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1. Premessa
Con
l'espressione deflazione penale si intende fare riferimento al
processo di rivalutazione di alcune condotte, tipicamente previste
quali illeciti penali, onde verificare se nella coscienza sociale
esse siano ancora percepite meritevoli di sanzione penale o se,
invece, possano essere adeguatamente sanzionate in via
amministrativa o essere addirittura ritenute legittime. Sotteso
all'esigenza di depenalizzazione vi è sempre un mutamento della
coscienza sociale che non ravvisa più, nei comportamenti
precedentemente sanzionati come reato, un disvalore di tale
intensità da giustificare l'inflizione di una pena o, anche, da
giustificare una qualsiasi sanzione. Concorre alla spinta
deflazionistica sia l'evoluzione della coscienza sociale intesa
quale evoluzione delle coscienze dei più, sia l'evoluzione del
rapporto tra lo Stato ed il cittadino. È pacifico che ciascuno
Stato adegua il proprio ordinamento giuridico alle proprie
esigenze, sicché uno Stato autoritario, nel quale il cittadino
assuma posizione subordinata, genererà un sistema di regole
giuridiche condizionato da tale forma.
L'eventuale
mutamento verso una forma più democratica comporta quale naturale
corollario una spinta verso il mutamento delle regole giuridiche,
con espunzione dai comportamenti penalmente sanzionati di tutto ciò
che non è più coerente con il sistema. In tale ottica desta
meraviglia l'assenza di leggi di depenalizzazione(1) nel campo
penale militare, tenuto conto dell'epoca di emanazione del codice
penale militare di pace e di guerra(2). L'attuale impianto ha
mantenuto la sua efficacia grazie alla indiscutibile "modernità"
dello stesso(3), non disgiunta da una valida struttura tecnica e
dalla sostanziale disattenzione della società alle problematiche
militari in genere. In realtà, pur astrattamente sotto gli occhi di
tutti, le problematiche relative al settore penale militare non
possono definirsi né "evidenti", né "note". Difettano di evidenza
perché di esse non si ha coscienza, né si parla, se non tra pochi
addetti, interessati specificamente alla materia in gran parte per
mero dovere di ufficio.
Parliamo dei
pochi magistrati militari e dei pochissimi professori universitari
della speciale branca del diritto penale militare. Neanche
all'interno del mondo militare emergono con "evidenza" e chiarezza
la moltitudine di paradossi ed incongruenze del settore, posto che
la conoscenza e lo studio del diritto penale militare all'interno
delle stesse Forze armate è spesso approssimativo(4). Né in ciò si
legga un giudizio di valore nei confronti degli operatori
(Ufficiali e Sottufficiali) delle Forze Armate, ai quali non si può
certo imputare la disattenzione(5) per un settore letteralmente
dimenticato dallo stesso legislatore per numerosi anni(6). Peraltro
costituisce esperienza comune l'aver provato stupore ed incredulità
quando, indotti al contatto con le questioni penali militari da
vicende che hanno scosso l'opinione pubblica(7), si è avuta notizia
delle regole affatto incongruenti( 8) che tradiscono la lacerante
frantumazione di un sistema che, soggetto a interventi per lo più
dettati da situazioni di emergenza, ha perduto la sua unitarietà e
compattezza finendo per lasciar sopravvivere uno strumento del
tutto inadeguato.
Paradossalmente
la stessa volontà politica di porre (finalmente) mano in modo
organico e concreto al settore(9), è frutto di una ulteriore
emergenza, derivata dalla percezione violenta ed improvvisa circa
l'insicurezza e l'instabilità della "pace", dopo i tragici fatti
dell'11 settembre 2001 e dalle conseguenti specifiche attività
fuori area delle Forze Armate italiane. Nell'ambito della
rivisitazione dei codici penali militari (di pace e di guerra)( 10)
si auspica che il legislatore delegato voglia prendere atto della
profonda mutazione delle Forze Armate non solo nella sua componente
operativa e funzionale, ma anche nella sua componente umana e
culturale. È indubitabile, infatti, che l'attuale composizione
professionistica delle Forze armate può vantare una componente
umana di ben diversa preparazione culturale e di sicura coscienza
democratica. È ben evidente che, se la realtà che aveva di fronte
il legislatore del 1941 poteva giustificare la scelta di
penalizzare determinati comportamenti, l'attuale realtà non lo
giustifica affatto, rendendo necessaria una sostanziale e decisa
depenalizzazione.
Ciò, in
particolare, considerando che un adeguato sistema disciplinare è
sicuramente in grado di ottenere, con maggior efficacia e
prontezza, l'effettiva protezione di taluni interessi oggi affidati
alla tutela penale.
2. Logica deflattiva
La
depenalizzazione costituisce, come detto, lo strumento attraverso
il quale vengono espunti dal sistema penale condotte che non sono
più recepite dalla coscienza sociale come meritevoli di pena
criminale. Le varie depenalizzazioni avutesi negli ultimi 30 anni
non hanno mai interessato il codice penale militare che, invece, è
rimasto pressoché(11) intatto nella sua parte speciale(12), fino al
2002, quando, con la legge 31 gennaio 2002, n. 6, sono stati
abrogati alcuni reati previsti dal codice penale militare di guerra
in previsione della sua applicazione nelle operazioni militari
all'estero. Ma anche tale carenza deve ritenersi dovuta più al
disinteresse in cui è stato relegato il mondo militare dal
dopoguerra in poi, che non ad una precisa scelta di politica
criminale militare. Accingendosi a meditare sulla attuale efficacia
del sistema penale militare, non si può non rilevare che alcune
condotte attualmente sanzionate penalmente, possono trovare ben più
concreta ed efficace sanzione nell'ambito amministrativo
disciplinare, così come altre non sembrano meritare affatto la
sanzione penale o per coerenza con il sistema penale ordinario, o
per l'assenza di qualsiasi concreto pericolo o danno derivante
dalle condotte stesse.
In definitiva
occorre prendere atto che taluni comportamenti, attualmente
sanzionati penalmente, appaiono concretamente e fattivamente
tutelabili in via amministrativa, previa una riorganizzazione del
sistema sanzionatorio disciplinare che preveda nuove e più concrete
sanzioni adeguate alla componente esclusivamente (o anche solo
prevalentemente) professionale delle Forze Armate. La contiguità
nel settore militare del sistema penale con quello disciplinare(13)
consente di ritenere possibile sostituire, in molti casi, le
sanzioni disciplinari alle sanzioni penali militari, senza menomare
la sicurezza e l'efficienza del sistema. In realtà, ad esempio, in
tutti i casi in cui è attualmente sanzionato un mero pericolo
presunto, sembra possa essere sostituita con estrema facilità la
sanzione disciplinare a quella penale, riservando la tutela penale
solo ai casi di concreto pericolo o danno. Peraltro una tale
operazione deflattiva eviterebbe che permangano nel sistema penale
militare ipotesi di reato non pienamente rispondenti ai principi di
offensività e di sufficiente determinatezza.
In tale ottica
vanno ripensati anche quei comportamenti che, attualmente previsti
come reato militare, presentano in realtà uno spettro di illiceità
del tutto sproporzionato a causa della indeterminatezza dei
comportamenti costituenti la fattispecie, nonché quelli che, già
depenalizzati nell'ambito dell'ordinamento giudiziario ordinario,
sono ancora previsti come reati nell'ambito penale militare. In
definitiva si possono immaginare tre grosse linee di deflazione
penale, rispondenti a logiche diverse: una prima linea comprendente
una serie di fatti, attualmente sanzionati penalmente, che
potrebbero trovare adeguata e più immediata tutela attraverso
sanzioni amministrativo disciplinari; una seconda comprendente
fatti da espungere dal sistema penale militare per coerenza con il
sistema penale ordinario che non li contempla più come reati; una
terza linea comprendente fatti che, attualmente previsti come reato
militare, possono trovare una riformulazione più appropriata che
distingua a seconda che dalla condotta si verifichi un effettivo
danno o un concreto pericolo, graduando le corrispondenti sanzioni
tra la sfera amministrativa disciplinare e quella penale.
3. La deflazione penale nel progetto di delega per la riforma dei
codici penali militari di pace e di guerra
Il disegno di
legge delega attualmente all'esame del Senato per la riforma dei
codici penali militari, detta principi e linee guida che
contemplano una esplicita abrogazione di taluni reati singolarmente
individuati(14), nonché la rivisitazione di talune ipotesi di reato
secondo i principi di personalità, offensività, sufficiente
determinatezza e colpevolezza, nonché secondo principi di
proporzione e sussidiarietà, principi derivanti dal dettato
costituzionale ed espressamente enunciati dalla legge delega. In
tale ottica sembra potersi ritenere l'intento del legislatore
delegante di ripensare talune fattispecie di reato militare,
attualmente non perfettamente rispondenti ai suddetti principi,
anche in termini di depenalizzazione. Si pensi ai reati di pericolo
presunto, come tali estranei al principio di offensività voluto dal
delegante.
Il rispetto dei
principi fissati dal progetto di delega sembra comportare, allora,
la necessità di riformulare le fattispecie di tal genere al fine di
renderle aderenti ai fissati principi, lasciando eventualmente le
ipotesi di mero pericolo presunto alla tutela disciplinare. Ciò
postula una concreta rielaborazione del sistema disciplinare, che
contempli nuove e più certe sanzioni, in cui il pati non resti
esclusivamente sul mero piano etico, al fine di consentire di
disporre di un adeguato strumento di tutela per tutti i casi in cui
la trasgressione non abbia comportato alcun danno o concreto
pericolo grave. Peraltro la possibilità di graduazione delle
sanzioni disciplinari secondo un sistema unico ove confluiscano le
attuali sanzioni di corpo e di stato, consentirebbe di sottoporre
alla tutela disciplinare anche ipotesi di una certa gravità,
lasciando alla tutela penale la caratteristica che gli è propria di
extrema ratio(15).
Esistono
peraltro numerosi reati militari per i quali è auspicabile una
attenta riflessione finalizzata ad una depenalizzazione, sia pure
parziale, di molte ipotesi. In altre parole alcuni comportamenti
oggi genericamente rientranti in determinate fattispecie di reato,
ancorché privi di concreto danno o pericolo, potrebbero essere
sottratti alla sanzione penale, ed essere sanzionati in via
disciplinare. Il legislatore delegato potrebbe quindi procedere ad
una ampia rivisitazione delle singole ipotesi delittuose oggi
previste. Può apparire folle, per il personale militare non cultore
del diritto, il suggerimento di chi, in un ambiente fortemente
gerarchizzato e disciplinarmente rigido, propone l'abolizione di
ipotesi di reato il cui contenuto offensivo si identifica con la
mera disobbedienza al precetto. Tuttavia non va dimenticato che la
proposta non è quella di legalizzare dette condotte, ma di
sanzionarle sul diverso piano disciplinare. In fondo la punizione
di un comportamento che non abbia creato alcun concreto danno o
pericolo, ha senso solo considerando che quel comportamento ha
comunque leso la disciplina, intesa in senso astratto quale
necessità di rispetto delle regole.
In tale ottica
appare quanto mai logico ritenere detti comportamenti sanzionabili
solo in via disciplinare(16), finché oltre alla disciplina in senso
astratto e generale, non si ledano anche interessi concreti
meritevoli di tutela penale. Non bisogna dimenticare, peraltro, da
un lato che la sanzione penale costituisce l'extrema ratio,
dall'altro che ai fini disciplinari è fondamentale l'immediatezza e
la esecutività della sanzione, che mal si conciliano con le
procedure necessarie all'accertamento e punizione dei fatti reato.
Se poi si aggiunge che la condanna penale non comporta affatto la
certezza della esecuzione della sanzione, dati i molteplici
istituti di sospensione, modifica, sostituzione ecc., si ha chiara
la percezione della maggiore possibilità di tutela del bene
astratto della disciplina attraverso il sistema suo proprio che non
attraverso quello penale.
4. Disamina di alcune delle singole fattispecie di reato per le
quali ipotizzare una depenalizzazione
È sempre
difficile proporre concrete ipotesi di depenalizzazione senza
lasciarsi trasportare dalla propria filosofia di vita, tenendo cioè
presente non tanto il proprio modo di vedere le cose, quanto
piuttosto il sentire sociale, cioè quello riferibile alla
moltitudine dei cittadini.
Ciò diventa
ancora più arduo quando la materia è fortemente settoriale ed
interessa una stretta categoria di persone, non avvezze peraltro a
confrontarsi sul tema. In realtà, attualmente, la percezione più
concreta e precisa delle norme penali militari meritevoli di
depenalizzazione è forse proprio dei pochi magistrati militari e
pochissimi professori universitari della specifica materia. Il
personale militare, nel suo complesso, può infatti trovare
difficoltà nel percepire dette necessità, a causa della sostanziale
carenza di dialettica intorno alla materia del diritto e, in
specie, del diritto penale militare, non disgiunto dal timore di
incrinare l'efficacia e la tenuta della struttura con aperture che,
nell'ottica militare, possono essere ritenute pericolosi azzardi.
Prendendo dunque spunto dalle problematiche affrontate ed
evidenziate dalla giurisprudenza e dalla dottrina, possiamo
avventurarci ad esaminare talune fattispecie che possono essere
riviste sotto il profilo deflazionistico. Sotto il profilo della
indeterminatezza della fattispecie è stata criticata dalla
giurisprudenza la previsione di cui all'art. 120 c.p.m.p. che
prevede il reato di violata consegna da parte di militare in
servizio determinato (diverso dalla sentinella vedetta o scolta, il
cui abbandono di posto o la violata consegna è punito dall'art. 118
c.p.m.p.).
Si è posto in
risalto(17) come la formulazione della norma non dia modo di
conoscere tipologia e fonte del precetto extrapenale su cui si
fonda il reato, in sostanziale violazione del principio di
determinatezza. In definitiva il concetto di consegna -
recuperabile dall'art. 26 RDM quale insieme delle prescrizioni
generali o particolari, permanenti o temporanee, scritte o verbali
impartite per l'adempimento di un particolare servizio - non
consente una esatta individuazione né di quale sia (o debba essere)
la fonte della prescrizione, né di quale sia il contenuto la cui
violazione è rilevante ai fini penalistici(18). Appare allora
quanto mai opportuna e necessaria una riformulazione della
fattispecie, che da una parte individui con certezza, in maniera
oggettiva, quali prescrizioni costituiscano oggetto di consegna e
dall'altra chiarisca in quali limiti la loro inosservanza
costituisca reato(19). In tale ottica, le violazioni delle
prescrizioni collaterali e non direttamente funzionali al
conseguimento del fine proprio del servizio, ben possono trovare
protezione nell'ambito disciplinare.
Alla stessa
stregua appare poco determinata e fortemente dilatabile la
fattispecie prevista dall'art. 140 c.p.m.p. (forzata consegna), ove
si consideri che detto reato trova oggi concretizzazione in ogni
comportamento comunque posto in essere in contrasto o elusione con
una prescrizione data dal militare preposto, direttamente
riconducibile alla consegna. L'ampio spettro di operatività della
formulazione consente di individuare dei comportamenti che, seppure
in contrasto con la consegna, non determinano alcun concreto
pericolo o danno, manifestandosi come mera eventuale disobbedienza
alla volontà dell'Autorità militare autrice della consegna. Si
pensi ad esempio ad una consegna che preveda il previo controllo,
in uscita da un ambiente militare, dei permessi di accesso sia
delle persone che dei mezzi.
È indubitabile
che, una volta effettuato il controllo del mezzo e del militare
dell'infrastruttura alla condotta dello stesso, se si determinasse
un allontanamento di costui senza che sia stato possibile
controllare il permesso di accesso, non si avrebbe alcun concreto
pericolo o danno. Resterebbe infatti possibile chiarire l'anomalia
formale della situazione (uscita di un mezzo individuato in modo
preciso che non avrebbe dovuto essere all'interno senza
autorizzazione) anche in un secondo momento. Ma l'attuale
estensione della fattispecie, ricomprendendovi qualunque modalità
di elusione della disposizione impartita dal militare di vigilanza,
rende punibile anche chi, fornite generalità e documenti del mezzo,
si allontanasse senza espressa autorizzazione del militare addetto
alla sorveglianza che gli abbia impedito l'uscita perché privo
dell'autorizzazione all'accesso. In tal caso la sanzione penale
appare affatto sproporzionata ed illogica ove si consideri
l'assoluta carenza di qualsiasi pericolo o danno in un
comportamento di tal genere. La logica sottesa alla rigidità di
talune fattispecie di reato militare sembra conciliabile con una
realtà che voglia dai militari la pedissequa esecuzione di quanto
disposto. Volontà che, se si concilia con la realtà del 194 1, che
vedeva militari di leva di modesto livello culturale (e quindi di
scarsa capacità critica) e di incerta fede democratica,
difficilmente è conciliabile con la cultura odierna che vede
militari professionisti di sicura fede democratica.
In definitiva
attraverso la punizione penale di comportamenti sostanzialmente
amorfi rispetto agli scopi del servizio, ma disobbedienti ai
dictata dei superiori, si consegue l'effetto di garantire non solo
la sicurezza cui è finalizzato il servizio, ma la pedissequa(20)
ottemperanza, da parte dei preposti, delle modalità operative
immaginate dal superiore, prescindendo dalla loro effettiva
necessità o rispondenza alla concreta situazione fattuale. Nella
scia della rivisitazione di alcune fattispecie di reato militare
dalle quali è possibile estrapolare condotte da sottoporre ad una
tutela disciplinare anziché penale, deve porsi attenzione anche
alla disposizione di cui all'art. 123 c.p.m.p. (omessa
presentazione in servizio). L'attuale formulazione, non ponendo
alcun margine temporale entro la quale deve essere intrapreso il
servizio e non distinguendo tra servizi di sicurezza, servizi
regolati in turni e servizi diversi, punisce indiscriminatamente
anche il mero ritardo, qualunque sia il servizio e la conseguenza o
il pericolo che derivi dal ritardo. Peraltro la sua punibilità
penale condizionata alla richiesta, fa sì che la intrinseca
maggiore o minore pericolosità del fatto sia sostanzialmente del
tutto amorfa. In altre parole ben può accadere che la richiesta non
sia avanzata nonostante l'omissione totale del servizio e
l'avvenuto concretizzarsi di un danno per l'omissione, così come
può accadere che la richiesta sia avanzata anche per un mero
ritardo sostanzialmente incapace di produrre alcun pericolo o danno
al corretto ed efficace svolgimento del servizio.
Anche in tal
caso allora, appare opportuno un intervento di modifica della
fattispecie che distingua le varie possibili ipotesi affidando alla
tutela penale solo quelle in cui si abbia un concreto e grave
pericolo, lasciando al campo disciplinare tutte le altre ipotesi.
Una coraggiosa opera di totale depenalizzazione sembra necessitata
con riferimento all'ipotesi di danneggiamento colposo di edifici
militari (artt. 168 e 170 c.p.m.p.) e quello di danneggiamento
colposo di cose mobili militari (artt. 169 e 170 c.p.m.p.),
lasciando alla repressione disciplinare il danneggiamento doloso di
cui agli artt. 168 e 169 c.p.m.p.(21).
5. Conclusioni
Il tema del
convegno, focalizzato sulla regolamentazione disciplinare nella
prospettiva del modello professionale delle Forze Armate, impone
che dalle brevi osservazioni avanzate si traggano conclusioni ad
esso teleologicamente coerenti. In tale ottica l'occasione è
propizia per sollecitare una risistemazione complessiva e generale
dell'intero sistema di tutela della disciplina militare,
attualmente affidato in modo promiscuo sia al diritto penale
militare che al diritto amministrativo-disciplinare. Ciò, da una
parte, eviterà il perpetuarsi di ipotesi comportamentali previste
contemporaneamente sia da norme regolamentari quali illeciti
disciplinari, sia da norme penali quali reati militari, dall'altra
la possibilità di ottenere una tutela non solo nominale ed
apparente ma effettiva e concreta del bene disciplina.
La funzionalità
e l'efficacia del sistema passa, però, attraverso una necessaria
riforma che lo renda adeguato al perseguimento dello scopo, anche
con la previsione di sanzioni particolari e anche severe(22), ma
assicurando, al contempo, una procedura moderna ed efficace che
tuteli i soggetti interessati al procedimento in modo concreto,
anche attraverso la difesa di un avvocato iscritto al foro, e che
affidi ad un organo terzo, a composizione mista, la decisione(23).
Non sembrano invece condivisibili posizioni che mirino a semplici
aggiustamenti e correttivi del sistema disciplinare esistente,
pensato, a suo tempo, in parte in ottica assolutistica(24), in
parte in ottica meramente funzionale(25), salvo voler lasciare
senza alcuna reale ed efficace protezione comportamenti che
certamente sono lesivi del bene giuridico afferente alla disciplina
militare, ma che non assurgono a concreta lesione di beni
penalmente tutelabili(26). I tempi sono maturi per la creazione di
un valido sistema disciplinare che, pur garantendo al massimo il
militare, sia effettivamente ed efficacemente proteso alla
protezione del sistema(27) da comportamenti (finora sanzionati
penalmente o privi di adeguata sanzione disciplinare), che possano
potenzialmente compromettere l'efficienza e la coesione delle Forze
armate, ma non meritano tutela penale.
A fronte di ciò
necessita ovviamente prevedere un sistema in cui la tutela del
militare, almeno per le sanzioni più gravi, non sia rimessa
sostanzialmente alla buona volontà della struttura, ma che sia
garantita dalla terzietà del giudicante e dalla parità di posizione
tra militare sottoposto alla procedura disciplinare e suo
accusatore.
(*) - Avvocato.
(1) - Il sistema penale militare è stato interessato da numerose
decisioni che, nel corso degli anni, ne hanno eroso drasticamente
la giurisdizione, senza però che si sia avuto alcun intervento
legislativo di depenalizzazione nello specifico settore, fatta
salva la legge 23 marzo 1956, n. 167 con la quale furono aboliti i
c.d. reati militarizzati.
(2) - Si consideri che il codice penale militare ha visto la luce
nel 1941, in epoca di guerra e sotto un regime fortemente
autoritario.
(3) - È significativo come il codice penale militare di guerra sia
stato lo strumento per la repressione di efferati crimini di guerra
commessi durante l'ultimo conflitto. Essa contempla disposizioni
che, poi recepite dal diritto umanitario, erano all'epoca
all'avanguardia per la profonda civiltà giuridica sottesa. (4) - È
noto che all'interno dei programmi dei numerosi corsi cui è
sottoposto il personale militare nella sua carriera, trova uno
spazio assolutamente minimo lo studio del diritto penale militare
che si risolve, attualmente, in poche ore previste per gli
ufficiali frequentatori del corso previsto per i comandanti di
corpo per la specifica qualifica di organo di polizia giudiziaria
militare. Fa eccezione l'Arma dei Carabinieri che ha istituito dal
2001, prima tra le Forze Armate, la cattedra di diritto militare
nell'ambito della quale rientra l'insegnamento del diritto
disciplinare impartito ormai da oltre 10 anni. (5) - Per il settore
militare la disattenzione verso lo studio del diritto in genere era
giustificata dalla concezione, ormai ampiamente superata, del
settore militare quale ordinamento a sé, nel quale non
necessariamente le disposizioni dell'ordinamento giuridico statale
riflettevano efficacia diretta, occorrendo che le stesse venissero
fatte proprie dallo specifico ordinamento attraverso proprie
disposizioni.
(6) - Sulla "distrazione" del legislatore nei confronti del settore
penale militare si è più volte espressa la dottrina e lo stesso
apparato giudiziario militare, attraverso la voce del Procuratore
Generale presso la Corte Militare di Appello, nelle relazioni
all'inaugurazione dell'anno giudiziario militare. Nessun altro
settore della pubblica amministrazione può lamentare la stessa
disattenzione del legislatore che può vantare il settore penale
militare. Si pensi, ad esempio, alla riforma del codice di
procedura penale che non ha tenuto in alcun conto la realtà della
giurisdizione penale militare, determinando la necessità che fosse
la giurisprudenza a calibrare il riverbero nel rito militare delle
disposizioni dettate dal codice di procedura penale per il rito
ordinario; ovvero si pensi alle disposizioni sulle pene sostitutive
delle pene detentive brevi, che hanno trovato applicazione nel rito
militare solo dopo diversi anni e grazie all'intervento della Corte
Costituzionale.
(7) - Si pensi ai denunciati abusi di militari italiani nei
confronti di civili somali durante l'operazione internazionale in
Somalia, ovvero all'incidente nei Balcani in cui trovarono la morte
militari italiani durante un'esercitazione di sbarco notturno da
elicottero.
(8) - Il riferimento è, ad esempio, alle regole della ripartizione
della giurisdizione tra il giudice penale ordinario ed il giudice
penale militare, con riferimento a reati contro la persona previsti
e puniti dal codice penale militare. Si pensi alle lesioni
personali tra militari che, dopo la riforma del 1956, se dolose,
sono soggette alla giurisdizione militare, mentre se colpose sono
soggette a giurisdizione ordinaria, non essendo previsto il reato
di lesioni colpose come reato militare. Si pensi altrimenti al
"danneggiamento colposo di beni dell'amministrazione militare", che
criminalizza qualsiasi danno cagionato ad un bene
dell'amministrazione a prescindere dal valore del bene e
dall'intensità della colpa, finendo per punire quale reato anche il
mero incidente stradale senza feriti ma con danni ai mezzi.
(9) - Sono attualmente all'esame del Senato due disegni di legge di
modifica del codice penale militare di pace e di guerra e
precisamente il disegno di legge n. 1533, di iniziativa dei
Senatori Nieddu, Brutti Massimo, Forcieri, Pascarella e Svanisci,
comunicato alla Presidenza il 25 giugno 2002, ed il disegno di
legge delega n. 2493, presentato dal Ministro della Difesa, on.
Martino, di concerto con il Ministro della Giustizia, on. Castelli,
comunicato alla Presidenza il 23 settembre 2003.
(10) - La scelta del legislatore è stata quella di non provvedere
ad una redazione ex novo dei codici penali militari, ma piuttosto
di novellare quelli esistenti, in modo da conservare l'impianto di
base, considerato di eccellente fattura tecnica, e conservare
peraltro il c.d. diritto vivente formatosi negli anni su detto
impianto.
(11) - Abbiamo già ricordata la fondamentale legge 23 marzo 1956,
n. 167, con la quale si è avuta una modifica del c.p.m.p. con
l'abolizione dei c.d. reati militarizzati e la conseguente
restrizione della sfera di operatività della giurisdizione penale
militare.
(12) - Con riferimento alle pene previste dalla legge penale
militare va ricordato che il D.Lvo 22 gennaio 1948 , n. 21 ha
abrogato la pena di morte per i reati previsti dal codice penale
militare di pace e che la legge 13 ottobre 1994, n. 589, ha
abrogato la pena di morte anche dalle leggi militari di
guerra.
(13) - Contiguità determinata dalla sostanziale protezione del bene
giuridico della coesione ed efficienza delle Forze Armate, operata
sia dal diritto penale militare, sia dalla disciplina militare,
ancorché a livelli diversi. Sul punto sia consentito rinviare a
BOURSIER NIUTTA - ESPOSITO, Elementi di diritto disciplinare
militare, Laurus, 2002, pag. 39. Vedasi anche: S. RIONDATO, in Il
Nuovo ordinamento disciplinare delle Forze Armate, Cedam, 1999,
pag. 202, che afferma "l'intima connessione, pur nella diversa
funzionalità, delle due materie".
(14) - Tra essi la procurata evasione militare (art. 126 c.p.m.p.),
i reati di duello (artt. da 200 a 210 c.p.m.p.) la diffusione di
particolari notizie di interesse militare (art. 75 c.p.m.g.) e la
violazione per codardia dei doveri militari (art. 118
c.p.m.g.).
(15) - Si potrebbe immaginare addirittura un sistema disciplinare
strutturato secondo principi di garanzia para-penalistici, che
affidi ai comandanti di corpo l'amministrazione della disciplina
inerenti le trasgressioni più lievi, mentre per le più gravi
preveda il giudizio di un organo terzo, organizzato a livello
centrale interforze, non necessariamente composto da soli militari.
Il giudizio di tale organo terzo potrebbe inoltre essere
strutturato attraverso un procedimento che preveda maggiori
garanzie, anche mutuate dal sistema processuale penale
(indipendenza e terzietà del giudicante, parità tra accusa e
difesa, possibilità di assistenza tecnica al militare assoggettato
al procedimento, ecc. ecc.). Un tale sistema comporterebbe la
possibilità di assicurare ampie garanzie all'interessato,
giustificate dalla possibilità di irrogazione di sanzioni
disciplinari anche gravi quali la sospensione dallo stipendio e dal
servizio per un periodo determinato, la rimozione, o anche sanzioni
pecuniarie parametrate allo stipendio percepito.
(16) - Appare opportuno sottolineare che un moderno sistema
disciplinare non può più essere fondato su sanzioni anacronistiche
e impossibili quale la consegna. Essa, se da una parte aveva senso
quando il militare era costretto all'interno della caserma per
tutto il tempo del suo servizio militare, per cui la privazione
della possibilità di fruire di libera uscita comportava una
concreta sofferenza idonea a porsi quale deterrente rispetto a
comportamenti contrari alla disciplina, è del tutto anacronistica
oggi che lo stesso istituto della libera uscita (peraltro mai
esistito per gli Ufficiali e dal 1986 neanche per i Marescialli), è
stato abolito per gran parte dei militari di carriera ancorché di
grado inferiore, quali Carabinieri, Guardie di finanza ecc., fatto
salvo il periodo di frequenza dei corsi di formazione. La stessa
inoltre, definita dalla legge di principio quale "privazione della
libera uscita" è palesemente impossibile nei confronti del
personale non previsto dall'art. 46 RDM quale destinatario dello
specifico istituto, non potendosi privare un soggetto di qualcosa
che non gli appartiene. Ed anche l'interpretazione secondo la quale
per il personale militare non compreso tra quello che fruisce di
libera uscita, la sanzione della consegna comporta l'obbligo di
permanere in caserma o nel proprio alloggio per il tempo durante il
quale gli altri militari fruiscono di libera uscita, non appare
corretta. Essa infatti modifica sostanzialmente la natura della
sanzione che da titolo idoneo a negare un'autorizzazione (la libera
uscita appunto), si tramuta in titolo di coercizione, sia pure solo
della volontà più che della persona fisica. Un moderno sistema
disciplinare deve allora disancorarsi totalmente dal passato ed
individuare nuove sanzioni, mutuandole da altri sistemi
disciplinari o elaborandone di nuove, sulla falsariga ad esempio di
quelle previste dalla disciplina militare di stato. (17) - S.
RIONDATO, Commento all'art. 26 RDM in: Il Nuovo ordinamento
disciplinare delle Forze armate, Cedam, 1995, pagg. 204 ss.
(18) - Sul punto inerente la possibilità o meno di considerare
violata consegna un comportamento trasgressivo di disposizioni
contenute in disposizioni generali disciplinanti una tipologia di
servizi, dottrina e giurisprudenza si sono divise tra chi ha
ritenuto sussistere il reato a prescindere dalla espressa
indicazione delle dette prescrizioni nel documento costituente la
consegna, e chi ha invece ritenuto necessario che dette
disposizioni fossero riportate o almeno richiamate espressamente
nel documento. In ordine al contenuto, si rileva come la
giurisprudenza abbia talvolta ritenuto foriera di responsabilità
penale anche il comportamento diverso da quello previsto dalla
consegna, ancorché non si ponga in contrasto con la finalità del
servizio, talaltra affermata la necessità che le trasgressioni
rilevanti ai fini della sussistenza della fattispecie riguardino
prescrizioni direttamente e sostanzialmente inerenti il
conseguimento del fine proprio del servizio cui sono
preordinate.
(19) - Sulle problematiche inerenti il reato di cui all'art. 120
c.p.m.p. si veda il commento diffuso e puntuale di F. UFILUGELLI in
D. BRUNELLI e G. MAZZI, Codici Penali Militari, rassegna di
giurisprudenza e dottrina, Giuffrè, 2001, pag. 294 ss.
(20) - Forse è il caso di rilevare che seguire pedissequamente,
significa letteralmente seguire come un caprone, senza nessun
apporto personale. (21) - Peraltro il Regolamento di disciplina
militare già prevede quale grave mancanza disciplinare, punibile
con consegna di rigore, i "Danni di rilevante entità procurati ai
materiali e ai mezzi dell'amministrazione militare", come sancito
dal n. 24 dell'allegato "C", seconda ipotesi. (20) - Forse è il
caso di rilevare che seguire pedissequamente, significa
letteralmente seguire come un caprone, senza nessun apporto
personale.
(21) - Peraltro il Regolamento di disciplina militare già prevede
quale grave mancanza disciplinare, punibile con consegna di rigore,
i "Danni di rilevante entità procurati ai materiali e ai mezzi
dell'amministrazione militare", come sancito dal n. 24
dell'allegato "C", seconda ipotesi.
(22) - Pensiamo, ad esempio, a sanzioni di carattere economico
proporzionate allo stipendio, o sanzioni di sospensione dal
servizio e dalle funzioni per periodi anche superiori ai dodici
mesi, fino alla rimozione.
(23) - Nell'ambito della separazione dell'attività amministrativa
politica da quella amministrativa di gestione, sembra possibile la
realizzazione di quanto proposto da S. BRUNO, La competenza
disciplinare di corpo, DIRITTO MILITARE, n. 2/3 anno 2002, pag. 79
ss., di affidare l'adozione dei provvedimenti sanzionatori più
gravi ad un organo collegiale costituito a livello centrale che
potrebbe peraltro essere composto di personale giuridicamente
qualificato, sia militare che non. Ciò consentirebbe, oltre alla
realizzazione degli obiettivi proposti dall'autrice, una garanzia
del militare validamente proporzionata alla maggior incidenza delle
sanzioni disciplinari nella sua sfera personale. (24) - La
disciplina di stato risente della concezione di una amministrazione
militare "padrona" dello strumento amministrato, inteso quale
organizzazione di uomini e mezzi.
(25) - La disciplina di corpo risultante dalla legge 382/78 e dal
regolamento di attuazione di cui al D.P.R. 545/86 è chiaramente
modulata su una concezione funzionale che fa riferimento non già
alla qualità militare ed alle esigenze che ne derivano, quanto
invece allo svolgimento di un servizio militare obbligatorio e
sostanzialmente del tutto temporaneo.
(26) - Si pensi al pericolo che può derivare alla disciplina da
comportamenti ed iniziative assunte da personale militare in
sostanziale elusione delle precise limitazioni imposte
all'esercizio di taluni diritti costituzionali. Comportamenti quali
quelli di costituire associazioni che dietro vari paraventi sono
sostanzialmente e dichiaratamente finalizzate alla tutela
sindacale, costituiscono un concreto pericolo per la disciplina.
Particolarmente, poi, in un sistema quale quello militare
totalmente privo non solo di regole per la corretta dialettica
sindacale, ma anche dello specifico bagaglio di esperienze e
conoscenze necessario per gestire le sottese problematiche. In
altre parole il divieto di attività sindacale nelle Forze armate
(sulla cui necessità si può anche non concordare) rende critica, in
termini di pericolosità e di gestione, qualunque azione posta in
essere in sostanziale elusione del divieto stesso, mancando
qualsiasi strumento proporzionato alla necessità di tutela della
struttura. Attualmente l'unica sanzione possibile per detta
elusione, sorvolando sulle sanzioni di corpo del tutto inidonee a
contrastare il fenomeno, sarebbe la rimozione per grave violazione
dei doveri dello status di militare. Ma non v'è chi non veda che
detta sanzione finirebbe con il punire in maniera troppo rigida il
militare per comportamenti che possono costituire un pericolo per
la disciplina solo nella loro persistenza, sicché sembra
assolutamente sproporzionata detta sanzione per fatti che sono
stati tollerati e protetti anche da partiti e movimenti
politici.
(27) - Deve considerarsi che la disciplina militare, per il fatto
di tutelare, sia pure mediatamente, un bene apicale quale
l'esistenza stessa dello Stato e delle sue libere istituzioni, non
può essere modellata su istituti afferenti altri sistemi
disciplinari in quanto nessun altro settore mira alla tutela di un
bene di pari livello. Il problema allora non è quello di rendere la
disciplina meno rigida, bensì quello di rendere l'amministrazione
della stessa, da una parte meno frammentata e contraddittoria, e
dall'altra più oggettiva e rispettosa dei principi e delle regole
dell'ordinamento giuridico, in altre parole meno
contenziosa. |