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Ufficiali -
Avanzamento a scelta Eccesso di potere in senso assoluto
Inadeguatezza del punteggio attribuito - Rileva solo quando dalla
documentazione caratteristica risulti un livello macroscopicamente
elevato. Ufficiali -Avanzamento a scelta -Rispetto del principio
generale dell'autonomia dei giudizi - Possibilità di valutazione
dell'andamento complessivo della progressione di carriera -
Legittimità.
Consiglio di Stato, Sezione IV, 14 febbraio 2005, n. 440
(c.c. 18 novembre 2004). Pres. Patroni Griffi, Est. Poli, M. D. c.
Ministero della difesa.
La mera circostanza che un ufficiale, meritevole non più di altri
colleghi non promossi di conseguire il grado superiore, sia stato
ugualmente iscritto nel quadro di avanzamento, non può comportare
l'automatica promozione di qualsiasi altro ufficiale giudicato
idoneo, ma non iscritto in quadro, il quale assuma di essere
professionalmente eguale o migliore del collega promosso, tranne
che non si tratti del primo o di uno fra i primi degli ufficiali
collocati in graduatoria e, tuttavia, non iscritti nel quadro di
avanzamento. La censura di eccesso di potere in senso assoluto,
presuppone una figura di ufficiale con precedenti di carriera
costantemente eccellenti ed esenti da qualsiasi menda o
attenuazione di rendimento; sicché i sintomi di tale vizio possono
cogliersi esclusivamente quando nella documentazione caratteristica
risulti un livello tanto macroscopicamente elevato dei precedenti
dell'intera carriera dell'ufficiale, da rendere a prima vista il
punteggio attribuito del tutto inadeguato.
Fermo restando il principio generale dell'autonomia dei giudizi di
avanzamento a scelta degli ufficiali, il principio di continuità
logica delle valutazioni riveste una circoscritta ma non
irrilevante importanza nell'ambito delle scelte assolutamente
discrezionali affidate alle commissioni di avanzamento, come si
evince dall'art. 12 del d. m. n. 571 del 1993, che fra gli altri
elementi di valutazione, ha introdotto la tendenza di carriera,
apprezzabile da un lato dal raffronto fra le qualità, attitudini e
capacità risultanti dalle graduatorie definitive dei concorsi per
il reclutamento e dei corsi, con il rendimento dimostrato
dall'ufficiale durante il successivo impiego (primo comma);
dall'altro, in base all'andamento complessivo della progressione di
carriera. (1)
(1) Si legge quanto appresso in sentenza: "Diritto
1. L'appello è infondato e deve essere respinto.
2. Il tenente colonnello D. M. è stato giudicato idoneo ma non
iscritto nel quadro di avanzamento a colonnello dell'Esercito per
l'anno 1993, essendosi collocato al 215° posto della graduatoria
con punti 26,86, a fronte di un numero massimo di promozioni pari a
94 unità.
3. L'impugnata sentenza ha escluso che la mancata iscrizione in
quadro dell'ufficiale sarebbe affetta dal vizio di eccesso di
potere sia in senso assoluto che relativo - avuto riguardo ai
parigrado C. G., C. R., D., R., Q., C. e P. promossi al grado
superiore. Nei confronti degli ultimi due parigrado (P. e C.), il
ricorrente ha abbandonato le censure articolate in primo grado e
giudicate dal T.a.r. inammissibili per genericità.
4. L'art. 26 della legge 12 novembre 1955 n. 1137 -nel testo
applicabile alla fattispecie in esame - prescrive che la
valutazione per l'avanzamento a scelta degli ufficiali, debba
essere effettuata sulla base dei seguenti elementi: a) qualità
morali, di carattere e fisiche; b) benemerenze di guerra,
comportamento in guerra e qualità professionali dimostrate durante
la carriera, specialmente nel grado rivestito, con particolare
riguardo all'esercizio del comando o delle attribuzioni specifiche,
qualora richiesti dalla presente legge ai fini dell'avanzamento, al
servizio prestato presso reparti o in imbarco; c) doti
intellettuali e di cultura con particolare riguardo ai risultati di
corsi, esami esperimenti. L'art. 45 della legge 19 maggio 1986 n.
224, ha stabilito, successivamente, che il ministero della Difesa,
stabilisca le modalità applicative dell'art. 26 legge n. 1137 del
1955, << prevedendo criteri che evidenzino le motivazioni
poste a base delle valutazioni >>. Il sistema della
promozione a scelta, è caratterizzato non dalla comparazione fra
gli scrutinandi ma da una valutazione in assoluto per ciascuno di
essi, talché l'iscrizione nel quadro di avanzamento è determinata
dalla posizione conseguita da ciascuno nella graduatoria, sulla
base del punteggio attribuitogli. Tale sistema non può considerarsi
in contrasto con i parametri costituzionali volti ad assicurare
l'imparzialità ed il buon andamento; né può ritenersi che la norma
abbia inteso sottrarre al sindacato giurisdizionale i procedimenti
relativi ai giudizi di avanzamento degli ufficiali, esercitabile
nei limiti in cui questo sia reso possibile dal tipo di disciplina
sostanziale che li governa. Detta disciplina, pur dovendo essere il
giudizio espresso in assoluto e non comparativamente, non esclude
totalmente il sindacato giurisdizionale sui risultati della
valutazione, ma lo consente: A) sotto il profilo dell'eccesso di
potere in senso relativo, nei limiti in cui esso sia possibile in
base al raffronto a posteriori, fra loro, dei punteggi attribuiti a
ciascuno, in riferimento agli elementi di giudizio (documentazione
caratteristica) concretamente presi in considerazione (cfr. Corte
Cost. 7 aprile 1988, n. 409; C.d.S. sez. IV, 20 dicembre 2002, n.
7241; sez. IV, 30 luglio 2002, n. 4074; 20 marzo 2001, n. 1681;
sez. IV, 8 maggio 2000, n. 2642; 13 dicembre 1999, n. 1849; sez.
IV, 18 giugno 1998, n. 951; sez. III, 21 maggio 1996, n. 726). In
sede di avanzamento degli ufficiali (specie per i gradi più elevati
come nel caso di specie), il giudizio operato dalla commissione
superiore è la risultanza di una valutazione complessiva, nella
quale assumono indivisibile rilievo gli elementi personali e di
servizio emersi nei confronti dell'ufficiale, cosicché non è
possibile scindere i singoli elementi per poi assumere che uno di
essi, isolatamente considerato, sia sufficiente a sorreggere il
giudizio complessivo; pertanto la conclusiva valutazione con la
quale l'amministrazione ha dato peso e significato alla complessiva
personalità e attività dell'interessato costituisce apprezzamento
di merito non sindacabile in sede giurisdizionale (cfr.: C.d.S.
sez. IV, 20 dicembre 2002, n. 7241; sez. IV, 20 dicembre 2002, n.
7241; sez. IV, n. 2642 del 2000 cit.; n. 1849 del1999 cit.; n. 951
del 1998 cit.; 24 marzo 1998, n.495; sez. IV, 3 giugno 1997 n.
592).B) sotto il profilo dell'eccesso di potere in sensoassoluto,
allorquando si tratti di sindacare la coerenza generale del metro
valutativo adoperato (v.da ultimo, Cons. Stato, sez. IV, 20
dicembre 2002, n. 7241; sez. IV, 30 luglio 2002, n. 4074), ovvero
la manifesta incongruità del punteggio, avuto riguardo agli
incarichi ricoperti, alle funzioni espletate, ed alle positive
valutazioni ottenute durante tutto l'arco della sua carriera. Per
consolidata tradizione giurisprudenziale, la censura di eccesso di
potere in senso assoluto, presuppone una figura di ufficiale con
precedenti di carriera costantemente ottimi ed esenti da qualsiasi
menda o attenuazione di rendimento; sicché i sintomi di tale vizio
potrebbero cogliersi esclusivamente quando nella documentazione
caratteristica risulti un livello tanto microscopicamente elevato
dei precedenti dell'intera carriera dell'ufficiale, da rendere a
prima vista il punteggio attribuito del tutto inadeguato (cfr., ex
plurimis e da ultimo, sez. IV, 19 marzo 2001, n. 1622). In ogni
caso il vizio di eccesso di potere in senso assoluto, non è
automaticamente riscontrabile sulla base del mero apprezzamento
della eccellenza dei precedenti di carriera, poiché il giudizio di
avanzamento a scelta comprende una valutazione estesa a numerosi
fattori di apprezzamento che non consente di attribuire al possesso
di certi requisiti automatiche aspettative di progressione in
carriera (cfr. sez. IV, n. 397 del 10 marzo 1998).
5. Il vizio di eccesso di potere in senso assoluto nella specie
non ricorre in considerazione della collocazione in graduatoria del
ricorrente, sopravanzato da decine e decine di ufficiali del pari
non promossi; un tale divario rende inverosimile la denunziata
macroscopicità di un ingiusto apprezzamento: " ...il vizio di
eccesso di potere in senso assoluto è rilevabile dal giudice della
legittimità solo nel caso in cui l'interessato sia in possesso di
titoli talmente eccezionali da far risultare ictu oculi
manifestamente inadeguati i punteggi che gli sono stati attribuiti,
e cioè quando dall'esame della documentazione caratteristica...
risulta con assoluta immediatezza l'incoerenza della valutazione
della Commissione superiore rispetto ai precedenti di carriera
dell'ufficiale" (cfr.: Cons. Stato, sez. IV, 24 luglio 2003, n.
4236; 20 dicembre 2002, n. 7241). Inoltre il M. ha conseguito
giudizi non apicali di "superiore alla media" nei gradi di tenente
e maggiore, il che esclude ex se che possa configurarsi l'eccesso
di potere in senso assoluto, non potendosi dare spazio a quella
risalente ed isolata giurisprudenza che afferma di poter
prescindere dall'attribuzione di giudizi non apicali, se riportati
in epoca risalente ed in gradi subalterni (cfr.: sez. IV, n. 482
del 1976 e 968 del 1977). La difesa appellante insiste molto (anche
nella istanza di prelievo del 13 novembre 2002 e nelle note di
udienza del 5 novembre 2004) sulla circostanza che i titoli
eccezionali del M. sarebbero stati acclarati dalla sentenza del
T.a.r. Lazio, n. 2150 del 1997 (confermata dalla decisione di
questa sezione 10 settembre 1999, n. 1454), resa sul quadro di
avanzamento al grado di colonnello per l'anno 1994. La tesi non può
essere recepita in considerazione: a) del non accoglimento del
vizio di eccesso di potere in senso assoluto come riscontrabile
pianamente dalla lettura del contenuto delle due citate pronunce;
b) della autonomia dei quadri di avanzamento e della consequenziale
diversità dei soggetti presi in comparazione (per l'anno 1994 gli
ufficiali Du. e S.). Del pari irrilevante è la circostanza (dedotta
a pagina 27 - 27 dell'atti di gravame) che il quadro di avanzamento
per cui è causa (relativo all'anno 1993), sia stato annullato più
volte dal T.a.r. del Lazio con sentenze non impugnate
dall'amministrazione della difesa. In conferente è l'ulteriore
rilievo secondo cui, nel caso di specie, il bene della vita
richiesto null'altro sarebbe che la retrodatazione degli effetti
della promozione a colonnello, avendo il M. conseguito il grado
agognato all'esito dello scrutinio relativo all'anno 1995, e
beneficiato di una prima retrodatazione a seguito del giudicato
favorevole esaminato in precedenza.
6. Quanto al vizio di eccesso di potere in senso relativo, la
sezione osserva che l'apprezzamento dei titoli dei partecipanti (da
effettuarsi nell'ambito di un giudizio complessivo e inscindibile),
non ha specifica autonomia, potendo la mancanza di qualche titolo
da parte di taluno degli scrutinandi essere controbilanciata, ai
fini del giudizio globale, dal possesso dei titoli diversi valutati
come equivalenti dalla Commissione superiore di avanzamento (cfr.:
C.d.S. sez. IV, 4236 del 2003; 30 luglio 2002, n. 4074; 11 giugno
2002, n. 3251; n. 951 del 1998 cit.; 24 marzo 1998, n. 495; 10
marzo 1998, n. 397; sez. IV, 24 marzo 1997, n. 282; sez. III n.
726/96 cit.).
7. Dalle premesse teoriche sopra illustrate, discendono precise
limitazioni al sindacato giurisdizionale esercitabile dal giudice
amministrativo. Come ribadito recentemente dalle Sezioni Unite
della Corte di Cassazione, si deve negare al giudice amministrativo
il potere di entrare nel merito delle valutazioni della commissione
di avanzamento per gli ufficiali delle forze armate, dovendo il
giudizio essere limitato ad una generale verifica della logicità e
razionalità dei criteri seguiti in sede di scrutinio; di talché è
escluso ogni sindacato di merito sui giudizi di avanzamento degli
ufficiali che sono soggetti al sindacato di legittimità entro
limiti assai ristretti segnati dall'esigenza di rispettare la
sottile, ma non di meno precisa linea che divide il giudizio di
legittimità dalla valutazione squisitamente discrezionale demandata
istituzionalmente alla commissione superiore di avanzamento (cfr.:
Cass. S.U. n. 91, 8 gennaio 1997; C.d.S. sez. IV, 30 luglio 2002,
n. 4074; n. 1849 del 1999 cit.; 1 settembre 1999, n. 1398; n. 951
del 1998 cit.; 6 giugno 1997, n. 623). Con specifico riferimento ai
giudizi espressi dalle commissioni superiori di avanzamento, sulla
scorta dei propri specifici precedenti (cfr.: sez. IV, 20 dicembre
2002, n. 7241; sez. IV, 30 luglio 2002, n. 4074), la sezione
osserva che è assai ampia la discrezionalità attribuita alla
Commissione superiore, la quale è chiamata ad esprimersi su
candidati che di solito sono ufficiali dotati di ottimi profili di
carriera, e le cui qualità sono definibili solo attraverso sfumate
analisi di merito implicanti la ponderazione non aritmetica delle
complessive qualità degli scrutinandi, da effettuarsi attraverso un
apprezzamento dei titoli e dei requisiti in via di astrazione e di
sintesi, non condizionato dalla meccanica valutazione delle singole
risultanze documentali. Rimane escluso, quindi, che il giudice
possa procedere all'esame comparativo degli ufficiali valutati in
sede di redazione degli scrutini di avanzamento, o verificare la
congruità del punteggio attribuito, in quanto la discrezionalità
tecnica attribuita alla commissione è sindacabile solo in presenza
di valutazioni macroscopicamente incoerenti o irragionevoli, così
da comportare un vizio della funzione (cfr.: sez. IV, n. 4236 del
2003 cit.). Sono, pertanto, apprezzabili solo quelle palesi
aberrazioni in presenza delle quali il vizio della valutazione di
merito trasmoda in eccesso di potere per la manifesta irrazionalità
da cui traspare il cattivo esercizio del potere amministrativo,
"....si da far ritenere che i punteggi siano frutto di elementari
errori ovvero il risultato di criteri impropri, volti al
raggiungimento di finalità estranee a quella della scelta dei
soggetti più idonei alle funzioni del grado superiore da conferire"
(in termini: sez. IV, 30 luglio 2002, n. 4074). Si badi, infine,
che l'incoerenza della valutazione, la sua abnormità, in contrasto
con i precedenti di carriera e la violazione delle regole di
tendenziale uniformità del criterio di giudizio, debbono emergere
dall'esame della documentazione con assoluta immediatezza (cfr.:
C.d.S. sez. IV, 30 luglio 2002, n. 4074).
8. Cadono così, in puntuale applicazioni dei principi ora esposti,
tutte le doglianze sviluppate nel ricorso di primo grado, disattese
dal primo giudice e riproposte dall'appello in trattazione. In
particolare, gli indubbi elementi non ottimali che punteggiano le
carriere dei parigrado posti in comparazione, sono bilanciati da
quelli altrettanto obbiettivi ravvisabili nella carriera del
ricorrente.
Inoltre nel quadro di avanzamento relativo al 1992 (non impugnato
dall'appellante), i comparandi hanno tutti abbondantemente sopra
avanzato il M., pur non essendo stati iscritti in quadro. Tale
circostanza, correttamente evidenziata nell'impugnata sentenza,
viene sminuita dall'appellante con il richiamo ad una certa
giurisprudenza di questo Consiglio ed in particolare alla decisione
dell'Adunanza plenaria n. 5 del 1998. Si tratta allora di definire
l'ambito del c.d. principio della continuità e tendenza di
carriera. La questione risolta dalla plenaria non aveva ad oggetto
principaliter l'ambito di applicabilità del c.d. principio di
continuità logica delle valutazioni, bensì quello della
ammissibilità delle censure rivolte nei confronti di ufficiali
dichiarati idonei ma non iscritti in quadro. La plenaria non ha mai
affermato che il principio di continuità logica delle valutazioni
non rivesta alcuna importanza nell'ambito delle scelte
assolutamente discrezionali affidate alle commissioni di
avanzamento, ha invece ribadito che la mancata impugnazione di una
graduatoria precedente non cristallizza le posizioni ivi racchiuse
creando un vincolo per le future valutazioni da compiersi
all'interno di autonomi quadri di avanzamento. Come affermato dalla
più recente giurisprudenza della sezione, l'art. 12 del d. m. n.
571 del 1993 (inapplicabile ratione temporis al caso di specie),
fra gli altri elementi di valutazione, ha riconosciuto (in ossequio
a precedenti acquisizioni giurisprudenziali), la tendenza di
carriera, apprezzabile da un lato dal raffronto fra le qualità,
attitudini e capacità risultanti dalle graduatorie definitive dei
concorsi per il reclutamento e dei corsi, con il rendimento
dimostrato dall'ufficiale durante il successivo impiego (primo
comma); dall'altro, in base all'andamento complessivo della
progressione di carriera, fermo restando il principio generale
dell'autonomia dei giudizi di avanzamento (art. 3): in questo ben
delimitato ambito continua a giocare dunque un ruolo il principio
della c.d. continuità logica delle valutazioni (cfr.: sez. IV, 20
dicembre 2002, n. 7241; sez. IV, 20 marzo 2001, n. 1681). In
definitiva, come recentemente affermato da questa sezione (sez. IV,
n. 7241 del 2002 cit.; n. 4074 del 2002; n. 2642 del 2000; n. 1849
del 1999), la mera circostanza che un ufficiale, meritevole non più
di altri colleghi non promossi di conseguire il grado superiore,
sia stato ugualmente iscritto nel quadro di avanzamento, non può
comportare l'automatica promozione di qualsiasi altro ufficiale
giudicato idoneo, ma non iscritto in quadro, il quale assuma di
essere professionalmente eguale o migliore del collega promosso,
tranne che non si tratti del primo o di uno fra i primi degli
ufficiali collocati in graduatoria e, tuttavia, non iscritti nel
quadro di avanzamento. Diversamente opinando, si darebbe luogo ad
una distorta applicazione della citata normativa, per effetto della
quale il vizio di una promozione darebbe luogo, anziché al suo
annullamento, ad una serie di promozioni, parimenti o anche vieppiù
illegittime; con l'assurdo risultato della promozione
soprannumeraria di tutti o di parte degli idonei, in insanabile
contrasto con la strutturazione necessariamente piramidale della
carriera militare.
9. In conclusione l'appello deve essere respinto."
Ufficiali - Avanzamento a scelta
-Rinnovazione del giudizio a seguito di annullamento di scheda
valutativa -Attribuzione del medesimo punto di merito -
Legittimità. Ufficiali - Avanzamento a scelta -Valutazione
complessiva degli scrutinandi - Valutazione basata sugli elementi
indicati dall'art. 26 l. n. 1137/1955 - Mancanza di preventiva
fissazione dei criteri di attribuzione del punteggio -
Legittimità.
Consiglio di Stato, Sezione IV, 14 febbraio 2005, n. 437
(c.c. 30 novembre 2004). Pres. Venturini, Est. Poli, Z. V. c.
Ministero della difesa.
Non può ammettersi, perché in contrasto con il sistema
complessivo di avanzamento a scelta degli ufficiali, che
l'annullamento della scheda valutativa in sede giurisdizionale o di
autotutela, sortisca effetti in via immediata e diretta sul
rinnovando giudizio di avanzamento, che ben può concludersi con
l'attribuzione del medesimo punto di merito stabilito nel
precedente quadro di avanzamento. L'entrata in vigore della legge 7
agosto 1990 n. 241 non ha fatto venire meno la disposizione
contenuta nell'art. 26 della legge n. 1137 del 1955, che affida
alla commissione di avanzamento la valutazione complessiva degli
scrutinandi sulla base degli elementi presi in considerazione dalla
stessa norma, espressi legittimamente mediante punteggio, senza che
occorra la preventiva fissazione dei criteri di attribuzione dei
punteggi medesimi. (1)
(1) Si legge quanto appresso in sentenza: "Diritto
1. L'appello è infondato e deve essere respinto.
2. Con decisione irrevocabile di questa sezione n. 359 del 26
aprile 1994 - fu annullata per vizio del procedimento di
formazione, la scheda valutativa del colonnello dell'Aeronautica
militare V. Z. relativa al periodo 1 novembre 1984 - 31 ottobre
1985, conclusasi con la qualifica di "superiore alla media".
3. Il ministero della difesa: a) in esecuzione del giudicato ha
proceduto alla ricompilazione ora per allora, della scheda
valutativa per il periodo in questione (1 novembre 1984 -31 ottobre
1985) che si è conclusa con la qualifica finale di "eccellente",
anche se non con le massime aggettivazioni ed espressioni di
compiacimento, e nonostante le note perplesse del compilatore
(generale G.) e del primo revisore (generale R.) che erano sfociate
in giudizi intermedi di "superiore alla media" (cfr.: scheda n. 60
datata 17 novembre 1994); b) in sede di autotutela ha annullato il
rapporto informativo per il periodo dall'1 novembre 1985 al 14
gennaio 1986 (perché affetto dal medesimo vizio procedimentale
riscontrato dal menzionato giudicato); c) sempre in via di
autotutela ha annullato lo scrutinio di avanzamento al grado
superiore (cfr.: d.m. 19 dicembre 1994), tenuto conto che si era
svolto sulla scorta di documentazione irregolare, scrutinio che in
origine aveva visto il colonnello Z. collocato al 6° posto con
punto di merito pari a 24,69. d) ha quindi riformulato ora per
allora - tramite la Commissione superiore di avanzamento - il
giudizio sullo scrutinio di avanzamento relativo all'anno 1986,
all'esito del quale il colonnello Z. si è nuovamente classificato
al 6° posto con il medesimo punto complessivo di merito di 24,69,
sebbene con lievi scostamenti e ricomposizioni nei punteggi
parziali assegnati per i singoli elementi di cui alle lettere a),
b) e c) dell'art. 26, l. n. 1137 del 1955 (cfr.: d.m. 18 aprile
1995 e verbale della Commissione superiore di avanzamento in data
21 marzo 1995).
4. Avverso il rinnovato giudizio (ora per allora) di mancata
iscrizione in quadro di avanzamento per il grado superiore di
generale di brigata per l'anno 1986, lo Z. ha proposto ricorso al
T.a.r. del Lazio articolando le seguenti censure: a) violazione del
principio di buona amministrazione e di imparzialità, violazione di
legge, eccesso di potere per erronea presupposizione e per difetto
assoluto di istruttoria; l'amministrazione prima di procedere alla
rinnovazione dello scrutinio doveva riformulare la scheda
informativa per gli anni di riferimento; b) incompetenza, eccesso
di potere per ingiustizia manifesta, illogicità, disparità di
trattamento; della Commissione di avanzamento ha fatto parte il
generale G. che era stato compilatore della scheda valutativa e del
rapporto informativo annullati in sede giurisdizionale e di
autotutela; c) violazione ed errata applicazione degli artt. 25 e
ss. L. n. 1137 del 1955, eccesso di potere per carente motivazione,
difetto di istruttoria, erronea presupposizione, travisamento delle
risultanze documentali, disparità di trattamento: da un lato
sarebbe riscontrabile una ipotesi di eccesso di potere in senso
assoluto in considerazione dei brillanti risultati di carriera
conseguiti, dall'altro si evidenzia l'illogicità ed arbitrarietà
del comportamento della Commissione di avanzamento che attribuendo
il medesimo punto di merito, avrebbe svuotato di significato il
giudicato della quarta sezione di questo Consiglio n. 359 del 1994;
d) violazione dell'art. 3, l. n. 241 del 1990, eccesso di potere
per assoluta difetto di motivazione e di istruttoria: la
Commissione non ha motivato l'attribuzione dei punteggi e non ha
predeterminato i criteri cui ancorare i giudizi.
5. L'impugnata sentenza ha respinto con dovizia di argomenti
tutti i motivi di censura.
6. Con il primo mezzo l'appellante ripropone il primo motivo di
ricorso, lamentando l'omessa redazione e l'omessa valutazione, da
parte della Commissione superiore di avanzamento, della scheda
valutativa ricompilata ora per allora. L'assunto è destituito di
fondamento. Come ricostruito in fatto: a) l'amministrazione ha
provveduto a rieditare la scheda valutativa (n. 60, in atti,
portata a conoscen-za dello Z. in data 17 novembre 1994); b) la
Commissione di avanzamento l'ha presa espressamente in
considerazione in sede di rinnovo del giudizio di avanzamento (cfr.
verbale seduta del 21 marzo 1995 rigo 21 - 22).
7. Parimenti infondato è il secondo motivo di ricorso. Risulta
per tabulas dal verbale della seduta della Commissione di
avanzamento che il generale G. non era presente al momento del
rinnovo del giudizio. È del tutto privo di rilievo il fatto che
tale generale abbia composto la Commissione, in disparte ogni
valutazione circa la asserita illegittimità della nomina.
8. Anche il terzo motivo di appello non può trovare
accoglimento.
8.1. In primo luogo deve rilevarsi che nessuna censura di
eccesso di potere in senso relativo è stata mai ritualmente
sollevata in primo grado: lo Z., infatti, pur preannunciando
(pagina 11 del ricorso di primo grado), all'esito del deposito dei
libretti personali dei parigrado motivi aggiunti, non li ha mai
notificati. Del tutto inammissibili appaiono pertanto le relative
doglianze sollevate per la prima volta con la memoria conclusionale
depositata il 20 ottobre 2004 e con la nota di udienza depositata
il 25 novembre 2004. Atteso il carattere meramente illustrativo dei
menzionati scritti, sono inammissibili tutte le censure ivi
articolate, sia perché non sollevate con l'atto di gravame
notificato, sia perché nuove rispetto al thema decidendum del
giudizio di primo grado e quindi in violazione del divieto sancito
dall'art. 345 c.p.c.
8.2. L'art. 26 della legge 12 novembre 1955 n. 1137 - nel testo
applicabile alla fattispecie in esame - prescrive che la
valutazione per l'avanzamento a scelta degli ufficiali, debba
essere effettuata sulla base dei seguenti elementi: a) qualità
morali, di carattere e fisiche; b) benemerenze di guerra,
comportamento in guerra e qualità professionali dimostrate durante
la carriera, specialmente nel grado rivestito, con particolare
riguardo all'esercizio del comando o delle attribuzioni specifiche,
qualora richiesti dalla presente legge ai fini dell'avanzamento, al
servizio prestato presso reparti o in imbarco; c) doti
intellettuali e di cultura con particolare riguardo ai risultati di
corsi, esami esperimenti. L'art. 45 della legge 19 maggio 1986 n.
224, ha stabilito, successivamente, che il ministero della Difesa,
stabilisca le modalità applicative dell'art. 26 legge n. 1137 del
1955, "prevedendo criteri che evidenzino le motivazioni poste a
base delle valutazioni". Il sistema della promozione a scelta, è
caratterizzato non dalla comparazione fra gli scrutinandi ma da una
valutazione in assoluto per ciascuno di essi, talché l'iscrizione
nel quadro di avanzamento è determinata dalla posizione conseguita
da ciascuno nella graduatoria, sulla base del punteggio
attribuitogli. Tale sistema non può considerarsi in contrasto con i
parametri costituzionali volti ad assicurare l'imparzialità ed il
buon andamento; nè può ritenersi che la norma abbia inteso
sottrarre al sindacato giurisdizionale i procedimenti relativi ai
giudizi di avanzamento degli ufficiali, esercitabile nei limiti in
cui questo sia reso possibile dal tipo di disciplina sostanziale
che li governa. Detta disciplina, pur dovendo essere il giudizio
espresso in assoluto e non comparativamente, non esclude totalmente
il sindacato giurisdizionale sui risultati della valutazione, ma lo
consente: A) sotto il profilo dell'eccesso di potere in senso
relativo, nei limiti in cui esso sia possibile in base al raffronto
a posteriori, fra loro, dei punteggi attribuiti a ciascuno, in
riferimento agli elementi di giudizio (documentazione
caratteristica) concretamente presi in considerazione (cfr.: Corte
Cost. 7 aprile 1988, n. 409; C.d.S. sez. IV, 20 dicembre 2002, n.
7241; sez. IV, 30 luglio 2002, n. 4074; 20 marzo 2001, n. 1681;
sez. IV, 8 maggio 2000, n. 2642; 13 dicembre 1999, n. 1849; sez.
IV, 18 giugno 1998, n. 951; sez. III, 21 maggio 1996, n. 726).
Tale vizio per quanto in precedenza osservato non può essere
esaminato nel caso di specie. B) sotto il profilo dell'eccesso di
potere in senso assoluto, allorquando si tratti di sindacare la
coerenza generale del metro valutativo adoperato (v. da ultimo:
Cons. Stato, sez. IV, 20 dicembre 2002, n. 7241; sez. IV, 30 luglio
2002, n. 4074), ovvero la manifesta incongruità del punteggio,
avuto riguardo agli incarichi ricoperti, alle funzioni espletate,
ed alle positive valutazioni ottenute durante tutto l'arco della
sua carriera. Per consolidata tradizione giurisprudenziale, la
censura di eccesso di potere in senso assoluto, presuppone una
figura di ufficiale con precedenti di carriera costantemente ottimi
ed esenti da qualsiasi menda o attenuazione di rendimento; sicché i
sintomi di tale vizio potrebbero cogliersi esclusivamente quando
nella documentazione caratteristica risulti un livello tanto
microscopicamente elevato dei precedenti dell'intera carriera
dell'ufficiale, da rendere a prima vista il punteggio attribuito
del tutto inadeguato (cfr. ex plurimis e da ultimo: sez. IV, 19
marzo 2001, n. 1622). In ogni caso il vizio di eccesso di potere in
senso assoluto, non è automaticamente riscontrabile sulla base del
mero apprezzamento della eccellenza dei precedenti di carriera,
poiché il giudizio di avanzamento a scelta comprende una
valutazione estesa a numerosi fattori di apprezzamento che non
consente di attribuire al possesso di certi requisiti automatiche
aspettative di progressione in carriera (cfr. sez. IV, n. 397 del
10 marzo 1998). Il vizio di eccesso di potere in senso assoluto
nella specie non ricorre in considerazione del fatto lo Z. non ha
ottenuto le massime aggettivazioni possibili nelle schede
valutative (addirittura nel grado rivestito), mentre ha conseguito
giudizi non apicali di "superiore alla media" nel grado di
capitano, il che esclude ex se che possa configurarsi l'eccesso di
potere in senso assoluto, non potendosi dare spazio a quella
risalente ed isolata giurisprudenza che afferma di poter
prescindere dall'attribuzione di giudizi non apicali, se riportati
in epoca risalente ed in gradi subalterni (cfr.: sez. IV, n. 482
del 1976 e 968 del 1977).
In definitiva, come recentemente affermato da questa sezione (sez.
IV, n. 7241 del 2002 cit.; n. 4074 del 2002; n. 2642 del 2000; n.
1849 del 1999), la mera circostanza che un ufficiale, meritevole
non più di altri colleghi non promossi di conseguire il grado
superiore, sia stato ugualmente iscritto nel quadro di avanzamento,
non può comportare l'automatica promozione di qualsiasi altro
ufficiale giudicato idoneo, ma non iscritto in quadro, il quale
assuma di essere professionalmente eguale o migliore del collega
promosso, tranne che non si tratti del primo o di uno fra i primi
degli ufficiali collocati in graduatoria e, tuttavia, non iscritti
nel quadro di avanzamento. Diversamente opinando, si darebbe luogo
ad una distorta applicazione della citata normativa, per effetto
della quale il vizio di una promozione darebbe luogo, anziché al
suo annullamento, ad una serie di promozioni, parimenti o anche
vieppiù illegittime; con l'assurdo risultato della promozione
soprannumeraria di tutti o di parte degli idonei, in insanabile
contrasto con la strutturazione necessariamente piramidale della
carriera militare.
8.3. Priva di pregio è la doglianza concernente l'attribuzione
dello stesso punteggio di merito. In primo luogo è necessario
precisare che il giudicato favorevole dello Z. aveva un contenuto
ben preciso: a) cassatorio relativamente alla scheda valutativa
viziata; b) ordinatorio e conformativo circa la necessità della
ricompilazione della stessa emendata dal vizio formale riscontrato
(l'assenza del secondo revisore in persona del Capo di Stato
maggiore dell'Aeronautica militare). In alcun modo la Commissione
di avanzamento doveva ritenersi vincolata dal giudicato in parola,
operando nella diversa sede della rinnovazione del giudizio di
idoneità all'avanzamento cui era pervenuta per volontà
dell'amministrazione esercitata in sede di autotutela. In altri
termini la Commissione, operando a terreno vergine, aveva l'unico
vincolo procedimentale (puntualmente osservato), di rivalutare lo
scrutinando avendo presente il giudizio finale ed il contenuto
anche, ma non solo, della scheda valutativa n. 60 ricompilata nelle
debite forme. Non può ammettersi, perché in contrasto con il
sistema complessivo di avanzamento a scelta degli ufficiali, che
l'annullamento della scheda valutativa in sede giurisdizionale o di
autotutela, sortisca effetti in via immediata e diretta sul
rinnovando giudizio di avanzamento, che ben può concludersi con
l'attribuzione del medesimo punto di merito. In fatto è appena il
caso di rimarcare che tale scheda valutativa, pur culminando nella
qualifica finale di "eccellente", presenta un contenuto tutt'altro
che positivo relativamente ai giudizi intermedi del compilatore e
del primo revisore.
9. Miglior sorte non tocca all'ultimo mezzo. Circa la
formulazione del giudizio in termini numerici, la sezione, non
intende discostarsi dai propri precedenti specifici, secondo cui
l'entrata in vigore della legge 7 agosto 1990 n. 241 non ha fatto
venire meno la disposizione contenuta nell'art. 26 della legge n.
1137 del 1955, che affida alla commissione di avanzamento la
valutazione complessiva degli scrutinandi sulla base degli elementi
presi in considerazione dalla stessa norma, espressi legittimamente
mediante punteggio (cfr.: C.d.S. sez. IV, n. 1849 del 1999 cit.; n.
951 del 1998 cit.; n. 495 del 1998 cit.; sez. IV, 24 giugno 1997,
n. 675); vieppiù corretta, tale scelta appare alla luce dell'art.
40, secondo comma, del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490
- riordino del reclutamento, dello stato giuridico e
dell'avanzamento degli ufficiali, a norma dell'articolo 1, comma
97, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 - (inapplicabile ratione
temporis), che testualmente recita: <<l'attribuzione dei
punteggi rappresenta la sintesi del giudizio di merito assoluto
espresso dalle commissioni di avanzamento nei confronti degli
ufficiali idonei>> (in senso conforme: C.d.S. sez. IV, n.
2642 del 2000 cit.; n. 1849 del 1999 cit.; n. 951 del 1998 cit.).
Del pari è da ritenersi escluso, in considerazione del carattere di
assoluta specialità del procedimento disegnato dall'art. 26 legge
cit., che la commissione debba procedere alla preventiva puntuale
predeterminazione dei criteri di valutazione degli elementi di
giudizio elencati nell'art. 26 cit.; non potendosi ritenere che
tale obbligo scaturisca dall'art. 45 della legge n. 224 del 1986,
che impone unicamente di evidenziare le motivazioni poste a base
delle valutazioni (articolo non abrogato espressamente dal citato
decreto legislativo n. 490 del 1997, cfr.: art. 70 e 71, cfr.: Sez.
IV, 20 dicembre 2002, n. 7241).
10. In conclusione l'appello deve essere
respinto". |