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Misure
cautelari (cod. proc. pen. 1988) Personali Disposizioni generali
Condizioni di applicabilità Gravi indizi di colpevolezza
Ricognizione della voce Grave indizio di colpevolezza Sussistenza
Condizioni Fattispecie.
(Nuovo cod.proc.pen. art. 273)
Sez. 2, sent. 47673 del 9 dicembre 2004 (cc.23/11/2004). Pres.
Morelli, Rel. Morgigni, P.M. (conf.) Iannelli, ric. P.M. In proc.
Teri.
La ricognizione di voce costituisce un grave indizio di
colpevolezza che può essere utilizzato quando sia accordata
attendibilità alle dichiarazioni di colui che, avendo ascoltato la
voce della persona sottoposta a indagini, afferma di identificarlo
con sicurezza. (Nella specie, l'identificazione vocale era stata
fatta da un ufficiale di polizia che aveva ascoltato la
registrazione di una serie di telefonate estorsive fatte
dall'imputato).
Prove (Cod. proc. pen. 1988) Mezzi di
ricerca della prova Intercettazioni di conversazioni o
comunicazioni Ammissibilità (limiti) Intercettazione in
autovettura Abitacolo dell'autovettura Luogo di privata dimora
Esclusione Conseguenze.
(Cod.pen. art. 614; nuovo
cod.proc.pen. art. 266)
Sez. 1, sent. 2613 del 27 gennaio 2005 (ud.20/12/2004). Pres.
Chieffi, Rel. Santacroce, P.M. (parz. diff.) Febbraro, ric.
Bolognino ed altri.
L'abitacolo di un'autovettura, essendo sfornito dei conforti
minimi necessari per potervi risiedere stabilmente per un
apprezzabile lasso di tempo, non può essere considerato luogo di
privata dimora, ai fini dei limiti alla possibilità di disporvi
intercettazioni di conversazioni e comunicazioni stabiliti
dall'art. 266, comma secondo, cod. proc. pen. V. Corte cost., 24
marzo 1987 n. 88.
Prove (Cod. proc. pen. 1988) Mezzi di
ricerca della prova Intercettazioni di conversazioni o
comunicazioni Esecuzione delle operazioni Utilizzazione di impianti
appartenenti a privati Legittimità Condizioni.
(Nuovo cod.proc.pen. art. 268)
Sez. 1, sent. 2613 del 27 gennaio 2005 (ud.20/12/2004). Pres.
Chieffi, Rel. Santacroce, P.M. (parz. diff.) Febbraro, ric.
Bolognino ed altri.
In tema di intercettazioni di comunicazioni e conversazioni,
allorchè ricorrano casi di urgenza e neanche la polizia giudiziaria
sia dotata delle necessarie apparecchiature, è legittima
l'utilizzazione di impianti e apparecchiature appartenenti a
privati, purchè le operazioni autorizzate con decreto motivato
del
P.M. avvengano sotto il diretto controllo degli organi di polizia
giudiziaria, in modo che i privati vengano ad agire come una sorta
di "longa manus" o di ausiliari del P.M. e della polizia.
Prove (Cod. proc. pen. 1988) Mezzi di
ricerca della prova Intercettazioni di conversazioni o
comunicazioni Esecuzione delle operazioni Utilizzazione di impianti
diversi da quelli in dotazione alla procura della Repubblica
Decreto del P.M. Motivazione concernente l'insufficienza o
l'inidoneità degli impianti Requisiti.
(Nuovo cod.proc.pen., art. 268 comma
3)
Sez. 4, sent. 46551 del 1 dicembre 2004 (ud.04/10/2004). Pres.
D'urso, Rel. Visconti, P.M. (diff.) Galati, ric. Antonietti ed
altri.
In tema di intercettazioni o conversazioni, ai fini della
legittimità del decreto del P.M. che dispone, a norma dell'art.
268, comma terzo, ult.parte, cod. proc. pen., il compimento delle
operazioni mediante impianti di pubblico servizio o in dotazione
alla polizia giudiziaria, la motivazione relativa alla
insufficienza o inidoneità degli impianti della procura della
Repubblica, non può limitarsi a dare atto di tale situazione, ma
deve anche specificare le ragioni di tale inidoneità o
insufficienza, sia pure mediante una indicazione sintetica, purchè
questa non si traduca nella mera riproduzione del testo di legge
bensì dia conto del fatto storico, ricadente nell'ambito dei poteri
di cognizione del P.M., che ha dato causa ad essa.
Reati contro il patrimonio Delitti
Estorsione Estorsione ed esercizio arbitrario delle proprie
ragioni Differenze Elemento psicologico Caratteri della condotta
Fattispecie.
(Cod.pen. art. 393 e 629)
Sez. 2, sent. 47972 del 10 dicembre 2004 (ud.01/10/2004). Pres.
Morelli, Rel. Carmenini, P.M. (parz. diff.) De Sandro, ric. Caldara
ed altri.
Il delitto di estorsione si differenzia da quello di esercizio
arbitrario delle proprie ragioni con minaccia alla persona non
tanto per la materialità del fatto, che può essere identica, quanto
per l'elemento intenzionale nell'estorsione caratterizzato,
diversamente dall'altro reato, dalla coscienza dell'agente che
quanto egli pretende non gli è dovuto: peraltro, quando la minaccia
si estrinseca in forme di tale forza intimidatoria da andare al di
là di ogni ragionevole intento di far valere un proprio (preteso)
diritto, allora la coartazione dell'altrui volontà assume ex se i
caratteri dell'ingiustizia, con la conseguenza che, in situazioni
del genere, anche la minaccia tesa a far valere quel diritto si
trasforma in una condotta estorsiva. (Nella fattispecie la Corte ha
ritenuto ricorrere il reato di estorsione per le modalità di
intimidazione cui la parte lesa era stata sottoposta da parte di
terzi, su mandato del titolare del credito).
Reati contro la moralità pubblica e il buon
costume Prostituzione Favoreggiamento Riaccompagno della
prostituta sul luogo di esercizio dell'attività da parte del
cliente Reato di favoreggiamento della prostituzione
Configurabilità Esclusione Fondamento.
(L. 20 febbraio 1958, n. 75, art.
3)
Sez. 3,, sent. 1716 del 21 gennaio 2005 (ud.09/11/2004). Pres.
Zumbo. Rel. Onorato, P.M. (diff.) Passacantando, ric. P.M. in proc.
Di Teodoro.
La condotta del cliente della prostituta consistente nel
riaccompagnare la stessa, dopo la prestazione sessuale, sul luogo
in cui questa esercita la prostituzione, non configura il reato di
cui all'art. 3 n. 8 della legge 20 febbraio 1958 n. 75
(favoreggiamento della prostituzione), atteso che trattasi di
condotta accessoria alla consumazione del rapporto che risponde a
principi di cortesia e di rispetto della dignità personale della
prostituta.
Reati contro la persona Delitti contro la
libertà individuale Violenza sessuale In genere Lesioni
personali Reato di cui all'art. 582 cod. pen. Concorso con la
violenza sessuale Configurabilità.
(Cod.pen. artt. 582 e 609 bis)
Sez. 3, sent. 46760 del 2 dicembre 2004 (ud.28/10/2004). Pres.
Savignano, Rel. Lombardi, P.M. (conf.) Favalli, ric. Crisafi ed
altro.
Il reato di violenza sessuale, di cui all'art. 609 bis, cod.
pen., non assorbe quello di lesioni personali, trattandosi di
fattispecie che offendono beni diversi e che non si pongono in
relazione di progressione, e ciò in quanto la privazione della
libertà sessuale può essere realizzata con mezzi che non producono
lesioni personali; conseguentemente allorché oltre alla violenza
sessuale si cagionano lesioni personali alla vittima del reato,
anche soltanto per vincerne la resistenza,si configurano entrambi i
reati in concorso.
Reati contro la pubblica amministrazione Delitti
Dei pubblici ufficiali Peculato In genere Beni di valore
economico estremamente esiguo Idoneità a costituire oggetto
materiale del reato Esclusione Fattispecie in tema di
utilizzazione di cartuccia esplosa per scopi personali da pistola
di ordinanza.
(Cod.pen. art. 314)
Sez. 6, sent. 47193 del 6 dicembre 2004 (ud.11/11/2004). Pres.
Fulgenzi, Rel. Leonasi, P.M. (parz. diff.) Ciani, ric.
Battaglia.
Non integra il reato di peculato di cui all'art. 314 cod. pen.
la utilizzazione da parte del pubblico ufficiale, per scopi
personali, ancorché non leciti, di beni appartenenti alla P.A. di
valore estremamente esiguo. (In applicazione di tale principio, la
Corte ha escluso la configurabilità del peculato nella condotta
dell'agente della Polizia di Stato che, nell'esplodere senza
necessità un colpo dalla pistola di ordinanza, aveva utilizzato una
cartuccia in dotazione).
Reati contro l'ordine pubblico Delitti
Associazione per delinquere In genere Associazione mafiosa
Partecipazione Contributo prestato Caratteri.
(Cod.pen. art. 416 bis)
Sez. 2, sent. 2350 del 26 gennaio 2005 (ud.21/12/2004). Pres.
Rizzo, Rel. Cardella, P.M. (conf.) Geraci, ric. Papalia ed
altri.
La condotta di partecipazione ad un'associazione per delinquere,
per essere punibile, non può esaurirsi in una manifestazione
positiva di volontà del singolo di aderire alla associazione che si
sia già formata, occorrendo invece la prestazione, da parte dello
stesso, di un effettivo contributo, che può essere anche minimo e
di qualsiasi forma e contenuto, purchè destinato a fornire
efficacia al mantenimento in vita della struttura o al
perseguimento degli scopi di essa. Nel caso dell'associazione di
tipo mafioso, differenziandosi questa dalla comune associazione per
delinquere per la sua peculiare forza di intimidazione, derivante
dai metodi usati e dalla capacità di sopraffazione, a sua volta
scaturente dal legame che unisce gli associati (ai quali si
richiede di prestare, quando necessario, concreta attività diretta
a piegare la volontà dei terzi che vengano a trovarsi in contatto
con l'associazione e che ad essa eventualmente resistano), il detto
contributo può essere costituito anche dalla dichiarata adesione
all'associazione da parte del singolo, il quale presti la sua
disponibilità ad agire come "uomo d'onore", ai fini
anzidetti.
Sicurezza pubblica Misure di prevenzione Singole
misure Sorveglianza speciale Detenzione sopravvenuta Fungibilità
con la misura Esclusione.
(L. 27 dicembre 1956 n. 1423, artt.
4, 7 e 11)
Sez. 1, sent. 49226 del 22 dicembre 2004 (ud.21/10/2004). Pres.
Fazzioli, Rel. Pepino, P.M. (diff.) Ciampoli, ric. Medri.
In materia di misure di prevenzione, il tempo trascorso "in
vinculis" per sopravvenuto titolo detentivo non può mai computarsi
ai fini della durata della sorveglianza speciale, la cui decorrenza
resta sospesa e riprende a decorrere allo scadere della
carcerazione, senza la necessità di una nuova notifica del decreto
applicativo.
Stupefacenti Coltivazione di piante da
stupefacenti Attività illecite Coltivazione Reato di pericolo
astratto Sussistenza Numero delle piante o assenza dell'effetto
drogante Irrilevanza Fattispecie.
(D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, artt.
26, 73 e 75)
Sez. 4, sent. 46529 del 1 dicembre 2004 (ud.29/09/2004). Pres.
Fattori, Rel. Iacopino, P.M. (diff.) Galasso, ric. Aspri ed
altro.
La coltivazione di piantine di canapa indiana integra un reato
di pericolo astratto per la cui configurabilità non rilevano la
quantità e qualità delle piante, la loro effettiva tossicità o la
quantità di sostanze drogante da esse estraibile, trattandosi di
fattispecie volta a vietare la produzione di specie vegetali idonee
a produrre l'agente psicotropo, indipendentemente dal principio
attivo estraibile. (Nel caso di specie si trattava di circa 30
piante di "cannabis indica").
Udienza preliminare (cod. proc. pen.
1988) Fascicolo per il dibattimento In genere Relazioni di
servizio della polizia giudiziaria riproducenti attività di
constatazione ed osservazione Atti irripetibili Sussistenza
Fattispecie.
(Nuovo cod.proc.pen., artt. 348 e
431)
Sez. 2, sent. 2353 del 26 gennaio 2005 (ud.12/01/2005). Pres.
Rizzo, Rel. Casucci, P.M. (conf.) Gialanella, ric. Ara ed
altri.
Le relazioni di servizio, che riproducono l'attività di
constatazione ed osservazione effettuata dalla polizia giudiziaria
in relazione a fatti e persone in situazioni soggette a mutamento,
come tali non più riproducibili, costituiscono atti irripetibili,
con la conseguenza che, essendo legittimo il loro inserimento nel
fascicolo per il dibattimento, possono essere valutate dal giudice
come fonte di prova. (Nell'affermare tale principio, la Corte ha
osservato che la relazione di servizio, nella specie corredata da
talune fotografie, in quanto descrittiva di fatti oggetto di
percezione diretta, non si differenzia da quelle attività, quali
perquisizioni, sequestri ed ispezioni, che, pur potendo essere
oggetto di testimonianza, sono pacificamente incluse nel novero
degli atti irripetibili). |