| Vi intratterrò su alcuni problemi
giuridici che nascono dall'esperienza quotidiana sul piano
prettamente giudiziario, anche se non esclusivamente, perché vi
sono tutta una serie di vicende concrete, pratiche che spesso
portano gli operatori sul campo ad affrontare problematiche
eterogenee per le quali spesso, giustamente, comprensibilmente si
chiede anche l'ausilio di chi, al calduccio dei propri uffici e
circondato dai codici e dalle enciclopedie, può dare una risposta
più meditata. Darò a questo mio intervento un approccio
prevalentemente pragmatico, proprio per cercare di isolare alcuni
casi o alcune vicende significative per il loro coefficiente di
problematicità. Abbiamo sentito più volte, nel corso di questo
seminario, che le operazioni per il mantenimento della pace o,
forse, le PSO, come si dovrebbe dire con un acronimo ormai invalso
nell'uso (perché coinvolgono un ventaglio di missioni differenziate
quanto agli scopi, quanto alle finalità che vanno dalle
peacekeeping operation alle peace making operation e addirittura
alle missioni multifunzionali che possono anche arrivare a scopi di
nation building), hanno una eterogeneità di fini ma anche una
eterogeneità di impostazione, in funzione dei fini stessi, i quali
a loro volta sono condizionati da problemi contingenti, di
carattere geografico, di carattere storico, di carattere sociale
che non si possono ridurre ad unità.
Questo crea, sul piano normativo,
una serie di particolari situazioni che veramente necessitano
di flessibilità, di un'incidenza particolare, di adattamento
ai casi - tra loro spesso estremamente eterogenei - che ci si
trova ad affrontare. Per semplificare il problema, bisogna
fare riferimento al quadro normativo (anche se poi vedremo
che grado di valore ha questo tipo di normativa) che deve
regolare i rapporti tra i vari contingenti militari, tra i
vari reparti di diversa nazionalità. "In principio furono le
famose regole d'ingaggio" e queste stanno in una posizione
che, se da un lato sono indirizzate a fissare, in un certo
modo, le finalità della missione, dall'altro regolano le
direttive, la cornice entro la quale la missione stessa si
deve svolgere. A un livello, un gradino più basso sono le
standing operation procedures, sempre con i soliti acronimi
in ambito internazionale SOP, che introducono delle
disposizioni di dettaglio; delle disposizioni che, con
approccio successivo rispetto alle regole d'ingaggio,
regolamentano i vari metodi, i vari mezzi, le varie forme, i
vari moduli d'intervento in ambito di integrazione militare
internazionale.
Ma tutte queste
regole devono fare i conti, nel principio di gerarchia delle fonti
normative, con le regole che hanno valore potiore, perché è un
principio consuetudinario, è un principio di diritto internazionale
di matrice consuetudinaria (come è noto) quello secondo il quale i
contingenti militari, quando vanno all'estero, portano le proprie
bandiere ma portano anche le proprie leggi e i propri giudici. E,
naturalmente, le leggi hanno il più delle volte (con le eccezioni
che vedremo quando le cosiddette norme interne assurgono al valore
di vere e proprie norme a carattere bilaterale, a carattere
pattizio) un valore potiore. E questo naturalmente, come vedremo,
può complicare notevolmente i rapporti, ma non credo che ci sia una
soluzione che possa essere tirata fuori come il coniglio dal
cilindro. Sono soluzioni che richiedono un alto tasso di
elasticità, di flessibilità e sono soluzioni che bisogna trovare di
volta in volta, con tutti i limiti - ai fini della certezza del
diritto, ai fini della omogeneità di trattamento - che da questa
situazione magmatica nascono. Ora si può fare un tentativo per
cercare di raggruppare tra loro problemi diversi.
Il problema più
semplice - in termini di relatività - è quello di trovare un punto
di omogeneità e di convergenza tra il trattamento sanzionatorio,
sul piano disciplinare, sul piano penale, tra i diversi contingenti
nazionali. E questo, naturalmente, è importante perché, a fronte di
situazioni di omogeneità d'impiego, molto spesso abbiamo delle
normative che non tengono conto - né possono tenere conto - di
questa situazione sin nei dettagli. Qui i modelli praticabili fino
adesso sono, in linea teorica, due: il modello CED (Comunità
Europea di Difesa) com'è noto risale a cinquant'anni fa, quando si
studiò - sull'onda di una spinta europeista che aveva pervaso, dopo
il secondo conflitto mondiale, molti paesi occidentali - la
creazione di un esercito comune europeo. Tema di grande attualità,
peraltro, in questi ultimi mesi in cui la CED è stata ampiamente
ricordata, non solo perché sono trascorsi cinquanta anni dal suo
fallimento, ma anche perché sono state ravvisate esigenze di
costruzione di un esercito integrato. Ebbene, nel trattato
istitutivo delle CED, o meglio nel progetto di trattato istitutivo
della CED, c'era un protocollo che era riservato alla integrazione
dal punto di vista disciplinare e dal punto di vista penale della
deontologia dei militari che dovevano far parte di questo esercito
europeo.
Questo è un
modello che fu perseguito fino al punto di arrivare a
un'articolazione completa, quindi definitiva, dal punto di vista
dei principi, dal punto di vista anche delle condotte penalmente
sanzionabili, oltre che disciplinarmente valutabili. L'altro
modello, invece, è quello che attualmente è stato e viene seguito
nell'ambito della cooperazione militare internazionale, e cioè il
modello secondo il quale ogni Stato, ogni Paese applica le proprie
leggi. Naturalmente, nell'ambito di questo modello, poi, ci sono
egli accordi (i famosi SOFA), che possono anche portare a forme di
integrazione o a forme di collaborazione tendenti a risolvere i
problemi che nascono dalla coesistenza apparente di più norme: si
pensi, ad esempio, al sistema NATO, dove questa questione è stata
oggetto di specifica previsione con la Convenzione di Londra del
1951 ed è stata ratificata e resa esecutiva dall'Italia con la
legge del 30 novembre 1955, n. 1335. Questo sistema prevede una
sorta di eccezione, di finzione di extraterritorialità rispetto al
territorio nazionale (nel nostro caso, italiano) quando vi sono
stanziate truppe e reparti di altre Forze di Paesi aderenti alla
NATO.
E vige un
composito criterio collegabile all'interesse leso: in pratica la
fictio di extraterritorialità non funziona sempre, ma funziona
direi in determinate situazioni che, grosso modo, potranno andare a
individuare quando c'è un collegamento stretto con gli adempimenti
in servizio. Il caso Cermiss, relativamente recente, è
l'applicazione pratica di questa particolare situazione che è stata
anche esaminata, dal punto di vista del difetto della giurisdizione
italiana, dalla nostra Corte Suprema di Cassazione che, in
occasione di quel ricorso, ha reso una ulteriore pronuncia
relativamente alle complesse questioni giuridiche che la legge 1335
del 1955 sollevava. Ora il problema più vicino a noi, rispetto a
questo quadro teorico, a questa impostazione di carattere generale,
invece, è quello di Forze (per esempio la MSU) che si trovano in un
Paese a svolgere o compiti di polizia di sicurezza o addirittura
compiti di polizia giudiziaria. Anche qui non si può generalizzare,
perché l'esperienza degli anni '90 ci porta di fronte a un
ventaglio di problemi tra loro molto differenziati. C'è una grossa
differenza, per esempio, tra la situazione in Albania e la
situazione che abbiamo trovato in Somalia, dove mancava una forma
di governo ma addirittura mancava una forma di Stato.
C'erano delle
relazioni intertribali, con tutto ciò che questo comporta. In altri
casi di operazioni di PSO (Peace Support Operation), invece, queste
operazioni vengono svolte su richiesta dello Stato ospitante e in
presenza di un governo o comunque di forze che sono, sia pure con i
limiti di determinate situazioni, espressione della sovranità dello
Stato, non venuta meno. In questo caso si creano delle forme di
collaborazione che vanno o ad una sorte di collateralismo operativo
o addirittura arrivano a forme di impostazione o di radicamento
delle forze di polizia locali che vengono addestrate, istruite,
supportate sul piano anche didascalico, sul piano formativo.
Quindi, situazioni assolutamente tra loro differenziate. Direi che,
dal punto di vista delle operazioni di polizia di sicurezza, non
esistono particolari problemi complessi, come invece accade quando
si tratti di funzioni di polizia giudiziaria. Sono meno complessi,
ma non ho detto che non esistono: basti pensare alla applicazione
delle normative possibili, quali le normative locali che spesso
vengono conosciute poco e male dai reparti che formano i
contingenti integrati.
Questi reparti
come si devono comportare quando i principi che ispirano le
legislazioni internazionali non ammettono deroga rispetto ai
diritti dell'uomo o a forme di tutela della dignità umana che non
sempre vengono adeguatamente protette dalle legislazioni locali? In
questo caso è chiaro che c'è un contrasto, c'è uno iato, c'è una
contrapposizione di principi e, necessariamente, sono destinati a
prevalere i principi nazionali. Quindi l'integrazione sul piano
operativo non sempre è assistita da regole (quali quelle che -
ripeto - abbiamo riassunto nelle standard operation procedures) in
grado di dare risposte chiare, precise, univoche, concordanti
rispetto alle varie esigenze. Ma è soprattutto relativamente alle
funzioni di polizia giudiziaria che lo iato si coglie, non solo con
riferimento al rapporto tra legislazione del paese ospitante e
legislazione d'origine dei vari contingenti, ma si può porre
rispetto alle stesse regole che sono riassunte, icasticamente,
nella locuzione "legge della bandiera".
E il discorso è
molto meno teorico di quanto possa apparire ed è foriero di
problemi che sono già sorti. Ma prima di andare ad esaminare in
concreto quali problemi si possono verificare, vediamo qual è
(almeno relativamente alle operazioni Enduring freedom Antica
Babilonia) lo status penale dei nostri contingenti. Come è noto, la
legge penale militare di guerra è stata applicata per la prima
volta, dopo il secondo conflitto mondiale. Direi che, dal punto di
vista delle disposizioni penali, abbiamo una situazione binaria,
perché l'articolo 16 del decreto Enduring freedom (che poi è
diventato articolo 12 nell'ultimo decreto che ha autorizzato la
prosecuzione della missione fino al 30 giugno) prevede
l'applicazione del codice penale militare di guerra solo ed
esclusivamente per gli appartenenti al contingente militare
italiano, mentre fa delle precisazioni di esclusione dal codice
penale militare di guerra relativamente allo straniero che
commette, per esempio, degli atti contro gli appartenenti al
contingente nazionale. E questo a prima vista potrebbe sembrare
veramente una incongruenza, ma l'impostazione binaria risente di
difficoltà che sono legate alla qualificazione delle missioni e, in
ultima analisi, anche a disposizioni di carattere costituzionale:
si pensi - in tema di giurisdizione - all'art. 103 ultimo comma
della Costituzione.
Quindi, non è
che le situazioni di compromesso siano casuali: le situazioni di
compromesso nascono in funzione della complessità di determinati
problemi. Ma perché, allora, è stata disposta l'applicazione -
almeno relativamente al contingente italiano - del codice penale
militare di guerra? Perché, paradossalmente, l'applicazione solo
del codice penale militare di pace - data la sua attuale
conformazione - avrebbe riprodotto tutta una serie di problematiche
che avrebbero portato l'Italia ancora in uno stato di inadempienza,
dal punto di vista della tutela penale, quale quella che si era,
per esempio, verificata in Somalia. In effetti la legislazione
nazionale, dal punto di vista penale, cioè sia il codice penale del
1930 sia il codice penale militare di pace del 1941, non hanno
compiutamente previsto gli aspetti ricollegabili al PSO che sono un
tertium genus, che sono qualcosa di diverso dalla pace e dalla
guerra. Allora, come è capitato di dire altre volte, non è che le
missioni umanitarie siano esattamente la distribuzione dei
panettoni, perché spesso richiedono anche l'esplicazione della
forza, tutte le volte in cui ciò è necessario per pacificare o per
imporre la pace tra le fazioni in lotta. Non a caso una di queste
PSO di chiama peace enforcement e, quindi, già il termine dà le
sfumature relativamente alla natura della missione stessa. In
Somalia si era verificato che, a fronte di determinate accuse
rivolte nei confronti di militari italiani, non era stato possibile
un tipo di risposta giudiziaria soddisfacente.
Questo perché,
se noi andiamo a vedere il nostro codice penale (agli articoli 7,
8, 9 e 10 e anche il nostro codice di procedura penale comune,
all'art. 10) la situazione della perseguibilità dei reati commessi
all'estero e poi il lato relativo al versante della giurisdizione
non è esattamente calibrato rispetto alle esigenze che si rilevano.
In particolare, i reati comuni sono soggetti il più delle volte a
una doppia condizione di procedibilità: la richiesta del ministro
della Giustizia e la presenza del soggetto nel territorio dello
Stato; ciò rende molto problematica la punizione di fatti che pure
contrastano con la sensibilità collettiva. Il codice penale
militare di guerra, almeno relativamente all'applicazione delle
norme di diritto umanitario, è in grado di soddisfare questa
esigenza.
Questa
situazione di doppio binario, che può sembrare, effettivamente, per
certi aspetti contraddittoria, nasce dal precipitato di tutta
questa serie di vicende, di polemiche, di questioni in ultima
analisi agganciate alla Carta costituzionale. I reati comuni dello
straniero, secondo l'ultima disposizione (mi riferisco, come prima
indicavo, all'art. 12 del decreto legge - poi convertito in legge -
che ha autorizzato la proroga della missione alla fine di giugno),
sono di competenza del giudice ordinario, quindi dell'autorità
giudiziaria ordinaria. Ma qui è stata inserita una
razionalizzazione che prima mancava: così come per i reati militari
è stata individuata la competenza - già dal 1981 - della Procura
militare di Roma, anche per i reati comuni è stata individuata la
competenza funzionale del Tribunale ordinario e, quindi, della
Procura ordinaria di Roma. Tutto ciò per concentrare la valutazione
e per dare un trattamento e una risposta giudiziaria omogenea ed
efficiente alle varie questioni rilevanti dal punto di vista
penale. Se noi, però, andiamo a vedere - proprio in funzione di
questa impostazione binaria - quello che è prevalentemente successo
in Afghanistan, i problemi - sotto il profilo della funzione di
polizia giudiziaria e sotto il profilo del collegamento dei vari
contingenti nazionali - ci sono stati e sono stati notevoli.
In Afghanistan,
anche in ragione del modesto numero delle nostre forze noi non
abbiamo, per esempio, un campo o una struttura che sia equiparabile
a quella da destinare a carcere giudiziario (come si diceva una
volta). Per cui, nell'ambito della collaborazione integrata, c'era
una divisione di compiti tra le nostre Forze armate e le Forze
armate americane, oltre a quelle di altri Paesi, anche se, in
Afghanistan, c'è, sia pure in via di ricostruzione, sia pure in
fieri, un governo nazionale che, con le stampelle, in ambito
internazionale, sta cercando di risorgere, di ricostruirsi, di
assurgere a forme di organizzazione compatibili o degne delle varie
espressioni della sovranità. Allora, se c'è una determinata
attività che è compiuta da soggetti ostili nei confronti delle
nostre Forze armate, accade che essi sono perseguibili a norma del
codice penale comune proprio perché qui viene ad essere leso un
interesse nazionale. Abbiamo visto che la competenza è della
Procura di Roma la quale, nei casi che si sono verificati, si è
attivata per emanare, per emettere i provvedimenti che il nostro
codice di procedura penale prevede per la fase delle indagini
preliminari o i provvedimenti cautelari che sono attualmente
previsti.
Perché un dato
importante, che vale sia per la giurisdizione ordinaria sia
nell'ambito della giurisdizione militare, è che si applica a fattor
comune il codice di procedura penale - quello in vigore in Italia
dal 1989 - e non il libro III del codice penale militare di guerra,
per quello che riguarda la parte procedurale in tempo di guerra.
Ma, visto che noi non abbiamo delle strutture adeguate e
collaboriamo con altre Forze, intervengono queste altre Forze il
che non è sempre rispettoso dei canoni, di tutte quelle regole che
sono previste dall'art. 111 della Costituzione nel testo novellato,
per intenderci, del "giusto processo" che non riguarda solo la fase
del dibattimento, ma comprende tutte le fasi processuali,
complessivamente considerate dal punto di vista delle garanzie fin
dalla comunicazione della notizia di reato. E questo ha creato
qualche problema notevole, dal punto di vista procedurale; perché,
tra l'art. 111 della Costituzione e il regime applicabile nei campi
di Guantanamo, c'è una differenza sostanziale che pone spesso
l'operatore di fronte a problemi angosciosi.
Perché
l'operatore è il referente dell'Autorità giudiziaria, sia essa
militare, sia essa comune, e quindi l'Autorità giudiziaria reclama
l'applicazione delle regole più garantiste che, dinanzi a casi del
genere, è difficile andare a rispettare in pieno, non tanto per
difetto proprio, quanto per il particolare condizionamento delle
circostanze. Ora, io vorrei fare qui professione di integralismo
garantista, di integralismo giudiziario. Sto denunciando un
problema per il quale non ho la soluzione ed è difficile trovarne
una. Fino adesso, grazie al buon senso, al senso di equità, alla
flessibilità mentale dei nostri operatori, problemi grossi non ce
ne sono stati, perché è prevalsa sempre quella educazione di fondo,
quel rispetto della persona, che ha costituito il connotato delle
particolari azioni di servizio, anche se non si può escludere che
si possano verificare, in futuro, dei casi di conflitti tra
ordinamenti. Il caso Venezia (dal nome del ricorrente, non dal nome
della città) che gli addetti ai lavori conoscono, sul quale sono
intervenute la nostra Corte costituzionale e la nostra Corte di
cassazione, non ha riferimento solo ed esclusivamente all'aspetto
della estradizione, ma ha riferimento, concerne tutta una serie di
problemi in cui il contrasto o la contrapposizione tra gli
ordinamenti porta a determinate situazioni che - in un certo senso
- oscurano anche il profilo della collaborazione giudiziaria
internazionale.
Questi sono
alcuni problemi emersi dall'applicazione quotidiana,
dall'applicazione concreta che la disomogeneità giuridica (e in
qualche caso anche culturale in senso ampio, in senso
antropologico) tra i vari Paesi, che inviano le proprie Forze sotto
il profilo delle missioni integrate, ha determinato. Questi Stati
dovrebbero cercare di superare tali problemi (facendo uno sforzo di
sintesi nell'ambito della predisposizione delle standing operation
procedures, che attualmente hanno riguardato quasi esclusivamente
aspetti procedurali "sul campo" e non aspetti che riguardano anche
i profili della collaborazione e i profili del garantismo) fino a
dissolvere o perlomeno a risolvere i possibili contrasti che
possono derivare dal principio della legge della bandiera.
Grazie.
(*) - Trascrizione da
registrazione audio corretta dall'autore.
(**) - Procuratore Militare della Repubblica di
Roma. |