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Furto
militare - Cosa sottratta -Fattispecie - Munizioni da guerra
-Cartucce sottratte in esercitazione -Valore irrisorio -
Utilizabilità per l'amministrazione - Reimpiegabilità - Danno
-Sussiste - Profitto dell'agente - Prova del fine richiesto - È
nell'aver sottratto.
(C.p.m.p., artt. 230 co. 1° e 2°;
c.p.p., art. 192)
Corte di Cassazione, Sez. 1° pen., 24 settembre 2002. Pres.
Gemelli, Rel. Chieffi, P.M. mil. Rosin (conf.), in c. P.
In caso di sottrazione di trentadue cartucce, munizioni da
guerra, non restituite dopo un'esercitazione, non ha rilievo
l'obiezione dell'irrisorio valore e del nessun danno per
l'amministrazione militare dall'ammanco, trattandosi invece di
munizioni che alla stessa potevano risultare riutilizzabili, né
l'eccepire la carenza d'un fine di profitto, che è elemento
costitutivo del reato di furto, sufficientemente quello risultando
già provato dall'impossessamento e dalla successiva custodia ad
opera dell'agente (1).
(1) Si legge quanto appresso nella sentenza: ««Con sentenza
21/9/2000 il Tribunale Militare di Palermo condannava P.G.,
appuntato della Guardia di Finanza, con le attenuanti generiche
dichiarate prevalenti sulle aggravanti, alla pena di mesi due di
reclusione militare siccome ritenuto responsabile del reato di
furto militare pluriaggravato continuato previsto dagli artt. 81
cpv. c.p., 47 n. 2 e 230 co. 1 e 2 c.p.m.p. per essersi
impossessato in più occasioni di 40 cartucce cal. 9 corto,
sottraendole all'Amministrazione Militare. A seguito di rituale
appello dell'imputato, con sentenza 29/11/2001 la Corte Militare di
Appello, sezione distaccata di Napoli, dichiarava non doversi
procedere nei confronti dell'imputato in ordine al furto delle
cartucce non appartenenti al lotto "1994", perché estinto per
prescrizione, determinando la pena per la residua parte
dell'addebito (n. 32 cartucce del lotto 1994) in mesi uno e giorni
venti di reclusione militare e confermando nel resto la sentenza
impugnata. In motivazione la Corte di merito, dopo aver premesso
che le cartucce rinvenute nell'abitazione dell'imputato erano state
da lui sottratte durante le esercitazioni militari, riteneva
provata la sua responsabilità, in quanto risultava che lo stesso
non aveva restituito le cartucce non utilizzate durante le
esercitazioni. Né poteva essere considerata rilevante la
circostanza che le cartucce avessero un valore irrisorio, tenuto
conto che l'Amministrazione aveva un interesse al loro recupero al
fine del reimpiego, tanto più che, trattandosi di munizioni da
guerra, la loro detenzione è vietata in modo assoluto. Avverso la
predetta sentenza ha proposto ricorso il difensore, che ne ha
chiesto l'annullamento per violazione di legge, mancanza ed
illogicità della motivazione in relazione agli art. 47 n. 2 e 230
co. 2 e 3 c.p.m.p. e 192 c.p.p. sul rilievo che la Corte di merito
non aveva considerato che l'imputato non aveva cagionato alcun
danno all'Amministrazione Militare, in quanto le munizioni non
utilizzate per le esercitazioni erano destinate ad essere distrutte
dopo le esercitazioni. Inoltre non vi era prova che il ricorrente
avesse tratto un vantaggio economico dall'impossessamento delle
munizioni. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per la
manifesta infondatezza del motivo. Infatti la Corte di merito, con
motivazione immune da vizi logici, ha spiegato la ragione per la
quale la mancata restituzione delle munizioni costituiva un danno
per l'Amministrazione Militare, trattandosi di munizioni
utilizzabili per altre esercitazioni. Inoltre il fine di profitto
si desume dal fatto che le munizioni furono rinvenute
nell'abitazione del ricorrente e potevano, quindi, essere
utilizzate dallo stesso in ogni momento. Pertanto, trattandosi di
motivo manifestamente infondato, il ricorso deve essere dichiarato
inammissibile con la conseguente condanna del ricorrente al
pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 500 a
favore della cassa delle ammende ex art. 616 c.p.p., non risultando
assenza di colpa del ricorrente nella proposizione del ricorso.
P.T.M.
La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso
e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di euro 500 (euro cinquecento) a favore della cassa
delle ammende»».
Insubordinazione con ingiuria -Struttura
della fattispecie normativa -Si compie con gli elementi positivi
richiesti - Necessario difetto di quelli negativi - Loro presenza -
Risultato -Riducono il reato a mera ingiuria -Ulteriore effetto -
Configurabilità delle scriminanti della ritorsione e della
provocazione.
(C.p.m.p., artt. 189 co. 2, 226, 228
co.2)
Corte di Cassazione, sez. 1° pen., 24 settembre 2002. Pres.
Gemelli, Rel. Chieffi, P.M. mil. Rosin (conf.), in c. C.
Il reato di insubordinazione con ingiuria richiede, nella sua
struttura, oltre la presenza dei noti elementi costitutivi, il
difetto di quelli indicati dall'art. 199. E se questi ultimi
concorrano, il reato può configurarsi come mero reato di ingiuria a
militare ed essere, eventualmente, suscettivo delle cause di non
punibilità della ritorsione o della provocazione. Nella loro
mancanza il fatto si tipicizza come reato di insubordinazione
(1).
(1) Si legge quanto appresso nella sentenza: ««Con sentenza
31/5/2001 il Tribunale Militare di Verona, concesse le attenuanti
generiche e quella prevista dall'art. 171 n. 2 c.p.m.p., dichiarate
prevalenti sulle aggravanti, condannava C.N. alla pena di mesi
quattro e giorni quindici di reclusione militare con il beneficio
della sospensione condizionale della pena, siccome ritenuto
responsabile dei reati, riuniti con il vincolo della continuazione,
di insubordinazione con ingiuria aggravata e continuata (artt. 81
cpv. c.p., 47 n. 2 e 189 co. 2 c.p.m.p.) e di deterioramento
aggravato di cosa mobile militare. A seguito di rituale appello
dell'imputato, con sentenza 10/1/2002 la Corte Militare di Appello,
sezione distaccata di Verona, riduceva la pena a mesi tre di
reclusione militare, sostituendo detta pena con la sanzione
pecuniaria della multa pari a euro 3486,08 e confermando nel resto
la sentenza impugnata. In motivazione la Corte di merito,
condividendo la decisione del Tribunale, riteneva provata la
responsabilità dell'imputato sulla base delle attendibili
dichiarazioni dei testi P., S., D, B. e D. In particolare non
poteva dubitarsi che l'ordine di alzarsi e di posare la matita era
stato dato al C. dal P., intervenuto per cause sicuramente
attinenti al servizio, al fine di prevenire la possibilità che
l'imputato annotasse qualcosa sul brogliaccio di servizio.
Pertanto, secondo la Corte di merito, doveva mantenersi ferma la
qualificazione del fatto sub a) come violazione dell'art. 189, co.
2 c.p.m.p., in quanto, secondo il principio affermato dalla Corte
Costituzionale con ordinanza n. 45/1992, alla fattispecie non era
applicabile l'ipotesi prevista dall'art. 199 c.p.m.p., tenuto conto
che la persona offesa si trovava in servizio e, quindi, il rapporto
gerarchicodisciplinare doveva considerarsi attuale, tanto più che
il fatto si svolse in presenza di militari riuniti per servizio e
nei confronti di superiori in servizio. Avverso la predetta
sentenza ha proposto ricorso l'interessato, che ne ha chiesto
l'annullamento per violazione di legge, carenza e manifesta
illogicità delta motivazione in relazione agli artt. 199, 189, 226
e 228 co. 2 c.p.m.p. sul rilievo che la Corte di merito, senza
considerare che il comportamento del maresciallo P. nei confronti
dell'imputato era stato dettato non da ragioni di disciplina o di
servizio, ma solo esclusivamente da motivi di natura personale nei
confronti del C., aveva erroneamente escluso che nella fattispecie
ricorresse l'ipotesi prevista dall'art. 199 c.p.m.p., la cui
applicazione avrebbe comportato la derubricazione del reato di
insubordinazione in quello di ingiuria ex art. 226 c.p.m.p. con
conseguente applicazione della causa di non punibilità di cui
all'art. 228 co. 2 c.p.m.p. Il ricorso non merita accoglimento.
Invero la Corte di merito ha correttamente ritenuto che nella
fattispecie ricorressero gli elementi soggettivi ed oggettivi del
reato di insubordinazione, tenuto conto che le ingiurie furono
rivolte dal ricorrente al superiore gerarchico per cause non
estranee al servizio ed alla disciplina militare. In particolare va
rilevato che su tale punto i giudici di merito hanno svolto una
adeguata motivazione immune da vizi logici, di guisa che le
relative censure, dirette essenzialmente alla rivalutazione di
circostanze di fatto già correttamente esaminate nella sentenza
impugnata, devono ritenersi inammissibili. Né può ritenersi che
alla fattispecie sia applicabile l'ipotesi prevista dall'art. 199
c.p.m.p., non ricorrendo situazioni che rendono inapplicabili le
disposizioni riguardanti il reato di insubordinazione. Infatti
-come giustamente rilevato dalla Corte di merito, che ha richiamato
a tal proposito il principio espresso dalla ordinanza n. 45/1992
della Corte Costituzionale - nel caso di specie non solo l'episodio
si svolse alla presenza di militari riuniti per servizio, ma la
stessa persona offesa si trovava in servizio, e, quindi, il
rapporto gerarchicadisciplinare doveva considerarsi attuale.
Pertanto, non ravvisandosi vizi logico-giuridici della motivazioni,
il ricorso deve essere rigettato con la conseguente condanna del
ricorrente al pagamento processuali ex art. 616 c.p.p.. La Corte
Suprema di Cassazione rigetta il ricorso e condanna il ricorrente
al pagamento delle speseprocessuali""
P.T.M. (a cura di Renato Maggiore) |