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LEGGE 18 MARZO 2005, N.
37
CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL D.L. 19 GENNAIO 2005,
N. 3, RECANTE PROROGA DELLA PARTECIPAZIONE ITALIANA A MISSIONI
INTERNAZIONALI
(Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - N. 65 del 19 marzo
2005)
Art. 1. 1. Il decreto-legge 19 gennaio 2005, n. 3, recante
proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali, è
convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla
presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Allegato
Modificazioni apportate in sede di conversione al decreto-legge
19 gennaio 2005, n. 3
All'articolo 4, al comma 2, primo periodo, le parole: «a e 250.000»
sono sostituite dalle seguenti:
«a euro 250.000». Dopo l'articolo 4 è inserito il seguente:
«Art. 4-bis (Incentivazione della produttività del personale dei
Ministeri della difesa e degli affari esteri).
1. In relazione alle prioritarie e urgenti esigenze connesse
all'intensificarsi delle attività di supporto alle Forze armate
impiegate nelle missioni internazionali e ai conseguenti maggiori
carichi di lavoro derivanti dall'accresciuta complessità delle
funzioni assegnate al personale appartenente alle aree
professionali in servizio presso il Ministero della difesa, è
autorizzata, per l'anno 2005, la spesa di euro 5.000.000, da
destinare, attraverso la contrattazione collettiva nazionale
integrativa, all'incentivazione della produttività del predetto
personale.
2. È autorizzata, per l'anno 2005, la spesa di euro 3.000.000 da
destinare, attraverso la contrattazione collettiva nazionale
integrativa, all'incentivazione della produttività del personale
delle aree funzionali in servizio presso il Ministero degli affari
esteri in relazione all'incremento dei compiti ad esso assegnati e
connessi al supporto della missione umanitaria, di stabilizzazione
e di ricostruzione di cui all'articolo 1, ivi inclusi la gestione
amministrativa degli interventi, l'invio di esperti, nonché
l'attività amministrativa connessa all'operatività dell'ambasciata
d'Italia a Baghdad e del Consolato generale a Bassora.
3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo,
pari a euro 8.000.000 per l'anno 2005, si provvede, quanto a euro
5.000.000 di cui al comma 1, mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 1, comma 233,
della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e quanto a euro 3.000.000 di
cui al comma 2, mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007,
nell'àmbito dell'unità previsionale di base di parte corrente
«Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero
degli affari esteri.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad
apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di
bilancio».
Gli articoli 5, 6, 7, 8 e 9 sono soppressi
All'articolo 10, comma 1, le parole: «ed al personale
dell'Esercito impiegato nella regione sudanese del Darfur,
nell'àmbito della missione di monitoraggio del cessate il fuoco
dell'Unioneafricana» sono soppresse, e le parole: «euro 8.742» sono
sostituite dalle seguenti: «euro 8.341».
All'articolo 11: al comma 1, le parole: «agli articoli 4, comma
1, 5, commi 1, 2, 3, 6, 7 e 8, 6 e 9, comma 1,» sonosostituite
dalle seguenti: «all'articolo 4, comma 1»; al comma 2, le parole:
«agli articoli 4, comma 1, e 5, commi 1 e 2, nonché per il
personaledell'Arma dei carabinieri in servizio di sicurezza presso
la sede diplomatica di Kabul inAfghanistan,» sono sostituite dalle
seguenti: «all'articolo 4, comma 1»; i commi 4 e 5 sono
soppressi.
All'articolo 13: al comma 1, le parole: «nelle missioni di cui
agli articoli 4 e 5, commi 1 e 2,» sono sostituite dalleseguenti:
«nella missione di cui all'articolo 4»; al comma 2, le parole:
«afgano o» sono soppresse e le parole: «,4 e 5, commi 1 e 2»
sonosostituite dalle seguenti: «e 4»; il comma 4 è soppresso.
Gli articoli 15, 16 e 17 sono soppressi.
All'articolo 18, comma 1, le parole: «alle missioni internazionali»
sono sostituite dalle seguenti:«alla missione internazionale» e le
parole: «,13 e 14, commi 1, 2, 4, 5 e 7,» sono sostituite
dalleseguenti: «e 13».
L'articolo 19 è soppresso.
Nella rubrica del capo II, le parole: «a missioni internazionali»
sono sostituite dalle seguenti: «alla missione internazionale in
Iraq» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e misure di
incentivazione della produttività del personale dei Ministeri della
difesa e degli affari esteri».
All'articolo 21, al comma 1, le parole: «escluso l'articolo 16»
sono sostituite dalle seguenti: «escluso l'articolo 4-bis» e le
parole: «euro 611.269.818» sono sostituite dalle seguenti: «euro
291.492.695».
Al titolo del decreto-legge, le parole: «a missioni internazionali»
sono sostituite dalle seguenti: «alla missione internazionale in
Iraq» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e misure di
incentivazione della produttività del personale dei Ministeri della
difesa e degli affari esteri».
LEGGE 21 MARZO 2005, N. 39
DISPOSIZIONI PER LA PARTECIPAZIONE ITALIANA A MISSIONI
INTERNAZIONALI
(Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - N. 67 del 22 marzo 2005)
Art. 1. Partecipazione di personale militare a missioni
internazionali
1. È differito al 30 giugno 2005 il termine previsto
dall'articolo 1, comma 1, della legge 30 luglio 2004, n. 208,
relativo alla partecipazione alla missione internazionale Enduring
Freedom e alle missioni Active Endeavour e Resolute Behaviour a
essa collegate. Per le finalità di cui al presente comma è
autorizzata, per l'anno 2005, la spesa di euro 30.564.931.
2. È differito al 30 giugno 2005 il termine previsto
dall'articolo 1, comma 2, della legge 30 luglio 2004, n. 208,
relativo alla partecipazione alla missione internazionale
International Security Assistance Force-ISAF. Per le finalità di
cui al presente comma è autorizzata, per l'anno 2005, la spesa di
euro 74.436.206.
3. È differito al 30 giugno 2005 il termine previsto
dall'articolo 1, comma 3, della legge 30 luglio2004, n. 208,
relativo alla partecipazione alle seguenti missioni internazionali:
a) Over the Horizon Force in Bosnia; b) Multinational Specialized
Unit (MSU) in Kosovo; c) Joint Guardian in Kosovo e Fyrom e NATO
Headquarters Skopje (NATO HQS) in Fyrom; d) United Nations Mission
in Kosovo (UNMIK) e Criminal Intelligence Unit (CIU) in Kosovo; e)
Albania 2 e NATO Headquarters Tirana (NATO HQT) in Albania.
4. Per le finalità di cui al comma 3 è autorizzata, per l'anno
2005, la spesa di euro 155.134.732, comprensiva degli oneri
relativi alla partecipazione di personale appartenente al corpo
militare dell'Associazione dei cavalieri italiani del Sovrano
Militare Ordine di Malta, speciale ausiliario dell'Esercito
italiano.
5. È differito al 30 giugno 2005 il termine previsto
dall'articolo 1, comma 5, della legge 30 luglio 2004, n. 208,
relativo alla partecipazione alla missione di monitoraggio
dell'Unione europea nei territori della ex Jugoslavia-EUMM. Per le
finalità di cui al presente comma è autorizzata, per l'anno 2005,
la spesa di euro 604.901.
6. È differito al 30 giugno 2005 il termine previsto
dall'articolo 1, comma 6, della legge 30 luglio 2004, n. 208,
relativo alla partecipazione alla missione internazionale Temporary
International Presence in Hebron (TIPH 2). Per le finalità di cui
al presente comma è autorizzata, per l'anno 2005, la spesa di euro
641.667.
7. È differito al 30 giugno 2005 il termine previsto
dall'articolo 1, comma 7, della legge 30 luglio 2004, n. 208,
relativo alla partecipazione alla missione internazionale United
Nations Mission in Ethiopia and Eritrea (UNMEE). Per le finalità di
cui al presente comma è autorizzata, per l'anno 2005, la spesa di
euro 2.117.625.
8. È differito al 30 giugno 2005 il termine previsto
dall'articolo 1, comma 8, della legge 30 luglio 2004, n. 208,
relativo alla partecipazione ai processi di pace in corso per il
Sudan. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata, per
l'anno 2005, la spesa di euro 85.238.
Art. 2. Operazione militare dell'Unione europea in
Bosnia-Erzegovina
1. È autorizzata, fino al 30 giugno 2005, la partecipazione
all'operazione militare dell'Unione europea in Bosnia-Erzegovina,
denominata ALTHEA. Per le finalità di cui al presente articolo è
autorizzata, per l'anno 2005, la spesa di euro 41.654.078.
Art. 3. Sostegno logistico alla compagnia di fanteria rumena
1. Per il sostegno logistico della compagnia di fanteria rumena,
di cui all'articolo 11 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15,
nei limiti temporali di cui all'articolo 1, comma 3, è autorizzata,
per l'anno 2005, la spesa di euro 1.806.563.
Art. 4. Prosecuzione delle attività di assistenza alle Forze
armate albanesi
1. Per la prosecuzione delle attività di assistenza alle Forze
armate albanesi, di cui all'articolo 12 del decreto-legge 28
dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge
27 febbraio 2002, n. 15, è autorizzata, fino al 31 dicembre 2005,
la spesa di euro 5.165.000 per la fornitura di mezzi, materiali,
attrezzature e servizi e per la realizzazione di interventi
infrastrutturali e l'acquisizione di apparati informatici e di
telecomunicazione, secondo le disposizioni dell'articolo 3, comma
1, del decreto-legge 24 aprile 1997, n. 108, convertito, con
modificazioni, dalla legge 20 giugno 1997, n. 174.
2. Per le finalità di cui al comma 1, il Ministero della difesa
è autorizzato, in caso di necessità e urgenza, a ricorrere ad
acquisti e lavori da eseguire in economia.
Art. 5. Partecipazione di personale delle Forze di polizia a
missioni internazionali
1. È differito al 30 giugno 2005 il termine previsto
dall'articolo 2, comma 1, della legge 30 luglio 2004, n. 208,
relativo alla partecipazione del personale della Polizia di Stato
alla missione United Nations Mission in Kosovo (UNMIK). Per le
finalità di cui al presente comma è autorizzata, per l'anno 2005,
la spesa di euro 1.054.277.
2. È differito al 30 giugno 2005 il termine previsto
dall'articolo 2, comma 2, della legge 30 luglio 2004, n. 208,
relativo allo sviluppo di programmi di cooperazione delle Forze di
polizia italiane in Albania e nei Paesi dell'area balcanica. Per le
finalità di cui al presente comma è autorizzata, per l'anno 2005,
la spesa di euro 4.211.384.
3. È differito al 30 giugno 2005 il termine previsto
dall'articolo 2, comma 3, della legge 30 luglio 2004, n. 208,
relativo alla partecipazione di personale della Polizia di Stato e
dell'Arma dei carabinieri alla missione in Bosnia-Erzegovina
denominata EUPM. Per le finalità di cui al presente comma è
autorizzata, per l'anno 2005, la spesa di euro 1.739.398.
4. È differito al 30 giugno 2005 il termine previsto
dall'articolo 2, comma 4, della legge 30 luglio 2004, n. 208,
relativo alla partecipazione di personale della Polizia di Stato e
dell'Arma dei carabinieri alla missione di polizia dell'Unione
europea in Macedonia, denominata EUPOL Proxima. Per le finalità di
cui al presente comma è autorizzata, per l'anno 2005, la spesa di
euro 405.722.
Art. 6. Trattamento assicurativo
1. Al personale dell'Esercito impiegato nella regione sudanese
del Darfur nell'àmbito della missione di monitoraggio del cessate
il fuoco dell'Unione Africana è attribuito il trattamento
assicurativo previsto dall'articolo 3 del decreto-legge 28 dicembre
2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
febbraio 2002, n. 15. Per la finalità di cui al presente comma è
autorizzata, per l'anno 2005, la spesa di euro 401.
Art. 7. Indennità di missione
1. Con decorrenza dalla data di entrata nel territorio, nelle
acque territoriali e nello spazio aereo dei Paesi interessati e
fino alla data di uscita dagli stessi per il rientro nel territorio
nazionale, al personale appartenente ai contingenti di cui agli
articoli 1, commi 1, 2, 3, 6, 7 e 8, 2 e 5, comma 1, è corrisposta
per tutta la durata del periodo, in aggiunta allo stipendio o alla
paga e agli altri assegni a carattere fisso e continuativo,
l'indennità di missione di cui al regio decreto 3 giugno 1926, n.
941, nella misura del 98 per cento, detraendo eventuali indennità e
contributi corrisposti agli interessati direttamente dagli
organismi internazionali.
2. La misura dell'indennità di cui al comma 1, per il personale
militare appartenente ai contingenti di cui all'articolo 1, commi 1
e 2, nonché per il personale dell'Arma dei carabinieri in servizio
di sicurezza presso la sede diplomatica di Kabul in Afghanistan, è
calcolata sul trattamento economico all'estero previsto con
riferimento ad Arabia Saudita, Emirati Arabi e Oman.
3. L'indennità di cui al comma 1 è corrisposta al personale che
partecipa alle missioni di cui all'articolo 1, comma 5, e 5, commi
3 e 4, nella misura intera, incrementata del 30 per cento se il
personale non usufruisce, a qualsiasi titolo, di vitto e alloggio
gratuiti.
4. Al personale che partecipa alla missione di cui all'articolo
5, comma 2, si applica il trattamento economico previsto dalla
legge 8 luglio 1961, n. 642, e l'indennità speciale, di cui
all'articolo 3 della medesima legge, nella misura del 50 per cento
dell'assegno di lungo servizio all'estero.
Art. 8. Valutazione del servizio prestato in missioni
internazionali
1. I periodi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio
e di imbarco svolti dagli ufficiali delle Forze armate e dell'Arma
dei carabinieri presso i comandi, le unità, i reparti e gli enti
costituiti per lo svolgimento delle missioni internazionali di cui
alla presente legge sono validi ai fini dell'assolvimento degli
obblighi previsti dalle tabelle 1, 2 e 3 allegate al D.Lgs. 30
dicembre 1997, n. 490, e al D.Lgs. 5 ottobre 2000, n. 298, e
successive modificazioni.
Art. 9. Disposizioni in materia penale
1. Al personale militare impiegato nelle missioni di cui
all'articolo 1, commi 1 e 2, si applicano il codice penale militare
di guerra e l'articolo 9 del decreto-legge 1° dicembre 2001, n.
421, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 gennaio 2002, n.
6.
2. I reati commessi dallo straniero in territorio afgano, a
danno dello Stato o di cittadini italiani partecipanti alle
missioni di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, sono puniti sempre a
richiesta del Ministro della giustizia e sentito il Ministro della
difesa per i reati commessi a danno di appartenenti alle Forze
armate.
3. Per i reati di cui al comma 2 la competenza territoriale è
del Tribunale di Roma.
4. Al personale militare impiegato nelle missioni di cui agli
articoli 1, commi 3, 5, 6, 7 e 8, 2 e 5, commi 2, 3 e 4, si
applicano il codice penale militare di pace e l'articolo 9, commi
3, 4, lettere a), b), c) e d), 5 e 6, del decreto-legge n. 421 del
2001, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 6 del 2002.
Art. 10. Disposizioni in materia contabile
1. Le disposizioni in materia contabile previste dall'articolo
8, comma 2, del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito,
con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15, sono estese
alle acquisizioni di materiali d'armamento e di equipaggiamenti
individuali e si applicano entro il limite complessivo di euro
50.000.000 a valere sullo stanziamento di cui all'articolo 18 della
presente legge.
Art. 11. Forze di completamento
1. Per le esigenze connesse con le missioni internazionali, allo
scopo di garantire la funzionalità e l'operatività dei comandi,
degli enti e delle unità nonché la loro alimentazione, nell'anno
2005 possono essere richiamati in servizio, su base volontaria e a
tempo determinato non superiore ad un anno, i militari in congedo
appartenenti alle categorie dei sottufficiali, dei militari di
truppa in servizio di leva, dei volontari in ferma annuale, in
ferma breve, in ferma prefissata e in servizio permanente. Tale
personale, inserito nelle forze di completamento, è impiegato in
attività addestrative, operative e logistiche sia sul territorio
nazionale sia all'estero.
2. Ai militari delle categorie dei sottufficiali e dei volontari
in servizio permanente richiamati è attribuito lo stato giuridico e
il trattamento economico dei pari grado in servizio.
3. Ai militari delle categorie dei militari di truppa in
servizio di leva, dei volontari in ferma annuale e dei volontari in
ferma breve e in ferma prefissata richiamati sono attribuiti lo
stato giuridico e il trattamento economico dei pari grado
appartenenti ai volontari in ferma breve.
4. I provvedimenti di richiamo sono adottati nei limiti delle
consistenze del personale determinate, per l'anno 2005, dal decreto
di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 8 maggio
2001, n. 215.
5. Con decreto del Ministero della difesa sono definiti, in
relazione alle specifiche esigenze delle Forze armate, i requisiti
richiesti ai fini del richiamo in servizio, la durata delle ferme e
l'eventuale relativo prolungamento entro il limite massimo di cui
al comma 1, nonché le modalità di cessazione anticipata dal vincolo
temporaneo di servizio.
6. Per le esigenze di cui al comma 1, in deroga a quanto
previsto dall'articolo 64 della legge 10 aprile 1954, n. 113,
nell'anno 2005 possono essere richiamati in servizio a domanda,
secondo le modalità di cui all'articolo 25 del decreto legislativo
n. 215 del 2001, e successive modificazioni, gli ufficiali
appartenenti alla riserva di complemento, nei limiti del
contingente stabilito dalla legge di bilancio per gli ufficiali
delle forze di completamento.
Art. 12. Richiami in servizio di personale dell'Arma dei
carabinieri
1. Per le esigenze connesse con le missioni internazionali, al
fine di garantire la funzionalità e l'operatività dei comandi,
degli enti e delle unità, per l'anno 2005, fatto salvo il programma
di arruolamento di carabinieri in ferma quadriennale di cui
all'articolo 3, comma 70, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, ed
entro il limite di spesa di euro 23.118.801 per il medesimo anno,
con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, può essere richiamato ulteriore
personale dell'Arma dei carabinieri, compresi i carabinieri
ausiliari che al termine della ferma biennale sono risultati idonei
ma non prescelti per la ferma quadriennale. Ai carabinieri
ausiliari in ferma biennale richiamati ai sensi del presente comma
è corrisposto il trattamento economico pari a quello previsto
dall'articolo 15, comma 1, della legge 23 agosto 2004, n. 226, per
i volontari in ferma prefissata quadriennale e, se richiamati per
un periodo svolto anche in parte nell'anno 2004 non inferiore ai
sei mesi durante il quale non hanno demeritato, si applicano, fino
al 31 dicembre 2005, le disposizioni di cui all'articolo 4, comma
2, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, e successive
modificazioni, e all'articolo 25, commi 1 e 2, della legge n. 226
del 2004, fermo restando quanto previsto dalle disposizioni di cui
al Capo IV della legge n. 226 del 2004, a decorrere dal 1° gennaio
2006.
2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a euro
23.118.801 per l'anno 2005, si provvede mediante corrispondente
riduzione dell'autorizzazione di spesa recata, per l'anno 2005,
dall'articolo 3, comma 70, della legge 24 dicembre 2003, n.
350.
Art. 13. Attività di ricerca scientifica a fini di prevenzione
sanitaria
1. È autorizzata, per l'anno 2005, la spesa di euro 155.000 per
la prosecuzione dello studio epidemiologico di tipo prospettico
seriale indirizzato all'accertamento dei livelli di uranio e di
altri elementi potenzialmente tossici presenti in campioni
biologici di militari impiegati nelle missioni internazionali, al
fine di individuare eventuali situazioni espositive idonee a
costituire fattore di rischio per la salute, di cui all'articolo
13-ter del decreto-legge 20 gennaio 2004, n. 9, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 marzo 2004, n. 68.
Art. 14. Rinvii normativi
1. Per quanto non diversamente previsto, alle missioni
internazionali di cui alla presente legge si applicano gli articoli
2, commi 2 e 3, 3, 4, 5, 7, 8, commi 1 e 2, 9, 13 e 14, commi 1, 2,
4, 5 e 7, del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito,
con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15.
Art. 15. Modifiche all'articolo 4-ter del decreto-legge 29
dicembre 2000, n. 393, convertito, con modificazioni, dalla legge
28 febbraio 2001, n. 27
1. Al comma 1 dell'articolo 4-ter del decreto-legge 29 dicembre
2000, n. 393, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
febbraio 2001, n. 27, sono apportate le seguenti modifiche: a) dopo
le parole: «30 dicembre 1997, n. 505,» sono aggiunte le seguenti:
«e dal decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215,»; b) dopo le
parole: «dipendenza da causa di servizio.» è aggiunto il seguente
periodo: «Ai fini del proscioglimento dalla ferma o rafferma
contratta, al predetto personale che ha ottenuto il riconoscimento
della causa di servizio non sono computati, a domanda, i periodi
trascorsi in licenza straordinaria di convalescenza o in ricovero
in luogo di cura connessi con il recupero dell'idoneità al servizio
militare a seguito della infermità contratta.».
Art. 16. Programmi d'interesse nazionale
1. All'articolo 4, comma 177, della legge 24 dicembre 2003, n.
350, e successive modificazioni,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, dopo le parole: «contributo pluriennale per la
realizzazione di investimenti»
sono inserite le seguenti: «, di forniture di interesse
nazionale»;
b) dopo il primo periodo, è inserito il seguente: «I contributi,
compresi gli eventuali atti di delega
all'incasso accettati dall'Amministrazione, non possono essere
compresi nell'àmbito di
procedure concorsuali, anche straordinarie».
Art. 17. Disposizioni di convalida
1. In relazione a quanto previsto dalle disposizioni della
presente legge, sono convalidati gli atti adottati, le attività
svolte e le prestazioni effettuate fino alla data di entrata in
vigore della legge stessa.
Art. 18. Copertura finanziaria
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge,
escluso l'articolo 12, pari complessivamente a euro 319.777.123 per
l'anno 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 1, comma 233,
della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
Art. 19. Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
L. 14 MARZO
2005, N. 41
DISPOSIZIONI PER L'ATTUAZIONE DELLA DECISIONE 2002/187/GAI DEL 28
FEBBRAIO 2002 DEL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, CHE ISTITUISCE
L'EUROJUST PER RAFFORZARE LA LOTTACONTRO LE FORME GRAVI DI
CRIMINALITÀ
(Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - N. 72 del 29 marzo 2005)
Art. 1. Finalità e oggetto
1. Con la presente legge viene data attuazione alla decisione
2002/187/GAI del 28 febbraio 2002 del Consiglio dell'Unione
europea, che istituisce l'Eurojust per rafforzare la lotta contro
le forme gravi di criminalità, di seguito denominata
«decisione».
Art. 2. Nomina del membro nazionale e poteri del Ministro della
giustizia
1. Il membro nazionale distaccato presso l'Eurojust è nominato
con decreto del Ministro della giustizia tra i giudici o i
magistrati del pubblico ministero, che esercitano funzioni
giudiziarie, o fuori del ruolo organico della magistratura, con
almeno venti anni di anzianità di servizio. Il magistrato che
esercita funzioni giudiziarie è collocato fuori del ruolo organico
della magistratura.
2. Ai fini della nomina, il Ministro della giustizia, acquisite
le valutazioni del Consiglio superiore della magistratura in ordine
ad una rosa di candidati nell'àmbito della quale provvederà ad
effettuare la nomina stessa, richiede al medesimo Consiglio il
collocamento del magistrato designato fuori del ruolo organico
della magistratura o, nel caso di magistrato già in posizione di
fuori ruolo, comunica al Consiglio superiore della magistratura la
propria designazione.
3. Il Ministro della giustizia può, per il tramite del Capo del
Dipartimento per gli affari di giustizia, indirizzare al membro
nazionale direttive per l'esercizio delle sue funzioni.
Art. 3. Assistenti del membro nazionale
1. Il membro nazionale distaccato presso l'Eurojust può essere
coadiuvato da un assistente. In caso di necessità e previo accordo
del collegio di cui all'articolo 10 della decisione, il membro
nazionale può essere coadiuvato da ulteriori assistenti, in numero
complessivo non superiore a tre. Uno di tali assistenti, purché
giudice o magistrato del pubblico ministero, può sostituire il
membro nazionale nell'esercizio delle sue funzioni.
2. Gli assistenti del membro nazionale sono nominati tra i
giudici o i magistrati del pubblico ministero, che esercitano
funzioni giudiziarie, o fuori del ruolo organico della
magistratura, con qualifica almeno di magistrato di tribunale. Essi
possono altresì essere nominati tra i dirigenti
dell'Amministrazione della giustizia.
3. Nei casi di cui al comma 2, primo periodo, l'assistente del
membro nazionale è nominato con decreto del Ministro della
giustizia, secondo la procedura di cui all'articolo 2, comma 2. Il
magistrato che esercita funzioni giudiziarie è collocato fuori del
ruolo organico della magistratura. Nei casi di cui al comma 2,
secondo periodo, l'assistente del membro nazionale è nominato con
decreto del Ministro della giustizia. Il dirigente
dell'Amministrazione della giustizia è collocato fuori del ruolo
organico.
Art. 4. Durata dell'incarico e trattamento economico
1. I mandati del membro nazionale distaccato presso l'Eurojust e
dei suoi assistenti hanno una durata di quattro anni e sono
prorogabili per non più di due anni.
2. I magistrati ordinari e i dirigenti appartenenti
all'Amministrazione della giustizia ai quali sono attribuiti gli
incarichi di membro nazionale o di assistente mantengono il proprio
trattamento economico complessivo; agli stessi è altresì
corrisposta un'indennità, comprensiva di ogni altro trattamento
all'estero, corrispondente a quella percepita, rispettivamente, dal
primo consigliere e dal primo segretario di delegazione.
Art. 5. Poteri del membro nazionale dell'Eurojust
1. Nell'àmbito delle indagini e delle azioni penali relative
alle forme di criminalità e ai reati di competenza dell'Eurojust di
cui all'articolo 4 della decisione e ai fini del conseguimento
degli obiettivi di impulso e miglioramento del coordinamento delle
medesime indagini e azioni penali e di miglioramento della
cooperazione tra le autorità nazionali competenti degli Stati
membri dell'Unione europea, nonché di assistenza delle stesse, di
cui all'articolo 3 della decisione, il membro nazionale esercita i
poteri di cui all'articolo 6 della decisione.
2. Per lo svolgimento delle funzioni di cui al comma 1, il
membro nazionale può, in particolare:
a) chiedere alle autorità giudiziarie competenti di valutare
se:
1)avviare un'indagine o esercitare un'azione penale in ordine a
fatti determinati;
2)accettare che una di esse sia più indicata per avviare
un'indagine o azione penale in ordine a fatti determinati;
3)porre in essere un coordinamento con le autorità competenti di
altri Stati membri interessati;
4)istituire una squadra investigativa comune con le autorità
competenti di altri Stati membri
interessati, conformemente ai pertinenti strumenti di cooperazione;
b) assicurare l'informazione reciproca tra le autorità giudiziarie
competenti degli Stati membri interessati in ordine alle indagini e
alle azioni penali di cui l'Eurojust ha conoscenza; c) assistere,
su loro richiesta, le autorità nazionali competenti e quelle degli
altri Stati membri per assicurare un coordinamento ottimale delle
indagini e delle azioni penali, anche mediante l'organizzazione di
riunioni tra le suddette autorità; d) prestare assistenza per
migliorare la cooperazione tra le autorità competenti degli Stati
membri; e) collaborare e consultarsi con la rete giudiziaria
europea, anche utilizzando e contribuendo ad arricchire la sua base
di dati documentali; f) ricevere dalle autorità giudiziarie,
attraverso i corrispondenti nazionali o direttamente nei casi di
urgenza, e trasmettere alle autorità competenti degli altri Stati
membri, richieste di assistenza giudiziaria, quando queste
riguardano indagini o azioni penali relative alle forme di
criminalità e ai reati di competenza dell'Eurojust di cui
all'articolo 4, paragrafo 1, della decisione e richiedono, per
essere eseguite in modo coordinato, l'assistenza dell'Eurojust; g)
prestare sostegno, con l'accordo del collegio di cui all'articolo
10 della decisione e su richiesta dell'autorità giudiziaria
competente, anche nel caso in cui le indagini e le azioni penali
interessino unicamente lo Stato italiano e un Paese terzo, se con
tale Paese è stato concluso un accordo che instaura una
cooperazione ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 3, della
decisione o se tale sostegno riveste un interesse essenziale, o nel
caso in cui le indagini e le azioni penali interessino unicamente
lo Stato italiano e la Comunità; h) partecipare, con funzioni di
assistenza, alle attività di una squadra investigativa comune
costituita conformemente ai pertinenti strumenti di
cooperazione.
Art. 6. Poteri del collegio dell'Eurojust
1. Nell'àmbito delle indagini e delle azioni penali relative
alle forme di criminalità e ai reati di competenza dell'Eurojust di
cui all'articolo 4 della decisione e ai fini del conseguimento
degli obiettivi di impulso e miglioramento del coordinamento delle
medesime indagini e azioni penali e di miglioramento della
cooperazione tra le autorità nazionali competenti degli Stati
membri dell'Unione europea, nonché di assistenza delle stesse, di
cui all'articolo 3 della decisione, il collegio dell'Eurojust di
cui all'articolo 10 della decisione esercita i poteri di cui
all'articolo 7 della decisione.
Art. 7. Richiesta di informazioni, accesso alle banche dati e ai
sistemi informativi nazionali, obbligo di informativa
1. Ai fini del conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo
3 della decisione, il membro nazionale può: a) richiedere e
scambiare con l'autorità giudiziaria competente, anche in deroga al
divieto stabilito dall'articolo 329 del codice di procedura penale,
informazioni scritte in ordine a procedimenti penali e al contenuto
di atti degli stessi; b) accedere alle informazioni contenute nel
casellario giudiziale, nel casellario dei carichi pendenti,
nell'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e
nell'anagrafe dei carichi pendenti degli illeciti amministrativi
dipendenti da reato, ai sensi degli articoli 21 e 30 del testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative
dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313,
nei registri delle notizie di reato e negli altri registri
istituiti presso gli uffici giudiziari e in ogni altro pubblico
registro; c) richiedere all'autorità che ha la competenza centrale
per la sezione nazionale del Sistema di informazione Schengen di
comunicargli dati inseriti nel Sistema.
2. La richiesta di cui al comma 1, lettera a), ovvero di
accedere alle informazioni di cui al medesimo comma 1, lettera b),
è inviata all'autorità giudiziaria competente. Nella fase delle
indagini preliminari provvede il pubblico ministero il quale, se
ravvisa motivi ostativi all'accoglimento della richiesta, trasmette
la stessa, unitamente al proprio parere, al giudice per le indagini
preliminari che provvede con decreto motivato. Nelle fasi
successive provvedono, con decreto motivato, rispettivamente il
giudice dell'udienza preliminare ovvero il giudice individuato ai
sensi dell'articolo 91 delle norme di attuazione, di coordinamento
e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto
legislativo 28 luglio 1989, n. 271, acquisito il parere del
pubblico ministero. Il decreto che accoglie o rigetta la richiesta
è impugnabile dal pubblico ministero e dal membro nazionale
dell'Eurojust nel termine di venti giorni dalla comunicazione del
provvedimento dinanzi alla Corte di cassazione. L'impugnazione
sospende l'esecuzione del provvedimento di accoglimento della
richiesta.
3. Ai fini del conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo
3 della decisione, il procuratore della Repubblica, quando procede
ad indagini per talune delle forme di criminalità o dei reati di
competenza dell'Eurojust di cui all'articolo 4, paragrafo 1, della
decisione, che coinvolgono almeno due Stati membri dell'Unione
europea, o un Paese terzo, se con tale Paese è stato concluso un
accordo che instaura una cooperazione ai sensi dell'articolo 27,
paragrafo 3, della decisione, o la Comunità, ne dà notizia al
membro nazionale dell'Eurojust.
Art. 8. Nomina di un giudice ai fini dell'inserimento nell'elenco
dei giudici che possono fare parte dell'autorità di controllo
comune
1. Con decreto del Ministro della giustizia, adottato secondo la
procedura di cui all'articolo 2, comma 2, è nominato un giudice,
scelto tra i magistrati ordinari e non membro dell'Eurojust,
affinché figuri nell'elenco dei giudici che possono fare parte
dell'autorità di controllo comune istituita ai sensi dell'articolo
23 della decisione.
2. La nomina non comporta la collocazione fuori del ruolo
organico della magistratura.
3. La durata dell'incarico è di due anni, prorogabili per non
più di una volta.
Art. 9. Designazione dei corrispondenti nazionali
1. Sono designati quali corrispondenti nazionali dell'Eurojust,
ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 1, della decisione, l'Ufficio
II della Direzione generale della giustizia penale del Dipartimento
per gli affari di giustizia del Ministero della giustizia, la
Direzione nazionale antimafia e le procure generali della
Repubblica presso le corti di appello, ciascuno rispetto alle
proprie attribuzioni.
Art. 10. Membro nazionale quale autorità nazionale competente
per le esigenze del regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento
europeo e del Consiglio ed (Euratom) e del regolamento (CE) n.
1074/1999 del 25 maggio 1999 del Consiglio
1. In conformità con l'articolo 26, paragrafo 4, della
decisione, il membro nazionale distaccato presso l'Eurojust è
considerato autorità nazionale competente per le esigenze del
regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del
Consiglio ed (Euratom) e del regolamento (CE) n. 1074/1999 del 25
maggio 1999 del Consiglio, relativi alle indagini svolte
dall'Ufficio per la lotta antifrode (OLAF).
Art. 11. Norma di copertura
1. Per l'attuazione delle disposizioni di cui alla presente
legge è autorizzata, a decorrere dall'anno 2005, la spesa di
362.218 euro. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2005-2007, nell'àmbito dell'unità previsionale di base di
parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero
della giustizia.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
Art. 12. Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
DECRETO-LEGGE 31 MARZO 2005, N. 45
(Gazzetta Ufficiale - Serie Generale N. 75 del 1° aprile
2005)
Disposizioni urgenti per la funzionalità dell'Amministrazione della
pubblica sicurezza, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale
dei vigili del fuoco.
DECRETO-LEGISLATIVO 7 MARZO 2005, N.
82
(Suppelemto Ordinario alla Gazzetta Ufficiale N. 112 del 16 maggio
2005 - Serie Generale)
Codice dell'amministrazione digitale.
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