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1. La guida in stato di ebbrezza
a. Il fenomeno: primi rilievi
medico-legali
Studi epidemiologici risalenti agli ultimi trentaquarant'anni hanno
confermato in modo inequivocabile che l'abuso di alcool determina
un rischio elevatissimo per la sicurezza stradale. Un tale dato,
sufficientemente recepito, ma solo di recente, anche nella cultura
collettiva della società civile, ha ribadito, anche in relazione
alla circolazione stradale, la pericolosità sociale dell'uso di
alcolici (etanolo), che l'OMS ha ribadito costituire un problema
prioritario per la sanità pubblica(1).
Anche la Comunità Europea ha affrontato il problema dell'alcoolismo
e in una risoluzione il Parlamento Europeo chiedeva alla
Commissione di promuovere delle ricerche e degli studi negli Stati
membri, al fine di individuare le cause dell'abuso di alcool,
nonché di svolgere un'azione di prevenzione contro l'alcoolismo,
con particolare riferimento a quello femminile. La Risoluzione del
29 maggio 1986 e del 3 ottobre 1989 riportavano tra l'altro il
divieto di pubblicità di sostanze alcooliche. In effetti, in
Italia, si stima che esista circa 1 milione di alcooldipendenti e
circa tre milioni di soggetti a rischio, che sono esposti a gravi
patologie importanti (cirrosi, pancreatiti, cardiopatie, tumori,
gravi conseguenze per i feti durante la gravidanza), con un costo
sociale valutabile intorno al 5/6% del PIL, giacché un quinto di
tutti i ricoveri urgenti e il 6% dei morti sotto i 75 anni sono
alcoolcorrelati.
Non solo: l'alcool influisce significativamente nei casi di
suicidio e di violenza, specie familiare e costituisce fattore
tragicamente decisivo nella eziologia dei sinistri stradali gravi,
riferibile per quota importante - tra il 30 e il 50% proprio
all'uso di alcolici che inducono l'uomo a guidare in base più
all'istinto che all'intelligenza ed alla razionalità, onde
l'impulso si sostituisce al ragionamento.
L'alcolemia, cioè la concentrazione di alcool nel sangue espressa
in mg di etanolo /dl di sangue (ovvero g/l), determina una
insorgenza del rischio, invero contenuta di causare incidenti a
livelli tra 50 e 80 mg/dl (rischio da 0 a 3), ma cresce rapidamente
con il crescere dell'intossicazione: a 110 mg/dl il rischio sale a
10, a 140 sale a 20, a 160 sale a 40, a 170 sale a 60 e a 180 è
superiore a 80!!
Il fenomeno è particolarmente grave nelle ore notturne, per i
conducenti giovani e per coloro che bevono meno frequentemente (a
parità di alcolemia, sono statisticamente esposti a rischio più
elevato). L'associazione tra alcool, comportamenti a rischio e
incidenti stradali è quindi indiscutibile. Nonostante questa
sostanza non sia illegale, i problemi scaturiscono dal suo abuso,
specie se correlato all' assunzione con sostanze psicotrope.
Piccole quantità hanno un effetto rilassante, anche se una
alcolemia di 20 mg per 100 ml di sangue può determinare una
riduzione del campo visivo ed un rallentamento dei tempi di
risposta ad uno stimolo.
In situazioni di abuso, l'alcool induce difficoltà nel coordinare i
movimenti, disturbi visivi, forte rallentamento nei riflessi,
distacco dalla realtà circostante.
È necessario sottolineare che a parità di quantità assunta, gli
effetti sono condizionati da:
-abitudine alcolica del soggetto (concentrazioni ematiche più
elevate e durature in chi non è abituato o beve solo nei
week-end);
-sesso (le donne sono più suscettibili ai danni e agli effetti
rispetto agli uomini);
-età (i giovani sono più vulnerabili);
-tipo di bevanda (fermentato come vino o birra oppure come super
alcolici);
-condizioni di assunzione (a stomaco vuoto l'alcool è assorbito con
maggiore rapidità ed in maggiore quantità);
-dall'inevitabile variabilità individuale;
-dalla complesse e contrastanti interazioni (per sinergie o
competizioni farmaco-metaboliche dell'alcool con altre sostanze
psicotrope assunte in combinazione tra loro).
Tutti questi elementi rendono quasi impraticabile la valutazione
della quantità assumibile senza rischio ed il calcolo, anche
orientativo, delle quantità di etanolo assumibili senza raggiungere
il limite fissato oramai in 50 milligrammi di etanolo per cento
millilitri. L'abitudine al consumo di alcolici e l'incremento dello
stesso nei week-end permettono di dedurre l'esistenza di un'ampia
percentuale di soggetti-automobilisti che superano il predetto
limite, riproponendo i temi della sicurezza nella guida, dei
controlli, dell'informazione.
L'alcool agisce su ogni organo e sistema dell'organismo: con il
protrarsi dell'abuso, il metabolismo diventa meno efficace ed
ubriacarsi diventa sempre più facile e frequente. Epatiti, ulcere,
cirrosi, problemi circolatori, problemi sessuali, facilità alla
violenza ed alla violenza sessuale, danni al sistema nervoso,
tumori del tratto gastro-intestinale sono il frutto a lungo termine
dell'abuso alcolico.
Negli incidenti stradali per alcool, le cause più frequenti sono il
colpo di sonno e la perdita di vigilanza. Quest'ultima può essere
sostenuta dalla caffeina e dalla nicotina, ma ulteriormente
compromessa dalla cannabis.
b. Il dato normativo e i contributi
giurisprudenziali
In materia di alcool, la legislazione italiana contempla numerose
disposizione in tema di ubriachezza e di imputabilità:
-art.91 c.p. "Ubriachezza derivata dal caso fortuito o da forza
maggiore";
-art.92 c.p. "Ubriachezza volontaria o colposa ovvero
preordinata";
-art.94 c.p. "Ubriachezza abituale";
-art.95 c.p. "Cronica intossicazione da alcool o da sostanze
stupefacenti";
-art.688 c.p. "Ubriachezza";
-art.686 c.p. "Fabbricazione o commercio abusivi di liquori o
droghe, o di sostanze destinate alla loro composizione";
-art.687 c.p. "Consumo di bevande alcooliche in tempo di vendita
non consentita";
-art.689 c.p. "Somministrazione di bevande acooliche a minori o a
infermi di mente";
-art.690 c.p. "Determinazione in altri dello stato di
ubriachezza";
-art.691 c.p. "Somministrazione di bevande acooliche a persona in
stato di manifesta ubriachezza".
Il Testo Unico di P.S. prevede che il rilascio della licenza di
pubblico esercizio possa essere concessa solamente al soggetto che
non sia stato condannato per problemi di alcoolismo (art. 92),
mentre l'art.88 stabilisce che i minori non possono essere addetti
alla somministrazione di bevande alcooliche. Infine, l'art.186 del
Codice della Strada (L. 30 aprile 1992 n.285) prevede e sanziona la
guida in stato di ebbrezza, con riferimento alla specifico agli
artt. 379 (guida sotto l'influenza dell'alcool) e 380 (revisione
della patente) del Regolamento di esecuzione del Codice della
strada.
Il nuovo codice della strada, recentemente novellato, recita:
«Art. 186 (Guida sotto l'influenza dell'alcool).
1. È vietato guidare in stato di ebbrezza in conseguenza dell'uso
di bevande alcoliche. Per l'irrogazione della pena è competente il
tribunale (1).
2. Chiunque guida in stata di ebbrezza è punito, ove il fatto
non costituisca più grave reato, con l'arresto fino ad un mese e
con l'ammenda da euro duecentocinquantotto a euro milletrentadue.
All'accertamento del reato consegue la sanzione amministrativa
accessoria della sospensione della patente da quindici giorni a tre
mesi, ovvero da un mese a sei mesi quando lo stesso soggetto compie
più violazioni nel corso di un anno, ai sensi del capo II, sezione
II, del titolo VI. Quando la violazione è commessa dal conducente
di un autobus o di un veicolo di massa complessiva a pieno carico
superiore a 3,5 t, ovvero di complessi di veicoli, con la sentenza
di condanna è disposta la revoca della patente di guida ai sensi
del capo II, sezione II del titolo VI; in tale caso, ai fini del
ritiro della patente, si applicano le disposizioni dell'articolo
223. Il veicolo, qualora non possa essere guidato da altra persona
idonea, può essere fatto trainare fino al luogo indicato
dall'interessato o fino alla più vicina autorimessa e lasciato in
consegna al proprietario o gestore di essa con le normali garanzie
per la custodia.
3. Al fine di acquisire elementi utili per motivare l'obbligo di
sottoposizione agli accertamenti di cui al comma 4, gli organi di
Polizia stradale di cui all'articolo 12, commi l e 2, secondo le
direttive fornite dal Ministero dell'interno, nel rispetto della
riservatezza personale e senza pregiudizio per l'integrità fisica,
possono sottoporre i conducenti ad accertamenti qualitativi non
invasivi o a prove, anche attraverso apparecchi portatili.
4. Quando gli accertamenti qualitativi di cui al comma 3 hanno
dato esito positivo, in ogni caso d'incidente ovvero quando si
abbia altrimenti motivo di ritenere che il conducente del veicolo
si trovi in stato di alterazione psicofisica derivante
dall'influenza dell'alcool, gli organi di Polizia stradale di cui
all'articolo 12, commi 1 e 2, anche accompagnandolo presso il più
vicino ufficio o comando, hanno la facoltà di effettuare
l'accertamento con strumenti e procedure determinati dal
regolamento.
5. Per i conducenti coinvolti in incidenti stradali e sottoposti
alle cure mediche, l'accertamento del tasso alcoolemico viene
effettuato, su richiesta degli organi di Polizia stradale di cui
all'articolo 12, commi 1 e 2, da parte delle strutture sanitarie di
base o di quelle accreditate o comunque a tali fini equiparate. Le
strutture sanitarie rilasciano agli organi di Polizia stradale la
relativa certificazione, estesa alla prognosi delle lesioni
accertate, assicurando il rispetto della riservatezza dei dati in
base alle vigenti disposizioni di legge. I fondi necessari per
l'espletamento degli accertamenti di cui al presente comma sono
reperiti nell'ambito dei fondi destinati al Piano nazionale della
sicurezza stradale di cui all'articolo 32 della legge 17 maggio
1999, n. 144.
6. Qualora dall'accertamento di cui ai commi 4 o 5 risulti un
valore corrispondente ad un tasso alcoolemico superiore a 0,5
grammi per litro (g/l), l'interessato è considerato in stato di
ebbrezza ai fini dell'applicazione delle sanzioni di cui al comma
2.
7. In caso di rifiuto dell'accertamento di cui ai commi 3, 4 o 5
il conducente è punito, salvo che il fatto costituisca più grave
reato, con le sanzioni di cui al comma 2.
8. Con l'ordinanza con la quale viene disposta la sospensione
della patente ai sensi del comma 2, il prefetto ordina che il
conducente si sottoponga a visita medica ai sensi dell'articolo
119, comma 4, che deve avvenire nel termine di sessanta giorni.
Qualora il conducente non vi si sottoponga entro il termine
fissato, il prefetto può disporre, in via cautelare, la sospensione
della patente di guida fino all'esito della visita medica.
9. Qualora dall'accertamento di cui ai commi 4 o 5 risulti un
valore corrispondente ad un tasso alcoolemico superiore a 1,5
grammi per litro (g/l), ferma restando l'applicazione delle
sanzioni di cui al comma 2, il prefetto, in via cautelare, dispone
la sospensione della patente fino all'esito della visita medica di
cui al comma 8».
Tale norma è stata oggetto di reiterate modifiche, dapprima in
seguito all'entrata in vigore del Decreto legislativo, 15 gennaio
2002, n. 9(2) e da ultimo della Legge 1 agosto 2003, n. 214, che ha
convertito con modifiche il decreto-legge n. 151/2003.
La guida sotto l'influenza dell'alcool è sicuramente uno dei
reati che ha subito le maggiori modifiche negli ultimi mesi, a
riprova della particolare delicatezza e rilevanza della materia per
la società civile e l'ordine pubblico. Fermo restando che in
materia penale, oltretutto con riferimento a fattispecie di enorme
applicazione, appare deprecabile l'uso della decretazione
d'urgenza, pare utile riassumere i principali e più recenti
cambiamenti, significativi delle politiche legislative perseguite
di volta in volta dal legislatore:
|
Prima della legge
214/2003 |
Oggi |
|
La competenza era del giudice di
pace |
La competenza è del
tribunale |
|
Chi conduceva un veicolo era
onsiderato in stato di ebbrezza qualora risultasse un valore
corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,8 grammi per
litro(g/l); lo stabiliva l'art. 379 del regolamento di esecuz. del
C.d.S. |
Chi conduce un veicolo è ora
considerato in stato di ebbrezza qualora risulti un valore
corrispondente a un tasso alcolemico superiore a 0,5 grammi per
litro (g/l). Lo stabilisce il comma 6 dell'art. 186
C.d.S. |
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Era possibile sottoporre un
conducente a prova alcolemica solamente qualora emergessero
dubbi/elementi utili. |
Purché nel rispetto della
riservatezza personale e senza pregiudizio per l'integrità
fisica (art.13 Cost) e secondo le direttive del ministero
dell'interno è possibile sottoporre chiunque alla "prova
veloce" con strumenti anche portatili
(etilometro). |
|
In caso di incidente stradale,
per sottoporre un conducente alla prova alcolemica era
comunque necessario motivare i dubbi/elementi
utili. |
In caso di incidente stradale
ora è sempre possibile effettuare la
prova. |
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Se la persona rifiutava di
sottoporsi alla prova alcolemica rispondeva di specifico
reato ma non era prevista sospensione della
patente. |
Se la persona rifiuta di
sottoporsi alla prova alcolemica (sia a quella con etilometro
che a quella "veloce" anche con apparecchi portatili), è
prevista:
- sospensione della patente di guida;
- revoca se alla guida di certi veicoli (autobus, veicolo di massa
compless. a pieno carico superiore a 3,5 t);
- Revisione/visita medica;
- Decurtazione punti. |
L'etilometro è l'apparecchio che serve a determinare la
percentuale di alcool presente nell'aria polmonare espirata. Si
tratta di uno strumento elettronico sigillato che, una volta
tarato, è pronto all'uso; non può essere alterato dall'ope-ratore,
e ciò a garanzia dell'automobilista; utilizza il principio
dell'assorbimento dei raggi infrarossi da parte delle sostanze
alcooliche: su un monitor viene indicato il tasso alcoolemico
presente nel sangue del soggetto visualizzato e riportato su un
foglio a stampa.
Gli apparecchi prima di essere omologati e pronti all'uso sono
soggetti a controlli puntigliosi rappresentati da una visita
preventiva ed una periodica annuale ed eventuale riparazione.
Nell'impiego di tali strumenti qualche problema può essere causato
da possibili interferenze durante l'esame, causate da sostanze
medicamentose, quali le espettoranti, mentolo, eucaliptolo. Quando
l'etilometro dà un valore da un valore pari a 6.00, significa che
ci sono ancora residui alcolici nella bocca e nell'esofago: la
prova con l'etilometro, quindi, non potrebbe essere effettuata
prima di 10 minuti dall'ultima ingestione di bevande
alcooliche.
È assolutamente pacifico, per costante giurisprudenza che:
«In tema di guida in stato di ebbrezza (nella disciplina di cui
all'art. 186 del nuovo codice della strada e dell'art. 379 del
relativo regolamento), non è necessario, ai fini dell'accertamento
di tale stato, la verifica strumentale del tasso alcolemico
attraverso l'uso di apposito strumento (cd. etilometro), ma possono
essere considerati rilevanti, altresì, dati sintomatici, desumibili
dalle condizioni del soggetto e dalla condotta di guida. (Nella
specie, la S.C., in applicazione dell'enunciato principio, ha
confermato la sentenza pretorile che aveva ritenuto provato lo
stato di ebbrezza del conducente dal suo stato di "disarmonia
psicofisica", emergente dal verbale di contestazione, secondo cui
il conducente stesso "mostrava difficoltà nell'articolare il
linguaggio, peraltro sconnesso, equilibrio precario, emanante alito
vinoso" ed ammetteva "di aver litigato con la sua ragazza e di aver
bevuto più del solito").
Cassazione civile, sez. I, 23 ottobre 1997, n. 10426, Poli c. Pref.
Genova, Giust. civ. Mass. 1997, 1997.
-Conforme- Cassazione penale, sez. un., 27 settembre 1995, n. 1299,
Cirigliano, Zacchia 1997, 295 (s.m.)».
E ancora:
«In tema di guida in stato di ebbrezza (nella disciplina di cui
all'art. 186 del nuovo codice della strada e dell'art. 379 del
relativo regolamento), non è necessario, ai fini dell'accertamento
di tale stato, la verifica strumentale del tasso alcolemico
attraverso l'uso di apposito strumento (cd. etilometro), ma possono
essere considerati rilevanti, altresì, dati sintomatici, desumibili
dalle condizioni del soggetto e dalla condotta di guida. (Nella
specie, la S.C., in applicazione dell'enunciato principio, ha
confermato la sentenza pretorile che aveva ritenuto provato lo
stato di ebbrezza del conducente dal suo stato di "disarmonia
psicofisica", emergente dal verbale di contestazione, secondo cui
il conducente stesso "mostrava difficoltà nell'articolare il
linguaggio, peraltro sconnesso, equilibrio precario, emanante alito
vinoso" ed ammetteva "di aver litigato con la sua ragazza e di aver
bevuto più del solito").
Cassazione civile, sez. I, 23 ottobre 1997, n. 10426, Poli c. Pref.
Genova, Arch. giur. circol. e sinistri 1998, 29 nota (Stabile),
Giust. civ. 1998, I,1051.
Alla luce del tenore delle disposizioni di cui agli art. 186, comma
4, del nuovo codice della strada (approvato con d.lg. 30 aprile
1992 n. 285), e 379 del regolamento di esecuzione e di attuazione
(approvato con d.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495), le tecniche di
misurazione dello stato di ebbrezza del conducente di un veicolo,
rappresentate dall'uso del cosiddetto etilometro, non rappresentano
l'unico strumento previsto, dalla legge, per determinare lo stato
di ebbrezza. Infatti - da un lato - l'art. 186 citato prevede la
"facoltà" e non l'"obbligo", per gli organi della polizia stradale,
di effettuare l'ac-certamento con gli strumenti stabiliti dal
regolamento, e - dall'altro - nell'ipotesi in cui non sia possibile
utilizzare quegli strumenti, la norma dà rilievo alle circostanze
"sintomatiche" dell'esistenza dello stato di ebbrezza. In presenza
di tali circostanze non è dunque - precluso, agli agenti, di
rilevare direttamente l'alterazione psico-fisica, desumendola, in
particolare, dallo stato del soggetto e dalla sua condotta di
guida.
Cassazione civile, sez. I, 12 agosto 1997, n. 7538, Bortolin c.
Pref. Treviso, Giust. civ. Mass. 1997, 1411, Foro it. 1997, I,
3176, Arch. giur. circol. e sinistri 1997, 881.
L'art. 186 del d.l. 30 aprile 1992 n. 285, demanda agli organi di
polizia la facoltà, e non l'obbligo, di accertare, in caso di
incidente, lo stato di ebbrezza del conducente del veicolo con gli
strumenti e la procedura previsti dall'art. 379 del regolamento di
esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada. L'uso del
cosiddetto etilometro, pertanto, non è obbligatorio, essendo validi
i dati sintomatici riguardanti il comportamento del soggetto, che
costituiscono una fonte di conoscenza diretta ed integrano una
prova che ben può sostituire l'accertamento strumentale, non sempre
possibile in talune circostanze con l'uso immediato della complessa
apparecchiatura. L'accertamento effettuato dalla polizia sulla base
dei dati sintomatici, peraltro, è compatibile con il disposto
dell'art. 354 comma 3 c.p.p. che conferisce, in caso di urgenza, il
potere agli ufficiali di polizia giudiziaria di compiere i
necessari accertamenti e rilievi sulla persona del soggetto, senza
violare l'art. 32 cost.
Cassazione penale, sez. IV, 28 marzo 1995, n. 5296, Pisaniello,
Cass. pen. 1996, 1590 (s.m.), Riv. giur. circol. trasp. 1995, 1056,
Riv. polizia 1996, 354 (s.m.), Giust. pen. 1996, II, 240
(s.m.).
-Conforme- Cassazione penale, sez. V, 1 febbraio 1995, n. 2499,
Corradini, Giust. pen. 1995, II, 572.
-Conforme- Pretura Cremona, 21 luglio 1995, Bennaoui e altro, Riv.
giur. circol. trasp. 1996, 169 nota (Cabianca)».
Appare interessante evidenziare come, dopo iniziale incertezza, la
giurisprudenza si sia fermamente orientata a ritenere la
configurabilità del concorso materiale tra il reato di guida in
stato di ebbrezza e quello inerente a rifiuto di sottoporsi agli
accertamenti de quibus, come pure il concorso con il reato di
ubriachezza:
«Vi è concorso materiale tra le ipotesi contravvenzionali di cui al
comma 2 del-l'art. 186 del nuovo codice della strada (guida in
stato di ebbrezza) ed al comma 6 del medesimo articolo (rifiuto di
consentire l'accertamento dell'eventuale stato di alterazione psico
fisica da parte degli organi di polizia stradale). Ciò in quanto
diversa è la "ratio" dei due precetti: il comma 6 del citato
articolo, infatti, ha l'ulteriore intento, rispetto al comma 2, di
impedire - attraverso la sanzione del rifiuto il frapponimento di
ostacoli nell'attività di controllo per la sicurezza
stradale.
Cassazione penale, sez. IV, 8 maggio 1997, n. 6355, Mela, Arch.
giur. circol. e sinistri 1997, 991, Codice penale art. 688, LS 30
aprile 1992 n. 285 art.186 d.lg.
È possibile il concorso fra il reato di ubriachezza previsto
dall'art. 688 c.p. e quello di guida in stato di ebbrezza di cui
all'art. 186 d.lg. 30 aprile 1992 n. 285, nuovo codice della
strada, stante la diversità degli interessi giuridici tutelati.
Inoltre, lo stato di ebbrezza e quello di ubriachezza si
differenziano per la diversa intensità dell'alterazione psico -
fisica, più grave nella seconda.
Cassazione penale, sez. un., 27 settembre 1995, n. 1299,
Cirigliano, Giur. it. 1997, II, 162, Zacchia 1997, 295
(s.m.).
La contravvenzione di ubriachezza punita dall'art. 688 c.p.
concorre con la guida in stato di ebbrezza punita dall'art. 186 del
codice della strada, data la diversità degli interessi giuridici
rispettivamente tutelati dalle due norme. Nel codice penale,
infatti, l'art. 688 mira alla prevenzione dell'alcolismo e alla
tutela dell'ordi-ne pubblico, in quello stradale, invece, l'art.
186 vuole garantire la sicurezza della circolazione sulle strade e
l'incolumità di chi vi si trova. La differenza tra l'ebbrezza e
l'ubriachezza sta nell'intensità dell'alterazione psicofisica, più
grave nella seconda per la presenza di un maggior tasso alcolemico,
nonché nel fatto che mentre l'ebbrez-za può non essere manifesta,
l'ubriachezza è punibile solo quando lo è. L'ubriachezza, quindi,
in sè comprende e assorbe, dal punto di vista clinico, l'eb-brezza,
perché ne costituisce uno stato più avanzato: ma, per essere
perseguibile, deve essere oltre che in luogo pubblico, anche
manifesta.
Cassazione penale, sez. un., 27 settembre 1995, n. 1299,
Cirigliano, Arch. giur. circol. e sinistri 1996, 91 nota
(Colombani), Riv. polizia 1996, 508, Giust. pen. 1996, II,
337.
-Conforme- Cassazione penale, sez. un., 5 febbraio 1996, Studium
Juris 1996, 932».
Da ultimo, va sottolineato come i riti cd.premiali, in primo luogo
il patteggiamento, non siano affatto ostativi della sospensione
della patente di guida, sanzione amministrativa la cui efficacia
deve ritenersi primaria sotto il profilo della deterrenza:
«In tema di sanzioni amministrative all'accertamento di reati,
poiché la sentenza emessa ex art. 444 c.p.p. è equiparata a una
pronuncia di condanna, con essa possono essere applicate sanzioni
amministrative accessorie, essendo il divieto sancito dall'art. 445
c.p.p. limitato alle sole pene accessorie. Ne deriva che con la
sentenza di applicazione della pena su richiesta può essere
disposta la sospensione della patente di guida, quando questa
sanzione amministrativa consegua all'accertamento di un reato
previsto dal codice della strada. (Fattispecie in tema di
patteggiamento per il reato di cui all'art. 186 cod. strad.).
Cassazione penale, sez. VI, 5 febbraio 1997, n. 3891, D'Alessandro,
Riv. giur. polizia 1999, 327 (s.m.)».
2. L'incidenza dell'alcoolismo nella criminalità colposa del
traffico stradale nei risultati di una ricerca condotta nel Veneto
orientale dall'Istituto di Antropologia Criminale dell'Università
di Trieste(3).
La consapevolezza ormai acquisita dell'importanza della
intossicazione alcolica, tra i fattori che determinano una guida
pericolosa, deve necessariamente tenere conto del "numero oscuro"
in quest'ambito, determinata dall'impossi-bilità di effettuare
concreti e tempestivi accertamenti in occasione di incidenti
stradali.
Di conseguenza si è posto il problema di una verifica della
correlazione alcool-criminalità stradale, verifica che fosse in
grado di fornire dei dati articolati sulla dinamica del fenomeno. È
stata pertanto condotta una ricerca, nella primavera del 1991, su
un campione di 30 alcolisti ed uno costituito da altrettanti
soggetti astemi o bevitori nella norma, per un totale di 60
persone. Pur datata, l'indagine si presta ad alcune interessanti
considerazioni. Per quanto attiene all'ambito territoriale,
l'indagine è stata svolta quasi interamente nel Veneto orientale e
precisamente nei Club di Alcolisti in Trattamento attivati a
Vittorio Veneto (TV) e in 4 comuni confinanti (Tarzo, Cappella
Maggiore, Cordignano, San Martino di Colle Umberto).
Materiali e metodi
La raccolta di dati necessari è stata effettuata mediante la
somministrazione di un questionario a due categorie di soggetti,
attuata con il metodo dell'in-tervista diretta. Il ricorso a tale
metodologia ha permesso di superare alcuni inconvenienti e di
ottenere risultanti più esaurienti:
- si evitano le inesattezze dovute alle intrinseche difficoltà del
questionario, in quanto le varie domande possono venire illustrate
in maniera vieppiù esauriente;
- si può evitare che le persone siano reticenti nelle risposte,
grazie al rapporto fiduciario instauratosi tra il medico e il
paziente nella terapia riabilitante, superando così la diffidenza
intervistato/intervistatore.
Poiché per i componenti del campione di controllo mancava il
rapporto di fiducia, si è reso necessario il ricorso a determinate
categorie di soggetti: parenti e conoscenze dell'intervistatore e
soggetti che avevano dimostrato di rispondere alle domande senza
reticenza alcuna. I componenti del campione di controllo sono stati
inoltre sottoposti ad un pre-questionario, una versione
semplificata del M.A.S.T. (Massachussets Alcoholism Screening
Test), per accertare la loro idoneità a farne parte che consente,
attribuendo un valore ad ogni risposta dell'in-tervistato e
sommando tali valori, di giungere ad una diagnosi di alcolismo,
perlomeno sospetto, quando la somma dei valori supera un certo
coefficiente. Per quanto riguarda le metodologie delle interviste,
il questionario rivolto agli alcoolisti è stato suddiviso in tre
fasce temporali di ricerca:
-primo anno di astinenza da parte del sogg.;
-ultimo anno di alcoolismo;
-precedenti 4 anni di alcoolismo.
Per i membri del campione di controllo è stato invece fissato un
unico periodo: gli ultimi anni precedenti alla data
dell'intervista.
Descrizione analitica del questionario
-Prima domanda, volta ad evidenziare eventuali coinvolgimenti in
incidenti stradali;
-seconda domanda, a specificarne il numero;
-terza, concerne il tipo di sinistro verificatosi;
-quarta, specificazione ulteriore degli elementi del
sinistro;
-quinta, rivolta ad accertare eventuali casi di investimento di cui
l'inter-vistato sia rimasto vittima;
-sesta, richiede quante volte ciò sia accaduto;
-settima, volta a far emergere la responsabilità dello o degli
incidenti ed a
far emergere la correlazione con l'alcool; -ottava, volta a
raccogliere dati più precisi sulla dinamica del sinistro,
-nona, relativa ad eventuali danni a cose o persone;
-decima, rivolta ad evidenziare eventuali giorni di ricovero
ospedaliero dell'intervistato ed assenza dal lavoro;
-dodicesima, tesa ad individuare eventuali passeggeri
trasportati;
-tredicesima, l'intervistato è invitato a dichiarare se la causa
dell'inciden-te sia da ascriversi all'uso di alcool;
-quattordicesima, serve ad accertare quanti incidenti in un
determinato periodo di tempo siano dovuti all'alcool;
-la sedicesima, diretta a conoscere la frequenza con cui tali
sostanze vengono assunte.
Dall'analisi statistica dei dati ottenuti dai questionari risulta
che gli alcolisti avevano avuto negli ultimi 5 anni di dipendenza
una media di ben 1,2 incidenti a persona, rispetto a quella di 0,2
incidenti a persona rilevata nei componenti del campione di
controllo. Il confronto dei dati è significativo, gli alcoolisti
sono stati coinvolti in un numero di incidenti 6 volte superiore
rispetto a quello dei componenti del gruppo di controllo:
-per quanto riguarda il sesso vi è una netta prevalenza di
maschi;
-l'età della maggior parte dei soggetti oscillava tra i 40 e i 60
anni;
-la scolarità riscontrata negli alcoolisti era piuttosto bassa e la
loro qualifica lavorativa più frequente era quella di
operaio;
-il tipo di patente prevalente era la B.




Esaminando poi l'attribuzione della colpa degli incidenti
secondo la valutazione fattane dalle compagnie assicuratrici emerge
che gli alcoolisti sono stati considerati colpevoli nel 73,6% dei
casi rispetto al 50% dei casi dei componenti del campione di
controllo; sempre fra gli alcolisti, la colpa è attribuita a terzi
nel 21% dei casi contro il 33,3% nei soggetti di controllo, mentre
i casi di concorso di colpa risultano del 5,2% per gli alcolisti e
del 16,6% per i soggetti di controllo. Oltre alla maggiore ed
evidente sinistruosità degli alcolisti, va evidenziata la minor
percentuale dei casi di concorso di colpa, segno, a parere
dell'autore, che non si è tenuto conto della guida in stato di
ebbrezza nella attribuzione della responsabilità sul piano
assicurativo. L'elevata percentuale di incidenti indotti
dall'alcool può essere confermata anche da altri elementi.
Dall'analisi delle modalità con cui si sono verificati i sinistri
sono emersi elementi significativi. Sul piano generale, la dinamica
ricorrente nei sinistri fra gli alcolisti era rappresentata
dall'uscita di strada senza il coinvolgimento di altri veicoli,
causata dalla perdita di controllo del veicolo (57,8% di
incidenti), perdita che in alcuni casi risultava addirittura
inspiegabile.
È stato possibile poi, sulla base dei dati raccolti, individuare
l'incidente "tipo" degli alcolisti secondo l'ora, il giorno e la
provenienza-destinazione.
In particolare, per quanto riguarda le fasce orarie, emerge che
l'incidente "tipo" in cui è coinvolto un alcolista avviene in un
giorno feriale tra le 15 e le 18 circa o fra le 21 e le 24,
rispettivamente quando l'alcolista si dirige verso casa o in luoghi
destinati allo svago o presso bar e locali pubblici, provenendo
preferibilmente dal lavoro o da casa e, in subordine, da altri bar
o da luoghi di svago. Le fasce orarie evidenziate dimostrano
chiaramente che la fatica accumulata durante la giornata lavorativa
unita all'assunzione di alcool rendano estremamente rischioso il
tragitto verso casa.
La situazione era diversa nei soggetti di controllo, giacché gli
incidenti si concentravano nella fascia oraria tra le 9 e le 1,
conformemente a quanto emergeva dalla media nazionale relativa
all'anno 1989. Anche la destinazione e la provenienza dei soggetti
cambiavano, scomparivano infatti gli incidenti del "dopo cena",
sostituiti da quelli legati a viaggi per lavoro o per acquisti, o
di rientro da tali attività.
È importante valutare le conseguenze degli incidenti: va notato
come non risultavano molti casi di danni alle persone. Tale
circostanza va ricollegata al fatto che generalmente gli alcolisti
erano da soli al momento del sinistro e che nella maggior parte dei
casi non erano coinvolte altre vetture. Nel caso del gruppo di
controllo la bassa percentuale di danni alle persone era dovuta
all'assenza di incidenti gravi, purtroppo invece frequenti in
ottica generale.
Per quanto riguarda infine le conseguenze personali, va evidenziato
che, tra gli alcolisti, il 70% deve ricorrere al ricovero
ospedaliero, mentre nei controlli tale eventualità non si era mai
verificata.
In particolare nei 30 soggetti alcolisti sono stati riscontrati, in
conseguenza degli incidenti stradali, ben 194 giorni di ricovero
ospedaliero nell'arco di 5 anni, rispetto all'assenza di ricoveri
nei soggetti del gruppo di controllo. Fra gli alcolisti si notava
altresì la perdita di ben 467 giornate lavorative, rispetto alle 17
dei controlli dove, peraltro, tale dato derivava quasi interamente
da un unico sinistro. Partendo dal presupposto che il costo di una
giornata di ricovero ospedaliero si aggirava, nel periodo
considerato, mediamente sulle 240.000 lire (salvo non si trattasse
di terapie intensive, per cui la cifra poteva anche raddoppiare),
ne risultava che i 30 alcolisti esaminati, per la sola conseguenza
degli incidenti stradali costavano alla collettività 46.560.000
lire in 5 anni, senza considerare la difficile quantificazione del
danno relativo alla perdita di 476 giornate lavorative.
Rispetto a tutto questo, la consistenza dei provvedimenti legali
adottati pare addirittura irrilevante. Si consideri che, con ben 27
incidenti stradali causati dall'alcool, non era stata elevata
nemmeno una contravvenzione per guida in stato di ebbrezza, non vi
era stato nemmeno un procedimento per la sospensione o la revoca
della patente, né un procedimento penale di altro genere.
Se a ciò si aggiunge un certo lassismo indotto da una cultura
favorevole al consumo di bevande alcoliche ed alla difficoltà di
provare che l'assunzione era avvenuta prima e non dopo il sinistro,
si può comprendere perché nemmeno uno dei trenta alcolisti
intervistati sia incorso in provvedimenti penali o amministrativi,
ma al massimo nella semplice "reprimenda" da parte degli organi di
polizia.
Fortunatamente anche sotto questo profilo la percezione sociale
della guida in stato di ebbrezza e la severità di controlli ed
organi accertatori hanno consentito un approccio più adeguato alla
gravità del problema.
3. La guida sotto l'influenza di droghe
a. L'art.187 C.d.S. e la sua applicazione
giurisprudenziale
La guida sotto l'influsso di sostanze stupefacenti e psicotrope è
disciplinata dall'art. 187 del C.d.S., che recita
testualmente:
"Guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze
stupefacenti
1. È vietato guidare in condizioni di alterazione fisica e psichica
correlata con l'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.
2. Al fine di acquisire elementi utili per motivare l'obbligo di
sottoposizione agli accertamenti di cui al comma 3, gli organi di
Polizia stradale di cui all'ar-ticolo 12, commi 1 e 2, secondo le
direttive fornite dal Ministero dell'interno, nel rispetto della
riservatezza personale e senza pregiudizio per l'integrità fisica,
possono sottoporre i conducenti ad accertamenti qualitativi non
invasivi o a prove, anche attraverso apparecchi portatili.
3. Quando gli accertamenti di cui al comma 2 forniscono esito
positivo ovvero quando si ha altrimenti ragionevole motivo di
ritenere che il conducente del veicolo si trovi sotto l'effetto
conseguente all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, gli
agenti di Polizia stradale di cui all'articolo 12, commi 1 e 2,
fatti salvi gli ulteriori obblighi previsti dalla legge,
accompagnano il conducente presso strutture sanitarie fisse o
mobili afferenti ai suddetti organi di Polizia stradale ovvero
presso le strutture sanitarie pubbliche o presso quelle accreditate
o comunque a tali fini equiparate, per il prelievo di campioni di
liquidi biologici ai fini dell'effettuazione degli esami necessari
ad accertare la presenza di sostanze stupefacenti o psicotrope e
per la relativa visita medica. Le medesime disposizioni si
applicano in caso di incidenti, compatibilmente con le attività di
rilevamento e soccorso.
4. Le strutture sanitarie di cui al comma 3, su richiesta degli
organi di Polizia stradale di cui all'articolo 12, commi 1 e 2,
effettuano altresì gli accertamenti sui conducenti coinvolti in
incidenti stradali e sottoposti alle cure mediche, ai fini indicati
dal comma 3; essi possono contestualmente riguardare anche il tasso
alcoolemico previsto nell'articolo 186.
5. Le strutture sanitarie rilasciano agli organi di Polizia
stradale la relativa certificazione, estesa alla prognosi delle
lesioni accertate, assicurando il rispetto della riservatezza dei
dati in base alle vigenti disposizioni di legge. I fondi necessari
per l'espletamento degli accertamenti conseguenti ad incidenti
stradali sono reperiti nell'ambito dei fondi destinati al Piano
nazionale della sicurezza stradale di cui all'articolo 32 della
legge 17 maggio 1999, n. 144. Copia del referto sanitario positivo
deve essere tempestivamente trasmessa, a cura dell'organo di
Polizia che ha proceduto agli accertamenti, al prefetto del luogo
della commessa violazione per gli eventuali provvedimenti di
competenza.
6. Il prefetto, sulla base della certificazione rilasciata dai
centri di cui al comma 3, ordina che il conducente si sottoponga a
visita medica ai sensi del-l'articolo 119 e dispone la sospensione,
in via cautelare, della patente fino all'esi-to dell'esame di
revisione che deve avvenire nel termine e con le modalità indicate
dal regolamento.
7. Chiunque guida in condizioni di alterazione fisica e psichica
correlata con l'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, ove il
fatto non costituisca più grave reato, è punito con le sanzioni
dell'articolo 186, comma 2. Si applicano le disposizioni del comma
2, ultimo periodo, dell'articolo 186.
8. In caso di rifiuto dell'accertamento di cui ai commi 2, 3 o
4, il conducente è punito, salvo che il fatto costituisca più grave
reato, con le sanzioni di cui all'articolo 186, comma 2".
L'articolo in esame è stato modificato prima, con effetto dal 1°
ottobre 1993, dall'art. 99, d.lg. 10 settembre 1993, n. 360; poi
dall'art. 14, d.lg. 15 gennaio 2002, n. 9, con effetto a decorrere
dal 30 giugno 2003 e, infine, sostituito integralmente
dall'articolo 6 del D.L. 27 giugno 2003, n. 151, così come
modificato dalla legge di conversione.
La norma ha posto una molteplicità di problematiche
giurisprudenziali, per esempio in tema di modalità di accertamento
e di rifiuto del conducente di sottoporsi all'accertamento
clinico.
Infatti, la legge disciplina in modo rigoroso le metodologie di
accertamento dell'intossicazione ai fini della configurabilità del
reato, per cui, per es., si è ritenuto che:
"ai fini della configurabilità del reato di guida sotto l'effetto
di sostanze stupefacenti o psicotrope è necessario che lo stato di
alterazione del conducente dell'auto venga accertato nei modi
previsti dall'art. 187 comma 2 C.d.S. Deve escludersi pertanto la
possibilità che lo stato di alterazione possa essere desunto da
elementi sintomatici esterni, come invece è ammesso per l'ipotesi
di guida in stato di ebbrezza, in quanto l'accertamento richiede
conoscenze tecniche specialistiche in relazione alla liquidazione
ed alla quantificazione delle sostanze. (nel-l'occasione la Corte
ha precisato che la presenza di comportamenti sintomatici dà
all'organo accertatore la facoltà di accompagnare il conducente
presso le strutture sanitarie previste dallo stesso articolo del
C.d.S.)".
Cassazione Penale sez. IV, 14 febbraio 2003, n. 7339, in CED cass.
N. 223660.
Norma che, nonostante la disparità di trattamento rispetto alla
guida in stato di ebbrezza, è stata ritenuta più volte immune da
censure di costituzionalità(4).
Come pure, in ottica garantista:
«ai fini della prova che il conducente ha guidato in stato di
ebbrezza a seguito dell'uso di sostanze stupefacenti, è
insufficiente il mero rilievo che gli esami tossicologici hanno
dato esito positivo (nella specie, per la presenza di
cannabinoidi), in assenza di altri elementi (condotta di guida,
contegno al momento del controllo da parte della polizia
giudiziaria) che possano confermare l'ipotesi d'accusa».
Tribunale Bologna, 15 marzo 2001.
«Con riferimento al reato di cui all'art. 187 commi 1 e 4 nuovo c.
s. (guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti), in assenza
di una determinazione legislativa del valore limite il cui
superamento importi l'accertamento dello stato di alterazione
psicofisica (in mancata ottemperanza a quanto previsto dal comma 2
del medesimo articolo, laddove demanda ad un decreto del ministro
della sanità la determinazione delle modalità per l'accertamento
dello stato di alterazione conseguente all'assunzione di
stupefacenti) nessun valore probatorio può riconoscersi alle
analisi di campioni biologici da cui risulti la presenza di un
certo quantitativo di cannabinoidi nel sangue e nelle urine
dell'imputato, tanto più che l'esito di tali prelievi non risulti
corroborato da una valutazione clinica del soggetto, ovvero da dati
desunti dal suo comportamento e sintomatici di uno stato di
alterazione. (Nella fattispecie sulla base di tale principio, il
giudicante ha assolto l'imputato dal reato ascrittogli, perché il
fatto non sussiste)».
Tribunale Bassano Grappa, 17 dicembre 1999.
Ed ancora, in relazione agli aspetti procedurali:
«ai fini della configurabilità del reato di rifiuto
all'accertamento clinico sulla presenza nei liquidi organici di
sostanze stupefacenti, trattandosi di accertamento diagnostico
obbligatorio non coattivo, è necessario il rispetto delle modalità
previste dall'art. 187 comma 5 C.d.S. che prevede l'accompagnamento
presso strutture pubbliche e pertanto non sussiste il reato nel
caso in cui il rifiuto si sia manifestato dopo l'accompagnamento
del conducente presso il comando dei vigili urbani dove veniva
chiesto il prelievo delle urine».
Cassazione Penale sez. IV, 14 febbraio 2003, n. 7339, in CED cass.
N. 233661
b. L'influenza delle diverse sostanze psicotrope
nella idoneità alla guida
Nel corso degli anni, sulla base delle esperienze maturate sotto il
profilo scientifico, è pacifico affermare che le sostanze
psicoattive influenzano pesantemente l'attenzione e la
concentrazione, interferendo sull'adeguatezza delle risposte che il
soggetto pone in essere agli stimoli esterni, con l'effetto di
rallentare i tempi di reazione o comunque alterarli per almeno tre
diversi aspetti:
-eccesso di fiducia nelle proprie capacità;
-sottostima del rischio;
- accentuazione dell'aggressività.
Tali sostanze, specie se associate tra loro ovvero ad alcolici,
come avviene purtroppo nella sottocultura giovanile, risultano
sempre più coinvolte nel determinismo di incidenti stradali, come
frequentemente si è potuto riscontrare nei corpi dei
deceduti.
Da qui la necessità di accertamenti e controlli sui
conducenti-automobili-sti, ai fini della necessaria prevenzione e
dell'altrettanto necessaria repressione.
Tale esigenza si scontra con alcune difficoltà pratiche legate alla
tutela della privacy, alla difficoltà tecnica dell'accertamento
"sul campo" circa la loro presenza (il campione biologico più
idoneo a tale accertamento è il sangue e al momento risulta
difficilmente praticabile per via dell'invasività del prelievo),
alla mancanza di precisa ed esauriente disciplina normativa per
ottenere il consenso del soggetto.
Tutto ciò rende assai difficoltoso, se non di fatto impedisce, la
piena operatività di questi controlli assolutamente
indispensabili.
Gli effetti d'insicurezza stradale generati dalle sostanze
psicoattive più diffusamente utilizzate (sottolineando
l'esponenziale crescita dei rischi nell'assun-zione combinata di
più sostanze) possono essere delineati, in assenza di dati
maggiormente precisi, come segue(5):
Cannabis
Il termine "cannabis" viene utilizzato per indicare i diversi
prodotti della canapa contraddistinti dal contenuto di THC
(tetraidrocannabinolo), principale componente psicoattivo e più
frequentemente rilevato in soggetti incorsi in incidenti stradali
mortali.
La variabilità degli effetti varia a seconda della dose assunta e
alle condizioni del soggetto al momento del consumo (stato psichico
dell'assuntore) e a seconda del grado di conservazione della
molecola di THC che è foto e termosensibile, alla capacità degli
enzimi microsomiali presenti nel fegato dell'assun-tore, i quali
convertono il THC.
L'assunzione di anche 20 mg di THC può o meno produrre un'azione
psicotossica di tipo allucinatorio, senza esentare dal rischio
nemmeno l'assuntore moderato o occasionale, in quanto in grado di
indurre alterazioni delle funzioni cognitive
- percettive - comportamentali. Infatti, a parità di dose, nel
consumatore occasionale la concentrazione plasmatica del THC e i
suoi metaboliti è circa il doppio rispetto all'assuntore cronico,
con la conseguenza che gli effetti durano molto più a lungo.
L'uso combinato con l'alcool poi, agendo anch'esso sul fegato,
facilita ed incrementa la risposta individuale al THC,
potenziandola anche sotto l'aspetto dell'insicurezza alla guida. Al
di là degli effetti di difficoltà di mettere a fuoco visivo
ostacoli e contorni dell'ambiente circostante, a causa
dell'arrossamento degli occhi, è importante sottolineare come la
cannabis deprime ulteriormente lo stato di vigilanza (e quindi i
tempi di reazione) già compromesso da sostanze come l'alcool.
Cocaina
Insieme a alcool, cannabis, ecstasy essa è la sostanza più diffusa
negli ambienti cosiddetti ricreazionali.
Nelle prime fasi del consumo (aspetti gratificanti) si sperimentano
sensazioni di energia, ridotta percezione di fame, sete, sonno,
maggiore stimolo sessuale. Succedono poi difficoltà a dormire e a
mangiare, aggressività, ipertensione, tachicardia. Azione up-down
della cocaina, quale grande stimolante.
La fase gratificante up svanisce improvvisamente, tanto più
velocemente con il protrarsi del consumo, e subentra la fase down
con effetti di stanchezza, mancanza di ogni energia ed ogni
interesse, depressione, stress.
Il consumatore cronico è infatti ansioso, irritabile, sospettoso,
paranoico fino alla psicosi; la dipendenza causata da abuso appare
in tutta la sua sintomatologia caratterizzata da profonda
depressione, sonnolenza oltre a tremori e problemi cardiaci.
La cocaina, con i suoi effetti diretti e indiretti, non è
compatibile con la sicurezza alla guida. L'associazione con
l'alcool incrementa di più di 11,5 volte il rischio di "stroke"
(infarto improvviso).
Altre associazioni:
Cocaina e Cannabis
L'azione combinata, o ravvicinata, tra cocaina e cannabis, produce
effetti, come verificato da uno studio di Lukas del 1994,
particolarmente "accentuati". La vasodilatazione della mucosa
nasale indotta della cannabis, anche se assunta precedentemente,
riduce l'effetto vasocostrittivo della cocaina; tale combinazione
comporta, anche nell'assuntore abituale di cocaina, effetti
incontrollabili poiché il fumo di cannabis incrementa i livelli
plasmatici di cocaina, esalta l'eu-foria dell'assuntore, anticipa
l'inizio dell'effetto e ne prolunga terribilmente la durata, con
conseguenze facilmente immaginabili.
Cocaina e anabolizzanti
L'uso, in particolare del nandrolone, è in espansione.
Entrambe le sostanze provocano forti aumenti di aggressività;
l'associazio-ne di queste due sostanze sviluppa una significativa e
marcata aggressività, anche in assuntori saltuari.
Come osservato sperimentalmente (Licata 1993), l'assunzione di dosi
medio-alte di cocaina (2mg\kg peso corporeo) determina reazioni
aggressive spropositate e ciò indipendentemente dal livello di
provocazione (anche banale), rispetto a soggetti che non hanno
assunto la sostanza.
Il meccanismo farmacologico alla base di questi effetti coinvolge i
sistemi neurotrasmettitori influenzati dalla cocaina la quale
agisce sulle stesse aree del cervello, in particolare il sistema
limbico, che sostengono i comportamenti aggressivi. Le due sostanze
hanno siti comuni di azione proprio all'interno del sistema limbico
del sistema nervoso centrale.
La cocaina, come documentato, può provocare colpi aploplettici e
gli ormoni sessuali (il nandrolone è un ormone maschile
anabolizzante) possono peggiorare le caratteristiche degli
attacchi. Questi effetti, deleteri per la salute, possono essere
responsabili di incidenti stradali avvenuti per perdita di
controllo del veicolo (a seguito di colpo aploplettico), proprio
per la particolare interazione di queste sostanze che sviluppano
effetti avversi al sistema cardiocircolatorio. La cocaina, infatti
(è noto), induce vasocostrizione coronarica, aritmie cardiache e
problemi di conducibilità. Gli steroidi anabolizzanti, ed in
particolare il nandrolone, è stato dimostrato che incrementano in
misura significativa la risposta cardiaca ad elevate dosi di
cocaina senza comunque cambiare la morfologia del miocardio. Queste
concause dovrebbero essere tenute in considerazione anche quando
sui campi da gioco si verificano improvvisi ed inspiegabili decessi
di soggetti giovani e sani.
Ecstasy
ovvero MDMA, o 3, 4 - metilendiossimetamfetamina, consiste in un
analogo dell'amfetamina, stimolante e allucinogeno.
Le amfetamine e i loro derivati sono prodotti sinteticamente in
laboratorio e sono potenti stimolanti.
Esse agiscono come l'adrenalina (alla cui formula di struttura
somigliano moltissimo): di conseguenza aumentano la pressione
sanguigna, il ritmo cardiaco e la temperatura corporea.
Come altri stimolanti (cocaina) posseggono un'azione
bifasica.
Inizialmente l'assuntore di ecstasy sperimenta effetti
gratificanti, quali la loquacità, la maggiore facilità a
socializzare, la velocità nelle azioni, la mancanza di stanchezza,
sonno e fame, prova emozioni più intense. Ma la sostanza fa battere
il cuore più in fretta, alza la pressione del sangue, scatena
latenti crisi di epilessia. Durante l'effetto innalza la
temperatura del corpo, rende aride le mucose della bocca, fa
digrignare la mascella, lascia le pupille dilatate.
La fine dell'effetto (che può durare sino a sei ore) arriva
bruscamente e l'in-dividuo si sente depresso, irritabile, stanco e
stordito (effetto down).
L'assunzione può provocare, specie se protratta, crisi d'ansia,
tremori, paranoia, difficoltà a star fermi, disturbi del sonno,
della socialità, dell'appetito, disturbi sessuali. Il c.d. colpo di
calore, il danno al sistema epatico, renale, cardiaco, nervoso,
sono il possibile frutto del consumo.
Gli effetti collaterali sono aggravati dall'alcool anche quando
questo precede il consumo di ecstasy. L'etanolo anticipa e sostiene
gli effetti dell'ecstasy, aumenta la difficoltà a disperdere calore
comportando l'innalzamento della temperatura corporea con
conseguente maggiore rischio di ipertermia maligna. L'etanolo,
inoltre, rafforza la secchezza delle mucose, rende più profonda la
fase down compromettendo ulteriormente la già carente vigilanza,
altera il senso delle distanze e del pericolo, facilita i colpi di
sonno.
Pochi sono oggi i dati disponibili circa la prevalenza dell'ecstasy
e degli anfetaminici in soggetti deceduti a seguito di incidente
stradale; allo stato attuale è molto difficile valutare il
contributo dell'ecstasy nel verificarsi di un incidente per ovvie
ragioni di praticabilità (breve emivita della molecola nel sangue)
e metodo-logiche (limitatezza delle tecniche di screening idonee a
rilevare l'MDMA).
Nonostante la letteratura non sia molto ricca di informazioni al
riguardo è ragionevole considerare l'esistenza di un rischio
concreto di incorrere in un incidente per effetto
dell'ecstasy.
Riteniamo che solo uno sviluppo di adeguate e praticabili procedure
analitiche su saliva (la sola in grado di fornire indicazioni
parallele a quelle ottenibili attraverso il sangue) potrà
consentire studi più mirati al proposito.
Conclusivamente, pare solidamente assodato che tutte le sostanze
psicoattive influenzano la sicurezza di guida, anche se in diversa
misura. Bisogna, altresì, considerare la rilevanza della
"poliassunzione", che può portare ad una condotta di guida
inadeguata anche per livelli modesti di sostanze.
Appare, pertanto, necessaria la revisione di gran parte delle
tecniche utilizzate per lo screening poiché esse sono calibrate per
le urine e per livelli di cut-off piuttosto elevati, compatibili
con l'uso di singole sostanze.
In pratica, con le attuali procedure utilizzate per le urine, molti
poliassuntori potrebbero risultare falsamente negativi.
È necessario pertanto proseguire la ricerca di dispostivi adeguati
e di campioni biologici idonei.
A talle riguardo sono utili le seguenti considerazioni:
-la saliva ed il sudore contengono generalmente la sostanza madre
(rilevabile in circolo durante l'effetto), mentre nelle urine sono
presenti essenzialmente i metaboliti che si producono a seguito
della degradazione della sostanza stessa;
-il prelievo della saliva è semplice, non invasivo, non viola
privacy ed è difficilmente soggetto a rischio di
adulterazione;
-la saliva è probabilmente il solo fluido biologico che può essere
parallelo al sangue e che può essere messo direttamente in
relazione al comportamento di guida.
Tuttavia è opinione diffusa che per attuare l'individuazione di
soggetti sotto l'effetto di sostanze, esistono due alternative: un
esteso programma di training per gli operatori di Polizia al fine
di sostenere con l'esperienza il sospetto di guida sotto l'effetto
di sostanze, oppure (meglio sarebbe se fosse in aggiunta) un idoneo
dispositivo di screening da utilizzare sul campo ed in grado di
fornire all'operatore di Polizia un supporto di "evidenza" di uso
recente di sostanze.
Inoltre, un continuo aggiornamento sulle sostanze oggetto di
consumo, sui loro effetti, e le loro associazioni, sulle molteplici
ripercussioni alla guida.
Ancora, la considerazione delle differenze territoriali circa la
variabilità delle abitudini di consumo a seconda dei rispettivi
mercati illeciti.
Infine, la necessità di accompagnare l'assiduità dei controlli con
la maggiore informazione in campo sanitario e di sicurezza
stradale, in maniera più capillare e specifica, in modo tecnico e
non moralistico, è necessario rivedere tutta una serie di luoghi
comuni inerenti sostanze considerate erroneamente di scarsa
incidenza sulla pericolosità alla guida.
A titolo esemplificativo:
Nicotina
-per gli effetti stimolanti solo inizialmente migliora i tempi di
reazione;
-ad alte dosi può provocare vertigini e palpitazioni
cardiache;
-in abitacolo chiuso il monossido di carbonio interferisce
sull'attenzione.
Cannabis
-effetti blandamente psichedelici;
-colori e suoni troppo intensi;
-possibili flashback;
-deficit attenzione e concentrazione (ancor più quando associata
all'alcool);
-difficoltà di mettere a fuoco visivo, soprattutto di notte;
-distanza e velocità deformate;
-coordinamento difficoltoso, riflessi rallentati;
-distorsioni percettive (ostacoli, curve, nastro stradale);
-associazione con alcool accentua la perdita di vigilanza;
-incremento frequenza cardiaca ancor più se associata a
birra.
Cocaina
-colori molto accesi e suoni intensi;
-ipersensibilità visiva "otturatore simile" che dilegua forme e
colori chiari (mancata percezione di ostacoli);
-mancata percezione del rischio e comportamenti di guida
aggressivi;
-innalzamento iniziale della soglia del sonno e della
stanchezza;
-effetti down improvvisi (colpi di sonno);
-associazioni con alcool e cannabis intensificano i rischi;
-in forma di crack può dar luogo a violenza irrefrenabile.
Alcool
-alterati processi di attenzione e acquisizione di segnali
esterni;
-ridotta capacità di impatto con nuovi problemi ed emergenze;
-difficoltà di coordinare i movimenti;
-causa di errori procedurali indipendentemente dall'esperienza già
acquisita (sorpassi);
- disturbi visivi;
-inadeguata visione di oggetti in avvicinamento dai lati durante la
guida;
-stato compromesso di vigilanza sostenuto dalla caffeina, ma ancora
più depresso dalla cannabis;
-pericolosità delle associazioni che potenziano in modo sinergico
gli effetti di altre sostanze;
-nelle associazioni, anche concentrazioni modeste di alcool possono
indurre notevoli effetti;
-elevata frequenza di colpi di sonno.
Ecstasy
- effetti psichedelici;
-possibili flashback anche dopo settimane dall'ultima assunzione;
-mancata percezione del rischio;
-effetti down colpi di sonno, resi più probabili dalla stanchezza
"dopo discoteca";
-perdita della consapevolezza delle proprie reazioni, reazioni non
commensurate agli stimoli;
-irritabilità eccessiva che può sfociare nell'aggressività
(competizione alla guida);
-l'associazione con altri stimolanti, depressivi o allucinogeni
(LSD) produce effetti variabili quanto imprevedibili potenziando i
rischi.
Pertanto, tenuto conto che la fascia di età 20 - 30 anni ha il più
elevato rapporto di positività alcool/droghe ed incidenti stradali
e che tale rapporto diminuisce al crescere dell'età dei conducenti
(dimostrando nei soggetti oltre i 30 anni, le positività più
elevate all'alcool e la minore positività ad altre sostanze),
l'azione di monitoraggio, controllo e repressione va
prevalentemente indirizzata su questa componente giovanile, al fine
di ottenere risultati rapidi ed efficaci anche in relazione alle
cosiddette stragi del sabato sera.
4. Considerazioni conclusive e de iure condendo
La situazione della insicurezza stradale determinata dalla guida in
stato di intossicazione alcolica o tossicologica è di drammatica
evidenza, giacché ogni giorno si consumano sulle nostre strade vere
e proprie stragi, di proporzioni impressionanti, purtroppo
tollerate dall'opinione pubblica come eventi ineluttabili, da
attribuirsi a sfortuna, tragica fatalità o eccessiva
motorizzazione; la realtà è diversa: si tratta di comportamenti
delinquenziali, seppur contravvenzionali, ad elevata pericolosità
sociale(6), che devono essere oggetto di attenta prevenzione e
severa repressione(7).
Le recenti misure di inasprimento del trattamento sanzionatorio di
cui alla legge 214/2003, potrebbero, per esempio, ben essere
integrate dall'introduzio-ne di un limite ulteriormente ridotto,
non superiore a 30mg/dl, per i neopatentati (per i primi tre anni),
essendo emersa la maggiore incidenza di rischio, a parità di
alcolemia, per i giovani e coloro che consumano alcolici in modo
meno frequente; se ne trarrebbe rilevante beneficio anche a fronte
delle cd. "stragi del sabato sera".
È, inoltre, necessario differenziare le sanzioni per la guida con
alcolemia inferiore a 150 mg/dl, rispetto a quella superiore, con
inasprimento deciso in tale ultimo caso, che rivela familiarità con
l'abuso alcolico e pericolosità sociale particolarmente intensa: in
tale ultimo caso, per es., la sospensione della patente non
dovrebbe essere mai inferiore a due anni, con necessità
dell'espletamento di un percorso terapeutico per poterla
riottenere.
Bisogna, infine, operare in termini educativi, soprattutto sui
giovani, creando in capo agli stessi, con precisi programmi da
attuare in primo luogo in ogni grado della scuola dell'obbligo, una
nuova cultura della sicurezza stradale, che è espressione di
elevata coscienza civica e solidarietà sociale, una cultura della
vita, propria e altrui, che si contrapponga alla cultura della
morte che insanguina le strade del nostre Paese.
Approfondimenti:
(*) -Versione riveduta ed ampliata della Relazione presentata
dall'Autore alle "giornate vittoriesi di medicina legale", tenutesi
in Pieve di Soligo il 20-21 novembre 2003.
(**) -Avvocato. Cultore di Antropologia Criminale dell'Università
di Trieste - Membro Commissione Giustizia LIDU-FIDH.
(1) - Cfr.: il documento "Salute per tutti nell'anno 2000", che
all'obiettivo 17 prevede: "Entro l'an-no 2000, il consumo di
sostanze che provocano danni alla salute e producono dipendenza
dovrebbe essere drasticamente ridotto in tutti gli stati membri".
Gli Stati Europei hanno inteso dare esecuzione a tale obiettivo
perseguendo "la riduzione del 25% del consumo di alcool nelle
comunità, con particolare attenzione alla riduzione del consumo
dannoso".
(2) - Art. 13.
1. All'articolo 186 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
e successive modificazioni,
sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Quando la
violazione è commessa dal
conducente di un autobus o di veicolo di massa complessiva a pieno
carico superiore a 3,5 t,
ovvero di complessi di veicoli, con la sentenza di condanna è
disposta la revoca della patente di
guida, ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI";
b) il comma 4 è sostituito dal seguente:
"4. Quando si abbia motivo di ritenere che il conducente del
veicolo si trovi in stato di altera
zione psico-fisica derivante dall'influenza dall'alcool, gli organi
di polizia stradale di cui all'arti-
colo 12, commi 1 e 2, anche accompagnandolo presso il più vicino
ufficio o comando, hanno la
facoltà di effettuare l'accertamento con strumenti e procedure
determinati dal regolamento";
c) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:
"4-bis. Per i conducenti coinvolti in incidenti stradali e
sottoposti alle cure mediche, l'accertamen-
to del tasso alcolemico viene effettuato, su richiesta degli organi
di polizia stradale di cui all'artico-
lo 12, commi 1 e 2, da parte delle strutture sanitarie di base o di
quelle accreditate o comunque a tali fini equiparate, con strumenti
e modalità stabilite con decreto del Ministero della salute, di
concerto con il Ministero dell'interno. Le strutture sanitarie
rilasciano agli organi di polizia stradale la relativa
certificazione, estesa alla prognosi delle lesioni accertate,
assicurando il rispetto della riservatezza dei dati in base alle
vigenti disposizioni di legge. I fondi necessari per l'espletamento
degli accertamenti di cui al presente comma sono reperiti
nell'ambito dei fondi destinati al Piano nazionale della sicurezza
stradale di cui all'articolo 32 della legge 17 maggio 1999, n.
144"; d) il comma 5 è sostituito dal seguente: "5. Qualora
dall'accertamento, eseguito a norma dei commi 4 e 4-bis, risulti un
tasso alcolemico superiore ai limiti stabiliti dal regolamento, il
conducente è considerato in stato di ebbrezza ai fini
dell'applicazione delle sanzioni di cui al comma 2".
(3) - Cfr.: M.M. CORRERA, C. PUTIGNANO, P. MARTUCCI, La criminalita
colposa del traffico stradale, CEDAM, Padova,1996.
(4) - Manifesta infondatezza della q.l.c. dell'art. 186 comma 4
d.lg. 30 aprile 1992, n. 285, sollevata, in riferimento agli art.
2, 3 e 111 cost., nella parte in cui non attribuisce agli agenti di
polizia la facoltà di disporre prelievi ematici sulla persona del
conducente, a differenza di quanto previsto dall'art. 187 comma 2
(guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti) c. strad.
Infatti, le differenti modalità tecniche previste per gli
accertamenti degli stati di alterazione psico-fisica derivanti
dall'influenza dell'alcool e, rispettivamente, dall'uso di sostanze
stupefacenti o psicotrope trovano giustificazione nell'attuale
stato delle conoscenze tecnico scientifiche che non permetterebbero
di avvalersi, per l'acquisizione della prova dell'uso di sostanze
stupefacenti, di una strumentazione tecnica analoga a quella
utilizzata per il rilevamento dello stato di ebbrezza alcolica, che
assicura, grazie all'esame spirometrico, attendibili riscontri del
tasso alcolemico nell'aria alveolare espirata".
Corte costituzionale, 25 luglio 2001, n. 306
(5) - Dati ricavati dal progetto DATIS del Ministero delle
Infrastrutture e Trasporti.
(6) - D. RIPONTI, Cenni sulla rilevanza criminologica della
criminalità colposa connessa alla circolazione stradale, in ARCHVIO
GIUR. DELLA CIRCOLAZ. E DEI SINISTRI STRADALI, 2000, 289 ss.
(7) - D. RIPONTI, Criminalità colposa e circolazione stradale:
l'effettività della sanzione tra applicazione ed aumenti di pena,
in RASSEGNA DELL'ARMA DEI CARABINIERI, 2002, 25
ss. |