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Anno 2005 >
n. 3 - Luglio -
Settembre >
Legislazione e
Giurisprudenza
Giustizia
Militare
a cura di Renato
Maggiore
Abbandono di
posto - Relazioni di servizio- Dibattimento - Concordata
acquisizione- Atti probatori - Sono tali -Fascicolo - Si può
includerle - Relativaquestione - Appello - È
preclusa.
(C.p.m.p., art. 120; C.p.p., artt. 431, 432, 491)
Corte di cassazione, sez. 1^ pen., 9 gennaio2004: Pres.
Gemelli, Rel. Vancheri, P.M.Garino (conf.), in c. G.
La colpevolezza del militare per abbandono diposto, che emerge
dalle consensualmenteacquisite relazioni di servizio, può
essereregolarmente affermata sulla base delle stesse,senza che sia
necessario procedereall'audizione dei redattori delle
medesime,poiché virtualmente acquisite al fascicolo peril
dibattimento. Le questioni relative al contenutodel fascicolo, come
proponibili solo preliminarmente,restano precluse se
successivamenteavanzate (1).
(1) Si legge quanto appresso nel testo della sentenza:««Ricorre per
cassazione G.A. avverso la sentenzaemessa il 14 febbraio 2003 dalla
Corte Militare diAppello - Sezione Distaccata di Napoli - con la
qualeè stata confermata la pronuncia del 18 aprile 2002del
Tribunale Militare di Palermo, con cui il predettoG. era stato
dichiarato colpevole del reato di abbandonodi posto da parte di
militare di guardia, di cuiall'art. 120, commi 1 e 2, c.p.m.p., e
condannato,con le attenuanti generiche, alla pena di mesi due
direclusione militare con i benefici di legge.La Corte suddetta ha
osservato che la responsabilitàdel prevenuto emergeva chiaramente
dalle relazionidi servizio, acquisite al dibattimento su
concorderichiesta delle parti, da cui risultava che il G.,
inservizio come Capo Posto all'aeroporto di Comisodalle ore 8
dell'8 settembre 2000 alla stessa ora delsuccessivo giorno 9, si
era arbitrariamente allontanatoalle ore 7,15 del predetto giorno 9,
e che nonera condivisibile la tesi dell'imputato, secondo cui
lerelazioni di cui sopra non sarebbero state utilizzabili,non
essendosi proceduto alla audizione direttadei redattori di esse,
stante il preciso disposto di cuiall'art. 431 c.p.p.Lamenta il
ricorrente violazione di legge, sul rilevoche, anche se aveva
prestato il suo consensoall'acquisizione delle relazioni di
servizio, tuttavia,non essendo tali relazioni atti irripetibili, si
sarebbedovuto procedere alla audizione come testi deiredattori
delle stesse, dal momento che la norma dicui all'art. 431 c.p.p.,
richiamata dalla Corte di merito,riguarda esclusivamente la
formazione del fascicolonella fase delle indagini preliminari e non
èapplicabile alla fase dibattimentale.Il ricorso, in quanto
manifestamente infondato, nonpuò che essere dichiarato
inammissibile.Ed invero, la norma di cui al secondo comma
dell'art.431 c.p.p. riguarda, come si legge chiaramentein essa, la
formazione del fascicolo per il dibattimentoe non certo la fase
delle indagini preliminari,come inopinatamente sostenuto dal
ricorrente.La esplicita dizione della legge (Le possono
concordarel'acquisizione al fascicolo per il dibattimento diatti
contenuti nel fascicolo del pubblico ministero)non può lasciare
dubbi in proposito.E, una volta che le relazioni di servizio, già
contenutenel fascicolo del P.M., sono state acquisite, suconcorde
richiesta delle parti, a quello del dibattimento,è evidente che il
contenuto delle stesse,passato fra il materiale probatorio, poteva
e dovevaessere esaminato e valutato del giudice con legittimafonte
di prova, non occorrendo procedere all'audizionedei redattori delle
suddette relazioni.Peraltro, le questioni concernenti il contenuto
delfascicolo per il dibattimento possono essere sollevatesoltanto
subito dopo il compimento dell'accertamentodella costituzione delle
parti, e ne è definitivamentepreclusa la proposizione in momenti
successivi,come disposto dai primi due commi dell'art.491 c.p.p.,
per cui nei riguardi dell'eccezione, propostaper la prima volta con
l'atto di appello, operavauna precisa preclusone processuale.Alla
stregua delle considerazioni che precedono ilricorso va dichiarato
inammissibile ed il ricorrenteva condannato al pagamento delle
spese processualie al versamento della somma, ritenuta congruain
relazione alla manifesta pretestuosità delgravame, di euro 1.000 in
favore della Cassa delleammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrenteal
pagamento delle spese processuali e dellasomma di euro 1.000 in
favore della Cassa delleammende»».
Disobbedienza - Ordine ad
esecuzionesuccessiva - Rifiuto immediato -Realizza la consumazione
dell'ordinead esecuzione differita - Sostituzionedel destinatario
del dovere di obbedire- È conseguenza del rifiuto - Non revocala
precedente ingiunzione che restadisobbedita.
(C.p.m.p., art 173)
Corte di Cassazione, sez. 1^, 17 febbraio2004. Pres. Fazzioli,
Rel. Giordano, P.M.Gentile (conf.), in c. L.
Il reato di disobbedienza si realizza anche colrifiutare
ottemperanza ad un ordine che implichiuna condotta non di immediata
esecuzionema per momento successivo. La letteradella norma
chiaramente per questo configuradelittuoso anche il comportamento
consistentenel solo rifiuto di obbedire. L'agire delsuperiore il
quale, ricevuto il rifiuto, sostituiscecon altro militare il
disobbediente è necessitatodal rifiuto già consumato e non
significauna revoca dell'ordine prima indirizzato
all'originariodestinatario dell'imposizione (1).
(1) Si legge quanto appresso nel testo della sentenza:««L.A.,
carabiniere ausiliario presso un reparto distanza a Palermo, è
stato rinviato a giudizio perrispondere di disobbedienza aggravata
(artt. 173 e174 n.4 c.p.m.p.) per avere il 7/3/02 rifiutato di
eseguirel'ordine, ricevuto dal superiore S.Ten. P., dipartire poche
ore dopo con un contingente destinatoa servizio di ordine pubblico
in Roma.In esito al giudizio di primo grado, con sentenza indata
14/11/02 il Tribunale militare di Palermo haassolto l'imputato per
insussistenza del fatto.Il Tribunale ha ritenuto che, quando come
nel casodi specie si tratti di ordine di esecuzione non immediatama
che preveda una condotta differita neltempo, la consumazione del
reato di cui all'art. 173c.p.m.p. si verifichi solo quando tale
condotta vengaomessa e non nel momento del semplice rifiuto
dieseguire l'ordine, manifestazione di volontà chepotrebbe essere
posta nel nulla da una successivaimpossibilità di eseguire l'ordine
medesimo o dallasua revoca, come implicitamente, secondo il
primogiudice, poteva intendersi avesse fatto il S. Ten.
P.provvedendo a sostituire il L. con un altro militare.Proposto
gravame dal Procuratore militare dellaRepubblica e dal Procuratore
generale militare, consentenza in data 30/04/03 la Sezione
distaccata diNapoli della Corte militare di appello ha
dichiaratol'imputato colpevole del reato ascrittogli e, con
leattenuanti generiche prevalenti, lo ha condannato aun mese di
reclusione militare con i doppi benefici dilegge. Ha ritenuto la
Corte territoriale che anche ilsemplice rifiuto di tenere una
condotta differita neltempo integri gli estremi del reato e che la
sostituzionedel L. con altro militare nel servizio che
avevadichiarato di non essere disposto ad effettuare nonpotesse in
alcun modo ritenersi una revoca dell'ordineche gli era stato in
modo inequivocabie impartito.Contro la decisione di secondo grado
l'imputato haproposto ricorso per cassazione con il quale
deduce:erronea interpretazione dell'art. 173 c.p.m.p.;mancanza
comunque di una concreta lesione delbene tutelato non essendosi
determinato, stante ilpronto reperimento di altro militare
disponibile apartire, alcun apprezzabile rallentamento del
servizio;vizio di motivazione in ordine al giudizio di
irrilevanzadelle giustificazioni che aveva addotto per ilrifiuto
(l'avere da poco cessato altro servizio esternoe l'essere privo di
indumenti puliti per affrontareuna nuova missione); e vizio di
motivazione ancoraper non avere la Corte militare tenuto conto
dellasua successiva dichiarazione di essere disponibilea partire il
giorno seguente a proprie spese.Nessuna di queste doglianze può
trovare accoglimento,e il ricorso va quindi rigettato con le
conseguenzein ordine alle spese processuali previstedall'art. 616
C.P.P.Quanto alla questione di diritto, l'interpretazioneche la
Corte militare di appello ha dato all'art. 173c.p.m.p. deve
ritenersi corretta.A questa conclusione induce anzitutto la
letteradella norma che accanto all'inosservanza di unordine e al
ritardo nell'eseguirlo espressamenteconfigura come comportamento
punibile anche ilrifiuto di eseguirlo, ipotesi che non può che
riguardareproprio gli ordini a esecuzione differita perchéper
quelli a esecuzione immediata, traducendosi ilrifiuto
nell'inosservanza dell'ordine, non vi sarebbestato bisogno di tale
distinta previsione.Allo stesso esito si perviene se si considera
la ratiodell'incriminazione della disobbedienza, che è
chiaramentediretta, stante le connotazioni proprie
dell'istituzionemilitare, ad assicurare non solo il
risultatopratico immediato di ciascun ordine ma anchela complessiva
efficienza strutturale dell'organizzazionedelle Forze Armate, la
quale esige la pienadisponibilità dei subordinati ed è quindi già
vulneratada manifestazioni di rifiuto di tenere una
condottaattinente al servizio anche se differita nel tempo.Per il
resto il ricorso contiene solo critiche di puromerito
all'esauriente apparato argomentativo,immune da vizi di logicità e
pertanto non sindacabilein questa sede, con cui il giudice di
secondogrado ha ritenuto che l'intervenuta sostituzione delL. nel
servizio rifiutato, ben lungi dal potersi intenderecome una revoca
implicita dell'ordine, nonavesse affatto impedito la ormai
verificatasi lesionedel bene tutelato dalla norma incriminatrice ma
necostituisse anzi un effetto, ed ha altresì ritenuto
legiustificazioni avanzate dall'imputato del tutto inidoneead
esonerarlo da responsabilità e non provatain linea di fatto la
asserita, comunque tardiva, manifestazionedi resipiscenza.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamentodelle spese
processuali»».
Ritenzione di armamento militare -Oggetti
di armamento - Nozione - Sonoi materiali costruiti per prevalente
usomilitare - Cartucce a salve - Sono tali -Carenza di potenzialità
offensiva - Nonle esclude dalla nozione - Oggetti diequipaggiamento
- Non sono tali.
(C.p.m.p., artt. 164, 166)
Corte di Cassazione, sez. 1^ pen., 30 gennaio2004, Pres. Sossi,
Rel. Fazzioli, P.M. mil.Rosin (conf), in c. F.
Realizza il reato di ritenzione o distruzione diarmamento militare
(art. 164 c.p.m.p.) l'agenteche si impossessa di cartucce a salve
cal.5,56, destinate ad essere esplose in esercitazione,perché sono
oggetti di armamento, intale nozione includendosi non solo i
materialicon potenzialità offensiva ma tutti quelli
destinatiall'addestramento bellico, cioè costruitiper prevalente
uso militare mentre invececostituiscono, come oggetti di
equipaggiamento,elementi del fatto previsto quale reatodi
ritenzione di effetti militari dall'art. 166, lecose che, ma solo
per esclusione, pur si derivanodal detto concetto di armamento
(1).(1) Si legge quanto appresso nel testo della sentenza:««Con
sentenza del 2 aprile 2003 la corte militared'appello, sezione
distaccata di Napoli, in riformadella sentenza in data 24 maggio
2002 con la qualeil tribunale di militare di Bari aveva assolto per
nonaver commesso il fatto F.S. dal reato di furto militareaggravato
(art. 47, n. 2, 230, comma 2,c.p.m.p.),perché quale aviere scelto
si era impossessato alfine di profitto di due cartucce a salve
calibro 5.56parabellum per fucile mitragliatore da guerra AR70/90,
affermava la responsabilità dell'imputato peril reato di ritenzione
di armamento militare (art. 166c.p.m.p. in relazione all'art. 164
stesso codice) e locondannava, con i doppi benefici di legge, alla
penaritenuta di giustizia.Ha proposto ricorso per cassazione il F.
denunziandola violazione dell'art. 260 c.p.m.p. in relazioneagli
artt. 165 e 166 stesso codice.Sostiene il ricorrente che,
trattandosi di cartucce asalve, le stesse non possono essere
considerate"oggetti di armamento", ma "oggetti di
equipaggiamento"militare con la conseguenza che, essendo ilreato
ipotizzabile (art. 166 in relazione all'art. 165c.p.m.p.) punito
con la pena della reclusione militarefino al massimo di sei mesi,
la corte d'appelloavrebbe dovuto dichiarare di non doversi
procedereai sensi dell'art. 260, comma 2, c.p.m.p. per
mancanzadella richiesta del comandante del corpo.Con altro motivo
il F. sostiene che la corte militare"non ha dato il giusto rilievo
alla circostanza, emersadalle risultanze processuali del primo
grado digiudizio, che i bossoli ritrovati in possesso
dell'imputatoerano già stati esplosi", con la conseguenzache,
trattandosi di materiale inquadrabile nella categoriagiuridica
delle res nullius e come tale nonappartenente alla amministrazione
militare nonpotrebbe essere ravvisata né la fattispecie del
furto,né altre fattispecie criminose.Tale conclusione sarebbe
confermata anche dallagiurisprudenza di questa corte (cass. 16
marzo2000, n. 5982, Lupi) che avrebbe ritenuto che,essendo le
cartucce a salve destinate ad essereesplose nel corso delle
esercitazioni, se il militareavesse obbedito agli ordini le
cartucce in questionesarebbero state esplose e, quindi, in ogni
caso perduteper l'amministrazione, per cui si tratterebbe dioggetti
che hanno cessato di appartenere al serviziomilitare.Osserva la
corte che non vi è alcuna prova che lecartucce in sequestro siano
cartucce già esplose.Tanto non risulta né dal capo di imputazione,
nédalle sentenze di primo e di secondo grado, né ilricorrente ha
indicato l'atto processuale da cui sievincerebbe che si tratta di
munizioni già esplose.Va in ogni caso rilevato che ai sensi
dell'art. 166c.p.m.p. ai fini della esclusione della sussistenzadel
reato occorre che la persona in possesso dioggetti facenti parte
del vestiario, dell'equipaggiamentoo armamento militare dimostri
che "talioggetti abbiano legittimamente cessato di appartenereal
servizio militare", mentre ogni militare ha ildovere di
riconsegnare il materiale a lui consegnatodurante il servizio
militare e, perfino nel caso diesercitazioni, i bossoli delle
munizioni esplose debbonoessere recuperati e ciascun militare
devedimostrare che il numero delle munizioni utilizzatecorrisponde
a quello a lui consegnato.Con riferimento, poi, alla qualificazione
delle munizionia salve, la considerazione che non possonoessere
ricomprese nell'armamento militare perchénon dotate di "specifica
potenzialità offensiva"(cass. 3 aprile 1995, n. 5208, p.m. contro
Tanzi edaltro) non sembra rilevare ai fini in esame.L'art. 166
c.p.m.p. punisce il fatto di avere ritenuto aqualsiasi titolo
"oggetti di vestiario, equipaggiamentoo armamento militare o altre
cose destinate aduso militare" rinviando ai fini della
specificazione inconcreto delle suddette categorie ai rispettivi
articoli164 e 165 c.p.m.p.Orbene, va rilevato che con il termine
"armamento"nella accezione comune non si intendono i solioggetti
dotati di "potenzialità offensiva", ma tutto ilcomplesso delle armi
e dei mezzi destinati alla guerrae, quindi, anche quei materiali ed
oggetti destinatidirettamente all'addestramento alla guerra.
Peraltro,la definizione dei materiali di armamento, sia pure aisoli
fini di detta legge, è fornita dall'art. 2, comma 1,legge 9 luglio
1990, n. 185 secondo la quale sonotali tutti "quei materiali che,
per requisiti o caratteristichetecnico-costruttive e di
progettazione, sonotali da considerarsi costruiti per un prevalente
usomilitare o di corpi armati e di polizia", legge che,
nelsuccessivo comma 2, inserisce espressamente trale classi dei
materiali di armamento: "i materiali specificiper addestramento
militare".La circostanza, quindi, che le munizioni in questionenon
siano dotate di potenzialità offensiva è estraneaal concetto di
"oggetti di armamento", tanto più chetale espressione va
interpretata con riferimento aglioggetti di "equipaggiamento"
personale che sonoforniti al militare dall'amministrazione.Oggetti,
che possono essere definiti soltanto peresclusione, in quanto
altrimenti, data l'ampiezza deltermine "equipaggiamento", si
potrebbero far rientrarein tale categoria sia gli oggetti di
armamento chedi vestiario e, perfino, "le altre cose destinate
all'usomilitare" (art. 166 c.p.m.p.), trattandosi di materialitutti
destinati all'equipaggiamento dei militari.Infine, la espressione
contenuta nell'art. 166c.p.m.p. "o altre cose destinate ad uso
militare" èuna norma di chiusura diretta ad evitare che
qualsiasioggetto appartenente alla amministrazionemilitare, anche
se non rientrante tra gli oggetti diarmamento, vestiario o
equipaggiamento, non sia,comunque, "ritenuto" a qualsiasi titolo se
nondismesso nelle forme di legge dall'amministrazionemilitare, per
cui la inclusione delle munizioni inesame tra gli oggetti di
armamento esclude la possibilitàdi qualificarle come "altre cose
destinateall'uso militare".Il ricorso deve, dunque, essere
rigettato con la conseguentecondanna del ricorrente al
pagamentodelle spese del procedimento.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamentodelle spese
processuali»».a cura di Renato Maggiore |
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