|
Acque - Tutela
dall'inquinamento - Acque reflue industriali e domestiche -
Differente regime - Rilevanza delgrado o natura dell'inquinamento
Esclusione.
(D.Lg. 11 maggio 1999, n. 152, art. 59 e art. 2)
Sez. 3, sent. 35870 del 3 settembre 2004 (ud.01/07/2004). Pres.
Savignano, Rel. Lombardi, P.M. Fuzio (conf.), ric. Arcidiacono.
In tema di scarichi di acque reflue, la distinzione fra acque
reflue domestiche ed acque reflue industriali non è determinata dal
grado o dalla natura dell'inquinamento delle acque, ma
esclusivamente dalla natura delle attività dalle quali provengono,
così che qualunque tipo di acqua derivante dallo svolgimento di una
attività produttiva rientra fra le acque reflue industriali, ed il
suo scarico in difetto di autorizzazione configura il reato di cui
all'art. 59 del D.Lgs. 11 maggio 1999 n. 152. (Fattispecie relativa
allo scarico proveniente dal lavaggio delle lastre utilizzate per
una attività tipografica nella quale la Corte ha escluso che la
bassa concentrazione di sostanze inquinanti escludesse la
configurabilità del reato).
Acque -
Tutela dall'inquinamento Scarichi - Da frantoio - Natura di
insediamento produttivo - Assimilabilità agli scarichi di acque
domestiche Condizioni - Assenza - Reato di cui all'art. 59 D.Lgs.
n. 152 del 1999 Configurabilità.
(D.Lg. 11 maggio 1999, n. 152, art. 59 e art. 28)
Sez. 3, sent. 35843 del 3 settembre 2004 (ud.23/06/2004). Pres.
Dell'Anno, Rel. Grillo, P.M. Passacantando (conf.), ric. Rizzo
.
Lo scarico senza autorizzazione delle acque di vegetazione
residuate dalla lavorazione delle olive configura il reato di cui
all'art. 59 del D.Lgs. 11 maggio 1999 n. 152, atteso che i frantoi
oleari costituiscono installazioni nelle quali si svolgono attività
di produzione di beni, con la sola eccezione della possibile
assimilazione delle acque di scarico a quelle domestiche in
presenza delle condizioni di cui all'art. 28, comma settimo, del
citato decreto n. 152.
Acque -
Tutela dall'inquinamento Scarico diretto nelle acque marine
Autorizzazione tacita - Possibilità Esclusione -
Fondamento.
(L. 10 maggio 1976, n. 319, art. 11 e art. 15; L. 17 maggio 1995 ,
n. 172, art. 7; D.Lg. 11 maggio 1999, n. 152, art. 59)
Sez. 3, sent. 35803 del 2 settembre 2004 (ud.22/06/2004). Pres.
Papadia, Rel. Grillo, P.M. D'Angelo (diff.), ric. Tringali.
In tema di tutela delle acque dall'inquinamen-to, allo scarico
diretto nelle acque del mare non è applicabile la disciplina sulla
autorizzazione provvisoria tacita di cui all'art. 15 della legge 10
maggio 1976 n. 319, stante la previsione di una disciplina
autorizzatoria autonoma per gli scarichi in mare contenuta
nell'art. 11 della stessa legge n. 319 e l'assenza del mare tra i
corpi recettori individuati dal citato articolo 15. (In
applicazione di tale principio la Corte ha ritenuto integrato il
reato di cui all'art. 59 del D. Lgs. 11 maggio 1999 n. 152 nei
confronti del legale rappresentante di un centrale termoelettrica
per gli scarichi delle acque reflue effettuati, successivamente
all'entrata in vigore del citato D.Lgs. n. 152, in difetto di
autorizzazione espressa).
Bellezze
naturali (protezione delle) - In genere - Territori coperti da
bosco Opere di bonifica, antincendio e conservazione -
Autorizzazione paesistica - Necessità - Condizioni - Reato di
cuiall'art. 181 del D.Lgs. n. 42 del 2004
Configurabilità. (D.Lg. 22 gennaio 2004, n. 42,
art. 181; D.Lg. 29 ottobre 1999, n. 490, art. 163)
Sez. 3, sent. 35984 del 7 settembre 2004 (ud.15/07/2004). Pres.
Dell'Anno, Rel. Vitalone, P.M. Albano (diff.), ric. Laudani .
In tema di tutela del paesaggio, la esecuzione in territori
coperti da boschi di opere di bonifica, antincendio e conservazione
che comportano una apprezzabile modificazione dello stato dei
luoghi richiede la preventiva autorizzazione da parte dell'autorità
preposta alla tutela del vincolo, la cui assenza integra la
violazione dell'art. 163 del D.Lgs. 29 ottobre 1999 n. 490, ora
sostituito dall'181 del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42.
Edilizia
-Disciplina urbanistica Costruzione abusiva - Ordine di
demolizione da parte dell'autorità comunale -Inottemperanza -
Acquisizione automatica dell'immobile al patrimonio comunale -
Sussistenza - Conseguenze in materiadi restituzione a seguito di
dissequestro.
(L. 28 febbraio 1985, n. 47, art. 7;D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380,
art. 31; nuovo cod.proc.pen., art. 262)
Sez. 3, sent. 35785 del 2 settembre 2004 (ud.09/06/2004). Pres.
Papadia, Rel. Piccialli, P.M. Izzo (conf.), ric. P.G. e Di
Meglio.
Ai sensi dell'art. 7, comma terzo, della legge 28 febbraio 1985
n. 47 e dell'art. 31, comma terzo, del T.U. sull'edilizia approvato
con
d.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, l'ingiustificatainottemperanza
all'ordine di demolizione di una costruzione abusiva, emesso
dall'autorità comunale, comporta l'automatica acquisizione
dell'immobile al patrimonio del comune, in favore del quale deve
quindi essere disposta la restituzione, qualora l'immobile stesso
venga dissequestrato.
Edilizia - In
genere - Opere in cemento armato - Denuncia di inizio dei lavori
Fondamento - Circolari amministrative individuanti l'ambito di
applicabilità della legge n. 1086 del
1071Irrilevanza.
(L. 5 novembre 1971, n. 1086, art. 1 e art. 4)
Sez. 3, sent. 36093 del 9 settembre 2004 (ud.03/06/2004). Pres.
Dell'Anno, Rel. Franco, P.M. Ciampoli (conf.), ric. Salerno.
La prescrizione della denuncia dell'inizio dei lavori con
conglomerato cementizio, prevista dall'art. 1 della legge 5
novembre 1971 n. 1089, è giustificata dalla necessità di consentire
all'ente preposto di venire a conoscenza di ogni attività
costruttiva in cemento armato, ritenuta rilevante secondo
l'interpretazione giurisprudenziale degli artt. 1 e 4 della citata
legge
n. 1089, e di effettuare i dovuti controlli al fine di escludere
ogni pericolo per la pubblica e privata incolumità, non rilevando
in proposito le eventuali circolari amministrative emanate in senso
contrario dall'autorità regionale.
Giudice di
pace - Indagini preliminari Chiusura delle indagini - Citazione a
giudizio - Decreto di citazione disposto dalla polizia giudiziaria
- Mancata indicazione dei testi -Nullità
Esclusione.
(D.Lg. 28 agosto 2000, n. 274, art. 20, comma 2 lett. c, e art. 32
comma 2)
Sez. 4, sent. 37617 del 23 settembre 2004 (cc.8/6/2004). Pres.
Coco, Rel. Chiliberti, P.M. Cesqui (conf.), ric. P.M. in proc.
Balestri.
Nel procedimento davanti al giudice di pace la mancata
indicazione, nel decreto di citazione a giudizio disposto dalla
polizia giudiziaria, dei testi e delle circostanza dell'esame, non
può determinare la nullità dell'atto, in quanto l'art. 20 comma
secondo lett. c) D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274, si limita a
richiedere l'indicazione delle fonti di prova, che naturalmente
possono essere anche diverse dalla testimonianza. (Nel caso di
specie la prova di cui era stata richiesta l'ammissione era di
natura documentale).
Giudice di
pace - Indagini preliminari Chiusura delle indagini - Citazione a
giudizio - Decreto disposto dalla polizia giudiziaria - Mancata
indicazione del difensore d'ufficio - Dichiarazione di nullità del
decreto - Restituzione degli atti al pubblico ministero Abnormità
- Esclusione.
(D.Lg. 28 agosto 2000, n. 274, artt. 20 comma 6 e comma 2 n. 5)
Sez. 4, sent. 37594 del 23 settembre 2004 (cc.11/5/2004). Pres.
Coco, Rel. Romis, P.M. Fraticelli (conf.), ric. P.M. in proc.
Cimminiello.
È inammissibile il ricorso per cassazione contro il
provvedimento del giudice di pace che, rilevata la nullità del
decreto di citazione a giudizio disposto dalla polizia giudiziaria,
ai sensi dell'art. 20 D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274, per la mancata
nomina di un difensore d'ufficio, dispone la trasmissione degli
atti al pubblico ministero. (La Corte ha escluso che, in tale
ipotesi, possa trattarsi di un atto abnorme, in quanto non
determina alcuna stasi del procedimento e non si pone al di fuori
dell'ordina-mento, rientrando nei poteri del giudice di pace
dichiarare la nullità della citazione).
Giudice di
pace - Indagini preliminari Chiusura delle indagini - Citazione a
giudizio - Violazione del termine di comparizione - Dichiarazione
di nullità della notificazione - Restituzione degli atti al P.M. -
Abnormità - Sussistenza -Rinnovazione della notifica da parte del
giudice di pace. (D.Lg. 28 agosto 2000, n. 274, art.
20, comma 3 e art. 29, comma 3; Nuovo cod.proc.pen., art. 178, co.
1, n. 3)
Sez. 4, sent. 37617 del 23 settembre 2004 (cc.8/6/2004). Pres.
Coco, Rel. Chiliberti, P.M. Cesqui (conf.), ric. P.M. in proc.
Balestri.
Nel caso di nullità della notificazione del decreto di citazione
a giudizio per il mancato rispetto del termine stabilito dall'art.
20 comma terzo D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274, il giudice di pace
deve provvedere egli stesso a rinnovare la notifica e non può
disporre la restituzione degli atti al P.M. con un provvedimento
che, determinando una indebita regressione del processo, si
configura come abnorme.
Giudizio
(cod. proc. pen. 1988) Istruzione dibattimentale - Assunzione di
nuovi mezzi di prova - Mezzi di ricerca utilizzabili dal giudice -
Limitazioni - Esclusione - Provvedimento "ex officio" di
perquisizione e sequestro a fini di prova - Ammissibilità -
Sussistenza.
(Nuovo cod.proc.pen., artt. 507, 247 e 253)
Sez. 4, sent. 44481 del 16 novembre 2004 (cc.12/7/2004). Pres.
D'Urso, Rel. Galbiati, P.M. Delehaye (conf.), ric. Improta e
altri.
Il potere del giudice di assumere nuove prove all'esito
dell'istruttoria dibattimentale non incontra limitazioni quanto al
relativo mezzo di ricerca, e deve esercitarsi in conformità alle
regole che specificamente governano l'attività istruttoria presa in
considerazione. Ne conseue la legittimità del provvedimento con il
quale il giudice, d'ufficio, disponga perquisizioni domiciliari e
sequestri in danno dell'imputato, in assenza di richiesta del
pubblico ministero e senza attivazione preventiva del
contraddittorio tra le parti. (Fattispecie nella quale, avendo gli
interessati negato il proprio consenso al prelievo di campioni
biologici utili per confronti con materiale repertato dopo una
violenza sessuale di gruppo, il giudice dibattimentale ha disposto
la perquisizione domiciliare in danno degli imputati ed il
sequestro di indumenti ed oggetti da loro utilizzati).
Misure
cautelari (cod. proc. pen. 1988) - Personali - Disposizioni
generali Esigenze cautelari -Pericolosità sociale - Possibilità di
dedurre il pericolo di reiterazione dei reati dalle sole modalità
del fatto - Esclusione Valutazione congiunta della personalità
dell'indagato - Necessità.
(nuovo cod.proc.pen., art. 274, co. 1 n. 3; cod.pen., art. 133)
Sez. 4, sent. 37566 del 23 settembre 2004 (cc.1/4/2004). Pres.
Coco, Rel. Battisti, P.M. Monetti (diff.), ric. Albanese.
In materia di misure cautelari personali, la sussistenza del
concreto pericolo di reiterazione dei reati, di cui all'art. 274
comma primo lett. c) cod. proc. pen., deve essere desunta sia dalle
specifiche modalità e circostanze del fatto, che dalla personalità
dell'imputato, valutata sulla base dei precedenti penali o dei
comportamenti concreti, attraverso una valutazione che, in modo
globale, tenga conto di entrambi i criteri direttivi indicati. (In
applicazione di tali principi, la Corte ha escluso che il giudizio
di pericolosità possa essere tratto unicamente dalle modalità del
fatto criminoso accertato, annullando la decisione del tribunale
del riesame che, con riferimento ad una fattispecie in materia di
cessione di stupefacenti, si era limitato a prendere in
considerazione le sole circostanze e modalità del fatto, quali la
ripartizione della sostanza in dosi, il loro occultamento
nell'autovettura e nell'abitazione, l'atteggiamento dell'imputato
nell'atto di disfarsi di una dose, senza operare alcuna valutazione
della personalità).
Persona
giuridica - Società - in genere - Responsabilità dipendente da
reato -Disposizioni processuali - Misure cautelari interdittive -
Impugnazioni Ricorso per cassazione "per saltum" Ammissibilità -
Esclusione.
(D.Lg. 8 giugno 2001, n. 231, art. 52 co. 2; Nuovo cod.proc.pen.,
art. 568, co. 5)
Sez. 6, sen. 37985 del 27 settembre 2004 (cc.22/9/2004). Pres.
Leonasi, Rel. Carcano, P.M. D'Angelo (parz.diff.), ric. Soc.
Siemens.
In materia di responsabilità da reato delle persone giuridiche
e delle società, le ordinanze che applicano una misura cautelare
interdittiva sono impugnabili, ai sensi dell'art. 52 D.Lgs. 8
giugno 2001, n. 231, solo con l'appello, dovendosi escludere
l'ammissibilità del ricorso per cassazione "per saltum". (Nel caso
di specie, la Corte non ha dichiarato l'inam-missibilità del
ricorso presentato dal difensore della società avverso il
provvedimento con cui il g.i.p. aveva disposto il divieto di
contrattare con la pubblica amministrazione, ma lo ha qualificato
come appello, trasmettendo gli atti al giudice competente, a norma
dell'art. 568 comma quinto cod. proc. pen.).
Prove (cod.
proc. pen. 1988) - Mezzi di ricerca della prova - Intercettazioni
di conversazioni o comunicazioni - In genere - Riprese visive
effettuate dalla polizia giudiziaria in luogo pubblico Mezzo
atipico di ricerca della prova Autorizzazione dell'autorità
giudiziaria -Esclusione - Fattispecie. (Costituzione
art. 14; Nuovo cod.proc.pen., art. 189 e art. 234)
Sez. 4, sent. 37561 del 23 settembre 2004 (cc.18/3/2004). Pres.
Coco, Rel. Spagnuolo, P.M. Viglietta (conf.), ric. Galluzzi.
Le riprese visive effettuate dalla polizia giudiziaria in luoghi
pubblici o aperti al pubblico sono un mezzo atipico di ricerca
della prova e non necessitano della preventiva autorizzazione
dell'autorità giudiziaria, in quanto le garanzie previste dall'art.
14 Cost. si applicano solo per quelle captazioni visive che
riguardano luoghi di privata dimora. (Nel caso di specie, la Corte
ha ritenuto congruamente motivata la decisione del giudice del
riesame che aveva considerato il piazzale antistante l'abitazione
dell'imputato non rientrante nella nozione di privata dimora).
Prove (cod.
proc. pen. 1988) - Mezzi di ricerca della prova - Intercettazioni
di conversazioni o comunicazioni - In genere - Telefonate
dall'Italia per l'estero - Legittimità dell'intercettazio-ne -
Violazione delle norme sulle rogatorie - Esclusione -
Ragioni.
(Nuovo cod.proc.pen., artt. 266, 267 e 727)
Sez. 4, sent. 37646 del 23 settembre 2004 (cc.30/6/2004). Pres.
Coco, Rel. Visconti, P.M. Delehaye (conf.), ric. Romeo.
Non comporta violazione delle norme sulle rogatorie
internazionali l'intercettazione di telefonate in partenza
dall'Italia e dirette all'estero, in quanto tutta l'attività di
intercettazione, ricezione e registrazione delle telefonate viene
compiuta interamente sul territorio italiano. (La Corte ha
precisato che in tale ipotesi non è necessaria la tecnica
dell'istradamento - convogliamento delle chiamate in partenza
dall'estero in un "nodo" posto in Italia -, in quanto la captazione
ha ad oggetto una comunicazione che non solo transita, ma ha
origine sul territorio nazionale, per cui il contatto con
un'utenza straniera è del tutto occasionale e non prevedibile).
Prove (cod.
proc. pen. 1988) - Mezzi di ricerca della prova - Intercettazioni
di conversazioni o comunicazioni Utilizzazione - Divieti - In
altri procedimenti - Divieti - Disciplina prevista dal-l'art. 271
cod. proc. pen. - Decreti autorizzativi, di proroga e di convalida
Motivazione per relationem Sufficienza - Motivazione mancante o
apparente - Inutilizzabilità - Eccezione - Oneri conseguenti per la
parte inte-ressata.
(Nuovo cod.proc.pen., artt. 125, 191, 267, 268 e 271)
Sez. Un., sent. 45189 del 23 novembre 2004 (cc.17/11/2004).
Pres. Marvulli, Rel. Nappi, P.M. Esposito (diff.), ric. P.M. in
proc. Esposito.
Allorché i risultati di intercettazioni di conversazioni o
comunicazioni autorizzate con provvedimento motivato "per
relationem" siano acquisiti in procedimento diverso da quello in
cui furono disposte, la parte che ne eccepisce l'inutilizzabilità,
per essere la relativa motivazione solo apparente, ha l'onere di
produrre sia il decreto di autorizzazione sia il documento al quale
esso rinvia, in modo da porre il giudice del procedimento "ad
quem" in grado di verificare l'effettiva inesistenza, nel
procedimento "a quo", del controllo giurisdizionale prescritto
dall'art. 15 Cost. (Nell'occasione la Corte ha ribadito la
distinzione tra motivazione assente o apparente, alla quale
consegue l'inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni, e
il vizio di inadeguata o insufficiente motivazione, che non rileva
ai fini della loro utilizzabilità).
Prove (cod.
proc. pen. 1988) - Mezzi di ricerca della prova - Intercettazioni
di conversazioni o comunicazioni Utilizzazione - In altri
procedimenti Decreto di autorizzazione Motivazione - Requisiti -
Criteri di valutazione -Controllo incidentale - Ricadute sul
procedimento a quo - Esclusione.
(Nuovo cod.proc.pen., artt. 267, 271, 268 co. 1 e 268 co. 3)
Sez. Un., sent. 45189 del 23 novembre 2004 (cc.17/11/2004).
Pres. Marvulli, Rel. Nappi, P.M. Esposito (diff.), ric. P.M. in
proc. Esposito.
Nel caso di acquisizione degli esiti dell' intercettazione di
conversazioni o comunicazioni in procedimento diverso da quello nel
quale siano state rilasciate le relative autorizzazioni, il
controllo del giudice sulla legalità dell'am-missione e
dell'esecuzione delle operazioni di carattere meramente
incidentale e, come tale, ininfluente nel procedimento "a quo"
riguarda esclusivamente la serietà e la specificità delle esigenze
investigative, come individuate dal P.M. in relazione alla
fattispecie criminosa ipotizzata, e non comporta alcuna valutazione
di fondatezza, neanche sul piano indiziario, della ipotesi in
questione.
Prove (cod.
proc. pen. 1988) - Mezzi di ricerca della prova - Intercettazioni
di conversazioni o comunicazioni Utilizzazione - In altri
procedimenti Inutilizzabilità - Rilevabilità - Ricerca d'ufficio
della prova - Esclusione Onere della parte interessata
Sussistenza.
(Nuovo cod.proc.pen., artt. 116, 270, 267, 268 co. 1 e 271 co.
1)
Sez. Un., sent. 45189 del 23 novembre 2004 (cc.17/11/2004).
Pres. Marvulli, Rel. Nappi, P.M. Esposito (diff.), ric. P.M. in
proc. Esposito.
L'inutilizzabilità dei risultati di intercettazioni di
conversazioni o comunicazioni per violazione degli artt. 267 e 268,
commi primo e terzo, cod. proc. pen., è rilevata dal giudice del
procedimento diverso da quello nel quale furono autorizzate solo
quando essa risulti dagli atti di tale procedimento, non essendo
tenuto il giudice a ricercarne d'ufficio la prova. Grava, infatti,
sulla parte interessata a farla valere l'onere di allegare e
provare il fatto dal quale dipende l'eccepita inutilizzabilità,
sulla base di copia degli atti rilevanti del procedimento
originario che la parte stessa ha diritto di ottenere, a tal fine,
in applicazione dell'art. 116 stesso codice (In motivazione la
Corte ha osservato che anche nel giudizio "a quo", poiché
l'inutilizzabilità discende dalla violazione delle norme richiamate
dall'art. 271, comma primo, cod. proc. pen., e non dalla mera
indisponibilità degli atti concernenti l'intercettazione e la sua
legittimità, incombe alla parte l'onere di dedurne la
sussistenza).
Prove (cod.
proc. pen. 1988) - Mezzi di ricerca della prova - Intercettazioni
di conversazioni o comunicazioni Utilizzazione - In altri
procedimenti Mancata acquisizione del decreto autorizzativo nel
procedimento ad quem - Irrilevanza - Deposito dei verbali e delle
registrazioni - Sufficienza.
(Nuovo cod.proc.pen. art. 191, art. 268 co. 6, art. 268 co. 7, art.
268 co. 8, art. 270 e art. 271 co. 1)
Sez. Un., sent. 45189 del 23 novembre 2004 (cc.17/11/2004).
Pres. Marvulli, Rel. Nappi, P.M. Esposito (diff.), ric. P.M. in
proc. Esposito.
Ai fini dell'utilizzabilità degli esiti di intercettazioni di
conversazioni o comunicazioni in procedimento diverso da quello nel
quale esse furono disposte, non occorre la produzione del relativo
decreto autorizzativo, essendo sufficiente il deposito, presso
l'Autorità giudiziaria competente per il "diverso" procedimento,
dei verbali e delle registrazioni delle intercettazioni
medesime.
Reati contro
la persona - Delitti contro la vita e l'incolumità individuale
Lesioni personali colpose - In genere Infortuni sul lavoro -
Procedibilità d'uf-ficio - Rilevanza della qualifica rivestita
dall'imputato - Esclusione.
(Cod.pen., art. 590, comma 5)
Sez. 4, sent. 37666 del 23 settembre 2004 (cc.2/7/2004). Pres.
Coco, Rel. Visconti, P.M. (conf.), ric. Gattoni.
In materia di lesioni colpose, se i fatti sono commessi con
violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul
lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato
una malattia professionale, sussiste sempre la procedibilità
d'ufficio, ai sensi dell'art. 590 comma 5 cod. pen.,
indipendentemente dalla qualifica rivestita dall'imputato, in
quanto le valutazioni di carattere soggettivo non influiscono sulla
procedibilità.
Sport -
Provvedimenti contro la violenza occasionata da manifestazioni
sportive - Obbligo di presentazione ad un ufficio o comando di
polizia in occasione di tali manifestazioni Convalida da parte del
giudice Oggetto del relativo giudizio.
(L. 13 dicembre 1989, n. 401, art. 6 co. e co. 3; D.L. 20 agosto
2001, n. 336; L. 19 ottobre 2001, n. 37)
Sez. Un. sent. n. 44273 del 12 novembre 2004 (cc.27/11/2004).
Pres. Marvulli, Rel. Brusco, P.M. Veneziano (diff.), ric.
Labbia.
In sede di convalida del provvedimento del questore che,
incidendo sulla libertà personale, imponga a taluno, ai sensi
dell'art. 6, comma secondo, della legge 13 dicembre 1989 n. 401 e
succ. modd., l'obbligo di presentarsi ad un ufficio o comando di
polizia in coincidenza con lo svolgimento di manifestazioni
sportive, il controllo di legalità del giudice deve riguardare
l'esistenza di tutti i presupposti legittimanti l'adozione
dell'atto da parte dell'autorità amministrativa, compresi quelli
imposti dalla circostanza che con esso si dispone una misura di
prevenzione (ragioni di necessità e urgenza, pericolosità concreta
ed attuale del soggetto, attribuibilità al medesimo delle condotte
addebitate e loro riconducibilità alle ipotesi previste dalla
norma), ed investire altresì la durata della misura che, se
ritenuta eccessiva, può essere congruamente ridotta dal giudice
della convalida (V. Corte cost., 5 dicembre 2002 n. 512).
Sport -
Provvedimenti contro la violenza occasionata da manifestazioni
sportive - Obbligo di presentazione ad un ufficio o comando di
polizia in occasione di tali manifestazioni Richiesta di convalida
del pubblico ministero - Obbligo di trasmissione al giudice della
convalida della documentazione sulla quale si fonda il
provvedimento questorile - Necessità.
(L. 13 dicembre 1989, n. 401, art. 6 co. 2 e 3; D.L. 20 agosto
2001, n. 336; L. 19 ottobre 2001, n. 377)
Sez. Un., sent. 44273 del 12 novembre 2004 (cc.27/10/2004).
Pres. Marvulli, Rel. Brusco, P.M. Veneziano (diff.), ric.
Labbia.
Il pubblico ministero che ritenga di chiedere la convalida del
provvedimento del questore reso, ai sensi dell'art. 6, comma
secondo, della legge 13 dicembre 1989 n. 401 e succ. modd., in caso
di turbative occorse in occasione di manifestazioni sportive, deve
trasmettere al giudice la documentazione sulla quale si fonda il
provvedimento medesimo, al fine di consentirne l'esame da parte
della persona interessata, in vista dell'eventuale presentazione
di memorie e (contro) deduzioni, e il controllo pieno di legalità
da parte del giudice della convalida.
Sport -
Provvedimenti del questore relativi a turbative nello svolgimento
di manifestazioni sportive - Ordinanza di convalida del g.i.p. -
Motivazione che si limiti ad un controllo meramente formale -
Conseguenze - Annullamento con rinvio.
(L. 13 dicembre 1989, n. 401, art. 6;Nuovo cod.proc.pen., art.
623)
Sez. Un. sent. 44273 del 12 novembre 2004 (cc.27/10/2004). Pres.
Marvulli, Rel. Brusco, P.M. Veneziano (diff.), ric. Labbia.
Va annullata con rinvio l'ordinanza del giudice che, in sede di
convalida del provvedimento emesso dal questore ai sensi dell'art.
6, comma secondo, legge 13 dicembre 1989 n. 401 e succ. modd.,
limitandosi ad un controllo meramente formale, ometta di motivare
in ordine all'esistenza dei presupposti legittimanti l'adozione da
parte dell'autorità amministrativa della misura limitativa della
libertà personale. |