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DECRETO DEL PRESIDENTE DEL
CONSIGLIO DEI MINISTRI 14 GENNAIO 2005 N. 93 - NUOVO REGOLAMENTO DI
ESECUZIONE DELLA L. 9 LUGLIO 1990, N. 185, RECANTE NUOVE NORME PER
IL CONTROLLO DELL'ESPORTAZIONE, IMPORTAZIONE E TRANSITO DEI
MATERIALI DI ARMAMENTO
(Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - N. 127 del 3 giugno
2005)
TITOLO I
Disposizioni generali
Art. 1. Abbreviazioni
1. Nel presente regolamento le seguenti denominazioni abbreviate
corrispondono:a) legge: alla legge 9 luglio 1990, n. 185, così come
modificata dalla legge 17 giugno 2003, n. 148;b) materiali: ai
materiali di armamento di cui all'articolo 2 della legge;c) elenco:
all'elenco dei materiali di armamento di cui all'articolo 2, comma
3, della legge;d) registro: al registro nazionale delle imprese di
cui all'articolo 3 della legge;e) operatore ed operatori: ai
soggetti interessati a ottenere o che abbiano ottenuto il rilascio
delleautorizzazioni e nulla osta di cui alla legge, nonché ai
richiedenti le transazioni bancarie di cuiall'articolo 12, comma 1,
del presente regolamento;f) operazione ed operazioni: a
esportazione ed importazione, definitiva o temporanea;
transito;cessione di licenze di produzione, concessione di licenze
di fabbricazione e trasformazione oadattamento di materiali e mezzi
di cui all'articolo 1 e all'articolo 2, commi 5 e 7, della
legge;prestazione di servizi di cui all'articolo 2, comma 6,
all'articolo 9, comma 5, lettera a), eall'articolo 11, comma 2,
lettera b), della legge;g) comitato: al comitato consultivo di cui
all'articolo 7 della legge.
Capo I - Norme generali sui
procedimenti
Art. 2. Comunicazioni, domande e documentazioni
1. Le comunicazioni e domande di cui all'articolo 6, commi 1, 4 e
6, all'articolo 7, commi 1, 4 e 5,all'articolo 9, comma 1,
all'articolo 10, comma 2, e le dichiarazioni di cui all'articolo
12, comma 1,del presente regolamento sono sottoscritte dal legale
rappresentante dell'operatore o da un suodelegato, la firma dei
quali è autenticata ai sensi di legge ovvero depositata presso
l'ufficiocompetente e sono corredate delle certificazioni
richieste, rilasciate in data non anteriore a tremesi ovvero,
quando la legislazione del Paese estero di rilascio preveda una
maggiore durata divalidità, non anteriore a sei mesi dalla loro
presentazione. Alle comunicazioni e domandesottoscritte dal
delegato è allegata anche la delega, in originale o copia conforme,
ove non siadepositata presso il predetto ufficio.2. Le
certificazioni rilasciate dalle autorità governative del Paese
destinatario di operazioni diesportazione e di transito, dalle
quali risulti la qualità di imprese autorizzate dal Governo
dellostesso Paese a produrre e commercializzare materiali oggetto
della disciplina della legge,devono essere legalizzate dalla
rappresentanza diplomatica o consolare italiana
territorialmentecompetente. Sono fatte salve le convenzioni
internazionali sulla esenzione dalla legalizzazione.3. I contratti
e ogni altra documentazione in lingua straniera, ai fini delle
autorizzazioni e nulla-osta dicui alla legge, sono presentati
corredati di traduzione in lingua italiana; la traduzione è
asseveratanel caso il testo originale sia redatto in una lingua
diversa da quelle ufficiali della Comunità europea.
Art. 3. Pubblicità e informazioni
1. Le direttive di cui all'articolo 6, comma 1, all'articolo 9,
comma 1, all'articolo 10, commi 1 e 4,e all'articolo 12, comma 2,
del presente regolamento sono pubblicate nella Gazzetta
Ufficialedella Repubblica italiana.2. Le unità organizzative
responsabili del procedimento possono richiedere all'operatore
ulterioridocumentate informazioni su quanto attiene all'operazione
in qualunque fase del procedimentoper il rilascio di autorizzazioni
e nulla osta ed in riferimento ai princìpi della legge.Art. 4.
Disposizioni inerenti alla sicurezza delle attività1. Alle attività
degli organi e degli uffici investiti di compiti attinenti
l'attuazione della legge siapplicano le vigenti disposizioni di cui
al regio decreto 11 luglio 1941, n. 1161.2. Per l'autorizzazione a
seminari, soggiorni di studio e visite ai sensi dell'articolo 21
della legge, gliorganizzatori, salvo quanto disposto al comma 4,
almeno trenta giorni prima, presentano domandaalla Presidenza del
Consiglio dei Ministri - Autorità nazionale per la sicurezza, con
le modalità ed icontenuti definiti dalla stessa Autorità e resi
noti agli interessati secondo le vigenti normative.3. Entro i
quindici giorni successivi alla data di ricevimento della domanda
l'autorizzazione di cuial comma 2 viene rilasciata, per il periodo
e alle condizioni indicate nel relativo provvedimento,ovvero viene
comunicato, con provvedimento motivato, il diniego.4. Nel caso di
visite contemplate da intese intergovernative, l'Autorità di cui al
comma 2 rilascial'autorizzazione secondo modalità e nei termini
conformi a quanto previsto nelle medesimeintese.
Capo II - Dei singoli procedimenti
Art. 5. Principi generali per le trattative contrattuali
1. Salve le condizioni o limitazioni che siano disposte per il
rilascio di singole autorizzazioni enulla-osta a trattative
contrattuali, nel periodo compreso tra la data della comunicazione
di inizioe i termini di cui all'articolo 9, commi 2 e 4, della
legge, è vietata la comunicazione alle altre parti,con le quali si
intende svolgere la trattativa contrattuale, di qualunque
informazione classificatanonché, se l'operatore ne sia informato,
delle informazioni in corso di classificazione o diinteresse
nazionale.2. Sono considerate apposite intese intergovernative, ai
fini dell'applicazione dell'articolo 9,comma 4, della legge, quelle
in cui è esplicitamente contemplata la possibilità che fra i due
Paesipossano avvenire operazioni di interscambio di materiali di
armamento. 3. Le apposite intese intergovernative, il cui contenuto
deve essere preventivamente sottopostoalla valutazione del
Ministero degli affari esteri per quanto riguarda i riflessi di sua
competenza,devono:a) prevedere che le suddette operazioni di
interscambio avvengano tra Stato e Stato oppuresocietà private
autorizzate dai rispettivi governi;b) prevedere che i rispettivi
governi si impegnino a non riesportare il materiale acquisito a
Paesiterzi senza il preventivo benestare del Paese cedente;c) fare
esplicito riferimento alle categorie di cui all'articolo 2, comma
2, eventualmente integrateo modificate secondo il disposto
dell'articolo 2, comma 3, della legge considerando incluse,anche se
non indicate, quelle che concorrono all'allestimento finale del
sistema.4. In particolare, rientrano in questo tipo di intese quei
Memoranda of Understanding (MoU)stipulati dal Ministero della
difesa che contengono le suddette clausole.
Art. 6. Trattative contrattuali
1. Ogni comunicazione di inizio di trattative contrattuali
riguardante le operazioni di cui all'articolo9 della legge è
presentata dall'operatore contemporaneamente ai Ministeri degli
affari esteri edella difesa, con le modalità indicate nei seguenti
commi e secondo le direttive del Ministro degliaffari esteri,
emanate di concerto con il Ministro della difesa. Nella
comunicazione sono indicati iseguenti dati:a) estremi di iscrizione
nel registro;b) denominazione ed indirizzo dei partecipanti, a
qualunque titolo, alle trattative;c) oggetto del contratto che si
intende stipulare, con descrizione sintetica del tipo dei
materialioggetto delle trattative e delle loro caratteristiche, in
riferimento alla lista di cui all'articolo 18 dellalegge od
eventualmente all'elenco di cui all'articolo 2, comma 3, della
legge stessa, e alla vocedoganale;d) valore stimato o preventivato
dell'oggetto della trattativa;e) quantità stimata o preventivata
dei materiali, con relativa unità di misura, e dei servizi,
nonchéloro classifica di segretezza;f) Paesi di destinazione e di
utilizzazione finale se diversi dal destinatario in caso
diesportazione, di provenienza in caso di importazione, di
provenienza e di destinazione in caso ditransito;g) imprese di
destinazione intermedia e finale in caso di esportazione, di
provenienza in caso diimportazione, di provenienza e di
destinazione in caso di transito;h) gli estremi della abilitazione
societaria rilasciata dall'Autorità nazionale per la sicurezza ed
ilrelativo livello;i) per operazioni di cui all'articolo 9, comma
5, della legge, ad esclusione della lettera e) delmedesimo comma,
estremi della precedente autorizzazione o documento doganale o
altroequivalente;l) gli estremi del bando della gara cui
l'operatore intenda eventualmente partecipare.2. Per le operazioni
di cui all'articolo 9, comma 5, lettera a), della legge, si
intendono inclusequelle operazioni che prevedono l'esportazione di
attrezzature per la riparazione e lamanutenzione da effettuarsi in
loco.3. Nei casi in cui i Ministri degli affari esteri e della
difesa intendano avvalersi del comitato aisensi dell'articolo 9,
comma 6, della legge, il relativo parere è reso entro quindici
giorni dalla datadella richiesta.4. Durante il periodo di validità
dell'autorizzazione di cui all'articolo 10 della legge,
l'operatorecomunica, con le stesse modalità di cui al comma 1, ogni
variazione dei dati dichiarati nellacomunicazione di inizio di
trattative contrattuali.5. Se le variazioni di dati di cui al comma
4 riguardano elementi essenziali delle trattative cui
siriferiscono, la comunicazione dell'operatore apre un nuovo
procedimento. In tale caso, ilMinistero degli affari esteri e il
Ministero della difesa, secondo le rispettive competenze,
neinformano l'operatore interessato entro quindici giorni dalla
data di ricevimento della predettacomunicazione, dalla quale
decorrono i termini del nuovo procedimento. Se la
variazioneriguarda dati non essenziali, le predette
amministrazioni, secondo le rispettive competenze,possono darne
comunicazione all'operatore prima del suddetto termine.6. Al
procedimento per il rinnovo delle autorizzazioni di cui
all'articolo 10 della legge, che hainizio con la domanda presentata
dall'operatore, si applicano le disposizioni che disciplinano
ilrilascio dell'autorizzazione stessa.7. Le disposizioni di cui al
presente articolo non si applicano ai programmi
congiuntiintergovernativi sottoposti alle procedure previste
dall'articolo 1, commi 8, lettera a), e 9, letteraa), della
legge.
Art. 7. Autorizzazione alle esportazioni, importazioni, transiti e
cessioni di licenze di produzione
1. La domanda per l'autorizzazione di cui all'articolo 11 della
legge è presentata dall'operatore alMinistero degli affari esteri
che provvede di norma entro il termine di sessanta giorni a
rilasciarel'autorizzazione richiesta ovvero a comunicarne, con
provvedimento motivato, il diniego. Ildecorso del termine resta
sospeso in caso di richiesta di documentazione o notizie
integrativeda parte dell'amministrazione ricevente sino
all'acquisizione della stessa. Nella domanda sonoindicati i
seguenti dati, oltre a quelli di cui all'articolo 11, comma 2,
della legge:a) estremi di iscrizione nel registro;b) tipo di
materiali oggetto dell'operazione con estremi di riferimento da
lista di cui all'articolo 18della legge ed eventualmente all'elenco
di cui all'articolo 2, comma 3, della legge ed alla vocedoganale
corrispondente;c) classifica di segretezza del materiale o
dell'oggetto dell'operazione;d) Paesi di provenienza per operazioni
di importazione e di transito;e) soggetti intermediari commerciali
citati nel contratto;f) modalità di regolamento finanziario delle
prestazioni comprese nell'operazione;g) dogane interessate
dall'esecuzione, anche frazionata, dell'operazione;h) nei casi
dubbi, a richiesta dell'operatore, il Ministero degli affari esteri
comunica se accludereil certificato di importazione o il
certificato di uso finale di cui all'articolo 11, comma 3, lettera
c),della legge.2. L'obbligo di accludere alla domanda di cui al
comma 1 copia dell'autorizzazione a trattare odel nulla-osta è
adempiuto dall'operatore presentando copia della comunicazione di
inizio ditrattative e, ove emanato, del provvedimento che abbia
posto condizioni e limitazioni.3. Nel caso le autorizzazioni di cui
ai commi 1 e 4 del presente articolo, siano rilasciate previoparere
del comitato, esso è reso entro quindici giorni dalla data della
richiesta. Ove il comitatoabbia rappresentato proprie esigenze
istruttorie dovute alla natura dell'affare, il termine èprorogato
per la stessa durata, a decorrere dalla scadenza, e per una sola
volta. 4. Per l'autorizzazione o il diniego della proroga dei
termini di effettuazione delle operazioni dicui all'articolo 14,
comma 1, della legge, si provvede entro trenta giorni dalla data di
ricevimentodella relativa domanda, presentata dall'operatore al
Ministero degli affari esteri.5. La domanda per il rilascio della
licenza globale di progetto di cui all'articolo 11, comma 5-bis,
dellalegge, è presentata al Ministero degli affari esteri ed
inviata per conoscenza, a cura dell'operatore, alMinistero della
difesa. Il Ministero degli affari esteri provvede, di norma entro
il termine di sessantagiorni a rilasciare l'autorizzazione
richiesta o a comunicare, con provvedimento motivato, il diniego.
Ildecorso del termine resta sospeso in caso di richiesta di
documentazione o notizie integrative daparte del Ministero degli
affari esteri sino all'acquisizione della stessa. Nella domanda,
redattasecondo le modalità indicate dal Ministero degli esteri,
dovranno essere indicati anche i seguenti dati:a) estremi di
iscrizione nel registro;b) le società estere che partecipano al
programma;c) descrizione del programma;d) Paesi partecipanti al
programma.6. In caso di rilascio di licenza globale di progetto
l'autorizzazione alle trattative contrattuali di cuiall'articolo 6
è considerata decaduta dalla data di notifica all'operatore del
provvedimento dirilascio della licenza globale di progetto.
Art. 8. Procedimenti autorizzatori per particolari operazioni
1. I procedimenti disciplinati agli articoli 6 e 7 si applicano
alle operazioni di trasformazione oadattamento di mezzi e materiali
di cui all'articolo 2, comma 7, della legge.
Art. 9. Nulla-osta per prestazione di servizi
1. Per le operazioni di cui all'articolo 2, comma 6, della legge,
l'operatore presenta, secondomodalità indicate con direttive del
Ministro della difesa, apposita domanda, della quale
inviacontemporaneamente copia ai Ministri degli affari esteri e
dell'interno, contenente i seguenti dati:a) estremi di iscrizione
nel registro;b) denominazione ed indirizzo dei partecipanti, a
qualunque titolo all'operazione;c) tipo di servizi oggetto
dell'operazione e modalità di esecuzione, nonché relativa
classifica disegretezza;d) valore stimato o preventivo del
contratto;e) Paese di destinazione dei servizi e di utilizzazione
finale se diverso dal destinatario;f) estremi della abilitazione
societaria rilasciata dall'Autorità nazionale per sicurezza e
relativolivello;g) estremi della precedente autorizzazione o
documento doganale o altro equivalente.2. Il nulla-osta del
Ministro della difesa, sentiti i Ministri degli affari esteri e
dell'interno, è rilasciatoentro trenta giorni dalla data di
ricevimento della domanda di cui al comma 1.3. Quando vengono a
cessare le condizioni per il rilascio, il nulla-osta è soggetto a
sospensioneo revoca disposte dal Ministro della difesa, sentiti i
Ministri degli affari esteri e dell'interno.
Art. 10. Autorizzazioni all'importazione in casi particolari
1. Per le importazioni, definitive o temporanee, effettuate
direttamente dall'amministrazione delloStato o per conto di questa,
ai sensi dell'articolo 1, comma 8, lettera a), della legge, alla
doganasarà presentata idonea documentazione direttamente
dall'amministrazione che effettua o perconto della quale l'impresa
effettua l'operazione. L'agenzia delle dogane, al fine di definire
leinformazioni essenziali all'immediata identificazione
dell'operazione, provvede ad emanare,d'intesa con i Ministeri
interessati, apposite direttive.2. L'autorizzazione per le
importazioni temporanee effettuate da imprese straniere di
cuiall'articolo 1, comma 8, lettera e), della legge, è rilasciata
dal Ministro dell'interno, su domandadelle imprese straniere
presentata, tramite le amministrazioni o i soggetti pubblici e
privati italianiinteressati, allo stesso Ministero, inviata
contemporaneamente in copia al Ministero della difesae contenente i
seguenti dati:a) informazioni, requisiti e qualità soggettive
dell'impresa importatrice ed, in particolare, Paesedi residenza;b)
tipo dei materiali con riferimento all'elenco e quantità dei
materiali stessi;c) Paese di provenienza dei materiali oggetto
dell'operazione;d) destinatario e luogo di destinazione della
temporanea importazione;e) termini di inizio e di conclusione
dell'operazione;f) dogana di entrata e di uscita, con eventuali
indicazioni relative all'itinerario e al vettore.3.
L'autorizzazione di cui al comma 2 è rilasciata di norma entro
quarantacinque giorni dalricevimento della relativa domanda.4.
Ulteriori specifiche direttive inerenti la presentazione delle
domande di cui al comma 2, sonoemanate dal Ministro dell'interno,
d'intesa con il Ministro della difesa; quelle già emanate
nellavigenza dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
25 settembre 1999, n. 448, siintendono riferite al presente
regolamento.
Art. 11. Autorizzazione per le operazioni previste dai programmi
congiunti intergovernativi o industriali
1. La Presidenza del Consiglio dei Ministri, su proposta
dell'amministrazione dello Stato interessata e di concerto con i
Ministeri degli affari esteri, della difesa, dell'economia e
dellefinanze, e dell'interno, provvede ad individuare:a) i
programmi intergovernativi ai quali applicare le procedure previste
dall'articolo 1, commi 8,lettera a), e 9, lettera a), della
legge;b) i programmi congiunti intergovernativi o industriali di
cui all'articolo 13, comma 1, della legge.2. L'amministrazione
interessata per i programmi indicati dalla Presidenza del Consiglio
deiMinistri ai sensi del comma 1, individua con proprio
provvedimento, sentito il Ministero delladifesa ove si tratti di
altra amministrazione, gli operatori iscritti al registro di cui
all'articolo 3 dellalegge, specificando i prodotti che gli stessi
realizzano nell'àmbito di detti programmi.3. L'individuazione dei
programmi congiunti intergovernativi, di cui alla lettera a) del
comma 1, èvalida anche per il rilascio dell'autorizzazione
all'esportazione definitiva dei materiali in essiprevisti.4. Il
Ministero della difesa certifica l'appartenenza delle singole parti
prodotte al programmacongiunto intergovernativo o industriale di
cui all'articolo 13, comma 1, della legge.5. Il riferimento alle
operazioni effettuate in caso di licenza globale di progetto, di
cui all'articolo 20, comma 1, della legge, deve intendersi rivolto
ai soli programmi congiunti industriali. Iprogrammi congiunti
intergovernativi rientrano nelle operazioni effettuate per conto
dello Stato.
Art. 12. Autorizzazione del Ministero dell'economia e delle
finanze
1. Relativamente alle transazioni bancarie di cui all'articolo 27
della legge, gli operatori devonopresentare agli istituti e alle
aziende di credito ai quali richiedono la transazione, per ogni
singolocontratto concernente le operazioni assoggettate alla
disciplina della legge, una dichiarazionecontenente i seguenti
dati:a) estremi di iscrizione nel registro per le imprese;b) beni e
servizi oggetto dell'operazione e importo corrispondente;c)
modalità di regolamento finanziario;d) Paese di destinazione e/o di
provenienza di tali beni e servizi;e) identità dell'acquirente o
fornitore, debitore o creditore;f) estremi della corrispondente
autorizzazione o nulla-osta di cui all'articolo 1, comma 8, e
agliarticoli 9 e 13 della legge;g) natura e importo delle relative
transazioni bancarie, anche accessorie. 2. Gli istituti e aziende
di credito riceventi la dichiarazione di cui al comma 1, chiedono
al Ministrodell'economia e delle finanze, secondo modalità
stabilite dal Ministro stesso, l'autorizzazione,trasmettendo la
dichiarazione di cui al comma 1, integrata dei seguenti dati:a)
modalità di esecuzione della transazione richiesta;b) fase di
esecuzione, parziale o conclusiva, dell'operazione cui è riferita
la transazione.3. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di
norma entro trenta giorni dal ricevimento delladocumentazione di
cui al comma 2, emana il provvedimento di autorizzazione, nel
qualepossono essere stabiliti eventuali condizioni o limitazioni,
ovvero nega l'autorizzazione allosvolgimento delle transazioni
bancarie notificate.4. Le autorizzazioni di cui al comma 3 sono
soggette, ove ne ricorrano i rispettivi presupposti, asospensione o
decadenza, disposte dal Ministro dell'economia e delle finanze, in
relazione alvenir meno delle condizioni per il rilascio; l'istituto
o azienda di credito che riceve la relativacomunicazione, ne
informa immediatamente gli operatori.5. Il Ministero dell'economia
e delle finanze comunica ai Ministeri dai quali è stata
rilasciatal'autorizzazione o il nulla-osta di cui al comma 1, i
casi di rilascio dell'autorizzazione di cuiall'articolo 27 della
legge, con l'indicazione di eventuali condizioni o limitazioni,
nonché i casi didiniego.
Art. 13. Comitato consultivo
1. Il comitato di cui all'articolo 7 della legge definisce le
modalità del proprio funzionamentointerno secondo le direttive del
Ministro degli affari esteri, il quale stabilisce altresì le
modalità dicollegamento tra il predetto comitato e le unità
organizzative cui è demandata l'istruttoria deiprocedimenti per i
quali è richiesto il suo parere.2. Ai fini dell'attività del
comitato, le unità organizzative di cui al comma 1 verificano che
ladocumentazione inerente a ciascuna operazione sia completa, con
particolare riferimento airequisiti oggettivi e soggettivi.
TITOLO II
Norme organizzative e personale
Art. 14. Organizzazione1. Presso le amministrazioni cui è demandata
l'attuazione della legge sono individuate o costituitele unità
organizzative responsabili dell'istruttoria e di ogni altro
adempimento procedimentalestrumentale all'adozione del
provvedimento finale. A tali unità organizzative sono
demandatialtresì compiti connessi alle predette attività, attinenti
la formazione di dati conoscitivisull'andamento delle operazioni
oggetto di controlli e autorizzazioni previsti dalla legge e
compitidi collegamento con le altre amministrazioni interessate
all'attuazione della legge.
Art. 15. Comunicazioni tra amministrazioni
1. Ogni decisione relativa a comunicazioni e domande ricevute in
procedimenti relativi adautorizzazioni e nulla-osta ad iniziare
trattative contrattuali, è immediatamente comunicata, secondole
rispettive competenze, dal Ministero degli affari esteri al
Ministero della difesa e viceversa.2. Il Ministero degli affari
esteri dà tempestiva notizia ai Ministeri della difesa,
dell'economia edelle finanze e delle attività produttive,
dell'interno, delle autorizzazioni agli operatori ai
sensidell'articolo 7, informando altresì i predetti Ministeri delle
conseguenti determinazioni nonchédella conclusione anche parziale
delle operazioni autorizzate, delle proroghe di termini e
dellesospensioni o revoche. Copia delle autorizzazioni di cui
all'articolo 13 della legge rilasciate edelle relative proroghe è
inviata immediatamente, oltre che alle amministrazioni di cui
all'articolo14, comma 2, della legge, al Ministero dell'economia e
delle finanze.3. L'Agenzia delle dogane informa immediatamente i
Ministeri degli affari esteri, dell'economia edelle finanze e
dell'interno, della conclusione o parziale effettuazione delle
operazioni diimportazione.4. I dati relativi alle importazioni di
cui all'articolo 1, comma 8, lettera a), della legge,
sonocomunicati dall'Agenzia delle dogane ai Ministeri dell'interno
e della difesa, quando non sianoeffettuate per loro conto, nonché
delle attività produttive, periodicamente ovvero su loro
richiesta.5. La domanda per l'autorizzazione di cui all'articolo
10, commi 2, 3 e 4, ed il relativo giorno diricevimento, le
determinazioni inerenti al diniego ovvero a condizioni o
limitazioni, sonoimmediatamente comunicate dal Ministero
dell'interno all'Agenzia delle dogane. Il Ministerodell'interno
periodicamente dà notizia al Ministero delle attività produttive
delle autorizzazionirilasciate.6. Le informazioni e le
documentazioni di cui ai commi da 1 a 5, nonché quelle di cui
all'articolo12, sono trasmesse alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri quando ne faccia richiesta, ancheai fini di cui
all'articolo 5 della legge.7. Le informazioni e documentazioni di
cui al presente articolo sono trasmesse con modalità emezzi, anche
telematici, secondo le intese tra le amministrazioni
interessate.
Art. 16. Conferenze di servizi e accordi
1. Quando si ravvisi l'opportunità di una contestuale valutazione
degli interessi pubblici di cui allalegge, viene convocata,
dall'autorità competente all'adozione del provvedimento, la
conferenza diservizi di cui all'articolo 6, comma 1, lettera c), e
dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241.2. Ai fini della
completezza e tempestività dell'istruttoria da parte delle unità
organizzativeresponsabili degli adempimenti procedimentali, nonché
della tempestiva acquisizione diinformazioni riguardanti le
operazioni disciplinate dalla legge e dal presente regolamento,
laPresidenza del Consiglio dei Ministri, i Ministeri degli affari
esteri, della giustizia, dell'interno,dell'economia e delle
finanze, della difesa, delle attività produttive e l'Agenzia delle
dogane,nonché altri Ministeri interessati, stipulano accordi di
collaborazione riguardanti, in particolare:a) la costituzione di un
sistema informativo;b) l'acquisizione di intese, concerti,
nulla-osta, assensi, designazioni;c) il distacco di nuclei di
personale presso il Ministero degli affari esteri.3. Ogni
amministrazione partecipante all'accordo individua nell'àmbito
della propria struttura,l'unità organizzativa responsabile delle
attività disciplinate nell'accordo stesso.4. Le unità organizzative
di cui al comma 2 operano nell'interesse di tutte le
amministrazionipartecipanti all'accordo e forniscono direttamente
alle amministrazioni stesse, anche con mezzitelegrafici e
telematici, tutte le informazioni necessarie ai fini delle attività
svolte in attuazionedella legge e del presente regolamento.5.
Presso il Ministero degli affari esteri, previa intesa con le
amministrazioni interessate, possonooperare nuclei delle unità
organizzative di altre amministrazioni responsabili delle attività
di cuialla legge e al presente regolamento, al fine di costituire
tempestivi collegamenti tra leamministrazioni stesse e di
assicurare il più celere svolgimento dei procedimenti.Art. 17.
Personale1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri,
su proposta nominativa o per unitàorganiche del Ministro degli
affari esteri, di concerto con i Ministri interessati, viene
stabilito edaggiornato il contingente di personale, anche militare,
di altre amministrazioni, dotato deirequisiti di professionalità
necessari per lo svolgimento delle attività di cui alla legge e
alpresente regolamento, da distaccare al Ministero degli affari
esteri ai sensi dell'articolo 30 dellalegge e delle seguenti
disposizioni.2. Il personale di cui al comma 1 è collocato presso
il Ministero degli affari esteri in posizione dicomando per un
periodo non inferiore a due anni.3. Il personale addetto ai nuclei
di cui all'articolo 16, comma 5, è, a tutti gli effetti,
organicamentee funzionalmente in servizio nell'amministrazione di
appartenenza. Il trattamento economicofisso e continuativo del
predetto personale è a carico delle amministrazioni di
appartenenza,mentre gli altri oneri finanziari sono di competenza
del Ministero degli affari esteri. Per ilpersonale militare si
applicano le norme previste dai rispettivi ordinamenti.Art. 18.
Abrogazione1. Il presente decreto sostituisce il precedente decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri25 settembre 1999, n. 448,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 282 del 1° dicembre 1999,
ilquale è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore del
presente regolamento.
DECRETO DEL
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 6 MAGGIO 2005, N. 97 -
APPROVAZIONE DEL NUOVO STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE ITALIANA DELLA
CROCE ROSSA
(Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - N. 131 dell'8 giugno
2005)
Art. 1. 1. È approvato il nuovo statuto dell'Associazione italiana
della Croce rossa, allegato alpresente decreto.2. Dalla data di
entrata in vigore del presente decreto è abrogato il decreto del
Presidente delConsiglio dei Ministri 5 luglio 2002, n. 208.
NUOVO STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE ITALIANA DELLA CROCE ROSSA
Capo I - Disposizioni generali
Art. 1. Costituzione e princìpi fondamentali
1. L'Associazione italiana della Croce rossa, fondata il 15 giugno
1864 ed eretta in corpo moralecon regio decreto 7 febbraio 1884, n.
1243, è costituita in conformità alle leggi nazionali che
ladisciplinano, sulla base delle Convenzioni di Ginevra e delle
altre norme internazionali attinentila materia relativa alla Croce
rossa recepite nell'ordinamento italiano e dei seguenti
princìpifondamentali:a) umanità: nata dall'intento di portare
soccorso senza discriminazioni ai feriti sui campi dibattaglia, la
Croce rossa, in campo internazionale e nazionale, si adopera per
prevenire e lenirein ogni circostanza le sofferenze degli uomini,
per far rispettare la persona umana e proteggernela vita e la
salute; favorisce la comprensione reciproca, l'amicizia, la
cooperazione e la paceduratura fra tutti i popoli;b) imparzialità:
opera senza distinzione di nazionalità, di razze, di religione, di
condizione socialee di appartenenza politica;c) neutralità: si
astiene dal partecipare alle ostilità di qualsiasi genere e alle
controversie diordine politico, razziale e religioso;d)
indipendenza: la Croce rossa svolge in forma indipendente e
autonoma le proprie attività inaderenza ai suoi princìpi, è
ausiliaria dei poteri pubblici nelle attività umanitarie ed è
sottopostasolo alle leggi dello Stato ed alle norme internazionali
che la riguardano;e) volontarietà: la Croce rossa è un'istituzione
di soccorso, disinteressata e basata sul principiovolontaristico;f)
unità: nel territorio nazionale non vi può essere che una sola
associazione di Croce rossaaperta a tutti e con estensione della
sua azione umanitaria all'intero territorio;g) universalità: la
Croce rossa italiana partecipa al carattere di istituzione
universale della Crocerossa, in seno alla quale tutte le società
nazionali hanno uguali diritti e il dovere di
aiutarsireciprocamente.2. L'Associazione italiana della Croce rossa
è posta sotto l'alto patronato del Presidente
dellaRepubblica.
Art. 2. Compiti
1. Sono compiti della Croce rossa italiana:a) partecipare in tempo
di guerra e comunque in caso di conflitto armato, in conformità a
quantoprevisto dalle quattro Convenzioni di Ginevra del 12 agosto
1949, rese esecutive dalla legge 27 ottobre 1951, n. 1739, ed ai
protocolli aggiuntivi successivi, allo sgombero ed alla cura dei
feriti edei malati di guerra, nonché delle vittime dei conflitti
armati, allo svolgimento dei compiti di caratteresanitario ed
assistenziale connessi all'attività di difesa civile; disimpegnare
il servizio di ricerca e diassistenza dei prigionieri di guerra,
degli internati, dei dispersi, dei profughi, dei deportati e
rifugiati.L'organizzazione di tali servizi è predeterminata in
tempo di pace per il tempo di guerra dalMinistero della difesa,
fermo restando le competenze degli organi del Servizio sanitario
nazionale;b) promuovere e diffondere, nel rispetto della normativa
vigente, l'educazione sanitaria, lacultura di protezione civile e
dell'assistenza alla persona, organizzare e svolgere in tempo
dipace, servizio di assistenza socio-sanitaria in favore di
popolazioni nazionali e straniere nelleoccasioni di calamità e
nelle situazioni di emergenza sia interne sia internazionali e
svolgere icompiti di struttura operativa nazionale del servizio
nazionale di protezione civile;c) concorrere attraverso lo
strumento della convenzione, ad organizzare ed effettuare
conpropria organizzazione il servizio di pronto soccorso e
trasporto infermi nonché svolgere, fermorestando quanto previsto
dall'articolo 70 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e nel
rispettodella legislazione nazionale e delle competenze regionali,
i servizi sociali ed assistenziali indicatidal presente statuto, in
àmbito internazionale, nazionale, regionale e locale;d) concorrere
al raggiungimento delle finalità ed all'adempimento dei compiti del
Servizio sanitarionazionale con il proprio personale sia volontario
sia di ruolo nonché con personale comandato oassegnato e svolgere,
altresì, attività e servizi sanitari e socio-assistenziali per
conto dello Stato,delle regioni e degli altri enti pubblici e
privati, attraverso la stipula di apposite convenzioni;e)
promuovere la diffusione della coscienza trasfusionale tra la
popolazione ed organizzare idonatori volontari, nel rispetto della
normativa vigente e delle norme statutarie;f) collaborare con le
Forze armate per il servizio di assistenza sanitaria;g) promuovere
la partecipazione dei giovani alle attività di Croce rossa e
diffondere fra igiovanissimi, anche in ambiente scolastico ed in
collaborazione con le autorità scolastiche, iprincìpi, le finalità
e gli ideali della Croce rossa;h) promuovere e diffondere i
princìpi umanitari che caratterizzano l'istituzione della Croce
rossainternazionale e il diritto internazionale umanitario;i)
collaborare con le società di Croce rossa degli altri Paesi,
aderendo al Movimentointernazionale di Croce rossa e Mezzaluna
rossa;l) adempiere a quanto demandato dalle convenzioni,
risoluzioni e raccomandazioni degli organidella Croce rossa
internazionale alle società nazionali di Croce rossa, nel
rispettodell'ordinamento vigente;m) svolgere ogni altro compito
attribuito con leggi, regolamenti e norme internazionali
attinentialla materia della Croce rossa.
Art. 3. Servizi delegati
1. La Croce rossa italiana può essere incaricata, mediante
convenzione, a gestire, con la propriaorganizzazione, il servizio
di pronto soccorso nelle autostrade, nei porti, negli aeroporti
dell'interoterritorio nazionale; può, inoltre, essere incaricata,
mediante convenzione, dallo Stato, dalleRegioni e da enti pubblici
allo svolgimento di altri compiti purché compatibili con i suoi
finiistituzionali, ivi comprese le attività formative.
Art. 4. Preparazione del personale e dei soci attivi
1. Per l'attuazione dei compiti statutari la Croce rossa italiana
provvede alla formazione,preparazione ed istruzione del personale e
dei soci attivi di cui all'articolo 9, comma 1, lettera b),anche
mediante proprie scuole.2. La Croce rossa italiana per la
formazione e l'aggiornamento del proprio personale e dei
sociattivi, può stipulare convenzioni con le Regioni, le strutture
del Servizio sanitario nazionale, leuniversità, altri enti pubblici
o privati, ferma restando la possibilità della formazione
attraverso gliospedali militari o proprie scuole ordinate allo
scopo specifico.3. Per la formazione delle infermiere, la Croce
rossa italiana può stipulare convenzioni con leRegioni, ferma
restando la possibilità della formazione attraverso gli ospedali
militari o propriescuole, ordinate allo scopo specifico. Il diploma
di infermiera volontaria della Croce rossa italianaè valido
nell'àmbito dei servizi resi nell'assolvimento dei compiti propri
dell'istituzione e per leForze armate e consente inoltre l'accesso,
nel possesso dei requisiti richiesti e nel rispettodell'ordinamento
universitario, al secondo anno delle scuole delle infermiere
professionali olivello equipollente nell'àmbito dei corsi di laurea
in scienze infermieristiche.
Art. 5. Natura giuridica
1. L'Associazione italiana della Croce rossa è dotata di
personalità giuridica di diritto pubblico, hadurata illimitata e
sede legale in Roma; il suo scioglimento può essere determinato
solo per legge.
Art. 6. Personale civile
1. Il rapporto di lavoro del personale civile dipendente della
Croce rossa italiana è disciplinatodalle leggi e dal contratto di
comparto per gli enti pubblici non economici, fatte salve
ledisposizioni di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
e le altre disposizioni di leggispeciali in materia di lavoro alle
dipendenze della pubblica amministrazione.2. La Croce rossa
italiana disciplina, in armonia con le disposizioni vigenti,
mediante propri attiregolamentari di cui all'articolo 48, le linee
fondamentali di organizzazione degli uffici, inrelazione al
perseguimento delle finalità istituzionali dell'Associazione ed
alle esigenze dipuntuale e corretto assolvimento dei compiti
statutari, individua gli uffici di livello dirigenziale chenon
devono superare il numero massimo complessivo di unità, determinato
con le ordinanze dicui all'articolo 3-bis del decreto-legge 3
agosto 2004, n. 220, convertito, con modificazioni, dallalegge 19
ottobre 2004, n. 257, ratificate con ordinanza commissariale n.
137/05 del 18 marzo2005, determina le dotazioni organiche
improntando la propria organizzazione ai criteri difunzionalità,
flessibilità, collegamento dell'attività degli uffici, imparzialità
e trasparenzadell'azione amministrativa ed agli obiettivi di
efficienza, efficacia ed economicità.
Art. 7. Emblema
1. La Croce rossa italiana ha per emblema una croce rossa su fondo
bianco, ai sensi dellequattro Convenzioni di Ginevra del 1949, e
successive modificazioni e integrazioni.2. In caso di uso illecito
del nome e dell'emblema di Croce rossa, si applicano le
sanzionipreviste dalla legge.
Art. 8. Celebrazioni della Croce rossa italiana
1. L'Associazione italiana della Croce rossa celebra ogni anno la
giornata mondiale di Crocerossa l'8 maggio e l'anniversario della
sua fondazione il 15 giugno.
Art. 9. Categorie di soci
1. I soci della Croce rossa italiana si distinguono in:a) soci
ordinari: coloro che, manifestando adesione ai princìpi
fondamentali di Croce rossa ed alpresente statuto, versano la quota
sociale annuale;b) soci attivi: coloro i quali si impegnano a
svolgere gratuitamente, in maniera organizzata e concarattere
continuativo, conformemente ai regolamenti interni di ciascuna
componente, un'attivitàin favore della Croce rossa italiana, oltre
al versamento della quota annuale;c) soci benemeriti: persone
fisiche o giuridiche che si siano distinte per particolari
prestazioni oelargizioni in favore della Croce rossa italiana;d)
soci onorari: persone fisiche o giuridiche che si siano distinte
per eccezionali meriti in camposocio-sanitario o umanitario.2.
Rientrano nella categoria dei soci attivi gli appartenenti ai
seguenti organismi volontaristicidella Croce rossa italiana, purché
in regola con il versamento delle quote associative:1) corpo
militare;2) corpo infermiere volontarie;3) volontari del
soccorso;4) comitato nazionale femminile;5) pionieri;6) donatori di
sangue.
Art. 10. Ammissione e decadenza dei soci
1. L'ammissione dei soci ordinari e dei soci attivi nelle
rispettive categorie nonché la verificaannuale della conservazione
dei requisiti, sono demandate al consiglio direttivo del
comitatoprovinciale ovvero, ove esistente, del comitato locale, su
proposta dell'organo responsabile diciascuna componente.2. Per il
riconoscimento della qualifica di socio benemerito e di socio
onorario è competente ilconsiglio direttivo nazionale.3. I soci
ordinari ed i soci attivi decadono, previa diffida, con le modalità
previste dal regolamentodi componente, in caso di mancato pagamento
della quota associativa annuale, secondo quantodeliberato dal
consiglio direttivo nazionale.4. I soci possono, per gravi motivi,
essere radiati dall'Associazione con delibera del
consigliodirettivo regionale competente per territorio. Il socio
radiato può fare appello al consiglio direttivonazionale, la cui
decisione ha carattere definitivo.
Art. 11. Gratuità e incompatibilità
1. Le cariche dell'Associazione italiana della Croce rossa sono
gratuite ed incompatibili conqualsiasi incarico retribuito
dall'Associazione stessa o, al di fuori dei casi previsti dal
presentestatuto, con la titolarità di altre cariche associative,
salva la facoltà di opzione dell'interessato, daesercitarsi entro
dieci giorni dalla nomina o elezione. La nuova nomina o elezione
divieneefficace solo a seguito dell'opzione.2. La carica di
presidente nazionale non è cumulabile con quelle di presidente
regionale,provinciale o locale; il presidente regionale,
provinciale o locale che sia eletto presidentenazionale deve
esercitare l'opzione fra le diverse cariche di presidenza entro
dieci giornidall'elezione a pena di decadenza da tale ultima carica
associativa; se viene eletto presidentenazionale uno dei membri
eletti nell'assemblea nazionale da una delle assemblee regionali,
larelativa assemblea regionale elegge un altro componente
dell'assemblea nazionale insostituzione di quello eletto presidente
nazionale.3. Sono rimborsabili le spese sostenute per
l'espletamento delle cariche preventivamenteautorizzate e
documentate.4. L'associazione italiana della Croce rossa può
prevedere il rimborso, a favore dei lavoratoridipendenti titolari
di cariche elettive, delle retribuzioni non corrisposte dal datore
di lavoro per ilperiodo di partecipazione alle riunioni dell'organo
di appartenenza entro i limiti consentiti, ai finidel
riconoscimento di permessi retribuiti ai lavoratori dipendenti
eletti negli enti locali, dall'articolo79 del decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267.
Art. 12. Elettorato
1. Fermo quanto previsto dall'articolo 5, comma 2, della legge 19
gennaio 2005, n. 1, sono titolaridi elettorato attivo i soci attivi
da almeno due anni in regola con la quota sociale.2. Sono titolari
di elettorato passivo i soci attivi da almeno due anni in regola
con il versamentodella quota sociale, purché abbiano compiuto la
maggiore età.3. Gli iscritti al corpo militare della Croce rossa
italiana in congedo, sono ammessi al voto,ricorrendo le condizioni
di cui al precedente comma, solo qualora prestino gratuitamente
attivitàdi volontariato in favore della Croce rossa italiana
rinunciando espressamente ai benefìci previstiper il personale del
corpo militare richiamato in servizio attivo.
Art. 13. Elezioni
1. I componenti elettivi degli organi collegiali di indirizzo della
Croce rossa italiana sono elettidalle rispettive assemblee,
previste dagli articoli 19, 29, 36 e 41.2. In ogni comitato
regionale e provinciale sono istituiti, con provvedimento del
competenteconsiglio direttivo, uno o più uffici elettorali composti
da un presidente, due scrutatori e unsegretario.3. Con
provvedimento del consiglio direttivo regionale, su proposta del
comitato provinciale,sono istituiti uffici elettorali presso i
comitati locali.4. Presso la sede centrale della Croce rossa
italiana è istituito un ufficio elettorale centrale, con ilcompito
di espletare le operazioni necessarie alla elezione del consiglio
direttivo nazionale,nonché di dirimere internamente eventuali
problematiche o contestazioni trasmesse dagli ufficielettorali
periferici. L'ufficio è costituito da un presidente, da scegliere
tra i componentidell'Avvocatura dello Stato o delle Magistrature in
quiescenza, da sette membri sceltinell'Associazione in possesso di
specifiche competenze giuridiche e da un ufficio di
segreteria,tutti nominati con provvedimento del consiglio direttivo
nazionale.
Art. 14. Servizi ausiliari delle Forze armate
1. Il corpo militare della Croce rossa italiana ed il corpo delle
infermiere volontarie sono corpiausiliari delle Forze armate e
dipendono direttamente dal presidente nazionaledell'Associazione.2.
L'impiego del corpo militare della Croce rossa italiana è disposto
dal presidente nazionale e sisvolge sotto la vigilanza dello stesso
e del Ministero della difesa, nel rispetto dei princìpi di
Crocerossa e di quanto disposto dagli articoli 10 e 11 del decreto
del Presidente della Repubblica 31luglio 1980, n. 613.3. L'impiego
del corpo delle infermiere volontarie è disposto dal Capo di Stato
Maggiore delladifesa ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera v),
del decreto del Presidente della Repubblica25 ottobre 1999, n.
556.4. L'ispettore nazionale del corpo militare della Croce rossa
italiana, prescelto fra i colonnelli inservizio, è nominato con
decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro
delladifesa, su designazione del presidente nazionale, ai sensi
dell'articolo 73 del regio decreto 10 febbraio 1936, n. 484, e
successive modificazioni. Il vertice del corpo militare della Croce
rossaitaliana deve provenire dal medesimo corpo. L'ispettrice
nazionale del corpo delle infermierevolontarie è nominata con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta
delMinistro della difesa e del Ministro della salute, nell'àmbito
di una terna di nomi indicata dalpresidente nazionale della Croce
rossa italiana. L'ispettrice nazionale è scelta tra le
infermierevolontarie che abbiano i requisiti di specifica
preparazione tecnica e attitudini al comando, durain carica quattro
anni ed è confermabile per non più di una volta consecutivamente.5.
Il presidente nazionale della Croce rossa italiana individua la
terna dei nomi delle candidatealla carica di ispettrice nazionale
del corpo delle infermiere volontarie con atto motivato,
tenendoconto sia delle indicazioni delle vice ispettrici nazionali
e della segretaria generale dell'ispettoratosia di ogni altro
elemento utile ai fini della individuazione e valutazione delle
candidature.6. Il presidente nazionale nomina su designazione
dell'ispettore nazionale del corpo militare, irappresentanti della
componente a livello nazionale, regionale, provinciale e locale,
secondo irequisiti previsti dall'articolo 12, comma 2.7. Le vice
ispettrici nazionali, la segretaria generale dell'ispettorato, le
ispettrici di centro dimobilitazione, le ispettrici di comitato e
le vice-ispettrici sono scelte tra le infermiere volontarieche
abbiano i requisiti di specifica preparazione tecnica e attitudini
al comando, durano in caricaquattro anni e possono essere
confermate per non più di una volta consecutivamente.8.
L'ordinamento dei corpi suddetti e le modalità di preparazione e di
utilizzazione sonodisciplinati dalle disposizioni legislative e
regolamentari vigenti.
Art. 15. Onorificenze
1. La Croce rossa italiana conferisce onorificenze a chi si
distingue nelle attività di volontariato onel sostegno,
collaborazione, difesa, diffusione e compimento dei princìpi e
degli obiettivi diCroce rossa.2. Le proposte e le modalità per il
conferimento delle onorificenze avviene sulla base di
quantostabilito da apposito regolamento adottato dal consiglio
direttivo nazionale.3. Il regolamento di cui al comma 2, è
sottoposto all'approvazione del Ministero della salute e
delMinistero della difesa.
Capo II - Ordinamento
Sezione I - Organi
Art. 16. Principi generali
1. L'ordinamento della Croce rossa italiana si ispira al principio
di separazione tra le funzioni diindirizzo e controllo e le
funzioni di gestione, nonché ai criteri di efficacia, efficienza ed
economicità.2. La Croce rossa italiana è organizzata in una
componente istituzionale ed in una volontaristica, allaquale fanno
capo gli organismi di cui all'articolo 9, comma 2, disciplinati da
appositi regolamenti,giusto il disposto di cui all'articolo 48. Con
gli stessi regolamenti sono disciplinate le procedure perl'elezione
degli organi di vertice della componente volontaristica, a livello
centrale ed ai livelli periferici,nonché i casi e le modalità di
partecipazione degli stessi ai consigli direttivi della Croce
rossa.3. La Croce rossa italiana si articola in:a)
un'organizzazione centrale di seguito denominata comitato
centrale;b) un'organizzazione regionale articolata in comitati
regionali;c) un'organizzazione provinciale articolata in comitati
provinciali;d) un'organizzazione locale articolata in comitati
locali.
Sezione II - Comitato centrale
Art. 17. Sede e compiti
1. Il comitato centrale ha sede in Roma e svolge i seguenti
compiti:a) indirizza, promuove e coordina l'attività
dell'Associazione a livello nazionale e internazionale;b)
amministra il patrimonio dell'Associazione secondo le modalità
previste dagli articoli 45 eseguenti del presente statuto;c)
esercita le funzioni in materia associativa attribuitegli dalla
legge e dal presente statuto;d) vigila sull'attività dei comitati
regionali.
Art. 18. Organi del comitato centrale
1. Sono organi del comitato centrale:a) l'assemblea nazionale;b) il
consiglio direttivo nazionale;c) il presidente nazionale;d) il
collegio unico dei revisori dei conti.
Art. 19. Assemblea nazionale
1. L'assemblea nazionale è composta da:a) il presidente
nazionale;b) il vice-presidente nazionale;c) i presidenti dei
comitati regionali;d) i membri eletti da ciascuna assemblea
regionale fra i propri componenti diversi dal presidentesecondo
criteri di proporzionalità definiti dal regolamento elettorale in
numero di un membro ogni1000 soci attivi della regione;e) sei
membri di diritto rappresentati dai vertici nazionali delle
componenti volontaristichedell'Associazione. 2. Nelle deliberazioni
riguardanti la nomina degli organi di vertice della Croce rossa
italiana e lerevisioni statutarie, l'assemblea nazionale è
integrata dai presidenti dei comitati provinciali elocali e dai
vertici nazionali delle componenti volontaristiche. 3. Ogni
componente dell'assemblea non può ricevere più di due deleghe. 4.
L'assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la
maggioranza assolutadegli aventi diritto e, in seconda
convocazione, con la presenza di almeno un terzo deimedesimi.
L'assemblea è convocata mediante avviso da comunicarsi almeno dieci
giorni primaa mezzo raccomandata, fax o mezzi equipollenti.
L'assemblea adotta le proprie decisioni amaggioranza semplice dei
presenti, salva diversa previsione del presente statuto.
Art. 20. Compiti dell'assemblea nazionale
1. L'assemblea nazionale:a) elabora ed approva le strategie di
sviluppo dell'attività dell'Associazione;b) elegge il presidente
nazionale fra i soci attivi;c) elegge i sei membri elettivi del
consiglio direttivo nazionale fra i propri componenti;d) delibera
le proposte modificative dello statuto da sottoporre alla
approvazione delle autoritàcompetenti con il voto favorevole di
almeno la metà più uno degli aventi diritto al voto;e) approva il
bilancio di previsione e ratifica le relative variazioni, approva
il conto consuntivo e la relazione annuale sull'attività svolta
predisposta dal consiglio direttivo nazionale ai sensidell'articolo
23;f) fissa l'ammontare e la decorrenza della quota sociale su
proposta del consiglio direttivonazionale.
Art. 21. Sessioni dell'assemblea nazionale
1. L'assemblea nazionale si riunisce almeno due volte l'anno in
sessione ordinaria alla data enel luogo fissato dal consiglio
direttivo nazionale. 2. L'assemblea nazionale si riunisce in
sessione straordinaria per iniziativa del consiglio
direttivonazionale o su richiesta di almeno un terzo dei membri
dell'assemblea stessa.
Art. 22. Consiglio direttivo nazionale
1. Il consiglio direttivo nazionale è composto dal presidente
nazionale, che lo presiede, da dodicimembri soci attivi della Croce
rossa italiana, di cui sei elettivi, designati dall'assemblea
nazionalefra i propri componenti e sei di diritto, rappresentati
dagli organi di vertice nazionali dellecomponenti volontaristiche
della Croce rossa italiana.2. Il consiglio direttivo nazionale
nomina il vice presidente scelto, tra i propri componenti
suproposta del presidente nazionale e nomina un segretario. Il
segretario è responsabile dellaredazione e della tenuta dei verbali
delle sedute; può essere sostituito da un vice segretario incaso di
assenza o impedimento.3. Il consiglio direttivo nazionale dura in
carica quattro anni.4. I componenti non possono essere confermati
più di una volta consecutivamente.
Art. 23. Compiti del consiglio direttivo nazionale
1. Il consiglio direttivo nazionale:a) approva le modifiche ai
regolamenti nelle materie non disciplinate da fonti normative;b)
predispone il bilancio di previsione e le relative variazioni, il
conto consuntivo e la relazioneannuale sull'attività svolta
dall'Associazione da presentare per l'approvazione
all'assembleanazionale;c) delibera in merito ai programmi ed ai
piani di attività della Croce rossa;d) adotta il regolamento di
organizzazione, con l'ordinamento dei servizi e approva la
suaarticolazione, nonché la dotazione organica del personale
civile;e) delibera, su proposta del presidente nazionale, la nomina
del direttore generaleassegnandogli gli obiettivi strategici;f)
definisce i criteri per il conferimento di incarichi di livello
dirigenziale generale nel rispetto delladisciplina di legge;g) in
caso di gravi inadempienze che abbiano determinato un pregiudizio
per l'Associazione,così come in caso di rilevante violazione delle
norme statutarie, può sciogliere i consigli direttiviregionali,
nonché, sentito il parere del competente consiglio regionale, i
consigli direttiviprovinciali. Analogo potere è esercitato nei
confronti dei comitati locali, sentito il parere delcomitato
provinciale competente;h) detta gli indirizzi per l'amministrazione
del patrimonio, delibera l'accettazione di lasciti edonazioni
immobiliari, dispone l'acquisto e l'alienazione dei beni immobili,
la proposizione diazioni e la costituzione nei procedimenti
giudiziari;i) su proposta del consiglio direttivo provinciale
competente, delibera in merito alla costituzione deicomitati locali
ed alla revoca della stessa, quando vengono meno i requisiti di cui
all'articolo 44;137) ha poteri di controllo sull'attività dei
comitati locali con riguardo anche agli ambiti di attività ditutte
le componenti volontaristiche dell'Associazione;m) approva i
regolamenti elettorali e i regolamenti delle componenti
volontaristiche;n) propone al presidente nazionale la nomina dei
membri del Nucleo di valutazione.2. Per la validità delle adunanze
del consiglio direttivo nazionale è necessaria la presenza
dellamaggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono assunte a
maggioranza semplice deipresenti.3. Il consiglio direttivo
nazionale è convocato dal presidente almeno ogni due mesi in
sessioneordinaria e in sessione straordinaria quando ne faccia
richiesta un terzo dei suoi componenti,mediante avviso da
comunicarsi almeno cinque giorni prima a mezzo posta o fax.4. Il
consiglio direttivo nazionale si avvale del servizio di controllo
interno, come previstodall'articolo 13, lettera l), del decreto
legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, per l'attività divalutazione e
controllo strategico, finalizzata a verificare, in funzione
dell'esercizio dei poteri diindirizzo, l'effettiva attuazione delle
scelte contenute negli atti programmatici. Il servizio
riferisceesclusivamente al consiglio direttivo nazionale i
risultati delle proprie analisi.
Art. 24. Presidente nazionale
1. Il presidente nazionale dell'Associazione è eletto
dall'assemblea nazionale fra i soci attivi,dura in carica quattro
anni ed è rieleggibile per non più di una volta consecutivamente.2.
Non sono eleggibili alla carica di presidente nazionale coloro che
nei due anni precedentiabbiano svolto funzioni di Ministro o
Sottosegretario di Stato, presidente di Regione o sindacodelle
città metropolitane o vertici nazionali e regionali delle
associazioni sindacali maggiormenterappresentative ovvero coloro
che nei due anni precedenti abbiano rivestito cariche politiche
alivello nazionale e regionale, nonché una delle cariche
contemplate nell'articolo 7 della legge 24gennaio 1978, n. 14.3. Il
presidente nazionale giura fedeltà ai princìpi di Croce rossa alla
presenza del consigliodirettivo nazionale.4. Il presidente
nazionale:a) rappresenta l'Associazione nei rapporti con gli
organismi ed enti internazionali e con leorganizzazioni nazionali e
internazionali della Croce rossa internazionale;b) convoca e
presiede l'assemblea nazionale e il consiglio direttivo
nazionale;c) predispone l'ordine del giorno delle sedute del
consiglio direttivo nazionale.5. In tempo di guerra ed al momento
della mobilitazione delle Forze armate dello Stato, ilpresidente
nazionale assume tutti i poteri, ai sensi dell'articolo 11 del
decreto del Presidentedella Repubblica 31 luglio 1980, n. 613.6. In
occasione di calamità di particolare rilievo il presidente
nazionale assume il coordinamentodi tutti i servizi di pronto
intervento dell'associazione.7. In caso di assenza o impedimento
del presidente nazionale il vice presidente ne assume
lefunzioni.
Art. 25. Collegio dei revisori
1. Il collegio dei revisori è unico ed esercita le sue funzioni su
tutti gli organi nazionali, regionali,provinciali e locali della
Croce rossa italiana. Dura in carica quattro anni ed è composto da
settemembri effettivi, dei quali uno in rappresentanza del
Ministero dell'economia e delle finanze confunzioni di presidente,
uno in rappresentanza, rispettivamente, del Ministero degli affari
esteri,del Ministero della difesa e del Ministero dell'interno, due
in rappresentanza del Ministero dellasalute e uno in rappresentanza
dell'assemblea, tutti scelti tra gli iscritti al registro dei
revisori contabili o in possesso dei requisiti previsti dal codice
civile per lo svolgimento di tali funzioni,nonché da due membri
supplenti, uno scelto dal Ministero della salute e uno dal
Ministerodell'economia e delle finanze tra esperti in possesso di
specifica competenza.2. Il collegio dei revisori, i cui componenti
devono essere convocati a pena di invalidità allesedute del
consiglio direttivo nazionale dell'Associazione:a) verifica la
correttezza dell'amministrazione con particolare riguardo alla
legittimità delledeliberazioni di spesa e della loro esecuzione;b)
accerta la regolare tenuta della contabilità e la conformità dei
bilanci alle risultanze dei libri edelle scritture contabili;c)
riferisce sui controlli effettuati al Ministero della salute, anche
su richiesta di quest'ultimo,comunque semestralmente;d) può
richiedere dati o altri elementi ai nuclei di valutazione
dell'ente;e) redige una relazione sul bilancio di previsione, sulle
sue variazioni e sul suo assestamento,contenente valutazioni
sull'attendibilità delle entrate e sulla congruità delle spese.3. I
membri del collegio assistono alle sedute del consiglio direttivo
nazionale, senza diritto di voto.4. Con decreto del Ministro della
salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,è
stabilito il compenso dovuto ai revisori.
Art. 26. Direttore generale
1. Il direttore generale è nominato dal consiglio direttivo
nazionale, su proposta del presidentenazionale tra soggetti in
possesso di diploma di laurea e di specifica esperienza
professionaleacquisita presso amministrazioni, enti o aziende
pubbliche o private per un periodo almenotriennale, in posizione di
direzione di uffici di livello dirigenziale generale o in posizione
diresponsabilità di direzione equivalente. Il rapporto di lavoro e
il relativo trattamento economicosono regolati da apposito
contratto di durata non superiore a quattro anni, rinnovabile,
chedisciplina anche i casi di revoca dell'incarico.2. Il direttore
generale decade comunque dall'incarico con il consiglio che lo ha
nominato.3. Il direttore generale esercita i poteri di gestione
dell'Associazione nel rispetto delle direttivedel consiglio
direttivo nazionale e la rappresenta in giudizio e nei rapporti con
i terzi, adeccezione dei soggetti di cui all'articolo 24, comma 4,
lettera a).4. Il direttore generale esercita tutte le funzioni
previste dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, per le
corrispondenti posizioni dirigenziali di livello generale ed emana
l'atto per lacostituzione dell'organo di revisione.
Sezione III - Comitato regionale
Art. 27. Compiti
1. Il comitato regionale svolge i compiti in materia associativa,
attribuitigli dalla legge e dalpresente statuto, di indirizzo e
vigilanza dell'attività della Croce rossa nel territorio della
regionee di coordinamento dell'attività dei rispettivi comitati
provinciali.
Art. 28. Organi del comitato regionale
1. Sono organi del comitato regionale:a) l'assemblea regionale;b)
il consiglio direttivo regionale;c) il presidente regionale.
Art. 29. Assemblea regionale
1. L'assemblea regionale è costituita da delegati eletti dalle
assemblee dei comitati locali dellaregione, secondo criteri di
proporzionalità definiti dal regolamento elettorale, in numero di
unmembro ogni 50 soci attivi, nonché da sei membri di diritto
rappresentati dagli organi di verticeregionali delle componenti
volontaristiche della Croce rossa italiana.2. Essa si riunisce su
convocazione del presidente regionale, mediante avviso da
comunicarsialmeno dieci giorni prima a mezzo posta, fax o altri
mezzi equipollenti ed è validamente costituitain prima convocazione
con la maggioranza assoluta degli aventi diritto e, in
secondaconvocazione, con la presenza di almeno un terzo dei
medesimi. L'assemblea adotta le propriedecisioni a maggioranza
semplice dei presenti.3. L'assemblea regionale:a) elegge il
presidente regionale fra i soci attivi della regione;b) elegge i
sei membri elettivi del consiglio direttivo regionale fra i propri
componenti;c) elabora le linee generali di sviluppo dell'attività
del comitato regionale, in coerenza con lestrategie indicate
dall'assemblea nazionale;d) approva il bilancio di previsione e le
relative variazioni, il conto consuntivo e la relazioneannuale,
predisposti dal consiglio direttivo regionale.
Art. 30. Consiglio direttivo regionale
1. Il consiglio direttivo regionale è costituito dal presidente
regionale e da 12 membri soci dellaCroce rossa italiana di cui 6
elettivi designati dall'assemblea regionale fra i propri componenti
e6 di diritto rappresentati dagli organi di vertice regionali delle
componenti volontaristiche dellaCroce rossa italiana.2. Il
consiglio direttivo regionale:a) nomina, tra i propri componenti e
su proposta del presidente regionale, il vice
presidenteregionale;b) delibera in merito ai programmi ed ai piani
di attività e indica le priorità e gli obiettivi strategicidel
comitato regionale, in coerenza con quanto disposto dall'assemblea
nazionale;c) predispone un proprio bilancio di previsione e le
relative variazioni, il conto consuntivo e larelazione annuale
sulla attività svolta, da sottoporre all'approvazione
dell'assemblea regionale;d) assegna al direttore regionale gli
obiettivi strategici;e) invia al comitato centrale, entro il mese
di marzo dell'anno successivo, la relazione sull'attivitàsvolta dai
comitati provinciali e locali;f) vigila sull'andamento
dell'attività dell'associazione in àmbito regionale, verificandone
la rispondenzaalle esigenze locali ed alla programmazione
nazionale, riferendone al comitato centrale.3. Per le Province
autonome di Trento e Bolzano sono costituiti due consigli direttivi
provincialicon le caratteristiche di cui al comma 1.4. Per la
validità delle riunioni è necessaria la metà più uno dei membri del
consiglio direttivo; ilconsiglio delibera con la maggioranza
semplice dei presenti.5. Il presidente convoca il consiglio
direttivo regionale almeno una volta ogni due mesi.6. Il consiglio
direttivo ha sede nel capoluogo di regione, dura in carica quattro
anni. I membrinon possono essere confermati più di una volta
consecutivamente.
Art. 31. Presidente regionale
1. Il presidente regionale, eletto dall'assemblea regionale fra i
soci attivi della Regione, assumeanche le funzioni di presidente
dell'assemblea regionale e del consiglio direttivo regionale. Dura
in carica quattro anni ed è rieleggibile per non più di una volta
consecutivamente.2. Convoca e presiede il consiglio direttivo
regionale, nonché l'assemblea regionale, e cura irapporti con le
autorità regionali. In caso di assenza od impedimento del
presidente, il vicepresidente ne assume le funzioni.
Art. 32. Direttore regionale
1. Il direttore regionale è scelto tra i dirigenti previsti
nell'àmbito della dotazione organica.2. Gli incarichi di direzione
regionale sono conferiti dal direttore generale ai sensi
dell'articolo 19del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
d'intesa con il consiglio direttivo regionale.3. A tal fine, così
come stabilito dall'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, ildirettore generale terrà conto delle attitudini e
delle capacità professionali in relazione alla naturae alle
caratteristiche degli obiettivi prefissati.4. I direttori regionali
esercitano tutti i poteri di gestione e di organizzazione delle
risorse umanee strumentali; adottano tutti i provvedimenti che
impegnano l'ente verso l'esterno che non sianoespressamente
riservate all'organo di indirizzo politico.5. Dell'attività
amministrativa, della gestione e dei relativi risultati essi
rispondono al direttore generale.6. Gli incarichi sono conferiti a
tempo determinato, per un periodo massimo di cinque anni,
confacoltà di rinnovo.
Sezione IV - Centri di mobilitazione
Art. 33. Sedi e competenze
1. I centri di mobilitazione previsti dalla legge per il corpo
militare della Croce rossa italiana e peril corpo delle infermiere
volontarie, per l'assolvimento del servizio ausiliario delle Forze
armate,hanno sede e competenze territoriali determinate dal
presidente nazionale, in corrispondenzacon l'organizzazione
territoriale dell'Esercito.2. I centri di mobilitazione sono alla
dipendenza del presidente nazionale. Sono organi dei centridi
mobilitazione:a) il vertice di cui al regio decreto 10 febbraio
1936, n. 484, modificato con legge 25 luglio 1941,n. 883, e
successive modifiche intervenute;b) i comandanti di centro di
mobilitazione;c) le ispettrici del corpo delle infermiere
volontarie di centro di mobilitazione.3. I comandanti e le
ispettrici di centro di mobilitazione, ai sensi e per gli effetti
dell'articolo 14,comma 1, hanno dipendenza diretta dal presidente
nazionale il quale può delegare le relativefunzioni agli ispettori
nazionali per i rispettivi corpi. La nomina a comandante di centro
dimobilitazione di cui al comma 2, lettera a), del presente
articolo dura quattro anni ed èrinnovabile per una sola volta
consecutivamente.
Sezione V - Comitato provinciale
Art. 34. Compiti
1. Il comitato provinciale, in base alle disposizioni della legge e
del presente statuto in materiaassociativa, promuove e svolge le
attività della Croce rossa italiana nell'àmbito della
Provincia,coordina e controlla le attività dei comitati locali nel
loro territorio di competenza, ove esistenti.2. I compiti operativi
sono affidati al consiglio direttivo provinciale che può delegarli
ad unfunzionario amministrativo.
Art. 35. Organi del comitato provinciale
1. Sono organi del comitato provinciale:a) l'assemblea
provinciale;b) il consiglio direttivo provinciale;c) il presidente
provinciale.
Art. 36. Assemblea provinciale
1. L'assemblea è costituita da delegati eletti dalle assemblee dei
comitati locali della Provincia,secondo i criteri di
proporzionalità definiti dal regolamento elettorale, in numero di
un membroogni 50 soci attivi, nonché da sei membri di diritto
rappresentati dagli organi di vertice provincialidelle componenti
volontaristiche della Croce rossa italiana.2. Si riunisce almeno
una volta l'anno in via ordinaria e in via straordinaria ogni qual
volta ilconsiglio direttivo provinciale, ovvero un terzo dei soci
attivi ne faccia richiesta. L'assemblea èconvocata dal presidente
provinciale mediante avviso da comunicarsi almeno dieci giorni
primaa mezzo posta, fax o altri mezzi equipollenti. Essa è
validamente costituita in primaconvocazione con la maggioranza
assoluta degli aventi diritto e, in seconda convocazione, conla
presenza di almeno un terzo dei medesimi. L'assemblea adotta le
proprie decisioni amaggioranza semplice dei presenti.3. L'assemblea
provinciale:a) elegge il presidente provinciale nel proprio seno;b)
elegge i sei membri elettivi del consiglio direttivo provinciale
fra i propri componenti;c) elabora le linee generali di sviluppo
dell'attività del comitato provinciale dell'Associazione;d) approva
il bilancio di previsione e le relative variazioni, il conto
consuntivo e la relazioneannuale sull'attività svolta predisposti
dal consiglio direttivo provinciale.
Art. 37. Consiglio direttivo provinciale
1. Il consiglio direttivo provinciale è composto da:a) il
presidente provinciale;b) i sei membri eletti dall'assemblea
provinciale fra i propri componenti;c) i vertici provinciali delle
componenti volontaristi che operano nell'àmbito territoriale
delcomitato provinciale.2. Il consiglio direttivo provinciale:a)
nomina tra i propri componenti e su proposta del presidente
provinciale, il vice presidenteprovinciale;b) delibera in merito ai
programmi ed ai piani di attività e indica le priorità e gli
obiettivi strategicidel comitato provinciale in coerenza con quanto
disposto dal consiglio direttivo nazionale e dalconsiglio direttivo
regionale;c) propone un proprio bilancio di previsione, le relative
variazioni, il conto consuntivo e larelazione annuale sull'attività
svolta da sottoporre all'approvazione dell'assemblea provinciale;d)
propone al consiglio direttivo nazionale la costituzione e lo
scioglimento dei comitati locali;e) vigila sull'andamento
dell'attività dell'Associazione in àmbito provinciale e
sull'attività deicomitati locali con riguardo anche agli ambiti di
attività di tutte le componenti volontaristichedell'Associazione,
verificandone la rispondenza alle esigenze locali ed alla
programmazionenazionale e regionale, riferendone al comitato
regionale.3. Il consiglio dura in carica quattro anni e tutti i
suoi membri possono essere confermati, con lemedesime procedure,
una sola volta consecutivamente.
Art. 38. Presidente provinciale
1. Il presidente provinciale, eletto dall'assemblea provinciale nel
proprio seno, assume anche lefunzioni di presidente dell'assemblea
provinciale e del consiglio direttivo provinciale. Dura incarica
quattro anni ed è rieleggibile per non più di una volta
consecutivamente.2. Convoca e presiede le adunanze del consiglio
direttivo provinciale e cura i rapporti con leautorità provinciali.
In caso di assenza od impedimento del presidente, il vice
presidente neassume le funzioni.Sezione VI - Comitato locale
Art. 39. Definizione
1. I comitati locali, secondo le disposizioni della legge e del
presente statuto in materia associativa,operano con autonomia
organizzativa ed amministrativa nell'àmbito del coordinamento dei
comitatiprovinciali, al cui controllo di legittimità e di
rispondenza agli interessi dell'associazione sono soggetti.2. I
compiti operativi sono affidati al consiglio direttivo locale che
può delegarli ad un funzionarioamministrativo.3. L'istituzione dei
comitati locali è disposta dal consiglio direttivo nazionale, su
proposta delconsiglio direttivo provinciale.
Art. 40. Organi del comitato locale
1) Sono organi del comitato locale:a) l'assemblea locale;b) il
consiglio direttivo locale;c) il presidente del comitato
locale.
Art. 41. Assemblea locale
1. L'assemblea è costituita da tutti i soci attivi iscritti
nell'àmbito territoriale del comitato locale; siriunisce almeno una
volta l'anno in via ordinaria e, in via straordinaria, ogni qual
volta il consigliodirettivo locale, ovvero un terzo dei soci attivi
ne faccia richiesta.2. L'assemblea è convocata dal presidente del
comitato locale mediante avviso da comunicarsi almenodieci giorni
prima a mezzo posta, fax o altri mezzi equipollenti. Essa è
validamente costituita in primaconvocazione con la presenza di
almeno la metà dei soci attivi e, in seconda convocazione, quale
chesia il numero dei presenti. L'assemblea adotta le proprie
decisioni a maggioranza semplice dei presenti.3. L'assemblea
locale:a) elegge il presidente del comitato locale nel proprio
seno;b) elegge i membri elettivi del consiglio direttivo locale;c)
elabora le linee generali di sviluppo dell'attività del comitato
locale;d) elegge i delegati all'assemblea provinciale e
regionale;e) approva il bilancio preventivo e le relative
variazioni, il conto consuntivo e la relazione annualesulla
attività svolta, predisposti dal consiglio direttivo.
Art. 42. Consiglio direttivo del comitato locale
1. Il consiglio direttivo è composto da:a) il presidente locale;b)
sei membri elettivi designati dall'assemblea locale fra i propri
componenti;c) il vertice locale di ciascuna componente della Croce
rossa italiana. Ove presenti più verticilocali della medesima
componente, il vertice membro del consiglio direttivo di cui al
presentearticolo dovrà essere eletto tra di loro.2. Il consiglio
direttivo locale:a) nomina, tra i propri componenti e su proposta
del presidente locale, il vice presidente;b) delibera in merito ai
programmi ed ai piani di attività e indica le priorità e gli
obiettivi strategicidel comitato locale, in coerenza con quanto
disposto dall'assemblea dei soci;c) predispone un proprio bilancio
di previsione, le relative variazioni, il conto consuntivo e
larelazione annuale sull'attività svolta da sottoporre
all'approvazione dell'assemblea locale;d) vigila sull'andamento
dell'attività dell'Associazione in àmbito locale, verificandone
larispondenza alle esigenze locali ed alla programmazione
nazionale, regionale e provinciale,riferendone al comitato
provinciale.3. Il consiglio direttivo locale dura in carica quattro
anni. I membri non possono essereconfermati più di una volta
consecutivamente.
Art. 43. Presidente del comitato locale
1. Il presidente del comitato locale, eletto dall'assemblea locale
nel proprio seno, assume anchele funzioni di presidente
dell'assemblea locale e del consiglio direttivo locale.2. Convoca e
presiede le adunanze del consiglio e cura i rapporti con le
autorità locali. In caso diassenza od impedimento del presidente,
il vice presidente ne assume le funzioni.
Art. 44. Requisiti
1. I comitati locali sono costituiti con delibera del consiglio
direttivo nazionale su proposta delconsiglio direttivo provinciale,
previa verifica della sussistenza dei requisiti concernenti il
numerominimo dei soci, la presenza di almeno due componenti
volontaristiche e adeguate risorseeconomiche sufficienti a
garantirne lo svolgimento delle attività.2. Ricorrendone le
condizioni di legge, i comitati locali possono iscriversi nei
registri regionalidegli organismi di volontariato.Capo III -
Patrimonio e amministrazione
Art. 45. Patrimonio ed entrate
1. Il patrimonio della Croce rossa italiana è unico ed indivisibile
ed è destinato all'assolvimentodegli scopi istituzionali; le
risorse derivanti dagli articoli 10 e 11 del decreto del Presidente
dellaRepubblica 31 luglio 1980, n. 613, sono vincolate alle
destinazioni ivi previste.2. Costituiscono entrate
dell'Associazione:a) i contributi e le sovvenzioni ordinarie e
speciali dello Stato, delle regioni e di ogni altro entepubblico o
privato;b) le quote dei soci;c) le provvidenze previste per le
associazioni di volontariato;d) donazioni, legati, eredità e
lasciti in genere;e) le oblazioni e le pubbliche raccolte di
fondi;f) i proventi delle attività espletate;g) i redditi
patrimoniali;h) le sovvenzioni delle istituzioni dell'Unione
europea e gli aiuti di altre istituzioni estere;i) i proventi
derivanti da attività di sponsorizzazione con aziende nazionali e
internazionali, postein essere sotto l'egida di organismi del
movimento internazionale di Croce rossa e Mezzalunarossa.
Art. 46. Ordinamento contabile e finanziario
1. L'esercizio finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31
dicembre di ogni anno.2. L'ordinamento finanziario e contabile
della Croce rossa italiana è regolato dalle disposizionicontenute
nel regolamento concernente l'amministrazione e la contabilità
degli enti pubblici dicui alla legge 20 marzo 1975, n. 70,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27febbraio
2003, n. 97.3. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente statuto è adottato, ai sensidell'articolo 48,
un nuovo regolamento per la gestione contabile e finanziaria, cui
devonouniformarsi tutte le articolazioni territoriali, per regolare
profili specifici della Croce rossa italiana,non disciplinati dal
decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97. 4.
Il Ministro della difesa esercita il controllo sull'impiego dei
fondi erogati per i servizi ausiliaridelle forze armate.5. La Croce
rossa italiana è inserita nella tabella A allegata alla legge 29
ottobre 1984, n. 720, esuccessive modificazioni ed integrazioni.
Dopo un periodo di due anni, decorrenti dalla data dientrata in
vigore del presente decreto, si provvede al trasferimento della
Croce rossa italianadalla tabella A alla tabella B con le modalità
previste dalla citata legge n. 720 del 1984 e con lanormativa
prevista dalla legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modifiche
ed integrazioni.6. Il comitato centrale adotta gli opportuni
provvedimenti per garantire l'autonomia gestionale deicomitati
periferici.
Art. 47. Rappresentanza e difesa in giudizio
1. La Croce rossa italiana può agire in giudizio per la difesa
degli interessi rappresentati e puòaltresì costituirsi parte civile
nei processi penali attinenti a fatti arrecanti pregiudizio a tali
interessi.2. L'Associazione della Croce rossa italiana si avvale
della consulenza e del patrociniodell'Avvocatura dello Stato.
Art. 48. Regolamenti
1. Entro centottanta giorni dall'insediamento dei nuovi organi
dell'Associazione, il consigliodirettivo nazionale sottopone a
revisione e adotta i regolamenti delle componenti
volontaristichedella Croce rossa italiana, con esclusione dei
servizi ausiliari delle Forze armate, al fine diarmonizzarli con le
norme del presente statuto.2. In particolare, i regolamenti
dovranno adeguarsi ai seguenti princìpi:a) trasparenza e
razionalità della struttura organizzativa, che consenta di allocare
i poteri digestione e le conseguenti responsabilità;b) sistema
contabile coordinato con quello associativo, secondo i princìpi di
cui all'articolo 46 delpresente statuto;c) gestione delle attività
coordinate con la programmazione della Croce rossa ai diversi
livelli,sulla base di protocolli di intesa per settori di attività
appositamente stipulati con i rispettivicomitati.3. Entro sessanta
giorni dalla entrata in vigore del presente statuto il consiglio
direttivo nazionaledisciplina con appositi regolamenti:a) le
procedure per l'acquisto di beni e servizi, nel rispetto della
normativa comunitaria;b) le modalità e i criteri per la stipula di
convenzioni, contratti ed accordi di collaborazione per iservizi
delegati di cui all'articolo 3 del presente statuto;c) con
l'esclusione dei servizi ausiliari delle Forze armate:
l'organizzazione degli uffici,l'attribuzione della titolarità dei
medesimi, la dotazione organica e le norme sul personale e
lecollaborazioni esterne, attuando i princìpi di cui al decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165,prevedendo la possibilità di
ricorrere a forme straordinarie di collaborazione solo al fine
diacquisire professionalità non presenti nell'organico
dell'Associazione, ovvero in presenza didocumentate circostanze
imprevedibili ed eccezionali e comunque non oltre una
sogliapercentuale annualmente determinata;d) la costituzione,
composizione e funzionamento del servizio di valutazione e
controllostrategico secondo i princìpi posti dal decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 286;e) l'istituzione, organizzazione
e funzionamento dell'ufficio per le relazioni con il pubblico
inconformità a quanto stabilito dall'articolo 11 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165;f) le modalità di conferimento
delle borse di studio;g) le procedure elettorali di cui
all'articolo 13 del presente statuto.4. I regolamenti di cui al
comma 2, lettera b), e al comma 3 lettere a), b) c), d), e) sono
soggettiall'approvazione, per quanto di rispettiva competenza, del
Ministero della salute, del Ministerodella difesa, del Ministero
dell'economia e delle finanze e della Presidenza del Consiglio
deiMinistri - Dipartimento della funzione pubblica.
Art. 49. Vigilanza
1. La vigilanza sulla Croce rossa italiana è esercitata dal
Ministero della salute.2. La Croce rossa italiana, entro 10 giorni
dall'adozione, invia al Ministero della salute e alMinistero
dell'economia e delle finanze, nonché al Ministero della difesa i
bilanci preventivi erelative variazioni e i conti consuntivi, le
relazioni del collegio dei revisori, il piano di programmaannuale e
pluriennale e al termine dell'anno di esercizio, una relazione
sull'attività svolta e gliobiettivi raggiunti.
Art. 50. Disposizioni transitorie
1. Gli organi istituzionali locali, provinciali e regionali in
carica alla data di approvazione delpresente statuto restano in
carica sino alla costituzione dei nuovi organi.2. In sede di prima
attuazione, con determinazione commissariale, i comitati
provinciali insediatiin città capoluogo di provincia in cui non
coesiste un comitato locale, assumono altresì lo statusdi comitati
locali al fine di consentire ai soci attivi non iscritti in
comitati locali di partecipareall'elezione dei delegati
all'assemblea provinciale e regionale.3. In sede di prima
applicazione del presente statuto il commissario straordinario
nomina sudesignazione dell'ispettore nazionale del corpo militare,
i rappresentanti della componente alivello nazionale, regionale,
provinciale e locale, secondo i requisiti previsti dall'articolo
12,comma 2.
Art. 51. Commissariamento
1. In caso di impossibilità di funzionamento dell'ente, con decreto
del Presidente del Consigliodei Ministri, su proposta del Ministro
della salute, è nominato un commissario straordinario cheassume i
poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.2. Il
commissario straordinario può rimanere in carica per non più di
dodici mesi, entro i qualidovranno essere ricostituiti gli organi
statutari.
DECRETO-LEGGE 28 GIUGNO 2005, N.
111 (Gazzetta Ufficiale - Serie GeneraleN. 148 del 28
giugno 2005)
Disposizioni urgenti per la partecipazione italiana a missioni
internazionali.
DECRETO-LEGGE 28 GIUGNO 2005, N.
112
(Gazzetta Ufficiale - Serie GeneraleN. 148 del 28 giugno
2005)
Disposizioni urgenti per la partecipazione italiana alla missione
internazionale in Iraq.
LEGGE 31 MAGGIO 2005, N.
89 (Gazzetta Ufficiale - Serie Generale N. 125 del 31
maggio 2005)
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 marzo
2005, n. 45, recante disposizioni urgenti per la funzionalità
dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, delle Forze di
polizia e del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco. |