteriodi sussidiarietà nell'affermare la
responsabilitàdi tutti i coautori, sia pure a diverso titolo,del
comportamento produttivo di danno erarialein violazione di doveri
d'ufficio, in modoche la pronuncia di responsabilità segua a
titolo«principale» nei confronti di chi ha commessol'illecito
ascritto a titolo di dolo e a titolo percosì dire «secondario» nei
confronti di coloro acui viene in sostanza contestato solo un
comportamentogravemente omissivo (vedi alriguardo Corte conti, sez.
II, 14/01/1997, n. 1).Questa Corte dei conti ha infatti precisato
altrevolte che "Non è ammissibile la solidarietà nelconcorso di
responsabilità tra chi ha agito condolo e chi ha agito soltanto
colposamente,atteso il preciso disposto sul punto di cui all'art.1,
1º comma quinques, l. n. 20/94, nel testorisultante dalla l. n.
639/96; in tali casi opera lasussidiarietà dell'obbligazione
risarcitoriaascritta ai concorrenti colposi, attuabile per ilcaso
di incapienza del diretto responsabile,che costituisce una
responsabilità aventenatura eventuale rispetto a quella
principaledel responsabile doloso" (1).(1) Si legge quanto appresso
in sentenza:"Considerato in dirittoVa preliminarmente rigettata
l'eccezione di violazionedel principio della domanda formulata
dalla difesadel G.Va osservato infatti che una volta che è stato
introdottoil giudizio, anche per la natura indisponibile epubblica
dei diritti oggetto di cognizione nel processodi responsabilità
contabile, la direzione dellostesso appartiene al giudice, chiamato
ad affrontaree risolvere le relative problematiche, quale
quelladell'instaurazione del contraddittorio sui diversi profilidi
addebito sollevati, problematiche che sono erimangono estranee alla
fase dell'invito a dedurre(SS.RR., 7 dicembre 1999, n. 27/99/QM)
argomentosu cui la difesa ha fondato almeno in parte la
suaeccezione.Una volta, quindi, iniziato il giudizio lo spazio
divalutazione ai fini della formulazione della domanda,proprio ed
esclusivo del procuratore regionalefino al momento della
introduzione del giudizio, siriduce, infatti, in ragione del
ritenuto necessarioallargamento del thema decidendum, in
ossequioperaltro al principio di economicità dei mezzi processualie
di ragionevole durata del processo, alquale non può essere di
ostacolo la disciplina, sommariae incompleta, dell'invito a dedurre
e che, come già sopra accennato, trova ragione e funzionesolo in
vista della formulazione della domandaoriginaria e non dopo. Tanto
è vero che lo stessoP.R., dopo avere provveduto all'invito a
dedurre perdiverse contestazioni oggetto dell'originaria
imputazionein sede penale, ha poi finito per escluderealcune delle
fatture indicate nella stessa, dall'addebitomosso ai convenuti. Non
vi è quindi assolutacorrelazione tra invito a dedurre e definitiva
citazionein giudizio se non nel senso della necessariacomprensione
dei fatti oggetto della seconda nelprimo atto. La lettera della
norma non consenteinfatti una diversa conclusione.Ritiene il
Collegio che, superata tale fase, permanein capo a sé il potere di
integrare il contraddittoriocon la chiamata in giudizio di terzi,
ma che tale potereva a sua volta coordinato e limitato ex art.
112cod. proc. Civ., con il principio dell'immutabilità delladomanda
e della corrispondenza tra il chiesto e ilpronunciato, nella specie
anche nei confronti delconvenuto già presente in giudizio per
addebitidiversi da quelli derivanti dall'allargamento delthema
decidendum ritenuto necessario dal collegio,non potendo
all'evidenza colui che è stato già convenutoin giudizio essere
chiamato a rispondere, insentenza, di addebiti che non gli erano
stati mossi inbase all'atto di citazione originario e sui quali non
èstato in precedenza posto in condizioni di difendersi.Per tale
ragione è stata, con l'ordinanza contestatadalla difesa, sottoposta
al P.R. la necessità di estendereil contraddittorio nei confronti
del G. anchesulle voci di danno originariamente ascritte al
soloconvenuto P., estensione materialmente avvenutaessendosi il
P.R. adeguato all'ordinanza, ed essendosicosì posto il G. nella
condizione di potersi adeguatamentedifendere anche in relazione
alle nuovevoci di addebito.In conclusione, con riferimento al
presente giudizio,ha ritenuto il Collegio che una integrale
valutazionedella responsabilità dei convenuti sulle
domandeoriginariamente formulate nei confronti dei convenutinon
potesse avvenire in base al riparto diresponsabilità effettuato in
origine dal P.R. in modoeccessivamente specifico e sulla base di
una valutazioneformale non del tutto condivisa dal Collegio.Ciò
premesso in ordine alla regolarità del contraddittorioed alla
infondatezza della prima eccezionedella difesa il Collegio osserva,
contrariamente aquanto ritenuto dalla difesa del G., come
nessuneffetto preclusivo, anche in punto di mero fatto,sulla
cognizione dei fatti portati alla sua cognizionepossa spiegare nel
presente giudizio l'avvenutoannullamento della sentenza del
Tribunale Militaredi Padova da parte della Corte Militare d'Appello
diVerona.Tale pronunciamento, infatti, attiene essenzialmentead un
vizio procedurale del dibattimento di primogrado che ha provocato
l'annullamento della sentenzacon rinvio allo stesso Tribunale
Militare per unnuovo giudizio. Il vizio è consistito
nell'allontanamentodall'aula del C.T. di parte dell'imputato
che,essendo stato assunto quale persona informata suifatti dal P.M.
in fase istruttoria, è stato trattato dalTribunale come possibile
testimone ai sensi dell'art.149 disp. Att. c.p.p. Tale
allontanamento avrebbesecondo la Corte Militare di appello
concretizzatouna nullità a regime intermedio per violazione
deldiritto di difesa con conseguente nullità della sentenzae la
necessità di un nuovo giudizio.Senza volere o dovere entrare
nell'esame dell'eccezionedi nullità in questione - valutazione che
nonè evidentemente compito di questa Corte - è paleseche da tale
pronunciamento non discende alcunaillegittimità o inutilizzabilità
del materiale probatorioacquisito nella fase dell'indagine
preliminare penalenel giudizio contabile, né preclude alla
Cortel'esame anche delle dichiarazioni dei testimoni indibattimento
o delle stesse ricostruzioni fatte dalGiudice Penale nella sentenza
appellata in sedepenale e dichiarata nulla, avendo la Corte a
suadisposizione gli stessi atti oggetto del
procedimentopenale.L'abrogazione della pregiudizialità penale
consenteinfatti al giudice della responsabilità amministrativala
valutazione autonoma dei fatti e l'utilizzazionedegli elementi
probatori formati nella diversa sedeprocessuale, prescindendo
dall'esito dell'accertamentopenale (cfr. C. Conti, sez. giur. reg.
Calabria,22/10/2002, n. 883).È infatti affermazione ricorrente
della giurisprudenzadi questa Corte, che il Collegio condivide e
fapropria, che "La prova della responsabilità contestatanel
giudizio contabile può essere desunta dalcomplesso delle prove
legittimamente acquisite alprocesso, ivi comprese le relazioni di
verifiche edispezioni effettuate dall'amministrazione, non
rilevandol'eventuale violazione del principio del
contraddittorionell'ambito del procedimento ispettivocondotto dalla
p.a." (vedi al riguardo C. conti, sez. IIgiur. centr. app.,
02/12/2002, n. 351/A). L'affermatareciproca autonomia dei giudizi
penale e contabilenon comporta, invero, l'inutilizzabilità nel
secondodel materiale probatorio formatosi nel primo, comesostenuto
dalla difesa, materiale a cui questoCollegio può dunque liberamente
attingere al fine dipervenire al proprio convincimento (cfr. C.
conti,sez. giur. reg. Sardegna, 13/11/2002, n. 1070).E se al
riguardo è stato già ritenuto che "Il processoverbale redatto da
militari della guardia di finanza,rientrando nella categoria delle
verbalizzazioni, è atto costitutivo di certezza legale di eventi
attraversola formazione di un documento rappresentativo conriguardo
ad atti di ispezione, acquisizione di documentie sequestri (vedi C.
conti, sez. giur. reg. Sicilia,27/09/2000, n. 104.)" a maggior
ragione devono ritenersiintegralmente e liberamente valutabili dal
collegiole dichiarazioni rese da estranei al presente giudiziosia
in fase istruttoria che nel dibattimento penale,atteso che il
presente giudizio non conosce le limitazionidi utilizzabilità di
tali atti proprie ed esclusivedel diverso ordinamento processuale
penale.In forza di tale principio ed al fine dell'accertamentodei
fatti dinanzi al giudice della responsabilità amministrativaè
quindi utilizzabile, ad esempio, la provapenale sulla tenuta della
contabilità parallela daparte della ditta emittente false fatture
per agevolarel'indebito rimborso di spesa in favore del
personaleappartenente alle forze dell'ordine, acquisita in sededi
ispezione da parte della Polizia giudiziaria delegataall'indagine
(cfr. per un caso analogo C. conti,sez. giur. reg. Calabria,
22/10/2002, n. 883).Venendo al merito della vicenda oggetto di
contestazioneed esaminando in primo luogo il principiodi diritto
cui si è attenuto il P.R. nell'attribuzionedella responsabilità per
la causazione del danno,principio non condiviso nel merito dal
Collegio, deverilevarsi che considerare come atto determinativodel
danno da risarcire la sottoscrizione dell'attestazionedi acquisto
ed uso, solitamente apposta sullafattura passiva, appare certamente
criterio in astrattoidoneo a fondare la relativa
responsabilità.Tali attestazioni, come ribadito dal P.R., si
pongonocome momenti essenziali nella procedura di spesa,da un lato
attestando la regolarità ed il buon esitodella fornitura e
dall'altro autorizzando in sostanzal'emissione del mandato di
pagamento in favore delfornitore.È del tutto evidente, però, che
tale ragionamentospiega debitamente l'effetto attributivo della
responsabilitàerariale ogni qualvolta la fattispecie inesame sia
posta sotto il profilo della colpa gravequale elemento soggettivo
del soggetto chiamato arispondere del danno.Nel caso di specie,
invece, occorre valutare benaltra situazione di fatto, partendo
dall'assunto da cuiha mosso la sua indagine lo stesso P.R. (pag. 7
dell'attodi citazione) che ha individuato una fattispeciedi danno
erariale in una serie di fatti qualificati già inorigine dalla
giurisdizione penale militare come fattistrutturalmente dolosi (le
imputazioni dinanzi alTribunale Militare erano di diversi fatti di
peculatomilitare e truffa militare).Se così è, ed il Collegio
ritiene sostanzialmente correttal'impostazione del P.R., deve
altresì valutarsicompiutamente il materiale probatorio
acquisitosotto il profilo di una fattispecie di danno
erarialedolosamente causato da comportamenti il cui autoreera
pienamente in grado di volere, rappresentarsie controllare.E questo
è l'atteggiamento psicologico, che ilCollegio ritiene di ravvisare
nel comportamentocomplessivamente addebitato al G.Occorre quindi
passare, per la verifica di quantosopra all'esame delle singole
voci di danno ed aicomportamenti al riguardo tenuti dal
convenuto.Il P.R. ha ritenuto, all'esito della sua istruzione
diconsiderare come atti produttivi di danno quelli dicui alle lett.
a), b), c), d), ed f) nonché quelle di cuialla lettera g) n. 3, 5 e
6 del capo di imputazione perpeculato militare ascritto al G. con
il decreto chedisponeva il giudizio dinanzi al Tribunale Militare.
Ditali atti soltanto la lettera a) e l'episodio n. 3 dellalettera
g) erano stati ascritti originariamente al G.,mentre tutti gli
altri erano stati ascritti al solo P. inforza del cennato criterio
discretivo della sottoscrizionedell'attestazione di conformità
della fornitura.A seguito dell'avvenuto atto di citazione
integrativoil G. risponde oggi di tutte le voci di danno
individuatedal Procuratore Regionale.In punto di fatto i singoli
episodi riguardano leseguenti forniture che è dimostrato non essere
maiavvenute:a) n. 20 piatti ricordo su un complessivo ordine di
n.70 piatti. Al riguardo dalla documentazione acquisitarisultano
agli atti dell'Amministrazione Militare unatto dispositivo n. 2290
del 30/12/1993 a valere sulcap. 1087, a firma del Cap. G. nella
veste di CapoServizio Amministrativo ff. che autorizzava
l'acquistodi n. 70 piatti. Sono state acquisite altresì n. 2fatture
della ditta omissis s.r.l., riconducibile ai fratelliomissis, e
precisamente la n. 161/93 e la n.162/93 in pari data, la prima per
n. 50 piatti, e laseconda per n. 20 piatti, entrambe con
regolareattestazione di conformità della fornitura a firma delcap.
G. nella veste di Capo Servizio Amministrativo.Agli atti contabili
della ditta omissis s.r.l. però la fatturan. 162 del 1993 sempre
emessa nei confrontidel Comando Artiglieria Contraerea di Padova
-Servizio Amministrativo - risulta avere ad oggettonon 20 piatti,
bensì 19 orologi. La fattura ha tuttavialo stesso identico importo
di quella rinvenuta pressol'Amministrazione militare. Sul registro
di carico esistentepresso l'Ente Militare risultano caricati
soltantocinquanta piatti ricordo e non settanta comeda atto
dispositivo. Appare dunque del tutto evidentecome la seconda
attestazione di conformitàapposta dal G. sia falsa e costituisca
elemento piùche sufficiente alla elevazione dell'addebito. A
nullarileva, passando alle eccezioni della difesa sulpunto, che
altri ufficiali abbiano dato originario impulso alla decisione di
acquisto dei piatti ricordo,peraltro senza indicarne il numero, né
che a distanzadi tre mesi un sottufficiale abbia attestato lapresa
in carico della fornitura sulla fattura. Non ècontestato infatti
che sul registro risultano presi incarico soltanto n. 50 piatti,
ben potendo, infatti, laseconda attestazione sulla fattura essere
frutto diun errore del sottufficiale che vi annota lo stesso n.62
di scheda di carico. Ciò che conta è che anchetale seconda
annotazione è preceduta dalla attestazionedi conformità della
fornitura del capo servizioamministrativo ff. Cap. G., come si
vedrà unicoeffettivo gestore dei rapporti tra
l'Amministrazionemilitare e i fratelli omissis, titolari delle
varie ditte fornitrici.Nessun ruolo ha svolto invece il P. in tale
forniturache non può quindi essere a lui addebitata.b) La seconda
voce di addebito al G. attiene alla fatturan. 50/94 del 10 maggio
1994 relativa alla fornituradi n. 40 crest personalizzati da
distribuire a militarimeritevoli come da atto dispositivo a firma
del P.e vistato dal G. come Capo Gestione Denaro.La fornitura nasce
da un atto dispositivo del mese digennaio 1994 e risulta
materialmente pagata conordine di pagamento del 27 maggio 1994.
Sulla fatturarisulta apposto un timbro "visto e riconosciuto
esatto"con firma del Cap. G., seguito dall'attestazione dirito a
firma del Capo di Stato Maggiore Col. G. e delcapo servizio
amministrativo T.Col. P. I crest tuttavianon risultano essere mai
stati presi in carico.Agli atti della contabilità della ditta
omissis s.r.l. èstata rinvenuta la fattura in copia con allegato un
postitcon il n,. 175/94. Tra le fatture passive della dittaomissis
s.r.l. è stata rinvenuta la fattura n. 175/94emessa dalla ditta G.e
G. del 29 settembre 1994 relativaa forniture di oggetti in argento
- portachiavi emedaglioni con la scritta "artiglieria" - che non
risultanooggetto di forniture ufficiali al Reparto suddetto.La
circostanza che la fattura n. 50 del 1994 sia stataspesata dopo
l'apposizione di un visto da parte delG. e la mancata presa in
carico dei crest, malgradol'espressa disposizione contenuta
nell'attestazionea firma del P. induce a ritenere che anche tale
forniturasia del tutto fittizia, o abbia quantomeno avutoaltro
oggetto. Lo stesso P., infatti, nelle sue dichiarazionirese al P.M.
pur riconoscendo la sua firma incalce all'attestazione ed all'atto
dispositivo ha rilevatola stranezza di una fornitura avviata ad
oltre 4mesi dall'atto dispositivo.c) identica la situazione
relativa alla lettera C) dell'imputazionedi peculato. Anche in tale
caso a frontedella fattura n. 55/94 regolarmente spesata
dopol'apposizione del timbro "visto e riconosciuto esatto"da parte
del G. e dell'attestazione del P., stannobeni che non risultano
assunti in carico, quali medagliee trofei da distribuire in
occasione di attivitàsportive. Peraltro il T.Col. P. sentito dal
P.M. militareil 29 marzo 2001, prima di essere anch'egli
indagato,aveva espresso dubbi circa l'autenticità dellapropria
firma apposta sull'atto dispositivo n. 35 del17 gennaio 1994,
rilevando anche in tal caso l'anomaliadel lasso temporale tra atto
e fornitura. Anchein tale caso peraltro, nella contabilità della
dittaomissis sono state rinvenute annotazioni sulla fatturarelativa
a numeri di fatture passive per la dittache sembrano riportare a
precedenti forniture dialtra oggettistica diversa da quella
fatturata, edanch'essa mai formalmente presa in carico. Nederiva
che la spesa non risulta in ogni caso giustificatae fondato ne
risulta l'addebito ai due convenuti.d) altro acquisto di medaglie e
trofei di cui alla fatturan. 68/94 del 9 giugno 1994. Anche in
questo casol'attestazione di conformità risulta a firma del P.
masulla fattura è apposto il solito timbro a firma del G."Visto e
riconosciuto esatto". Entrambe le attestazioniperaltro sono prive
di data e nessun benemateriale risulta preso in carico nei registri
delreparto, né a dire del colonnello Z., appositamenteinterpellato
in fase istruttoria, è stata rinvenuta tracciadi detto materiale,
mentre, come correttamenteosservato dal P.R., essendo destinato a
manifestazionisportive organizzate dal reparto almeno
qualchenotizia di tale materiale o delle manifestazioniavrebbe
dovuto restare agli atti. Peraltro anche intal caso sono stati
rinvenuti agli atti della contabilitàdella ditta omissis
annotazioni su post-it che facevanorinvio a diverse fatture passive
della dittaaventi ad oggetto la fornitura di generi di
oreficeria.f) in relazione alla fattura n. 98/94 del 30 agosto1994
la situazione è del tutto identica, financhenella attestazione del
Colonnello Z. che anche intale caso non ha rinvenuto traccia della
fornitura ditarghe ricordo per manifestazione sportive.Non può
dunque che condividersi l'assunto delProcuratore secondo cui a
fronte degli elementi inquestione può escludersi che a fronte delle
sommeerogate vi sia stata una qualche fornitura di beni utiliper
l'amministrazione. Il danno erariale appare cosìconclamato dalla
accertata non corrispondenza traquanto pagato e quanto
apparentemente fornito, oaddirittura non fornito affatto.Venendo
alla lettera G) del capo di imputazione lostesso ha ad oggetto
distinti episodi relativi adopere di manutenzione di banconi frigo
e locali convegno.Il P.R. ha individuato su sei episodi
complessiviquelli oggetto delle fatture n. 304/93 della
dittaarredamenti omissis, 9 e 11/94 della ditta omissiscome
sostanzialmente inesistenti e quindi produttividi danno erariale.Di
essi il primo episodio relativo alla asserita riparazionedel banco
frigo della sala convegno Ufficiali della caserma Romagnoli è stato
disposto materialmentedal G. con atto dispositivo emesso lo
stessogiorno in cui risulta emessa la fattura con diretta
individuazionedella ditta omissis, ditta di vendita diarredamenti e
non di manutenzione di impianti frigo,quale destinataria
dell'incarico. Ha osservato il P.R.come al di là dell'anomalia
esistente nella documentazionein cui è presente un ordinativo di
interventodel 20 settembre 1993 con firma illeggibile del
caposervizio amministrativo vistata dal G. come CapoGestione
Denaro, i due gestori della sala convegnoM.llo Antonio N. e M.llo
Luciano D. hanno entrambiescluso di avere mai richiesto i detti
lavori di manutenzionee di aver memoria di tali lavori. Soltanto
perscrupolo va detto che la lettura delle dichiarazionirese dai due
sottufficiali in dibattimento, e riportatasoltanto in parte dalla
difesa nella sua memoria dicostituzione, conferma l'assunto
accusatorio e nullaaggiungono o tolgono nella sostanza a quanto
dettodurante l'indagine del Procuratore Militare.L'estrapolazione
di parti di frasi operata dalla difesaappare suggestiva ma non
aderente alla reale portatarappresentativa delle loro
dichiarazioni. Devequindi concludersi che fronte delle somme
debitamentepagate alla ditta omissis non emerge
alcunacontroprestazione utile per l'Amministrazione militarecon
evidente danno erariale.I lavori oggetto delle fatture n. 9 e 11
del 1994,emesse dalla ditta omissis s.r.l. anch'essa riferibileai
fratelli omissis riguardano lavori di manutenzioneeseguiti presso
la Sala Convegno unificata dellaCaserma Romagnoli.Al riguardo deve
premettersi che tutti i lavoridescritti nelle due fatture e nei
relativi atti dispositivirisultano sostanzialmente oggetto di altra
fatturaemessa dalla ditta omissis di Padova per l'ammontaredi £.
3.456.000 oltre IVA con ordinativo dispesa del 24 giugno 1994 e con
atto dispositivo inpari data n. 353, e che sia stata tale ditta ad
eseguirei lavori è confermato dalla deposizione delm.llo C., che ne
conosceva gli operai e dal m.llo D.Entrambi hanno dichiarato di non
aver mai conosciutola ditta omissis.Il P.R. ha ipotizzato che i
lavori siano stati eseguitidalla ditta omissis su incarico della
omissis e chepertanto il lavoro eseguito in subappalto
abbiacomunque comportato un aggravio di spesa conconseguente danno
erariale per l'amministrazione,procedendo così ad una
quantificazione del dannoche pur apparendo riduttivo rispetto agli
oltre 14milioni di lire complessivamente pagati alla omissiscon le
due fatture, non può non essere inteso comelimitazione della
domanda da parte del Collegio. Vadetto infine che su entrambe le
fatture emesse datale ditta appare la firma del G.Nella fattura n.
9 del 21 luglio 1994 in calce alladichiarazione di conformità dei
lavori che porta lafirma del Comandante della sede, che
solitamentenon firma tali attestazioni, e soltanto il timbro
p.c.c.con firma del Capo servizio Amministrativo G., nelfrattempo
promosso Maggiore.Sulla fattura n. 11 del 22 agosto 1994 compare
ilsolito timbro "Visto e riconosciuto esatto" a firma delG. mentre
l'attestazione di conformità è sottoscrittadal Capo Servizio
Amministrativo P. e dalColonnello P. quale comandante della sede.Il
Collegio rileva che appare già del tutto inverosimileche a distanza
di un mese dall'effettuazione deiprecedenti siano stati disposti
nuovi lavori di manutenzionepresso la Sala convegni unificata
dellaCaserma Romagnoli. Peraltro il teste V., AiutanteMaggiore
presso il Reparto comando Artiglieria contraereaall'epoca dei
fatti, sentito dal P.M. militare il18 maggio 2000 ha escluso che
tali lavori siano maistati effettuati dalla ditta omissis mentre ha
precisoricordo che furono effettuati da due operai quellidescritti
nella fattura della ditta omissis. Apparedunque evidente che gli
atti dispositivi in favoredella omissis e le relative fatture
comportano unamera duplicazione di pagamenti ed hanno causatoun
esborso del tutto privo di causale lecita ed unconseguente
complessivo danno erariale.Passando dunque all'esame dell'elemento
psicologicosotteso ai comportamenti causativi dei dannicontestati
osserva il Collegio:che non vi è dubbio, in base alle deposizioni
in atti,che autore materiale dell'attivazione delle
procedureamministrative dei pagamenti oggetto di addebitosia sempre
stato il G. o come Capo GestioneDenaro o come Capo Servizio
Amministrativo ff.(cfr. dichiarazioni del P., del m.llo Aiutante
F., delcol. G., del col. P.)che lo stesso col. P. ha in corso di
esame da partedel P.M. disconosciuto alcune delle firme appostesu
altri atti dispositivi e attestazione di regolaritàdelle fatture
non oggetto di contestazione;che è incontestabile che il G. fosse
l'unico Ufficialedi Amministrazione presente presso il
comandomentre è pacifico che il P. è ufficiale appartenenteall'Arma
di Artiglieria e che aveva all'epoca assuntole funzioni di Capo
Servizio Amministrativo soltantoin quanto comandante del
reparto.Ritiene il Collegio che in tali circostanze ed a
frontedella competenza specifica del G. i comportamenticausativi di
danno erariale, già oggetto di contestazionein sede penale come
peculato militare, debbanoessere a lui ascritti a titolo di
dolo.Giova al riguardo ricordare, come osservato anchedal Tribunale
Militare di Padova nella sentenza inatti, senza con questo volere
attribuire alcuna valenza probatoria al documento, che i fratelli
omissis,titolari delle ditte coinvolte nelle illecite
forniture,sono stati da lui presentati al P. e che iniziarono
leforniture al reparto quando al Comando Artiglieriacontraerea
arrivò il G. (vedi dichiarazioni del testeF. del 3 febbraio 2000 al
Procuratore Militare).Rilevante appare altresì la deposizione del
teste L.,M.llo della G. di Finanza in servizio presso laSezione di
P.G. presso la Procura Militare diPadova, resa il 10 ottobre 2002
nel dibattimentopenale in particolare in ordine alla fornitura di
unacucina componibile in muratura ed altro al cap. G. daparte dei
fratelli omissis, il quale riassumendo l'esitodelle indagini svolte
e degli accertamenti effettuatiha fornito un quadro assai esaustivo
del sistema diilleciti favoritismi e di corruttele in cui si sono
svoltele false forniture di beni e servizi costituenti, proprioper
la loro non veridicità, danno erariale.Tale assunto che, in base
alle risultanze della deposizione,liberamente apprezzate da questo
Collegio,e dei documenti in atti appare fondato comprova unquadro
indiziario univoco, ricavabile dalle cennateanomalie documentali e
dall'assenza di registrazionedei beni forniti con le varie fatture
oggetto di addebitoai convenuti da parte della Procura
Regionale,secondo cui all'interno del Comando Artiglieria
contraereadi Padova il Maggiore G. in realtà è stato
l'arteficevolontario ed esclusivo di varie, piccole, medieed
importanti truffe all'amministrazione militare da cuiha tratto
vantaggio personale.In tale sua attività egli ha di volta in volta
carpito labuona fede dei superiori o approfittato della
gravementecolpevole disattenzione di coloro che avevano,come il P.,
il dovere specifico di vigilare sull'osservanzadelle norme di
regolamento e sulla regolaritàdelle forniture e dei pagamenti che
autorizzavanoed eseguivano, dovere per sottrarsi al qualenon è
sufficiente lamentare la propria impreparazione,che semmai avrebbe
dovuto elevare la soglia diattenzione, o il contemporaneo
espletamento di altricompiti d'istituto, di cui peraltro, anche
ammettendonela verosimiglianza, non vi è adeguata dimostrazione.In
ogni caso, se tale vigilanza non è stata sempreadeguata ciò è stato
causato indubitabilmente anchedal comportamento dolosamente
fraudolento del G.Quanto a quest'ultimo il Collegio deve
rilevarecome anche nel presente giudizio le difese del
convenutoanziché attestarsi nel contrasto al meritodelle
contestazioni hanno finito con l'evidenziareuna serie di presunte
responsabilità altrui, cercandodi creare confusione con altri
episodi non oggetto diaddebito contabile e finendo con il conferire
contraddittoriamentemaggiore credibilità ai rilievi mossiglidalla
Procura Regionale.Anche in sede penale il convenuto G. si è ben
guardatodal prendere posizione aperta sulle imputazionimossegli
avvalendosi della facoltà di non risponderein fase di indagine e
restando contumace nellafase preliminare, mentre in dibattimento ha
rifiutatodi sottoporsi all'esame richiesto dal
PubblicoMinistero.Nel ritenere quindi comprovato il danno nei
limiticomplessivamente indicati dal ProcuratoreRegionale il
Collegio ritiene che lo stesso vadaposto interamente a carico del
convenuto P.G. perl'ammontare di 4862,64 derivante dalla
sommadell'ammontare delle fatture oggetto di addebito,esclusa
l'I.V.A. sulle stesse applicata, e considerandol'ammontare delle
fatture n. 9/94 e 11/94 emessedalla ditta omissis come produttive
di danno erarialenella misura del 15% del loro ammontaresecondo il
criterio, non condiviso dal collegio macostituente limite del
petitum, esposto dal P.R. cheha considerato la sussistenza di un
sub-appalto trala omissis e la ditta omissis ed un aggravio di
spesada ciò determinato e valutato presuntivamente in un15% di
ricarico.L'addebito di responsabilità al P. in relazione allevoci
di danno al medesimo contestate deve avvenireinvece, in misura
ridotta rispetto a quanto oggettodella domanda del P.R., con
esclusione cioè dialcune delle fatture contestate come precisato
inprecedenza e, inoltre, in relazione all'apporto causaleriferibile
alla sua condotta omissiva, che ilCollegio valuta in ragione del
33%. Ne deriva chel'addebito da porre a carico del P. in via
sussidiariaed a titolo di colpa grave, ammonta complessivamentealla
somma di 1153,30 pari al 33% deldanno erariale complessivo allo
stesso addebitabilein base alla somma delle voci di addebito
senzaIVA.Ciò comporta che egli risponderà del danno
erarialeaddebitatogli con la presente sentenza soltantoin via
sussidiaria rispetto al G.Risponde infatti a principi di giustizia
seguire un criteriodi sussidiarietà nell'affermare la
responsabilitàdi tutti i coautori, sia pure a diverso titolo, del
comportamentoproduttivo di danno erariale in violazionedi doveri
d'ufficio, in modo che la pronuncia diresponsabilità segua a titolo
«principale» nei confrontidi chi ha commesso l'illecito ascritto a
titolo didolo e a titolo per così dire «secondario» nei confrontidi
coloro a cui viene in sostanza contestatosolo un comportamento
gravemente omissivo (vedial riguardo C. conti, sez. II, 14/01/1997,
n. 1).Questa Corte dei conti ha infatti precisato altre volteche
"Non è ammissibile la solidarietà nel concorsodi responsabilità tra
chi ha agito con dolo e chi haagito soltanto colposamente, atteso
il preciso disposto sul punto di cui all'art. 1, 1º comma
quinques,l. n. 20/94, nel testo risultante dalla l. n.639/96; in
tali casi opera la sussidiarietà dell'obbligazionerisarcitoria
ascritta ai concorrenti colposi,attuabile per il caso di incapienza
del diretto responsabile,che costituisce una responsabilità
aventenatura eventuale rispetto a quella principale delresponsabile
doloso ( vedi C. conti, sez. giur. Reg.Lazio, 17/12/1997, n.
222.)Alla condanna dei convenuti consegue l'obbligazioneaccessoria
del pagamento della rivalutazionemonetaria dal momento del
verificarsi del dannofino al deposito della presente sentenza e
successivamentedegli interessi legali dal deposito della
presentesentenza fino al soddisfacimento, oltre ilpagamento delle
spese processuali per le quali vigelo stesso principio della
condanna in via principaledel convenuto G. ed in via sussidiaria
del P.Per questi motiviLa Corte dei Conti, sezione giurisdizionale
regionaleper il Veneto, definitivamente pronunciando, respintaogni
contraria eccezione, deduzione e conclusione:condanna G. P. al
pagamento in favore delMinistero della Difesa della somma di
4862,64oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici Istatdi
svalutazione monetaria a decorrere dalla data dipagamento
dell'ultimo mandato al deposito dellapresente sentenza, ed oltre
gli interessi legali dalladata di deposito della sentenza al
soddisfacimento.Condanna in via sussidiaria P. N. a titolo di
colpagrave al pagamento di 1153,30 oltre accessoricome sopra
indicati. Pone in via principale a caricodel G. le spese del
presente procedimento, che siliquidano in 952,27 (euro
novecentocinquantadue/27 centesimi), con obbligazione in via
sussidiariadel P. per le medesime". |
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