Armi -
Omessa custodia - Omessaadozione di cautele per impedire che
isoggetti minori o incapaci si impossessinodi armi, munizioni,
esplosivi -Mancata apprensione - Irrilevanza aifini della
configurabilità del reato. (Legge 18 aprile 1975, n.
110, art. 20 bis)
Sez. 1, sent. 5435 del 11 febbraio 2005(ud.25/01/2005). Pres.
Teresi, Rel. Corradini,P.M. (diff.), ric. Quaglierini.
Integra il reato previsto dall'rt. 20 bis, commasecondo, della
legge 18 aprile 1975 n. 110(omessa adozione delle cautele
necessarienella custodia di armi, munizioni, esplosivi)
laconservazione di alcune armi all'interno di unmobile con le ante
di vetro, chiuse con unachiave posta sul mobile stesso, situato in
unastanza di soggiorno frequentata da bambini.
Armi - Omessa custodia - Reato
diinosservanza del dovere di diligenzanella custodia delle armi -
Negligentecustodia di parti di armi - Sussistenzadel reato -
Esclusione. (Legge 18 aprile 1975, n. 110, art.
20)
Sez. 1, sent. 4659 dell'8 febbraio 2005(ud.21/12/2004). Pres.
Fazzioli, Rel. Siotto,P.M. (conf.), ric. Marsico.
In forza del principio di tassatività, non è configurabileil reato
di inosservanza del doveredi diligenza nella custodia di armi ed
esplosivi,previsto dall'art. 20 della legge 18 aprile1975, n. 110,
nella negligente custodia diparte di un'arma (nella specie,
caricatorimuniti di proiettili).
Cosa giudicata (Cod. proc. pen. 1988)-
divieto di un secondo giudizio ("nebis in idem") - Condizioni di
applicabilitàdel principio - Diversa valutazionedel medesimo fatto
storico - Ammissibilità.
(Nuovo cod.proc.pen., art. 649)Sez. 4, sent. 10180 del 16 marzo
2005(ud.11/11/2004).
Pres. Battisti, Rel. Marini,P.M. (conf.), ric. Antoci ed
altro.
Il principio del divieto di un secondo giudizio dicui all'art. 649
del codice di rito impedisce algiudice di procedere contro la
stessa personaper il medesimo fatto su cui si è formato il
giudicato,ma non di prendere in esame lo stessofatto storico e di
valutarlo in riferimento adiverso reato, dovendo la vicenda
criminosaessere valutata alla luce di tutte le sue
implicazionipenali, con il possibile riesame in direzionedi ipotesi
di delitto rimaste estranee algiudizio precedente.
Indagini preliminari (Cod. proc. pen.1988)
- Attività della polizia giudiziaria- Accertamenti urgenti su
luoghi, cosee persone - Irripetibilità - Applicabilitànelle
indagini relative a reati in materiaambientale - Fattispecie in
tema digestione e deposito di rifiuti non
pericolosi.
(Nuovo cod.proc.pen., art. 354;d.lg. 5 febbraio 1997, n. 22, art.
51)
Sez. 3, sent. 5468 del 14 febbraio 2005(ud.11/01/2005). Pres.
Papadia, Rel.Squassoni, P.M. (conf.) ric. Rizzi.
In tema di reati ambientali relativi alla gestioneed allo
smaltimento dei rifiuti, costituisceun accertamento urgente su cose
o situazionisuscettibili per loro natura di subire modificazioneo
di scomparire in tempi brevi, secondoquanto previsto dall'art. 354
cod.proc.pen.,l'osservazione immediata e diretta dello statodei
luoghi, effettuata dalla polizia giudiziaria inrelazione allo
stoccaggio di rifiuti non pericolosi(Nel caso di specie, la Suprema
Corte haritenuto necessaria ed urgente la verifica
dellaconsistenza, stato e modalità di gestione di"alghe e materiale
spiaggiato", in quanto rifiutiin putrefazione che causavano
esalazionimaleodoranti, con rischi per la salute e
perl'ambiente).
Reati contro il patrimonio - Delitti
-Estorsione - Elemento oggettivo(materiale) - Attività di
intermediazione- Richiesta di denaro per la restituzionedella cosa
sottratta -Sussistenza del delitto - Fondamento.
(Cod.pen artt. 624 e 629)Sez. 2, sent. 4565 dell'8 febbraio
2005(ud.02/12/2004). Pres. Morelli, Rel. Tavassi,P.M. (conf.), ric.
Marrandino.
Integra il delitto di estorsione il fatto di coluiche chiede ed
ottiene dal derubato il pagamentodi una somma di denaro come
corrispettivodell'attività di intermediazione postain essere per la
restituzione del bene sottratto,in quanto la vittima subisce gli
effetti di unaminaccia implicita, e cioè quella della
mancatarestituzione del bene, in mancanza del versamentodella
richiesta di denaro a compensodell'attività di intermediazione
svolta.
Reati contro il patrimonio - Delitti -Furto
- Circostanze aggravanti -Destrezza (borseggio) -
Caratteristichedella destrezza - Esclusione
-Fattispecie.
(Cod.pen., artt. 624 e 625 comma 1, n. 4)
Sez. 4, sent. 10184 del 16 marzo 2005(ud.10/12/2004). Pres.
Battisti, Rel. Bianchi,P.M. (parz. diff.), ric. IIloni.
In tema di furto aggravato, la destrezza si ravvisaquando la
condotta dell'agente sia connotatada particolare agilità e
sveltezza, conmosse o manovre particolarmente scaltre, talida
eludere la sorveglianza dell'uomo medio,impedendogli di prevenire
la sottrazione dellecose in suo possesso.(La Corte ha escluso la
sussistenza dell'aggravantedella destrezza in una
fattispecierelativa ad un furto realizzato in un negozio,sfruttando
una finestra lasciata aperta).
Reati contro la pubblica amministrazione-
Delitti - Dei privati - Millantatocredito - Configurabilità -
Iniziativa partitadal soggetto passivo -
Irrilevanza.
(Cod.pen., art. 346)
Sez. 6, sent. 11441 del 22 marzo 2005(ud.22/02/2005). Pres.
Sansone, Rel.Gramendola, P.M. (conf.), ric. Sammartano.
Il reato di millantato credito è configurabileanche quando
l'iniziativa parte dal soggettopassivo, non occorrendo che l'agente
vadaalla ricerca della persona alla quale offrire lasua illecita
ingerenza, giacché oggetto specificodella tutela penale è il
prestigio della P.A.,che è comunque leso per il
mercanteggiamentodella pretesa influenza.
Reati contro la pubblica amministrazione-
Delitti - Dei pubblici ufficiali -Concussione - In genere -
Concorso diun extraneus - Configurabilità -
Condizioni. (Cod.pen., artt. 110 e 317)
Sez. 6, sent. 5447 del 12 febbraio 2005(ud.05/11/2004). Pres.
Fulgenzi, Rel. Milo,P.M. (diff.), ric. Carrozza.
Ai fini della configurabilità del concorso nelreato "proprio" di
concussione di un extraneus,la prova della collusione tra il
pubblico ufficialee il privato non può essere desunta da uncomune
interesse insito in vincoli interpersonalio da un ruolo di virtuale
adesione al delitto,ma deve provenire da un quid pluris,
ricavabiledalle modalità e dalle circostanze del fatto o
dairapporti personali intercorsi con le parti, chedimostrino
concretamente il raggiungimento diun'intesa con il pubblico
ufficiale o, quantomeno, una pressione diretta a sollecitarlo
opersuaderlo al compimento dell'atto illecito.
Reati contro l'ordine pubblico
-Contravvenzioni - Concernenti l'inosservanzadei provvedimenti di
polizia -Rifiuto di indicazioni sulla propriaidentità -
Ottemperanza mediante esibizionedi un documento - Necessità
-Esclusione.
(Cod.pen., art. 651)
Sez. 1, sent. 10676 del 17 marzo 2005(ud.24/02/2005). Pres.
Gemelli, Rel. Pepino,P.M. (diff.), ric. Albanese.
L'elemento materiale del reato previsto dall'art.651 cod. pen.
consiste nel rifiuto di fornireindicazioni sulla propria identità e
non nellamancata esisbizione di un documento, checostituisce
violazione dell'art. 4, commasecondo, TULPS, e pertanto
l'indicazioneorale delle proprie generalità è sufficiente
adescludere il reato.
Reati militari - In genere -
Connessionetra reati militari e reati comuni -Competenza, per
tutti, dell'autorità giudiziariaordinaria - Norma che consentela
separazione dei procedimenti perragioni di convenienza -
Abrogazioneimplicita - Sussistenza.
(Cod.pen.mil. pace, art. 264;nuovo Cod.proc.pen., art. 13;Preleggi
art. 15)
Sez. 1, sent. 4527 dell'8 febbraio 2005(cc.20/01/2005). Pres.
Fazzioli, Rel. Silvestri,P.M. Gentile (conf.), ric. P.M. in proc.
Cimoli.
L'art. 264 cod. pen. m.p., nella parte in cui stabiliscela
possibilità, per la Corte di cassazione,su ricorso del P.M. ovvero
in sede di risoluzionedi un conflitto, di ordinare, per ragionidi
convenienza, la separazione tra procedimentidi competenza
dell'autorità giudiziariamilitare e procedimenti di competenza di
quellaordinaria (per tutti i quali, altrimenti, sarebbecompetente
quest'ultima), deve ritenersiabrogato, in base al principio di cui
all'art. 15delle Preleggi, per incompatibilità con l'art. 13,comma
secondo, cod. proc. pen. che, confermandola regola della prevalenza
della giurisdizioneordinaria su quella militare nella solaipotesi
di maggiore gravità del reato comunerispetto a quello militare e
stabilendo, di conseguenza,la possibilità di separazione
deiprocedimenti soltanto quando ricorra l'ipotesiinversa, ha per
ciò stesso escluso ogni altrapossibile ipotesi di
separazione.
Reati militari - In genere -Connessione tra reati militari e
reaticomuni - Disciplina dettata dall'art.264 cod.pen.mil. pace -
Abrogazioneper effetto dell'art. 13 cod. proc. pen. -Esclusione -
Fondamento.
(Cod.pen.mil. pace, art. 264;nuovo Cod.proc.pen., art. 13)
Sez. 1, sent. 4527 dell'8 febbraio 2005(cc.20/01/2005). Pres.
Fazzioli, Rel. Silvestri,P.M Gentile (conf.), ric. P.M. in proc.
Cimoli.
L'art. 264 cod.pen.mil. pace, nella parte in cuistabilisce che, in
caso di connessione tra procedimentidi competenza dell'autorità
giudiziariaordinaria e procedimenti di competenzadell'autorità
giudiziaria militare, è competente,per tutti, l'autorità
giudiziaria ordinaria, nonpuò ritenersi abrogato per
incompatibilità conlo jus superveniens costituito dall'art.
13,comma secondo, cod. proc. pen., essendosiquest'ultimo limitato a
stabilire che la visactractiva della giurisdizione ordinaria
operisoltanto a condizione che il reato comune siapiù grave di
quello militare, per cui, in casocontrario, i procedimenti debbono
restareseparati.
Reati militari - In genere - Reato
militareattribuito ad appartenente alleForze armate e ad estraneo
in concorsotra loro - Competenza del giudiceordinario - Sussistenza
- Disciplinadettata per l'ipotesi della connessione- Operatività -
Esclusione. (Nuovo Cod.proc.pen., art. 13;Cod.pen.,
art. 110;Cod.pen.mil. pace, art. 264)
Sez. 1 sent. 4527 dell'8 febbraio 2005(cc.20/01/2005). Pres.
Fazzioli, Rel. Silvestri,P.M. Gentile (conf.), ric. P.M. in proc.
Cimoli.
La competenza a conoscere del reato militaredel quale debbano
rispondere, in concorso traloro, un appartenente alle Forze armate
ed unestraneo, appartiene al giudice ordinario, nonpotendo, in
detta ipotesi, farsi richiamo alcombinato disposto di cui agli
artt. 13, commasecondo, cod. proc. pen. e 264 cod.pen.mil.pace,
secondo cui, verificandosi connessionetra un reato militare e reato
comune, solo incaso di maggiore gravità del secondo rispettoal
primo la competenza viene attribuita al giudiceordinario, dovendo
altrimenti i relativiprocedimenti restare
separati. |