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Personale militare - Prima assegnazione di sede dopo iter
formativo Indennità di trasferimento - Non
compete.
Consiglio di Stato, Sezione IV, sent. 5 novembre 2004, n. 7204
(c.c. 27 maggio 2004). Pres. Salvatore, Est. De Felice, B. F. c.
Ministero Difesa.
I benefici di cui all'art. 1 L.10 marzo 1987 n.100 (Norme
relative al trattamento economico di trasferimento del personale
militare), non spettano nell'ipotesi di assegnazione della prima
sede al personale militare, non potendo detta assegnazione essere
equiparata al trasferimento d'autorità, neppure nelle ipotesi di
assegnazione successiva ad una fase addestrativa. Durante la fase
addestrati-va il personale militare l'ufficiale non è titolare di
una sede di servizio in senso proprio, con la conseguenza che la
destinazione alla sede di impiego al termine del ciclo addestrativo
non costituisce trasferimento d'autorità, bensì prima assegnazione
di sede (1).
(1) Si legge quanto appresso in sentenza:"L'odierno appellante
rappresenta di essere stato nominato sottotenente con decreto del
Presidente della Repubblica, di essere stato successivamente
assunto in forza alla Brigata Aerea di Lecce, dove terminava la
fase di addestramento, di essere stato trasferito alla Brigata
Aerea di Amendola in data
11.10.89 e successivamente (in data 6.8.1990) al53° Stormo di
Cameri. Sostenendo di essere stato sottoposto a trasferimento,
diffidava il Ministero a corrispondergli le indennità supplementari
di prima sistemazione nonché le indennità previste dalla legge
100/1987. In assenza di riscontro, agiva in giudizio per
l'annullamento del silenzio-rifiuto e per l'accertamento e la
condanna a suo favore, deducendo i vizi di violazione di legge
(L.100/87) ed eccesso di potere sotto vari profili. Il giudice di
primo grado, con la impugnata sentenza, rigettava il ricorso,
ritenendo che il trasferimento presso la sede di destinazione di
servizio non si configuri quale trasferimento d'autorità e non
integri i presupposti di legge per l'accoglimento della richiesta,
dovendosi intendere tale trasferimento piuttosto come prima
assegnazione di sede. Il trattamento di cui alla legge 100/87 non
sarebbe riconoscibile ai piloti ufficiali di complemento al termine
del periodo di addestramento, che, per sua natura, è articolato in
varie fasi, distinte e separate, che non prevedono la permanenza
nella stessa sede per un periodo superiore ai quattro anni. Avverso
la suddetta sentenza, viene proposto appello, nel quale si concorda
in sostanza sulla interpretazione fornita dal giudice di primo
grado, limitatamente alla non spettanza della indennità di prima
sistemazione in caso di assegnazione di sede durante la fase
addestrativa. Si deduce, tuttavia, la erroneità della sentenza
nella parte in cui non ha tenuto presente che il ricorrente aveva
limitato la sua domanda al riconoscimento della indennità per i
trasferimenti successivi al primo. Si è costituito il Ministero
della Difesa, che ha chiesto il rigetto dell'appello perché
infondato. Alla udienza pubblica del 27 maggio 2004 la causa è
stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
L'appellante sostanzialmente contesta la correttezza della
sentenza impugnata. Pur condividendo in linea di principio la
interpretazione relativa alla spettanza della indennità di
trasferimento solo per i trasferimenti successivi alla fase di
addestramento, e quindi per la non configurabilità di tale diritto
in caso di prima assegnazione di sede, l'appellante deduce di avere
agito soltanto per il secondo trasferimento, e non anche per il
primo, da intendersi assegnazione di sede. La normativa di
riferimento (art. 1 L.100/1987) stabilisce che "A decorrere dal 1°
gennaio 1987, al personale delle Forze armate, dell'Arma dei
carabinieri e della Guardia di Finanza, trasferito d'autorità prima
di aver trascorso quattro anni di permanenza nella sede, spetta il
trattamento economico previsto dall'articolo 13 della legge 2
aprile 1979, n.97, come sostituito dal-l'articolo 6 della legge 19
febbraio 1981, n.27".
In concreto, ai sensi della normativa richiamata, al personale
militare trasferito d'autorità spettano l'in-dennità di missione e
gli importi accessori (indennità di prima sistemazione e rimborsi
spese) già previsti in favore dei magistrati ordinari trasferiti ad
altro ufficio. Questa sezione, al riguardo, ha precisato che i
benefici di cui all'art. 1 L.10 marzo 1987 n.100 ("Norme relative
al trattamento economico di trasferimento del personale militare"),
non spettano nell'ipotesi di assegnazione della prima sede al
personale militare, o equiparato, non potendo detta assegnazione
essere equiparata al trasferimento d'auto-rità, neppure nelle
ipotesi di assegnazione successiva ad una fase addestrativa.
Durante la fase addestrativa l'ufficiale non è titolare di una sede
di servizio in senso proprio, con la conseguenza che la
destinazione alla sede di impiego al termine del ciclo addestrativo
non costituisce trasferimento d'autorità, bensì prima assegnazione
di sede (Consiglio di Stato, IV, 2.12.1997, n.1337 e 13.7.1998,
n.1083). Il trattamento di missione previsto dall'art. 1 L.100/87
per il personale militare trasferito d'autori-tà prima di avere
trascorso quattro anni di permanenza nella sede, presuppone che il
servizio istituzionalmente consenta in via ordinaria una permanenza
nella medesima sede anche per più di quattro anni; pertanto, la
suddetta indennità non può essere riconosciuta nel caso di
assegnazione ad una sede di servizio a conclusione del procedimento
di addestramento, atteso che quest'ultimo non può mai superare il
quadriennio (Consiglio di Stato, IV, 10 novembre 2003, n.7143). Una
volta conclusa la fase di addestramento, l'uffi-ciale non è
trasferito in senso proprio ma è invece destinato alla prima sede
di impiego e non ha dunque titolo a fruire delle provvidenze
previste nell'or-dinamento di settore per ristorare il militare dai
disagi conseguenti ad un trasferimento disposto d'Autorità prima
che egli abbia compiuto un quadriennio nella vecchia sede di
servizio. Nella specie, al contrario di come dedotto
dall'appel-lante, non si evincono trasferimenti d'autorità, che
costituirebbero titolo al preteso trattamento economico. Come si
desume dalle relative date trattandosi, quanto al primo
trasferimento, di ricomprensione nella fase addestrativa, mentre il
secondo è da intendersi di prima assegnazione, i suddetti benefici
economici non sono da ritenersi spettanti. Le considerazione che
precedono impongono il rigetto dell'appello. Sussistono giusti
motivi per disporre tra le parti la compensazione delle spese del
presente grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (sezione quarta),
definitivamente pronunciando sul ricorso proposto nei confronti
della sentenza del Tribunale amministrativo per il Lazio, sezione
I-bis, n.6471 del 2000, così provvede: rigetta l'appello e per
l'effetto conferma la sentenza impugnata. Spese compensate. Ordina
che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità
amministrativa".
Personale militare - Indennità perequativa di cui al d.P.C.M. 3
gennaio 2001 Personale che non rivesta almeno il grado di
colonnello - Non compete.
Consiglio di Stato, Sezione IV, sent. 5 novembre 2004, n. 7149
(c.c. 13 luglio 2004). Pres. Salvatore, Est. Inastasi, A. C. c.
Ministero Difesa.
L'indennità perequativa di cui al d.P.C.M. 3.1.2001, come
modificato dal d.P.C.M. 29.5.2001 non compete al personale militare
che non riveste grado di colonnello. Infatti, il trattamento
economico accessorio del personale dirigenziale non è corrisposto
in relazione allo status, ma è collegato al livello di
responsabilità attribuito con l'incarico di funzione e ai risultati
conseguiti nell'attività amministrativa e di gestione. Ne consegue
che la norma sancita dall'art. 43, commi 22 e 23, L. 1.4.1981 n.
121 del 1981 nella versione originaria - secondo cui ai funzionari
del ruolo dei Commissari ed equiparati della Polizia di Stato che
abbiano prestato servizio senza demerito per 15 o 25 anni, è
attribuito lo stipendio spettante al primo dirigente o dirigente
superiore - e quella corrispondente prevista per gli ufficiali
delle FF.AA. dall'art. 5 L. 8.8.1990 n. 231, avendo carattere
evidentemente speciale, non possono essere interpretate come
meccanismo di rinvio dinamico perpetuo, a eventi futuri ed
indeterminati, afferenti a miglioramenti economici di qualsiasi
natura, in modo avulso dal peculiare regime giuridico della
dirigenza. Tale particolare meccanismo di rinvio si traduce in uno
specifico beneficio di categoria non rientrante nella normale
progressione economica del personale non dirigente, visto che
allorquando la legge ha voluto fare riferimento, per finalità
perequative interne (nell'ambito del medesimo settore) ed esterne
(fra Corpi di polizia e FF.AA.), non allo stipendio ma al
complessivo trattamento economico dei dirigenti dei Corpi di
polizia e delle FF.AA., sono state introdotte nell'ordinamento
norme espresse (1).
(1) Si legge quanto appresso in sentenza:"Con il ricorso di
primo grado … l'appellante - insieme a colleghi tutti aventi grado
inferiore a quello di colonnello - ha chiesto l'accertamento del
suo diritto a percepire l'indennità perequativa di cui al
D.P.C.M. 3.1.2001, come modificato dal D.P.C.M. 29.5.2001. La
sentenza … con la quale il Tribunale ha respinto il ricorso
statuendo nel senso che l'indennità non compete al personale
militare che non riveste grado di colonnello, è impugnata dall'
interessato, il quale torna a dedurre le censure versate nel
ricorso originario, previa opportuna rimodulazione delle stesse in
relazione al decisum. Si è costituita l'Amministrazione, insistendo
per l'in-fondatezza del gravame. Con memoria depositata in vista
dell'Udienza l'ap-pellante ha prospettato l'illegittimità
costituzionale della norma -interpretativa dall'art. 19 comma 4
della legge n. 266 del 1999 - contenuta nell'art. 3 della legge
finanziaria n. 350 del 2003. L'appello è infondato, avendo al
riguardo l'univoca giurisprudenza della Sezione chiarito che
l'indenni-tà in controversia compete esclusivamente ai colonnelli e
brigadieri generali delle Forze Armate nonché ai gradi
corrispondenti delle Forze di polizia (Cfr:. ex multis, IV Sez.
20.10.2003 n.6452). In tal senso la Sezione ha già infatti
evidenziato che i Decreti in esame (D.P.C.M. 3 gennaio 2001 e 29
maggio 2001) - dei quali è indiscutibile la natura di atti non
regolamentari aventi funzione meramente liquidativa di crediti
retributivi - sono stati adottati in puntuale esecuzione della
normativa primaria e nel rispetto del principio di copertura
finanziaria sancito dall'art. 81 Cost., con esclusivo riferimento
al personale che riveste i gradi di colonnello, brigadiere generale
ed equiparati. Ed infatti, l'art. 19, comma 4, della L. 28.7.1999,
n. 266 e l'art. 19 comma 2 della L. 23.12.1999, n. 488 hanno
fissato l'ammontare e la decorrenza dell'in-dennità perequativa,
specificando che essa va attribuita ai colonnelli ed ai brigadieri
generali delle Forze armate nonché ai gradi ed alle qualifiche
corrispondenti dei Corpi di polizia ad ordinamento militare e
civile, nel rispetto dell'ammontare massimo delle risorse
disponibili per il personale dirigenziale non contrattualizzato
individuate dalla legge finanziaria per il triennio 2000 - 2002.
D'altra parte, che il personale dirigente, militare ed equiparato,
goda di un regime di spiccata autonomia rispetto al personale di
qualifica diversa quanto all'individuazione del trattamento
economico globale ed ai meccanismi perequativi, si evince
chiaramente dal tenore letterale degli artt.1 D.L.vo 30.5.2003, n.
193 e 1 DPR 13.6. 2002, n. 163, la cui ratio risulta del tutto
coerente col principio ordina-mentale secondo cui "il trattamento
economico accessorio del personale dirigenziale non è corrisposto
in relazione allo status, ma è collegato al livello di
responsabilità attribuito con l'incarico di funzione e ai risultati
conseguiti nell'attività amministrativa e di gestione" (cfr. Corte
cost., 17 luglio 2001, n. 254); Ne consegue che la norma sancita
dall'art. 43, commi 22 e 23, L. 1.4.1981, n. 121 del 1981 nella
versione originaria - secondo cui ai funzionari del ruolo dei
Commissari ed equiparati della Polizia di Stato che abbiano
prestato servizio senza demerito per 15 o 25 anni, è attribuito lo
stipendio spettante al primo dirigente o dirigente superiore - e
quella corrispondente prevista per gli ufficiali delle FF.AA.
dall'art. 5, L. 8.8.1990, n. 231, avendo carattere evidentemente
speciale, non possono essere interpretate come meccanismo di rinvio
dinamico perpetuo, a eventi futuri ed indeterminati, afferenti a
miglioramenti economici di qualsiasi natura, in modo avulso dal
peculiare regime giuridico della dirigenza. In effetti, tale
particolare meccanismo di rinvio si traduce in uno specifico
beneficio di categoria non rientrante nella normale progressione
economica del personale non dirigente, visto che allorquando la
legge ha voluto fare riferimento, per finalità perequative interne
(nell'ambito del medesimo settore) ed esterne (fra Corpi di polizia
e FF.AA.), non allo stipendio ma al complessivo trattamento
economico dei dirigenti dei Corpi di polizia e delle FF.AA., sono
state introdotte nell'ordinamento norme espresse (come si è
verificato, successivamente all'adozione dei contestati Decreti,
nel caso del completo allineamento previsto dall'art. 1 L.
30.12.2002, n. 295 e decorrente però dal 1 gennaio 2002). Infine,
come rilevato dall'Avvocatura, l'indirizzo giurisprudenziale ora
richiamato ha di recente ricevuto il decisivo avallo del
Legislatore, il quale con l'art. 3 c. 72 secondo periodo della
legge 24.12.2003, n. 350 ha così statuito: "L'articolo 19 comma 4
della legge 28 luglio 1999, n. 266, si interpreta nel senso che
l'emolumento ivi previsto compete esclusivamente ai colonnelli e ai
brigadieri generali delle Forze armate, nonché ai gradi ed alle
qualifiche corrispondenti dei Corpi di Polizia e non è computabile
ai fini dell'attri-buzione dei trattamenti di cui all'articolo 5
commi 3 e 3 bis della legge 8 agosto 1990, n. 231 ed agli articoli
43, commi sedicesimo, ventiduesimo e ventitreesimo, e 43 ter della
legge 1 aprile 1981, n.121". La questione di costituzionalità - per
contrasto con gli artt. 3, 35, 36 e 97 della Costituzione -
prospettata dall'appellante in relazione a tale norma
interpretativa è manifestamente infondata. Come da tempo chiarito
dalla Corte costituzionale, il Legislatore può infatti
legittimamente porre norme che precisino retroattivamente il
significato di norme preesistenti, ovvero impongano una delle
possibili varianti di senso del testo originario, non essendo stato
costituzionalizzato il divieto di retroattività salvo che in
materia penale (ex multis Corte cost. 4.8.2003, n. 291). Chiarito
dunque - secondo l'insegnamento della Corte - che nel caso di
specie il problema da affrontare riguarda non tanto la natura
interpretativa della legge quanto i limiti che la sua portata
retroattiva incontra, deve escludersi, alla luce delle
considerazioni sopra svolte in ordine alla assoluta peculiarità
della disciplina retributiva del personale dirigente, che la norma
possa confliggere col principio di ragionevolezza o con altri
valori ed interessi costituzionalmente protetti. L'appello va
quindi respinto, mentre sussistono giustificati motivi per
compensare tra le parti le spese di questo grado del giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quarta,
respinge l'appello. Compensa fra le parti le spese di questo grado
del giudizio. Ordina che la presente decisione sia eseguita
dall'Autorità amministrativa."
Ufficiali -Avanzamento a scelta Giudizio ampiamente discrezionale
Legittimità. Ufficiali -Avanzamento a scelta Motivazione scritta
del giudizio Sintesi dell'esame collegiale della commissione -
Legittimità. Ufficiali -Avanzamento a scelta Merito delle
valutazioni - Sindacato del giudice amministrativo - Non sussiste.
Ufficiali -Avanzamento a scelta Possibilità di esame comparativo
tra candidati - Non sussiste.
Consiglio di Stato, Sezione IV, sent. 14 dicembre 2004, n. 7957
(c.c.19 ottobre 2004). Pres. Salvatore, Est. Saltelli, Ministero
Economia e Finanze c. M. D.
Le valutazioni compiute dalle Commissioni Superiori di
Avanzamento in sede di giudizio di avanzamento a scelta degli
ufficiali sono caratterizzate da una amplissima discrezionalità,
essendo riferite ad ufficiali dotati di ottimi profili di carriera,
le cui qualità sono definibili solo attraverso sfumate analisi di
merito che non sono la mera risultanza aritmetica dei titoli e dei
requisiti degli scrutinandi, ma implicano una complessiva
ponderazione delle loro qualità. Dette valutazioni sono
caratterizzate da un approfondito esame collegiale delle qualità e
delle capacità dei valutandi, di tal che la motivazione scritta
rappresenta non già la mera trasposizione di quanto ha costituito
oggetto di discussione, ma il momento successivo di sintesi della
fase orale (che resta l'attività centrale), attraverso la quale si
rende noto l'iter logico - giuridico seguito con le ragioni
giuridiche poste a base del punteggio assegnato. Esula dalla
giurisdizione amministrativa di legittimità ogni considerazione che
attiene al merito delle valutazioni delle Commissioni Superiori di
avanzamento, trattandosi di atti di esercizio della discrezionalità
tecnica dell'Amministrazione militare; tuttavia, le predette
valutazioni non sfuggono al sindacato giurisdizionale nei limiti in
cui emergono elementi sintomatici di qualcuno dei tre vizi di
legittimità (incompetenza, violazione di legge, eccesso di potere),
che costituiscono notoriamente il limite stesso della
discrezionalità, sia amministrativa che tecnica: il sindacato del
giudice amministrativo è, quindi, limitato alla verifica della
logicità e razionalità dei criteri seguiti in sede di scrutinio per
l'avanzamento. Le valutazioni compiute dalle Commissioni Superiori
di Avanzamento, inoltre, non sono fondate su di un confronto
valutativo tra le qualità e i singoli titoli posseduti dai vari
candidati e si compendiano nell'indivisibile rilievo che assumono
gli elementi personali e di servizio propri di ogni ufficiale
scrutinando, cosicché non è possibile scindere i singoli elementi
affermando che uno solo di essi, isolatamente considerato, è di per
sé sufficiente a sorreggere il giudizio complessivo: al giudice
amministrativo è precluso di procedere all'esame comparativo degli
ufficiali valutati dalla Commissione Superiore di Avanzamento, né
egli può verificare la specifica congruità del punteggio attribuito
e tanto meno egli può procedere ad una propria autonoma valutazione
in sostituzione di quella compiuta dall'ammini-strazione, in quanto
la discrezionalità tecnica è sindacabile solo in presenza di
valutazioni incoerenti o irragionevoli che comportano un vizio
della funzione: sono pertanto apprezzabili solo quelle palesi
aberrazioni in presenza delle quali il vizio della funzione non può
più ritenersi intrinseco alla stessa valutazione di merito (che
evidentemente comporta un grado più o meno alto di
opinabilità).
Personale militare - Documenti caratteristici - Espressione di
discrezionalità tecnica - Sindacato del giudice amministrativo -
Limiti. Personale militare - Documenti caratteristici - Divergenza
di giudizio nella fase di revisione - Legittimità. Personale
militare - Documenti caratteristici - Autonomia dei giudizi nel
tempo - Legittimità. Personale militare - Documenti caratteristici
- Conoscenza diretta ed immediata del giudicando da parte del
revisore - Unico mezzo di valutazione Non sussiste.
Consiglio di Stato, Sezione IV, sent. 27 aprile 2004, n. 2559 (c.c.
17 febbraio 2004). Pres. Riccio, Est. Poli, G. R. c. Ministero
Difesa.
Nel sistema disegnato dalla l. 5 novembre 1962, n. 1965 e dal
d.P.R. 15 giugno 1965, n. 1431 (oggi abrogato e sostituito dal
d.P.R. n. 213 del 2002), i giudizi formulati sugli ufficiali,
sottufficiali e militari di truppa delle FF.AA. dai superiori
gerarchici con le schede valutative, sono caratterizzati da
un'altissima discrezionalità tecnica, comportando un attento
apprezzamento delle capacità e delle attitudini proprie della vita
militare dimostrate in concreto; essi, pertanto, impingendo
direttamente nel merito dell'azione amministrativa, sono soggetti
al sindacato di legittimità del giudice amministrativo solo entro i
limiti ristretti della manifesta abnormità, discriminatorietà o
travisamento dei presupposti di fatto. In sede di compilazione
della scheda valutati-va degli ufficiali delle FF.AA. la divergenza
di giudizio nella fase della revisione impone, ai sensi dell'art.
6, d.P.R. n. 1431 del 1965 una motivazione specifica solo quando il
dissenso dal compilatore cada su voci specifiche, e non anche
quando riguardi la qualifica finale, che esprime un autonomo
giudizio di valore, come tale insindacabile, salvo che risulti
palesemente abnorme o illogico. Le osservazioni periodiche sottese
alle schede valutative sono autonome le une dalle altre, si
riferiscono a momenti particolari e devono limitarsi a riscontrare
il comportamento dell'interessato senza che possano esaminarsi
vicende precedenti oggetto di diversi apprezzamenti confluiti in
autonome schede o rapporti informativi. Come si evince dalla
lettura delle norme primarie e secondarie disciplinanti la materia
in questione, nonché dalle istruzioni per la compilazione dei
documenti caratteristici dei militari, mentre il compilatore, per
poter esprimere il suo giudizio globale deve aver avuto contezza
immediata e diretta dell'attività dello scrutinando, così non
accade per il giudizio che compete al revisore, dato che in tal
caso il sistema normativo imposta il controllo della documentazione
caratteristica sulla linea della subordinazione gerarchica, sicché
la conoscenza personale e la collaborazione diretta non
costituiscono l'unico mezzo per apprezzare il lavoro svolto dal
militare. |