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Insubordinazione - Ingiurie - Offensività - Agente con grado di
maresciallo -Destinatario sottotenente di complemento - Espressioni
che diano risalto a tale sua condizione di militare di leva
Esprimono totale disconoscimento del rapporto gerarchico -
Realizzano il reato.
(C.p.m.p., artt. 189 co. 2° e 47 n.2; C.p.p., artt. 616, 627 co.
3°)
Corte di Cassazione, Sez. 1^ pen., 24 maggio 2002. Pres. D'Urso,
Rel. Giordano, P.M. mil. Garino (conf.), in c. L.
Costituiscono frasi offensive, realizzanti l'ingiuria con la
quale può darsi luogo al reato di insubordinazione, le parole di un
maresciallo, con le quali un sottotenente viene apostrofato come
solo "militare di leva", riferite al fatto che il destinatario
delle stesse sia solo un ufficiale di complemento (1).
(1) Si legge quanto appresso nel testo della sentenza:««Con
sentenza in data 25 maggio 1999 il Tribunale militare di Roma ha
dichiarato il maresciallo dell'Aeronautica L.L., colpevole di
insubordinazione aggravata con ingiuria (artt. 189 co. 2° e 47 n. 2
C.P.M.P.) nei confronti del sottotenente di complemento D.L.A. e
per tale reato, commesso il 19 giugno 1996 nel circolo
sottufficiali della locale Legione aerea, con le attenuanti
generiche lo ha condannato alla pena ritenuta di giustizia con i
doppi benefici di legge. Il gravame proposto nell'interesse
dell'imputato ha trovato solo parziale accoglimento da parte della
Corte militare di appello che, con sentenza in data 16 febbraio
2000, ribadita la penale responsabilità dello stesso, ha sostituito
la pena detentiva inflitta con la corrispondente pena pecuniaria.
La decisione è stata però annullata da questa Corte, con sentenza
in data 29 gennaio 2001, per vizio di motivazione consistente in
una non corretta e puntuale disamina del materiale probatorio, con
particolare riguardo alla credibilità dei testi di accusa (la
persona offesa e altri due ufficiali che si trovavano in sua
compagnia, i s.ten. L. e D.F.), con rinvio per nuovo giudizio ad
altra sezione della Corte militare di appello. Anche il giudice di
rinvio, con sentenza in data 18 maggio 2001, non ha accolto il
motivo principale di gravame con cui era stata chiesta
l'assoluzione dell'imputato, limitandosi a riconoscergli pure
l'attenuante di cui all'art. 48 n. 3 C.P.P.M., per i modi non
convenienti usati dalla persona offesa, e a sostituire la pena di
un mese di reclusione militare con quella di lire 2.250.000 di
multa. Avverso quest'ultima sentenza ha proposto ricorso per
cassazione l'imputato, deducendo violazione del-l'art. 627 co. 3
C.P.P. per essere il giudice di rinvio ricaduto negli stessi vizi
di motivazione della sentenza censurata da questa Corte, cosicché
la pronuncia di condanna sarebbe priva di idonea giustificazione.
La doglianza è priva di fondamento e il ricorso deve quindi essere
rigettato con le conseguenze in ordine alle spese processuali
previste dall'art. 616 C.P.P. Il giudice di rinvio ha invero
sottoposto il materiale probatorio a nuovo e completo vaglio,
pervenendo in modo coerente alla conclusione che il mar. L. si era
in realtà reso responsabile del reato ascrittogli avendo reagito
con frasi ingiuriose (con le quali aveva espresso un totale
disconoscimento della gerarchia rimarcando il fatto che il s.ten.
D.L., ancorché suo superiore, era solo un militare "di leva" e
quindi per lui non contava niente) alla pretesa del predetto D.L.
di entrare nel circolo malgrado le regole statutarie lo
riservassero ai sottufficiali. Ha rilevato in particolare la Corte
militare di appello come vi sia sostanziale convergenza delle
dichiarazioni del D.L., del L. e del D.F. sul contenuto e sul tono
offensivo delle frasi pronunciate dall'imputato, e come le stesse
siano attendibili e non siano affatto contraddette, come vorrebbe
la difesa, dalla deposizione del presidente del circolo aiutante
S.G. Si evidenzia in proposito nella sentenza impugnata - così
superando, con considerazioni di meritoimmuni da vizi di logicità
sindacabili in questa sede, tutti i rilievi critici espressi nella
decisione di annullamento - che le differenze tra le versioni rese
dai tre ufficiali, puramente terminologiche e come già detto non
riguardanti il carattere offensivo delle frasi pronunciate dal L.,
trovano plausibile spiegazione nella difficoltà di percepire con
esattezza tutte le parole proferite nel corso dell'animata
discussione; che la voluta genericità del rapporto disciplinare
inoltrato dagli stessi ufficiali ai superiori nell'imme-diatezza
del fatto non incrina l'affidabilità di quanto i suddetti hanno
riferito in giudizio, ma dimostra al contrario assenza di malanimo
rappresentando un tentativo, anche se rivelatosi inutile, di
evitare per solidarietà militare conseguenze sotto il profilo
penale; e che la diversità della testimonianza dello S. è a ben
vedere solo apparente, poiché costuinon solo ha riferito della
palese agitazione di cui era preda il L. ma ha in ultima analisi
anch'egli confermato, sia pure dulcorandolo, il riferimento da
parte del predetto, che in quel contesto non poteva che suonare
come sminuente del loro prestigio, al fatto che i tre ufficiali
erano solo di complemento.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali»».
Peculato
militare - Possesso della cosa - Spaccio militare - Comandante in
2^ dell'Ente - Difetto del ruolo istituzionale di controllore -
Maneggio della cosa per prassi - Ricorrente disponibilità uti
dominus - Si realizza il possesso - Concreta condotta appropriativa
Costituisce il reato. Rinvio a giudizio - Decreto - Nullità
Sommarietà della contestazione -Risultanza completa del fatto -
Offerta possibilità di difesa - Inesistenza di
nullità.
(C.p.m.p., art. 215; C.p.p., art. 417)
Corte di Cassazione, Sez. 1^ pen., 7 giugno 2002. Pres.
Fazzioli, Rel. Pepino, P.M. mil. Gentile (conf.), in c. C.
Per configurarsi la fattispecie del peculato militare il
possesso dei beni richiesto dalla legge è anche quello che, in
difetto di un ruolo formale di controllo istituzionale su uno
spaccio militare, il Comandante in 2^ dell'Ente abbia, per prassi
invalsa nell'ufficio, in misura che gli consenta di inserirsi nel
maneggio della cassa, ponendo così in essere, senza alcuna
contabilità, uti dominus, la relativa condotta appropriativa.
Non è produttiva di nullità del decreto di rinvio al giudizio, per
indeterminatezza dell'imputa-zione, la sommarietà della
contestazione se però chiaramente risulti in tutti i suoi termini
il fatto, di guisa che sia resa possibile la difesa in relazione a
ogni elemento di accusa (1).
(1) Si legge quanto appreso nel testo della sentenza:««Con
sentenza 16 febbraio 2001 il Tribunale militare di Cagliari ha
dichiarato C.A. colpevole del delitto di peculato militare
continuato in concorso (artt. 81 cpv., 110 c.p. e 215 c.p.m.p.),
commesso tra il gennaio 1994 e il marzo 1997, e lo ha condannato a
un anno di reclusione militare, con pena accessoria della rimozione
dal grado e doppi benefici. La pronuncia è stata confermata dalla
Corte militare di appello (escluso il concorso con B.G. e A.M. e
limitato il fatto all'impossessamento dellasomma di lire dieci
milioni a fronte degli oltre cinquanta originariamente contestati).
Il fatto ha per oggetto, in prospettiva accusatoria,
l'appropriazione di utili non contabilizzati nella documentazione
ufficiale dello spaccio (realizzati vendendo i prodotti a prezzi
maggiorati e miscelando il caffè acquistato e somministrato
gratuitamente al personale militare in servizio notturno) da parte
del C., comandante in seconda, e di altri. La Corte di merito ha
affermato la responsabilità dell'imputa-to osservando che: a)
l'accantonamento, nella gestione dello spaccio, di utili non
contabilizzati è pacifica sulla base degli esiti peritali e delle
ammissioni di B. e A. (preposti alla gestione dello spaccio) nonché
dello stesso imputato; b) l'utilizzazione di tali fondi da parte
del C. è egualmente provata siccome affermata dai predetti B. e A.
e ammessa dall'imputato, sia pur nei limiti didieci milioni
nell'arco di un triennio; c) la mancanza di un ruolo istituzionale
di direzione e di controllo dello spaccio in capo al C. è
irrilevante ai fini della sussistenza del reato, essendo pacifica
l'ingerenza dello stesso (all'epoca comandante in seconda) in tale
attività ed essendo principio giurisprudenziale consolidato che "il
possesso dei beni rilevanti al fine della configurazione del reato
di peculato è anche quello che si basa su prassi e consuetudini
invalse in un ufficio determinato, che consentano al soggetto di
inserirsi di fatto nel maneggio o nella disponibilità della cassa
in senso materiale"; d) la gestione di tali utili (nei limiti
ammessi dall'im-putato) in totale libertà e senza alcuna
contabilità (anche informale) dimostra che lo stesso dispose di
quelle somme "uti dominus e, dunque, secondo l'in-segnamento
costante della giurisprudenza di legittimità, ponendo in essere la
condotta appropriativa integratrice del reato di peculato
militare".
2. Contro la sentenza della Corte d'appello ha pro-posto ricorso,
tramite il difensore, il C. per violazione di legge e per manifesta
illogicità e apparenza della motivazione. II ricorrente deduce, in
particolare: a) la nullità del decreto di rinvio a giudizio (già
eccepita in sede di merito) per assoluta indeterminatezza
dell'imputazione, sia in punto modalità del concorso da lui posto
in essere sia in punto natura della attività illecita da cui
sarebbero stati prodotti i "fondi neri", con conseguente insanabile
violazione del diritto di difesa; b) l'illogicità e il carattere
tautologico della motivazione nella parte in cui dà per acquisiti
fatti che provati non sono: e cioè la consapevolezza in capo ad
esso C. della provenienza illecita degli utili in questione e
l'esistenza di una sua condotta appropriati-va (anziché della
condotta distrattiva, non costituente reato, da lui sempre
dichiarata). Il Procuratore generale ha concluso come in
epigrafe.
3. Il ricorso è infondato.Quanto al primo motivo, la Corte di
merito ha ritenuto sufficiente la contestazione in quanto
"nell'unitario decreto di rinvio a giudizio del 21 ottobre 1999,
integralmente notificato al C., sono descritti sia il capo di
imputazione elevato nei confronti del solo C., contenente
l'indicazione nominativa dei concorrenti nel reato, sia gli
autonomi capi d'imputazione per ciascuno di tali soggetti, a loro
volta indicanti, di volta in volta, il C. quale concorrente".
L'argomentazione non può essere condivisa, non potendosi far
gravare sul-l'imputato, ai fini della piena comprensione della
contestazione mossagli, l'onere di lettura delle imputazioni
contestate a terzi non specificamente richiamate come integrative
della propria. C'è, peraltro, un diverso profilo di infondatezza
dell'eccezione proposta. È, infatti, principio giurisprudenziale
consolidato che non sussiste nullità del decreto che dispone il
giudizio, anche in caso di sommarietà della contestazione o di
carenza di elementi fondamentali dell'im-putazione (come la data e
il luogo del commesso reato) "quando dagli altri elementi enunciati
... risulti chiaramente in tutti i suoi termini il "fatto" per il
quale il giudizio è stato disposto" (Cass., sez. I, 15 aprile 22
giugno 1996, ric. Bedin, n. 6276); ed è del pari pacifico che il
giudizio sulla completezza della contestazione va effettuato con
riferimento alla circostanza che essa consenta o meno "la difesa in
relazione a ogni elemento d'accusa" (Cass., sez. I, 22 novembre -
17 dicembre 1994, ric. Ricci, n. 12474). Orbene, nel caso di
specie, la contestazione, seppur sommaria, era ampiamente
sufficiente a consentire l'esatta individuazione del fatto
contestato (appropriazione di fondi relativi alla gestione dello
spaccio nel periodo gennaio 1994 - marzo 1997) e l'identità dei
concorrenti (B. e A., gestori dello spaccio in questione) e a
consentire, quindi, una piena possibilità di difesa. Merita
aggiungere che, in concreto, di tale possibilità il C. si è avvalso
in maniera ampia e specifica nell'in-tero giudizio di merito e che
la condanna è intervenuta solo con riferimento a una quota di utili
(dieci milioni) sulla cui disponibilità e gestione v'è piena
ammissione del C. Parimenti infondato è il secondo motivo. Con esso
il C. si duole anzitutto del fatto che sia stata impro-priamente
ritenuta provata la propria consapevolezza sulla provenienza
illecita dei fondi da lui utilizzati. Così non è: il C. si è
ingerito nella gestione dello spaccio e ha utilizzato parte dei
"fondi neri" da essa prodotti, l'attività economica de qua era di
dimensione modeste e la relativa contabilità era facilmente
verificabile, i gestori materiali dello spaccio erano
gerarchicamente subordinati al C. e, almeno per la parte di utili
allo stesso consegnati, non avevano ragione di tacergli il sistema
di produzione. Trarre da questi elementi la prova della
consapevolezza del carattere illecito degli utili in questione non
presenta alcuna forzatura o illogicità ma costituisce un giudizio
di fatto attendibile e, come tale, insuscettibile di censura in
questa sede. E ciò anche a tacere del fatto che detta
consapevolezza non sarebbe neppur necessaria ai fini della
integrazione del delitto di peculato posto che "le somme ricavate
dalla gestione di uno spaccio … costituiscono corrispettivo di
prestazioni rese dall'amministrazione militare, sono ad essa
destinate nell'ambito di un rapporto contrattuale e devono essere
versate dagli utenti nelle mani del soggetto che nel suo interesse
opera sicché ... entrano immediatamente e per intero nel patrimonio
dell'amministrazione stessa e il conseguito possesso di esse resta
qualificato dal fine pubblico e non ha alcuna rilevanza la
violazione delle regole di contabilità interna" (Cass., sez. I, 18
marzo 1998, n.326). Né maggior fondamento ha l'ulteriore doglianza
concernente la mancanza di prova circa il carattere appropriativo,
e non meramente distrattivo, della condotta del C. Anche in questo
caso la motivazione della corte di merito è esente da vizi: provato
il ricevimento dei fondi da parte del C. al di fuori di ogni canale
e finalità istituzionale codificati, il carattere appropriativo
della condotta è in re ipsa, salvo prova contraria (essendo onere
dell'accusa fornire la prova dell'appropria-zione, non certo della
destinazione delle somme indebitamente percepite). Orbene tale
prova contraria il C. non ha fornito limitandosi ad allegare di
avere "sovente" utilizzato i fondi in questione per fini
istituzionali (feste o risarcimenti per fatti commessi da
militari): l'osservazione della corte di merito secondo cui la mera
allegazione non è prova e, in ogni caso, essa riguarda solo una
parte della somma contestata, è razionalmente fondata ed esente da
vizi logici. Il ricorso va, conseguentemente, respinto con condanna
del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali»».
Peculato militare - Spacci militari Autonomia gestionale -
Non esclude la loro natura pubblicistica - Gestore e coadiutore
dello spaccio - Funzioni amministrative - Ne sono titolari
Disponibilità di somme nell'esercizio di tali funzioni - Relativa
appropriazione - Si configura il peculato. (C.p.m.p.,
art. 215)
Corte di Cassazione, Sez. 1^ pen., 7 giugno 2002. Pres.
Fazzioli, Rel. Raggio, P.M. mil. Gentile (conf.), in c. P. + 1.
Gli spacci militari, pur presentando autonomia nella contabilità
gestionale fuori bilancio, hanno natura pubblicistica per molti
elementi che li caratterizzano, e gli addetti a tale attività, come
il gestore e il coadiutore, hanno la qualifica personale di
titolari di funzioni amministrative richiesta per i soggetti attivi
del peculato militare, così che l'appropriazione da parte loro, per
tale posizione in quell'attività, di somme delle quali essi hanno
la disponibilità, configura la loro condotta nello schema giuridico
del peculato militare (1).
(1) Si legge quanto appresso nel testo della sentenza:««Con
sentenza del 27 settembre 2001 la Corte Militare di Appello - Sez.
dist. di Napoli - riduceva ad un anno e cinque mesi di reclusione
militare per ciascun imputato la pena inflitta con sentenza del
Tribunale Militare di Bari dell'8 giugno 2000 a C.G. e P.L.,
riconosciuti colpevoli di peculato militare continuato, per
essersi, rispettivamente quale gestore e coadiutore dello spaccio
di Maricentadd, impossessati di denaro appartenente
all'Amministrazione militare, per un importo di £. 3.199.720,
costituito da sconti elargiti da fornitori. La Corte territoriale,
premesso che gli spacci militari, pur costituendo gestioni fuori
bilancio, hanno natura pubblicistica, come riconosciuto dalla
giurisprudenza, rilevava che era provato documentalmente e dalle
testimonianze acquisite che gli imputati avevano omesso di
registrare gli sconti praticati dai fornitori, rifiutandosi poi di
ricevere le relative note di credito, che gli stessi fornitori
predisponevano per attestare di avere introitato somme minori di
quelle riportate nelle fatture. Ricorrono per cassazione gli
imputati, tramite il loro difensore, deducendo, sotto il profilo
della violazione di legge e del vizio di motivazione, che gli
spacci militari hanno una contabilità fuori bilancio e, dunque,
estranea alla pubblica Amministrazione e agiscono senza scopo di
lucro, sicché manca il presupposto del reato contestato. Rilevano,
inoltre, che il contratto di somministrazione, in essere tra le
parti, non consentiva alcuna attività di appropriazione, poiché lo
sconto praticato serviva ad aumentare il credito dell'"accipiens".
Contestano, poi, i ricorrenti la qualifica soggettiva loro
riconosciuta dalla sentenza, nonché la funzione attribuita alle
note di credito, che in realtà non potevano essere registrati nella
contabilità e, comunque, non davano diritto alla riscossione in
denaro contante. Lamentano, infine, che la Corte territoriale ha
erroneamente valutato le prove assunte, in relazione alla ritenuta
attendibilità delle testimonianze acquisite e alla mancata verifica
dell'autenticità delle fatture in atti. Il ricorso è inammissibile.
E manifestamente infondato il motivo afferente alla configurabilità
nella specie del reato contestato. L'autonomia gestionale degli
spacci militari non incide sulla loro natura pubblicistica, che
emerge da molteplici elementi, puntualmente evidenziati nella
sentenza impugnata. Depongono, infatti, univocamente nel senso
indicato la finalità assistenziale perseguita, la provenienza del
capitale iniziale l'impiego di personale dipendente dalla pubblica
Amministrazione nell'utilizzazione di locali appartenenti alla
stessa,i controlli sull'anda-mento finanziario della gestione, i
cui risultati si riflettono, anche se indirettamente, sulla
gestione in bilancio, la previsione di copertura delle spese
esuberanti, la destinazione delle disponibilità liquide residue in
caso di soppressione dello spaccio militare.
Posto che gli imputati erano titolari di funzioni amministrative,
l'appropriazione di somme di denaro di cui avevano il possesso, o
comunque la disponibilità, a cagione dell'esercizio di tali
funzioni rientra, con ogni evidenza, nello schema legale del
peculato. Le atre doglianze proposte dai ricorrenti non contengono
censure di legittimità, ma tendono ad una diversa valutazione in
punto di fatto, che non può costituire oggetto del giudizio per
cassazione, avendo il Giudice di merito dato conto della decisione
con motivazione logicamente corretta, che fa specifico riferimento
alle risultanze testimoniali e documentali, univocamente
dimostrative della sussistenza della condotta illecita attribuita
agli imputati. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue la
condanna dei ricorrenti al pagamento in solido delle spese del
procedimento, nonché di ciascuno, non potendosi escludere profili
di colpa nella proposizione delle impugnazioni, al versamento in
favore della cassa delle ammende di una somma, che stimasi congruo
determinare in cinquecento euro.
P.Q.M.
dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al
pagamento in solido delle spese processuali e ciascuno, inoltre, al
versamento della somma di euro 500 alla cassa delle ammende»».
Prova -
Mancanza di prove dirette -Sillogismo giudiziario - Procedimento
induttivo - Da circostanze di fatto certe alla prova del fatto
incerto - È correttamente acquisita.
(C.p.p., art. 192)
Corte di Cassazione, Sez. 1^ pen., 27 giugno 2002. Pres.
Fazzioli, Rel. Chieffi, P.M. mil. Garino (conf.), in c. M.
In assenza di prove dirette, l'esistenza di un fatto può essere
desunta anche da circostanze certe attraverso le quali, sulla base
di norme e di regole di comune esperienza, si possa risalire alla
dimostrazione del fatto incerto da provare, secondo lo schema del
sillogisma giudiziario previsto dall'art. 192 del codice di
procedura penale (1).
(1) Si legge quanto appresso nel testo della sentenza:««Con
sentenza 28 aprile 2000 il Tribunale Militare di Palermo, con le
attenuanti generiche dichiarate equivalenti alle contestate
aggravanti, condannava M.V. alla pena di anni due di reclusione
militare con i doppi benefici di legge, siccome ritenuto
responsabile del reato di peculato militare pluriaggravato
continuato (artt. 215 e 47 n. 2 c.p.m.p., 61 n. 7 e 81 cpv. c.p.),
"perché, Vice Brigadiere in servizio presso la Compagnia dei
Carabinieri di …, essendo incaricato della funzione di contabile
dell'autodrappello della suddetta Compagnia e avendo per ragioni
del suo ufficio il possesso di cedole di carburante appartenenti
all'amministrazione militare, con più azioni esecutive di un
medesimo disegno criminoso nel periodo decorrente dal 1994 al mese
di gennaio 1997, si appropriava di una quantità di cedole
corrispondenti al valore di £. 99.301.000. Con l'aggravante del
grado rivestito e del danno di rilevante gravità". A seguito di
rituale appello dell'imputato, con sentenza 27 settembre 2001 la
Corte Militare di Appello (sezione distaccata di Napoli), ritenuta
la prevalenza delle già concesse attenuanti generiche sulle
aggravanti, riduceva la pena ad anni uno e mesi sei di reclusione
militare, confermando nel resto la sentenza impugnata. In
motivazione la Corte di merito premetteva in punto di fatto che nel
2000, a seguito di iniziativa del Comando Generale dell'Arma dei
Carabinieri, era stato effettuato un accertamento contabile presso
la Compagnia riguardante la gestione delle cedole di carburante per
mezzi del Reparto, la cui responsabilità era affidata al M. A
seguito di tale verifica era emerso che, benché i registri fossero
formalmente regolari, vi erano cedole che non trovavano
corrispondenza presso il Comando superiore e che molti rifornitori
di benzina avevano affermato di non essere stati pagati per le
forniture di carburante. Inoltre dagli accertamenti svolti dal
maresciallo M. e dal capitano G. era emerso non solo un consistente
ammanco di cedole, che, pur risultando assegnate al Reparto, non
risultavano in carico, né risultavano contabilizzate, ma anche la
richiesta da parte del M. di fornitura di cedole con riferimento a
mezzi non più in dotazione. Infine risultava che l'im-putato si era
reso promotore dell'abolizione del "prospetto quadrimestrale" dei
consumi di carburante, destinato proprio al controllo della
regolarità della gestione. Sulla base di tali elementi la Corte di
merito - dopo aver disatteso la richiesta di rinnovazione del
dibattimento diretta ad accertare gli effettivi consumi di
carburante degli automezzi in dotazione alla Compagnia - riteneva
provata la responsabilità dell'imputato, tanto più che dalle
dichiarazioni dei testi capitano G. e colonnello P., risentiti in
appello, era risultato che numerose cedole carburanti, pur non
essendo state utilizzate dagli automezzi della Compagnia, non
risultavano in cassa. Avverso la predetta sentenza ha proposto
ricorso l'interessato, il quale ne ha chiesto l'annullamento per
carenza e manifesta illogicità della motivazione, deducendo che: a)
la Corte di merito non aveva considerato che il consumo reale dei
mezzi in carico alla Compagnia di … era superiore a quello medio,
calcolato secondo una tabella di consumi standard, di guisa che,
dovendo far fronte a maggiori consumi derivanti dallo stato d'uso
dei veicoli in carico alla Compagnia (vedi perizia di parte in
atti) e dalla fornitura di carburante anche ad automezzi civili
utilizzati per le indagini di polizia giudiziaria, esso ricorrente
era costretto a saldare le precedenti forniture con le cedole
provenienti dal Comando senza riuscire a pagare le forniture in
corso; b) che le cedole, che non risultavano utilizzate, non erano
state indicate in maniera precisa, di guisa che non era stato
possibile effettuare il controllo presso la società petrolifera
circa le persone che le avevano avute in carico, verificandone
l'impiego e la destinazione; c) che immotivatamente era stata
respinta la richiesta di rinnovazione del dibattimento, tenuto
conto che la contabilità risultava tenuta regolarmente e che le
cedole erano trasmesse dal Comando sulla base dei consumi di
carburante, calcolati secondo una tabella di consumi standard; d)
che la Corte di merito non aveva considerato che la circostanza
relativa all'utilizzazione di automezzi civili da parte della
Compagnia di … risultava dalla dichiarazione del teste D.F.A.; e)
che non poteva costituire elemento significativo ai fini
dell'affermazione di responsabilità la circostanza che esso
ricorrente non avesse segnalato ai suoi superiori l'accumularsi di
un così rilevante debito nei confronti dei creditori; f) che gli
stessi testi G. e P. avevano ammesso che il controllo non era stato
effettuato sui fogli di marcia. Il ricorso non merita accoglimento.
Invero, in assenza di prove dirette, l'esistenza di un fatto può
essere desunta anche da circostanze certe attraverso le quali,
sulla base di norme e di regole di comune esperienza, si può
risalire alla dimostrazione del fatto incerto da provare secondo lo
schema del sillogismo giudiziario previsto dall'art. 192 c.p.p.
Orbene nel caso in esame i giudici di merito, con sentenze che si
integrano tra loro per essere conformi sul punto, hanno
correttamente proceduto prima alla valutazione di specifiche
circostanze emerse dagli atti in modo certo, traendo da ciascuna di
esse indizi significativi; successivamente - operando il
collegamento tra i vari indizi tutti gravi, precisi e concordanti -
sono pervenuti al convincimento che il ricorrente si appropriò
delle cedole di carburante di importo rilevante, delle quali aveva
il possesso per ragioni del suo ufficio. In particolare la Corte di
merito ha valorizzato specifici elementi - quali: le attendibili e
convergenti dichiarazioni dei testi P., G. e M., il consistente
ammanco di cedole assegnate al reparto, la mancata
contabilizzazione delle stesse da parte dell'imputato, la richiesta
di cedole per automezzi non più in dotazione della Compagnia, ecc.
- indubbiamente idonei per la loro gravità, precisione e
concordanza a costituire una prova certa in ordine alla
responsabilità del ricorrente. Né le censure mosse dal ricorrente
sono in grado di infirmare il grave quadro probatorio descritto dai
giudici di merito, tanto più che sui vari punti la Corte di merito
ha già fornito un'ampia e puntuale motivazione immune da vizi
logici. In particolare la Corte di merito ha adeguatamente motivato
il diniego di rinnovazione del dibattimento, spiegando la ragione
per la quale non vi era alcuna necessità di disporre perizia al
fine di accertare in concreto il consumo degli automezzi in
dotazione alla Compagnia. Infatti dal riscontro contabile
effettuato era emerso che un cospicuo quantitativo di cedole,
trasmesse dal Comando Superiore, non era stato contabilizzato (e
quindi non utilizzato per rifornire di carburante gli automezzi del
reparto), che in cassa mancava il relativo corrispettivo in danaro
rapportato alle cedole mancanti e che erano state richieste cedole
per automezzi non più in dotazione alla Compagnia. Né la mancata
indicazione specifica delle cedole mancanti può generare dubbi
sulla responsabilità del ricorrente, tenuto conto che, come
giustamente osservato dalla Corte di merito, sin dal momento della
inchiesta amministrativa egli non offrì alcuna dimostrazione che le
cedole, delle quali gli veniva contestata l'assenza, fossero invece
presenti in cassa. Pertanto, non ravvisandosi alcun vizio della
motivazione, il ricorso deve essere rigettato con la conseguente
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ex
art. 616 c.p.p.
P.T.M.
la Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso e condanna il
ricorrente al pagamento delle spese
processuali»». |