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Rassegna dell'Arma >
Anno 2005 >
n. 3 - Luglio -
Settembre >
Legislazione e
Giurisprudenza
Giustizia
Amministrativa
Sentenze tratte dal sito
www.giustizia-amministrativa.it
Comitato di
verifica per la cause diservizio - Giudizio espresso -Costituisce
manifestazione di discrezionalitàtecnica.Consulenza tecnica
d'ufficio - Èammissibile solo per carente accertamentodei
presupposti - Non puòsovrapporsi alla valutazione giàespressa
dall'organo tecnico.
T.A.R. Emilia-Romagna, sez. I, sent. 5 maggio2005, n. 712
(c.c. 7 aprile 2005), Pres.Perticone, Est. Testori, P. M. c.
ComandoGenerale Arma Carabinieri.
La valutazione espressa dal Comitato di verificaper la cause di
servizio (e poi fatta propriadall'Amministrazione) costituisce
manifestazionedi discrezionalità tecnica che può esseresindacata
dal giudice amministrativo soloquando è affetta da vizi di
illogicità immediatamenteapprezzabili; per il riscontro di
dettivizi non è sufficiente la circostanza che ilparere del
Comitato abbia disatteso quelloprecedente della Commissione medica
ospedaliera,peraltro formulato in termini alquantoapodittici.Il
mezzo istruttorio della consulenza tecnicad'ufficio è da ritenersi
ammissibile allorché,pur non risultando il provvedimento viziato
inradice per violazione dei principi di logicità,costituenti i
limiti esterni dell'esercizio delpotere, sia - tuttavia - carente
l'accertamentodei presupposti che sono a base del giudizio,per
insufficienza delle operazioni tecnicheposte in essere o per
incompleta rappresentazionedei fatti; in queste circostanze la
suaammissibilità avrebbe soltanto l'effetto disovrapporre la
consulenza d'ufficio alla valutazionegià espressa dall'organo
tecnico a ciòistituzionalmente deputato con l'indebita
invasionedell'ambito riservato all'esercizio deipoteri attribuiti
alla P.A. (Consiglio di Stato,Sesta Sezione, sentenza 10 marzo
2004, n.1204, che richiama la precedente dell'11 aprile2003, n.
1927; si veda anche Consiglio diStato, Quarta Sezione, 18 febbraio
2003, n.877). (1)
(1) Si legge quanto appresso in sentenza:
"DIRITTO
1) Il provvedimento impugnato si fonda sul giudizionegativo
espresso in data 11 giugno 2003 dalComitato di verifica per le
cause di servizio in ordinealla dipendenza da causa di servizio
dell'infermità"disturbo schizoide di personalità" da cui è
affettoil ricorrente. Tale valutazione, che contraddice
leconclusioni di segno opposto raggiunte nella sedutadel 14 maggio
2002 dalla Commissione medicoospedaliera del Centro militare di
medicina legale diBologna, risulta così formulata: "… trattasi di
psicosiendogena, probabilmente legata a fattori ereditaricon
trasmissione poligenica in concomitanza confenomeni biochimici che
intervengono nel metabolismodelle catecolamine. L'affezione, che si
manifestain giovane età, è presumibilmente preesistenteal servizio
anche se non evidente, e quindi indipendentedai fattori esterni ad
esso connessi, i qualipossono tutt'al più agire come fattori
slatentizzanti,soltanto se tra essi e l'inizio della sintomatologia
èdimostrabile, oltre ad un rapporto modale, qualitativoe
quantitativo, una stretta ed immediata connessionecronologica,
assolutamente mancante nelcaso in questione".
2) Il parere del Comitato viene contestato nel ricorsoperché
incoerente e contraddittorio, oltre checarente di un'adeguata
istruttoria; in particolare sideduce che la valutazione del
predetto organo nonha compiutamente esaminato la condizione
sanitariadel ricorrente, quale risultava dal parere espressodalla
Commissione medico ospedaliera e dallerelazioni peritali agli atti.
Con specifico riferimento aquanto emerge dalla documentazione
citata sisostiene, in sintesi:che l'affermazione circa la probabile
ereditarietàdella malattia non trova supporto negli
elementiacquisiti al procedimento valutativo, che al contrarionon
evidenziano alcun disturbo mentale nei
familiaridell'interessato;che la perentoria esclusione di "una
stretta e immediataconnessione cronologica" tra fattori
esterniconnessi al servizio e l'inizio della sintomatologia
èsmentita dalle risultanze delle relazioni peritali, chefanno
risalire la prima sintomatologia dell'affezioneall'anno 1993;che in
tale quadro si configurano i presupposti perfare applicazione
dell'orientamento giurisprudenzialesecondo cui fattori esterni
stressogeni possonoagire come concause efficienti anche sul
carattereendogeno di un'affezione.
3) Più nel dettaglio il ricorrente afferma che quantomenoconcause
efficienti della malattia sono le condizioniestremamente stressanti
in cui egli ha svoltoil servizio a Palermo; condizioni determinate
dallasua partecipazione personale ed emotiva a ripetuti,gravissimi
episodi di criminalità organizzata e che,a partire dal 1993, hanno
dato origine al manifestarsidei primi sintomi dell'affezione. A
tali episodi si fariferimento tanto negli scritti difensivi
dell'interessatoquanto nelle relazioni peritali depositate in
giudizio;in proposito sia nell'atto introduttivo del giudizio,sia -
più puntualmente - nella memoria depositata il25/3/2005, la difesa
del sig. P. ha chiesto l'acquisizionein via istruttoria, da parte
del Tribunale, dellerelazioni di servizio relative al predetto ed
agli interventia cui lo stesso ha partecipato durante il
servizioprestato in Sicilia, nonché di ogni ulteriore
documentoritenuto utile al fine di illustrare le effettivemodalità
del servizio stesso; e ciò ha fatto non ritenendosufficiente la
documentazione prodotta inargomento dall'Amministrazione,
consistente neirapporti appositamente redatti nell'ambito del
procedimentoper il riconoscimento della causa di serviziodai
Reparti dell'Arma presso i quali il ricorrenteha operato. Al
riguardo si osserva:- i rapporti in questione, pur non risultando
particolarmentesignificativi, evidenziano comunque lanatura
effettivamente gravosa del servizio prestatoin Sicilia dal sig. P.;
e d'altra parte, alla luce dellecomuni conoscenze, non è affatto
difficile immaginarequanto dovesse riuscire pericoloso e
stressantesvolgere il proprio servizio per un Carabiniereassegnato
ad un reparto operativo dell'Arma aPalermo e provincia negli anni
considerati;- in ogni caso l'Amministrazione non ha
minimamentecontestato le affermazioni del ricorrente circale
condizioni in cui ha prestato il servizio in questione,anche con
riferimento agli specifici episodi menzionatie da ciò si può trarre
conferma dell'esattezzadi tali affermazioni;- in questo quadro non
appare necessario acquisirela documentazione richiesta dalla difesa
dell'interessato,dovendosi piuttosto rivolgere l'indagine
allacontestata sussistenza del collegamento tra le circostanzedi
cui sopra e la malattia da cui è affetto ilsig. P.
4) Nel ricorso l'asserita illegittimità del provvedimentoimpugnato
viene denunciata contrapponendoal parere del Comitato di verifica
per le cause diservizio (che costituisce presupposto e
motivazionedell'atto conclusivo del procedimento) le
considerazionisvolte in alcune relazioni peritali, di cui
sonoriportati ampi stralci; ciò vale, in particolare, perquanto
riguarda la relazione in tema di causa di serviziopredisposta dal
Prof. Ivan Galliani (depositatain giudizio da entrambe le parti),
che a sua voltariprende la perizia psichiatrica del Dott.
GianfrancoRivellini.Nella sua sinteticità, il parere del Comitato
si articolain due affermazioni, la prima delle quali si
riferiscealla natura endogena della psicosi, rappresentatacome
"probabilmente legata a fattori ereditari…". Ditale affermazione
nel ricorso si sostiene la mancanzadi riscontri nell'anamnesi
familiare e, anzi, la contraddittorietàrispetto agli elementi
valutativi a disposizione;al riguardo il Collegio osserva
innanzituttoche gli elementi in questione sono unicamente
rappresentatidalla dichiarazione riportata nella periziaRivellini
secondo cui rispetto ai componenti dellafamiglia di origine del
ricorrente "non sono riferitidisturbi mentali": si tratta di una
dichiarazione dellostesso interessato che non appare decisiva,
anchese è indubbio che l'avviso espresso sul punto dalComitato e
qui contestato risulta privo di adeguatosupporto; in ogni caso è
significativo notare chenello stesso ricorso si ammette che "da un
punto divista clinico, il tipo di disturbo mentale del
ricorrentepropone normalmente una componente di ereditarietà…".In
realtà, però, quanto affermato in propositodal predetto organo
collegiale non presentacomunque rilievo determinante, posto che la
valutazionenegativa circa la dipendenza da causa di serviziodella
malattia in questione è fondata, piuttosto,sul profilo a cui fa
riferimento la seconda affermazionecontenuta nel parere, secondo
cui: "L'affezione,che si manifesta in giovane età, è
presumibilmentepreesistente al servizio anche se non evidente,
equindi indipendente dai fattori esterni ad esso connessi,i quali
possono tutt'al più agire come fattorislatentizzanti, soltanto se
tra essi e l'inizio della sintomatologiaè dimostrabile, oltre ad un
rapportomodale, qualitativo e quantitativo, una stretta edimmediata
connessione cronologica, assolutamentemancante nel caso in
questione". Dunque ilComitato:- ritiene l'affezione presumibilmente
preesistente alservizio, anche se in modo non evidente;- esclude in
ogni caso la dipendenza della stessada fattori esterni connessi al
servizio medesimo;- ammette tutt'al più la possibilità di
riconoscere atali fattori un ruolo "slatentizzante", a
condizioneche sia dimostrabile, tra essi e l'inizio della
sintomatologia,sia un rapporto modale (qualitativo e
quantitativo),sia una stretta ed immediata connessionecronologica;-
esclude in modo assoluto che ricorra, nel caso dispecie, tale
ultimo elemento.Per contestare questa conclusione parte
ricorrentesi affida ad ampi richiami alle relazioni peritali,
persostenere la tesi secondo cui in realtà la comparsadei primi
sintomi dell'affezione risalgono al 1993,epoca in cui il sig. P.
prestava ancora servizio inSicilia (nelle condizioni stressogene
precedentementedescritte). In effetti nella documentazioneprodotta
si legge:A) perizia Rivellini:"Le informazioni raccolte nel
colloquio psichiatricodepongono per la comparsa di alcuni sintomi
di rilievopsicopatologico già a partire dal 1993", dopo
ilverificarsi di "alcune situazioni attinenti al suo
incaricolavorativo di carabiniere scelto del nucleo radiomobiledi
Palermo" che l'interessato aveva "vissutocon particolare
coinvolgimento emotivo"; si fa riferimentoin particolare a "stato
di tensione emotiva,ansia libera, insonnia ed impotenza sessuale" a
cuisi accompagnava un "impulso… di andare in giro"travisato"…";"…
se il 1998 vede una escalation di comportamentied eventi che hanno
finito per modificare profondamentee danneggiare irreversibilmente
quellache era stata fino ad allora la irreprensibile vita di
ungiovane uomo a pieno titolo inserito nella società, sideve
tuttavia osservare come fin dal 1993 nella storiapersonale del P.
possano essere estratti degliaspetti disfunzionali della sua
personalità in gradodi rendere ragione della allora transitoria
comparsadi sintomi psichici clinicamente rilevanti…".B) relazione
Galliani in tema di causa di servizio:"La storia clinica del p.
sembra iniziare in concomitanzacon gli ultimi tempi del servizio
prestato aPalermo, in relazione ai gravi fatti di sangue ai qualiil
P. ha assistito, ed alla condizione di stress indottadal prestare
servizio in una situazione gravata dapericoli, nonché da grave e
continuativa minacciaper la incolumità personale".Le considerazioni
precedentemente riportate nonsono sufficienti ad inficiare la
legittimità del provvedimentoimpugnato e, prima ancora, del
presuppostoparere espresso dal Comitato di verifica per lecause di
servizio. Tanto il perito dott. Rivellini (incaricatodal GIP presso
il Tribunale di Modena), quantoil consulente di parte prof.
Galliani non si sonoespressi sul punto che qui interessa in termini
drastici,ma hanno anzi utilizzato espressioni chelasciano spazio a
conclusioni diverse: e ciò si giustificatenendo conto, in
particolare, che anche acollocare nel 1993 i primi sintomi della
malattia,l'esordio della stessa viene rappresentato daglistessi
periti in termini comunque molto "sfumati"; intali condizioni, se
le conclusioni raggiunte nelle relazioniperitali di cui sopra
appaiono ragionevoli,ancorché opinabili, in rapporto ai presupposti
difatto su cui si fondano, non per questo risultano irragionevolile
conclusioni di segno opposto - anch'essecomunque opinabili - a cui
è pervenuto il menzionatoComitato. Le particolari caratteristiche -
qualiappena descritte - della prima sintomatologia rilevatanelle
relazioni citate non consentono infatti diescludere una lettura del
tutto diversa del quadrosanitario del ricorrente; in una situazione
di obiettivaincertezza, dunque, la valutazione espressa dalpredetto
organo collegiale (e poi fatta propriadall'Amministrazione) sulla
base di un percorsoargomentativo certamente discutibile, ma non
perciò solo inattendibile, costituisce manifestazione
didiscrezionalità tecnica comunque non affetta da vizidi illogicità
immediatamente apprezzabili da questogiudice amministrativo; e non
basta a modificarequesta conclusione la circostanza che il parere
del Comitato abbia disatteso quello precedente dellaCommissione
medica ospedaliera, peraltro formulatoin termini alquanto
apodittici.Ciò posto, non può trovare ingresso nel presentegiudizio
neppure la consulenza tecnica d'ufficiorichiesta dal ricorrente.
Come precisato di recentedal Consiglio di Stato il mezzo
istruttorio in questione"è da ritenersi ammissibile, allorché, pur
nonrisultando il provvedimento viziato in radice per violazionedei
principi di logicità, costituenti i limitiesterni dell'esercizio
del potere (ché altrimenti lostesso andrebbe, per altro profilo,
annullato), sia,tuttavia, carente l'accertamento dei presupposti
chesono a base del giudizio, per insufficienza delleoperazioni
tecniche poste in essere o per incompletarappresentazione dei
fatti" (così si è espressa laSesta Sezione nella sentenza 10 marzo
2004 n.1204, che richiama la precedente 11 aprile 2003 n.1927; si
veda anche Quarta Sezione 18 febbraio2003 n. 877). Nel caso di
specie, peraltro, non sonoravvisabili nell'operato
dell'Amministrazione carenzeche possano giustificare l'ammissione
della consulenzarichiesta, che avrebbe dunque soltanto l'effettodi
sovrapporsi alla valutazione già espressadall'organo tecnico a ciò
istituzionalmente deputatoe ritenuta non affetta dai vizi
denunciati nel ricorso;ma un simile effetto non può essere
consentito, inquanto estraneo alla finalità della c.t.u. ed
invasivodell'ambito riservato all'esercizio dei poteri
attribuitialla P.A.
5) Per le ragioni illustrate il ricorso deve essererespinto."
Croce Rossa Italiana - Corpo
delleinfermiere volontarie - Ispettrice nazionale- Atti di nomina e
rimozione -Equiparazione a quelli riguardanti gliufficiali delle
Forze armate - Sussiste.Croce Rossa Italiana - Corpo
delleinfermiere volontarie - Ispettrice nazionale- Dipendenza
gerarchica o fiduciariadal presidente (o commissariostraordinario)
della Croce Rossa - Non sussiste.
Consiglio di Stato, sez. VI, dec. 27 maggio2005, n. 2740 (c.c.
1° aprile 2005), Pres.Marrone, Est. Volpe, C. P. C. c. Croce
RossaItaliana
La nomina e la rimozione dell'Ispettrice nazionaledel Corpo delle
infermiere volontariedella C.R.I. deve avvenire con decreto
delPresidente della Repubblica in base all'assimilazioneal grado di
ufficiale delle infermierevolontarie. Considerata la predetta
assimilazioneal grado di ufficiale e visto che la primanomina degli
ufficiali delle Forze armate deveavvenire con decreto del
Presidente dellaRepubblica, anche la loro rimozione, comequella
delle dette infermiere, deve effettuarsicon un atto di identica
natura giuridica, sullabase del principio del contrarius actus.Tra
il presidente (o commissario straordinario)della C.R.I. e
l'ispettrice nazionale del corpodelle infermiere volontarie non vi
è un rapportodi subordinazione gerarchica e tanto menodi dipendenza
fiduciaria; ma un rapporto dicollaborazione e di coordinamento
nello svolgimentodelle rispettive funzioni. La normativavigente
consente che determinate attività venganosvolte dall'ispettrice
nazionale al postodel presidente; inoltre, una vera e
propriadipendenza funzionale è prevista limitatamenteall'ipotesi di
mobilitazione. (1)
(1) Si legge quanto appresso in sentenza:
"FATTO E DIRITTO
1. Il primo giudice, con la sentenza indicata in epigrafe,ha
respinto il ricorso proposto dalla signoraC. P. C. avverso il
decreto del presidente delConsiglio dei ministri (d.p.c.m.) 7
novembre 1996,n. 13517, con cui la stessa era stata rimossa
dallacarica di ispettrice nazionale del corpo delle
infermierevolontarie della Croce Rossa Italiana (C.R.I.).La
rimozione avveniva per il mancato rispetto deivincoli di
dipendenza, collegamento e collaborazione,stabiliti dall'art. 11
del decreto del presidentedella Repubblica (d.p.r.) 31 luglio 1980,
n. 613 tra ilvertice della C.R.I. e l'ispettrice nazionale, a
causadel venire meno del rapporto fiduciario con il
commissariostraordinario e della persistenza di gravicontrasti,
pregiudizievoli del buon andamento e dell'efficienzadel corpo.Il
primo giudice ha affermato che:a) non sussiste la violazione
dell'art. 11 del d.p.r. n.613/1980, data la dipendenza gerarchica
dell'ispettricenazionale con il vertice della C.R.I. ed
essendoemerso che i rapporti tra la ricorrente e il
commissariostraordinario erano connotati da una netta,inspiegabile
e insuperabile contrapposizione, intotale contrasto con il dovere
di leale collaborazionecon il proprio superiore gerarchico,
direttamenteimposto dal citato art. 11;b) non occorreva il d.p.r.
ma il d.p.c.m., ai sensidegli artt. 1 e 2 della l. 12 gennaio 1991,
n. 131;c) ben poteva essere fatto cessare l'incarico di
vertice,dalla ricorrente ricoperto da oltre venti anni.2. La
sentenza viene appellata dalla signora P. C.per i seguenti
motivi:1) tra il presidente (o commissario straordinario)della
C.R.I. e l'ispettrice nazionale del corpo delleinfermiere
volontarie non vi sarebbe un rapporto disubordine né un rapporto di
dipendenza fiduciaria;ma una relazione di collaborazione e di
coordinamentonello svolgimento delle rispettive funzioni;2) non
sussisterebbero, nella specie, le inadempienzeai doveri da parte
della ricorrente e, comunque,il decreto di rimozione si sarebbe
dovuto adeguatamentemotivare; inoltre, la motivazione
addottadall'amministrazione consisterebbe in affermazioninon
rispondenti alla realtà dei fatti;3) essendo le infermiere
volontarie assimilate algrado di ufficiale e, in particolare,
l'ispettrice nazionaleequiparata al generale di brigata, ai sensi
dell'art.7 del r.d. 12 maggio 1942, n. 918 (con cui èstato
approvato il regolamento per il corpo delleinfermiere volontarie
della C.R.I.), con riguardo agliufficiali generali sarebbe rimasta
ferma la competenzadel capo dello Stato per la loro nomina
erimozione dal grado.La C.R.I. e la Presidenza del Consiglio dei
ministrisi sono costituite in giudizio, resistendo al ricorso
inappello.L'appellante ha prodotto memoria con la quale
haulteriormente illustrato le proprie difese.3.1. Il ricorso in
appello è fondato.La ricorrente veniva nominata ispettrice
nazionaledel corpo delle infermiere volontarie della C.R.I.
cond.p.r. 9 luglio 1987, n. 3146. Poi, con il citatod.p.c.m. n.
13517/1996, era rimossa dalla carica diispettrice nazionale del
corpo delle infermierevolontarie della C.R.I.La sezione ritiene che
il d.p.c.m. impugnato siaviziato da incompetenza poiché occorreva
il d.p.r.L'art. 1 della l. n. 13/1991 prevede la forma del
d.p.r.per la "nomina degli ufficiali delle Forze armate digrado non
inferiore a generale di brigata o equiparato"(comma 1, lett. n) e
per la "prima nomina degliufficiali delle Forze armate" (comma 1,
lett. v).Anche se non si volesse considerare
l'equiparazionedell'ispettrice nazionale della C.R.I. a generaledi
brigata, dato che, ai sensi dell'art. 7, comma ultimo,del r.d. n.
918/1942, "l'Ispettrice nazionale è aldi fuori di ogni
equiparazione od assimilazione digrado" - mentre la vice-ispettrice
nazionale, la qualenella gerarchia dei gradi del corpo delle
infermierevolontarie della C.R.I. viene subito dopo
l'ispettricenazionale, è assimilata al grado di colonnello (artt.6
e 7, comma 2, del d.p.r. n. 918/1942) - l'art. 7,comma 1, del
d.p.r. n. 918/1942 prescrive che "leinfermiere volontarie della
C.R.I. quando prestanoservizio presso formazioni od enti militari,
sonoassimilate al grado di ufficiale".Considerata l'assimilazione
delle infermiere volontariedella C.R.I. al grado di ufficiale e
visto che laprima nomina degli ufficiali delle Forze armate
deveavvenire con d.p.r., anche la loro rimozione, comequella delle
dette infermiere, deve effettuarsi cond.p.r., sulla base del
principio del "contrarius actus".3.2. La sezione ritiene, inoltre,
che tra il presidente(o commissario straordinario) della C.R.I. e
l'ispettricenazionale del corpo delle infermiere volontarienon vi
sia un rapporto di subordinazione gerarchicae tanto meno di
dipendenza fiduciaria; ma un rapportodi collaborazione e di
coordinamento nellosvolgimento delle rispettive funzioni.Invero,
l'ispettrice nazionale è posta al vertice dellagerarchia dei gradi
del corpo delle infermiere volontariedella C.R.I. (art. 6 del r.d.
n. 918/1942), "ha lasuprema direzione del corpo infermiere
volontarie,ed impartisce le istruzioni e direttive tecniche o
diorganizzazione alle quali deve conformarsi il servizio(art. 9 del
r.d. n. 918/1942). Quanto previsto dall'art.11 del r.d. n. 918/1942
- secondo cui l'ispettricenazionale effettua determinate nomine e
dispone lacessazione dalla carica delle ispettrici e
vice-ispettricianche prima della scadenza del termine previstoper
la loro durata in carica - "per delegazione delpresidente generale
dell'associazione", significache la legge consente che determinate
attività venganosvolte dall'ispettrice nazionale al posto
delpresidente. L'art. 11, comma 1, del d.p.r. n.613/1980, secondo
cui "le autorità di vertice deicorpi della C.R.I. ausiliari delle
Forze armate dipendonodirettamente dal presidente nazionale
dell'istituzione,il quale nella ipotesi di mobilitazione delleForze
armate assume tutti i poteri, diventando l'unicorappresentante
dell'Associazione", prevede unadipendenza funzionale, tra l'altro
limitata all'ipotesidi mobilitazione, e non implica un rapporto di
subordinazionegerarchica o di dipendenza fiduciaria.Il rapporto
fiduciario semmai esiste con gli organiche prendono parte al
procedimento relativo allanomina dell'ispettrice nazionale (art. 8
del r.d. n.918/1942), ma non con il presidente della C.R.I..4. Il
ricorso in appello, pertanto, deve essere accolto,con
l'assorbimento delle altre censure dedotte;in riforma della
sentenza impugnata, il ricorso diprimo grado va accolto e il
provvedimento impugnatoin quella sede deve essere annullato.
Disciplina militare - Sanzioni di stato
-Determinazione del tipo e dell'entità -È rimessa all'apprezzamento
discrezionaledell'amministrazione.Disciplina militare -
Procedimentodisciplinare di stato - Ufficiale inquirente - Proposte
e conclusioni nel rapportofinale - Legittimità.
T.A.R. Lazio, sez. I-bis, sent. n. 5450/2005(c.c. 15 giugno
2005), Pres. Orciuolo, Est.Politi, P. E. c. Ministero
Difesa.
Non è consentito al giudice amministrativovalutare il giudizio
della Commissione di disciplina,sia per quanto attiene alla
configurazionedell'illecito commesso sia per quantoriguarda la
determinazione dell'entità dellasanzione irrogata, tranne che per
ragioni dimanifesta contraddittorietà, illogicità o travisamentodei
fatti, ovvero di evidente sproporzioneod anomalia della sanzione.È
legittima, con riferimento alle disposizionidettate dalla circolare
n. 457 del 15 settembre1955, nella parte in cui (punto 4 del
paragrafo4), l'attività di formulazione di proposte e
conclusionirimessa all'ufficiale inquirente nell'ambitodel rapporto
finale. Tale modalità procedimentale rivela persuasivi ambiti di
legittimitàove si consideri che il documento nelquale l'ufficiale
inquirente rassegna le conclusionidell'attività dal medesimo
disimpegnatanon riveste, nell'ambito del procedimentodisciplinare
di stato, alcun carattere (anche seindirettamente) vincolante,
atteso che rientranelle esclusive prerogative della
competenteautorità l'assunzione della determinazione dirinviare - o
meno - il militare inquisito al giudiziodella Commissione di
disciplina. (1)
(1) Si legge quanto appresso in sentenza:
"DIRITTO
1. Viene in primo luogo in considerazione la censuracon la quale
parte ricorrente assume che l'irrogatoprovvedimento di perdita del
grado per rimozionesia intervenuto successivamente allo spirare
deltermine previsto per la conclusione del
procedimentodisciplinare; conseguentemente
sostenendosil'intervenuta decadenza del potere sanzionatoriorimesso
all'Amministrazione.Va innanzi tutto escluso che, come sostenuto
dallaparte ricorrente (cfr. memoria depositata il 31 maggio2005),
il carattere recettizio del provvedimentoin questione sia
espressamente sancito dall'art. 3del c.p.m.p., atteso che le
relative disposizionihanno esclusivo riguardo all'applicazione
dellalegge penale militare nei confronti dei militari in
servizio:mentre, nel caso di specie, viene invece inconsiderazione
l'esercizio del potere disciplinare.Va parimenti confutata la tesi
secondo cui il carattererecettizio del provvedimento espulsivo
conseguirebbeall'entrata in vigore del I comma dell'art. 21-bis
della legge 7 agosto 1990, n. 241 (come introdottodall'art. 14
della legge 11 febbraio 2005, n.15), per effetto del quale "il
provvedimento limitativodella sfera giuridica dei privati acquista
efficacia neiconfronti di ciascun destinatario con la
comunicazioneallo stesso effettuata anche nelle forme stabiliteper
la notifica agli irreperibili nei casi previsti dalcodice di
procedura civile".Nell'osservare come tale disposizione sia, con
ognievidenza, insuscettibile di applicazione retroattiva,
vaparimenti escluso che ad essa corrisponda un canoneermeneutico
avente, nell'ordinamento, generalizzatoambito di operatività anche
precedentementeall'entrata in vigore della norma di che
trattasi.Milita, in senso contrario alla tesi propugnata daparte
ricorrente, la presenza di una diversificataregolamentazione, ad
opera della pertinente disciplinadi settore, degli effetti
promananti da determinazioniaventi carattere limitativo della sfera
giuridicasoggettiva dei privati, di tal guisa da escludereche la
disposizione come sopra introdotta dallanovella del 2005 possa
assurgere a generalizzatocanone ermeneutico, con valenza
interpretativa"autentica".In difetto di disposizione di legge che
espressamentequalifichi il provvedimento espulsivo (destituzioneper
i dipendenti civili della PubblicaAmministrazione; rimozione per
perdita del gradonei confronti del personale militare) quale
attorecettizio (i cui effetti vanno ricollegati non
giàall'adozione, ma al momento della partecipazionenotiziale al
destinatario) non può dunque accedersialla tesi di parte ricorrente
secondo cui il termine diconclusione del procedimento disciplinare
avrebbedovuto necessariamente coincidere con la
notificazionedell'avversata determinazione.Nel dare atto della
presenza di un orientamento giurisprudenzialeche ha espressamente
confutato ilcarattere di recettizietà del provvedimento
espulsivo,giacché tale determinazione è idonea a produrregli
effetti suoi propri senza necessità di alcunacollaborazione da
parte dell'incolpato (cfr. T.A.R.Veneto, 26 gennaio 2000 n. 19 e
T.A.R. Campania,Salerno, 5 maggio 1993, n. 304), la censura
all'esamesi rivela priva di pregio.Sgombrato il campo dalle
confutate prospettazionidifensive, rileva, infatti, la consecuzione
temporaledegli atti del procedimento conclusosi poi con
l'irrogazionedella sanzione con il presente ricorsoimpugnata, quale
di seguito indicata:contestazione degli addebiti (27 dicembre
2002);deferimento alla Commissione di disciplina (29
gennaio2003);giudizio della Commissione di disciplina (20
febbraio2003);adozione del decreto ministeriale di rimozione
perperdita del grado (14 marzo 2003).L'arco temporale intercorrente
fra l'atto iniziale delprocedimento (la contestazione di addebiti
in data27 dicembre 2002; rilevando, quale dies ad quem,la data di
adozione di tale atto e non, invece, ladeterminazione del 9
dicembre 2002 con la quale èstata disposta l'inchiesta formale a
carico del ricorrente)e l'atto dello stesso conclusivo
(l'emanazionedel provvedimento sanzionatorio in data 14 marzo2003)
si ragguaglia a complessivi giorni 77: all'interno,quindi, dello
spatium deliberandi, pari a giorni90, fissato dall'art. 9, II
comma, della legge 7 febbraio1990, n. 19.2. Esclusa, alla stregua
di quanto sopra rappresentato,la fondatezza della censura al
precedentepunto esaminata, parimenti inaccoglibile è ladoglianza
con la quale parte ricorrente assume chel'irrogato provvedimento
espulsivo sia stato adottatoin violazione del principio di
gradualità della sanzione, in ragione dell'affermata "evidente"
sproporzionefra l'accertata gravità dell'illecito e l'entitàdella
sanzione inflitta.2.1 Va in proposito dato preliminarmente atto che
lagiurisprudenza della Corte Costituzionale ha, ormaida tempo,
precisato che il principio di gradualitàdella sanzione trova
applicazione non solo nel procedimentopenale, ma anche in quello
disciplinare,per cui le sanzioni destitutive, sia nel campo
delpubblico impiego che in quello delle professioniinquadrate in
ordini o collegi professionali, non possonoessere disposte in modo
automatico, ma debbonoseguire un procedimento disciplinare che
inmodo autonomo consenta di adeguare la sanzioneal caso concreto
secondo il principio di proporzione,dandone specifica e puntuale
ragione nella relativadeterminazione finale (cfr. Corte Cost. n.
971 del1988; n. 40 del 1990; n. 197 del 1993; n. 239 del1996; n.
363 del 1996; n. 2 del 1999).Ne consegue che, pur in presenza di un
procedimentopenale conclusosi come nella specie conuna sentenza di
condanna, l'Amministrazione nell'adottarei relativi provvedimenti
disciplinari devenecessariamente tenere conto, a pena di
illegittimità,del principio di proporzionalità delle
sanzionianzidetto, in relazione ai profili soggettivi ed
oggettividella vicenda.Non v'è dubbio, pertanto, che nella ipotesi
di irrogazionedella sanzione massima della destituzione(nel caso in
esame: della rimozione per perdita delgrado), l'Amministrazione
debba specificatamenteed adeguatamente valutare non tanto
l'astratta naturadel reato ascritto al dipendente, quanto la
suaobiettiva gravità, nel senso dell'incidenza che haavuto nel
tessuto sociale e degli indizi di pericolositàche lo hanno
caratterizzato, nonché la complessivapersonalità e la condotta
precedente e successivadel dipendente medesimo, lo stato di
servizio, il suorecupero morale ed il tempo trascorso dal
fatto,dando espressa e puntuale ragione nel relativoprovvedimento
della effettiva corrispondenza dellasanzione stessa, a quanto
obiettivamente accertato(cfr. Cons. Stato, sez. IV 30 maggio 1996,
n. 695; 29novembre 1995, n. 1656; 10aprile 1995, n. 229,
nonchéT.A.R. Liguria, sez. I, 30 ottobre 1997, n. 394).2.2 Quanto
alla materialità dei fatti a fondamentodel contestato addebito nei
confronti del ricorrente,va osservato che, secondo quanto è dato
evinceredalla documentazione depositata in giudizio,
quest'ultimo,convocato (in data 8 aprile 2002) dalComandante della
Compagnia per essere ascoltatoin merito all'istanza di rapporto dal
medesimo presentata,riceveva dal predetto superiore contestazionea
fronte della mancanza dell'omesso salutonei confronti di
quest'ultimo.Tornato verso l'ufficio del Comandante dopo averpreso
con sé la pistola d'ordinanza (altrove custodita),il sig. E.
estraeva l'arma e minacciava il predettoufficiale, con colpo in
canna e cane armato, pronunziandofrasi che ne offendevano
gravementel'onore ed il prestigio.A seguito dell'ingresso di altri
sottufficiali, il ricorrenteveniva disarmato, tuttavia esercitando
violenzanei confronti dell'ufficiale e causando a
quest'ultimolesioni giudicate guaribili in giorni sei.Tratto a
giudizio dinanzi al Giudice dell'udienza preliminarepresso il
Tribunale Militare di Roma, il ricorrenteveniva condannato alla
pena di anni uno emesi sette di reclusione (con il beneficio
dellasospensione condizionale della pena) per i reati
diinsubordinazione con violenza e minaccia e diingiuria continuata
e pluriaggravata.2.3 Ciò osservato in punto di fatto, si rammenta
ilprincipio in base al quale la valutazione della
rilevanzadisciplinare di un'infrazione ai fini della
graduazionedella sanzione da irrogare al dipendentepubblico
costituisce oggetto di un apprezzamentodiscrezionale
dell'Amministrazione, sicché il giudicenon può sostituire la
propria valutazione a quelladella competente Autorità.Ciò non
esclude, ovviamente, che il giudice medesimopossa verificare se la
determinazione inerentealla specifica sanzione da irrogare (specie
quandola scelta ricade, come nel caso in esame, su quellapiù grave)
sia sorretta da un'adeguata motivazionee basata su fatti
manifestamente tanto gravi dapoter indurre la P.A. a considerare
incompatibili ifatti commessi con la prosecuzione del rapporto
diservizio (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 23 marzo 2000, n.1566 e sez.
V, 30 marzo 1994, n. 155).Nel caso di specie, la chiara ed
inequivoca gravitàdella condotta posta in essere dal ricorrente -
allastregua di quanto precedentemente evidenziato edi quanto,
ulteriormente, indicato nella menzionatasentenza di condanna (la
quale, ai sensi dell'art.653, comma 1-bis, c.p.p., aggiunto
dall'art. 1 della l27 marzo 2001 n. 97 "ha efficacia di giudicato
nelgiudizio per responsabilità disciplinare davanti allepubbliche
autorità quanto all'accertamento dellasussistenza del fatto, della
sua illiceità penale eall'affermazione che l'imputato lo ha
commesso") -non è evidentemente discutibile.Nel dare quindi atto
della riservata area di discrezionaleapprezzamento in materia
rimessaall'Amministrazione - la cui sindacabilità, con
ognievidenza, implicherebbe un precluso trasmodamentonel "merito"
del presente giudizio di legittimità- deve escludersi che, sulla
base delle indicazioniricavabili dalla documentazione depositata in
giudizio,il provvedimento impugnato riveli evidenti profili di
sproporzione, ovvero di irragionevolezza.Nel rammentare come i
margini di esercitabilità delsindacato giurisdizionale, in subiecta
materia, debbanotenere conto del consolidato
insegnamentogiurisprudenziale in base al quale non è consentitoal
giudice amministrativo valutare il giudizio dellaCommissione di
disciplina, sia per quanto attienealla configurazione dell'illecito
commesso sia perquanto riguarda la determinazione dell'entità
dellasanzione irrogata, tranne che per ragioni di
manifestacontraddittorietà, illogicità o travisamento deifatti,
ovvero di evidente sproporzione od anomaliadella sanzione, deve
escludersi che, nella sottopostavicenda, emergano profili di
manifesta ed incontroversairragionevolezza del provvedimento
sanzionatorio,a fronte dei fatti al ricorrente contestati:per
l'effetto dovendosi disattendere il presente profilodi censura.3.
Assume poi parte ricorrente che le conclusioni ele proposte
formulate dall'ufficiale inquirente nelcorso del procedimento
disciplinare sarebberoestranee ai poteri (meramente) istruttori al
medesimodemandati dalla legge n. 599 del 1954, attesoche - secondo
quanto stabilito dall'art. 66 di taletesto normativo - la sola
Autorità militare che hadisposto l'inchiesta formale può decidere
se deferireil militare alla Commissione di disciplina.Nella
fattispecie, il deferimento alla Commissione didisciplina è
intervenuto ad opera del Comandanteinterregionale Carabinieri
"Podgora"; non condividendosile censure dalla parte ricorrente
dedottecon riferimento alle disposizioni dettate dalla circolaren.
457 del 15 settembre 1955, nella parte in cui(punto 4 del paragrafo
4) viene rimessa all'inquirentela formulazione di proposte e
conclusioni nell'ambitodi un rapporto finale e stabiliscono altresì
chetale documento debba essere trasmessoall'Autorità che ha
disposto l'inchiesta.Tale modalità procedimentale rivela
persuasiviambiti di legittimità ove si consideri che il
documentonel quale l'ufficiale inquirente rassegna le
conclusionidell'attività dal medesimo disimpegnata nonriveste,
nell'ambito del procedimento disciplinare,alcun carattere (anche se
indirettamente) vincolante,atteso che rientra nelle esclusive
prerogativedella competente Autorità l'assunzione della
determinazionedi rinviare - o meno - il militare inquisitoal
giudizio della Commissione di disciplina.In altri termini, la
predisposizione da parte dell'ufficialeinquirente di proprie
conclusioni è elemento exse inidoneo a determinare una violazione
dei principi- e delle attribuzioni - che presidiano il
correttosvolgimento dell'iter disciplinare; così come nonpuò
ritenersi inficiata la determinazione di deferimentoalla
Commissione laddove la motivazione ditale scelta venga, in tutto o
in parte, per relationemriferita alle conclusioni rassegnate
dall'ufficialeinquirente, atteso che:non solo non è preclusa
all'Autorità (alla quale èrimessa l'adozione di tale atto) la
condivisione delleconclusioni suddette;ma, vieppiù, alla stessa
Autorità neppure è inibitooperare un riferimento alle relative
risultanze (fral'altro dato atto che, alla stregua di noti principi
fondamentali,non è certo estranea al nostro ordinamentola legittima
praticabilità dell'ostensione motivazionalepraticata ob
relationem).
4. Lamenta poi il ricorrente di non aver potuto prenderevisione del
rapporto finale redatto dall'ufficialeinquirente.Va osservato, al
riguardo, come tale "rapporto" nonabbia neppure formato oggetto di
trasmissione allaCommissione di disciplina, al fine - evidente - di
nondeterminare effetti (anche se indirettamente) "suggestivi"che
potessero assumere valenza "decettiva"ai fini di un corretto ed
imparziale svolgimentodella funzione rimessa a tale organo.Se,
conseguentemente, deve escludersi che il "rapporto"onde trattasi
abbia costituito elemento divalutazione ai fini della decisione di
irrogare la sanzionegravata - atteso che, come si è detto,
laCommissione di disciplina non ha mai acquisito taledocumento -
deve parimenti escludersi che la mancatacomunicazione di tale atto
- unitamente aglialtri rilievi documentali formati nel corso del
procedimentodisciplinare - possa, ex se riguardato,assurgere ad
insanabile profilo inficiante.Ferma la rilevanza assunta da tale
"rapporto" ai finidell'assunzione della conclusiva determinazione
daparte della suddetta Commissione (in ordine alaquale vanno
ribadite le considerazioni dianzi esposte),va infatti osservato che
ben avrebbe potuto ilricorrente, conosciuta l'esistenza di tale
atto, edulteriormente valutata l'esigenza di acquisirlo ai finidi
una migliore precisazione delle proprie strategiedifensive,
formulare istanza di accesso agli atti,secondo le modalità fissate
dalla legge 7 agosto1990, n. 241.Al contrario, nel corso del
procedimento disciplinare- e fino alla seduta nel corso della quale
è intervenutala trattazione della vicenda, ad opera delsuddetto
organo - il sig. E. non ha manifestato alcunintendimento nel senso
sopra indicato; astenendosi,peraltro, anche dal formulare alcuna
richiesta dilettura degli atti elencati nell'indice dei
documentiacquisiti dalla Commissione di disciplina.Le
considerazioni precedentemente formulate induconoil Collegio ad
escludere la fondatezza delladoglianza all'esame, che deve
conseguentementeessere respinta.
5. Assume poi parte ricorrente che l'Amministrazioneprocedente
sarebbe pervenuta all'adozione dellagravata sanzione disciplinare
senza aver preventivamentesvolto i necessari approfondimenti volti
a chiariretutti gli elementi rilevanti ai fini di una
migliorecomprensione della sottesa vicenda.Ritiene il Collegio che,
in presenza di una ammissionedi responsabilità dall'interessato
effettuatacirca l'episodio precedentemente descritto, nonricorresse
alcuna esigenza di procedere ad un puntualeaccertamento in ordine
alle ipotizzabili causeche potevano aver condotto l'E. a porre in
essereuna condotta connotata da chiari elementi di inescusabiliàe
gravità.Né la verificabilità di elementi che non si sollevanodal
rango di indimostrate illazioni (quali le "asseritepersecuzioni"
delle quali il ricorrente e la propriafamiglia sarebbero stati
vittima) può ritenersi fondatamenterientrare nel novero degli
adempimentiteleologicamente preordinati alla valutazione di
unepisodio per il quale la materialità (incontroversa)dei fatti
adeguatamente giustifica una valutazionequale quella sfociata poi
nell'adozione della gravatadeterminazione espulsiva.Va poi
considerato che la mancata produzione, daparte del sig. E., di
memorie difensive nell'ambitodel procedimento disciplinare di stato
(e, comunque,l'intervenuta audizione dello stesso dinanzialla
Commissione di disciplina), lungi dal confermarela prospettazione
di parte circa le carenze istruttorieche inficerebbero il
procedimento de quo, piuttostoevidenziano che:non soltanto la parte
è stata posta in grado di esercitare,con le previste modalità, le
azioni a propriadifesa (il carattere meramente "formale"
ricongiuntodalla difesa del sig. E. alla richiamata audizione
daparte della Commissione di disciplina risolvendosi,con ogni
evidenza, in una mera affermazione privadi riscontrabile
consistenza);ma che la decisione è stata assistita da un
correttosvolgimento del preordinato iter, all'interno delquale la
valutazione circa la sufficienza - o meno -degli acquisiti elementi
di valutazione, lungi dalrispondere ad astratti e cristallizzati
modelli di "adeguatezza",piuttosto rientra nell'ambito degli
apprezzamentirimessi a tale organo: il cui limite di
sindacabilità,fuori da pretestuose argomentazioni, puòintervenire
nella presente sede giudiziale solo inpresenza di evidenti profili
di incongruità ed inadeguatezza,nel caso di specie non
riscontrabili.
6. Da ultimo, viene all'esame la censura con laquale la parte
ricorrente assume che la motivazionedel provvedimento impugnato
abbia carattere "stereotipato":non rispondendo, per l'effetto, ad
unareale esigenza dimostrativa circa la
valutazionedall'Amministrazione operata circa la gravità deifatti
contestati al fine di determinare l'irrogazione diuna così grave
sanzione di stato.Va, in proposito, preliminarmente dato atto che
ilgravato decreto ministeriale di rimozione per perditadel grado -
precisato che "dalla vicenda emergecon chiarezza la gravità dei
fatti perpetrati dal ViceBrigadiere dell'Arma dei Carabinieri in
s.p. E. P. conpiena consapevolezza" - ha manifestato
condivisionedelle considerazioni rassegnate dallaCommissione di
disciplina; ritenendo, per l'effetto,che il ricorrente abbia
"palesato, nella circostanza,carenze di ordine morale e militare,
con conseguentelesione del prestigio dell'Istituzione, violando
idoveri attinenti al grado ed alle funzioni del propriostato, che
rendono incompatibile la sua ulteriorepermanenza nell'Arma dei
Carabinieri".Tale motivazione si rivela, invero,
adeguatamentearticolata e pienamente in grado di dar
sufficientecontezza dell'iter logico seguito dall'Autorità
emanantee dell'operata valutazione della gravità dellacondotta
posta in essere dall'E. comparativamentecon la possibilità di
ulteriore permanenza dell'interessatonell'Arma dei Carabinieri.Va
soggiunto come il decreto gravato ulteriormentesi diffonda (art. 2)
sulla condotta posta in essere dalricorrente in occasione
dell'episodio precedentementerammentato, qualificandola
"biasimevolesotto l'aspetto disciplinare, in quanto contraria
aiprincipi di moralità e rettitudine che devono improntarel'agire
di un militare, ai doveri attinenti al giuramentoprestato ed ai
doveri di correttezza ed esemplaritàpropri di un appartenente
all'Arma deiCarabinieri, nonché lesiva del
prestigiodell'Istituzione": per l'effetto concludendosi nelsenso di
ritenere che "i fatti disciplinarmente rilevantisono di gravità
tale da richiedere l'irrogazionedella massima sanzione disciplinare
di stato".Non è chi non veda come siffatto apparato
motivazionale,lungi dal risolversi nell'impiego di formule distile,
ovvero di stereotipate espressioni inidonee adare contezza
dell'iter valutativo che ha condottol'Autorità emanante a correlare
la condotta del militarealla tipologie di sanzione suscettibile di
essereapplicata nei confronti di quest'ultimo, soddisfinoinvece,
con carattere di apprezzabile congruità,quell'esigenza
"giustificativa" dalla giurisprudenzareiteratamente sottolineata,
segnatamente con riferimentoai profili di legittima adottabilità
della sanzioneespulsiva.
7. La constatata infondatezza delle censure dedottecon il presente
gravame ne impone la reiezione."
Documenti caratteristici - Giudizio
sinteticosu capacità, qualità e rendimentoin servizio - Costituisce
sufficiente motivazione.
T.A.R. Sardegna, sez. II, sent. 5 aprile 2005,n. 597 (c.c. 16
marzo 2005), Pres. ed Est.Atzeni, G. M. c. Ministero
Difesa.
La scheda valutativa annuale relativa allecapacità, alle qualità ed
al rendimento in serviziodi un carabiniere, per sua natura nondeve
contenere un elenco analitico di fatti ocircostanze relative alla
carriera del militare,ma raccogliere un giudizio sintetico,
ancorchéesauriente, su tali caratteristiche riscontratenel
complesso del servizio svolto; pertanto,per rispondere all'obbligo
di motivazione, nonvi è alcuna necessità che il documento
menzionifatti o circostanze in occasione dellequali il ricorrente
si sia comportato in conformitàalla tipologia del giudizio
riportato. (1)
(1) Si legge quanto appresso in sentenza:
"DIRITTO
Il ricorrente, ufficiale dei Carabinieri, impugna lascheda
valutativa per il periodo settembre 2002 -settembre 2003, nella
parte in cui gli attribuisce laqualifica di "superiore alla media"
in luogo di quelladi "eccellente".Lamenta, in primo luogo, il
proprio mancato coinvolgimentonella procedura, sostenendo che anche
il procedimentodi cui ora si tratta ricade nell'ambito
d'applicazionedell'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241. La
censura è infondata. È ben dubbio se il procedimento in parola,
destinatoa sfociare in un giudizio che costituisce
necessariamentefrutto esclusivo della valutazione dei superioridel
militare, ai quali viene imputata la responsabilitàrelativa, possa
essere influenzato dall'interventopreventivo del diretto
interessato, il quale intal modo concorrerebbe alla propria
valutazione.Peraltro, la questione è infondata in punto di fatto,in
quanto il ricorrente è stato informato dell'aperturadel
procedimento in data 4/11/2003, ed è stato quindiposto in
condizione di far pervenire proprie osservazionie memorie. La
censura deve, pertanto, essere respinta. Il ricorrente lamenta, con
il successivo mezzo digravame, difetto di motivazione. Neanche
questa doglianza può essere condivisa.Il collegio condivide, al
riguardo, l'orientamento(T.A.R. Calabria, Reggio Calabria, 9
gennaio 2004,n. 3) secondo il quale la scheda valutativa
annualerelativa alle capacità, alle qualità ed al rendimentoin
servizio di un carabiniere, per sua natura nondeve contenere un
elenco analitico di fatti o circostanzerelative alla carriera del
militare, ma raccogliereun giudizio sintetico, ancorché esauriente,
sutali caratteristiche riscontrate nel complesso delservizio
svolto; pertanto, per rispondere all' obbligodi motivazione non vi
è alcuna necessità che ildocumento menzioni fatti o circostanze in
occasionedelle quali il ricorrente si sia comportato in
conformitàalla tipologia del giudizio riportato. Atteso che il
provvedimento impugnato palesementerispetta tali caratteristiche
minime, il motivo deveessere respinto.Il ricorrente lamenta poi,
anche con il motivoaggiunto, l'illogicità del giudizio conclusivo,
affermandoche questo si pone in contrasto con i risultatidella sua
attività professionale nel periodo considerato,nonché con le
valutazioni attribuite in precedenza,tanto da far dubitare che
abbiano concorsoanche elementi relativi ad anni diversi da quello
daprendere in considerazione.Osserva, al riguardo, il collegio che
al ricorrentenon è stata attribuita la qualifica massima,
macomunque è stata attribuita la qualifica più prossimaalla
medesima.Le istruzioni sui documenti caratteristici del
personaledelle forze armate in data 5/10/2002, depositate
ingiudizio dal ricorrente, chiariscono che la qualifica
di"eccellente" è attribuita al militare che emerge nettamenteper
qualità e rendimento eccezionali, vale adire al militare le cui
qualità sono tanto spiccate ed ilrendimento è di tale livello e
continuità da farlo nonsoltanto emergere, ma sovrastare altri che
parimentiemergono; la qualifica di "superiore alla media"
èattribuita al militare che emerge sulla media per labontà delle
qualità e per il livello e la continuità delrendimento, mentre la
qualifica "nella media" è attribuitaal militare che possiede un
normale complessodi qualità e rende in misura adeguata ad
esso.Appare evidente, alla luce delle istruzioni appenariportate,
che anche la qualifica di "superiore allamedia" può essere
attribuita solo sulla base di elementisensibilmente positivi.Non
può stupire, conseguentemente, che la schedaimpugnata evidenzi il
livello soddisfacente del servizioreso dal ricorrente, e le sue
ottime qualità di ufficiale.Il ricorrente obietta che la scheda
impugnata sipone in contraddizione con quelle relative agli
anniprecedenti.Neanche quest'argomentazione può essere
condivisa,atteso che la qualifica di "eccellente" è stataconseguita
solo nel periodo che precede immediatamente quello preso in
considerazione nel provvedimentoimpugnato, mentre in quello ancora
precedenteil ricorrente è stato valutato "superiore allamedia", e
così in altre occasioni.In realtà, la qualifica di "eccellente" è
stata conseguitasolo in due delle schede valutative redatte
nelcorso della carriera del ricorrente, per cui il giudizioora
attribuitogli non appare isolato, e non si poneaffatto in
contraddizione con i precedenti.Il ricorrente rileva che, peraltro,
il suo rendimentoproprio nel periodo in discussione è stato
particolarmenteelevato nonché superiore a quello fornitonell'anno
precedente, per cui non si comprendecome lo stesso abbia portato ad
una valutazionenon altrettanto positiva.Neanche questa osservazione
appare decisiva, inquanto il ricorrente affida l'argomentazione a
meridati numerici, non indicativi della qualità del servizio.Appare
pertinente, inoltre, l'osservazionedell'Amministrazione, la quale
sottolinea come irapporti ispettivi compilati dal
ComandanteProvinciale a seguito di visite periodiche presso
laCompagnia alla quale era preposto il ricorrente evidenzianogli
elementi positivi in assenza dei qualisarebbe stata illegittima
l'attribuzione della qualifica"superiore alla media", ma contengono
anche l'invitoa superare talune insufficienze che escludono
illivello di assoluta eccellenza che avrebbe consentitodi
attribuire la qualifica massima.In conclusione, afferma il collegio
chel'Amministrazione ha dimostrato la logica della
propriadeterminazione, mentre il ricorrente non hadimostrato
l'esistenza di quegli elementi di assolutaeccellenza, propri di un
livello superiore a quello,certamente alto, riconosciutogli, che
avrebberolegittimo l'attribuzione della qualifica massima.Il
ricorso deve, di conseguenza, essere respinto."
Procedimento disciplinare - Accesso agli
atti - Autorizzazione all'accesso contestuale all'irrogazione della
sanzione - Violazione del diritto di difesa
-Sussiste.
T.A.R. Toscana, sez. I, sent. 20 giugno 2005,n. 2979 (c.c. 22
febbraio 2005), Pres. Vacirca,Est. Di Nunzio, B. A. c. Ministero
Difesa.
L'autorizzazione di un accesso agli atti di unprocedimento
disciplinare, formulata a seguitodi contestazione di addebiti da
parte delmilitare incolpato, che interviene contestualmente,anziché
precedentemente, al provvedimentoche irroga una sanzione
disciplinare,inficia il procedimento disciplinare stesso erende
annullabile la relativa sanzione, poichéil militare in questione,
anche se abbia presentatouna memoria difensiva, non ha
potutocomunque disporre di tutti gli elementi perpoter esercitare
il suo diritto di difesa.
Trasferimento per incompatibilità
ambientale - Non ha natura sanzionatoria- È basato su una
valutazioneampiamente discrezionale
dell'amministrazione.
T.A.R. Toscana, sez. I, sent. 27 giugno 2005,n. 3082 (c.c. 12
gennaio 2005), Pres. Vacirca,Est. Migliozzi, L. P. c. Ministero
Difesa.
Il trasferimento per incompatibilità ambientalenon ha natura
sanzionatoria, né postulanecessariamente un comportamento
contrarioai doveri d'ufficio, essendo invece basatosu una
valutazione ampiamente discrezionaledei fatti, in riferimento al
prestigio dell'ufficio ealla compatibilità dell'ulteriore
permanenzadel pubblico dipendente con la funzionalità e ilnormale
andamento dell'ufficio stesso. Il comportamentodel dipendente che,
ancorché percerti versi incolpevole, comunque possa
creareturbamento nell'ambiente, sì da arrecarepregiudizio al
prestigio dell'ufficio o alla credibilitàdel funzionario,
giustifica legittimamenteda parte dell'Amministrazione l'adozione
dellamisura de qua (1).
(1) Si legge quanto appresso in sentenza:
"FATTO e DIRITTO
…
Il provvedimento impugnato trova la sua scaturigine,quanto agli
elementi di fatto, da una pretesa attivitàextraprofessionale che il
ricorrente, sottufficialedell'Arma dei Carabinieri avrebbe svolto,
collaborandoin particolare col proprio coniuge nella promozione e
sottoscrizione di contratti per la fornituradi beni e servizi.Al
riguardo la parte ricorrente nega di aver tenutoun quale che sia
comportamento disdicevole erespinge, in particolare, ogni addebito
in ordine alfatto di aver esercitato una sorta di influenza
relativamenteall'attività promozionale svolta dalla consorte,sicché
la determinazione assunta a suo caricosarebbe priva di
fondamento.Orbene ritiene il Collegio che siffatte
argomentazioninon siano idonee ad invalidare il provvedimento diche
trattasi che appare emanato in conformità ai
principigiurisprudenziali affermati in subjecta materia.Il
trasferimento per incompatibilità ambientale,com'è noto, non ha
natura sanzionatoria né postulanecessariamente un comportamento
contrario aidoveri d'ufficio, essendo invece basato su una
valutazioneampiamente discrezionale dei fatti, in riferimentoal
prestigio dell'ufficio e alla compatibilità
dell'ulteriorepermanenza del pubblico dipendente conla funzionalità
e il normale andamento dell'ufficiostesso (in tal senso, questa
Sezione n. 1625 del19/1/2000).In particolare giustifica
legittimamente da partedell'Amministrazione l'adozione della misura
de quail comportamento del dipendente che ancorché, percerti versi
incolpevole, comunque sia produttivo dicrear turbamento
nell'ambiente sì da arrecare pregiudizioal prestigio dell'ufficio o
alla credibilità delfunzionario (cfr., ancora, sempre I^ Sezione
TARToscana n. 1782 del 29/3/2002).Ora negli atti istruttori cui fa
espressamente rinvio ilprovvedimento impugnato sono
adeguatamenteevidenziate circostanze di fatto di per sé idonee
aprodurre nella comunità locale un qualche "turbamento"o "velato
disvalore" circa il ruolo e/o la figuradel Maresciallo L., sì da
sconsigliare l'ulteriorepermanenza del ricorrente nella sede di
servizio delComune di Fivizzano. Insomma, al di là
delleresponsabilità o meno, dalla vicenda in questioneemergono
ragioni di opportunità ambientale adeguatamenteacclarate
dall'Autorità procedente, diper sé giustificative della decisione
di disporre il trasferimentodel ricorrente ad altra
sede.L'amministrazione ha quindi valutato discrezionalmentela
"menomazione" del prestigio dell'ufficioproprio nell'ottica di
assicurare quelle condizioni diserenità necessarie per lo
svolgimento di compitiistituzionali così delicati e tanto senza
nulla togliereai meriti di servizio del Maresciallo L.Quanto sopra
osservato vale altresì a far ritenereinfondata la censura di
difetto di motivazioni purededotta in ricorso.Invero la
determinazione assunta dal ComandoRegione Toscana dell'Arma dei
Carabinieri recaun'orditura motivazionale idonea a
sorreggerel'adottata decisione, lì dove, in particolare, la
predettaAutorità, avuto in specie, riguardo agli
accertamentiistruttori svolti dalle strutture localidell'Arma, ha
avuto cura di fornire adeguata contezzadel proprio operato, ben
potendosi ripercorrerel'iter logico seguito per pervenire alla
statuizioneadottata senza che in ciò si possano riscontrare vizidi
irrazionalità o contraddittorietà.In forza delle suestese
motivazioni, il ricorso, inquanto infondato, va
respinto". |
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