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1. Le fonti
La disciplina di diritto internazionale relativa alla protezione
delle persone, dei beni e dei luoghi nei conflitti armati trova la
propria fonte in principi e norme che sono stati nel tempo fissati
in diverse convenzioni internazionali e che sono in larga parte
transitati nel diritto consuetudinario, estendendo così il proprio
ambito di applicazione.
In questa sede ci soffermeremo sulle seguenti fonti principali,
pur dando conto - ogni volta che ve ne sarà occasione - dei
precedenti storici di esse e degli altri atti (convenzioni,
risoluzioni, intese, ecc.) che in qualche modo si collegano alle
fonti qui elencate. Per quel che riguarda la protezione delle
persone, vengono in considerazione:
- La 4°Convenzione di Ginevra per la protezione delle persone
civili in tempo di guerra del 1949;
- I protocolli aggiuntivi di Ginevra del 1977.
Per quel che riguarda, invece, la protezione dei beni culturali,
vengono in considerazione:
- La Convenzione dell'Aja per la protezione dei beni culturali nei
conflitti armati del 1954;
- Il 1° protocollo aggiuntivo per la protezione dei beni
culturali nei territori occupati del 1954;
- Il 2° protocollo aggiuntivo sulle misure di protezione dei
beni culturali nei conflitti armati del 1999;
- Ancora i due Protocolli Aggiuntivi alle Convenzioni di Ginevra
del 1977, in quanto contengono norme di protezione dei beni
culturali (artt. 38, 53 e 85 del primo protocollo; art. 16 del
secondo protocollo).
2. La tutela delle persone, dei beni e dei luoghi ed i caratteri
del diritto internazionale
Per comprendere appieno il senso e la portata delle norme di
diritto internazionale preordinate alla protezione delle persone,
dei beni e dei luoghi in occasione dei conflitti armati, è
necessario svolgere alcune osservazioni preliminari che ci
forniscano, per così dire, la chiave di lettura di questa
disciplina.
Occorre, infatti, chiarire quale sia il diverso punto di vista da
adottare nel-l'affrontare questo tema, rispetto al tradizionale
modo di intendere il sistema di diritto internazionale.
L'attenzione sempre crescente riservata ai diritti umani, al
patrimonio culturale ed alla realtà ambientale non ha comportato
soltanto una trasformazione nei contenuti di quello che
tradizionalmente si chiamava il "diritto di guerra" (nel senso di
far penetrare, fra le regole che le parti belligeranti devono
osservare in caso di conflitto, alcuni principi orientati al
rispetto dei diritti umani, del-l'identità etnica e religiosa dei
popoli, o dell'eredità storica, culturale ed artistica delle
nazioni investite dai conflitti).
Al contrario, la protezione accordata alle persone, ai beni ed ai
luoghi ha aperto una breccia nella stessa configurazione
tradizionale dell'ordinamento di diritto internazionale e nello
stesso ambito di estensione dei suoi precetti.
Questo mutamento di prospettiva può essere schematizzato nel modo
seguente.
Tradizionalmente, si raffigura il diritto internazionale come
ordinamento della comunità costituita dagli Stati (e da poche altre
entità riconosciute come soggetti di diritto internazionale), nel
quale - dunque - le situazioni giuridiche soggettive (attive o
passive) devono essere riferite essenzialmente agli Stati.
In tale visione, la salvaguardia delle persone, dei beni e dei
luoghi assume una qualificazione riduttiva: si tratta, in
sostanza, semplicemente di riconoscere l'esistenza di limiti, nei
mezzi e nei fini, all'uso della forza da parte di uno Stato e nei
confronti dell'altro, a protezione della popolazione (in quanto
elemento costitutivo dello Stato che subisce tale uso della forza)
e del patrimonio privato e pubblico. Così inquadrata, la tutela
accordata non cessa di essere sostegno delle ragioni di uno degli
Stati in conflitto, che trova fondamento essenzialmente
nell'esistenza di regole di reciproco rispetto convenzionalmente
accettate o comunque osservate.
Ben diversa è la raffigurazione del fondamento della protezione di
persone, beni e luoghi quale risulta dalle tendenze e dalle spinte
che hanno ispirato l'odierno diritto internazionale umanitario e
l'attuale disciplina di salvaguardia del patrimonio culturale,
storico artistico ed ambientale.
I principi e le regole enunciati al riguardo dalle convenzioni
internazionali non attengono soltanto, a ben vedere, alla
disciplina dei rapporti tra gli Stati, ma tendono a porsi come
principi e regole che mirano a garantire le condizioni minime ed
inderogabili della convivenza della comunità universale degli
uomini, dinanzi a quelle situazioni (come i conflitti armati) che
minacciano i diritti inviolabili dell'uomo, ovvero il patrimonio
dell'umanità. Gli Stati non sono, dunque, i titolari delle
situazioni giuridiche soggettive protette, bensì, semmai, i custodi
ed i garanti di diritti e prerogative non propri, ma appartenenti
al genere umano nel suo complesso. Con la conseguenza che quei
diritti e quelle prerogative non sono tutelati soltanto nell'ambito
dei conflitti di carattere internazionale, ma anche nelle
situazioni di conflitto interno.
E con l'ulteriore conseguenza che - come vedremo - tale tutela
assume carattere incondizionato e diffuso, nel senso che essa non
trova limitazione nel principio di reciprocità, né può essere
impedita da atti abdicativi o di rinunzia ai diritti tutelati o di
disposizione dei beni protetti (perché nessun individuo, nessuna
collettività e nessuno Stato può rinunziare a diritti e beni che
appartengono all'umanità nel suo complesso), né - infine - della
sua attuazione è investita esclusivamente una delle parti coinvolte
nel conflitto, ancora una volta poiché si tratta di proteggere
esigenze generali o beni costituenti patrimonio
del-l'umanità.
Cosicché la protezione delle persone, dei beni e dei luoghi non
deriva semplicemente dall'esistenza di limiti reciproci imposti ai
mezzi ed ai fini persegui-bili dagli Stati, ma deriva dalla
prevalenza di diritti sovraordinati ed intangibili (diritti
dell'uomo; patrimonio dell'umanità).
3. I caratteri fondamentali della disciplina di
protezione
Possiamo approfondire ulteriormente queste osservazioni preliminari
esaminando alcuni caratteri della disciplina preordinata alla
protezione delle persone, dei beni e dei luoghi nei conflitti
armati.
Un primo carattere è ravvisabile nella circostanza che le norme di
protezione in parola non si limitano ad imporre obblighi di
comportamento ai belligeranti, ma sanciscono in via immediata
diritti in capo alle persone protette, ovvero sanciscono - sempre
in via immediata - il regime giuridico di beni o luoghi.
Possiamo addurre alcuni esempi.
Per quel che concerne la protezione delle persone, si possono
menzionare, come norme direttamente attinenti al riconoscimento di
diritti umani, alcune disposizioni della 4° Convenzione di Ginevra
quali quelle degli artt. 27 e ss. (che enunciano i diritti
fondamentali delle persone protette), degli artt. 35 e ss. (che
riguardano i diritti di movimento degli stranieri), dell'art. 38
(attinente ai diritti fondamentali dei cittadini di paesi terzi),
dell'art. 39 (attinente alla tutela del lavoro), dell'art. 44
(attinente alla tutela giurisdizionale) e numerose altre
disseminate nel titolo III.
Quanto alla protezione dei beni culturali, l'attuazione di essa non
solo mediante l'imposizione di obblighi di rispetto ai
belligeranti, ma anche mediante la diretta sottoposizione di essi
ad un particolare statuto, risulta non soltanto dalla generale
definizione di detti beni come "patrimonio dell'umanità" che si
legge nel preambolo della Convenzione dell'Aja del 1954, ma altresì
da alcune disposizioni della stessa Convenzione, quali quelle
dell'art. 4.3. (che impone alle parti contraenti di adoperarsi per
evitare o prevenire atti di furto, saccheggio, distruzione o
vandalismo da chiunque commessi), o quali quelle che assoggettano
alcuni beni a protezione speciale, prevedendo anche che sia
istituito un Registro internazionale dei beni culturali sottoposti
a protezione speciale (art.
8.6 della Convenzione dell'Aja), o infine quelle norme del
Regolamento di esecuzione della Convenzione che prevedono
l'istituzione di organismi internazionali preposti alla tutela dei
beni culturali, e specialmente la nomina di un Commissario generale
ai beni culturali, scelto nell'elenco delle personalità dotate dei
requisiti necessari, elenco formato dal Direttore generale
dell'O.N.U. per l'educazione, la scienza e la cultura.
L'importanza di questo modo di impostare la disciplina di tutela
consiste nel fatto che tale disciplina non riguarda soltanto la
condotta delle operazioni, ma anche direttamente le prerogative e
la condizione giuridica delle persone, dei beni e dei luoghi e,
pertanto, la materia dei diritti umani e della tutela
dell'interesse culturale della collettività umana nel suo complesso
diviene rilevante per la comunità internazionale non solo nel caso
di conflitto armato tra Stati belligeranti, ma anche nel caso di
conflitto armato interno (ossia non internazionale).
Ed infatti, la norma dettata dall'articolo 3 della Convenzione di
Ginevra, che regola le relazioni tra i Governi e i loro cittadini
in caso di conflitto armato interno, disciplinando il trattamento
delle persone che non partecipano alle ostilità e comunque vietando
di recare offesa alla vita, all'integrità fisica, alla libertà ed
alla dignità personale dei soggetti protetti, riguarda un aspetto
che sarebbe stato considerato, in altre epoche, estraneo al diritto
di guerra, ed attinente, invece, tradizionalmente alle norme sui
diritti umani.
Parimenti, l'art. 19 della Convenzione dell'Aja del 1954 estende ai
casi di conflitto di carattere non internazionale ma interno la
disciplina attinente al rispetto dei beni culturali.
In definitiva, il nesso che così si viene ad istituire tra
regolamentazione della condotta militare e diritti umani (o
interesse alla conservazione del patrimonio dell'umanità) è ciò che
giustifica e rende legittimo l'intervento internazionale, anche di
carattere militare, nel caso di conflitti non internazionali ma
interni.
Il secondo aspetto che occorre porre in rilievo è che la protezione
delle persone, dei beni e dei luoghi tende ad essere incondizionata
e non subordinata al principio di reciprocità.
La circostanza che l'applicazione dei principi di Diritto
Internazionale Umanitario dipenda sempre meno o per nulla dalla
reciprocità di trattamento è conseguenza anzitutto del fatto che
essa è affidata semmai alle misure adottate dalla comunità
internazionale, e non soltanto al self restrain delle parti in
conflitto.
Il principio di reciprocità sopravvive nelle enunciazioni contenute
negli artt. 1 e 2 della 4° Convenzione di Ginevra. Quel principio,
tuttavia, è destinato a venir meno dal momento in cui le regole di
rispetto dei diritti umani o di rispetto del patrimonio
dell'umanità vengono considerate regole di diritto consuetudinario,
e come tali cogenti.
A tal proposito è da ricordare il parere consultivo emanato dalla
Corte Internazionale di Giustizia l'8 luglio 1996, nel quale si
afferma che i principi fondamentali del Diritto Internazionale
Umanitario costituiscono "principi inviolabili del diritto
internazionale consuetudinario". Su questa base, i principi in
parola finiscono per essere ricondotti alle norme fondamentali del
diritto internazionale come, tali di applicazione necessaria nei
rapporti tra i membri della comunità internazionale. Un terzo
carattere della disciplina di protezione delle persone, dei beni e
dei luoghi consiste nel fatto che essa non può essere disapplicata
nemmeno in presenza di atti o fatti che comportino o implichino una
rinunzia ai diritti delle persone tutelate, o una modificazione dei
loro diritti civili quali cittadini, o ancora una disposizione dei
beni protetti.
L'art. 8 della 4° Convenzione di Ginevra espressamente sancisce che
"le persone protette non potranno in nessun caso rinunciare
parzialmente o interamente ai diritti loro assicurati dalla
presente Convenzione e, eventualmente, dagli accordi speciali
contemplati nell'articolo precedente".
Né la privazione dei diritti riconosciuti dalla Convenzione può
discendere da vicende giuridiche che importino la modificazione
dell'ordinamento al quale tali persone soggiacciono e, dunque,
della loro condizione giuridica quali cittadini.
L'art. 47 della 4° Convenzione di Ginevra, a tal riguardo, prevede
che "le persone protette che si trovano in un territorio occupato
non saranno private, in nessun caso e in nessun modo, del beneficio
della presente Convenzione, né in virtù di un cambiamento qualsiasi
apportato in seguito all'occupazione alle istituzioni o al governo
del territorio di cui si tratta, né in virtù di un accordo concluso
tra le autorità del territorio occupato e la Potenza occupante, né,
infine, in seguito all'annessione, da parte di quest'ultima, di
tutto il territorio occupato o parte di esso".
Per quel che riguarda la protezione dei beni culturali, il
principio di indisponibilità della tutela risulta da varie
disposizioni della Convenzione dell'Aja del 1954.
Ad esempio, l'art. 24 (dedicato agli "accordi speciali"), dopo aver
stabilito che "le Alte Parti Contraenti possono concludere accordi
speciali su ogni questione che considerino opportuno regolare
separatamente", precisa che "non può concludersi alcun accordo
speciale che diminuisca la protezione assicurata dalla presente
Convenzione ai beni culturali ed al personale ad essi
addetto".
E prima ancora, a conferma del fatto che la protezione accordata ai
beni culturali non può essere esclusa in presenza di atti
abdicativi o - per così dire di derelictio compiuti dalla
controparte, l'art. 4.5 della medesima convenzione stabilisce che
"un'Alta Parte Contraente non può liberarsi nei riguardi di
un'al-tra Alta Parte Contraente, dagli obblighi contratti ai sensi
del presente articolo, fondandosi sul motivo che quest'ultima non
ha applicato le misure di salvaguardia, prescritte all'articolo
3".
Un quarto aspetto della protezione delle persone, dei beni e dei
luoghi può essere individuato nel suo carattere di tutela
"diffusa", cioè affidata alla comunità internazionale ed ai suoi
organismi e non necessariamente legata all'iniziativa di una delle
parti in conflitto nei confronti dell'altra. Questo carattere della
disciplina in questione è rafforzato dalla sempre maggiore
espansione di organismi ed istituzioni sovranazionali preposti a
garantire il rispetto dei diritti umani
o del patrimonio culturale universale nel caso di conflitti
armati.
Solo a titolo di esempio, può essere citata l'istituzione, mediante
risoluzioni del Consiglio di Sicurezza dell'O.N.U., e dunque ad
opera di una fonte non convenzionale, di tribunali penali
internazionali per perseguire i responsabili di serie violazioni
del Diritto Internazionale Umanitario (ad es.: risoluzione n. 827
del 25 maggio 1993 per la ex Yugoslavia; risoluzione n. 955 dell'8
novembre 1994 per il Ruanda).
Ed anche mediante nuovi trattati, come quello che ha ad oggetto lo
Statuto del Tribunale Penale Internazionale del luglio 1998, si
persegue l'ob-biettivo di creare istituzioni di salvaguardia dei
diritti umani nei conflitti armati la cui effettività non dipenda
dalle misure adottate dai singoli Stati.
4. I principali aspetti applicativi della disciplina di protezione:
a) oggetto della tutela
Dopo aver esaminato i caratteri fondamentali della disciplina di
protezione delle persone, dei beni e dei luoghi, occorre
soffermarsi sui più rilevanti profili applicativi della disciplina
de qua, suddividendo tale esame in tre momenti:
-individuazione dei beneficiari della tutela;
-individuazione dei principi attraverso i quali si attua il
contemperamento tra esigenze militari e rispetto dei diritti umani
o del patrimonio culturale;
-disciplina specifica che risulta dalla sintesi tra questi due
aspetti.
Per quanto attiene alla individuazione dei beneficiari della
tutela, viene anzitutto in considerazione il principio di
distinzione tra combattenti legittimi delle parti in conflitto e
popolazione civile, così come tra obbiettivi militari nemici e beni
o luoghi di carattere civile, culturale o religioso.
In forza di tale principio, la violenza bellica può essere
esercitata unicamente dai combattenti legittimi delle parti in
conflitto e solo contro i combattenti e gli obiettivi militari
nemici, mentre non può mai essere deliberatamente diretta contro la
popolazione ed i beni di carattere civile, culturale,
religioso.
Occorre, tuttavia, chiarire cosa si intende per "popolazione
civile". La definizione di popolazione civile, o di persone civili,
non è fornita direttamente, ma è presupposta dalla 4° Convenzione
di Ginevra.
E d'altra parte la distinzione tra combattenti e non combattenti è
già implicata dalla disciplina inerente alla condotta delle
operazioni di guerra precedente a detta Convenzione dal Manuale di
Oxford del 1880 relativo alla guerra terrestre e dalle Convenzioni
dell'Aja del 1899 e 1907. In particolare può essere ricordata la
c.d. "clausola di Martens" contenuta nel preambolo delle
Convenzioni dell'Aja del 1899 e del 1907 appena citate, secondo la
quale "nei casi non compresi nelle disposizioni adottate, le
popolazioni civili e i belligeranti restano sotto la salvaguardia e
l'imperio dei principi del diritto delle genti, quali risultano
dagli usi stabiliti fra nazioni civili, dalle leggi dell'umanità e
dalle esigenze della pubblica coscienza".
La definizione di popolazione civile si ricava, dunque, nell'ambito
della 4° Convenzione di Ginevra, per differenza rispetto a quella
di legittimi combattenti, cioè dei membri delle Forze armate delle
parti in conflitto.
È da notare che la popolazione civile, in quanto tale, a meno che
non partecipi essa stessa direttamente alle ostilità, non può
essere attaccata (ma ricordiamo che di questa immunità godono anche
altri soggetti non appartenenti alla popolazione civile e cioè il
personale sanitario militare ed il personale religioso militare,
quali definiti - stavolta mediante una definizione diretta -
dal-l'art. 43 del 1° protocollo aggiuntivo del 1977 alla
Convenzione di Ginevra).
Occorre, altresì, ricordare che vi sono persone civili che godono
di una
speciale protezione e sono:
- i feriti, i malati, gli invalidi, i fanciulli, le donne in
gravidanza e gli anziani;
- le popolazioni dei territori occupati;
- gli internati civili.
Soffermandosi sulla protezione dei beni e dei luoghi, ai fini
dell'individua-
zione dell'oggetto della tutela, appare doveroso analizzare la
distinzione tra obbiettivi militari (che possono essere attaccati)
e obbiettivi non militari (che in linea di principio, non possono
essere attaccati) e la protezione accordata ai beni culturali
(Convenzione dell'Aja del 1954).
È da osservare che i beni ed i luoghi protetti sono definiti ancora
una volta per differenza (a contrario) rispetto agli obbiettivi
militari, la cui definizione si ricava dal 1° protocollo aggiuntivo
del 1977 alla Convenzione di Ginevra (titolo IV, sez. a, cap.
III).
Si deve, peraltro, notare che alcuni luoghi sono specificatamente
definiti al fine di assoggettarli ad una particolare disciplina,
attinente alla protezione delle persone che vi si trovano o che ne
fruiscono.
A tale proposito sono da ricordare:
1) le "località non difese" (artt. 59, 85 del 1° protocollo
aggiuntivo del 1977), definizione questa posta a fondamento del
divieto, imposto alle parti in conflitto, di attaccare, con
qualsiasi mezzo, le città, i villaggi e gli edifici civili, purché
le località in questione rispondano ai requisiti di:
a. non trovarsi in prossimità, o all'interno, di una zona di
contatto tra i combattenti;
b. essere state sgomberate da combattenti, armi e materiale
militare mobile;
c. non essere destinate ad uso ostile delle installazioni o
degli stabilimenti militari fissi;
d. le autorità e la popolazione che vi si trovino non commettano
atti di ostilità;
e) non sia svolta al loro interno alcuna attività di appoggio
all'azione militare.
2) le "zone e località sanitarie e di sicurezza", cioè destinate
al ricovero e la cura dei feriti e degli ammalati delle forze
armate, oppure destinate a sottrarre le popolazioni civili dagli
effetti della guerra e che, pertanto non potranno, in nessuna
circostanza, essere attaccate e saranno, anzi, protette e
rispettate in ogni tempo dalle parti in conflitto, in quanto
riservate ai feriti ed agli ammalati militari e civili ed al
ricovero delle persone civili in tempo di guerra bisognevoli di
speciale protezione, come infermi, anziani, fanciulli di età
inferiore a quindici anni, donne incinte e madri di bambini di età
inferiore a sette anni, nonché al personale incaricato della loro
gestione e cura. Queste località devono, tuttavia, essere indicate
fin dal tempo di pace o segnalate adeguatamente alla controparte
all'atto dello scoppio delle ostilità e inoltre devono essere
lontane da ogni obbiettivo militare e da ogni impianto industriale
o amministrativo importante; devono trovarsi in aree di minore
importanza ai fini della condotta della guerra e non essere difese
in nessuna circostanza, né utilizzate per spostamenti di personale
o di materiale militare, neppure in semplice transito.
Abbiamo infine:
3) le "zone neutralizzate", concordate tra le parti in conflitto,
direttamente,
oppure tramite i buoni uffici sia delle potenze protettrici sia
degli enti umanitari, al fine di porre al riparo dai pericoli dei
combattimenti, senza alcuna distinzione tra feriti e malati,
combattenti e non combattenti, e le persone civili che non prendono
parte alle ostilità e che non compiono alcun lavoro di interesse
militare durante il loro soggiorno in tali zone;
4) le "zone smilitarizzate", concordate con un accordo esplicito
tra le parti direttamente, o tramite potenze protettrici o
organismi umanitari, dopo l'aper-tura delle ostilità, ma anche in
tempo di pace.
È da sottolineare che i beni culturali, invece, formano oggetto di
apposita definizione che si legge all'art. 1 della Convenzione
dell'Aja del 1954, la quale testualmente sancisce che: "ai fini
della presente Convenzione, sono considerati beni culturali,
prescindendo dalla loro origine o dal loro proprietario:
a. i beni, mobili o immobili, di grande importanza per il
patrimonio culturale dei popoli, come i monumenti architettonici,
di arte o di storia, religiosi
o laici; le località archeologiche; i complessi di costruzione che,
nel loro insieme, offrono un interesse storico o artistico; le
opere d'arte, i manoscritti, libri e altri oggetti d'interesse
artistico, storico, o archeologico; nonché le collezioni
scientifiche e le collezioni importanti di libri o di archivi o di
riproduzione dei beni sopra definiti;
b. gli edifici la cui destinazione principale ed effettiva è di
conservare o di esporre i beni culturali mobili definiti al
capoverso a), quali i musei, le grandi biblioteche, i depositi di
archivi, come pure i rifugi destinati a ricoverare, in caso di
conflitto armato, i beni culturali definiti al capoverso a);
c. i centri comprendenti un numero considerevole di beni
culturali, definiti ai capoversi a) e b), detti "centri
monumentali".
La stessa convenzione (art. 8) prevede, inoltre, una disciplina
particolare per taluni beni culturali sottoposti a protezione
speciale (rifugi destinati a proteggere beni culturali mobili in
caso di conflitto armato, centri monumentali ed altri beni
culturali), a condizione che:
a. si trovino a distanza adeguata da qualsiasi centro industriale o
da ogni obiettivo militare importante, costituente un punto
vulnerabile, come ad esempio, un aerodromo, una stazione di
radiodiffusione, un porto o una stazione ferroviaria di una certa
importanza, o una grande via di comunicazione;
b. non siano usati a fini militari. La protezione speciale è
accordata ai beni culturali mediante iscrizione nel "Registro
internazionale dei beni culturali sotto protezione speciale".
È da soggiungere che, il 2° Protocollo aggiuntivo (del 1999) alla
Convenzione dell'Aja ha introdotto (artt. 10 e ss.) la categoria
dei beni culturali sottoposti a protezione rinforzata e che tali
beni sono individuati in base a tre criteri:
-che il bene sia di grande importanza per l'umanità;
-che esso sia protetto da misure nazionali che assicurano il più
alto livello di protezione;
-che il bene non sia usato per scopi militari o di copertura di
siti militari, e che lo Stato in cui si trova formalmente dichiari
che non verrà usato a scopi militari.
Lo stesso Protocollo aggiuntivo ha introdotto il "Registro dei beni
culturali sotto protezione rinforzata" (art. 11) gestito da un
Comitato per la protezione dei beni culturali nei conflitti
armati.
5. Segue: b) contemperamento tra esigenze militari e rispetto dei
diritti umani o del patrimonio culturale
Esaminiamo ora i principi attraverso i quali si attua il
contemperamento tra esigenze militari e rispetto dei diritti umani
o del patrimonio culturale.
La regola generale che può enunciarsi in proposito è quella della
proporzionalità tra finalità militari e mezzi impiegati: è lecito
che le ostilità siano condotte perseguendo l'obbiettivo del
successo delle operazioni militari, ma non esiste un diritto
illimitato dei combattenti nella scelta dei mezzi e metodi di
guerra, scelta nella quale, al contrario, è necessario rispettare
una misura di proporzionalità:
-tra necessità militari ed esigenze umanitarie;
-tra risultati militari e danni indiretti.
Questo principio di contemperamento pervade tutta la disciplina che
stiamo analizzando e perciò non è enunciabile che in termini
generali, giacché esso è addirittura coessenziale alla finalità
fondamentale di "umanizzare la guerra" che è alla base del Diritto
Internazionale Umanitario.
Appare, tuttavia, doveroso esaminare come tale principio si
concretizzi nella disciplina specifica di protezione.
6. Segue: c) sintesi tra gli aspetti considerati
Occorre soffermarsi, anzitutto, su quale sia il regime generale
di protezione delle persone, dei beni e dei luoghi.
Per quanto riguarda le persone, la 4° Convenzione di Ginevra per la
protezione delle persone civili in tempo di guerra, del 1949,
impone anzitutto alle parti belligeranti di:
-rispettare e proteggere gli ospedali civili ed i trasporti
sanitari civili;
-consentire il libero passaggio di materiale sanitario destinato
esclusivamente alla popolazione civile.
La predetta Convenzione delinea, inoltre, un regime generale di
trattamento della popolazione nei territori delle parti in
conflitto e nei territori occupati prevedendo che le persone
protette hanno diritto, in ogni circostanza:
- al rispetto della loro persona, del loro onore, dei loro diritti
familiari;
- al rispetto delle loro convinzioni e pratiche religiose, delle
loro consuetudini e dei loro costumi;
- ad essere trattati sempre con umanità e protetti, in particolare,
contro qualsiasi atto di violenza o di intimidazione, contro gli
insulti e la pubblica curiosità;
- al ricorso all'aiuto ed all'assistenza da parte dei delegati
delle potenze protettrici, del comitato internazionale della croce
rossa, delle società nazionali di croce rossa o di mezzaluna rossa,
di qualunque organizzazione umanitaria o caritatevole, in grado di
portare aiuto materiale o spirituale, che si trovi in grado di
soccorrerle.
La Convenzione espressamente proibisce:
- le azioni coercitive fisiche o morali e le brutalità, compiute da
militari o da civili;
- le misure atte a cagionare sofferenze fisiche, o l'eliminazione,
o lo sterminio, l'assassinio, la tortura, le pene corporali e le
mutilazioni;
- gli esperimenti medici e scientifici non richiesti dalle cure
mediche;
- le misure di rappresaglia, il saccheggio, la cattura di
ostaggi;
- le pene collettive, come qualunque misura di intimidazione e di
terrorismo.
Questa tutela riconosciuta alla popolazione si completa con
l'obbligo, imposto alle parti in conflitto, di autorizzare e di
facilitare il passaggio rapido e senza ostacoli dei soccorsi
inviati in favore delle popolazioni civili, anche se i soccorsi
sono inviati alla popolazione civile della parte avversaria.
Ciò comporta che tanto i beni di soccorso inviati, quanto il
personale che opera nel trasporto e nella distribuzione di essi,
sono protetti rispetto all'uso della forza.
La Convenzione di Ginevra prevede anche un regime di protezione per
gli stranieri e per gli internati civili (artt. da 35 a 46). In
particolare agli stranieri è riconosciuto:
- il diritto di essere rimpatriati o trasferiti in un paese
neutrale, a spese del loro Stato di appartenenza, a meno che la
partenza non sia contraria agli interessi nazionali dello
Stato;
- il diritto di ricorrere e di ricevere l'aiuto ed il sostegno
delle potenze protettrici per le persone alle quali fosse rifiutato
il permesso di lasciare il territorio;
- il diritto di ricevere soccorsi individuali e collettivi e le
cure che sono loro necessarie;
- il diritto di ricevere sussidi dal loro paese d'origine, dalla
potenza protettrice o dalle organizzazioni di beneficenza;
- il diritto di richiedere e ottenere l'internamento volontario,
direttamente o tramite l'intervento dei rappresentanti delle
potenze protettrici.
La condizione giuridica degli internati è invece disciplinata
anzitutto prevedendo le condizioni tassative che possono
giustificare il ricorso a questa misura di sicurezza nei confronti
dei cittadini stranieri residenti sul proprio territorio,
condizioni che sono descritte negli artt. 41, 42, 43, 68 e 78 della
Convenzione: di conseguenza l'internamento o l'assegnazione di una
residenza obbligata possono essere ordinati, nei confronti delle
persone protette, soltanto se la sicurezza dello Stato lo rende
assolutamente necessario.
Nell'affrontare la tematica della protezione dei beni e dei luoghi,
è da distinguere, inoltre, tra la tutela riservata ai beni di
carattere civile (cioè, come s'è visto, caratterizzati dalla sola
connotazione negativa di non costituire obbiettivi militari) e
quella riservata ai beni culturali.
In merito ai beni di carattere civile, il 1° protocollo aggiuntivo
alla Convenzione di Ginevra stabilisce che essi non devono essere
oggetto né di attacchi che ne comportino la distruzione,
l'asportazione o la inutilizzabilità, né di rappresaglie quando
sono indispensabili alla sopravvivenza delle popolazioni
civili.
Riguardo invece ai beni culturali, è da sottolineare che essi
godono di una protezione generale, prevista indistintamente per
tutti i beni culturali dalla Convenzione dell'Aja del 1954.
Tale protezione si traduce in due obblighi gravanti sugli Stati: da
un lato vi è l'obbligo di adottare misure di salvaguardia del
proprio patrimonio culturale contro gli effetti dei conflitti (art.
3) e dall'altro vi è quello di rispettare tutti i beni culturali,
non esponendoli a distruzioni o danni e non dirigendo atti ostili
contro di essi (art. 4).
È importante evidenziare che gli obblighi appena enunciati soffrono
eccezioni solo in caso di necessità militare imperativa (art. 4
della Convenzione dell'Aja; art. 6 del 2° protocollo aggiuntivo del
1999), ossia quando non c'è alcuna possibile alternativa per
ottenere il risultato militare. Anche in tal caso, peraltro, l'uso
della forza contro obbiettivi costituenti beni culturali va
preceduto da un preavviso, quando le circostanze lo
consentono.
Da ricordare è, altresì, la previsione di cui all'art. 5 della
Convenzione e degli artt. 1 e 3 del 1° protocollo aggiuntivo
secondo la quale gli Stati occupanti territori stranieri devono
proteggere i beni culturali presenti in quei territori ed è fatto
loro divieto di esportarli dai territori occupati, avendo comunque
l'obbligo di restituirli alla fine delle ostilità. Accanto a questa
protezione generale, peraltro, la Convenzione dell'Aja ed il 2°
protocollo aggiuntivo di essa (del 1999) apprestano ai beni
culturali anche una protezione speciale (art. 8 della Convenzione)
ed una protezione rinforzata (art. 10 ss. del 2° protocollo
aggiuntivo), sancite dal-l'iscrizione - rispettivamente - nel
Registro dei beni culturali sottoposti a protezione speciale e nel
Registro dei beni culturali sottoposti a protezione
rinforzata.
Queste forme di protezione si concretano in una assoluta immunità
dal sequestro, dalla cattura e dalla presa, ed in un incondizionato
divieto di utilizzazione dei beni culturali per esigenze militari e
di aggressione agli stessi.
È da soggiungere che questa immunità viene meno solo qualora tali
beni diventino obiettivo militare per il loro uso: in tal caso
l'attacco contro beni culturali a protezione rinforzata è permesso
se costituisce l'unico mezzo per porre fine a tale uso ovvero se
sono prese precauzioni per ridurre al minimo i danni ai beni
culturali medesimi.
Resta da dire che la sottoposizione dei beni culturali a protezione
in caso di conflitto va segnalata mediante il segno previsto
dall'art. 16 della Convenzione dell'Aja (uno scudo appuntito in
basso inquartato in croce di
S. Andrea di blu e bianco, più comunemente detto scudo blu) che,
nel caso di beni sottoposti a protezione speciale, va ripetuto tre
volte in formazione triangolare.
7. Cenni alla tutela dell'ambiente nei conflitti
armati
È da concludere la problematica afferente alla protezione delle
persone, dei beni e dei luoghi nei conflitti armati con un accenno
ad un tema che, in realtà, deve ancora percorrere una compiuta
evoluzione: quello della tutela dell'ambiente in caso di conflitto
armato.
Si tratta di un argomento ancora immaturo, non perché non vi siano
fonti di diritto internazionale che se ne occupano (basti pensare
alle disposizioni dettate in materia dal 1° protocollo aggiuntivo
alla Convenzione di Ginevra del 1977, oppure alla Convenzione
sull'uso militare e ostile delle tecniche di modificazione
dell'ambiente del 1976), ma per il modo in cui il tema è
affrontato.
Nelle fonti in parola, infatti, prevale ancora, sulla
preoccupazione di proteggere l'ambiente in sé in caso di conflitto,
la diversa preoccupazione di prevenire l'uso dell'alterazione
dell'ambiente come arma, cosicché rimane sullo sfondo la questione
della degradazione dell'ambiente come effetto indiretto,
secondario, o collaterale, dell'attività bellica.
Approfondimenti:
(*) - Capitano dei Carabinieri, Capo Sezione Distaccamento del
Comando Interregionale Carabinieri "Vittorio Veneto" di
Padova. |