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In
previsione della "svolta epocale" del passaggio dal sistema
della leva obbligatoria al servizio militare su base
professionale (1° gennaio 2005), il Gruppo italiano della
Società internazionale di diritto militare ha tenuto un
convegno per esaminare alcune implicazioni giuridiche del
nuovo modello organizzatorio. In particolare, a cinquant'anni
dall'emanazione delle due leggi fondamentali che regolano lo
status degli ufficiali e dei sottufficiali delle Forze armate
(1954) ci si è interrogati sulla loro "tenuta". L'esame è
stato esteso, più in generale, alla regolamentazione
disciplinare per saggiare, in senso meramente propositivo,
eventuali modifiche.
Il convegno si è svolto il 21 aprile scorso
presso la sede della prestigiosa Scuola Ufficiali dei Carabinieri,
nella collaudata cornice di efficienza logistico - organizzativa,
che poco più di un anno prima era stata oggetto di apprezzamenti
unanimi in occasione del XVI Congresso internazionale della
"Società" sul tema dei rapporti tra le giurisdizioni nazionali e la
Corte penale internazionale delle Nazioni Unite (Roma, 1 - 5 aprile
2003). In questo "supplemento" sono riprodotte non solo i testi
delle relazioni e degli interventi del Convegno del 21 aprile
scorso, ma anche di quelli del seminario nazionale di preparazione
al Congresso internazionale indicato. Gli atti di quest'ultimo, in
inglese e in francese, sono stati pubblicati in due volumi (Recueil
XVI) dalla Società internazionale di diritto militare e di diritto
della guerra (Palais de Justice, B 1000 Bruxelles).
Parafrasando una celebre espressione del
giurista Henry Sumner Maine, si potrebbe osservare che il nuovo
modello organizzatorio in materia di difesa, che sospende la leva
obbligatoria per l'adozione del sistema professionale, s'inscrive
nella tendenza evolutiva delle organizzazioni sociali
caratterizzata dal passaggio dallo "status al contratto". È noto
che prima della Rivoluzione francese i corpi armati erano
generalmente costituiti da mercenari (non a caso, soldato deriva da
soldo), sicché essi difettavano di un collegamento diretto con la
società civile, essendo di personale pertinenza del sovrano. Nella
Francia del 1792-93, minacciata nella sua stessa esistenza da
nemici interni ed esterni, troviamo realizzato, per la prima volta
nella storia moderna, un esempio di popolo in armi, attraverso la
leva in massa, che trasforma i francesi, in un "popolo soldato",
come si disse icasticamente.
Il decreto Barère del 23 agosto 1793
stabiliva: "Da questo momento tutti i francesi sono in stato di
requisizione permanente a servizio dell'esercito". Il servizio di
leva poteva essere considerato quasi - come si disse con
un'immagine forse truculenta, ma certo efficace - una tendenziale
imposta di sangue. Con una netta rottura rispetto al passato, il
reclutamento non avviene per motivi venali o attraverso forme, più
o meno larvate, di coercizione, ma sulla base di motivazioni
politico-ideologiche: la difesa della nazione e della rivoluzione
da essa compiuta, alla quale è chiamato il cittadino, il cittadino-
soldato. Sarebbe interessante l'esame degli sviluppi del principio
affermatosi alla fine del "vecchio regime", l'antitesi tra eserciti
stanziali e milizia nazionale, le "riletture" risorgimentali,
filtrate dal pensiero del Machiavelli, dell'obbligo militare nella
Roma repubblicana, il mito della "nazione armata" coltivato da
Pisacane e Cattaneo.
Qui preme rilevare che con la Rivoluzione
francese il fatto di essere membro dello Stato si trasforma da un
rapporto di pura dipendenza in un rapporto avente un doppio
carattere, cioè in una condizione giuridica che, nello stesso
tempo, attribuisce diritti e impone doveri. A ben vedere, si tratta
del contenuto della dichiarazione costituzionale di cui all'art. 2
della nostra Carta repubblicana, che, indipendentemente, da talune
propensioni a letture parziali, sottende un coerente impianto
culturale e si pone come primo momento di raccordo nel rapporto
dialettico tra libertà e autorità. Tra i doveri di solidarietà
politica assumono particolare rilievo quelli indicati nell'art. 52
della Costituzione che, dopo aver proclamato, nel 1° co., che "la
difesa della Patria è sacro dovere del cittadino", precisa, nel
comma successivo, che "il servizio militare è obbligatorio nei
limiti e modi stabiliti dalla legge" e che "il suo adempimento non
pregiudica la posizione di lavoro del cittadino né l'esercizio dei
diritti politici", concludendo con il principio secondo il quale
"l'ordinamento delle Forze armate si informa allo spirito
democratico della Repubblica".
Appare evidente dalla lettura della prima
parte della disposizione che esiste una distinzione tra il dovere
di difesa e il dovere del servizio militare: il primo a contenuto
non direttamente predeterminato, rispetto al quale l'altro si pone
sotto un profilo strumentale ed organizzativo. Vanno, inoltre,
enucleati alcuni precisi riferimenti, pur nella consapevolezza
della difficoltà di conferire un preciso contenuto normativo a
concetti metagiuridici atti a suscitare richiami nella sfera
emozionale (patria, sacertà del dovere di difesa). Per una parte
dei giuristi, l'oggetto della "difesa" è individuato nel territorio
e nel popolo ed assume un profilo essenzialmente internazionalista,
in quanto ancorato ai rapporti tra l'Italia e gli altri Stati, con
sotteso riferimento alla guerra - solamente difensiva, dato il
ripudio del principio di aggressione stabilito nell'art. 11 della
Cost. - nonché alle sue manifestazioni preparatorie ed alle
conseguenze collaterali. Altra parte della dottrina ha impresso uno
sviluppo diverso, individuando il carattere strumentale della
nozione "difesa" rispetto al valore "sicurezza nazionale" - che la
Costituzione menziona solo nell'art. 126, co. 3° - e considerando
la stessa tematica della "difesa interna" in termini nuovi. In
primo luogo, è stata esaminata l'ipotesi di guerra, condotta da
altro Stato, mediante l'impiego di mezzi di aggressione diversi da
quelli convenzionali (si pensi al blocco commerciale ed
economico).
In secondo luogo, è stata valutata la
possibilità di una rivoluzione, diretta all'esterno e posta in
essere per il tramite di organizzazioni sovversive interne, al
punto che possa diventare difficile distinguere tra ordine pubblico
ed operazioni militari vere e proprie e, quindi, tra attività di
polizia e attività di difesa esterna. La "sicurezza nazionale" è
stata, inoltre, assimilata al concetto di sintesi comprendente i
valori essenziali che l'ordinamento giuridico accoglie come
caratterizzanti. Infine, una nozione estensiva del concetto di
difesa ha condotto a ricomprendervi anche l'attività di protezione
materiale di uomini e di mezzi in casi di emergenza non collegati
all'evenienza bellica, come in occasione di calamità naturali.
Parafrasando la Corte cost. (sent. n. 53/1967), la Carta
repubblicana, nel proclamare che la difesa della Patria è sacro
dovere del cittadino, fa un'affermazione di altissimo significato
morale e giuridico.
Questo comporta che per tutti i cittadini,
senza esclusioni, la difesa della Patria è condizione prima della
conservazione della comunità nazionale, che rappresenta un dovere
collocato al di sopra di tutti gli altri e che nessuna legge
potrebbe far venir meno. Si tratta di un dovere che, proprio perché
è "sacro" (e quindi di ordine eminentemente morale), si collega
intimamente e indissolubilmente all'appartenenza alla comunità
nazionale identificata nella Repubblica italiana (e perciò alla
cittadinanza). Così inteso esso "trascende e supera lo stesso
dovere del servizio militare". I criteri organizzatori in materia
di difesa che si presentavano ai costituenti erano - come in
occasione di scelte precedenti nella nostra storia unitaria - il
modello della milizia (partecipazione diretta del cittadino
all'attività di difesa armata, con un obbligo intermittente, ma
prolungato nel tempo, tipico della "nazione armata", come
nell'ordinamento svizzero), quello dell'esercito permanente a base
esclusivamente professionale e, infine, l'esercito di massa.
La scelta si orientò su quest'ultimo, in
linea di continuità rispetto alla formazione delle nostre Forze
Armate, mantenendo il tradizionale principio della coscrizione
obbligatoria. Non è questa la sede per ripercorrere come si giunse
alle formulazioni costituzionali. Mi limiterò alla questione del
volontariato. Secondo alcuni costituenti sarebbe stato preferibile,
per aderenza alle esigenze di specializzazione tecnica connesse con
lo sviluppo delle Forze armate, prevedere un esercito composto solo
di professionisti volontari (De Vita, Gasparotto, Calosso).
L'obbligatorietà del servizio militare fu, al contrario, approvata
a larghissima maggioranza, ritenendosi la "pericolosità" di un
esercito costituito solo esclusivamente da volontari, perché esso
avrebbe rischiato di essere "mercenario" o, almeno, "casta separata
dal corpo della nazione". Con la caduta di molte pregresse
posizioni ideologiche, il dibattito è andato gradualmente a
stemperarsi e sono venute meno storiche contrapposizioni a
vantaggio di un esame più "tecnico" e di opportunità, che ha
determinato persino "aggregazioni trasversali" tra gli appartenenti
a diversi gruppi politici.
Come si configura oggi la "condizione
militare"? Sussistono ancora peculiari caratteristiche e
specificità? I quesiti sono stati al centro della I sessione del
convegno, che ha ricompreso l'esame delle linee generali della
normativa sullo stato giuridico del personale. Va rammentato a tale
riguardo che una serie di interventi legislativi, settoriali e
parziali, seguiti, nel corso degli anni, alle due basilari leggi
sullo stato giuridico del 1954, rispettivamente, per gli ufficiali
e i sottufficiali (n. 113 e n. 599), stimati in numero di sessanta,
s'inserivano nel modo, consueto alla nostra produzione normativa,
di procedere per accumulazione successiva. Un auspicio è stato
formulato al riguardo in sede di dibattito, nel corso del convegno:
la piena attuazione della finalità del disposto dell'art. 68, comma
6, del D. Lgs. 30 dicembre 1997, n. 490, relativo alla
predisposizione di un testo unico concernente il riordino del
reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli
ufficiali. La certezza del diritto richiede l'estensione ad altri
settori della normativa sullo stato giuridico di adeguata
strumentazione che consenta una ricomposizione unitaria e
precettiva, attualmente difficile, di un insieme di disposizioni in
qualche caso ad alto tasso di opinabilità interpretativa e di
oscillazione ermeneutica. Il sistema sanzionatorio disciplinare è
stato oggetto della seconda sessione del convegno.
È ancora attuale l'esigenza di una
deontologia che s'ispiri a modelli di condotta che coinvolgono
aspetti della vita estranei al servizio (anche se è fuori tempo una
precettistica che indulga a "una calda e suasiva raccomandazione
morale di atteggiamenti interiori", per citare l'efficace notazione
del Bachelet, riferita ad antica regolamentazione disciplinare)? O,
piuttosto, la via obbligata è costituita da una netta separazione
tra servizio e vita privata, conformemente peraltro alla
disaggregazione introdotta dall'art. 5 della legge 11 luglio 1978,
n. 382, concernente le norme di principio sulla disciplina
militare? E ancora: in quale misura appare consigliabile nel nuovo
"sistema professionale" il ricorso a sanzioni di tipo pecuniario?
Infine, le considerazioni sull'adeguamento del sistema penale
militare. L'assenza, tra i relatori della terza sessione, di
magistrati militari è stata il risultato di una precisa scelta,
volta ad evitare il sospetto di "avvitamenti corporativi". La
materia è attualmente all'esame del Parlamento, avendo il Governo
presentato un disegno di legge di delega per la revisione delle
leggi penali militari di pace e di guerra e per l'adeguamento
dell'ordinamento giudiziario militare (A. S. n. 2493). Si tratta di
un aspetto che, per quanto speciale, s'inserisce nel più ampio
dibattito sul "sistema giustizia", oggi al centro, com'è noto, di
accese polemiche. |