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Io ringrazio il CASD ed il Dott.
Intelisano per questo invito che mi è stato fatto a trarre le
conclusioni di questo convegno. Ho ascoltato con attenzione
le pregevoli relazioni che sono state svolte questa mattina e
direi che vi sono state due opinioni nettamente contrarie, e
forse qualcuna intermedia; da una parte c'è stata un'adesione
entusiasta allo Statuto della Corte penale internazionale,
dall'altra ci sono state voci fortemente critiche e fondate
su problemi di diritto costituzionale, come la relazione
svolta dal Prof. Mazziotti. Ora io non voglio entrare nel
merito dell'una o dell'altra tesi, dico solo che un dibattito
si sta sviluppando ora e che questo dibattito sarebbe stato
necessario che si sviluppasse prima, quando si stava
negoziando lo Statuto della Corte penale internazionale.
Purtroppo c'è stata questa adesione entusiasta a questa
giurisdizione internazionale, ed abbiamo visto che ora alcuni
nodi vengono al pettine.
Si è detto che
non c'è niente da fare: teoricamente lo Statuto della Corte penale
internazionale ammette che uno Stato-parte possa recedere, ma
ovviamente questa è una via politicamente impercorribile. Più
percorribile probabilmente è la via della revisione dello Statuto
dopo sette anni, quando verrà presa in considerazione questa
revisione; è un modo di comportarsi per alcuni Stati nelle
relazioni internazionali e tra l'altro taluni di essi, già prima
dell'entrata in vigore di una Convenzione internazionale, pensavano
alla loro revisione e faccio riferimento per esempio alla
Convenzione delle Nazioni Unite che alla fine ha trovato un punto
di consenso con la revisione della parte undicesima della
convenzione, che andava contro alcuni principi essenziali della
Comunità internazionale e dell'economia di mercato.
Detto questo io
voglio fare riferimento a due principi di carattere storico:
siccome qua è stata evocata spesso e volentieri la storia della
giurisdizione penale internazionale, devo dire che un tempo vigeva
nei trattati di pace questa clausola di amnistia per cui i
belligeranti si esentavano reciprocamente dal punire i crimini di
guerra; successivamente questo modo di essere del diritto
internazionale è stato superato, dando al vincitore il diritto di
processare e prova ne siano i processi di Norimberga e di Tokio.
Occorre anche ricordare che mentre il processo di Norimberga è
fondato su uno Statuto cioè su un accordo internazionale, per
quanto riguarda il processo di Tokio questo è fondato su
un'ordinanza che il generale MacArthur, se non vado errato,
promulgò non appena il Giappone fu occupato. Questo modo di essere
delle relazioni internazionali credo sia stato superato in positivo
con l'adozione dello Statuto della Corte penale internazionale. Ciò
per vari motivi: in primo luogo questa Corte non è stata istituita
ex post facto, come sono stati istituiti i tribunali per il Ruanda
e per la ex Jugoslavia e in secondo luogo, questo Statuto contiene
un codice penale internazionale uniforme.
Ecco noi
possiamo far riferimento agli artt. 6, 7, 8 dello Statuto per
individuare quelli che sono il genocidio, i crimini contro
l'umanità e i crimini di guerra. Inoltre è importante il principio
democratico: questa Corte è fondata su un trattato internazionale,
e non su una risoluzione del Consiglio di Sicurezza, perché 15
membri fanno parte del Consiglio di Sicurezza, e tra essi hanno la
primazia, come tutti loro sanno, i membri permanenti. Non credo che
sia molto conforme al principio dell'eguaglianza degli Stati che
questi membri permanenti del Consiglio di Sicurezza possano
produrre diritto per tutta la comunità internazionale. Detto
questo, però ci sono alcune ombre per quanto riguarda l'effettività
dei tribunali internazionali. Intanto per quanto riguarda la loro
produzione relativamente ai processi e per quanto riguarda i loro
costi. In un articolo che io ho pubblicato l'anno scorso
sull'annuario di politica internazionale scrivevo che nei suoi 8
anni di esistenza il tribunale dell'Aja ha potuto giudicare solo 31
persone; le cose non vanno meglio per il tribunale per il
Ruanda.
Il genocidio
del Ruanda ha causato nell'arco di 100 giorni circa 800 mila
vittime. A fronte di tali crimini il tribunale ha potuto emanare
solo otto sentenze nei confronti di nove imputati nel periodo tra
la sua istituzione e la fine del 2001 come si desume dal rapporto
che è stato trasmesso al Segretario Generale delle Nazioni Unite.
In totale le persone detenute sono 48, otto sono già state
giudicate e per quindici il giudizio a quei tempi era ancora in
corso e i costi di questi due tribunali non sono indifferenti.
L'altra questione riguarda la parzialità di questi tribunali,
perché è vero per quanto riguarda il tribunale per la ex Jugoslavia
è il tribunale che è stato istituito post facto, ma secondo alcuni
ha giudicato anche un po' a senso unico, e mi riferisco ai
bombardamenti della Nato nella ex Repubblica federale jugoslava
dove dal mio punto di vista non è stato commesso nessun illecito
internazionale. Però il procuratore aveva il dovere di iniziare
un'inchiesta e non lo ha fatto; ha fatto invece qualcosa di
diverso: ha commissionato ad un Comitato un rapporto e questo
rapporto, che è uscito da questo Comitato di persone di cui non si
conosce il nome, ha concluso che non era necessario aprire
un'inchiesta perché il diritto non era abbastanza chiaro.
Per un giudice
internazionale, così come per il giudice interno, il diritto è
chiaro, non esiste un non liquet non solo nella giurisdizione
interna, ma anche nella giurisdizione internazionale. I tribunali
interni normalmente svolgono questa opera di repressione dei
crimini internazionali nella misura in cui ovviamente si affidano a
delle norme che sono di carattere realistico. Tutti noi ricordiamo
quello che è avvenuto con la legge belga ispirata al principio
della universalità della giurisdizione. Questa legge belga è stata
ultimamente sconfessata dalla Corte internazionale di giustizia in
un caso in cui era stato incriminato un Ministro in carica, e se si
arriva al punto di incriminare delle persone che mettono piede per
svariati motivi nel territorio di uno Stato, anche se non c'è
nessun collegamento tra il crimine commesso e quel determinato
Stato, per quanto riguarda la conformità dello Statuto alla
Costituzione italiana, noi abbiamo già sentito dal Prof. Mazziotti
che ci sono dei problemi non indifferenti.
Devo dire che
altri Paesi si sono comportati in maniera differente specialmente
per quanto riguarda le immunità del Capo dello Stato; la Francia
per potersi adattare allo Statuto della Corte penale internazionale
ha adottato una legge di revisione costituzionale, cosa che noi non
abbiamo fatto. Però sono problemi che un domani verranno fuori e
credo che in un eventuale procedimento qualche eccezione di
costituzionalità sarà sollevata. Noi abbiamo ratificato lo Statuto
della Corte penale internazionale, e quindi dobbiamo produrre
l'enorme riadattamento a questo Statuto, perché un cattivo
adattamento sarebbe pericoloso, nel senso che lo Stato italiano
potrebbe essere accusato di non volere processare certe persone.
Quindi io credo che sotto questo profilo bisogna stare molto
attenti, e credo che sia necessario procedere con la massima
cautela e non con la fretta, con la fretta con cui ad esempio si è
proceduto a osannare questo Statuto della Corte penale
internazionale. Per quanto riguarda gli Stati Uniti, come tutti
loro sanno e come ci ha detto il Comandante Caffio, hanno in un
primo tempo firmato lo Statuto, ma poi hanno espressamente
affermato che non lo avrebbero ratificato: questo per evitare le
conseguenze dell'art. 18 della convenzione di Vienna sul diritto
dei trattati, cioè per non essere accusati di vanificare l'oggetto
e lo scopo del trattato.
Uno Stato che
ha semplicemente firmato lo Statuto ha questo obbligo; questo
obbligo viene meno nel momento in cui lo Stato afferma che non
intende ratificare un trattato internazionale e così gli Stati
Uniti hanno fatto. Risoluzione delle Nazioni Unite Ovviamente è in
contrasto con lo Statuto la risoluzione del Consiglio di Sicurezza
con cui si esentano i peace keepers statunitensi o di altri Stati
che non hanno ratificato lo Statuto della Corte penale
internazionale: praticamente una risoluzione del Consiglio di
Sicurezza viene a emendare lo Statuto della Corte penale
internazionale. Ma questo produrrà delle conseguenze a mio avviso
più gravi, perché disegna già un conflitto tra quella che può
essere la politica del Consiglio di Sicurezza e quella che sarà la
politica della Corte penale internazionale. Perché ci possono
essere dei casi in cui, per questioni di pacificazione sociale, è
bene non processare determinati crimini, e il Consiglio di
Sicurezza, nella sua discrezionalità, proprio allo scopo di
mantenere la pace e la sicurezza internazionale, può procedere su
questa via, mentre lo Statuto della Corte penale internazionale non
attribuisce al Consiglio di Sicurezza questi poteri, ma solo un
potere sospensivo: questa sospensione può avvenire solo per dodici
mesi, ma poi le persone debbono essere processate.
Quindi io già
prefiguro, in certi casi in cui è necessaria una pacificazione
sociale, questo conflitto tra Consiglio di Sicurezza e Corte penale
internazionale. Imparzialità del procuratore Il procuratore della
Corte penale è indipendente, però le preoccupazioni di quegli Stati
i quali affermano che la Procura può essere usata per motivi
politici non sono infondate o comunque noi possiamo dire che
un'incriminazione, anche se ci sono tutti i paletti che già ci ha
spiegato la Prof.ssa Caracciolo, può produrre delle conseguenze
politiche piuttosto gravi. Ricordiamoci che Milosevic fu
incriminato nel momento in cui la Nato iniziò le operazioni contro
la ex Jugoslavia. Ora immaginiamoci un Capo di Stato di una potenza
occidentale che sia incriminato dal Procuratore nel momento in cui
si inizia un'operazione bellica: ci possono essere tutti i paletti
che vogliamo, quest'azione può essere bloccata sotto il profilo
giuridico, però sotto il profilo politico ciò può produrre delle
conseguenze abbastanza gravi.
Di amnistia e
pacificazione ho già parlato ed è uno dei motivi per cui gli Stati
Uniti non prevedendo questa amnistia non hanno ratificato lo
Statuto della Corte penale internazionale. Voglio fare solo una
chiosa per quanto riguarda il fatto che la Corte si occupa solo dei
crimini più gravi o comunque dei crimini commessi su larga scala: e
questo ha per oggetto tutti i crimini rientranti nello Statuto ed
ha per oggetto anche i crimini di guerra. Ciò non toglie che la
Corte penale internazionale potrebbe interessarsi anche di un
singolo crimine perché è detto espressamente nell'art. 8 che la
Corte penale internazionale si occupa in particolare dei crimini di
guerra commessi su larga scala: ciò non toglie che potrebbe
occuparsi anche di un singolo crimine. Convenzioni penali
internazionali e rispetto dei diritti umani Questo è un punto
fondamentale, che evoca attualmente quello che si sta facendo per
la lotta al terrorismo internazionale, che non è compreso tra i
crimini espressamente previsti dallo Statuto dalla Corte penale
internazionale.
Però alcuni
atti di terrorismo potrebbero rientrare tra i crimini contro
l'umanità, come ad esempio le stragi commesse l'11 settembre negli
Stati Uniti; ma quello che non bisogna dimenticare è che i diritti
umani debbono essere rispettati, e a questo riguardo tanto il
Consiglio d'Europa quanto l'organizzazione degli Stati Americani
hanno affermato che nel compilare, nell'adottare questi strumenti
contro il terrorismo internazionale, bisogna tenere sempre presente
il rispetto dei diritti umani e dei trattati sui diritti umani cui
gli Stati sono vincolati. Vi è un crimine, che è menzionato nello
Statuto della Corte penale internazionale, però non è stato ancora
codificato, ed è il crimine di aggressione. Questo è un crimine
molto grave: allo scopo di poter far rientrare questo crimine nella
competenza della Corte occorre un emendamento allo Statuto e se noi
ci ricordiamo che l'Assemblea Generale ha impiegato, se non vado
errato, 24 anni per produrre una risoluzione sulla definizione di
aggressione che non ha carattere vincolante, ma serve solo da guida
al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, non so quanto tempo
si impiegherà per poter codificare il crimine di aggressione nello
Statuto della Corte penale internazionale.
A questo
riguardo, infatti, occorre adottare la procedura di emendamento e
occorre che questo emendamento sia ratificato dagli Stati-parte per
poter entrare in vigore. Quindi le discussioni stanno andando
avanti sul crimine di aggressione, ma credo che queste discussioni
continueranno a lungo prima che possa essere trovata una soluzione
soddisfacente. C'è, diciamo, tutta un'opinione favorevole alla
codificazione di questi crimini e addirittura mi piace ricordare
come nel primo progetto sulla responsabilità internazionale si
faceva una distinzione tra crimini internazionali dello Stato, come
se una persona giuridica potesse delinquere, e crimini
internazionali dell'individuo e fortunatamente questa distinzione
per l'opposizione di alcuni Stati, e in particolare Francia, Stati
Uniti e altri Stati è stata completamente cancellata e nel progetto
di articoli sulla responsabilità internazionale non ne troviamo più
traccia. Io credo che spesso si fa una confusione tra quello che è
lo stato come soggetto di diritto interno e quello che è il diritto
della comunità internazionale.
Non esiste lo
stato mondiale, non esiste la civitas maxima: gli stati sono
sovrani, gli stati sono eguali tra di loro ed è molto difficile
inserire degli elementi di carattere statuale, come in fondo è
questa Corte penale internazionale, in un sistema che ancora
obbedisce a quella che è la sovranità degli stati. E vorrei
concludere a questo riguardo facendo qualche riflessione sul
diritto di usare la forza nelle relazioni internazionali, diritto
che è stato costretto dalla carta delle Nazioni Unite nella
legittima difesa o nell'autorizzazione data dal Consiglio di
Sicurezza delle Nazioni Unite, come se cinque membri permanenti
potessero decidere per tutta la comunità internazionale. Vedo nelle
recenti operazioni belliche, in quelle che si dicono essere
programmate, un ritorno al passato con dei limiti, non un ritorno
al passato con un illimitato jus ad bellum, ma con uno jus ad
bellum che trova un limite fondamentale. Al di là di questo io
credo che noi dobbiamo un po' ripensare a tutto il diritto della
comunità internazionale per quanto riguarda l'uso della forza nelle
relazioni internazionali e dobbiamo ben riflettere, e mi fa piacere
questo dibattito che c'è stato questa mattina sul modo con cui noi
abbiamo aderito allo Statuto della Corte penale internazionale. Una
riflessione che ci potrà essere utile quando tra sette anni dovrà
essere rivisto lo Statuto della Corte penale internazionale.
Approfondimenti:
(*) - Docente di diritto
internazionale nell'Università di Pisa. |