| Le MSU quali titolari di un
compito militare
Signor presidente la
ringrazio.
Con il mio
intervento vorrei tentare di affrontare alcuni aspetti del quadro
giuridico nazionale che si ripercuotono significativamente sulla
natura delle Multinational Specialized Units. Si tratta, come già è
stato posto in evidenza da chi mi ha proceduto, di unità militari
deputate a compiti specialistici di polizia ordinaria che si
risolvono, pertanto, in qualcosa di nuovo in seno allo strumento
militare. In altre parole, le MSU quali titolari e portatrici di
esperienze e capacità di polizia ordinaria conferiscono alle Forze
armate una nuova capacità aggiuntiva, ad altissima
specializzazione, particolarmente utile nella conduzione della
missione militare. È proprio la novità storica e normativa a
costituire la motivazione che sottende l'esigenza di collocare
razionalmente l'esperienza MSU all'interno del sistema. Ritengo,
quindi, che si debba procedere ad una verifica della compatibilità
dell'esistenza di uno strumento militare, con compiti di polizia
ordinaria, con i compiti attribuiti alla legge alle Forze armate e
successivamente alla responsabilità della gestione di tali
componenti qualora inserite in una Forza schierata in una missione
all'estero.
Quanto al primo
problema, desidero ricordare che il quadro normativo concernente i
compiti delle Forze armate risulta piuttosto complesso perché
desumibile da numerose disposizioni che si sono stratificate nel
tempo a partire dalla legge 11 luglio 1978, n. 382, "norme di
principio sulla disciplina militare". Tale stratificazione, frutto
di un generale processo di decodificazione dell'ordinamento, ha
avuto un forte impulso proprio grazie agli impegni sempre crescenti
delle Forze armate in missioni multinazionali ed ha portato ad una
profonda revisione sia dell'organizzazione sia dei compiti
attribuiti alle Forze armate. A tale proposito, non manca chi abbia
espresso critiche nei confronti del nuovo modello di difesa proprio
in relazione all'eventualità di impiego militare fuori dai confini
nazionali, che è stato ritenuto incostituzionale. Il problema nasce
in quanto la costituzione non indica quali siano i compiti delle
Forze armate, i quali devono essere ricavati dall'esame combinato
di più norme. Al contrario, altre carte costituzionali si sono
preoccupate di fissare dei principi che, a vantaggio della
chiarezza, hanno irrigidito il sistema. A titolo di esempio si
ricorda che la Costituzione del regno di Spagna del 27 dicembre
1978 all'art. 8 stabilisce che "le Forze armate, costituite
dall'esercito di terra, la marina e l'aeronautica, hanno il compito
di garantire la sovranità e l'indipendenza della Spagna, difenderne
l'integrità territoriale e l'assetto costituzionale.
Una legge
organica regolerà le basi dell'organizzazione militare, secondo i
principi della presente Costituzione". In maniera coerente,
dapprima il d. Lgs. 28 novembre 1997, n. 464, che ha stabilito i
compiti del livello tecnico operativo dell'amministrazione della
difesa, all'art. 1, afferma che lo strumento militare è volto a
consentire la permanente disponibilità di strutture di comando e
controllo di Forza armata ed interforze preposte alla difesa del
territorio nazionale e delle vie di comunicazione marittime ed
aeree, nonché "a partecipare a missioni anche multinazionali per
interventi a supporto della pace". Ritengo di dover sottolineare
che sulla norma sono stati espressi dubbi circa la sua legittimità
costituzionale per violazione della delega legislativa contenuta
nella legge 28 dicembre 1995, n. 549.
Accortamente,
però, è stato osservato che la delega alla riduzione di enti e
reparti delle Forze armate, finalizzata a garantire una più
efficace e funzionale articolazione dello strumento militare,
dovesse essere necessariamente preceduta dalla natura, scopi e
attribuzioni delle Forze armate per cui la ridefinizione dei
compiti deve essere considerata come una conseguenza della riforma
strutturale dello strumento militare. Successivamente, la legge 14
novembre 2000, n.331, concernente l'istituzione del servizio
militare professionale, all'art.1, comma 2, dispone che
l'ordinamento e le attività delle Forze armate sono conformi
all'art.11 della Costituzione. Il successivo comma 3 ricorda che il
compito prioritario delle Forze armate è quello della difesa dello
stato, mentre il comma successivo, stabilendo che "le Forze armate
hanno altresì il compito di operare al fine della realizzazione
della pace e della sicurezza, in conformità alle regole del diritto
internazionale ed alle determinazioni delle organizzazioni
internazionali delle quali l'Italia fa parte", abbina al compito
prioritario della difesa dello stato quello della realizzazione
della pace e della sicurezza in seno alla comunità internazionale.
Emerge con chiarezza che il quadro normativo ormai ha superato del
tutto quella visione della sicurezza che veniva identificata con le
forme di tutela riconducibili al concetto di difesa nazionale, cioè
di difesa delle istituzioni, del territorio, della popolazione e di
quei valori e principi posti a fondamento dell'ordinamento
giuridico.
La legge, oggi,
considera la sicurezza in una visione estremamente più ampia, cioè
come un bene che deve essere assicurato ben oltre il territorio
nazionale, in quanto investe i rapporti fra stati nelle più diverse
aree geografiche a condizione che vi sia una connettibilità agli
interessi nazionali. La sicurezza, quindi, deve essere vista in
rapporto teleologico con gli interessi nazionali e di quelli più
generali della comunità internazionale. Mutando prospettiva, emerge
che in tal modo l'Italia si è dotata degli strumenti giuridici
necessari a divenire un paese che esporta sicurezza e che,
pertanto, è in grado di assumere un ruolo più moderno e di alta
valenza nella comunità internazionale. Resta da dire che il
collegamento che consenta l'espansione dell'interesse nazionale
all'esterno del territorio soggetto alla sovranità dello stato può
verificarsi in due distinte ipotesi.
In primo luogo,
quando l'impegno nazionale consegua a specifiche determinazioni di
organismi internazionali, nonché quando consegua per l'attivazione
di specifiche norme di diritto internazionale. La norma, quindi,
appare molto ampia poiché consente interventi giustificabili sia
alla luce delle norme di diritto internazionale umanitario sia a
decisioni assunte dai competenti organi delle organizzazioni
internazionali. Al successivo art. 2, comma 1, nn. 1 e 2, inoltre,
con riferimento ai criteri di mantenimento di forme di servizio
obbligatorio la legge ha equiparato le diverse ipotesi di stato di
guerra deliberato ex art. 78 cost. e di "grave crisi internazionale
nella quale l'Italia sia coinvolta direttamente o in ragione della
sua appartenenza ad una organizzazione internazionale". La
formulazione legislativa, quindi, ha avvicinato l'ipotesi dello
stato di guerra a quella della grave crisi internazionale colmando,
così, quella che da tempo era avvertita come una lacuna legislativa
ed ampliando lo spettro degli stati che consentono l'impiego dello
strumento militare. Fin qui i compiti attribuiti alle Forze armate
nel loro complesso. Devo aggiungere che questi risultano integrati
e specificati dal d. Lgs. 5 ottobre 2000, n. 297, concernente la
riforma dell'Arma dei carabinieri.
Senza
avventurarmi in una disamina dei compiti militari attribuiti
all'Arma, che pure sarebbe di grande interesse, devo ricordare che
l'art. 5, comma 2, del decreto esplicitamente stabilisce che l'Arma
dei carabinieri, nell'ambito della partecipazione alle operazioni
militari all'estero, partecipa anche alle operazioni per il
mantenimento e ristabilimento della pace e della sicurezza
internazionale, in particolare per realizzare condizioni di
sicurezza e ordinata convivenza nelle aree di intervento. La norma,
quindi, considerata nel più generale sistema dei compiti attribuiti
alle Forze armate, individua un compito specialistico dell'Arma dei
carabinieri. In altre parole, fra le Forze armate l'Arma dei
carabinieri, in virtù delle sue peculiarità e professionalità
esprimibili, è preposta a quel particolare compito di realizzare
condizioni di sicurezza e ordinata convivenza nelle aree di
intervento che è espressione della funzione di polizia. In tal
modo, la norma, che sembra "cucita" sull'esperienza storica delle
MSU, ha affermato l'appartenenza della specializzata funzione di
polizia allo spettro di capacità che lo strumento militare italiano
deve esprimere nelle missioni all'estero.
Per maggiore
chiarezza concettuale, devo sottolineare che la partecipazione a
missioni di polizia all'estero nel contesto di operazioni a
supporto della pace è assicurata dall'Arma dei carabinieri sempre
in virtù della citata disposizione di legge che, per tabulas
attribuisce all'Arma dei carabinieri un compito militare. Alla
stregua del quadro emergente, quindi, la partecipazione a missioni
di sola polizia, quale potrebbe essere l'impiego di unità integrate
di polizia (IPU) da parte dell'Unione europea, per i carabinieri si
risolve nell'assolvimento di un compito militare. Tale ultimo
aspetto mi sembra che sia congruente con la disciplina prevista per
la gestione operativa delle MSU. Infatti, il disposto del d. Lgs.
30 luglio 1999, n. 300, concernente la riforma dell'organizzazione
del governo, nel fissare all'art. 20 le attribuzioni del ministero
della difesa, al primo comma, ha espressamente indicato la
partecipazione a missioni a supporto della pace. Al secondo comma,
poi, ha stabilito l'appartenenza delle funzioni e dei compiti
connessi all'area tecnico operativa, in altre parole alle Forze
armate unitariamente considerate.
La disposizione
ha un'importante valore sistematico in quanto ha cristallizzato una
competenza istituzionale di una branca dell'amministrazione dello
stato polistrutturata di cui è responsabile dal punto di vista
politicoamministrativo nei confronti degli organi costituzionali.
Pertanto, le Forze armate possono essere impiegate in via ordinaria
in operazioni diverse dalla guerra. La disposizione, inoltre,
risulta di particolare importanza sotto un altro profilo di
carattere sistematico in quanto l'art. 14 del decreto, nel fissare
le attribuzioni del ministero dell'Interno, non accenna ad alcuna
funzione in seno ad operazioni internazionali a supporto della
pace. Cosa che risulta congruente con l'esigenza di gestire
unitariamente gli strumenti impiegati all'estero in attività che
sono espressione di politica internazionale del Paese, nonché con i
ruoli istituzionali attribuiti da un lato alle Forze armate,
dall'altro al ministero dell'Interno che si risolve nella garanzia
dell'ordine e sicurezza pubblica interno allo stato attribuito,
peraltro derivante dal principio di territorialità che sottende le
leggi penali e di polizia. Pur convinto di non essere stato
esaustivo, mi auguro di aver dato un contributo alla sistemazione
concettuale dell'esperienza MSU. Ringrazio per la cortese
attenzione.
(*) - Colonnello dei
Carabinieri, Capo Ufficio Piani e Polizia Militare del Comando
Generale dell'Arma dei Carabinieri. |