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1. Introduzione
In un momento di rara turbolenza internazionale, caratterizzata
dallo scoppio di conflitti e dal riacutizzarsi di tensioni
interstatuali e intrastatali, le Forze Armate sono impegnate a
fondo in diverse aree geografiche, nel corso di operazioni di
stabilizzazione post-conflict. In un simile periodo, una
considerazione dei risvolti politici e giuridici delle attività
operative svolte dalle Forze Armate, come effetto del più generale
impiego dello strumento militare in aree di crisi, potrebbe in
verità prendere le mosse, non da uno studio e da una pianificazione
improntata deduttivamente, bensì dall'esame del singolo, concreto
uso della forza sul campo, suscettibile di influire profondamente
sulle successive mutazioni del diritto generale dello ius in
bello/ad bellum. Andrew Exum, Capitano in congedo della Decima
Divisione di Montagna dell'U.S. Army, già in servizio in
Afghanistan, nel suo libro "This man's army" afferma come "La
politica estera la fa(ccia) il soldatino di 19 anni con il mitra a
tremare dietro un muro di Baghdad, non i professori neoconservatori
in aula(1)", con ciò volendo significare quanto il contributo
effettivo delle truppe sul terreno influenzi gli esiti e gli
sviluppi del contesto generale. Su questa linea appare di sicuro
interesse analizzare quelle regole che, da vicino, consentono
l'impiego dello strumento coercitivo: quando, come e perché, ad
esempio, il fante apra il fuoco sulle forze ostili, la nave da
guerra spari colpi d'avvertimento, l'aeromobi-le militare illumini
col radar di tiro il possibile bersaglio.
Le regole d'ingaggio appunto. Proseguendo, un successivo
interrogativo potrebbe riguardare il fine delle regole in parola,
quale sia l'obiettivo della loro redazione, a che cosa aspiri
l'Autorità che le ha emanate. In questo senso, l'ispirazione e,
soprattutto, il controllo di legittimità politica, giocherà un
ruolo determinante nello scongiurare regole che scavalchino le
stringenti limitazioni costituzionali e normative nazionali, per
scivolare su di un terreno infido e incerto che conduce
inevitabilmente ad una recrudescenza delle ostilità e alla
degenerazione della situazione. Ne è una triste testimonianza il
deterioramento della sicurezza negli attuali teatri d'operazione.
Le limitazioni all'uso della forza bellica in situazioni che anche
si distanzino dalla guerra nella sua accezione più vasta non
potranno però prescindere dal ricorso alle armi in autodifesa,
inderogabile principio generale del diritto. Quanto più le Forze
impegnate nel corso delle operazioni utilizzeranno una definizione
unanime di tale principio, tanto più si presenteranno come un
gruppo coeso, capace di intendere operativamente, in maniera
comune, quei vincoli all'uso della forza che necessariamente
influiranno sulla stessa immagine e percezione esterna della
legittimità della propria attività. Per quanto sopra, una lettura
attenta di tale principio di autodifesa potrà forse meglio
delimitare l'area di applicabilità delle regole d'ingaggio e
fornire al lettore una migliore percezione della delicatezza e
dell'estrema attualità dell'argomento.
Così, al termine di un'ampia descrizione sul significato e sulla
portata delle regole d'ingaggio, anche attraverso il loro impiego
nel corso delle principali missioni internazionali, si andrà ad
analizzare la definizione del concetto di autodifesa alla luce dei
nuovi scenari e dei possibili risvolti operativi.
2. ROE. Definizione e presupposti
"War will never be abolished by people who are ignorant of war"
Walter Lippman(*) Secondo il manuale delle Forze Armate
statunitensi, per regole d'ingaggio (ROE - Rules Of Engagement)
possono intendersi quelle "directives issued by competent military
authority which delineate the circumstances and the limitations
under which (f )orces will initiate and/or continue combat
engagement with other forces encountered(2)". Le stesse, "provided
by the National Command Authority", sono inoltrate "through the
Joint Chiefs of Staff (JCS) to subordinate headquarters and
deployed forces both during armed conflict and in periods of crisis
short of war(3)".
"Adottate in relazione ad uno specifico conflitto armato", le
regole d'ingaggio "hanno come contenuto le direttive governative
circa l'impiego della violenza bellica. […] Possono mutare ma
devono essere fondate sulle norme di diritto bellico(4)". Mentre
infatti queste ultime "remain static, […] ROE, which comprise
military, legal and political objectives(5)", "can shift and adapt
to changing circumstances during conflict, thus politically
altering what is militarily necessary", e così "IHL(6) compliance
becomes positively affected by a state's military ROE(7)". In
conclusione, le regole d'ingaggio possono definirsi come
"directives that a government may establish to define the
circumstances and limitations, including targeting limitations,
under which its forces will initiate and continue responsive
actions to eliminate the threat posed by an attack. That response
might include the complete or partial destruction, through
technical or other means, of the critical communications or
information infrastructure of an adversary, where proportional to
the threat(8)".
Dalle sintetiche affermazioni rese, si evincono già alcune
caratteristiche fondamentali del valore giuridico, della formazione
e dell'applicabilità delle regole d'ingaggio. Avendo il valore di
direttive, e di vis giuridica regolamentare, esse promanano
direttamente dal livello politico-militare(9). Come tali, le ROE
sono subordinate alle fonti normative superiori, ovvero, guardando
al diritto interno, alle leggi e agli atti aventi forza di legge,
alla Costituzione e ai supremi principi costituzionali. Poiché
quindi il diritto bellico viene per lo più codificato in norme
patti-zie internazionali, alle quali lo Stato dà attuazione a mezzo
di singoli provvedimenti di legge(10), ciò dovrebbe assicurare la
stretta rispondenza delle ROE al diritto nazionale e
internazionale. La prassi italiana vede sovente le regole
d'ingaggio presentate direttamente al Parlamento per una preventiva
approvazione(11), assieme al mandato della missione da compiersi e
alla legge che assicura la copertura economica e finanziaria. Una
simile prassi dovrebbe indicare esclusivamente la volontà del
Governo di conferire piena legittimità all'azione militare,
rimettendo al vaglio del legislatore, oltre allo stanziamento
finanziario, anche la possibilità per le Forze Armate di poter
utilizzare la forza all'interno di un quadro normativo più certo,
quand'anche ciò costituisce, in pratica, "l'unico strumento per
autorizzare l'uso della forza in tempo di pace e in situazioni di
crisi(12)".
La formazione delle regole in parola non può così che prendere le
mosse dal più alto livello della catena gerarchica, ovvero quello
politico-militare, per scendere immediatamente, attraverso il
livello strategico e operativo, a quello tattico(13) e, infine, al
militare sul terreno. Parte della dottrina lamenta la scarsa
possibilità, per il soldato sul terreno, di comprendere appieno la
portata e il valore delle ROE, una volta che le stesse siano
definite alla stregua di direttive per i Comandi. Tale dottrina
definisce più opportunamente le ROE "del soldato" come "commander's
standard for the use of force(14)", ovvero "lo strumento attraverso
il quale i comandanti militari controllano l'uso della forza da
parte delle unità dipendenti(15)", facendo dunque riferimento
solamente all'ultimo anello della scala gerarchica, in diretta
corrispondenza degli uomini sul terreno(16). Risalire la scala
gerarchica nel senso inverso può risultare più complesso, ma
proficuo e funzionale, nel caso in cui, per un Comandante sul
terreno si renda inevitabile, onde garantire l'incolumità del
proprio personale e la salvaguardia dei mezzi assegnatigli,
modificare la possibilità d'ingaggio dell'avversario, ovvero
ridurre tale possibilità, per le più favorevoli condizioni
ambientali e generali di sicurezza. Anche in una simile situazione,
il Comandante della forza sul terreno(17) dovrà sensibilizzare il
comando operativo(18), che elaborerà una proposta da porre al
vaglio del successivo livello strategico e politico(19).
Nel concreto, al concepimento della bozza da presentare al Comando
superiore concorreranno diverse cellule del Comando della CJTF(20)
(Combined Joint Task Force, se missione multinazionale e
interforze, altrimenti JTF o semplicemente TF), in ragione dei
simultanei diversi effetti che una variazione delle regole
d'ingaggio comporta. In particolare, saranno le cellule (C)J3 e
(C)J2, rispettivamente dedicate alle operazioni e all'intelligence,
a delineare materialmente le regole, di concerto con i legal e
political advisors (LEGAD - POLAD)(21), costoro dipendenti
direttamente dal Comando. Il livello operativo si frappone così tra
i comandi sul terreno, portatori più da vicino delle esigenze di
sicurezza del personale, e il livello strategico-politico, titolare
del potere di indirizzo politico generale e più incline alla
considerazione dell'intero quadro delle relazioni internazionali e
delle conseguenze che potrebbero avere le modifiche in parola su
quest'ultime. Le ROE non possono infatti prescindere da un
Indicatore di Indirizzo Politico (I.I.P.)(22), ovvero una sintetica
proposizione, integrata da una guida descrittiva, che consenta ai
Comandi di interpretare adeguatamente gli intenti del vertice
politico sugli sviluppi della situazione(23). Altro sensibile
riferimento per la richiesta delle nuove ROE, di più immediato
rimando, data anche la diffusione mediatica che solitamente lo
caratterizza, è la missione, ovvero, in maniera sibillina, "il
compito primario che viene assegnato ad un individuo, unità, o
forza, contenente elementi utili all'identificazione del chi, cosa,
quando e dove, delle ragioni dell'intervento, senza specificare il
come tale intervento sarà condotto(24)". La missione infatti può
cambiare nel corso dell'azione, rimanendo tuttavia nell'alveo del
mandato ricevuto, risultando, nel caso contrario, una mission
creep, ovvero una deriva del mandato originario attuata senza la
preventiva approvazione dall'autorità politica di vertice(25). Le
ROE possono applicarsi nel corso di un'ampia panoplia di missioni,
ricomprendendo lo stato di guerra e di pace, ovvero condizioni
intermedie, chiamate MOOTW(26) (Military Operations Other Than
War).
Le MOOTW possono includere Crisis Response Operations (CROs)(27),
Peacekeeping e Peace Support Operations (PKO e PSO)(28), operazioni
umanitarie, Non-combatants Evacuation Operations (NEO) ecc. Nel
corso di operazioni di guerra vere e proprie, le regole d'ingaggio
saranno le più ampie, riconducendo le limitazioni imposte entro
l'alveo del diritto dei conflitti armati, o facendo riferimento
alla prevenzione di possibili estensioni territoriali o alla
recrudescenza delle ostilità. In ogni caso, grande influsso sulla
compilazione delle ROE avrà la c.d. politicizzazione del conflitto,
ovvero il condizionamento delle Autorità politiche nella scelta e
nelle modalità di condotta delle ostilità. Scelte politiche di alto
livello vincoleranno lo svolgersi delle operazioni e,
inevitabilmente, costituiranno un passaggio obbligato per la
stesura e l'eventuale modifica delle ROE(29). Notoriamente, le
ingerenze della politica negli affari militari vengono spesso
criticate(30); ciononostante, è stato provato come vi siano state
meno vittime civili in presenza di regole di condotta delle
operazioni politicizzate(31). In tempo di pace, come già ravvisato
poc'anzi, le ROE realizzano l'unica possibilità per le FF.AA.
dell'uso della forza manu militari in situazioni limite, in cui
l'uso della forza viene autorizzato a garanzia dell'incolumità del
personale, ma anche a salvaguardia della sovranità e territorialità
del Paese(32). Un esempio è fornito dalla possibilità di
intercettazione di aeromobili civili dirottati(33), oppure al
boarding di cargo sospetti in acque nazionali o di Paesi
alleati(34).
Sono comunque le MOOTW ad attrarre maggiormente l'attenzione della
dottrina sul fenomeno ROE, si voglia per la costante prassi
adottata dai Governi di non nominare mai il termine guerra nel caso
di operazioni militari intraprese(35), si voglia per l'estrema
varietà e flessibilità delle possibili risposte ad una panoramica
di minacce che non comprende più principalmente l'even-tualità di
un attacco armato sferrato in forma tradizionale. Poiché le MOOTW
costituiscono per definizione operazioni di guerra a bassa
intensità, esse non includeranno combattimenti su larga scala e, di
conseguenza, le ROE risulteranno normalmente più restrittive di
quelle adottate in situazioni di guerra vera e propria(36). niDel
resto, analogie tra situazioni di peacetime e situazioni di crisi,
possono condurre all'utilizzo di regole d'ingaggio derivate dal
diritto comune. Come infatti il diritto penale comune(37)
garantisce l'utilizzo ragionevole della forza per scongiurare una
seria lesione fisica o un pericolo grave per la vita, anche le ROE
fanno riferimento a tale uso ragionevole della forza per sottrarsi
ad una minaccia(38). Le regole d'ingaggio nelle MOOTW seguiranno
due concetti base: autodifesa e limitazio-(39). Mentre il diritto
naturale all'autodifesa non può essere comunque limitato dalle
ROE(40), costituendo un principio desumibile dal diritto
consuetudinario, molte sono le limitazioni di natura politica,
giuridica e ambientale accolte. In generale, ogni restrizione viene
adottata sulla base del mandato e delle condizioni di sicurezza sul
terreno, per cui appare difficoltoso e scientificamente di scarso
rilievo ricomprenderle in un unicum suscettibile di
un'applicabilità generale.
Più utile sembra un'analisi induttiva del fenomeno ROE nelle MOOTW,
attraverso un rapido esame di alcune recenti operazioni
appartenenti a tale categoria(41). L'UNEF, la Forza
d'interposizione ONU schierata in Medio Oriente dal 1956 al 1967, a
cavallo tra le due guerre Arabo-Israeliane, costituisce il primo
esempio di operazione di pace armata delle Nazioni Unite.
L'Operations Instruction n. 10, emanata dal Comando della Missione
(riguardante la possibilità di incursioni nella zona controllata
dalle truppe ONU), prevedeva la possibilità di aprire il fuoco solo
per autoprotezione, oltre all'uso di colpi d'avvertimento durante
le ore notturne e previo avvertimento(42). La stessa tipologia di
limitazioni si riscontrò per l'ONUC (United Nations Operation in
the Congo, 1960-1964) e per l'UNFICYP (United Nations Force in
Cyprus, 1964 - oggi), con un ulteriore ampliamento delle
possibilità d'ingaggio, non più solo limitate all'autoprotezione,
ma estese ai casi in cui Forze ostili avessero minacciato
seriamente le Forze ONU e le avessero spinte al ritiro dalle
proprie posizioni(43). Risulta evidente peraltro il cambiamento di
prospettiva, non più limitata alla preservazione dell'incolumità
del personale, ma rivolta alla difesa del mandato della missione.
Durante la Guerra del Vietnam, l'uso di regole d'ingaggio
eccessivamente restrittive per la condotta dei bombardamenti aerei,
a causa del pericolo, paventato dal Presidente USA Johnson, d'un
intervento cinese o sovietico nel conflitto, ha portato, secondo la
dottrina dominante, ad una condotta delle operazioni inefficace per
lo sforzo bellico e pericolosa per il personale
impiegato(44).
Simili limitazioni riflettevano una predominante finalità politica
attraverso un'applicazione graduale del military power per un
periodo di tempo indefinito, con restrizioni di carattere
geografico, ovvero relative all'utilizzo di alcuni mezzi o metodi
di combattimento, o alla selezione di determinati bersagli(45),
tanto che, al termine del conflitto, anche il dibattito politico
interno americano discuteva della revisione delle ROE
utilizzate(46). Anche nella successiva operazione Just Cause
(Panama, 1989), regole d'in-gaggio estremamente limitative sembrano
essere state alla base di perdite statunitensi tra le special
forces(47). L'UNPROFOR(48) in Croazia (United Nations Protection
Force, 1992 -1995) adottava ROE che autorizzavano l'uso della forza
normalmente solo in autodifesa, ma che, come nel caso della
precedente Missione in Congo, risultava estesa anche alla
protezione delle safe areas istituite dall'ONU(49). L'uso minimo
della forza era consentito al fine di disarmare le Forze ostili che
tentassero di infiltrarsi nelle aree protette, o che comunque
commettessero atti o intenti ostili. Questi venivano definiti come
azioni "appear(ing) to be preparatory to an aggressive action(50)".
In Somalia le ROE sono rimaste complessivamente le stesse per tutta
la durata delle operazioni.
Ciò che è mutato è stata infatti la minaccia rivolta alle Forze sul
terreno. Ciò ha imposto un cambiamento dell'applicazione delle
regole, le quali rimanevano sì costanti, ma riguardavano un numero
maggiore di obiettivi che potevano essere battuti any time(51). Le
stesse includevano anche l'utilizzo di armi non letali, ammesse
però nei casi in cui risultava ammesso anche l'uso letale della
forza, significando quindi che la scelta tra i due mezzi di
combattimento veniva effettuata esclusivamente in relazione
all'obiettivo da perseguire, non guardando necessariamente ai
pericoli di una escalation del conflitto(52). Del resto, operazioni
di vero e proprio combattimento si sono verificate per tutta la
durata della missione, secondo regole d'ingaggio proprie di
situazioni di guerra(53). Un esempio dell'escalation della
possibilità dell'uso della forza per le Forze ONU in Somalia può
ricercarsi nella sostituzione, nelle regole d'ingaggio
adot-tate(54), del termine "uso della forza", con "uso della forza
mortale", anche sulla base di una semplice, ma chiara,
dimostrazione di intento ostile, definito come la minaccia di un
uso imminente della forza(55). Nella Missione Support Hope(56) in
Ruanda, l'utilizzo di ROE puramente difensive rifletteva il
carattere di operazione di assistenza umanitaria, con mandato
esplicitamente enunciato(57). L'intervento americano ad Haiti si è
distinto, al contrario, per l'utilizzo di ROE autorizzanti l'uso
della forza anche preventiva rispetto alla minaccia paventata. In
tale contesto, le Forze statunitensi, incaricate anche di compiti
di polizia e di ordine pubblico, non avevano esitato ad aprire il
fuoco, una volta percepita una minaccia imminente e concreta, anche
costituita da un gruppo di poliziotti armati allo sbando(58),
ovvero da singoli individui sorpresi a commettere serious
crimes(59). La Missione italiana Alba (Albania, 1997) ha visto
l'utilizzo di regole d'ingaggio abbastanza restrittive, con la
previsione di un uso minimo della forza per il conseguimento
dell'obiettivo, e comunque solamente a seguito di un preventivo
avvertimento alle Forze ostili, anche a protezione di civili da
atti criminosi(60).
Al contrario dell'intervento ad Haiti, la missione di preventive
diplomacy in Macedonia non ha comportato l'utilizzo di ROE
permissive. In tale contesto, l'end state dell'operazione si
riferiva al contenimento delle ostilità al livello più basso
possibile(61). Pertanto anche le regole d'ingaggio dovevano
comportare un utilizzo della forza limitato alle sole effettive
situazioni di grave pericolo. La guerra del Kosovo ha segnato
probabilmente il punto di svolta decisivo nell'impiego delle ROE
nelle MOOTW. Con l'introduzione del NATO New Strategic Concept(62),
elaborato in costanza delle operazioni e allargato ad una tipologia
di operazioni non più puramente difensive(63), s'imponeva un
cambiamento nelle regole d'ingaggio dell'Alleanza, destinata ad
essere impegnata secondo schemi differenti dall'uso della forza in
situazioni di guerra in difesa collettiva dei Paesi del Trattato
Nord Atlantico. Nasceva così l'MC 362(64), il catalogo base di ROE
della NATO(65). In conseguenza di tale introduzione, durante
l'operazione Allied Force sul Kosovo, nella fase finale
dell'intervento aereo, gli aerei NATO sono stati autorizzati
all'ingaggio di bersagli dual-use(66), con l'obiettivo di alterare
il morale della società jugoslava per incidere sul supporto alla
leadership al potere(67). Le stesse ROE utilizzate nel corso dei
bombardamenti autorizzavano i velivoli all'ingaggio di bersagli
anche da notevoli altitudini, con l'evidente finalità di sicurezza
per gli equipaggi e gli aeromobili: il che è stato alla base di
errori nella distruzione di obiettivi, rivelatisi, in seguito,
civili(68).
Nel periodo di postconflict, fonti militari hanno assicurato
l'esistenza di regole d'ingaggio comuni per tutte le Forze KFOR
(Kosovo Force, ovvero la Forza NATO in Kosovo). Esse prevedrebbero
l'uso graduale della forza per disperdere la folla durante le
sommosse, mediante warning shots, lacrimogeni e proiettili in
gomma(69). Risulta ancora controverso quale sia stata la tipologia
delle regole d'ingag-gio utilizzate in Afghanistan(70). Si presume
che, esendo stato attivato - per la Massione ISAF(71) - un comando
NATO, almeno in costanza di tale operazione (distinta dalla più
grande Enduring Freedom(72), di Comando unicamente statunitense)
venga utilizzata l'MC 362, probabilmente con opportune variazioni
tra le nazioni partecipanti, ad esempio, in ordine al concetto di
autodifesa utilizzata. Difatti, proprio l'MC 362 riporta come
"because national laws differ, there will not always be consistency
between the nations as to where the right to use force in
self-defence and extended self-defence ends and the use of force
authorised by ROE begins(73)". Nuove regole d'ingaggio sembrano
altresì essere state emanate per il SOCom, il Comando USA per le
Forze Speciali nel compimento di special operations in
Afganistan(74).
In Enduring Freedom, l'altra delle missioni in corso in
Afghanistan, "è da presumersi che siano state adottate […] ROE
comuni di livello minimo, nel senso che sia stata mantenuta la
possibilità per le Unità partecipanti di applicare proprie ROE
nazionali. Anche perché è ipotizzabile che non sia stato raggiunto
un consenso (proprio) sull'eventuale esecuzione di attività
coercitive, vista l'assenza di risoluzioni ONU autorizzanti l'uso
della forza e la conseguente incertezza sui presupposti legali
dell'operazione(75)". Difatti, volendo riferirci all'attività di
LIO, (Leaders Interception Operations), ovvero di incursioni volte
alla cattura di esponenti di spicco delle Forze ostili, anche
queste sembrano essere condotte in modo differente(76). Nello
specifico, "sono ben conosciute […] le riserve ufficialmente
manifestate da parte della Francia sulla liceità di attività
militari di enforcement basate sul principio della legittima difesa
preventiva(77)". All'opposto, la Spagna, nel dicembre 2002, aveva
inviato una propria Unità Navale ad abbordare coattivamente nel
Golfo di Aden un mercantile battente bandiera nord-coreana che
trasportava missili Scud per lo Yemen, salvo procedere al rilascio
del cargo il giorno successivo(78). Inoltre, nel corso di
operazioni di LIO, Gran Bretagna e Germania hanno avanzato riserve
sulle procedure di consegna alle Autorità Militari Americane di
soggetti sospettati di attività terroristiche. Tali riserve
attenevano, in particolare, al fatto che detti soggetti, una volta
consegnati, non sarebbero stati posti sotto la tutela di Autorità
giudiziarie ordinarie, ma di commissioni militari, senza alcuna
garanzia di difesa per gli accusati(79), in violazione "della
Convenzione Europea sui Diritti Umani, che proibisce l'estradizione
di persone sospette in mancanza dei necessari standards of justice
(80)".
Per quanto riguarda le Forze Armate italiane, esse sembrano non
poter giungere alla cattura degli elementi sospetti identificati,
trasferendo il personale catturato alle Forze statunitensi. "Il
motivo di questa limitazione all'azione dei nostri militari non è
da imputare a pretese statunitensi di esclusiva nell'arresto dei
terroristi né tanto meno a scarsa fiducia nei confronti delle Forze
Armate italiane, ma risiede nelle regole d'ingaggio concordate
dall'Italia con gli Stati Uniti ed è quindi di carattere politico
poiché il gruppo navale dislocato nel Mare Arabico, pur se posto
sotto il controllo operativo del Central Command statunitense(81),
rimane a comando nazionale(82)". Tale procedura consentirebbe di
aggirare i vincoli garantistici imposti dalla Convenzione Europea
sui Diritti Umani. Per ciò che concerne l'analisi delle operazioni
susseguitesi in Iraq nel corso degli ultimi tredici anni, occorre
una sostanziale partizione dottrinale e perciò giuridica. Le Forze
della coalizione di mandato ONU, nel corso dell'intervento in Iraq
del 1991 (operazioni Desert Shield e Desert Storm), impiegavano
regole d'ingaggio estremamente permissive, che autorizzavano "to
seek and destroy targets connected with Iraq's war effort within
the area of operations(83)", anche se, concretamente, le stesse
imponevano limitazioni che riflettevano considerazioni di natura
politica e operativa, specialmente riguardo alla minimizzazione dei
danni collaterali, ad esempio, in situazioni dove obiettivi
militari legittimi venivano posti in prossimità di obiettivi
civili(84). A tale proposito, si riporta come il 25% circa delle
sortite durante la campagna aerea si siano concluse senza che gli
aeromobili avessero sganciato i propri ordigni sui bersagli(85). La
guerra del marzo 2003 ha visto una successiva, sensibile
dilatazione delle regole d'ingaggio utilizzate dalle Forze
anglo-americane nel conflitto; dilatazione che ha raggiunto i
confini del diritto dei conflitti armati. Una volta conclusisi "le
ostilità maggiori(86)", le ROE sono rimaste inizialmente
inalterate, per cui, ad esempio, chiunque fosse stato trovato in
possesso di un'arma sarebbe stato arrestato e trattato da
prigioniero di guerra(87).
Successivamente, durante la fase di postconflict, a mutare sono
state le procedure di targeting, ovvero quelle regole inerenti alla
scoperta e all'acquisizione dei bersagli per rallentare,
disgregare, distruggere o sconfiggere le Forze nemiche (88),
adottate e mutate in relazione alla situazione di sicurezza e
ambientale. Una pubblicazione dello Stato Maggiore della Difesa
Italiano riporta come le regole d'ingaggio utilizzate in Iraq dalle
Forze italiane siano "comuni e concordate con tutti i contingenti
della coalizione, realizzate sulla base del catalogo delle ROE NATO
[…] applicabili a tutte le Forze impiegate (terrestri, navali,
aeree e Carabinieri)". Tali regole sarebbero "basate sul concetto
dell'uso della forza minima, necessaria e proporzionale
all'offesa(89)". A parte quanto riportato nel documento in
questione, gli eventi occorsi hanno mostrato come, nella realtà dei
fatti, le regole d'ingaggio utilizzate dai diversi contingenti in
campo siano state diverse(90). Ad esempio, a seguito degli attacchi
ai check point americani, la possibilità per i militari USA di
aprire il fuoco su veicoli rappresentanti una minaccia si è
notevolmente ampliata(91). Del resto, i militari del contingente
australiano, alla fine di giugno 2003 (a quasi 2 mesi dalla fine
delle ostilità vere e proprie), utilizzavano ancora regole
d'ingaggio "war-like(92)". Così, le ROE utilizzate dal contingente
inglese nella fase di postconflict, per quanto possibile conoscere
al momento in cui si scrive, sembrano essere peraltro permissive
nell'uso della forza, anche se "minima", nel mantenimento
dell'ordine pubblico(93).
Nel corso della rivolta di Nassiriya dell'aprile e del maggio 2003,
i militari del contingente italiano hanno risposto agli attacchi
dei ribelli iracheni utilizzando anche l'armamento pesante,
costituito dalle bocche da fuoco da 105 mm. delle autoblindo
Centauro, missili anticarro filoguidati e razzi anticarro a corto
raggio, in risposta ad attacchi condotti con razzi anticarro e armi
leggere(94). Nonostante le Forze italiane non abbiano aperto il
fuoco contro le milizie armate quando queste si facevano scudo di
civili disarmati, la lunghezza degli scontri e il tipo di armamenti
utilizzati suggerisce la possibilità dell'impiego di mezzi di
combattimento war-like(95). Così, quand'anche il tipo di minaccia
suggerisse una risposta con armi pesanti e le regole d'ingaggio
(rimaste immutate per tutta la durata della missione(96)) lo
consentissero, le truppe italiane si sono astenute dal farne uso
per la presenza di civili nelle vicinanze degli obiettivi(97).
Sulla vicenda, peraltro, l'inchiesta subito aperta dalla Procura
Militare di Roma è stata archiviata senza ulteriori conseguenze per
i militari impegnati negli scontri a fuoco(98). In concreto, ciò
che consentirebbe un uso legittimo di ROE più permissive sarebbe
l'impiego delle regole proprie dei conflitti armati e, quindi,
della guerra (nella sua accezione più generale), in operazioni dal
mandato diverso. Dall'esito dell'analisi dei casi illustrati
risulterà sufficientemente chiaro come manchi un'uniforme
interpretazione del ricorso all'uso della forza.
Nello specifico, un eccessivo frazionamento dottrinale-operativo
tra le varie componenti di una Forza multinazionale in missione
comporterà delle profonde lacune, conservando peraltro un
riferimento ad una base comune che diviene altresì puramente
verbale, rimanendo condiviso esclusivamente il ricorso
all'autodifesa, quand'anche i Paesi componenti tali Forze
mantengano spesso (si guardi agli Stati Uniti rispetto ai Paesi
europei), un'idea della legittima difesa assai difforme. Dall'esame
dei casi riportati, emergono due fattori chiave che riguardano
l'applicabilità delle ROE ad una data missione o situazione: la
minaccia e lo stato di necessità. Questo secondo criterio riguarda
più generalmente, nel diritto dei conflitti armati: a) un criterio
generale per l'impiego della violenza bellica; b) un limite
all'applicazione del diritto bellico; c) un principio fondamentale
nell'esercizio della legittima difesa(99). Tutte e tre le accezioni
riportate ineriscono, mutatis mutandis, all'applicabilità delle
regole d'ingaggio. Infatti: 1) in caso di operazioni di guerra, il
principio di necessità militare varrà come obbligo per il
belligerante di impiegare solo la qualità e la quantità di forza
necessaria per sconfiggere il nemico(100); 2) nel caso di MOOTW, il
principio di necessità militare può essere invocato come causa di
giustificazione di un'azione altrimenti proibita, ma solo quando
sia così previsto da una norma di diritto bellico(101); 3) in
situazioni di pace, il principio di necessità militare assurge al
rango di causa di giustificazione militare (art. 44 c.p.m.p.) nei
confronti di militare che, in alcuni casi tassativamente indicati,
abbia compiuto un fatto costituente reato, come ad es. nel caso di
una rivolta(102). L'uso delle regole d'ingaggio nelle MOOTW farà
senz'altro riferimento alla sussistenza della minaccia, che
possiamo assumere come un dato evento materiale capace di mettere a
repentaglio l'incolumità del personale o dei mezzi delle Forze in
campo. Essendo la minaccia, per sua stessa accezione, una
situazione di pericolo che in se stessa mantiene un margine di
incertezza sulla verificabilità dell'evento dannoso, essa non
coinciderà con quest'ultimo, ma si risolverà in una probabilità,
futuribile ma concreta, dell'accadimento materiale nocivo. Tale
minaccia, pertanto, coinciderà con l'ostilità manifestata nei
confronti della Forza, e si risolverà in un intento, o in un atto
ostile. In simili casi, le ROE avranno modo di esistere nella loro
veste di norma giuridica, capace di attribuire alle Forze il
diritto/dovere di attivarsi per sedare la minaccia nel momento
stesso in cui essa si forma.
In tale contesto, assumiamo per intento ostile un atteggiamento
probabile e identificabile, supportato da elementi concreti, che
prospetti la capacità alla prontezza ad arrecare un danno da parte
di singoli, gruppi o unità; mentre parleremo generalmente di atto
ostile nel caso del compimento di azioni contro la sicurezza delle
Forze, volte a limitare o impedire l'assolvimento della missione.
Dunque, al fine di definire concretamente tali concetti,
inevitabilmente dovremo far riferimento al principio cardine della
sicurezza delle Forze, ovvero, nello specifico, al quando e come le
Forze si sentano minacciate: minaccia che non abbia a sconfinare
nell'attacco vero e proprio, altrimenti configurandosi un altro
diritto/dovere: l'autodifesa, individuale o collettiva. Definendo
quest'ulti-ma, sarà così possibile circoscrivere, a contrario,
l'area di applicabilità delle regole d'ingaggio.
3. Diritto all'autodifesa
"…il terrorismo, le crisi, non le si possono combattere solo
con lo strumento militare. Lo sviluppo economico, lo sviluppo
sociale, quello politico sono fattori essenziali per creare
condizioni di sicurezza che non costringano a un uso continuo dello
strumento militare. La forza non può essere l'unica risposta ai
problemi del mondo".
Amm. Giampaolo Di Paola(*)
a. Diritto classico
Possiamo assumere il concetto di autodifesa in senso classico, come
l'azione, dettata dalla necessità, rivolta alla difesa di un
diritto proprio o altrui contro il pericolo attuale di un'offesa
ingiusta, sempre che la difesa sia proporzionale all'offesa(103).
Essa costituisce una causa di giustificazione che non solo assolve
il soggetto autore delle conseguenze dell'illecito, ma più
efficacemente costituisce un diritto fondamentale del singolo, che,
nel mondo militare, assurge al rango di dovere, ovvero di obbligo
giuridico sanzionato(104). neIn altre parole, è dovere del militare
difendere se stesso, la propria unità, o la propria posizione, da
un attacco sferrato da Forze ostili che mettesse in pericolo la
vita o anche solo attentasse all'incolumità delle proprie Forze o
dei mezzi in dotazione (105). Assieme, nel concetto classico di
autodifesa va sicuramente inserita la norma di cui all'art. 51
della Carta delle Nazioni Unite(106), unica deroga esplicita al
principio di divieto generale di uso della forza nelle relazioni
internazionali, stabilito dall'art. 2(4) della stessa Carta(107).
Per poter definire opportunamente il concetto di autodifesa,
occorre peraltro comprendere appieno l'estensione concettuale che
gli Stati le conferiscono.
A tal fine, dovremo fare riferimento alla nozione di attacco,
ovvero dovremo stabilire se, per agire in autodifesa, occorra
attendere una concretizzazione della minaccia in un attacco vero e
proprio, oppure agire prima che questo si verifichi materialmente.
In questo secondo caso, alle ROE rimarrebbe uno spazio applicativo
più limitato, tanto più esiguo quanto più estesa risulti la
possibilità di far ricorso all'autodifesa. Questa infatti
presuppone l'esistenza di un attacco al quale si risponde
immediatamente e proporzionalmente. Come anche nel caso delle
regole d'ingaggio, tale azione in autodifesa dovrà essere
necessaria, cioè utile (e si badi bene che non si fa riferimento al
concetto di evitabilità dello scontro(108)) e limitata alla
cessazione dell'attacco. Così, mentre nel caso in cui un attacco
sia stato portato a termine non v'è dubbio alcuno che lo stesso
faccia sorgere in capo agli attaccati il diritto/dovere
all'autodifesa, quid nel caso in cui si consideri la possibilità di
agire preventivamente ad esso, per evitare le conseguenze nefaste
del first strike? b. Sviluppi:preemption e prevention Tra le teorie
difensive anticipatorie, la dottrina ha elaborato due diverse
fattispecie suscettibili di applicazione. La preempzione
(preemption), ovvero la possibilità di una risposta militare
immediata nei confronti di minacce non ancora concretizzatesi, ma
futuribili in base ad analisi obiettive, poggia sull'assunto che le
attuali strategie di prevenzione dei conflitti, basate sulla
dissuasione, possano non essere adeguate nei confronti di pericoli
quali quelli posti da organizzazioni terroristiche supportate da
Stati nazionali, dotate di armi di distruzione di massa (WMD -
Weapons of Mass Destruction). Si differenzia dalla prevenzione pura
(prevention) per l'arco temporale di sviluppo della minaccia, che
nella preemption si assume come limitato, assumendo invece, nella
prevention, dimensioni più ampie e non definite(109). La teoria
preventiva quindi prescinde da una concretizzazione vera e propria
del pericolo, ma opera nel momento in cui tale pericolo non si sia
ancora realizzato, prima che il possibile avversario rappresenti
veramente un rischio per la propria sicurezza. La diffusione di
WMD, nella logica anticipatoria, non consentirebbe l'applicazione
del principio classico dell'autodifesa, in quanto, una volta
utilizzati per primi, tali armamenti indebolirebbero l'avversario
al punto da renderlo impossibilitato alla risposta(110).
La dottrina in materia(111) precisa che, affinché di autodifesa
preventiva possa parlarsi, debbono comunque essere rispettati i
principi di necessità, proporzionalità e imminenza, come risultato
dell'applicazione del diritto consuetudinario, che, dal caso
Caroline(112) in poi, preserverebbe il diritto di difesa
naturale(113) in senso preventivo, sopravvissuto all'avvento della
Carta delle (114) Imminenza, e non quindi immediatezza, come nel
caso dell'autodifesa intesa in senso classico, proprio perché
l'attacco che dà origine alla successiva risposta è qui ancora una
mera eventualità. Parte della citata dottrina, onde affermare una
deviazione dai suddetti principi, ha provato a rileggerne il
contenuto alla luce delle nuove minacce e delle nuove tecnologie,
nel particolare rappresentate da un terrorismo transnazionale,
pronto a colpire l'Occidente con armi di distruzione di massa(115).
In tale contesto, è la National Security Strategy americana
(NSS)(116) a spiegare come il dato della necessità sembri aver
perso di importanza, dal momento che "the greater the threat, the
greater is the risk of inaction - and the more compelling the case
for taking anticipatory action to defend ourselves, even if
uncertainty remains as to the time and place of the enemy's
attack(117)". Con essa sembra venir meno anche il principio
dell'imminenza, in quanto "(it) must adapt the concept of imminent
threat to the capabilities and objectives of today's
adversaries(118)". A questo punto si cancellerebbe anche l'ultimo
dei requisiti, quello della proporzionalità, in quanto l'attacco
verrebbe lanciato sulla base di un giudizio di paragone che
riguarda un atto meramente ipotetico, non fisicamente realizzatosi,
né che presumibilmente si realizzerà nel prossimo futuro(119).
Quali potrebbero essere allora i criteri da ricercarsi
nell'utilizzo di attacchi preventivi da assumersi come legittimi?
Alcuni pensano al mero possesso unito ad una forma statuale
autoritaria(120), altri alla dimostrazione di atteggiamenti
aggressivi o ostili(121) da parte di uno Stato nei confronti di un
altro, altri alla connessione con organizzazioni terroristiche
internazionali(122). Alcuni autori sostengono invece una teoria più
realisticopragmatica, secondo cui l'utilizzo dell'attacco
preventivo viene rapportato alla propria praticabilità
effettiva(123), passando così dall'utilizzo di un criterio di
valutazione giuridico ad uno più propriamente strategico, e
pertanto evadendo da un'analisi giuridica e da un giudizio di
legittimità in senso pieno. c. Una nuova teoria? Non volendo
entrare nel merito delle teorie e delle obiezioni mosse
generalmente dalla dottrina giuridica al concetto di legittima
difesa preventiva, occorre tuttavia soffermarci su due particolari
di rilievo: l'uno che riguarda l'im-minenza della minaccia, l'altro
la sua effettività. Per entrambi, l'interrogativo verte sul
soggetto autore della valutazione. Chi, in buona sostanza, decide
sulla prossimità o sull'effettivo pericolo? Il Comando, le Autorità
militari Superiori, l'Autorità politica, ovvero un organo statuale
(ma anche internazionale: si pensi in tal caso alle Forze NATO o
europee) dotato di potestà decisionale. Ma secondo quali
disposizioni, se non quelle impartite dal diritto, dal mandato,
dalle ROE? E allora, come si potrà stabilire una regola uniforme di
condotta che da principio sottragga l'uso della forza al libero
arbitrio individuale, tale così da definire, a contrario, spazi
applicativi definiti per le regole d'ingaggio? Considerata inoltre
la dilatazione temporale indefinita propria della dottrina
dell'attacco preventivo, rispetto alla preemption, una teoria che
non tenesse in considerazione i principi di necessità,
proporzionalità, e, soprattutto, imminenza(124), finirebbe per
risultare del tutto vaga. Al contrario, tra i fautori di una simile
teoria, si afferma come "il giuri-sta che invece ammettesse la
possibilità del ricorso alla legittima difesa preventiva in certe
circostanze e secondo certe modalità […] offr(irebbe) una via
d'uscita al dilemma tra legalità paralizzata e anarchia
hobbesiana(125)". Ma davvero dovremmo concludere che l'unica
alternativa ad un utilizzo anarchico della forza risieda nel
ripristino dell'attacco preventivo, rifiutando i concetti di
deterrenza e non-proliferazione, in favore di interventi portati a
termine senza una minaccia imminente, utilizzando così una
strategia di con-tro-proliferazione(126)? In risposta a tale
quesito, alcuni autori tendono a ridurre drasticamente l'efficacia
di simili azioni anticipatorie, evidenziando come esse diminuiscano
il ruolo della cooperazione diplomatica e della non-proliferazione,
perfino indebolendo l'effettività della lotta al fenomeno
terroristico e alla stessa proliferazione delle WMD(127).
Infatti, né queste azioni servirebbero a prevenire l'utilizzo delle
WMD nel possibile conflitto che presumibilmente si scatenerebbe
dopo il first strike, né potrebbero impedire definitivamente lo
sviluppodi simili armamenti siti in zone l'attacco(128) alle quali
è sconsigliabile per ragioni strategiche. Volendo attualizzare la
questione, si immagini che per disarmarecoattivamente l'Iraq di
Saddam Hussein si fosse giunti all'utilizzo delle WMD da parte
irachena e alla successiva rappresaglia nucleare tattica
statunitense:qualcuno avrebbe potuto dire "il mondo ora è un posto
più sicuro"? Qualcuno avrebbe potuto accettare il successivo fall
out nucleare e chimico e il numero elevatissimo di perdite da parte
di entrambi gli schieramenti (oltre che tra la popolazione civile)
come un tollerabile effetto collaterale dello scampato pericolo che
un giorno forse le stesse armi sarebbero potute esplodere nel
centro di una grande città occidentale? La breve esposizione porta
a concludere che i tradizionali requisiti per il ricorso
all'autodifesa preventiva non possono considerarsisoddisfatti. A
questo punto non emerge neanche una lettura unanime del ricorso a
questo strumento anticipatorio nella sua visione classica, in
quanto anche coloro che difendono l'intervento armato lamentano
lacune vistose nel-l'applicabilità dei principi che ne
governerebbero l'utilizzo.Le ragioni strategiche sottese
all'utilizzo della teoria preventiva inducono a pensare che la
stessa possa essere paradossalmente impiegata con successo nella
lotta alle nuove minacce emergenti solamente nei confronti di Forze
che non rappresentino un effettivo pericolo al momento
dell'attacco, ovvero che ancora non siano giunte ad una fase di
sviluppo degli armamenti impiegabili in rispostaall'attacco stesso.
Ergo, la teoria della guerra preventiva rimane confinata in un
ambito puramente ideologico e dottrinale: una teoria allo stato
teorico, non suscettibile di alcuna applicazione concreta. Per
quanto sopra, si ritiene corretto e finanche più opportuno, sotto
il profilostrettamente militare, attenersi ad una teoria
dell'autodifesa in senso classico,evitando di sconfinare in ambiti
teorici e scarsamente applicativi che, per assurdo, potrebbero
penalizzare irreparabilmente le truppe sul campo, invece di
scongiurare nuove minacce.
4. Conclusioni: nuove regole? Riflessioni e
suggerimenti
"Il giusto altro non è che l'utile del più forte"
Trasimaco(*)
"Officials failed to realize that a war designed to extinguish
an inferno actually encouraged other arsonists to light their own
fires"
Thomas Schmid(**)
L'esperienza odierna induce a ritenere che un utilizzo estremamente
razionale della forza sul campo sia il migliore deterrente per
scongiurare l'inasprimento del conflitto e la degenerazione delle
condizioni di sicurezza.
Da un lato, la storia delle regole d'ingaggio non è altro che la
risposta ad un uso della coazione limitato, nella maggior parte dei
casi, da fattori extragiuridici, che per lo più attengono ad una
legittimità più percepita che imposta dalle strette maglie del
diritto. In tale contesto, la mutata sensibilità sociale guida un
utilizzo della forza quanto più racchiuso negli stretti ambiti
della necessità militare e della proporzionalità. Dall'altro, le
regole d'ingaggio rappresentano l'esito (mutevole) di un iter
storico, prima che giuridico, dell'uso controllato della vis
militare, che conosce in tristi eventi bellici gli archetipi
documentati del proprio essere. Proprio la dimensione reale e
storica dovrebbe mettere in allarme quanti non credono alle
restrizioni in parola e ritengono il dibattito sull'impiego della
forza sterile e inammissibile. Al contrario, dall'esito dello
studio condotto, emerge come "un eventuale abuso o utilizzo poco
giudizioso della forza potrebbe portare a gravi ripercussioni
sull'esito della missione e sul raggiungimento degli end states
prestabiliti. Potrebbe, in astratto, mettere a repentaglio la
sicurezza delle Forze nazionali e amiche, dovunque esse si trovino,
data l'ormai tramontata limitazione geografica di un eventuale
conflitto(129)".
L'uniformità applicativa della coazione militare potrà ricercarsi
anche in teorie che si distanzino dall'americanizzazione delle ROE,
per confluire verso regole che intendano l'autodifesa ancora in
senso classico. Alla luce delle purtroppo tristi esperienze
odierne, sembra infatti che simili dottrine anticipatorie abbiano
irreparabilmente leso la sicurezza delle Forze, invece di porle al
riparo da possibili attacchi. Così, la loro illegittimità giuridica
viene a ritorcersi irrimediabilmente contro la propria
praticabilità ed efficacia. Non a caso, la vera forza del diritto
internazionale generale è la propria originaria provenienza
consuetudinaria, basata sulla prassi: sull'esistenza fisica degli
eventi cui si vuol porre rimedio. E tale giuridicità non può così
essere mai astratta, nonostante le critiche mosse di sovente.
L'esperienza delle Forze Armate italiane, maturata anche di
recente, nelle ultime operazioni oltremare, sembra, sulla base del
materiale raccolto, del tutto funzionale al mandato conferito di
volta in volta, e agli end states assegnati.
Perché dunque, anche alla luce dei poco esaltanti esiti di ROE
basate su interpretazioni diverse del diritto all'autodifesa,
cercare di modificare procedure significativamente efficaci? Se
l'obiettivo di ogni ultima operazione condotta dalle Forze Armate è
diretto alla stabilizzazione regionale, perché utilizzare regole
che portano ad un'instabilità permanente e ad un innalzamento
generale del livello della minaccia, invece di ridurla? Quand'anche
l'uso di regole troppo restrittive possa talvolta esporre ad
un'inaccettabile rischio le Forze in teatro, nel qual caso
occorrerà adattarne i contenuti, ampliando le facoltà d'ingaggio,
un uso graduale, proporzionale e vincolato della violenza bellica
appare oggi l'unico efficace deterrente per garantire la sicurezza
delle truppe, il raggiungimento dell'obiettivo della missione ed
evitare il rapido scivolamento verso il baratro della guerra.
Approfondimenti
(*) - Dottorando di ricerca in Sistemi Politici e Cambiamento
Istituzionale all'IMT Alti Studi di Lucca. Già Ufficiale della
Marina Militare.
(1) -Cfr.: G. RIOTTA, La rivolta dei guerrieri del weekend
costretti a combattere senza più congedi, in CORRIERE DELLA SERA,
sabato, 18 settembre 2004, pag. 9.
(*) -Editorialista, giornalista e scrittore americano (1889-1974),
più noto per aver coniato il termine
"guerra fredda" nel 1947, cit. in: J. F. ADDICOTT, Operation Desert
Storm: R.E. Lee or W.T. Sherman?, in MILITARY LAW REVIEW, Vol. 136,
Spring 1992, pag. 116.
(2) -Joint Chiefs of Staff, Joint Pub. 1-02, DEPARTMENT OF DEFENSE
DICTIONARY OF MILITARY AND ASSOCIATED TERMS, Washington, March 23,
1994, pag. 329.
(3) -Chairman of the Joint Chiefs of Staff, Joint Chiefs of Staff
Instruction 3121.01A, STANDING RULES OF ENGAGEMENT FOR U.S. FORCES
(SROE), Washington, January 15, 2000. Tali regole d'ingaggio hanno
preso il posto delle precedenti Peacetime ROE (PROE) del 1994
(cfr.: H. W. PARKS, Deadly Force Is Authorized, in (NAVAL
INSTITUTE) PROCEEDINGS, Annapolis, January 2001, disponibile su
http://www.usni.org/proceedings/Articles01/PROparks1.html).
Tutta la documentazione inerente alle SROE non presenta classifiche
di segretezza, ad eccezione di alcuni allegati. L'orientamento
delle SROE risulta senz'altro più permissivo delle precedenti PROE,
riguardando situazioni di guerra, crisi e "pace", prevedendo la
possibilità dell'uso della forza non solo in autodifesa, ma anche
orientato al conseguimento di un obiettivo specifico. Le SROE
costituiscono anche uno sviluppo a livello operativo dell'impiego
dello strumento bellico, prevedendo la possibilità di una loro
differenziazione in relazione a specifiche aree di responsabilità
(AORs), definite nel corso della pianificazione
operativa (cfr.: M. L. WARREN, Operational Law - A Concept Matures,
in MILITARY LAW REVIEW, Vol. 152, Spring, 1996, pag. 52). Sul tema
cfr. anche R. J. GRUNAWALT, JCS Standing Rules of Engagement: A
Judge Advocate's Primer, in AIR FORCE LAW REVIEW, Vol. 42, 1997,
pagg. 245-258.
(4) -Cfr.: N. RONZITTI, Diritto Internazionale dei Conflitti
Armati, 2a ed., Giappichelli Editore, Torino, 2001, pag. 135. Per
ciò che concerne l'Aeronautica Statunitense, cfr. anche: The Judge
Advocate General, Air Force Policy Directive 51-4, COMPLIANCE WITH
THE LAW OF ARMED CONFLICT, 26 April 1993, para. 2: "Air Force
personnel will comply with LOAC in military operations and related
activities during armed conflicts, no matter how these conflicts
are characterized".
(5) -Cfr.: G. J. CARTLEDGE, Legal Constraints on Military Personnel
Deployed on Peacekeeping Operations, in THE CHANGING FACE OF
CONFLICT AND THE EFFICACY OF INTERNATIONAL HUMANITARIAN LAW, H.
DURHAM and TIMOTHY L. H. MCCORMACK eds., The Hague, 1999, pag.
123.
(6) -IHL, International Humanitarian Law, DIRITTO INTERNAZIONALE
UMANITARIO, alias Diritto Bellico, o ius in bello, ovvero "il
diritto relativo alla disciplina delle ostilità tra belligeranti e
delle relazioni tra questi e terzi Stati" (cfr.: N. RONZITTI,
Diritto Internazionale dei Conflitti Armati, cit., pag. 19), con
particolare attenzione alle norme inerenti alla protezione degli
individui
e dei beni culturali.
(7) -Cfr.: M. A. LEMIEUX, From Bagdad to Kabul: The Impact of
International Humanitarian Law on Colaition Airpower and their
Consequences for Humanitarian Action, DEPARTMENT OF POLITICAL
SCIENCE, McGill University, Montreal, Canada, July 2002,
disponibile su http://www.jha.ac/articles/a110.htm.
(8) -Cfr.: J. P. TERRY, The Lawfulness of Attacking Computer
Networks in Armed Conflict and in Selfdefense in Periods Short of
Armed Conflict: What are the Targeting Constraints?, in MILITARY
LAW REVIEW, Vol. 169, September 2001, pag. 82.
(9) -Tale è il livello costituito dalle supreme autorità militari e
politiche della difesa. In ambito italiano, può intendersi nel
concerto dei Capi di Stato Maggiore col CSMD e il Ministro della
Difesa. L'inglese grand strategy può forse meglio riassumere il
concetto, volendo significare l'utilizzo del complesso delle
risorse nazionali per il raggiungimento degli obiettivi
politici
del Paese, coinvolgendo le componenti economica, industriale,
politica e militare (cfr.: Directorate of Air Staff, Ministry of
Defence, BRITISH AIR POWER DOCTRINE, 3rd ed., AP 3000, London,
1999, para. 1.1.2). In realtà, mentre alcune Forze Armate, come
quelle australiane o statunitensi considerano le ROE come veri e
propri ordini che, se disattesi, configurano il reato di
disobbedienza, altri, come Canada e Nuova Zelanda, ad es., guardano
alle regole d'ingaggio come semplici linee guida (cfr.: T. FINDLAY,
The Use of Force in UN Peace Operations, Oxford University Press,
New York, 2002, pag. 371).
(10) -Ad es., la Legge Italiana di Guerra e Neutralità (R. D. n.
1415/1938), che raccoglie numerosi
principi adottati nelle Convenzioni dell'Aja del 1907 e 1923, i
c.p.m.g. e c.p.m.p. (R. D. n. 303/1941), la Legge sulla Prevenzione
e Repressione del Crimine di Genocidio (L. n. 962/1967). Sul tema
dell'adattamento delle norme patrizie internazionali
all'ordinamento interno cfr.: B. CONFORTI, Diritto Internazionale,
VI ed., Editoriale Scientifica, Napoli, 2002, pagg. 318 e ss.
(11) -Ad es., riguardo all'operazione Enduring Freedom, il Ministro
della Difesa Martino, nel corso della seduta parlamentare per
autorizzare la missione, dichiarava: "Le ROE sono quelle regole che
limitano o autorizzano l'uso della forza nel rispetto del diritto
internazionale. Qualora non vi sia piena rispondenza con la
missione o con la legislazione italiana, le regole d'ingag-gio non
potranno ovviamente essere accettate. Se queste regole sono fuori
dalle nostre leggi il problema non si pone. Se invece sono fuori,
anche solamente in parte, dalla missione, allora si pone
l'eventuale problema di una modifica di questa e, senza alcun
dubbio, ci sarà il passaggio parlamentare", (cfr.:
Grandinotizie.it, 18 marzo 2002. Disponibile su
http://www.grandinotizie.it/dossier/019/fatti_perchè/046.Htm).
(12) -Cfr.: A. BIANCHI, Costituzione di un tribunale internazionale
per i crimini contro il diritto umanitario:
riflessi e condizionamenti sulla normativa giuridica nazionale e
sui regolamenti del Ministero della Difesa riguardanti le attività
delle Forze Armate nella condotta della difesa nazionale
e delle operazioni in supporto della pace, in RASSEGNA DELLA
GIUSTIZIA MILITARE, Vol. 3 4, maggio - agosto 1998, para. 6 b),
disponibile su
http://www.giustiziamilitare.difesa.it/ras-segna_gm/1998/mag_ag/riflessi.shtm#riflessi2.
Intervento presentato alla 50a Sessione I.A.S.D., presso il Centro
Alti Studi Difesa (anno accademico 1998-1999).
(13) -La dottrina, nell'individuare i livelli di responsabilità
all'interno dei quali si sviluppano le operazioni militari,
utilizza l'espressione di levels of war. Tali livelli
corrispondono, in ordine
decrescente, ai livelli strategico, operativo e tattico. Il livello
strategico stabilisce l'obiet-tivo strategico-militare e assegna
uno o più obiettivi al livello operativo, il quale, a sua volta,
concepisce, organizza e conduce campagne e operazioni per
conseguire gli obiettivi ricevuti, altresì stabilendo propri
obiettivi operativi che vengono assegnati al livello inferiore -
tattico. Per un'esauriente disamina dell'argomento cfr.: NATO
AJP-01 (B), ATP 35 (B), MC 133/3 (NATO's Operational Planning
System) e Stato Maggiore della Difesa, SMD 104.
(14) -Cfr.: M. L. WARREN, Operational Law - A Concept Matures,
cit., pag. 52.
(15) -Cfr.: Dipartimento di Diritto Umanitario, Istituto Superiore
di Stato Maggiore Interforze, Codice di Comportamento delle Forze
Armate Italiane in Operazioni, Centro Alti Studi per la Difesa,
Roma, 2002, pag. 3.
(16) -Il problema della comprensibilità delle ROE per il soldato
sul campo di battaglia è stata una problematica ampiamente
dibattuta all'indomani della firma dei Protocolli Aggiuntivi alle
Convenzioni di Ginevra del 1949. Tra le iniziative prese allora, si
segnala un meeting svoltosi a Varsavia nel 1977 e organizzato dalla
Croce Rossa Internazionale e da quella Polacca. In tale occasione
fu elaborato un semplice catalogo di 14 regole, che successivamente
il Dipartimento della Difesa Americano ridusse a 9 e la Marina e
l'Esercito adottarono per distribuirle ai reparti. Nella
formulazione attuale, essi si presentano come segue (H. W. PARKS,
The Future of Humanitarian Intervention. Rules of Conduct during
Operation Other Than War: The Law of War Does Apply, in AMERICAN
DIPLOMACY SPECIAL REPORT, July 2001, disponibile su:
http://www.unc.edu/depts/diplomat/archives_roll/2001_0709/hum_inter-vention/hum_08_parks.html#Anchor_bio):
-soldiers fight only enemy combatants; -soldiers do not harm
enemies who surrender. They must disarm them and turn them over to
their superior; -soldiers do not kill or torture prisoners;
-soldiers collect and care for the wounded, whether friend or foe;
-soldiers do not attack medical personnel, facilities or equipment;
-soldiers destroy no more than their mission requires; -soldiers
treat all civilians humanely; -soldiers do not steal. Soldiers
respect private property and possessions; -soldiers should do their
best to prevent violations of the law of war. They must report all
violations of the law of war to their superior.
(17) -Nel caso di una missione internazionale interforze, il
Comandante delle forze in campo prende
il nome di COM CJTF: Commander of the Combined Joint Task Force; il
Capo di Stato Maggiore di Chief of Staff; i Comandanti della
componente terrestre, navale ed aerea, rispettivamente
di LCC, MCC, ACC: Land, Maritime, Air Component Commander. Il primo
sarà responsabile dell'eventuale richiesta di modifica o
introduzione delle regole d'ingaggio, avanzata
dai Comandi delle varie componenti; questi ultimi della loro
implementazione all'inter-no delle branche dipendenti (cfr.:
Istituto Superiore di Stato Maggiore Interforze, Macchiavelli 2003,
Exercise Supplan, Roma, maggio 2003).
(18) -Nel caso di missioni interforze, tale livello è assicurato
dal COI, Comando Operativo di Vertice Interforze, suddiviso
organicamente secondo reparti che ricalcano appieno le cellule del
NATO Operational Planning Process, con numeri progressivi da 1 a 9
(J1, J2, … J9).
(19) -Allo stesso modo, nel caso di peacekeeping operations, le
Guidelines for the Development of Rules of Engagement (ROE) for
United Nations Peace-Keeping Operations (United Nations, Department
of Peace-keeping Operations, Military Division, UN Document
MD/FGS/0220.0001, May 2002) prevedono tre diversi livelli,
paragonabili in via analogica ai tre livelli anzivisti: il
Comandante della Forza sul terreno dovrà proporre dei cambiamenti
alle ROE, da essere inviati alla Military Division (il Comando
Operativo delle operazioni di pace ONU), ed approvate
successivamente dal Sottosegretario Generale alle Operazioni di
Peacekeeping (il livello strategico - politico)(cfr.: Findlay T.,
The Use of Force in UN Peace Operations, cit., pag. 348).
(20) -Per Combined Joint Task Force (CJTF) si intende un gruppo di
forze multinazionale e interarma
rapidamente schierabile, costruito, organizzato e attagliato ad una
specifica missione (cfr.: Istituto Superiore di Stato Maggiore
Interforze, GUIDA PER IL PROCESSO DI PIANIFICAZIONE OPERATIVA,
Centro Alti Studi per la Difesa, Roma, 2003, pag. 8).
(21) -In linea di massima, il Comando di un CJFT sarà organizzato
in modo da permettere al Comandante di dirigere, coordinare e
controllare le unità assegnate, attraverso una suddivisione in
cellule, numerate progressivamente da 1 a 9. Rispettivamente:
personale e ordinamento,
informazioni, operazioni, sostegno logistico, pianificazione,
comunicazioni e informatica, dottrina e addestramento,
amministrazione, cooperazione civile-militare (Id., pagg. 9-10).
Tali cellule dipendono direttamente dal Chief of Staff. Le cellule
POLAD - LEGAD dipendono invece direttamente dal Comandante.
(22) -Nella dottrina NATO, P.P.I., ovvero Political Policy
Indicator.
(23) -Un esempio di I.I.P. potrebbe essere "ZULU: Take the
Initiative, keeping the risks of an escalation
within the limits of authorised ROE", (cfr.: Istituto Superiore di
Stato Maggiore Interforze, Machiavelli 2003, cit.).
(24) -Cfr.: U.S. Department of the Army, FIELD MANUAL, 101 - 5 - 1,
21 October 1985.
(25) -Cfr.: M. L. WARREN, Operational Law - A Concept Matures,
cit., pag. 43.
(26) -Le MOOTW costituiscono operazioni che "encompass the use of
military capabilities across the range of military operations short
of war" (cfr.: Joint Chiefs of Staff, Joint Pub. 1-02, cit., pag.
283). La manualistica distingue sedici tipologie diverse di MOOTW,
ovvero: controllo delle armi, terrorismo, operazioni antidroga,
operazioni di interdizione marittima, enforcement delle zone di
esclusione,
libertà di navigazione marittima e aerea, assistenza umanitaria,
supporto militare alle autorità civili, assistenza/supporto alle
attività di controguerriglia, operazioni di evacuazione di non
combattenti (NEO), operazioni di pace, scorta navale, operazioni di
recupero, operazioni di dimostrazione di forza, bombardamenti e
raids, supporto alla guerriglia (cfr.: Joint Chiefs of Staff, Joint
Pub. 3-07, JOINT DOCTRINE FOR MILITARY OPERATIONS OTHER THAN WAR,
16 June 1995, para. III).
(27) -Per un'ulteriore disamina delle CROs, cfr.: NATO MC 400/2, MC
Guidance for the Military Implementation of Alliance Strategy; MC
327/2, NATO Military Policy for Non Article 5 Crisis Response
Operations.
(28) -Per ciò che concerne PKO e PSO, il Rapporto Brahimi (United
Nations, Report of the Panel on United Nations Peace Operations, UN
Document A/55/305, S/2000/809, 21 August 2000), sulle operazioni di
pace ONU, afferma che l'uso della forza da parte delle Unità delle
Nazioni Unite dovrà consentire l'autodifesa, la difesa di tutte le
componenti della Missione e del suo mandato. Insieme, esso dovrà
essere sufficientemente robusto e non impedire alle Forze ONU di
lasciare l'iniziativa agli attaccanti, anche consentendo di sedare
fonti di deadly fire nemico (cfr.: T. Findlay, The Use of Force in
UN PEACE OPERATIONS, cit., pag. 334).
(29) -Un esempio di politicizzazione delle ostilità è spesso
offerto dalla dottrina con riferimento alla Guerra del Vietnam,
dove forte fu l'influsso delle autorità politiche sulla condotta
delle operazioni
belliche (cfr.: M. A. LEMIEUX, From Bagdad to Kabul: The Impact of
International Humanitarian Law on Coalition Airpower and their
Consequences for Humanitarian Action, cit.).
(30) -Cfr., ad es.: M. J. DORSCHEL, The Effects of Restrictive ROEs
on the Rolling Thunder Air Campaign, Globalsecurity - CSC 1995,
disponibile su
http://www.globalsecurity.org/milita-ry/library/report/1995/DM.htm).
(31) -Cfr.: M. A. LEMIEUX, From Bagdad to Kabul : The Impact of
International Humanitarian Law on Coalition Airpower and their
Consequences for Humanitarian Action, cit.
(32) -Delle statunitensi Peacetime ROE (PROE) si è già detto poco
sopra. Per un'ulteriore, esaustiva, disamina dell'argomento, cfr.:
M. S. MARTINS, Rules of Engagement for Land Forces: a Matter of
Training, Not Lawyering, in MILITARY LAW REVIEW, Vol. 143, Winter
1994, pag. 22 e ss. (33) -In tali operazioni è comunque sempre
presente una copertura radar allargata, fornita da aeromobili
AWACS. La loro presenza è stata infatti segnalata in occasione di
grandi eventi come il G-8 di Genova (luglio 2001); i giochi
invernali del 2002 a Salt Lake City (2002); il vertice UE di
Siviglia (giugno 2002); il Vertice dell'Alleanza Atlantica a Praga
(novembre 2002); la Ministeriale Esteri della Nato di Madrid del
giugno 2003. Il loro impiego era stato annunciato anche al vertice
UE a Barcellona (marzo 2002), al vertice NATO-Russia di Pratica di
Mare (maggio 2002) e al Consiglio Europeo di primavera dell'anno
scorso (Bruxelles, marzo 2003), (Cfr. Ansa, UE: vertice;
vigileranno anche aerei AWACS della NATO, Bruxelles, 25 marzo 2004,
disponibile su http://www.ansa.it/europa/ilconsiglio/20040325163232887702.html).
(34) -Cfr.: S. MECONI, Polizia Marittima in Golfo Persico: con il
Boarding Team sui Mercantili Irakeni, in NOTIZIARIO DELLA GUARDIA
COSTIERA, Anno VI, n. 1, febbraio 2004, disponibile su http://www.guardiacostiera.it/notiziario/a_3_1_04.cfm.
(35) -L'introduzione della Carta delle Nazioni Unite ha infatti
proibito l'uso della forza per fini diversi dall'autodifesa (cfr.:
UN Chart, art. 2(4) e art. 51). Senza volersi addentrare
nell'anali-si della sopravvivenza consuetudinaria della possibilità
dell'uso della forza in ipotesi diverse dall'autodifesa, è
generalmente ritenuto politically uncorrect riferirsi ad una guerra
nel caso del compimento di azioni militari. (36) -Cfr.: M. L.
SMIDT, Yamashita, Medina and Beyond: Command Responsibility in
Contemporary Military Oparations, in MILITARY LAW REVIEW, Vol. 164,
Summer 2000, pag. 159, nota 14.
(37) -Volendoci in gran parte riferire ad ordinamenti di common
law.
(38) -Cfr.: D. G. BOLGIANO, Firearms Training System: A Proposal
for Future Rule of Engagement, in THE ARMY LAWYER, Department of
the Army Pamphlet 27 - 50 - 277, December 1995, pag. 80.
(39) -Cfr.: M. L. WARREN, Operational Law - A Concept Matures,
cit., pag. 57. (40) -Cfr.: V. A. ARY, Concluding Hostilities:
Humanitarian Provisions in Cease Fire Agreements, in MILITARY LAW
REVIEW, Vol. 148, Spring 1995, pag. 203.
(41) -Solo per far riferimento alle missioni di peacekeeping,
perfino le UN Guidelines (United Nations, Department of
Peace-keeping Operations, Military Division, Guidelines for the
Development of Rules of Engagement (ROE) for United Nations
Peace-Keeping Operations, cit.) rispettano il principio che nessuna
regola d'ingaggio debba limitare in nessun modo il diritto di
autodifesa (cfr.: T. FINDLAY, The Use of Force in UN PEACE
OPERATIONS, cit., pag. 349).
(42) -Cfr.: T. FINDLAY, The Use of Force in UN PEACE OPERATIONS,
cit., pag. 34.
(43) -Id., pagg. 56, 92.
(44) -Cfr.: M. J. DORSCHEL, The Effects of Restrictive ROEs on the
Rolling Thunder Air Campaign, cit.: J. G. HUMPHRIES, Operations Law
and the Rules of Engagement in Operation Desert Shield and Desert
Storm, in AIRPOWER JOURNAL, Vol. 6, No. 3, Fall 1992, pag. 25 e ss,
disponibile su http://www.airpower.maxwell.af.mil/airchroni-cles/apj/hump.html.
(45) -Cfr.: H. W. PARKS, Rolling Thunder and the Law of War, in AIR
UNIVERSITY REVIEW, Vol. 34, No. 2, January-February 1982, pag. 2 e
ss., disponibile su
http://www.airpower.maxwell.af.mil/airchroni-cles/aureview/1982/jan-feb/parks.html.
(46) -Cfr.: H. W. PARKS, Deadly Force Is Authorized, cit.
(47) -Id. Sulle operazioni americane a Panama, cfr.: R. H. COLE,
Operation Just Cause. The Planning and Execution of Joint
Operations in Panama, Joint History Office, Office of the Chairman
of the Joint Chiefs of Staff, Washington, D.C. 1995, February 1988
- January 1990, disponibile su http://www.dtic.mil/doctrine/jel/history/justcaus.pdf.
(48) -Solo nel marzo 1995, le tre Missioni UNPROFOR in Croazia,
Bosnia e Macedonia presero tre nomi distinti, ovvero,
rispettivamente, UNCRO (United Nations Restoration Operation in
Croatia), UNPROFOR e UNPREDEP (United Nations Preventive Deployment
Force) (cfr. UNSC Res. 981, 982, 983 - 1995).
(49) -United Nations Protected Areas (UNPAs), ovvero le enclaves
umanitarie protette dalle truppe ONU, create il 7 aprile, sulla
base dell'UNSC Res. 749 - 1992).
(50) -Cfr.: T. FINDLAY, The Use of Force in UN PEACE OPERATIONS,
cit., pag. 133.
(51) -Cfr.: M. L. WARREN, Operational Law - A Concept Matures,
cit., pag. 56.
(52) -Cfr.: R. D. SCOTT, Getting Back to the Real United Nations:
Global Peace Norms and Creeping Interventionism, in MILITARY LAW
REVIEW, Vol. 154, Fall 1997, pag. 42, Nota 85.
(53) -Cfr.: M. L. SMIDT, Yamashita, Medina and Beyond: Command
Responsibility in CONTEMPORARY MILITARY OPARATIONS, cit., pag. 159.
Basti ricordare la fallita cattura del Gen. Aidid a Mogadiscio il 3
ottobre 1993, risultata in una battaglia durata un giorno intero,
con la morte di 18 soldati statunitensi e circa 500 guerriglieri
somali (cfr.: H. W. PARKS, Deadly Force Is Authorized, cit.),
oppure la battaglia al check point "Pasta" di Mogadiscio, con la
morte di 3 militari italiani e di un numero imprecisato di
somali.
(54) -Le ROE utilizzate per la Missione in Somalia (Restore Hope -
UNOSOM I e II) ricalcavano quelle utilizzate all'epoca dalle Forze
americane in tempo di pace (PROE), (cfr. U.S. Department of the
Army, Samples Rules of Engagement: Rules of Engagement for
Operation Restore Hope, FM 100-23, Washington, DC, December 1994,
appendix D).
(55) -Cfr.: T. FINDLAY, The Use of Force in UN PEACE OPERATIONS,
cit., pag. 171.
(56) -Per le FF.AA. italiane, Operazione Ippocampo. L'operazione
vede la partecipazione dell'Italia con un contingente formato da
112 uomini della Folgore, 65 uomini del Comando Subacquei Incursori
Teseo Tesei della Marina e 3 velivoli da trasporto della 46a
Brigata Aerea (Cfr.: Stato Maggiore Esercito, Ufficio Risorse
Organizzative e Comunicazione, Missioni, Roma, 2002).
(57) -Cfr.: M. L. WARREN, Operational Law - A Concept Matures,
cit., pag. 44.
(58) -Id., pag. 57.
(59) -Id., pag. 63; cfr. anche: P. SLEVIN, U.S. Rules of Engagement
Shift in Haiti, in WASHINGTON POST, Thursday, March 11, 2004, pag.
A01. (60) -Nello specifico, le regole d'ingaggio utilizzate dalle
FF.AA. italiane in Albania sono così riassumibili
(cfr.http://www.gianfrancopaglia.com/Pagine/Albania.htm): -pieno
rispetto del diritto internazionale; -autodifesa (diritto-dovere
all'autodifesa individuale e di reparto); -uso della forza solo
quando non vi sia altro mezzo militare possibile, coerente con la
sicurezza
delle forze, per assolvere la missione; -dovere di intimazione e di
avvertimento, nel senso che deve essere compiuto ogni sforzo per
evitare il confronto; -dovere di usare una forza minima (in accordo
con il principio della proporzionalità, qualunque uso della forza
deve essere limitato al minimo livello possibile di intensità e
durata); -dovere di evitare danni collaterali a cose e persone
nell'uso della forza; -proibizione dell'uso punitivo della forza;
-diritto di difendere la propria posizione, intendendo con ciò che
le unità non sono obbligate
a ritirarsi o a cedere la propria posizione; -diritto di usare la
forza, in accordo con il principio dello jus necessitatis, per
proteggere persone da gravi atti criminosi.
(61) -Cfr.: M. L. WARREN, Operational Law - A Concept Matures,
cit., pag. 57.
(62) -Washington, 24 aprile 1999.
(63) -Chiamate non-article 5 missions, facendo riferimento alla
clausola di mutua assistenza militare
in caso d'attacco, contenuta, appunto, nell'art. del Trattato Nato
(cfr.: B. SIMMA, NATO, the UN and the Use of Force: Legal Aspect,
in European Journal of International Law, Vol. 10, No. 1, 1999,
pag. 1 - 22; E. CANNIZZARO, La nuova dottrina strategica della NATO
e gli interventi
"fuori area", in RIVISTA DI DIRITTO INTERNAZIONALE, 1999, p.
729-731; F. CAFFIO, Il Nuovo Concetto Strategico dell'Alleanza.
Aspetti d'Interoperabilità Giuridica, in INFORMAZIONI DELLA DIFESA,
n. 2/2000, pagg. 14 - 21).
(64) -Cfr. North Atlantic Military Committee, MC 362 (Military
Decision), NATO Rules of Engagement, 9 November 1999.
(65) -Cfr.: S. WEBER, Rules of Engagement: Ein Paradigmenwechsel
für Einsatz und Ausbildung?, in HUMANITÄRES VÖLKERRECHT, Vol. 2,
2001, pag. 76 e ss.
(66) -Con ciò volendo intendere obiettivi principalmente di
carattere civile, ma che "per loro natura,
ubicazione, destinazione o impiego, contribuiscono efficacemente
all'azione militare, e la cui distruzione totale o parziale,
conquista o neutralizzazione offre, nel caso concreto, un
vantaggio
militare preciso", (I Prot. Conv. Ginevra, 1977, art. 52.2).
(67) -Cfr.: M. A. LEMIEUX, From Bagdad to Kabul: The Impact of
International Humanitarian Law on Coalition Airpower and their
Consequences for Humanitarian Action, cit. Sul tema cfr.: H. SHUE,
D. WIPPMAN, Limiting Attacks on Dual Use Facilities Performing
Indispensable Civilian Functions, in CORNELL INTERNATIONAL LAW
JOURNAL, Vol. 35, No. 3, Winter 2002, pag. 559 e ss.
(68) -Sull'argomento cfr., ad es., N. RONZITTI, Diritto
Internazionale dei Conflitti Armati, cit., pag. 264 e ss.; E.
CANNIZZARO, Le operazioni aeree della NATO contro la Repubblica
Federale di Iugoslavia e il diritto umanitario, in RIVISTA DI
DIRITTO INTERNAZIONALE, 2001, pag. 133 e ss. Sono noti gli episodi
del ponte colpito in occasione del passaggio di un convoglio
ferroviario, della carovana di profughi albanesi colpiti a
Djakovica (cfr.: R. J. BUTLER, Modern War, Modern Law, and Army
Doctrine: Are We in Step for the 21st Century?, in PARAMETERS,
Spring 2002, pag. 45 e ss.), e della distruzione dell'Ambasciata
Cinese a Belgrado.
(69) -Ad esempio, nel corso dei duri scontri del marzo 2004,
scatenati dalla maggioranza albanese ai danni della minoranza
serba, il Comandante tedesco della KFOR, Gen. Holger Kammerhoff, ha
confermato, con una dichiarazione a Pristina, che i soldati della
KFOR erano autorizzati ad utilizzare la forza per fermare le
violenze in corso nella provincia. Fonti militari della NATO
avevano sottolineato come le regole d'ingaggio non fossero tuttavia
mutate per via degli incidenti in atto e che queste prevedessero un
uso della forza "in modo proporzionale rispetto all'aggressione
subita'', specificando come, ad esempio, non fosse possibile
rispondere aprendo il fuoco contro una folla armata di sassi (cfr.
Ansa, Pristina, 18 marzo 2004, disponibile su http://www.ansa.it/balcani/kosovo/20040318160632879816.html).
(70) -Sulle questioni giuridiche sollevate dall'intervento militare
in Afghanistan, cfr.: C. STAHN, International Law at Crossroad? The
Impact of September 11, in ZEITSCHRIFT FÜR AUSLÄNDISCHES
OFFENTLICHES RECHT UND VÖLKERRECHT, Vol. 62, No. -2, 2002, pag. 183
e ss.; C. STAHN, Collective Self-Defence after the September 11
Attacks, in TILBURG FOREIGN LAW REVIEW, Vol. 10, No. 1, 2002, pag.
10 e ss. Sul tema dell'introduzione forzosa della forma di governo
democratica nel corso delle operazioni internazionali cfr.: M.
TONDINI, L'Introduzione del Sistema Democratico a Timor Est: Una
Via Verso la Riconciliazione?, in INFORMAZIONI DELLA DIFESA, n.
2/2003, pagg. 5 e ss.
(71) -Il Military Technical Agreement tra l'ISAF e l'Interim
Administration a Kabul, all'origine della missione, è disponibile
su http://www.mde.es/mde/infoes/afganistan/pdf/isaf.pdf.
(72) -Nata in risposta agli attacchi dell'11 settembre, con comando
strategico a Tampa (Florida). Sulla partecipazione italiana alla
missione Enduring Freedom cfr. l'audizione del Ministro On. Antonio
Martino al Senato della Repubblica, il 2 ottobre 2002, disponibile
su
http://www.difesa.it/ministro/audizioni/2002/Ottobre2002/end_free.pdf.
(73) -Cfr.: S. WEBER, Rules of Engagement: Ein Paradigmenwechsel
für Einsatz und Ausbildung?, cit., pag. 78.
(74) -Ed assieme permangono dubbi di legittimità sulle stesse,
frutto del lavoro di un non meglio precisato Proactive Preemptive
Operations Group (P2OG), alle dipendenze dirette del Vice
Consigliere per la Sicurezza Nazionale, il che farebbe pensare ad
un utilizzo preventivo di operazioni cover (cfr.: F. MINNITI,
Enduring Freedom. Nuove Regole d'Ingaggio per le Forze Speciali
USA, disponibile su http://www.analisidifesa.it/articolo.shtm/id/2494/ver/IT).
(75) -Cfr.: F. CAFFIO, La Forza Navale (dell'Unione) Europea, in
INFORMAZIONI DELLA DIFESA, n. 6/2003, pag. 19.
(76) -Cfr.: F. CAFFIO, Il Fondamento Giuridico dell'Operazione
Enduring Freedom: Aspetti Marittimi, in DIRITTO MILITARE, anno II,
n. 1, 2002, pag. 38.
(77) -Cfr.: F. CAFFIO, La Forza Navale (dell'Unione) Europea, cit.,
pag. 19.
(78) -Il mercantile in questione era stato anche fatto
preventivamente oggetto di colpi d'avverti-mento da parte delle
Unità spagnole (cfr.: F. CAFFIO, La Forza Navale (dell'Unione)
Europea, cit., pag. 20).
(79) -Sul tema dello status dei prigionieri catturati in Enduring
Freedom, cfr., ad es.: R. K. GOLDMAN, B. D. TITTEMORE, Unprivileged
Combatants and the Hostilities in Afghanistan: Their Status and
Rights Under International Humanitarian and Human Rights Law, THE
AMERICAN SOCIETY OF INTERNATIONAL LAW TASK FORCE ON TERRORISM,
Washington, December 2002, disponibile su http://www.asil.org; G. H. ALDRICH, The
Taliban, al Qaeda, and the Determination of Illegal Combatants, in
HUMANITÄRES VÖLKERRECHT, Vol. 4, 2002, pag. 202 e ss.
(80) -Cfr.: F. CAFFIO, Il Fondamento Giuridico dell'Operazione
Enduring Freedom: Aspetti Marittimi, cit., pag. 40.
(81) -Sul tema della differenza tra comando e controllo delle
Forze, cfr.: N. RONZITTI (a cura di), Lo Status delle Forze Armate
Italiane Impegnate in Operazioni "Fuori Area" Condotte Sotto
l'Egida di Organizzazioni Internazionali, supplemento a
INFORMAZIONI DELLA DIFESA, Centro Militare di Studi Strategici,
Roma, Novembre 1996, pag. 197 e ss.
(82) -Cfr.: G. GAIANI, La Marina Controlla i Mercantili ma Non
Arresta i Sospetti Terroristi, in ANALISI DIFESA, n. 20,
disponibile su http://www.analisidifesa.it/numero20/ef-mmicontrol-lo.htm
(83) -Cfr.: J. G. HUMPHRIES, Operations Law and the Rules of
Engagement in OPERATIONS DESERT SHIELD AND DESERT STORM, cit., pag.
9.
(84) -Cfr.: K. R. RIZER, Bombing Dual-Use Targets: Legal, Ethical,
and Doctrinal Perspectives, in AIR & SPACE POWER CHRONICLES, 1
May 2001, disponibile su http://www.airpower.
maxwell.af.mil/airchronicles/cc/Rizer.html; M. L. WARREN,
Operational Law - A Concept Matures, cit., pag. 52, Nota 82. Sulle
regole d'ingaggio nella guerra del Golfo del 1991, cfr. anche: C.
B. SHOTWELL, Economy and Humanity in the Use of Force: A Look at
the Aerial Rules of Engagement in the 1991 Gulf War, in JOURNAL OF
LEGAL STUDIES, Vol. 4, 1993, pagg. 1557.
(85) -Cfr.: M. A. LEMIEUX, From Bagdad to Kabul: The Impact of
International Humanitarian Law on Colaition Airpower and their
Consequences for Humanitarian Action, cit.
(86) -Come, forse con toni eccezionalmente trionfalistici e
anticipatori, data la situazione di belligeranza
odierna, il Presidente statunitense Bush aveva dichiarato il primo
maggio 2003 dal ponte di volo della portaerei Lincoln (disponibile
su
http://www.bushcountry.org/bush_speeches/pre-sident_bush_speech_050103.htm).
(87) -Cfr.: D. J. CARACCILO, A. M. ROHLING, Targeting in
Postconflict Operations in Iraq, in MILITARY REVIEW,
January-February 2004, pag. 12. (88) -Id., pag. 12.
(89) -Stato Maggiore Difesa, Scheda Composizione del Contingente
Militare, disponibile su http://www.analisidifesa.it/numero39/SCHEDA-SME.pdf.
(90) -Nonostante si sia ripetuto che le regole d'ingaggio siano
state concertate e che l'inquadra-mento in un'unica linea di
controllo non consenta loro deroghe, i national caveat, ovvero le
condizioni poste dai Governi dei Paesi partecipanti alla
Coalizione, sminuiscono considerevolmente questa presunta
uniformità. Si pensi ad es. che, mentre le truppe USA possono
essere autorizzate all'ingaggio anche senza aver preventivamente
ricevuto fuoco nemico, il contingente polacco è autorizzato dal
proprio Governo all'uso delle armi solo in caso di necessità e per
difesa personale (cfr.: M. NESE, Missione, le regole d'ingaggio non
cambiano, in CORRIERE DELLA SERA, martedì, 18 maggio 2004, pag.
9).
(91) -Cfr.: D. J. CARACCILO, A. M. ROHLING, Targeting in
Postconflict Operations in Iraq, cit., pag. 15.
(92) -Cfr.: ALLARD T., The rules of engagement are still war-like
in Iraq, in SIDNEY MORNING HERALD, June 18, 2003, disponibile su
http://www.smh.com.au/articles/2003/06/17/1055828329652.html.
(93) -Se ne riporta il catalogo (disponibile su
http://www.vpro.nl/attachment.db/British%20Rules%20of%20Engagement%20in%20Iraq.doc?16732708):
-Conduct of simulated attacks against potentially hostile elements
as a non-lethal escalatory
warning option is authorised. -Designation of targets by use of
Laser Target Designation equipment is authorised. -Designation of
targets by fire control radar for the purposes of height finding by
maritime forces is authorised. -Counter harassment to a similar
extent and degree to that experienced by MND(SE) forces
in the AO is authorised. -Counter harassment including riding off
to a similar extent and degree to that experienced
by any vessel is authorised. -Use of riot control means where
necessary for the purpose of controlling detainees and internees,
is authorised. -Use of riot control means where necessary for the
conduct of Public Order Control is authorised. -Use of force up to
but not including deadly force to prevent interference with MND(SE)
personnel during the conduct of their mission is authorised. -Use
of minimum force to defend designated non-MND(SE) forces/personnel
is authorised. -Use of minimum force to prevent the taking
possession of or destruction of MND(SE) property or the weapons and
ammunition and explosives seized in the execution of the MND(SE)
mission is authorised. -Use of minimum force to defend against
intrusion into Military Restricted Areas or other areas designated
by an authorised commander is authorised. -Use of minimum force to
enforce compliance with diversion and/or boarding instructions is
authorised. -Use of covert actions in Iraq is permitted to the
extent necessary for mission execution. -Deployment of indirect
fire and crew-served weapon systems is authorised. -Use of indirect
fire and crew-served weapon systems is authorised. -Use of
demolitions in Iraq is permitted. -Use of non-explosive obstacles
in Iraq is permitted. -Unrestricted use of ECM is authorised.
-Laying of anti-personnel mines is prohibited.
-Use of minimum force against elements demonstrating Hostile Intent
against MND(SE)
forces or elements under MND(SE) protection is authorised.
-Use of minimum force against elements, which commit or directly
contribute to a
hostile act against MND(SE) forces or elements under MND(SE)
protection is
authorised.
(AO - Area delle Operazioni; MND(SE) - Divisione Multinazionale
Sudest; ECM -
Contromisure elettroniche).
(94) -Cfr.: M. NESE, Ci colpivano con i razzi. Abbiamo sparato 30
mila colpi, in CORRIERE DELLA SERA, giovedì 8 aprile 2004, pag. 4;
M. PONTE, Gli italiani riprendono Nassiriya, in LA REPUBBLICA,
martedì, 18 maggio 2004, pag. 7.
(95) -Cfr.: D. MASTROGIACOMO, Abbiamo usato i cannoni, in LA
REPUBBLICA, giovedì, 8 aprile 2004, pag. 6.
(96) -Sulle regole d'ingaggio usate dal contingente italiano nella
Missione Antica Babilonia in Iraq, molto si discute nei giorni in
cui il presente lavoro si appresta ad essere ultimato. La polemica
politica ruota attorno alle regole d'ingaggio utilizzate, citate da
alcune parti poltiche come non adeguate alla situazione e incapaci
di proteggere le truppe sul terreno. La non uniformità delle ROE
italiane a quelle utilizzate dagli altri contingenti si evince
dalle dichiarazioni rese dal Ministro della Difesa, On. Antonio
Martino, dalla Governatrice italiana di Nassirija, Barbara Contini,
dal Comandante del contingente italiano, Gen. Gian Marco Chiarini
e dalle affermazioni di alcuni ufficiali USA. Più volte infatti la
dott.sa Contini ha fatto riferimento al fatto che "ci vorrebbero le
stesse regole d'ingaggio per tutti i contingenti" (cfr.: A.
NICASTRO, Regole di ingaggio uguali per tutti i contingenti, in
CORRIERE DELLA SERA, mercoledì, 19 maggio 2004, pag. 6); mentre il
Ministro Martino ha affermato che le ROE italiane rimangono
"comunque adeguate ai compiti assegnati" (cfr.: G. CASADIO, C.
FUSANI, MARTINO, I nostri soldati possono sparare per primi, in LA
REPUBBLICA, giovedì, 20 maggio 2004, pag. 3), ammettendo che altri
contingenti utilizzano regole diverse. Il Gen. Chiarini ha invece
precisato come, preventivamente ad ogni azione, venga concordato
l'eventuale utilizzo di armamento pesante con la catena di comando
italiana (cfr.: A. NICASTRO, Ordini da Roma ai nostri ufficiali per
usare i cannoni, in LA REPUBBLICA, giovedì, 20 maggio 2004, pag.
6). A palesare le differenze con le ROE USA, basti pensare che il
giorno precedente a quello in cui il generale aveva reso tale
dichiarazione, ad es., un aereo statunitense aveva centrato con un
ordigno una festa di matrimonio, uccidendo 40 persone e ferendone
un numero imprecisato, poiché tratto in inganno da colpi di arma da
fuoco esplosi in aria dai partecipanti per i festeggiamenti.
(97) -C. PICCOZZA, Il Capo di Stato Maggiore, "Resta una missione
di pace", in LA REPUBBLICA, martedì,
18 maggio 2004, pag. 7.
(98) -Cfr.: F. SARCINA, Spari e regole d'ingaggio, indaga Roma, in
CORRIERE DELLA SERA, giovedì, 4 aprile 2004, pag. 6. Le indagini
del Procuratore Capo Intelisano si erano concentrate sul rispetto
delle regole d'ingaggio e sulla legittimità degli ordini impartiti,
visto che la decisione di impiegare l'armamento pesante era stata
presa dai "vertici della task force", (D. MASTROGIACOMO, Abbiamo
usato i cannoni, cit.), ovvero dal comandante del livello
tattico.
(99) -Cfr.: N. RONZITTI, Diritto Internazionale dei Conflitti
Armati, cit., pag. 38.
(100) -Cfr.: C. M. POLIDORI, La Necessità Militare, in INFORMAZIONI
DELLA DIFESA, n. 5/2002, pag. 40.
(101) -Cfr.: N. RONZITTI, Diritto Internazionale dei Conflitti
Armati, cit., pag. 174.
(102) -Cfr.: C. M. POLIDORI, La Necessità Militare, cit., pag.
43.
(*) -Attuale Capo di Stato Maggiore della Difesa, cit. in: V.
NIGRO, L'ONU può avere successo. Più potere agli iracheni, in LA
REPUBBLICA, 23 aprile 2004, pag. 11.
(103) -Cfr.: art. 52 c.p., art. 42, 44 c.p.m.p.
(104) -Cfr.: artt. 52, 97, 98 c.p.m.g.
(105) -L'art. 43 c.p.m.p. prevede che "agli effetti della legge
penale militare, sotto la denominazione
di violenza si comprendono l'omicidio […] le lesioni personali, le
percosse, i maltrattamenti
e qualsiasi tentativo di offendere con le armi".
(106) -Il testo dell'art. 51 dello Statuto delle Nazioni Unite:
"Nessuna disposizione del presente Statuto pregiudica il diritto
naturale di autotutela individuale o collettiva, nel caso che abbia
luogo un attacco armato contro un Membro delle Nazioni Unite,
fintantoché il Consiglio di Sicurezza non abbia preso le misure
necessarie per mantenere la pace e la sicurezza internazionale. Le
misure prese da Membri nell'esercizio di questo diritto di
autotutela sono immediatamente portate a conoscenza del Consiglio
di Sicurezza e non pregiudicano in alcun modo il potere e il
compito spettanti, secondo il presente Statuto, al Consiglio di
Sicurezza, di intraprendere in qualsiasi momento quell'azione che
esso ritenga necessaria per mantenere o ristabilire la pace e la
sicurezza internazionale".
(107) -Non s'intende peraltro addentrarsi nella questione della
vigenza o meno della norma in questione.
Personalmente si è favorevoli a voler considerare positivamente
l'assolutezza del divieto. Sul tema cfr.: A. CASSESE, International
Law, OXFORD UNIVERSITY PRESS, Oxford, 2001, pagg. 309-310; gen., I.
DETTER, The Law of War, CAMBRIDGE UNIVERSITY PRESS, 2nd ed.,
Cambridge, 2000; R. JENNINGS, QC and Watts A. QC (eds), Oppenheim's
International Law, Ninth Edition, 1991. Sul concetto di
interceptive self defence, cfr.: Y. DINSTEIN, War, Aggression and
Self-defence, CAMBRIDGE UNIVERSITY PRESS, 2nd edition, Cambridge,
1994, pagg. 187-191.
(108) -Sul tema della necessità e dell'assenza di riferimenti
all'evitabilità, cfr.: C. M. POLIDORI, La Necessità Militare, cit.,
pag. 43.
(109) -Cfr.: R. N. HAASS, Intervention: The Use of American
Military Force in the Post-Cold War World, Revised Edition,
BOOKINGS INSTITUTION PRESS, 1999, pag. 51-52.
(110) -Cfr.: A. C. AREND, International Law and the Preemptive Use
of Military Force, in THE WASHINGTON QUARTERLY, Vol. 26, No. 2,
Spring 2003, pag. 97.
(111) -Cfr.: W. H. TAFT IV, The Legal Basis for Preemption,
American Society of International Law/Council on Foreign Relations
(ASIL/CFR) Roundtables on Old Rules, New Threats, Washington, April
10, 2003, disponibile su http://www.cfr.org/publication.php?id=5250&content=;
F. L. KIRGIS, Preemptive Action to Forestall Terrorism, in ASIL
INSIGHTS, June 2002, disponibile su http://www.asil.org/insights/insigh88.htm;
W. B. SLOCOMBE, Force, Pre-emption and Legitimacy, in SURVIVAL,
Vol. 45, No. 1, Spring 2003, pag. 125; D. M. ACKERMAN,
International Law and the Preemptive Use of Force Against Iraq, CRS
Report RS21314, Washington September 23, 2002, disponibile su
http://www.radanovich.house.gov/
documents/CRSReportIraqInternationallaw.htm; M. E. O'CONNELL, The
Myth of Preemptive Self Defense, THE AMERICAN SOCIETY OF
INTERNATIONAL LAW TASK FORCE ON TERRORISM, Washington August 2002,
pag. 8 e ss. disponibile su http://www.asil.org/
taskforce/oconnell.pdf; J. N. MOORE, Preemption and International
Law, Opinion Editorial, Centre for National Security Law,
University of Virginia, 2002, pag. 1, disponibile
su http://www.virginia.edu/cnsl/preemp1.pdf;
L. FREEDMAN, Prevention, Not Preemption, in THE WASHINGTON
QUARTERLY, No. 26, Vol. 2, Spring 2003 pag. 105 e ss.; J. BARKAM,
Information Warfare and International Law on the Use of Force, in
NEW YORK JOURNAL OF INTERNATIONAL LAW AND POLITICS, Vol. 34, No. 1,
2001, pag. 57 e ss.; S. M. CONDRON, Justification for Unilateral
Action, in RESPONSE TO IRAQI THREAT: a Critical Analysis of
Operation Desert Fox, in Military Law Review, Vol. 161, 1999, pag.
148 e ss.; M. N. SCHMITT, Preemptive Strategies in International
Law, in MICHIGAN JOURNAL OF INTERNATIONAL LAW, Vol. 24, No. 2,
Winter 2003, pag. 513 e ss.; A. TAMMARO, Ambito Operativo della
Legittima Difesa nel Diritto Internazionale e Sua Ammissibilità
nelle Ipotesi di Aggressione Indiretta, in DIRITTO MILITARE, Anno
I, No. 2/3, 2001, pag. 73 e ss.; N. RONZITTI, Diritto
Internazionale dei Conflitti Armati, cit., pagg. 38-39; A. C.
AREND, International Law and the Preemptive Use of Military Force,
cit., pagg. 90-91.
(112) -Il ben noto caso Caroline, occorso nel 1842, concerne
l'attacco britannico ad una nave, la Caroline appunto, ormeggiata
in acque statunitensi, per fermare il continuo supporto americano
ai ribelli canadesi che combattevano contro la Corona Inglese. La
controversia
che ne nacque fu definita attraverso un successivo scambio di
lettere tra Daniel Webster, Segretario di Stato Americano, e Lord
Ashburton, Rappresentante Speciale del Regno a Washington. L'esame
di tale carteggio ha permesso di ricostruire i criteri della
necessità, proporzionalità e imminenza, applicabili alla legittima
difesa preventiva. Questa pertanto dovrà essere: "instant,
overwhelming and leaving no choice of means, no moment of
deliberation" (Cfr.: A. C. AREND, International Law and the
Preemptive Use of Military Force, cit., pag. 90; M. E. O'CONNELL,
The Myth of Preemptive Self Defense, cit., pag. 9).
(113) -Notoriamente, la versione in lingua inglese della Carta
delle N.U. prevede, all'art. 51, un "inherent right of self
defense", tradotto in francese "naturel". La dottrina
minoritaria
in esame attribuisce a tale formula il potere di mantenere in vita
il previgente diritto di legittima difesa preventiva (N. RONZITTI,
Diritto Internazionale dei Conflitti Armati, cit., pag. 36).
(114) -Sull'argomento cfr.: G. B. BOZZO, Nazioni Unite, Storia di
un Fallimento, in IL GIORNALE, 30 ottobre 2002, disponibile su
http://www.ragionpolitica.it/testo.888.html;
J. GURWITZ, Unted Nations and Legitimacy no Longer Go Hand in Hand,
in MILWAKEE JOURNAL SENTINEL, April 20, 2003, disponibile su
http://www.jsonline.com/news/editorials/apr03/134644.asp;
R. PERLE, United They Fall, in THE SPECTATOR, March 22, 2003,
disponibile su http://www.aei.org/news/newsID.16730,filter./news_detail.asp;
D. R. SANDS, Iraq Not Alone in Defying Resolutions of U.N. Body, in
THE WASHINGTON TIMES, September 21, 2002; M. J. GLENNON, Why the
Security Council Failed, in FOREIGN AFFAIRS, Vol. 82, No. 3,
May/June 2003; A. C. AREND, International Law and the Preemptive
Use of Military Force, cit., pag. 100. Tale ultimo autore riporta
una serie di conflitti internazionali scoppiati senza una
preventiva autorizzazione del Consiglio di Sicurezza, né
riconducibili ad azioni intraprese
in legittima difesa: Cecoslovacchia (1948), Corea (1950), Guatemala
(1954), Suez (1956), Ungheria (1956), Cuba (1961), Goa (1961),
Repubblica Dominicana (1965), Cecoslovacchia (1968), Guerra dei sei
Giorni (1973), Vietnam (1960 - 1975), Cambogia (1979), Afghanistan
(1979), Uganda (1979), Falklands (1982), Grenada (1983), Panama
(1989), Kuwait (1990), Kosovo (1999). In verità, alcune delle
azioni intraprese a seguito dell'invasione, ad es. delle Falklands
per mano argentina, della Corea del Sud da parte della Corea del
Nord, del Kuwait per mano irachena, possono considerarsi a pieno
titolo esempi di legittima difesa nell'un caso, e di funzionamento
del sistema di sicurezza collettivo ONU nell'altro, nonostante le
note distorsioni procedurali al momento del voto che hanno dato
origine a regole consuetudinarie valevoli oggi stesso, come la
possibile astensione di un membro permanente non inficiante il
raggiungimento della maggioranza prevista nel Consiglio di
Sicurezza, ovvero il mandato conferito a singoli Stati o
Coalizioni, a fronte della previsione formale del consenso
esercitato da tutti i membri permanenti, ovvero di forze armate
dell'Organizzazione prontamente impiegabili in caso di crisi.
(115) -Cfr.: W. H. IV TAFT, The Legal Basis for Preemption, cit.;
F. L. KIRGIS, Preemptive Action to Forestall Terrorism, cit.
(116) -Sul tema cfr.: P. BATACCHI, L'uso preventivo della forza: la
nuova strategia di sicurezza americana e l'esempio israeliano del
1956, in INFORMAZIONI DELLA DIFESA, n. 4/2003, pag. 35 e ss.; C.
RICE, Anticipatory Defense in the War on Terror, in NEW
PERSPECTIVES QUARTERLY, Vol. 19, No. 4, Fall 2002, pag. 5 e ss.; H.
KISSINGER, Preemption and The End of Westphalia, in NEW
PERSPECTIVES QUARTERLY, Vol. 19, No. 4, Fall 2002, pag. 31 e ss.;
J. SPENCER, The New National Security Strategy: An Effective
Blueprint for the War on Terror, THE HERITAGE FOUNDATION,
Washington, September 25, 2002, disponibile su http://www.heritage.org/Research/HomelandDefense/WM149.cfm;
M. O'HANLON, S. RICE, J. B. STEINBERG, The New National Security
Strategy and Preemption, BROOKINGS INSTITUTION, Washington,
November 14, 2002, pag. 11, disponibile su http://www.brook.edu/views/papers/ohanlon/20021114.htm;
M. HIRSH, Bush and The World, in FOREIGN AFFAIRS, Vol. 81, No. 5,
September/October 2002, pag. 18 e ss.; G. E. LOPEZ, Perils of
Bush's Pre-emptive War Doctrine, in INDIANAPOLIS STAR, October 3,
2003, disponibile su http://www.indystar.com/print/articles/4/079947-6994-P.html.
(117) -Cfr.: The White House, National Security Strategy of the
United States of America, Washington, September 2002, pag 15.
(118) -Id.
(119) -G. J. IKENBERRY, America's Imperial Ambition, in FOREIGN
AFFAIRS, September-October 2002, pagg. 51,52.
(120) -Cfr.: P. BONIFACE, What Justifies Regime Change?, in THE
WASHINGTON QUARTERLY, Vol. 26, No. 3, Summer 2003, pag. 64 e
ss.
(121) -Cfr.: A. C. AREND, International Law and the Preemptive Use
of Military Force, cit., pag. 98.
(122) -D. P. FIDLER, Weapons of Mass Destruction and International
Law, in ASIL INSIGHTS, February 2003, disponibile su http://www.asil.org/insights/insigh97.htm;
R. WEDGWOOD, Al Qaeda, Terrorism, and Military Commissions, in
AMERICAN JOURNAL OF INTERNATIONAL LAW (AJIL), Vol. 96, No. 2, 2002,
pag. 328 e ss.; M. P. POPIEL, Redrafting The Right of Self-Defense
in Response to International Terrorism, in ACROSS BORDERS
INTERNATIONAL LAW JOURNAL, Vol. 4, No. 1, 2003, pag. 1 e ss; T. K.
GILMAN, Search, Sentence, and (Don't) Sell: Combating the Threat of
Biological Weapons through Inspections, Criminalization, and
Restrictions on Equipment, in JOURNAL OF TRANSNATIONAL LAW AND
POLICY, Vol. 12, No. 2, Spring 2003, pag. 217 e ss.
(123) -Cfr.: W. B. SLOCOMBE, Force, Pre-emption and Legitimacy,
cit., pag. 126.
(124) -Sull'argomento, cfr.: F. HEISBOURG, A Work in Progress: The
Bush Doctrine and its Consequences, in THE WASHINGTON QUARTERLY,
No. 26, Vol. 2, Spring 2003, pag. 77. Significativo appare inoltre
il contributo di CONDRON, all'epoca della pubblicazione del suo
scritto (1999), Capitano dell'U.S. Army. Secondo l'autore citato,
la legittima difesa preventiva non sarebbe potuta assurgere a base
giuridica dell'Operazione Desert Fox (Iraq, dicembre 1998), proprio
perché mancante del requisito dell'imminenza (CONDRON,
Justification for Unilateral Action in Response to Iraqi Threat: a
Critical Analysis of Operation Desert Fox, cit., pag. 150).
(125) -Cfr.: E. OTTOLENGHI, G. VERDIRAME, Il Diritto al Primo
Colpo, in IL FOGLIO QUOTIDIANO, 1 Marzo 2003, pag. 3. (126) -La
contro-proliferazione, a differenza della non-proliferazione, non
si fonda sull'aderenza di soggetti internazionali alle disposizioni
contenute in trattati e accordi di disarmo, ma prevede la
possibilità dello smantellamento coattivo delle risorse belliche o
delle fonti di approvvigionamento dell'avversario. Tale concetto
venne sviluppato ufficialmente negli ultimi due anni della prima
amministrazione Bush e successivamente riarticolato
dall'amministrazione Clinton per mano del Segretario della Difesa
Les Aspin. Mentre però nel corso dell'ammi-nistrazione Clinton al
Department of Defense's Counterproliferation Initiative venne
rivolta un'attenzione piuttosto blanda, concentrandosi invece
sull'Arms Control and Non proliferation, l'attuale Amministrazione
Statunitense ha inteso rafforzare tale concetto anticipatorio a
mezzo di alcune pubblicazioni, chiamate National Security
Presidential Directives (J. D. ELLIS, The Best Defense:
Counterproliferation and U.S. National Security Strategy, in THE
WASHINGTON QUARTERLY, No. 26, Vol. 2, Spring 2003, pagg.116,
117).
(127) -G. GUOLIANG, Redefine Cooperative Security, Not Preemption,
in THE WASHINGTON QUARTERLY, No. 26, Vol. 2, Spring 2003, pag. 135.
Sul tema cfr.: C. KUCIA, Counterproliferation at Core of New
Security Strategy, in ARMS CONTROL TODAY, Vol. 32, No. 8, October
2002, pag. 30 e ss.; G. B. ROBERTS, The Counterproliferation
Self-Help Paradigm: A Legal Regime For Enforcing the Norm
Prohibiting The Proliferation of Weapons of Mass Destruction, in
DENVER JOURNAL OF INTERNATIONAL LAW AND POLICY, Vol. 27, No. 3,
1998, pag. 483 e ss.; T. JR. GRAHAM, Is International Law Relevant
to Arms Control? National Self-Defense, International Law, and
Weapons of Mass Destruction, in UNIVERSITY OF CHICAGO JOURNAL OF
INTERNATIONAL LAW, Spring 2003, pagg. 1 e ss.
(128) -Id., pagg. 136, 137. L'autore citato porta l'esempio della
Corea del Nord, la cui invasione fu pianificata già nel 1994
dall'amministrazione Clinton. La realizzazione di tale ipotesi
venne infatti bloccata dai pianificatori poichè foriera della
preoccupante conseguenza del-l'escalation delle ostilità, fino
all'utilizzo di WMD da parte nord-coreana e all'uccisione di un
numero imprecisato di civili da entrambe le parti. Inoltre, secondo
l'autore, il dualismo pragmatico dell'amministrazione americana
nell'affrontare situazioni di crisi diverse, come l'Iraq e la Corea
del Nord, utilizzando per il primo l'opzione militare e per la
seconda la teoria classica del contenimento, suggerisce come il
Governo USA non sia giunto ad una politica
unitaria nei confronti dello sviluppo e delle capacità WMD da parte
di Paesi ostili.
(*) - Filosofo sofista greco, di cui di ha traccia nel Primo Libro
della Repubblica di Platone, cit. in G. STRADA, Buskashì, 2a ed.,
Feltrinelli, Milano, 2003, pag. 66.
(**) Editorialista, Military finally gets political aid in Kosovo,
in FRANKFURTER ALLGEMEINE ZEITUNG, 4 settembre 2004, disponibile su
http://www.faz.com. Schmid, nel
testo dell'arti-colo citato, voleva riferirsi alla situazione del
Kosovo successiva ai tumulti scoppiati nel marzo 2004.
(129) -M. TONDINI, Regole d'ingaggio e uso della forza in mare, in
RIVISTA MARITTIMA, prossima
pubblicazione. |