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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA
REPUBBLICA 5 NOVEMBRE 2004 N. 301
RECEPIMENTO DELL'ACCORDO SINDACALE
PER LE FORZE DI POLIZIA AD ORDINAMENTO CIVILE E DELLO SCHEMA DI
PROVVEDIMENTO PER LE FORZE DI POLIZIA AD ORDINAMENTO MILITARE
RELATIVI AL BIENNIO ECONOMICO 2004-2005.
(Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale N. 298 del 21
dicembre 2004)
TITOLO II
Forze di polizia ad ordinamento militare
Art. 8. Ambito di applicazione e durata
1. Ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto
legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e successive modificazioni, il
presente decreto si applica al personale dei ruoli dell'Arma dei
carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, con esclusione
dei rispettivi dirigenti e del personale di leva.
2. Il presente decreto concerne gli aspetti retributivi ed è
valido per il periodo dal 1°gennaio 2004 al 31 dicembre 2005.
3. Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla
data di scadenza del presentedecreto, al personale di cui al comma
1 è corrisposto, a partire dal mese successivo, un elemento
provvisorio della retribuzione pari al trenta per cento del tasso
di inflazione programmato, applicato ai parametri stipendiali
vigenti. Dopo ulteriori tre mesi di vacanza contrattuale, detto
importo è pari al cinquanta per cento del tasso di inflazione
programmato e cessa di essere erogato dalla decorrenza degli
effetti economici previsti dal nuovo decreto del Presidente della
Repubblica emanato ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b),
del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195.
Art. 9. Nuovi stipendi
1. Dal 1°gennaio 2004, gli stipendi del personale delle Forze di
polizia ad ordinamento militare, stabiliti dall'articolo 42, comma
3, del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno
2002,
n. 164, sono incrementati delle misure mensili lorde e
rideterminati nei valori annui lordi di cuialla seguente
tabella:

2. Dal 1°gennaio 2005, il valore del punto parametrale, stabilito
dall'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 30 maggio 2003,
n. 193, è fissato in euro 154,50 annui lordi. Il trattamento
stipendiale del personale delle Forze di polizia ad ordinamento
militare, individuato nella tabella 4 allegata al medesimo decreto
legislativo, è, pertanto, rideterminato nelle misure annue lorde di
seguito indicate:

3. I valori stipendiali di cui al comma 2 assorbono gli
incrementi attribuiti dal 1°gennaio 2004 ai sensi del comma 1.
4. Il trattamento stipendiale, come rideterminato dal comma 2,
per la quota parte relativaall'indennità integrativa speciale,
conglobata dal 1° gennaio 2005 nel trattamento stesso ai sensi
dell'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 30 maggio 2003,
n. 193, non modifica la base di calcolo ai fini della base
pensionabile di cui alla legge 29 aprile 1976, n. 177, e successive
modificazioni, e dell'applicazione dell'articolo 2, comma 10, della
legge 8 agosto 1995, n. 335, e non ha effetti diretti e indiretti
sul trattamento complessivo fruito, in base alle vigenti
disposizioni, dal personale in servizio all'estero.
5. Gli importi stabiliti dai commi 1 e 2 assorbono l'elemento
provvisorio della retribuzioneprevisto, in caso di vacanza
contrattuale, dall'articolo 41, comma 3, del decreto del Presidente
della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164.
Art. 10. Effetti dei nuovi stipendi
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9, comma 4, le
nuove misure del trattamentostipendiale risultanti
dall'applicazione del presente decreto hanno effetto sulla
tredicesima mensilità, sul trattamento ordinario di quiescenza,
normale e privilegiato, sulla indennità di buonuscita, sull'assegno
alimentare previsto dall'articolo 82 del decreto del Presidente
della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, o da disposizioni analoghe,
sull'equo indennizzo, sulle ritenute previdenziali ed assistenziali
e relativi contributi, compresi la ritenuta in conto entrata
INPDAP, o altre analoghe, ed i contributi di riscatto.
2. I benefìci economici risultanti dall'applicazione del
presente decreto sono computati integralmente, alle scadenze e
negli importi previsti, al personale comunque cessato dal servizio,
con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del presente schema
di concertazione, fatto salvo quanto previsto dal comma 3. Agli
effetti dell'indennità di buonuscita si considerano solo gli
scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal servizio.
3. Per il personale comunque cessato dal servizio nell'anno
2004, con diritto a pensione, i benefìci stipendiali risultanti
dall'applicazione del presente decreto sono computati ai fini della
determinazione del trattamento pensionistico, per il 2004, negli
importi di cui all'articolo 9, comma 1, e, per il 2005, negli
ulteriori importi mensili lordi di seguito indicati, in relazione
al grado rivestito nonché alla posizione economica di cui alla
tabella B2 allegata al decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193,
corrispondenti a quelli attribuiti a titolo di miglioramento
stipendiale per l'anno 2005 al personale in servizio di pari grado,
qualifica ed anzianità:

4. Ai fini della determinazione del trattamento pensionistico,
gli importi di cui alla tabella riportata nel comma 3 non producono
effetti sugli scatti e sugli emolumenti indicati dall'articolo 3,
comma 1, del decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193, che, a
decorrere dal 1° gennaio 2005, confluiscono nello stipendio basato
sul sistema dei parametri.
5. La corresponsione dei nuovi stipendi derivanti
dall'applicazione del presente decreto avviene,in via provvisoria e
salvo conguaglio, ai sensi dell'articolo 172 della legge 11 luglio
1980, n. 312, in materia di sollecita liquidazione del nuovo
trattamento economico.
6. Le nuove misure del trattamento stipendiale di cui
all'articolo 9 non hanno effetto sulla determinazione delle misure
orarie del compenso per lavoro straordinario. Le misure orarie
lorde del compenso per lavoro straordinario restano quelle fissate
dall'articolo 43, comma 4, del decreto del Presidente della
Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, riportate nella seguente
tabella:

Art. 11. Indennità pensionabile
1. Le misure dell'indennità mensile pensionabile stabilite
dall'articolo 44, comma 1, lettera b), deldecreto del Presidente
della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, sono incrementate dei
seguenti importi mensili lordi:

2. Le misure dell'indennità mensile pensionabile stabilite
dall'articolo 44, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente
della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, come incrementate ai sensi
del comma 1, sono rideterminate nei seguenti importi mensili
lordi:

Art. 12. Indennità di impiego operativo per attività di
aeronavigazione, di volo, di pilotaggio, di imbarco ed altre
indennità
1. Ferme restando le vigenti disposizioni relative
all'equiparazione tra i gradi e le qualifiche del personale delle
Forze di polizia e quello delle Forze armate, l'indennità di
impiego operativo per attività di aeronavigazione, di volo, di
pilotaggio e di imbarco, nonché le relative indennità supplementari
attribuite al personale delle Forze di polizia ad ordinamento
militare, sono rapportate, con le medesime modalità applicative e
ferme restando le vigenti percentuali di cumulo tra le diverse
indennità, agli importi ed alle maggiorazioni vigenti per il
personale delle Forze armate impiegato nelle medesime condizioni
operative.
Art. 13. Indennità di presenza festiva
1. A decorrere dal 1° gennaio 2004, al personale che presta
servizio in un giorno festivo, l'indennità di cui all'articolo 20,
comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio
2001, n. 140, è rideterminata nella misura giornaliera lorda di
euro 12,00.
Art. 14. Efficienza dei servizi
istituzionali
1. Per ogni Forza di polizia ad ordinamento militare il Fondo
per l'efficienza dei servizi
istituzionali, di cui all'articolo 53 del decreto del Presidente
della Repubblica 18 giugno 2002, n.
164, ed all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica
19 novembre 2003, n. 348, è
incrementato delle seguenti risorse economiche annue:
a) per l'anno 2004:
1) Arma dei carabinieri: euro 10.539.000,00;
2) Corpo della Guardia di finanza: euro 5.906.000,00;
b) per l'anno 2005: 1) Arma dei carabinieri: euro 17.832.000,00; 2)
Corpo della Guardia di finanza: euro 9.615.000,00.
2. Gli importi di cui al comma 1 non comprendono l'IRAPe gli oneri
contributivi a carico dello Stato. Quelli afferenti all'anno 2004
non hanno effetto di trascinamento nell'anno successivo.
3. Le risorse assegnate e non utilizzate nell'esercizio di
competenza sono riassegnate, per lemedesime esigenze, nell'anno
successivo.
TITOLO III
Disposizioni finali
Art. 15. Proroga di efficacia di norme
1. Al personale di cui ai titoli I e II continuano ad
applicarsi, ove non in contrasto con il presente decreto, le norme
stabilite dai precedenti provvedimenti di recepimento di accordi e
di concertazioni.
Art. 16. Copertura finanziaria
1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto,
valutato in euro 399.950.000 per il 2004 ed in euro 636.315.000 a
decorrere dal 2005, si provvede con l'utilizzo delle autorizzazioni
di spesa previste dall'articolo 3, comma 47, della legge 24
dicembre 2003, n. 350, iscritte nell'ambito dell'unità previsionale
di base 4.1.5.4. «Fondi da ripartire per oneri di personale», al
capitolo 3027 dello stato di previsione del Ministero dell'economia
e delle finanze per gli anni medesimi.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad
apportare, con propri decreti, lenecessarie variazioni di
bilancio.
L. 2 DICEMBRE 2004, N. 299
MODIFICA DELLA NORMATIVA IN MATERIA
DI STATO GIURIDICO E AVANZAMENTO DEGLI UFFICIALI
(Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale N. 294 del 16
dicembre 2004)
Art. 1. Reclutamento degli ufficiali dei ruoli
speciali
1. All'articolo 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n.
490, e successive modificazioni,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera a), numero 2), le parole: «32° anno di età»
sono sostituite dalle seguenti:
«34° anno di età»;
b) al comma 1, lettera a), dopo il numero 4), è inserito il
seguente:
«4-bis) dal personale del ruolo dei sergenti in possesso del
diploma di istruzione secondaria di
secondo grado che, all'atto della presentazione della domanda al
concorso, non abbia superato
il 34° anno di età e abbia maturato almeno tre anni di anzianità
nel ruolo di appartenenza».
Art. 2. Commissione superiore d'avanzamento
dell'Esercito
1. All'articolo 12 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n.
490, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni: a) al comma 3, lettera b), le parole: «che ricoprano
le cariche di Comandante delle Forze Operative Terrestri, ed
ispettori a competenza generale nell'ambito dell'Esercito» sono
sostituite dalle seguenti: «che siano preposti al comando di Alti
Comandi ovvero Ispettorati, nei settori operativo, logistico,
scolastico, addestrativo e territoriale»; b) al comma 3, lettera
c), le parole: «o di Capo del Corpo degli ingegneri» sono soppresse
e le parole: «ove non compreso nei 3 suddetti» sono sostituite
dalle seguenti: «ove non compreso nei 2 suddetti».
Art. 3. Transito dei tenenti e dei capitani dei ruoli
speciali nei corrispondenti ruoli normali
1. All'articolo 30, commi 2 e 5, del decreto legislativo 30
dicembre 1997, n. 490, e successive
modificazioni, le lettere a) e b) sono sostituite delle
seguenti:
«a) un'età non superiore a 41 anni;
b) conseguito il diploma di laurea specialistica».
2. All'articolo 21, comma 3, alinea, del decreto legislativo 5
ottobre 2000, n. 298, le parole: «nel
numero massimo di cinque posti» sono sostituite dalle seguenti:
«nel numero massimo di dieci
posti».
Art. 4. Partecipazione al concorso per i ruoli
speciali
1. All'articolo 58, comma 3-bis, del decreto legislativo 30
dicembre 1997, n. 490, le parole: «in servizio di prima nomina»
sono soppresse.
Art. 5. Avanzamento degli ufficiali cessati dal
servizio
1. L'articolo 34 della legge 20 settembre 1980, n. 574, è
sostituito dal seguente: «Art. 34. - 1. Gli ufficiali di tutti i
ruoli, che non usufruiscano della promozione prevista dalla legge
22 luglio 1971, n. 536, e successive modificazioni, sono promossi
al grado superiore una volta collocati in ausiliaria, nella riserva
o nella riserva di complemento anche oltre il grado massimo
stabilito per il ruolo da cui provengono, con esclusione dei
generali di corpo d'armata e gradi corrispondenti».
Art. 6. Aspettativa per riduzione dei
quadri
1. All'articolo 58, comma 12, del decreto legislativo 30
dicembre 1997, n. 490, e successive modificazioni, le parole: «Fino
al 31 dicembre 2005,» sono soppresse.
2. All'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 19 marzo
2001, n. 69, e successive modificazioni, le parole: «Fino al 31
dicembre 2007,» sono soppresse.
3. All'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile
1997, n. 165, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «o a
domanda, ai sensi dell'articolo 43, comma 4, della legge 19 maggio
1986, n.224».
4. All'articolo 43 della legge 19 maggio 1986, n. 224, dopo il
comma 6 sono inseriti i seguenti: «6-bis. Fermo restando quanto
previsto dal comma 6, il Ministro della difesa ed il Ministro
dell'economia e delle finanze, nell'ambito delle rispettive
competenze, in relazione a motivate esigenze di servizio delle
Forze armate e del Corpo della guardia di finanza hanno facoltà di
richiamare a domanda, previa disponibilità degli interessati, gli
ufficiali in servizio permanente collocati in aspettativa per
riduzione di quadri in applicazione dell'articolo 7 della legge 10
dicembre 1973, n. 804, e successive modificazioni. 6-ter. Gli
ufficiali richiamati ai sensi del comma 6-bis mantengono il
trattamento economico di cui al comma 2. 6-quater. I commi 6-bis e
6-ter non si applicano nei confronti degli ufficiali che, all'atto
del collocamento in aspettativa per riduzione dei quadri, rivestono
il grado apicale dei ruoli normali».
5. All'articolo 35, comma 2, del decreto legislativo 5 ottobre
2000, n. 298, le parole: «al ruolo normale dell'Arma dei
carabinieri» sono sostituite dalle seguenti: «, fino all'anno 2009,
ai ruoli degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri e, dal 2010, al
solo ruolo normale».
Art. 7. Regime transitorio dell'avanzamento
1. Dopo l'articolo 60 del decreto legislativo 30 dicembre 1997,
n. 490, è inserito il seguente: «Art. 60-bis. - (Avanzamento.
Modifiche del regime transitorio). - 1. Fermo restando quanto
stabilito dall'articolo 60, comma 3, le disposizioni di cui agli
articoli 60, commi 2, lettere c), d) ed e), e 2-bis, 62, comma 5, e
63, commi 1 e 3, sono prorogate fino all'anno 2009».
Art. 8. Modifica all'articolo 31 del decreto legislativo
5 ottobre 2000, n. 298
1. All'articolo 31, comma 4, lettera c), del decreto legislativo
5 ottobre 2000, n. 298, in corrispondenza dei capoversi relativi
agli anni 2005, 2006, 2007 e 2008, dopo le parole: «i colonnelli»
sono inserite le seguenti: «già valutati e quelli».
Art. 9. Modifiche all'articolo 33 del decreto
legislativo 5 ottobre 2000, n. 298
1. All'articolo 33 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n.
298, dopo il comma 4 è inserito il seguente:
«4-bis. Per gli ufficiali immessi nel ruolo speciale in
applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 5, comma 3,
della legge 31 marzo 2000, n. 78, si prescinde, ai fini
dell'inclusione in aliquota di valutazione per l'avanzamento al
grado superiore, dall'effettuazione del previsto periodo di
comando».
Art. 10. Disposizioni in materia di trattamento di
missione dei militari iscritti al ruolo d'onore richiamati o
trattenuti in servizio
1. Dopo l'articolo 2 della legge 27 febbraio 1989, n. 79, è
aggiunto il seguente: «Art. 2-bis. - 1. Il personale trattenuto o
richiamato in servizio ai sensi dell'articolo 1, se
comandato in missione isolata fuori dalla ordinaria sede di
servizio è esonerato,
indipendentemente dal grado rivestito, dall'obbligo di apposizione
sul certificato di viaggio dei visti di arrivo e di partenza.
2. L'amministrazione, nell'ambito delle risorse già previste in
bilancio e senza ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato,
può autorizzare il personale di cui al comma 1 ad avvalersi, per il
raggiungimento della località di missione e per il rientro nella
sede di servizio, dell'autovettura di proprietà, con rimborso delle
spese per il carburante e degli eventuali pedaggi autostradali.
3. Fermi restando il principio dell'invarianza della spesa di
cui al comma 2 e la normativa vigentein materia di trattamento di
missione, al personale di cui al comma 1 è altresì riconosciuto il
diritto
al rimborso delle spese sostenute:
a) da parte dell'accompagnatore, spettante in relazione allo stato
dell'handicap sofferto, per
l'alloggiamento, se in albergo anche in camera doppia, per i pasti
e per le spese di viaggio;
b) per l'alloggiamento in albergo anche di categoria superiore a
quella spettante in relazione al
grado rivestito, qualora quelli della categoria spettante non
dispongano di strutture idonee in
relazione allo stato di handicap sofferto;
c) per gli spostamenti effettuati, per esigenze di servizio
correlate allo svolgimento della
missione, nella località di missione, anche con mezzi diversi da
quelli pubblici».
Art. 11. Vantaggi di carriera
1. All'articolo 66 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n.
490, e successive modificazioni, dopo il comma 4, sono aggiunti i
seguenti: «4-bis. A partire dai corsi che hanno avuto inizio
nell'anno 1998, agli ufficiali che, per comprovate ragioni di
servizio o per infermità dipendente da causa di servizio, abbiano
frequentato con ritardo il corso di Stato Maggiore, si applicano i
vantaggi di carriera di cui al quadro II della tabella 4 allegata
alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, come sostituito dalla legge
28 aprile 1976, n. 192, nel testo vigente alla data di conclusione
del corso a suo tempo non frequentato. 4-ter. A partire dai corsi
che hanno avuto inizio nell'anno 1999, agli ufficiali che, previo
superamento dell'apposito concorso di ammissione, per comprovate
ragioni di servizio o per infermità dipendente da causa di
servizio, abbiano frequentato con ritardo il corso superiore di
Stato Maggiore, si applicano i vantaggi di carriera di cui al
quadro II della tabella 4 allegata alla legge 12 novembre 1955, n.
1137, come sostituito dalla legge 28 aprile 1976, n. 192, nel testo
vigente alla data di conclusione del corso a suo tempo non
frequentato».
Art. 12. Ridenominazione dei gradi degli ufficiali
generali del ruolo normale delle armi di fanteria, cavalleria,
artiglieria, genio e trasmissioni dell'Esercito
1. Alla tabella A allegata al decreto legislativo 30 dicembre
1997, n. 490, e successive
modificazioni, alla colonna «Esercito» sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) prima delle parole: «Tenente generale» sono inserite le
seguenti: «Generale di corpo
d'armata»;
b) prima delle parole: «Maggiore generale» sono inserite le
seguenti: «Generale di divisione»;
c) prima delle parole: «Brigadier generale» sono inserite le
seguenti: «Generale di brigata».
2. Al comma 1 dell'articolo 10 del decreto legislativo 30
dicembre 1997, n. 490, le parole:
«Maggior Generale» sono sostituite dalle seguenti: «Generale di
divisione» e le parole: «Brigadier Generale» sono sostituite dalle
seguenti: «Generale di brigata».
3. All'articolo 12 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n.
490, e successive modificazioni,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «Maggior generali» sono sostituite dalle
seguenti: «Generali di divisione»;
b) al comma 3, le parole: «Tenenti Generali» e «tenenti generali»,
ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «Generali di
corpo d'armata».
Art. 13. Sostituzione dei quadri I, II, III, IV, V, VI, VII e IX
della tabella 1 allegata al decreto legislativo 30 dicembre 1997,
n. 490
1. I quadri I, II, III, IV, V, VI, VII e IX della tabella 1
allegata al decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e
successive modificazioni, sono sostituiti dai rispettivi quadri di
cui all'allegato A alla presente legge.
Art. 14. Sostituzione dei quadri I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII,
IX, X, XI e XII della tabella 2 allegata al decreto legislativo 30
dicembre 1997, n. 490.
1. I quadri I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI e XII
della tabella 2 allegata al decreto legislativo 30 dicembre 1997,
n. 490, e successive modificazioni, sono sostituiti dai rispettivi
quadri di cui all'allegato B alla presente legge.
Art. 15. Sostituzione dei quadri I, II e V della tabella
3 allegata al decreto legislativo 30 dicembre 1997, n.
490
1. I quadri I, II e V della tabella 3 allegata al decreto
legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, esuccessive modificazioni,
sono sostituiti dai rispettivi quadri di cui all'allegato C alla
presente legge.
2. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano nei
confronti del personale reclutatonella prima classe dell'Accademia
aeronautica a decorrere dall'anno accademico 2001-2002.
Art. 16. Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nellaGazzetta Ufficiale.
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 3
DICEMBRE 2004 (Gazzetta Ufficiale - Serie Generale N.
8 del 12 gennaio 2005)
Istituzione del Dipartimento per il programma di Governo.
DECRETO 24 NOVEMBRE 2004, N.
326 (Gazzetta Ufficiale - Serie Generale N. 20 del
26 gennaio 2005)
Regolamento recante determinazione dei termini di conclusione
del procedimento di concessione dell'assenso del Ministro della
difesa alla costituzione di associazioni tra personale militare, ai
sensi dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n.
241. |