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1. Generalità
Il sistema di avanzamento dei militari(1) è articolato in una
serie di fasi poste in essere da uffici a tal scopo adibiti secondo
uno schema tipico.
Il procedimento amministrativo(2) dell'avanzamento si sviluppa
fondamentalmente in quattro fasi: formazione delle aliquote di
ruolo, valutazione dei candidati, iscrizione nel quadro di
avanzamento e promozione(3).
L'iter descritto è costituito da molteplici atti ed operazioni
preordinate allo scopo ultimo di produrre un atto amministrativo
finale(4), quello della promozione al grado superiore, perfetto
(cioè con tutti gli elementi per la sua esistenza giuridica) ed
efficace (ovvero idoneo a produrre effetti giuridici).
La normativa riguardante l'avanzamento dei sottufficiali dell'Arma
dei Carabinieri ha subito nell'ultimo ventennio importanti
modifiche.
Fino al 1995(5) era regolamentata dalla legge 212 del 1983
(recante le norme per l'avanzamento dei sottufficiali delle tre
Forze armate e della Guardia di Finanza) ed è stata modificata,
prima, dal D.lgs.n.198 del 1995(6) (in materia di riordino dei
ruoli e modifica delle norme sul reclutamento, stato ed avanzamento
del personale non direttivo e non dirigente dell'Arma dei
Carabinieri) e quest'ultimo, a sua volta, dal D.lgs. n. 83 del 2001
(disposizioni integrative e correttive del D.lgs. 198/1995).
Tali norme, pur regolamentando in maniera autonoma rispetto alle
altre Forze armate la disciplina dell'avanzamento, mantengono
ancora un certo legame con le altre Forze armate poiché resta
tutt'ora valido il supporto della
L. 212/1983 (a cui tutte le procedure di avanzamento dei
sottufficiali fanno ancora parzialmente riferimento).
Tant'è che l'avanzamento degli ispettori e dei sovrintendenti ha
luogo, secondo quanto disposto dall'art. 32, comma 1° del D.lgs.
198/1995, con applicazione delle norme previste dalla legge 10
maggio 1983 n. 212, segnata-mente con riferimento agli artt. da 31
a 35 (e 41 per l'avanzamento per benemerenze d'istituto).
Il secondo comma dello stesso art. 32 stabilisce che l'avanzamento
degli ispettori e dei sovrintendenti (che, ai sensi del riordino
previsto dal decreto legislativo in questione, sono i due ruoli in
cui sono rispettivamente confluiti i sottufficiali e gli appuntati
UPG) ha luogo ad anzianità, a scelta, a scelta per esami, per
meriti eccezionali e per benemerenze d'istituto.
2. La commissione di valutazione e avanzamento - l.
212/1983
Il giudizio di avanzamento è disposto, al termine del procedimento
amministrativo, da una apposita Commissione permanente presso il
Comando Generale dei Carabinieri (secondo quanto disposto dalla
legge 212/1983, all'art. 31), denominata Commissione per la
Valutazione e l'Avanzamento (CO.V.A.), costituita(7) da un
Ufficiale Generale di Corpo d'Armata presidente, sette Ufficiali
superiori, di cui il più anziano assume il ruolo di vice presidente
e tre marescialli aiutanti.
La Commissione esprime i giudizi di avanzamento sulla base degli
elementi risultanti unicamente dalla documentazione personale dei
sottufficiali candidati(8) e, al più, può interpellare i superiori
in grado, ancora in servizio, che abbiano avuto alle dipendenze il
sottufficiale valutato.
Per l'Arma dei Carabinieri vi è la particolarità, rispetto alle
altre Forze armate, che la CO.V.A. è competente a pronunciarsi
anche sulla idoneità degli appuntati e carabinieri aspiranti alla
nomina a vice brigadiere di complemento.
3. Formazione delle aliquota di avanzamento -
d.lgs.198/1995
Alla data del 31 dicembre di ogni anno, gli ispettori e i
sovrintendenti da valutare per l'avanzamento devono essere inclusi
in apposita aliquota(9), determinata con decreto
ministeriale(10).
Per essere iscritti in aliquota di avanzamento e quindi valutati,
gli ispettori ed i sovrintendenti devono, innanzi tutto, aver
compiuto i periodi minimi di comando e di attribuzioni specifiche
ex art. 33 del decreto legislativo n. 198/1995.
Inoltre, nelle aliquote su menzionate vengono altresì inclusi(11)
coloro che alla data del 31 dicembre abbiano soddisfatto gli anni
di permanenza previsti per ogni grado, ossia:
-due anni per la promozione da maresciallo a maresciallo
ordinario;
-sette anni da maresciallo ordinario a maresciallo capo;
-otto anni da maresciallo capo a M.A.s.UPS (per l'avanzamento a
scelta);
-sette anni per gli avanzamenti da vice brigadiere a brigadiere e
da brigadiere a brigadiere capo.
Pur possedendo i menzionati requisiti previsti, i militari in
avanzamento possono essere inclusi nelle aliquote, purché(12) non
siano stati rinviati a giudizio, ammessi a riti alternativi per
delitto non colposo, sottoposti a procedimento disciplinare da cui
possa derivare una sanzione di stato, non siano stati sospesi
dall'impiego o dalle attribuzioni del grado, non si trovino in
aspettativa per qualsiasi motivo per una durata non inferiore a 60
giorni (mentre, prima del-l'entrata in vigore del D.Lgs. 83/2001,
era sufficiente essere imputati in un procedimento penale per
delitti non colposi o essere sottoposti a procedimenti disciplinari
di stato o sospesi dall'impiego o infermi temporaneamente o in
aspettativa).
Se il sottufficiale si viene a trovare in queste circostanze quando
i lavori della Commissione siano già iniziati ma non sia stato
ancora pubblicato il quadro di avanzamento, deve essere sospesa la
sua valutazione; mentre se tali requisiti vengono meno quando il
quadro di avanzamento è già stato formato ma non è ancora stato
pubblicato, l'interessato alla promozione deve essere cancellato
dal menzionato quadro(13). Naturalmente (in conformità con quanto
disposto dalla l. 241/1990(14)) deve essere data comunicazione al
personale in questione, della sospensione della valutazione e dei
motivi che l'hanno determinata.
Nei confronti di coloro che sono stati esclusi dai quadri di
avanzamento ex art. 33 e 35, è apposta riserva fino al venir meno
delle cause impeditive, dopodiché, se non cessati dal servizio,
saranno inclusi nella prima aliquota utile di valuta-zione(15) e
sottoposti al giudizio della Commissione. A questo punto il
procedimento amministrativo di inclusione nell'aliquota e di
valutazione dei militari pretermessi subisce una differenziazione a
seconda della tipologia di avanzamento a cui sono sottoposti.
Pertanto, se costoro sono giudicati idonei dalla CO.V.A., nel caso
della procedura di avanzamento ad anzianità, vengono promossi con
la stessa decorrenza attribuita ai parigrado con i quali sarebbero
stati valutati in assenza delle cause impeditive(16), mentre i
militari sottoposti a procedura di avanzamento a scelta, se
giudicati idonei, prendono posto, a seconda del punteggio ottenuto,
nella graduatoria di merito dei parigrado con i quali sarebbero
stati valutati in assenza delle cause impeditive(17). Alla luce di
quanto precede, si comprende agevolmente che, poiché il numero
delle promozioni annuali per le procedure di avanzamento a scelta è
stabilito per legge, nel caso in cui un militare pretermesso
risultasse possessore, in sede di successiva valutazione, dei
requisiti e dei titoli che lo rendano meritevole di promozione,
egli andrebbe ad aggiungersi al numero, già stabilito ex lege, di
coloro che sono stati promossi al grado superiore. Chi invece sia
stato condannato con sentenza definitiva ad una pena non inferiore
ai due anni per delitto non colposo commesso con comportamenti
contrari ai doveri di fedeltà alle Istituzioni o lesivi del
prestigio o dell'onore militare, è escluso da ogni procedura di
avanzamento(18) e gli è precluso il transito da un ruolo ad un
altro.
4. La formazione del ruolo
Il ruolo è un elenco in cui vengono iscritti in ordine di
anzianità relativa (cioè di precedenza) i militari dello stesso
grado che abbiano la medesima anzianità assoluta, determinata, a
sua volta, dalla data in cui gli viene conferito il grado, cioè dal
tempo trascorso nel proprio grado.
Pertanto è agevole comprendere che il ruolo di ogni militare è
determinato dalla posizione assunta nella graduatoria formata al
termine del corso formativo presso la Scuola militare e segna
l'integrale carriera dell'interessato, poichè gli ispettori e i
sovrintendenti, negli avanzamenti ad anzianità, a scelta ed a
scelta per esame, mantengono sempre la stessa posizione nel ruolo,
cioè la stessa precedenza rispetto ai parigrado. Per quanto
riguarda l'avanzamento ad anzianità ogni militare mantiene la
propria anzianità relativa che è indicata dalla iscrizione nel
ruolo che, come detto, coincide con la graduatoria di fine corso
formativo; pertanto, in questa tipologia di promozione al grado
superiore (che contraddistingue sempre i primi avanzamenti dopo la
frequenza dei corsi formativi) ognuno - dopo aver conseguito
l'ido-neità all'avanzamento - mantiene la stessa precedenza
rispetto ai colleghi. Per quanto attiene agli altri avanzamenti,
invece, ogni procedura comporta la redazione di una nuova
graduatoria, determinata dai titoli conseguiti nel percorso della
carriera (nel caso dell'avanzamento a scelta) oppure dai titoli
conseguiti e dagli esami sostenuti (nel caso dell'avanzamento a
scelta per esami). In questi casi, viene redatta una nuova
graduatoria che, però, serve soltanto a stabilire chi, in base al
punteggio ottenuto, viene promosso al grado superiore e chi invece
no. Tra i promossi, l'anzianità relativa nel nuovo grado
rispetterà comunque la iscrizione nel ruolo di provenienza di
ognuno e sarà indipendente rispetto alla posizione assunta in
graduatoria. Questo significa, ad esempio, che, in un avanzamento a
scelta al grado di M.A.s.UPS., il maresciallo capo collocato in una
certa posizione del ruolo dei marescialli capi, che in sede di
scrutinio al grado superiore ha conseguito un risultato migliore
rispetto al collega che sia collocato nel ruolo dei marescialli
capi meglio di lui (purchè siano entrambi promossi), verrà iscritto
nel ruolo del nuovo grado, cioè quello dei M.A.s.UPS., dopo
quest'ultimo. Allo stesso modo, in sede di avanzamento "a scelta
per esami" chi abbia un'anzianità assoluta minore rispetto a quella
di un altro concorrente, pur avendo conseguito un migliore
punteggio nello scrutinio, tale da collocarlo in migliore posizione
nella graduatoria, sarà collocato in ruolo sempre dopo il militare
con anzianità assoluta migliore nel grado di provenienza (purchè
siano entrambi idonei e promossi). In tal guisa si comprende che il
procedimento di avanzamento pur essendo premiante nel decidere
della promozione al grado superiore, non lo è per la iscrizione nel
ruolo e cioè dell'anzianità relativa, poiché la normativa
sull'avanzamento impone che le promozioni avvengono in ordine di
ruolo.
5. L'avanzamento ad anzianità
La normativa sull'avanzamento ad anzianità è regolamentata
dall'art. 37 della L. n. 198/1995 che, al comma 1°, rimanda
all'art. 34 della L. 212/1983, secondo cui i sottufficiali
giudicati dalla Commissione "idonei" sono iscritti nel quadro di
avanzamento in ordine di ruolo (cioè secondo l'ordine di precedenza
rappresentato dalla graduatoria finale del corso formativo per
sottufficiali), mentre a quelli non idonei è data comunicazione
delle motivazioni del giudizio di non idoneità. Il giudizio di
idoneità è attribuito al sottufficiale che riporti un numero di
voti favorevoli superiori alla metà dei votanti. La legge n. 212/83
prevedeva che i sottufficiali non idonei potessero essere valutati
nuovamente per non più di una volta (previsione, questa, abrogata
dall'art. 13 della legge 404/1990), poi l'art. 39 del d.lgs.
196/1995 (benché relativo alle altre Forze Armate è stato adottato
per analogia anche per i Carabinieri) ha modificato la menzionata
l. 212/1983 stabilendo che i non idonei possono essere valutati
anche l'anno successivo e, in caso di ulterioree non idoneità
possono essere valutati dopo quattro anni.
La terminologia ormai obsoleta della L. n. 212/1983 potrebbe trarre
in inganno il lettore per la giusta interpretazione da attribuire
al termine ricorrente "sottufficiale" ma è evidente che con tale
lessico vanno intesi i riferimenti sia agli ispettori sia ai
sovrintendenti, tranne laddove diversamente disposto dalla
normativa successiva. Infatti la citata disciplina dell'avanzamento
ad anzianità, per l'Arma dei Carabinieri, prima della entrata in
vigore del d.lgs. n. 83/2001, si applicava solo agli ispettori (e
non anche ai sovrintendenti, che avanzavano solo a scelta) i quali
sono promossi, a ruolo aperto - cioè senza alcun limite nei posti
disponibili, poiché è sufficiente conseguire l'idoneità per
avanzare di grado -, con decorrenza dal giorno successivo al
compimento del periodo di permanenza previsto mantenendo la
anzianità relativa. Il d.lgs. 198/1995, inizialmente prevedeva
l'avanzamento ad anzianità per le promozioni dal grado di
maresciallo (dopo due anni di permanenza nel grado) a quello di
maresciallo ordinario, mentre gli avanzamenti da maresciallo
ordinario a capo avvenivano a scelta (dopo sette anni di permanenza
nel grado) e da maresciallo capo a M.A.s.UPS. a scelta (dopo otto
anni di permanenza nel grado) o a scelta per esami (per tale ultima
procedura concorsuale di avanzamento, non era necessario aver
maturato alcun periodo di permanenza nel grado).
Con la introduzione del d.lgs 83/2001, a decorrere dal 1° gennaio
2002, avanzano ad anzianità gli ispettori, dal grado di maresciallo
fino a quello di maresciallo capo (poi da maresciallo capo a
M.A.s.UPS. l'avanzamento è a scelta o a scelta per esami) e i
sovrintendenti limitatamente al passaggio dal grado di vice
brigadiere a quello di brigadiere, dopo sette anni di permanenza
nel grado, mentre da brigadiere a brigadiere capo si avanza a
scelta.
6. L'avanzamento a scelta
L'avanzamento a scelta (che avviene secondo quanto disposto
dall'art. 35 della L. 212/1983) è previsto all'art. 38, d.lgs.
198/1995, modificato dalla L. 83/2001, che dispone l'applicazione
di tali disposizioni ai soli sovrintendenti, mentre stabilisce
l'avanzamento ad anzianità per i marescialli fino al grado di
"capo" e l'avanzamento a scelta e a scelta per esami per la
promozione da maresciallo "capo" a "M.A.s.UPS.", introducendo a
tale scopo l'art. 38-bis.
La nuova normativa riguardante gli avanzamenti a scelta pone delle
differenze tra le procedure dei sovrintendenti e quelle dei
marescialli, ferme restando le disposizioni generali previste
dall'art. 35 della L. 212/1983 laddove è stabilito che, innanzi
tutto, le Commissioni dichiarano la idoneità o meno del
sottufficiale al grado superiore a seconda che abbia o meno
riportato un numero di voti favorevoli superiori alla metà dei
votanti, dopodiché viene attribuito a ciascuno degli idonei un
punteggio di merito secondo i criteri previsti dai commi 2, 3 e 4
dell'art. 35 della L. 212/1983. Ogni membro della Commissione
attribuisce ad ogni sottufficiale un punto da 1 a 30 per ognuno dei
tre seguenti complessi di elementi:
a. qualità morali, di carattere e fisiche;
b. benemerenze di guerra, di pace, qualità professionali dimostrate
durante la carriera, con particolare riguardo al servizio prestato
presso reparti, eventuale attività svolta al comando, numero ed
importanza degli incarichi ricoperti e delle specializzazioni
possedute;
c. capacità culturali e risultati di corsi, esami ed
esperimenti.
Le somme dei punti assegnati per ciascun complesso di elementi di
cui alle lettere a, b e c, sono divise per il numero dei votanti e
i relativi quozienti sono sommati tra loro.
Il totale è quindi diviso per tre calcolando il quoziente al
centesimo. Tale quoziente è il punteggio di merito attribuito ad
ogni sottufficiale e consente di stabilire la graduatoria di
merito, da cui si forma il quadro di avanzamento.
Agli idonei è comunicato il punteggio conseguito, mentre ai non
idonei è comunicata la motivazione di non idoneità. I non idonei,
poi, possono essere valutati nuovamente nell'anno successivo e
qualora giudicati non idonei per la seconda volta, potranno essere
valutati nel quarto anno successivo ad ogni giudizio negativo. In
deroga alle disposizioni sull'avanzamento del personale dei ruoli
ispettori e sovrintendenti(19), a decorrere dal 1° gennaio 2002, il
personale che riveste il grado di maresciallo capo, maresciallo
ordinario e vicebrigadiere, iscritto nel quadro di avanzamento per
l'anno 2001 e non promosso, è promosso, nell'ordine del proprio
ruolo, al grado superiore con decorrenza, ai soli fini giuridici,
dal 31 dicembre 2001.
7. Il giudizio della commissione
È giurisprudenza consolidata che la Commissione di valutazione
ed avanzamento ha un ampio potere discrezionale in ordine all'esame
del curriculum del militare(20), pertanto il giudice può verificare
soltanto che l'Amministrazione abbia applicato criteri di
valutazione omogenei tra candidato e candidato, tenendo presente
che, dato l'ampio margine di discrezionalità di cui essa dispone,
tale omogeneità è violata soltanto quando la valutazione dei vari
titoli sia viziata(21) da incongruità, illogicità ed irrazionalità
percepibili immediatamen-(22) in particolare in tutti i casi in cui
si rilevi, ictu oculi, che i punteggi, così come assegnati, siano
stati attribuiti con criteri restrittivi nei confronti di un
candidato, e concessivi nei confronti di altri(23).
A fronte dei numerosi ricorsi straordinari e giurisdizionali
avverso la legittimità dell'assegnazione del punteggio come
elemento sufficientemente motivante della promozione al grado
superiore, il Consiglio di Stato si è espresso più volte
favorevolmente all'Amministrazione, sottolineando che la
valutazione dei candidati in una procedura selettiva può esprimersi
con il semplice punteggio(24).
Il giudizio espresso con l'attribuzione di un punteggio non
necessita di altra motivazione, trattandosi di una formula
sintetica, che esprime pienamente la valutazione compiuta dalla
Commissione d'esame; pertanto non è possibile applicare alle
votazioni degli esami l'art. 3, comma 1, della L. 241/1990(25) -
concernente l'obbligo di motivazione degli atti della pubblica
amministrazione - e lo stesso TAR Lazio (I sez. n. 624 del 26
aprile 1994) ha sostenuto che l'entrata in vigore dell'art. 3 della
L. 241/1990 non ha mutato il procedimento relativo all'avanzamento
pertanto i punteggi assegnati nel verbale di scrutinio e nella
graduatoria di merito agli aspiranti la promozione al grado
superiore devono ritenersi indicativi dell'iter logico seguito
dalla Commissione giudicatrice per la valutazione delle
caratteristiche dei candidati.
Per quanto riguarda poi il giudizio di non idoneità
all'avanzamento, la Commissione di Avanzamento deve dare contezza,
seppure in forma sintetica, delle ragioni delle predette
inidoneità, tant'è che in materia di giudizio della Commissione per
l'avanzamento dei sottufficiali, deve ritenersi ammissibile "una
motivazione espressa in forma sintetica o persino implicita, purché
questa sia ancorata alle risultanze dei precedenti di servizio
emergenti dalla documentazione personale dell'interessato(26)". La
motivazione del giudizio di non idoneità deve essere riferita al
fatto che l'interessato non abbia dimostrato di possedere i
requisiti necessari per ben adempiere le funzioni proprie del grado
superiore, funzioni che richiedono maggiori responsabilità e,
quindi, un più elevato livello di affidabilità. Il sottufficiale
valutando deve possedere i "necessari requisiti morali,
intellettuali, fisici e di cultura" e, quindi, la Commissione (che
dispone di un ampio potere discrezionale in ordine all'esame del
curriculum del personale scrutinato) deve tener conto di tutti gli
elementi rinvenibili nella documentazione sottoposta al suo
vaglio(27).
I provvedimenti di non idoneità, proprio perché presuppongono un
giudizio complessivo sull'attività del dipendente (che investe
tanto la sua persona quanto la sua attività obiettivamente
considerata), non attribuiscono rilevanza determinante a singoli
fatti, bensì valutano il risultato complessivo riferito ad un
periodo di servizio. In tale quadro, la Commissione di Valutazione,
nella comparazione degli elementi risultanti dalla documentazione
personale(28), alcuni positivi ed altri negativi, può ritenere di
attribuire particolare peso agli elementi negativi manifestati dal
candidato, non ritenuto idoneo all'avanzamento nell'esclusivo
interesse pubblico, interesse salvaguardato solo se si consenta la
progressione di carriera nella Pubblica Amministrazione al
dipendente sorretto dalle necessarie qualità, anche di serietà e
rettitudine.
8. L'avanzamento a scelta dei sovrintendenti
L'avanzamento a scelta dei sovrintendenti è disciplinato
dall'art. 38 del D.lgs. 198/1995, che stabilisce le modalità di
conferimento della promozione al grado superiore degli idonei
all'avanzamento. Per le valutazioni decorrenti dal 1° gennaio 2002
in poi, per effetto delle recenti e su menzionate modifiche
normative, tale norma non è più applicabile agli ispettori, poiché
è stabilito che i marescialli capi avanzano secondo una modalità
differente, seppure anch'essa a scelta, prevista all'art. 38 bis
dello stesso decreto, mentre i marescialli ordinari avanzano ad
anzianità al grado di maresciallo capo(29).
Pertanto è stabilito che il primo terzo dei sovrintendenti iscritti
nel quadro di avanzamento è promosso con decorrenza dal giorno
successivo alla permanenza nel grado mentre i restanti sono
sottoposti a seconda valutazione nell'anno successivo. Di questi,
dopo ulteriore valutazione, la prima metà è promossa con un anno di
ritardo rispetto alla permanenza prevista, prendendo posto nel
ruolo dopo i promossi in prima valutazione nello stesso anno,
mentre la seconda metà, previa nuova valutazione, viene promossa
con due anni di ritardo rispetto alla permanenza minima prevista e
prende posto dopo i promossi in seconda valutazione nello stesso
anno. I militari scrutinati in seconda e in terza valutazione e
risultati idonei sono ricollocati nel ruolo "dopo" i parigrado
scrutinati rispettivamente per la prima e per la seconda volta,
benché con la stessa data attribuita all'ultimo militare in ruolo
promosso. Conseguentemente non si può rivendicare una più
favorevole decorrenza dell'anzianità nel nuovo grado, senza
considerare l'ordine di precedenza nel ruolo. Gli interessati, per
sostenere le proprie doglianze, si soffermano ed isolano solo una
parte del dato normativo, art. 38, del D. Lgs. n. 198/1995, in
specie ove statuito che la prima (la seconda) metà, previa nuova
valutazione, viene promossa con un anno (due anni) di ritardo
rispetto al periodo di permanenza previsto dalle tabelle, facendo
erroneamente risalire gli anni di permanenza nel grado e di ritardo
previsto, dalla data da cui decorre la propria anzianità, omettendo
però di integrare il senso proprio fatto palese dalla stessa
normativa, ovvero che i promossi in seconda o terza valutazione
prendono "posto nel ruolo dopo quelli da promuovere,
rispettivamente, in prima e in seconda valutazione nello stesso
anno".
Pertanto non si può pretendere che la data delle promozioni di
coloro che sono scrutinati in seconda o terza valutazione decorra
dalla data in cui si compiono gli anni di permanenza nel grado,
senza considerare che la stessa decorrenza della promozione al
grado superiore deve essere identica a quella dell'ultimo militare
promosso nello stesso anno rispettivamente in prima e in seconda
valutazione.
9. L'avanzamento a scelta dei marescialli capi
I marescialli Capi avanzano al grado di M.A.s.UPS. secondo le
modalità di valutazione "a scelta(30)" per occupare almeno il 70%
delle promozioni disponibili al grado superiore (per coloro che
abbiano una permanenza nel grado di almeno 8 anni) e "a scelta per
esami" fino al 30% delle promozioni disponibili (per chi abbia
almeno quattro anni di anzianità nel grado), fino al
raggiungi-mento di un totale del numero delle promozioni annue al
grado di M.A.s.UPS. pari ad 1/30 del personale del ruolo ispettori,
fermo restando il limite massimo delle vacanze esistenti al 31
dicembre di ogni anno nella dotazione organica del suddetto grado.
Pertanto il numero massimo delle promozioni annue è dato dal minore
tra 1/30 del ruolo ispettori e la vacanza annua.
Gli avanzamenti a scelta dei marescialli capi non avvengono secondo
il sistema delineato dall'art. 38 (cioè in prima, seconda e terza
valutazione), ma avvengono con una procedura assoluta, effettuando
ogni anno una valutazione per titoli indipendente dalle precedenti,
nella quale avanzano solo i più meritevoli in base al punteggio
ottenuto in sede di scrutinio, che forma la graduatoria finale. I
primi collocati in graduatoria avanzano al grado di M.A.s.UPS.
fino a ricoprire il limite massimo dei posti disponibili. Tutti gli
altri sono sottoposti a nuova valutazione nell'anno successivo,
senza tener conto della posizione in graduatoria della precedente
valutazione. Ciò significa che, diversamente dall'avan-zamento dei
sovrintendenti in cui comunque avanzano tutti al grado superiore,
se non in prima né in seconda almeno in terza valutazione, con il
descritto sistema un maresciallo capo potrebbe restare in tale
grado fino alla data del suo congedo, poiché non c'è nessun
automatismo in questa procedura di avanzamento.
10. L'avanzamento a scelta per esami
L'avanzamento a scelta per esami dei marescialli capi avviene
secondo le procedure stabilite con il decreto ministeriale 3 maggio
1996(31) fino all'anno 2001, mentre gli avanzamenti a decorrere dal
2002 sono regolamentati dal decreto ministeriale n. 2479 del 26
agosto 2004. Fino al 2001, hanno partecipato alla procedura di
avanzamento in questione i marescialli capo che abbiano riportato
in sede di valutazione caratteristica nell'ultimo triennio la
qualifica non inferiore a "nella media" e nell'ultimo biennio non
siano incorsi in sanzioni disciplinari più gravi della consegna,
non risultino rinviati a giudizio, ammessi a riti alternativi per
delitto non colposo, sottoposti a procedimento disciplinare da cui
possa derivare una sanzione di stato, non siano stati sospesi
dall'impiego o dalle attribuzioni del grado, non si trovino in
aspettativa per qualsiasi motivo per una durata non inferiore a 60
giorni(32) ed infine non siano incorsi nell'ultimo triennio in
condanna penale per delitto non colposo (tale ultimo requisito è
stato introdotto con decreto dirigenziale n. 10738 del 24.12.1999,
per le procedure selettive decorrenti dal 1999).
Tali cause di esclusione operano fino alla chiusura dei lavori
della Commissione.
Il numero delle promozioni da conferire per questa tipologia di
avanzamento nel quadriennio 1995-1998 era di 1000 unità annue, poi
a partire dal 1999 i posti annualmente disponibili sono stati non
superiori ad 1/30 dell'or-ganico del ruolo degli ispettori(33). A
decorrere dal 1° gennaio 2002, con l'entra-ta in vigore del D.lgs.
83/2001 che ha introdotto l'art. 38 bis, il numero delle promozioni
da conferire mediante tale sistema è fino al 30% dei posti
disponibili nel grado di M.A.s.UPS (percentuale suscettibile di
variazioni nel periodo transitorio dal 2001 al 2005).
Quanto alla previsione dei requisiti di servizio, dei titoli per
partecipare a tale selezione e alle modalità di svolgimento degli
esami è stabilito che: per le selezioni negli anni 1995-1998, la
prova d'esame consiste nello svolgimento di test culturali -
professionali, mentre per gli anni successivi, oltre a tali test,
bisogna sostenere anche una prova scritta ed una prova orale. Oltre
alla valutazione delle prove d'esame, è prevista altresì la
valutazione dei titoli individuati dall'art. 11 del citato decreto
ministeriale, cioè:
-valutazioni caratteristiche e qualifiche riportate nel grado di
vice Brigadiere e successivi del ruolo dell'Arma dei Carabinieri e
del ruolo Ispettori;
-anni di servizio, precedenti di carriera, benemerenze, ricompense
militari e civili, incarichi ricoperti, attività di comando,
specializzazioni;
-titolo di studio, corsi, esami, ed esperimenti che hanno
comportato elevazione delle qualità culturali e professionali.
La Commissione attribuisce a tale complesso di titoli un
punteggio espresso in trentesimi, fino ad un massimo di 18 punti
per il complesso degli elementi di cui alla prima alinea, 6 per la
seconda e 6 per la terza. Non si rinviene alcuna norma che
stabilisca quale sia a priori il singolo punteggio da attribuire ad
ogni titolo o precedente di servizio, poiché tale valutazione
spetta alla Commissione giudicatrice(34), la quale, nel rispetto
delle norme previste dal D.Lgs. 198/1995 e dal citato Decreto
ministeriale del 3 maggio 1996, attribuisce discrezionalmente, anno
per anno, un punteggio ai titoli previsti, potendosi pertanto
verificare la circostanza in cui uno stesso militare riceva
valutazioni dei propri titoli in maniera difforme in due prove
concorsuali effettuate in due anni successivi. Tra l'altro
giurisprudenza consolidata ed autorevole(35) sostiene che la
Commissione di valutazione ed avanzamento ha un ampio potere
discrezionale in ordine all'esame del curriculum del militare e,
peraltro, nei concorsi pubblici il giudizio espresso con
l'attribuzione di un punteggio non necessita di altra motivazione,
trattandosi di una formula sintetica, che esprime pienamente la
valutazione compiuta dalla Commissione d'esame(36). Al termine dei
lavori di valutazione delle prove d'esame e dei titoli, la
Commissione procede alla formazione della graduatoria finale. Come
detto in precedenza, in ogni tipo di avanzamento (ad anzianità, a
scelta e a scelta per esami) dei sottufficiali, gli idonei vengono
promossi al grado superiore ed iscritti nel ruolo in base
all'anzianità. Perciò l'anzianità (sia relativa sia assoluta) del
grado di provenienza determina la iscrizione nel nuovo ruolo: chi
ha una maggiore anzianità assoluta verrà iscritto nel ruolo prima
di chi ha un'anzianità minore e, a parità di anzianità assoluta,
chi ha una maggiore anzianità relativa verrà iscritto nel ruolo
davanti agli altri.
Pertanto, a parità di punteggio di merito nella graduatoria finale
è data preferenza al più anziano, secondo l'iscrizione in
ruolo.
L'art. 18 del D.M. prevede, infine, che i M.A.s.UPS. vincitori di
concorso precedano nel ruolo i pari grado promossi a scelta, per lo
stesso anno.
A decorrere dal 2002 le procedure concorsuali per l'avanzamento a
scelta per esame sono previste dal decreto ministeriale n. 2479 del
26 agosto 2004, che introduce, in modo particolare alcune modifiche
al precedente decreto ministeriale del 3 maggio 1996, tra cui le
più significative riguardano le prove di esame (due prove
consistenti in questionari a risposta multipla su materie tecnico
professionali e di cultura generale(37)) e alla iscrizione in ruolo
dopo i marescialli capi promossi con l'avanzamento a
scelta(38).
11. Scatto aggiuntivo e qualifica di luogotenente
L'attribuzione dello scatto aggiuntivo e della qualifica di
luogotenente, introdotte dal D.lgs. n. 83/2001, hanno subito
significative modifiche per gli effetti prodotti dal decreto
legislativo n.193 del 30 maggio 2003. Prima della sua entrata in
vigore, l'art. 38-ter(39) del D.lgs. 198/1995 attribuisce ai
marescialli aiutanti, che abbiano almeno sette anni di anzianità
nel grado, uno scatto aggiuntivo, purché non abbiano avuto nel
triennio precedente una classifica inferiore a "nella media" e non
siano incorsi nell'ultimo biennio in una sanzione disciplinare più
grave della consegna di rigore. Il personale sospeso
precauzionalmente, o rinviato a giudizio o ammesso ai riti
alternativi per delitto non col-poso o sottoposto a procedimento
disciplinare di stato riceve l'attribuzione al venir meno delle
predette cause impeditive, salvo che le stesse non comportino la
cessazione dal servizio permanente.
I marescialli aiutanti che abbiano maturato 8 anni
dall'attribuzione dello scatto e che siano stati valutati in
maniera "eccellente" in sede di valutazione caratteristica negli
ultimi tre anni e senza sanzioni disciplinari più gravi del
rimprovero nell'ultimo biennio, ricevono, con procedura selettiva
per titoli, la qualifica di "luogotenente".
Nella valutazione dei titoli (stabilita con decreto ministeriale) è
data comunque rilevanza preferenziale al Comando di Stazione.
Annualmente viene stabilito il numero delle qualifiche da
attribuire, che non deve essere superiore ad 1/22 dell'organico nel
grado di M.A.s.UPS (13.500).
L'art. 30 del D.lgs. 83/2001(40) prevede una serie di norme
transitorie, tra cui le seguenti:
-ai marescialli aiutanti (comunque in servizio all'entrata in
vigore del D.lgs. n. 83/2001) che al 31 agosto 1995 erano già
maggiori, o aiutanti o che rivestivano la carica speciale, è
attribuito l'inquadramento con il proprio grado ed anzianità nella
qualifica di luogotenente, fermi restando requisiti e condizioni
previste;
-a coloro che conseguono tale grado con decorrenza anteriore alla
data di entrata in vigore del decreto in oggetto, è attribuito lo
scatto aggiuntivo;
-ai marescialli aiutanti con anzianità di grado tra il 2 settembre
ed il 31 dicembre 1995 (che ricevono lo scatto aggiuntivo di cui
sopra) viene conferita la qualifica di luogotenente dopo 7 anni di
permanenza nel grado anziché otto;
-gli aiutanti con anzianità di grado dal 1° gennaio 1996, fino alla
data di entrata in vigore del D.lgs. n. 83/2001 (14 aprile 2001),
devono permanere nel grado 7 anni e 6 mesi, per conseguire la
qualifica di luogotenente.
Poiché sussiste un quantitativo limitato di posti annualmente
disponibili, dal 2002 al 2008 la qualifica di luogotenente è
conferita agli aiutanti di maggiore anzianità in ordine di ruolo,
fino alla concorrenza dei posti annualmente disponibili, dopodiché
si darà luogo alla prescritta metodologia di valutazione dei
titoli.
Intanto è stabilito che il periodo di permanenza nel grado ai fini
dell'attri-buzione dello scatto aggiuntivo sia rispettivamente di
1, 2, 3, 4, 5 e 6 anni per i marescialli aiutanti che conseguono il
grado con decorrenza: a) dalla data di entrata in vigore del d.lgs.
83/2001 al 31 dicembre 2002; b) dal 1° gennaio 2003 al 31 dicembre
2003; c) dal 1° gennaio 2004 al 31 dicembre 2004; d) dal 1° gennaio
2005 al 31 dicembre 2005; e) dal 1° gennaio 2006 al 31 dicembre
2006; f ) dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2007.
Il decreto legislativo n. 193 del 30 maggio 2003 ha introdotto
significative modifiche in tema di scatto aggiuntivo e qualifica di
luogotenente. A decorrere dal 1° gennaio 2005, è stato abrogato il
comma 1 dell'art.38-ter, in tema di attribuzione dello scatto
aggiuntivo ed, inoltre, l'attribuzione della qualifica di
(40) -Prima delle modifiche introdotte dal decreto legislativo n.
193/2003.
luogotenente avverrà per i marescialli che, fermi restando i già
menzionati requisiti, abbiano maturato 15 anni di permanenza nel
grado.
Le norme transitorie previste dall'art.30 del D.lgs. n. 83/2001
hanno subito un adattamento ai nuovi periodi temporali a decorrere
dal 1° gennaio 2005. Infatti i marescialli aiutanti, comunque in
servizio al 1° gennaio 2005, che al 31 agosto 1995 rivestivano il
grado di maresciallo maggiore, la qualifica di "carica speciale" o
di "aiutante" del disciolto ruolo sottufficiali i quali alla
medesima data del 1° gennaio 2005 non risultano in possesso dei
requisiti di cui al comma 3 del-l'articolo 38-ter del d.lgs. n.
198/1995 e successive modificazioni, conseguono la qualifica di
«luogotenente», con decorrenza dal giorno successivo a quello di
maturazione dei requisiti di cui allo stesso comma 3 del medesimo
articolo 38ter. Inoltre per il conferimento della qualifica di
luogotenente riferito agli anni 2005, 2006, 2007 e 2008, in deroga
ai requisiti di anzianità previsti e fermi restando gli altri
requisiti e le condizioni, ai marescialli aiutanti è richiesta una
permanenza minima nel grado di sette anni per il personale con
anzianità di grado compresa tra il 1° settembre 1995 ed il 31
dicembre 1995 e di sette anni e sei mesi per il personale con
anzianità di grado compresa tra il 1° gennaio 1996 e la data di
entrata in vigore del d.lgs. n. 83/2001. Per i marescialli aiutanti
con anzianità di grado compresa tra il 15 aprile 2001 ed il 31
dicembre 2007, fermi restando gli altri requisiti e le condizioni
previste dall'articolo 38-ter del d.lgs. n. 198/1995, e successive
modificazioni, per l'ammissione alla procedura selettiva per il
conseguimento della qualifica di Luogotenente è richiesto il
requisito di anzianità nel grado di maresciallo aiutante di cui
alla tabella C3.
Inoltre il decreto legislativo n. 193 del 30 maggio 2003 ha
previsto all'art. 9 che per il personale che acquisisce il grado di
maresciallo aiutante entro il 31 dicembre di ciascun anno, dal 2003
al 2008, il periodo di permanenza nel grado utile ai fini
dell'attribuzione del parametro previsto per il medesimo grado con
otto anni di anzianità di grado è fissato, per ciascun anno,
rispettivamente, in 2, 3, 4, 5, 6, e 7 anni. Il predetto parametro
è attribuito con decorrenza 1° gennaio 2005 ai marescialli aiutanti
che hanno acquisito il grado tra il 2 settembre e il 31 dicembre
2002, non destinatari del trattamento economico di cui
all'artico-lo 38-ter del decreto legislativo n. 198/1995, e
successive modificazioni.
Approfondimenti:
(*) -Tenente dei Carabinieri, in servizio presso il Ministero
della Difesa - Direzione Generale per il personale militare - II
Reparto.
(1) -Il personale dell'Arma dei Carabinieri, in RASSEGNA DELL'ARMA
DEI CARABINIERI - STRUMENTI NORMATIVI, 2002, supplemento al n.
4/2001.
(2) -P. VIRGA, Diritto Amministrativo, Giuffrè, 1992.
(3) -V. POLI - V. TENORE, I procedimenti amministrativi tipici e il
diritto di accesso nelle Forze Armate, Milano, Giuffrè, 2002.
(4) -A. M. SANDULLI, Manuale di diritto amministrativo, Jovene,
1984.
(5) -V. MORELLI, L'avanzamento dei sottufficiali dei Carabinieri,
in RASSEGNA DELL'ARMA DEI CARABINIERI, n. 5, 1968.
(6) -AA. VV., Elementi di diritto amministrativo militare, in
RASSEGNA DELL'ARMA DEI CARABINIERI SERIE "QUADERNI", n. 3,
supplemento al n. 4/2001.
(7) - Art.32, legge 212/1983, modificato dall'art.31 del
d.Lgs.n.83/2001.
(8) - Art.33, legge 212/1983.
(9) - Art. 34, d.lgs.198/1995.
(10) - F. BASSETTA, Lo stato giuridico del personale militare, in
RASSEGNA DELL'ARMA DEI CARABINIERI SERIE "QUADERNI", nr. 6,
supplemento al n. 3/2003.
(11) -Art. 35, 1° comma, d.lgs. 198/1995.
(12) -Art. 35, 2° comma, d.lgs. 198/1995, come modificato dal
d.lgs. n. 83/2001.
(13) -Art. 35, 3° comma, d.lgs. 198/1995.
(14) -G. RUSSO, Avanzamento degli Ufficiali - La sospensione della
promozione e le cancellazione dal quadro di avanzamento, in
RASSEGNA DELL'ARMA DEI CARABINIERI, n. 3, 1996.
(15) -Art. 36, 1° - 2° comma, d.lgs. 198/1995.
(16) -Art. 37, 3° comma, d.lgs. 198/1995.
(17) -Art. 38, 3° comma, d.lgs. 198/1995.
(18) -Art. 35-bis, d.lgs. 198/1995, introdotto dal d.lgs.
83/2001.
(19) -Art. 30, comma 14, D.lgs. 83/2001.
(20) -C.d.S., Sez. III, n. 592/2001 in data 12.06.2001.
(21) -P. CARROZZA, La giurisdizione amministrativa e le procedure
di avanzamento, in RASSEGNA DELL'ARMA DEI CARABINIERI, n. 3,
2003.
(22) -Consiglio di Stato, sez. IV n. 1398 del 01.9.1999.
(23) -C. SCHWARZENBERG, Avanzamento ufficiali e discrezionalità
dell'amministrazione: gli orientamenti della giurisprudenza, in
RASSEGNA DELL'ARMA DEI CARABINIERI, n. 2, 1991.
(24) -C.d.S., Sez. IV, n. 739 in data 27.09.1994.
(25) -C.d.S., Sez. VI, n.727 in data 15.10.1993.
(26) -Cfr.: C.d.S., III sez,. n. 1558/91; IV sez., n. 551/94; III
sez., n. 359 in data 14.05.2002; III sez., n.360 in data
21.05.2002; TAR Campania, IV sez., n. 3581 in data 17.06.2002; TAR
Lazio, I sez. bis n.5767 del 22.06.2002.
(27) -Cfr.: C.d.S., Sez. III, pareri n. 358/02, 541/02, 578/02,
998/02, 2852/02.
(28) -G. PAVICH, Riflessi della legge sulla trasparenza in
relazione a provvedimenti tipici dell'ammini-strazione militare:
trasferimenti, avanzamenti, sanzioni disciplinari, in RASSEGNA
DELL'ARMA DEI CARABINIERI, n. 1, 1996.
(29) -Prima dell'entrata in vigore del d.lgs.83/2001, l'art. 38
disciplinava l'avanzamento a scelta sia dei sovrintendenti sia dei
marescialli ordinari.
(30) - Art. 38-bis, d.lgs. 198/1995, introdotto dal d.lgs.
83/2001.
(31) -Art. 38, d.lgs. 198/1995.
(32) -Prima dell'entrata in vigore del d.lgs. 83/2001, era
sufficiente essere imputati in un procedimento penale per delitti
non colposi o essere sottoposti a procedimenti disciplinari di
stato o sospesi dall'impiego o in aspettativa per i motivi previsti
dall'art. 15 della L. 599/1954.
(33) -Art. 3 del D.M. 03 maggio 1996.
(34) -C. SCHWARZENBERG, L'importanza in Italia e all'estero della
documentazione caratteristica degli ufficiali, con particolare
riguardo ai problemi dell'avanzamento, in RASSEGNA DELL'ARMA DEI
CARABINIERI, n. 1, 1993.
(35) -Cfr.: C.d.S, sez. III, n. 592/2001 in data 12 giugno
2001.
(36) -C.d.S, sez. VI, n. 727 in data 15 ottobre 1993.
(37) -Art. 3 D.M. 2479 del 26 agosto 2004.
(38) -Art. 11 D.M. 2479 del 26 agosto 2004.
(39) -Introdotto dal D.lgs. 83/2001. |