In tale
contesto emerge chiaramente come a tali sopravvenienze legislative
ed interpretative non abbiano potuto sottrarsi l'azione ed il
procedimento disciplinare, ove - tenuto conto della funzione delle
sanzioni disciplinari e dei beni in gioco - si avverte in modo
particolare l'esigenza di un adeguato raccordo tra l'interesse
dell'Amministrazione e quello del singolo soggetto. Con la presente
trattazione si cercherà di tracciare un aggiornato quadro dei
mutamenti intervenuti ed incidenti sul procedimento disciplinare,
con più marcata attenzione al procedimento volto alla irrogazione
di sanzioni disciplinari di stato nei confronti degli Ufficiali e
dei Sottufficiali delle Forze Armate. Si tenterà di delineare,
inoltre, criteri, modalità e procedure che, indirizzando ad una
sempre più corretta e consapevole impostazione e gestione del
procedimento e del provvedimento disciplinare, contribuiscano alla
individuazione di ulteriori mezzi finalizzati ad una convergenza
tra l'interesse pubblico e quello privato e, quindi, ad un istituto
disciplinare di stato sempre più informato a criteri di garanzia ed
equità e di salvaguardia dei fini istituzionali
dell'Amministrazione.
Nel contesto,
si pongono infine alcune riflessioni sullo stato attuale della
procedura sanzionatoria disciplinare di corpo, valutando le
essenziali istanze di rinnovamento del vigente Regolamento di
disciplina militare, anche in relazione alle esigenze di
adeguamento dello strumento disciplinare per la presenza della
componente femminile, quale elemento di modernità e di reale
integrazione multinazionale delle nostre Forze armate. Si tenterà
quindi di analizzare se il processo d'integrazione della Difesa
europea (PESD) debba rimanere limitato ai sistemi d'arma e ai
criteri di pianificazione ed esecuzione delle operazioni ovvero
possa anche mirarsi all'integrazione del sistema posto a presidio
dell'etica - appunto la disciplina - per meglio conseguire
l'obiettivo di coesione dei valori. A tal fine, saranno affrontati
i seguenti argomenti: - l'attuale quadro delle sanzioni e del
procedimento disciplinare di stato; - la conclusione del
procedimento; - proposte innovative sul procedimento di stato; -
riflessioni sul procedimento e sulle sanzioni di corpo; - un
sintetico esame della disciplina militare degli Stati alleati; -
reclutamento femminile e ipotesi di adattamento del RDM.
Le sanzioni
disciplinari di stato sono coperte da riserva di legge assoluta;
pertanto non possono essere inflitte punizioni disciplinari non
espressamente previste dalla legge ordinaria. Un regime analogo è
stato fissato anche per le sanzioni di corpo dalla richiamata
"legge dei principi", fatta salva la delega di regolamentazione
contenuta nell'art. 13, ultimo comma. Secondo una affermata
nozione, il provvedimento sanzionatorio "di stato", diversamente da
quello "di corpo", produce effetti al di fuori dell'organizzazione
militare, potendo condurre ad una sospensione ovvero ad una
risoluzione del rapporto d'impiego pubblico. A scopo di esclusiva
citazione, si ripercorre di seguito la loro elencazione: -
sospensione disciplinare dall'impiego(2); - perdita del grado per
rimozione(3); - cessazione dalla ferma volontaria o dalla rafferma
per motivi disciplinari(4); - la sospensione disciplinare dalle
attribuzioni e dalle funzioni del grado(5).
Il
provvedimento amministrativo che irroga la sanzione disciplinare è
impugnabile in sede amministrativa(14) per soli motivi di
legittimità mediante ricorso straordinario al Presidente della
Repubblica, da proporre entro il termine perentorio di 120 giorni
decorrenti dalla comunicazione della sanzione o, alternativamente,
in sede giurisdizionale davanti al T.A.R. competente entro il
termine decadenziale di 60 giorni sempre decorrenti dalla suddetta
comunicazione. Avverso la pronuncia resa dal competente T.A.R. si
può proporre appello innanzi al Consiglio di Stato.
3. Proposte innovative sul procedimento di stato
La sanzione
disciplinare rappresenta la reazione che l'ordinamento particolare
appresta contro i comportamenti antigiuridici dei soggetti che di
esso fanno parte, concretandosi in un danno, nei confronti dei
colpevoli, che può andare in progressiva graduazione fino al più
grave fatto espulsivo. Si intende, quindi, come la particolarità
stessa della materia, nella quale hanno luogo giudizi su un
comportamento e dove si irrogano sanzioni fortemente
pregiudizievoli per la carriera e per l'esistenza stessa di un
soggetto, imponga un rigoroso accertamento dei fatti oggetto di
contestazione, nella più assoluta imparzialità di indagine e con la
possibilità per l'incolpato di provare l'inesistenza dell'addebito
e, comunque, di difendersi adeguatamente.
La
"procedimentalizzazione" degli atti con i quali si sanziona un
determinato comportamento antigiuridico nasce dalla necessità di
garantire, da un lato, l'acquisizione di ogni possibile elemento di
giudizio per l'Amministrazione e, dall'altro, la possibilità di
discolpa per l'inquisito. Evidente appare, quindi, l'esigenza di
una normativa e, conseguentemente, di regole procedurali informate
a quelli che sono i principi costituzionali in materia. I recenti
interventi legislativi e giurisprudenziali hanno indubbiamente
contribuito ad una evoluzione in tal senso. La consapevolezza è,
però, quella di un'opera ancora incompiuta. Di seguito si riportano
gli istituti sui quali si ritiene che si possa ulteriormente
intervenire: - nell'ambito del diritto disciplinare militare non
trova ancora applicazione il principio nominalistico del "nullum
crimen sine lege".
Nella normativa
vigente non si riscontra, infatti, quella stretta e necessaria
corrispondenza tra fattispecie legale ed evenienza concreta, ma, al
contrario, la fattispecie identificativa dell'illecito disciplinare
è spesso molto ampia e generica. Quanto sopra è avvalorato dalla
circostanza che la "legge dei principi" a tutt'oggi non fornisce la
definizione di "disciplina militare"(15), inoltre, ancora oggi, né
la richiamata Legge 382/78 e nemmeno il Regolamento di Disciplina
Militare (RDM) riescono a coprire tutta l'area di influenza in
materia di disciplina, che per aspetti non secondari, trova taluni
presupposti nel codice penale militare di pace, attualmente
vigente(16). Pertanto, prendendo atto della esigenza di
coordinamento e complementarietà delle due diverse tipologie di
sanzioni disciplinari, i tempi sembrano maturi affinché il
legislatore provveda a tipicizzare, mediante elencazione, le varie
fattispecie di illecito disciplinare cui sussumere quei
comportamenti che, essendo contrari ai compiti istituzionali,
possono determinare la irrogazione di una sanzione di stato.
Tale
determinazione legislativa implicherebbe una riduzione della
discrezionalità dell'Autorità Militare, talvolta forse troppo
ampia, in ordine all'esercizio della potestà disciplinare di stato,
quando non in contrasto con la tipicizzazione espressa
nell'allegato "C" al RDM. Una tipicità dei comportamenti più gravi
- sanzionabili appunto con provvedimenti di stato - renderebbe
contestualmente meno difficoltoso e più individuabile il compito
dell'Autorità militare competente, posto che l'esistenza di una
ipotesi normativa molto ampia rende anche più ardua la motivazione
del provvedimento con il quale eventualmente si irroga la sanzione.
Un coordinamento tra sanzioni di stato e di corpo, renderebbe
inoltre concretamente agibile la possibilità di un concorso di
entrambe le sanzioni, così come ammesso dall'art. 57 RDM.
È da rilevare
infatti che tale metodologia non viene mai adottata proprio a causa
della mancata indicazione di comportamenti che presuppongano
l'applicazione dei due diversi generi di sanzioni; - come si è
visto, vi sono poi dei termini da rispettare perché il procedimento
disciplinare si possa considerare legittimamente condotto. Ora,
però, questi termini non possono essere per la maggior parte
rispettati nell'evenienza in cui è previsto il termine di 90 giorni
per concludere il procedimento disciplinare, con particolare
riferimento ai termini individuati dalla L.19/90. Si tratta di una
eccessiva brevità che appare ancor più evidente se si considerano
questi due elementi: a. lo stesso termine di 90 giorni è previsto
nel D.P.R. n. 3/1957 come intervallo fra due atti per procedimenti
disciplinari conseguenti a sentenze di assoluzione perché il fatto
non costituisce illecito penale o di amnistia o di prescrizione ed
a decreti di archiviazione del procedimento penale; b. il termine
di 90 giorni per concludere il procedimento, che è articolato in
una serie di atti, appare ingiustificato rispetto a quello di 180
giorni concesso all'Amministrazione solo per prendere la decisione
se attivare o meno il procedimento disciplinare.
Una dilatazione
del suddetto termine, magari adeguandolo ai 180 giorni già previsti
per altre fattispecie, porterebbe ad una valutazione più attenta
delle infrazioni e ad eliminare il rischio di eccessive leggerezze
o, peggio ancora, di volontà estintive del procedimento
disciplinare; c. si è anche visto come il procedimento disciplinare
si componga di più fasi tese dapprima a contestare l'addebito,
successivamente ad indagare sullo stesso e, infine, a provvedere
sul medesimo. Le norme vigenti prevedono due distinti procedimenti
disciplinari: - uno, più semplice, predisposto per l'irrogazione
della sospensione disciplinare; - un altro, più complesso ed
articolato, per la irrogazione della sanzione di stato massima,
consistente nella perdita del grado per rimozione. Il primo dei
suddetti procedimenti prevede, tra le varie figure, quella
dell'Ufficiale Inquirente, il secondo quelle dei componenti il
Consiglio o la Commissione di Disciplina.
Atteso che tali
figure sono destinate a valutare il comportamento dell'inquisito,
dando luogo ad un giudizio di rispondenza o meno del comportamento
a norme prestabilite, graduando altresì la eventuale non
rispondenza con la proposta di una sanzione e considerato che la
nomina ad Ufficiale Inquirente o a Presidente/membro del
Consiglio/Commissione di Disciplina non è attualmente sempre
ispirata ad esigenze tecniche (potendo interessare anche Ufficiali
che per professionalità e tradizione culturale mal si adattano a
svolgere tali compiti), si ritiene che si debba ovviare al problema
di tale carenza di professionalità, trasformando i suddetti organi
in organi tecnici. Tale problema potrebbe essere affrontato: a. con
effetto immediato, avviando la qualificazione del personale
attraverso la frequenza di corsi specifici anche presso strutture
esterne a quella militare; b. a medio termine, inserendo nei
programmi degli istituti di formazione un "master" per la
qualificazione degli Ufficiali effettivi riconosciuti più idonei ad
affrontare problematiche disciplinari; c. in prospettiva di medio
termine, valutando attentamente la possibilità di istituire uno
specifico ruolo di Ufficiali da destinare alla trattazione di tali
problematiche.
Sempre a
proposito di Ufficiale Inquirente, sarebbe inoltre auspicabile
intervenire affinché, sulla base dei principi generali che
informano il procedimento a carattere contenzioso, venga
formalmente riconosciuta al giudicando (come già previsto in
relazione ai componenti del Consiglio/Commissione di Disciplina) la
facoltà di ricusare tale funzionario istruttore quando sussista
anche solo il dubbio che motivi personali o circostanze oggettive
possano influire sulla imparzialità di questi. Altri aspetti
interessanti riguardano, nell'ambito del procedimento disciplinare
innanzi al Consiglio di Disciplina, la nomina del difensore: - la
L. 113/54 non contempla per gli Ufficiali, diversamente da quanto
previsto per i Sottufficiali dalla L. 599/54, il diritto di
nominare un difensore. Ovvia la necessità di procedere alla
eliminazione di tale discriminazione, la quale, non perseguendo
alcuna apprezzabile finalità, rappresenta una vera e propria
ingiustificata disparità di trattamento che si appalesa, inoltre,
incostituzionale per violazione degli artt. 3, 24 e 97 della
Costituzione; - la L. 599/54 (e quindi, a maggior ragione, la L.
113/54) non prevede che l'incolpato possa farsi assistere da un
difensore "esterno", cioè da un soggetto che non sia un
militare.
La proposta è
quella di riconoscere la possibilità di avvalersi di un difensore
tecnicamente qualificato, qual'è un avvocato, al fine di non
pregiudicare le "chances" difensive dell'inquisito, il quale è
chiamato a contrastare la potenziale irrogazione di una sanzione
incidente sul mantenimento del rapporto di lavoro. Quanto sopra
potrebbe assumere ancora maggior valenza se interfacciato con la
precedente proposta di organi inquirenti formati da personale
tecnico. Non può, infine, non rilevarsi come il noto modo di
procedere per accumulazione successiva, che ha caratterizzato
prevalentemente la produzione normativa del nostro Paese, abbia in
un certo modo frantumato anche il sistema disciplinare che
attualmente si presenta abbastanza disarticolato e quindi di
difficile applicazione nel concreto. In altri termini, la effettiva
regolamentazione della materia disciplinare è assicurata da una
molteplicità di disposizioni che, indipendentemente dalle loro
"sedes materiae", in una situazione di contiguità, talvolta di
giustapposizione o addirittura di contraddizione, concorrono a
fornire la norma. Parti della produzione legislativa, inoltre, sono
venute meno per effetto di abrogazioni tacite, senza adeguati
interventi di coordinamento.
Non si può,
pertanto, fare a meno di auspicare la predisposizione di un testo
unico che consenta una ricomposizione unitaria e precettiva della
materia e che possa essere riferibile a tutte le categorie di
militari che rivestono un grado della gerarchia.
4. Riflessioni sul procedimento e sulle sanzioni di corpo
La tradizionale
concezione scolastica considera le sanzioni disciplinari di corpo
come provvedimenti che producono effetti prevalentemente interni.
Tuttavia tale concezione appare criticabile a seguito di un
radicabile cambiamento di genere subito dalle sanzioni disciplinari
di corpo. La necessità di una previsione legale delle specie di
sanzioni disciplinari militari è stata affermata solo in tempi
relativamente recenti(17) essendosi precedentemente ritenuto che le
sanzioni disciplinari fossero meri interna corporis delle
istituzioni militari e che esse potessero essere regolate mediante
regolamenti autonomi dell'ordinamento militare, così com'è avvenuto
fino al regolamento di disciplina del 1964. L'odierna previsione
tassativa e legislativa delle specie di sanzioni da irrogare ai
militari pone già da sè un limite alla tradizionale concezione di
mera rilevanza interna della sanzione di corpo.
A sovvertire la
presunzione di esclusiva rilevanza interna delle suddette sanzioni
sovvengono oggi altri caratteri, quali la trascrizione del
provvedimento nel carteggio personale, la restrizione nel proprio
domicilio con conseguente coinvolgimento della sfera personale del
punito e gli effetti sulla carriera, spesso determinanti ai fini
dell'avanzamento o dell'accessibilità a incarichi, concorsi, Nos e
persino ricompense. Pertanto non è azzardato dire che dalle
sanzioni di corpo, in una qual misura, non scaturiscono solo
provvedimenti correttivi ma anche afflittivi, nella misura in cui
essi comportano effetti durevoli e talvolta irreparabili anche a
seguito della prevista cancellazione del provvedimento, in
applicazione dell'art. 75 RDM. Appare evidente come l'intero
settore, indirizzato prevalentemente a un sistema basato sulla
leva, si preoccupi di assicurare al militare le garanzie che gli
competono quale cittadino(18), senza predisporre adeguate tutele
per i risvolti a carico del personale in servizio permanente. Preso
atto di tale assunto, è ben comprensibile quale sia il grado di
attenzione da conferire all'attuale Regolamento di Disciplina
Militare in vista della completa professionalizzazione dello
strumento militare.
a. Avvio
del procedimento
Il procedimento
di corpo si avvia con la contestazione dell'illecito da parte
dell'autorità competente. Tale condizione presuppone quindi un
rapporto gerarchico completato da potestà disciplinare. Al riguardo
del procedimento per l'irrogazione della sanzione massima, bisogna
sottolineare la posizione anomala del comandante di corpo che
assomma in sé la funzione dell'accusa (contestazione degli
addebiti) e quella del giudice (direzione del processo). Si rileva
inoltre che la discrezionalità su cui è impostato il procedimento
disciplinare, associata alla mancanza di canoni fissi di
riferimento, lascia esporre il fianco a pregiudizi su ipotesi di
iniquità, che sfociano in atteggiamenti psicologici di risentimento
accompagnati spesso da ricorsi contro la sanzione subita
dall'incolpato e indubbiamente tali iniziative di rimedio si
traducono poi in atteggiamenti psicologici contro la gerarchia.
Questa autodifesa pone come conseguenza non solo un contenzioso
interno, ma soprattutto una ridiscussione dei valori cui l'RDM
stesso è posto a presidio.
La circostanza
è di non poco conto se posta in relazione ad un sistema
professionale che è chiamato a gestire militari in servizio
permanente. A parere personale, l'attuale sistema impostato dal RDM
sembra più idoneo per corpi militari in guarnigione e non per
Reparti in operazioni. L'impostazione attuale, mancando di un
ufficiale o sottufficiale anziano di grado apicale, posto in
funzione di "pubblica accusa militare", espone eccessivamente il
comandante dell'unità, sottraendogli la posizione di terzietà e le
prerogative di controllo disciplinare, che invece è necessario che
vengano custodite affinché sia mantenuto un corretto ed efficace
governo del personale. In altri termini: il superiore gerarchico
che rileva l'infrazione o l'ufficiale responsabile del servizio
presso cui si è verificato l'illecito, sosterranno le ragioni
dell'accusa nei confronti del comandante sovraordinato e della
commissione consultiva. Nei casi rilevati direttamente dalla più
elevata autorità in comando, questi potrà delegare un comandante
subordinato a rilevare gli addebiti e condurre l'accusa.
b.
Scansione temporale e incarichi
L'intero
procedimento, pur essendo diviso in specifiche fasi, non è scandito
da termini per ognuna di esse, rimanendo assoggettato ad un unico
termine entro il quale esso deve concludersi; tuttavia i tempi
appaiono ormai congrui per meglio specificare il principio di
tempestività dell'instaurazione del procedimento disciplinare, di
cui all'art. 58 RDM. Le regolamentazioni per l'irrogazione della
sanzione disciplinare di Corpo hanno ormai ottenuto una specifica
innovazione attraverso le norme introdotte nella tempistica dei
procedimenti amministrativi ai sensi della legge 7 agosto 1990, n.
241, attraverso la cui regolamentazione è stato previsto il termine
(non perentorio) di 90 giorni per la conclusione del procedimento e
l'emissione della susseguente sanzione. Pertanto sarebbe opportuno
novellare il Regolamento con una esplicitazione del dies a quo di
tale termine, secondo la metodologia reperibile in procedura penale
(esempio: a decorrere dalla conoscenza dei fatti ovvero dal
verificarsi delle circostanze per la sua punibilità, quali
l'effettivo accertamento dell'identità dell'autore; il rientro al
Corpo, dopo aspettativa, del militare cui contestare
preventivamente gli addebiti).
In tale
contesto, quindi, il dovere di procedere senza ritardo (circostanza
che talvolta induce a procedimenti quasi sommari) deve essere
inteso nel senso che le varie fasi del procedimento siano eseguite
senza pause ingiustificate. Pur essendo previste due disposizioni
diverse inerenti al procedimento, a seconda che questo sia
instaurato per l'inflizione della consegna di rigore (l'art. 66
RDM) o per l'inflizione di una diversa punizione (art. 59 RDM),
sostanzialmente le fasi sono le medesime, con la differenza che nel
procedimento per la consegna di rigore è previsto l'intervento di
un difensore del militare assoggettato a procedimento, nonché il
parere obbligatorio, ma non vincolante di una commissione. Per
quanto riguarda la scansione temporale della procedura per
irrogazione di consegna di rigore, si denota la totale mancanza di
una regolamentazione circa i tempi di inizio del
"dibattimento".
L'unico limite
consiste nella circostanza che tra il giorno dell'invito a nominare
un difensore e quello dell' udienza devono intercorrere
ventiquattro ore (art. 68 RDM) e verosimilmente tale tempo può
rivelarsi insostenibile per una corretta presa di conoscenza degli
atti a difesa e per l'eventuale escussione di testimoni e
sopralluoghi. Per quanto riguarda la commissione, si rileva che
nulla è sancito circa i suoi compiti e funzioni, mentre il RDM si
limita a stabilire il tempo massimo entro cui essa deve deliberare
(due ore) e l'obbligo di riserbo, previsto a carico di ciascun
membro nei riguardi del proprio parere (ma non a carico di quello
altrui). Si noti infine l'anomalia della mancanza di una "camera di
consiglio" tra il comandante e la commissione stessa. A parere
personale, appare indispensabile che anche in questo punto il RDM
venga novellato con una previsione che fissi i compiti, le funzioni
e la possibilità di ricusazione dei membri di questo vero e proprio
organo consultivo che è la commissione e che partecipa al
procedimento decisionale attraverso un verbale in cui sono annotate
le relative determinazioni. La composizione della commissione,
infine, dovrebbe essere non di tipo occasionale, ma composta
attraverso membri cooptati a tale incarico per un periodo
calendariale e possibilmente provenienti, in toto o in parte, da
Reparti viciniori, onde garantire una piena indipendenza rispetto
all'autorità giudicante e all'accusa. In particolare, la
circostanza della estraneità dovrebbe essere osservata nel caso in
cui la rilevazione della mancanza sia stata effettuata direttamente
dal comandante di corpo.
5. Un sintetico esame della disciplina militare degli Stati
alleati
Il contesto
multinazionale di forze "Joint and Combined " in cui operano le
nostre Forze armate e lo sviluppo di operazioni "fuori area"
contraddistinte da condizioni operative estremamente diversificate,
può essere l'occasione per una rinnovazione di alcuni elementi di
riferimento attinenti alla disciplina militare. Inoltre,
l'inquadramento non solo della componente militare, ma dell'intero
sistema Paese all'interno di una "Politica europea di sicurezza e
difesa" (PESD), deve essere alimentato attraverso sistemi valoriali
di condivisione. In altri termini, la PESD non può rimanere
confinata nella condivisione di sistemi d'arma, addestramenti e
metodi di combattimento, ma è necessario prendere in considerazione
la proiezione di una visuale su tutti i valori condivisibili che
riguardano le realtà politiche, sociali, economiche e culturali dei
Paesi interessati.
Tra questi
valori, i riferimenti a etica e disciplina simili, se non comuni,
rappresentano certamente elementi primari di condivisione tra gli
appartenenti alle rispettive compagini militari delle nazioni
partner. Appare quindi necessario approfondire conoscenza e scambio
in questi settori che costituiscono un denominatore comune di tutte
le Forze armate appartenenti a culture omogenee. Lo scopo attiene
l'accrescimento della reciproca comprensione e, a mio parere, vale
lo sforzo di fare un tentativo. In questo campo nella cultura
occidentale si registra l'esistenza di due macro-aree, che
corrispondono essenzialmente alle due grandi partizioni del mondo
giuridico europeo: quello di origine neo-latina e quello
anglo-sassone. Nel primo si annoverano i regolamenti militari
italiano, tedesco e francese che rispondono alla regola della
"supremazia speciale", sorta in Germania nella seconda metà
dell'800 e che oggi è incardinata nei sistemi costituzionali
attraverso il ben noto principio della deroga con riserva di
legge.
La seconda
concezione trae origine dai principi di Common Law, tuttavia dopo
un richiamo del tutto minimo alle consuetudini e interpretazioni,
che normalmente formano una delle categorie principali nel diritto
comune, le norme inerenti la regolamentazione e la salvaguardia
della disciplina militare presso le forze armate britanniche
(Disciplinary Provisions) che per brevità saranno denominate "DP" e
quelle delle forze armate statunitensi (Disciplinary Issues) cui
farò riferimento con la sigla "DI", si dipanano attraverso una
particolareggiatissima regolamentazione dei diritti e dei doveri,
lasciando spazi minimi alle interpretazioni e alla discrezionalità.
La materia appare degna di approfondimenti per la particolare forza
che oggi assume il sistema di Common Law nel diritto militare a
seguito della sua generale applicazione nel diritto pubblico
internazionale e nel diritto delle organizzazioni internazionali,
quale base comune per la regolamentazione tra Stati sovrani dei
rapporti inerenti i transiti, la permanenza di unità e contingenti
militari su un territorio e la reciproca cooperazione dei
contingenti in occasione di operazioni militari o di esercitazioni,
attraverso l'adozione di Status of Forces Agreement (SOFA) o di
Memorandum of Understanding (MOU), di carattere temporaneo o
permanente a seconda dei rapporti di alleanze militari
precostituiti tra gli Stati cui appartengono i contingenti
interessati.
Non può nemmeno
disconoscersi, infine, la preponderanza del sistema di Common Law
nelle istituzioni e negli istituti che operano secondo il diritto
internazionale penale e il diritto internazionale dei conflitti
armati e che costituiscono oggi base comune dei rapporti tra
militari anche nei casi di contatti occasionali o dell'assoluta
mancanza di regole(19) o in tutte le circostanze in cui le Forze
armate di una nazione operano, come "caschi blu", sotto l'autorità
delle Nazioni Unite, secondo le regole sancite dal Bollettino del
Segretario Generale delle Nazioni Unite del 12 Agosto 1999.
Cercherò pertanto di sintetizzare alcuni punti salienti della
disciplina militare anglosassone, premettendo l'esistenza di forti
somiglianze di massima tra la regolamentazione britannica e quella
USA, entrambe poste a indirizzo e salvaguardia dei "military life
core values" (il nocciolo duro dei valori dell'etica militare).
a. Il
sistema della disciplina nelle Forze armate britanniche e
statunitensi
Nella loro
introduzione, sia le "Disciplinary Provisions" (DP) che le
"Disciplinary Issues" (DI) premettono che nei casi non previsti al
loro interno il comandante dovrà decidere seguendo un metodo
predeterminato: secondo le consuetudini del servizio, con
riferimento ai principi di tradizione militare, per analogia e,
quando in mancanza di analogie, d'iniziativa; tuttavia è vietato
adottare sanzioni diverse da quelle già previste nelle norme. Le
Disciplinary Provisions sono una raccolta articolatissima e
dettagliatissima di regole di comportamento che riguardano sia il
servizio come la vita privata e vertono sulle relazioni
interpersonali, l'etica, il tratto e scendono fino ai minimi
particolari circa l'uso dell'uniforme o di abiti civili per la
partecipazione a manifestazioni politiche, distinguendole tra
comizi e cortei.
Tramite esse
vengono stabilite, tra l'altro, norme di comportamento e divieti e
forme di intervento dell'Amministrazione in merito al personale
dedito a gioco d'azzardo, a chi abbia contratto debiti, a chi sia
incorso in fallimento e come viene regolata la partecipazione
attiva e passiva (e i divieti) alla vita politica e persino come
vengono impartite le regole per il fumo in servizio. Nella lettura
delle Disciplinay Issues, inoltre, si osserva un costante richiamo
alla storia delle tradizioni militari statunitensi (dette appunto
"core values"), con una attenta esplicitazione delle motivazioni
che, nel tempo, hanno portato all'adozione della linea di condotta
voluta dal regolamento. Tale forma dettagliata di descrizioni
morali e divieti, che tenta di non lasciare spazio al caso e alla
libera interpretazione, tende a prevenire quelle trasgressioni
disciplinari (che costituiscono la più larga parte) che nascono da
comportamenti colposi o dalla non perfetta conoscenza di tutte
quelle norme afferenti il servizio che non possono essere
ricompresse nel principio di discolpa dell'ignoranza inevitabile.
Per quanto riguarda la complementarietà delle sanzioni disciplinari
rispetto a condanne o procedimenti dinnanzi all'autorità
giudiziaria ordinaria, il sistema delle DP e delle DI agisce nei
confronti del personale che sia sottoposto a qualsiasi forma di
giustizia: infatti vi si reperiscono norme per azioni non solo a
carico di chi è sottoposto a Tribunali penali o Corti marziali, ma
anche per chi è sotto la giurisdizione di tribunali civili.
Inoltre, per i
minori alle armi che fossero incorsi in fatti a rilevanza
giudiziaria di limitata gravità, è previsto un istituto di
salvaguardia dal rito penale, simile alla richiesta di procedimento
di cui all'art. 260, c. 2 c.p.m.p., con competenza del comandante.
Appare interessante notare come i reati di assenza nel sistema
anglosassone non siano soggetti alla giurisdizione penale se
l'elemento materiale dell'assenza non è associato alla volontà di
abbandonare le armi o di rifuggire all'autorità militare. In
estrema sintesi, se il militare non si presenta in servizio ma non
manifesta una volontà di fuga o di dissociazione dalla compagine
militare, il suo comportamento sarà assoggettato alla disciplina
militare. Particolare autorità e responsabilità viene riconosciuta
al comandante. Tuttavia, nel fare riferimento a tale qualifica, non
viene inteso un generico titolo di comando, ma entrambi i
regolamenti, sia quello britannico sia quello statunitense, fanno
riferimento a un comandante di unità organica complessa con il
grado di Colonnello, cui sono devoluti poteri di delega e
controllo, in cui si riscontrano forti analogie con l'attuale
criterio di autonomia e responsabilità dirigenziale adottato con il
Decreto legislativo n. 29/1993.
Le sanzioni
disciplinari previste nelle Disciplinary Provisions, pur impostate
su criteri di discrezionalità del comandante, sono sottoposte a uno
stretto criterio di controllo binario; il primo sistema di
controllo è impostato sulle dettagliate regole fissate per la loro
irrogazione e il secondo metodo di controllo è impostato sul
sistema gerarchico. Il comandante (inteso come un ufficiale
superiore del grado di colonnello posto al comando di un'unità
organica complessa) può esercitare l'azione disciplinare attraverso
la delega, di volta in volta, a un comandante subordinato (un
ufficiale superiore, comandante di gruppo), il quale indagherà e
relazionerà. Tale incarico su questioni di competenza del
comandante non può essere oggetto di delega per più di quattro
volte sul medesimo comandante in subordine.
b.
Gradualità e tipologia delle sanzioni
Per quanto
riguarda la ripartizione e la gradualità delle sanzioni
disciplinari di corpo, esse appaiono molteplici e differenziate tra
gradi e categorie del personale, mentre l'unica sanzione di stato
comune a tutti i gradi è la rimozione, che viene applicata con
procedimento simile a quello conosciuto nel nostro ordinamento.
Inoltre, nel sistema gerarchico britannico si riscontra una
sostanziale differenziazione tra due categorie di militari e tutti
gli altri gradi; queste particolari categorie differenziali sono
costituite dai "Commanders" (Colonnelli o gradi superiori, al
comando di unità organiche complesse con qualifiche dirigenziali) e
"Senior Warrant Officers" speciale categoria di sottufficiali
dotati di qualifiche e anzianità particolari in seno ai Reparti e
che fungono da elemento di congiunzione tra i sottufficiali e la
gerarchia superiore. Per dette speciali categorie, che si
differenziano da tutte le altre, sono previste sanzioni
disciplinari "di corpo" diverse da quelle riservate agli altri
gradi che vanno dalla truppa, agli aspiranti ai sottufficiali e
ufficiali fino al grado di Tenente Colonnello.
Inoltre per
Commanders e Senior Warrant Officers è riservata un'esclusiva
sanzione di stato, che consiste nella "perdita di anzianità". Le
sanzioni di corpo per il personale dal grado di tenente colonnello
fino alla truppa, consistono in "Summary and minor punishment", e
in particolare esse sono così distinte: - Ammonition, praticamente
simile al nostro richiamo; - Ordinary detention (OD), una
limitazione della libertà personale, simile alla consegna,
applicabile per non oltre 28 giorni. Per i comportamenti di assenza
in cui non sia manifesta la determinazione ad abbandonare il
servizio, la OD è commisurata ai giorni di allontanamento (7 giorni
= 7 di OD); - Extended detention (ED) consiste in una misura di
estensione della sanzione di OD per un massimo di 60 giorni. Se
l'incolpato è un ufficiale superiore può essere apportata una
riduzione previo parere legale (legal advice) e autorizzazione
dell'Alto Comando (AC).
Comunque, ogni
detenzione superiore ai 28 giorni deve essere convalidata dall'AC
entro il 21° giorno. In caso contrario, vale il principio del
"silenzio diniego" pertanto la sanzione cesserà entro il termine
massimo del 28° giorno, prestabilito per le OD; - Ammenda di tipo
"A" ("Fine A")consiste in una trattenuta pari a un giorno di paga e
può essere applicata per non oltre 28 giorni per ogni singolo
provvedimento; - Trattenute ("Stoppages") vengono applicate in caso
di danni, perdite o spese sostenute a causa dell'illecito; - Minor
punishment (MP) consistono in 14 giorni di detenzione nel massimo o
turni di servizio di guardia/picchetto per un massimo di 3 a
sanzione, da espletarsi secondo le regole per i rispettivi servizi.
Le suddette sanzioni di corpo sono eseguite sulla base di
dettagliatissime regole dettate dalle Disciplinary Previsions. I
puniti devono essere impiegati, al proprio lavoro o ad altri
lavori, con modalità prestabilite; tuttavia laddove la punizione
non venga espressamente sanzionata mediante servizi di
picchetto/guardia, i puniti non possono essere preposti a tali
compiti. Inoltre le DP sanciscono che ogni comandante ha il compito
di determinare particolari "Rules of Defaulters" per il proprio
Reparto, con cui vengono stabiliti orari e impegni dei puniti.
Nelle DP, infine, è contenuto un sistema di rimedi basati sul
ricorso gerarchico e sulle relazioni coi superiori, molto simile al
metodo applicato nel nostro ordinamento amministrativo -
disciplinare.
6. Reclutamento femminile e ipotesi di adattamento del RDM
Con il
riconoscimento alla donna, secondo il principio delle pari
opportunità, della possibilità di svolgere la professione militare
in servizio permanente, la legge 380 del 20 ottobre 1999 ha
conferito alle Forze Armate un'immagine più moderna e al passo con
quella degli altri Paesi. Al benefico effetto della presenza
femminile si giustappongono alcuni potenziali rischi, tra cui
spicca quello del coinvolgimento del comparto militare in un
settore della giurisprudenza che, sino a ieri, gli era del tutto
estraneo: la molestia sessuale. I dati che emergono dalle ricerche
effettuate nelle Forze Armate statunitensi e nei settori civili del
mondo del lavoro, lasciano trasparire una dimensione piuttosto
ampia del problema e soprattutto conducono a un risultato: le
molestie sessuali si sviluppano in particolare nel contesto di una
sbilanciata posizione di potere.
Non dunque una
forma di approccio finalizzato a un rapporto sessuale, quanto
un'espressione di forza, un abuso di potere strettamente legato
alla radicale posizione di vantaggio dell'uomo rispetto alla donna
nella società e in particolare nel lavoro. Affrontare un tema così
delicato richiederebbe una trattazione a parte, atteso che la
materia, tuttora, non ha ancora trovato soluzione nella legge
italiana. Corre l'obbligo, quindi, di ricercare strumenti
preventivi, oltre che repressivi, capaci da un lato di
salvaguardare l'immagine delle Forze Armate e dall'altro di
tutelare quei soggetti che si trovassero al centro di attenzioni
non desiderate. Per acquisire una nozione della molestia sessuale,
il criterio di riferimento è quello fissato all'art. 1 della
raccomandazione della Commissione C.E. del 27 novembre 1991:
"qualsiasi comportamento a connotazione sessuale o altro tipo di
comportamento basato sul sesso, che offenda la dignità delle donne
e degli uomini sul lavoro, ivi inclusi atteggiamenti male accetti
di tipo fisico, verbale o non verbale, che siano indesiderati,
sconvenienti od offensivi per la persona che li subisce"(20).
Fortunatamente,
a tutt'oggi, anche grazie ad una serie di fattori preventivi(21)
non esistono casi conclamati di molestie sessuali nell'ambiente
militare, ma nulla esclude che non sia potenzialmente "aggredibile"
dal fenomeno.
a.
Analisi storica e dati emersi dalle ricerche
Le uniche
ricerche ufficiali in materia sono quelle condotte dalle Forze
Armate statunitensi, di cui è stata pubblicata una dettagliata
ricerca ad opera del Department of Defence. Tale ricerca è il
frutto di due sondaggi proposti a distanza di sette anni (1988 e
1995) in cui fu rilevata una chiara tendenza alla diminuzione del
fenomeno( 22). Tuttavia, la mancanza di dati più recenti confermata
dall'Osservatorio Donne e Difesa costituito presso l'Archivio
Disarmo, non permette di valutare con maggior compiutezza
l'efficacia della policy "zero tollerance for sexual harassment"
fortemente propagandata dal Governo americano. Resta pur vero, a
dispetto di qualsiasi statistica e ricerca, che la questione appare
tutt'altro che in via di definizione se "…i vertici del Pentagono
hanno dovuto ammettere, per la prima volta, durante un'audizione in
Senato, che 112 donne soldato hanno subito, in meno di diciotto
mesi, violenze e molestie sessuali dai commilitoni del Comando
Centrale mobilitati nel Golfo(23).
Altri dati,
riferibili alle Forze Armate danesi(24), belghe(25) e francesi(26)
non essendo tratti da fonti ufficiali, non possono essere
considerati attendibili per i fini che qui interessano. Spostando
l'analisi sulle risultanze delle indagini effettuate a livello
internazionale nel campo civile (promananti da un'autorevole fonte
come il Rapporto della Commissione della Comunità Europea(27)) si
evince in modo inequivocabile come la molestia sessuale nei luoghi
di lavoro non possa essere considerata un fenomeno episodico e non
è determinato dall'avvenenza fisica delle vittime: sono infatti le
donne più vulnerabili, non quelle più attraenti a divenire
bersaglio dei molestatori. b. Le conseguenze delle molestie
sessuali Un aspetto rilevante è quello determinato dal quadro delle
conseguenze che si producono non solo a carico delle vittime, ma
anche delle organizzazioni in cui il fenomeno ha avuto luogo. Si
possono ipotizzare almeno tre conseguenze dirette connesse con
episodi di molestia: - un calo d'impegno e di tensione dei soggetti
passivi, che rapportato ad attività in cui concentrazione e carica
emotiva costituiscono elementi basilari, può sfociare in
accadimenti anche drammatici (immaginiamo una situazione di disagio
prima di andare in volo); - conseguenze di ordine finanziario,
ripercuotibili sui bilanci, nei casi denunciati e delibati con
sentenze di condanna a carico del pubblico dipendente, che
potrebbero far gravare sullo Stato l'obbligo dei danni a favore
delle vittime e di pagamento delle spese giudiziarie, giusta la
previsione dell'art. 28 Cost; - spreco di tempo, che in ipotesi di
presentazioni di reclami formali ai superiori, comporta lo
svolgimento di inchieste interne. Appare chiara, quindi, la
necessità di compiere ogni sforzo tendente alla prevenzione del
fenomeno.
c. Le
molestie sessuali e l'ordinamento giuridico italiano
Nel nostro
ordinamento non vi è traccia della nozione di molestia sessuale; i
molteplici sforzi si sono sempre tradotti in esiti generalmente
insoddisfacenti sebbene si tratti di atti che possono determinare
l'offesa di una pluralità di beni giuridici e contravvenire a un
insieme di regole di diversa natura(28) anche se con intensità di
volta in volta variabile. Logica conseguenza della plurioffensività
degli atti sessualmente molesti risulta essere la loro
sanzionabilità a diverso titolo, che può venire invocata in forma
cumulativa ovvero anche in forma alternativa e disgiunta per ogni
singolo diritto leso, senza intaccare il principio del ne bis in
idem, data la presenza di distinti fondamenti giuridici(29).
Tuttavia le tradizionali sanzioni miranti alla riparazione del
pregiudizio arrecato alla vittima e alla contestuale punizione del
responsabile non appaiono soddisfacenti a fronte di un fenomeno
così straordinariamente complesso.
È questo, del
resto, il prezzo da pagare per l'assenza nel nostro ordinamento di
norme direttamente modellate sulla realtà delle molestie
sessuali(30), ritagliate su misura per simili condotte. Sono di
volta in volta, le modalità di realizzazione della fattispecie, il
suo profilo soggettivo, il livello di gravità raggiunto, a
suggerire l'opportunità di lamentare gli episodi che si verificano
alla luce di un certo inquadramento giuridico suscettibile di
essere chiamato in causa. A dimostrazione della flessibilità del
giudizio è sintomatica la sentenza del 26 febbraio 2004, della
Sezione Lavoro della Corte d'Appello di Torino, che assolve la FIAT
Auto, citata da un'operaia che lamentava la presenza, in almeno due
occasioni, di riviste pornografiche all'interno del proprio
armadietto e di calendari dallo stile analogo appesi un po' ovunque
in officina(31).
d.
Applicazione della legge penale e penale militare
Nonostante i
limiti riconosciuti per una tutela di impostazione squisitamente
penalistica, contro gli atti di molestia sessuale è tuttavia
possibile, in alcuni casi, invocare l'applicazione della legge
penale. Nel codice Rocco, le figure di reato con riguardo alle
quali può eventualmente essere formulata l'accusa nei confronti del
molestatore sono quella di "molestia o disturbo alle persone",
(art. 660 c.p. inserito nelle contravvenzioni concernenti l'ordine
pubblico), "atti di libidine violenta" (art. 521 c.p.), "atti
osceni" (art. 527 c.p.), "violenza carnale tentata (art. 519 e 56
c.p.), ingiuria lesiva dell'onore e decoro personali" (art. 594
c.p.). Il Codice Penale Militare di Pace (CPMP) sanziona molteplici
atteggiamenti che, fatte le dovute considerazioni già esplicitate
per il Codice Penale (CP), possono essere riconducibili alla
molestia(32).
Nello
specifico: - l'art. 43 nel definire la nozione di violenza, prevede
che in tali fattispecie siano comprese, tra l'altro, le lesioni
personali; - l'art. 223 in tema di reati contro la persona,
persegue il militare che cagiona ad altro militare una lesione
personale, dalla quale deriva una malattia nel corpo o nella mente;
- l'art. 224 stabilisce la pena da applicare in caso di lesione
personale, commessa dal militare a danno di altro militare; -
l'art. 226 prevede che il militare che offende, l'onore o il decoro
di altro militare, anche mediante comunicazione telegrafica o
telefonica, o con scritti o disegni diretti alla persona offesa, è
punito con la reclusione. Si tratta di un insieme di ipotesi
delittuose aventi come presupposti applicativi elementi di fatto
non sempre presenti in occasione dei comportamenti sessualmente
molesti(33).
Può mancare, a
seconda dei casi, il carattere di luogo pubblico o aperto al
pubblico del posto ove si sono realizzati i fatti in contestazione,
come invece voluto dall'art. 660 c.p., la componente violenta
oppure la connotazione ingiuriosa degli stessi (artt. 521 e 529
c.p.) o, ancora, la lesione personale (art. 224 c.p.m.p.): dal
punto di vista degli effetti, ciò non comporta alcuna differenza,
risultando comunque priva di tutela giuridica la domanda di
giustizia avanzata dalla vittima(34). Le norme suddette, in materia
di molestie, offesa al decoro della persona, minaccia, violenza,
non solo sono viziate all'origine da un'ispirazione di fondo che
pone al centro della tutela beni (come la moralità pubblica) assai
diversi dalla libertà sessuale della persona, ma finiscono per dire
troppo, o troppo poco, riguardo alla dimensione normativa delle
molestie nei luoghi di lavoro. Quand'anche non sorgano ostacoli
alla praticabilità della via penale, valide ragioni possono, ad
ogni modo, sconsigliare il ricorso a sanzioni afflittive che, quasi
per certo, determinano un aggravamento della situazione sul piano
del rapporto interpersonale tra vittima e molestatore.
La tipicità
dell'illecito penale, la natura individuale della tutela, il
carattere intrusivo - per la persona della vittima - del processo
di accertamento dei reati menzionati, la natura meramente
afflittiva dei rimedi predisposti dall'ordinamento, costituiscono
altrettanti motivi per auspicare, in via prioritaria, che la
puntuale e minuziosa attività di prevenzione possa condurre ad
evitare l'insorgere dei fenomeni in parola e che, solo laddove ciò
non abbia condotto a risultati apprezzabili, si debba fare ricorso
alla tutela penalistica.
e. Le
molestie sessuali come illecito disciplinare
Le fonti della
disciplina militare, ancorché in maniera astratta e seguendo una
ratio che non teneva evidentemente conto della fattispecie di cui
si dice, permettono comunque di tracciare il comportamento
"ideal-tipico" del militare: "…improntare il proprio contegno al
rispetto delle norme che regolano la civile convivenza",
astenendosi "dal compiere e dal pronunciare imprecazioni, parole e
discorsi non confacenti alla dignità e al decoro"(35), per la cui
inosservanza si configura un illecito disciplinare. Tuttavia, pur
volendo interpretare in maniera estensiva quanto disposto dal
citato art. 36 R.D.M., l'assenza di un'esplicita codificazione
delle condotte sessualmente moleste, rende particolarmente delicato
e complesso il problema della loro rilevanza disciplinare. Si
tratta, infatti, di conciliare la contestualizzazione delle
molestie sessuali con le garanzie costituite a favore del militare
nei procedimenti disciplinari, in particolare con il principio
della motivazione(36) e dell'assimilabilità del comportamento
passibile di sanzione, ad ogni violazione dei doveri del servizio e
della disciplina indicati dalla legge, dai regolamenti militari o
conseguenti all'emanazione di un ordine(37).
Va considerato
anche che il carattere di fattispecie aperta delle molestie rischia
di legittimare un esercizio arbitrario del potere disciplinare da
parte dell'Autorità competente a comminare sanzioni. È questo un
problema che la Commissione Europea - naturalmente disponendo per
la generalità dei luoghi di lavoro - ha preso in esame, stabilendo
che: "... ogni violazione della politica interna a tutela della
dignità del dipendente sul posto di lavoro, venga trattata come un
illecito disciplinare e le norme disciplinari specifichino
esattamente cosa si intenda per comportamento inopportuno sul posto
di lavoro". Tale dichiarazione, oltre a sancire l'illiceità e
l'inammissibilità delle molestie sessuali nel luogo di lavoro,
dovrebbe mettere in luce l'impegno positivo di ogni Comandante di
attuare una politica adeguata a combattere tali fenomeni,
attraverso l'adozione di tutti i necessari provvedimenti
correttivi. Pertanto si auspica che una compiuta revisione
normativa conduca all'aggiornamento del R.D.M., codificando la
fattispecie in rassegna e ricomprendendola nel citato
Regolamento.
7. Conclusioni
Gli anni
novanta hanno fatto registrare significative tappe nella riforma
della Pubblica Amministrazione in generale e di quella Militare in
particolare, interessata anche da un processo di riforma
strutturale. In tali anni è stata, infatti, emanata tutta una serie
di norme che hanno intaccato profondamente il previgente "modus
operandi" dell'Amministrazione, stabilendo principi uniformi e
regole chiare riferibili alla generalità dei procedimenti e dei
provvedimenti amministrativi. I più importanti principi contenuti
in tali norme possono essere così riassunti: - trasparenza
dell'azione amministrativa; - individuazione di termini massimi per
l'emanazione di provvedimenti; - obbligo di motivazione dei
provvedimenti amministrativi; - partecipazione ai procedimenti da
parte dei soggetti sui quali il conseguente provvedimento è
destinato ad incidere; - accesso ai documenti amministrativi.
L'Amministrazione Militare ha mostrato nell'attuazione delle nuove
previsioni una qualche riottosità ed una certa negligenza
probabilmente riconducibili, oltre che alla natura della propria
organizzazione ed alla peculiarità dei compiti assolti, ad una
buona dose di scetticismo nei confronti delle stesse. Il vasto
contenzioso sviluppatosi ha, però, dimostrato la necessità di
abbandonare schemi obsoleti, di superare forme di vischiosità con
il passato e di operare raccordi con precedenti normative. A tale
quadro non potevano sottrarsi l'attività ed il procedimento
disciplinare, nel cui contesto, data la delicatezza della materia,
viva è l'esigenza di una giusta contemperazione tra l'interesse
pubblico e quello privato. Se, da un lato, è vero che l'esame di
tali procedimenti porta, in linea generale, ad affermare che le
principali garanzie che assistono oggi i destinatari di un
provvedimento amministrativo possano trovare una certa
corrispondenza nelle disposizioni che già regolamentavano i
procedimenti disciplinari, è pur vero, dall'altro, che i principi
oggi recepiti nelle nuove normative hanno una tale portata che i
riflessi non possono non estendersi anche ad essi.
Il bisogno di
attenzione per la tematica disciplinare risulta, inoltre,
determinato dalla considerazione che, in tal caso, il quadro degli
avvenuti mutamenti è complicato da un quasi storico disinteresse
nei confronti della particolare materia, la quale non trova ancora
oggi una propria dignità. Il campo di indagine prefissato ha dato
modo di rilevare il superamento di carenze normative e di problemi
interpretativi attraverso la predisposizione di un chiaro ed
accurato complesso di regole che hanno, da un lato, meglio fissato
l'azione disciplinare e, dall'altro, riequilibrato alcuni
sbilanciati rapporti tra l'Amministrazione ed il singolo. I più
rilevanti principi introdotti nel campo disciplinare possono essere
così schematizzati: - esatta individuazione dell'attività che
l'Amministrazione è chiamata a svolgere in sede disciplinare in
dipendenza degli esiti di procedimenti penali; di tutta evidenza, a
tale riguardo, la soluzione del problema circa il valore da
attribuire alla sentenza c.d. di "patteggiamento", oggi equiparata,
ai fini del procedimento disciplinare ad una sentenza di condanna;
- regolamentazione diacronica dei procedimenti disciplinari: la
mancanza di tale previsione nelle "leggi di stato" determinava una
disparità di trattamento tra altri pubblici impiegati ed
appartenenti alle Forze Armate, nei confronti dei quali il
procedimento disciplinare avrebbe potuto iniziare anche dopo un
lungo periodo dall'insorgere dell'infrazione e perdurare senza
l'argine di alcun termine acceleratorio o dilatorio; -
individuazione precisa della funzione della contestazione degli
addebiti che, puntuale e circostanziata, delimita l'oggetto del
giudizio ed è diretta ad assicurare l'attuazione del principio del
contraddittorio e di difesa dell'incolpato, assolvendo, quindi, a
quella funzione partecipativa e difensiva cui è preordinata la
comunicazione di avvio del procedimento; - assoluta irrazionalità,
in tema di giudizio innanzi alla Commissione di Disciplina, del
previsto divieto di esplicare il mandato difensivo in assenza
dell'incolpato e, quindi, necessaria effettività dell'attività
difensiva; - obbligo, nel provvedimento sanzionatorio, di una
congrua motivazione, idonea a far capire le ragioni in forza delle
quali l'Amministrazione si sia determinata in un certo modo. Il
disegno riformatore non è però ancora completo.
Atteso,
infatti, che il vero raggiungimento dell'interesse pubblico
dovrebbe realizzarsi nel punto di coincidenza fra l'interesse
dell'Amministrazione a perseguire i propri fini e gli interessi dei
soggetti che con essa si pongono in relazione, ulteriori passi
potrebbero essere mossi nel senso di: - tipicizzare gli illeciti
disciplinari: si ridurrebbe, in tal modo, una discrezionalità nella
potestà disciplinare in alcuni casi forse ancora troppo ampia e si
contribuirebbe, nel contempo, ad eliminare numerose incertezze
interpretative; - dilatare i termini, ove sono previsti 90 giorni
per la conclusione del procedimento disciplinare, al fine di una
compiuta valutazione delle infrazioni disciplinari; -
"professionalizzare" gli organi chiamati ad intervenire nel
procedimento disciplinare; - riconoscere formalmente al giudicando,
in sede di inchiesta, di ricusare il funzionario istruttore, al
fine di assicurare la maggiore imparzialità possibile nel
procedimento; - riconoscere formalmente al personale appartenente
alla categoria degli Ufficiali, in sede di giudizio innanzi al
Consiglio di Disciplina, il diritto di nominare un difensore ed
estendere, magari, la previsione fino a ricomprendervi la
possibilità per tutto il personale di avvalersi di un difensore
"tecnico". Non si può, infine, dimenticare la necessità di
predisporre un testo unico attraverso il quale ricomporre un quadro
normativo che si presenta al momento abbastanza disarticolato e,
quindi, di difficile applicazione.
Tale quadro di
situazione richiede oggi un aggiornamento del Regolamento di
Disciplina Militare che, a quattro anni dall'ingresso delle donne
nelle Forze Armate, non contiene ancora adeguate sanzioni per la
prevenzione e punizione di eventuali fattori tipici di rischio. È
attraverso tali criteri che si può ulteriormente realizzare un
punto di equilibrio tra i delicati interessi in gioco, contribuendo
così a limitare potenziali contenziosi e, quindi, a migliorare
l'efficienza e la credibilità interna ed esterna
dell'Amministrazione Militare.
(*) - Tenente Colonnello A.M.,
Capo Sezione trattamento economico - Stato Maggiore Difesa. (1) -
Ci si riferisce in particolare alla complessiva riorganizzazione
del framework militare italiano, denominato "Nuovo modello di
difesa" e che dal 1997 al 2001 ha interessato tutte le
articolazioni militari del Ministero della Difesa, dai vertici alle
Aree tecnico-amministrativa e tecnico-operativa, all'Arma del
Carabinieri, alla coscrizione obbligatoria e perfino ai compiti
istituzionali delle Forze armate. In tale contesto sono stati
oggetto di particolare attenzione i procedimenti amministrativi, a
cui sono stati conferiti, rispetto al passato, differenti livelli
decisionali in relazione all'adeguamento dei livelli gerarchici,
alla rilevanza delle funzioni di comando e alle connesse
responsabilità dirigenziali, contemperando - come in qualsiasi
altra Pubblica Amministrazione - l'aderenza ai tre canonici momenti
dell'iniziativa, dell'istruttoria e del provvedimento finale, a cui
debbono necessariamente uniformarsi le generali regole
dell'ordinamento. (2) - Prevista, per gli Ufficiali dagli artt. 28,
30, 32 e 73 della L. n. 113/1954 e per i Sottufficiali delle Forze
Armate, dagli artt. 19, 21, 23 e 63 della L. n. 599/1954; consiste
nell'allontanamento temporaneo dall'ufficio ed il venir meno
dell'obbligo di disimpegnare la prestazione lavorativa. Essa
determina una modificazione del rapporto di servizio, del
trattamento giuridico ed economico. La punizione è inflitta per
fatti di notevole gravità previa inchiesta formale e valutazione
delle motivazioni a discolpa dell'interessato. La sanzione viene
irrogata mediante decreto dirigenziale e deve contenere
l'indicazione dei motivi che l'hanno determinata nonché la durata
della stessa che non può essere inferiore a due mesi né superiore a
dodici. Durante il periodo di sospensione dal servizio, lo
stipendio e gli altri assegni di carattere fisso e continuativo
vengono corrisposti nella misura ridotta alla metà del trattamento
economico come anche per metà è computato, agli effetti
pensionistici, il tempo trascorso. (3) - La rimozione dall'impiego,
alla quale consegue la perdita del grado, è prevista, per gli
Ufficiali, dagli artt. 70 e 73 della L. n. 113/1954 e per i
Sottufficiali dagli artt. 60 e 63 della L. n. 599/1954. Spetta
all'Amministrazione Militare valutare discrezionalmente se la
condotta del soggetto sia stata di gravità tale da imporre la
sanzione espulsiva. Invero, non ogni comportamento tenuto in
violazione dei moltissimi doveri attinenti al giuramento può dar
luogo alla perdita del grado per rimozione. Una ipotesi generale di
applicazione della sanzione è quella in cui il militare violi,
nell'assolvimento dei compiti istituzionali attribuiti alle Forze
Armate, i doveri di fedeltà alle istituzioni repubblicane,
attinenti al giuramento. Tali doveri sono principalmente quelli di
fedeltà, dipendenza gerarchica, iniziativa, senso di responsabilità
e tutela del segreto. La perdita del grado per rimozione è disposta
con decreto dirigenziale. Per gli Ufficiali è necessario il previo
giudizio del Consiglio di Disciplina e per i Sottufficiali della
Commissione di Disciplina. Tali organi collegiali sono chiamati ad
intervenire nei casi in cui il militare, in seguito alle risultanze
dell'inchiesta formale, venga ritenuto responsabile di atti
riconducibili ad una delle ipotesi indicate in precedenza,
determinando ipotesi di incompatibilità con il proprio stato. La
sanzione irrogata produce effetti giuridici ed economici dalla data
del decreto ed è comminabile sia al militare in servizio attuale
alle armi che a quello in congedo. (4) - Effetto immediato
conseguente alla irrogazione della misura punitiva è l'anticipata
risoluzione del rapporto di servizio rispetto alla naturale
scadenza del termine ed il collocamento in congedo illimitato con
il grado rivestito, fatta salva l'ipotesi in cui il fatto avente
rilievo disciplinare sia di gravità tale da comportare il
deferimento al giudizio della Commissione di Disciplina per
l'eventuale perdita del grado. Trattasi di punizione avente natura
espulsiva giacché determina l'estinzione del rapporto di servizio.
Ulteriore conseguenza è la perdita del premio di congedamento. A
seguito dell'intervento della Corte Costituzionale (sentenza 18
gennaio 1991 n. 17), richiede la previa inchiesta formale e
l'eventuale deferimento al giudizio della Commissione di
Disciplina: questa procedura infatti, originariamente non era
prevista per legge. (5) - Questa sanzione è regolata, quanto alla
durata ed agli effetti, dalle stesse disposizioni dettate per la
sospensione dall'impiego, ove applicabili. La punizione consiste
nella sospensione dalle attribuzioni del grado per motivi
disciplinari per Ufficiali e Sottufficiali in congedo. Pertanto
colui che trovandosi nella posizione di congedo, viene sospeso
dalle attribuzioni/funzioni del grado, non può essere richiamato in
servizio per tutta la durata della misura inflitta, né può vestire
l'uniforme ed esercitare prerogative del grado nelle circostanze in
cui gli sarebbe normalmente consentito. (6) - Cons.St., sez.IV, 30
ottobre 2001 n. 5888. (7) - Il giudice adotta tale formula quando
manca una delle condizioni di procedibilità di cui all'art. 529
c.p.p. (es. querela, richiesta di procedimento ovvero in presenza
di una causa estintiva del reato, es. amnistia). (8) - Così:
Cons.St., sez. VI, 31 marzo 2000 n. 1836; sez. IV, 13 dicembre 1999
n. 1875; sez. IV, 16 aprile 1998 n. 641; sez. VI, 7 maggio 1996 n.
670; (9) - Cons.St., sez. IV 20 dicembre 2000 n. 6851; sez. IV, 2
giugno 2000 n.3156. (10) - È noto che l'applicazione della pena su
richiesta delle parti è un rito alternativo al dibattimento, di
natura premiale, mediante il quale imputato e pubblico ministero
concordano la pena da irrogare. (11) - La sospensione del
procedimento disciplinare, quando per gli stessi fatti penda
procedimento penale, favorisce la coerenza dell'azione
amministrativa evitando che la conclusione del procedimento penale,
intervenuta successivamente a quella del procedimento disciplinare,
possa provocare la revisione di situazioni già esaminate sotto
quest'ultimo aspetto. (Cons.St.Sez.VI 15 aprile 1996 n. 559). 12) -
Il Ministro della Difesa (rectius il Direttore Generale in virtù
del D.Lgs. 29/93) che non intende seguire l'avviso del Consiglio o
della Commissione di Disciplina deve fornire, a pena di invalidità
del provvedimento assunto, congrua motivazione sulle diverse
conclusioni raggiunte (Cons.St.Sez.VI n.872/1992). (13) - Giova
ricordare che il D.Lgs. 29/93 menziona, tra i poteri attribuiti ai
dirigenti generali, quello relativo alla gestione del personale.
Solo per motivi di necessità ed urgenza il Ministro può avocare a
sé i poteri gestionali del dirigente. Quindi, a seguito della
riforma del 1993, il Ministro, quale organo di direzione politica,
esercita un'attività di indirizzo mentre ai dirigenti è riservata
l'attività di gestione tecnica. (14) - Ogni atto amministrativo
produttivo di effetti pregiudizievoli va notificato al ricorrente e
deve contenere l'indicazione del termine e dell'Autorità cui è
possibile ricorrere. (15) - La nozione di "disciplina militare" nel
quadro normativo italiano non è riportata dalla legge, ma sebbene
non costituisca materia di espressa delega, è reperibile solo
all'art. 2, comma 1 del DPR 565/1986 (RDM). (16) - Il nuovo
ordinamento disciplinare delle Forze armate, pag. 28; "Introduzione
ai principi della disciplina militare" - commento di A. INTELISANO.
(17) - A. INTELISANO, I diritti dell'uomo e le Forze armate in
materia di sanzioni disciplinari - Atti del congresso di Fiuggi
Terme - 1976, p. 68. (18) - Si pensi, tra le altre, alla previsione
di soggezione al RDM sancita dall'art. 5 della L. 382/1978. (19) -
Si pensi agli Statuti dei Tribunali internazionali, ai Protocolli
Aggiuntivi del 1977 alle Convenzioni di Ginevra, all'art. 3 comune
alle quatto Convenzioni di Ginevra del 1949, alla Carta dei diritti
dell'uomo nonché alla vasta produzione di diritto internazionale
umanitario che, in varie forme, regolamenta i rapporti tra parti -
non necessariamente avversarie - in occasione di mancanza di
strumenti giuridico-operativi di carattere speciale. (20) -
G.U.C.E. n. L.49/03 del 24 febbraio 1992, I. (21) - Tra i fattori
di prevenzione si annoverano: 1) una forte campagna di prevenzione,
posta in essere dallo Stato Maggiore della Difesa che ha messo in
guardia il personale, rispetto ai rischi di incorrere in sanzioni;
2) l'effetto novità, che come tale implica dei periodi di studio,
prima di essere acquisito e normalizzato; 3) la naturale diffidenza
di un mondo storicamente maschile nei confronti di un soggetto
nuovo, non si sa quanto voluto e accettato; 4) la mancanza, a oggi,
di una capillare assegnazione di donne di truppa nei Reparti
periferici e in posizioni d'impiego più a rischio (leggasi ad
esempio: turni di notte; posizioni isolate). (22) - Nel 1988 il 64%
delle donne e il 17% degli uomini ha dichiarato di aver subito una
qualche forma di molestia sessuale, mentre nel 1995 le percentuali
scendono rispettivamente al 55% e 13%. (23) - La Repubblica, 27
febbraio 2004. (24) - "Una soldatessa su tre in servizio nelle
Forze Armate danesi è stata oggetto, almeno una volta negli ultimi
due anni, di approcci sessuali non graditi, una su cinque ha subito
vere e proprie aggressioni e spesso non le ha denunciate", Corriere
della Sera, 15 maggio 2003. (25) - Secondo un sondaggio realizzato
dal servizio del personale dello Stato Maggiore belga, nove donne
soldato su dieci, avrebbero subito almeno una volta approcci
verbali a sfondo sessuale dai colleghi maschi. Le allusioni
sarebbero, per il 92,5% delle donne soldato belghe, "all'ordine del
giorno". Il 36% di loro ha subito molestie sessuali e una su cento
è stata violentata. L'ingresso delle donne nell'Esercito belga
risale al 1975 (fonte: http://www.aduc.it/leva/news/archivio-
news/2000-10-13.htm). (26) - "…plus au moin le 20% des filles,
membres de la communauté militaire, sont victimes d'harcélement
sexuel au harcelement moral…", Le Monde, 12 gennaio 2001. (27) -
"Rapporto Rubeinstein", 1987. (28) - Le molestie sessuali violano
al tempo stesso il diritto al rispetto della dignità della persona
e della libertà individuale, in particolare in campo sessuale; il
diritto a non subire discriminazioni in ragione del sesso; il
diritto a non venire danneggiati a causa di un ingiusto
comportamento altrui; il diritto di ogni lavoratore (cui
corrisponde un preciso obbligo di tutela da parte del datore di
lavoro) a svolgere le prestazioni per cui è retribuito, in
condizioni che non nuocciano in alcun modo alla sua salute fisica e
psichica. (29) - M.CACCIARI, La ricerca sulla diffusione delle
molestie sessuali sul lavoro, Adelphi - Milano 1996, p. 15. (30) -
L'ordinamento francese prevede gli artt. 222-33 (molestia sessuale)
e 222-33-2 (molestia morale) del codice penale e i corrispondenti
artt. 122-46 e 122-49 del codice del lavoro. In entrambi i codici
questi reati sono puniti con un anno di reclusione,15.000 euro di
ammenda e sono addirittura esclusi dal novero delle condanne per le
quali il Presidente della repubblica può, ogni 14 luglio, concedere
la grazia. (31) - La Repubblica, 27 febbraio 2004. (32) - Direttiva
SMA ORD 007: "Le relazioni interpersonali tra uomo e donna
nell'Aeronautica Militare". (33) - L. HOESCH, Le vittime di
molestie sessuali nei luoghi di lavoro, in RIV. IT. DIR. LAV.,
1995, 603. (34) - T. LAGOSTENA BASSI, L'avvocato delle donne,
Mondatori, Milano, 1991, 45. (35) - REGOLAMENTO DI DISCIPLINA
MILITARE, art. 36, comma 2 e 3. (36) - REGOLAMENTO DI DISCIPLINA
MILITARE, art. 59, comma 4. (37) - REGOLAMENTO DI DISCIPLINA
MILITARE, art. 57, comma 1.