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Disobbedienza -
Comunicazione della valutazione caratteristica - Ottemperanza
all'ordine di firmare per conoscenza Necessaria tipicità
dell'ordine - Fattispecie -Colloquio fra superiore e
inferiore - Lettura a questi della normativa sull'obbligo -
Sua opinione che ne esulasse la tassatività dell'ordine
Possibile opinione della mera informatività del discorso come
generico ragguaglio sull'obbligo - Conseguente difetto
dell'elemento soggettivo.
(C.p.m.p.,
art. 173; C.p.p., art. 129; D.M. 3 novembre 1999, n. 486)
Corte di
Cassazione, Sez. 1^ pen., 11 aprile 2002. Pres. D'Urso, Est.
Fabbri, P.M. mil. Rosin (diff.), in c. F.
In episodio di
comunicazione della valutazione caratteristica al militare e di suo
rifiuto della sottoscrizione, se questo è solo espressione della
volontà di prendere visione della documentazione, allora - non
potendosi del tutto escludere che, nella conversazione circa l'ob-
bligo di firmare, avesse egli in quel momento ritenuto che solo lo
si informava di un suo obbligo previsto dalla normative senza la
con- testuale tassatività dell'ordine - va affermato che il fatto
non costituisce reato per mancanza della componente psicologia
dell'agire richiesta dalla legge (1).
(1)
Si legge quanto appresso nel testo della sentenza: ««Con sentenza
del 28 giugno 2001 la Corte Militare di Appello, Sezione distaccata
di Napoli, confermava la condanna ad un mese di reclusione militare
inflitta a F. A. dal Tribunale Militare di Bari con sentenza del 3
ottobre 2000 per il reato di disobbedienza aggravata, per non avere
ottemperato all'ordine di firmare per presa conoscenza il foglio di
comunicazione della valutazione caratteristica. La corte
disattendeva la tesi difensiva, consistita nel negare che vi fosse
stato un ordine; nell'affermare che vi era stata soltanto la
richiesta della firma e la lettura della normativa che giustificava
tale richiesta; nel sostenere che il F. voleva soltanto prendere
visione integrale della documentazione valutativa, ritenendolo suo
diritto come all'epoca affermato da una sentenza del Consiglio di
Stato (e oggi riconosciuto in base al D.M. 3 novembre 1999, n.
486). La corte sosteneva che in base alle testimonianze raccolte e
alla registrazione della conversazione era emerso
inequivocabilmente che in nessun modo il F. poteva ritenere che il
suo superiore non avesse voluto intimargli un ordine formale;
riteneva infondata, conseguentemente, la richiesta rinnovazione
dell'istruzione dibattimentale; sosteneva, inoltre, che
l'invocazione dell'art. 25 del Regolamento di disciplina non era
conferente, in quanto il superiore aveva replicato in maniera
chiara alle obiezioni del F. confermando l'obbligo di pone in
essere il comportamento richiesto; richiamava, infine, la
motivazione della sentenza di primo grado quanto alla legittimità
dell'ordine e alla sua attinenza al servizio e alla disciplina. 2.
Avverso la predetta sentenza di appello ricorre il F., deducendo
sei motivi di impugnazione. Con i primi tre sostiene, sotto il
profilo della violazione di legge, rispettivamente che non vi è
stato un ordine formale; che non vi è stata una conferma espressa
di esso e che comunque l'imputato non ha colto l'imperatività della
richiesta e può avere agito nella ragionevole convinzione di
esercitare un suo diritto di accesso agli atti; che l'eventuale
ordine non atteneva al servizio o alla disciplina. Con il quarto
motivo deduce la violazione dell'art. 606 lett. d) ed e) c.p.p. e
lamenta la mancata rinnovazione dell'istru- zione dibattimentale.
Con il quinto motivo denuncia il vizio di motivazione relativamente
all'attinenza dell'ordine al servizio o alla disciplina. Con
l'ultimo motivo denuncia la violazione di legge, sostenendo che
essendo l'art. 173 c.p.m.p. una norma in bianco, si deve tenere
conto della norma amministrativa sottintesa, considerando che oggi
l'inosservanza di quell'ordine non comporterebbe alcuna sanzione.
II ricorso è fondato quanto all'insussistenza dell'ele- mento
soggettivo - la cui mancanza rende applica- bile, anche in sede di
legittimità, l'art. 129 c.p.p. con conseguente irrilevanza degli
ulteriori motivi di impugnazione. Invero dalla motivazione della
sentenza impugnata emerge che l'imputato si è difeso sostenendo che
non voleva disobbedire ad un ordine, ma soltanto prendere visione
della documentazione caratteristica, ritenendolo un suo diritto.
Partendo da tale posizione di rifiuto - a suo giudizio motivato -
di sottoscrizione, il ricorrente sostiene di non avere percepito la
sostanza di un ordine da parte del superiore. La versione dei fatti
fornita dall'imputato è stata considerata pretestuosa dalla corte
territoriale - la quale ha affermato che il F., non può avere
ritenuto che il suo superiore non gli avesse impartito un ordine
formale - sul rilievo che il F. aveva dato lettura all'imputato
delle disposizioni in materia, dalle quali emergeva chiaramente
l'obbligo di sottoscrizione, e aveva replicato alle obiezioni
confermando l'obbligo di porre in essere il comportamento
richiesto. Premesso che dalle predette risultanze emerge
chiaramente che vi è stato un colloquio tra il L. e il F. con la
prospettazione delle reciproche ragioni da entrambe le parti, non
si può escludere che l'impu- tato, nel contesto di quel pacifico
chiarimento con il suo superiore, effettivamente non abbia
percepito la natura di ordine di quanto il L. gli andava dicendo
circa l'obbligo di firmare il foglio di comunicazione della
valutazione caratteristica. Una cosa, infatti, è un ordine di
firmare - chiaro, secco ed inequivoco come abitualmente avviene
nell'ambiente militare altra è una conversazione con prospettazione
delle reciproche ragioni, anche se conclusa da parte del L. con il
ribadire che dalle norme vigenti emergeval'obbligo di firmare.
Nella descritta situazione di fatto, il F. - il quale si batteva
perché fosse riconosciuto il diritto a prendere visione degli atti
caratteristici, come poi avvenuto per previsione normativa, e
soltanto per questo si rifiutava di firmare - ben può avere
ritenuto che il suo superiore gli avesse semplicemente confermato,
a seguito di una discussione, l'obbligo di firmare, in base alla
normativa vigente, ma senza impartirgli l'ordine di adempiere
all'obbligo genericamente riconosciuto a suo carico. S'impone, di
conseguenza, l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata,
perché il fatto non costituisce reato per mancanza dell'elemento
psicologico.
P.Q.M.
Annulla senza
rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non costituisce
reato»».
Lesione personale - Imputazione così modificata dalla
originaria violenza ad inferiore - Richiesta di procedimento del
comandante del corpo - Sua acquisizione previa proposta fatta dal
giudice dopo la diversa qualificazione Legittimità di tale suo
potere. Consenso dell'avente diritto-vittima Causale da nonnismo
del fatto Adesione delle vittime allora mai libere da
condizionamenti - Esclusione della scriminante.
(C.p.m.p.,
artt. 223, co. 2, 260; c.p., art. 50; c.p.p., artt. 431, 507,
521)
Corte di
Cassazione, Sez. 1^ pen., 11 aprile 2002. Pres. D'urso, Est.
Silvestri, P.M. mil. Rosin (conf.), in c. P.
Se all'addebito
di lesione personale si sia pervenuti per corretta modifica
dell'originaria imputazione di violenza ad inferiore, è regolare
l'acquisizione agli atti della necessaria richiesta di procedimento
a firma del Comandante del Corpo, realizzata dopo interpello
avanzato dal Giudice, rientrando questo fra i poteri-doveri del
giudicante. La scriminante del consenso dell'avente diritto non è
operativa per episodi di violenza da "nonnismo", essendo da
ritenersi allora mai libere da condizionamenti le eventuali
manifestazioni di volontà adesiva da parte delle vittime (1).
(1)
Si legge quanto appresso nel testo della sentenza: ««Con sentenza
del 13 luglio 2001, la Corte Militare di Appello-Sezione distaccata
di Napoli confermava la decisione emessa in data 30 gennaio 2001
dal Tribunale Militare di Napoli, con cui P. A. era stato
condannato alla pena di due mesi dì reclusione militare,
condizionalmente sospesa, perché riconosciuto colpevole del reato
di cui all'art. 223, comma 2, c.p.m.p. per avere cagionato a D.G.,
in concorsocon D.F., lesioni personali guarite in sette giorni.
Premesso che correttamente l'originaria imputazione era stata
modificata in quella di lesioni personali, la cui procedibilità era
stata accertata mediante l'acqui- sizione della richiesta di
procedimento, la Corte militare riteneva che le risultanze
probatorie dimostrassero l'esistenza del fatto costituente reato,
posto in essere come episodio di "nonnismo" attuato col rito dello
"sbrago" e che sulla responsabilità dell'imputato restasse
irrilevante il consenso dell'avente diritto. Il difensore
dell'imputato proponeva ricorso per cassazione chiedendo
l'annullamento della sentenza perché viziata da mancanza ed
illogicità della motivazione nella ricostruzione dei fatti e
nell'afferma- zione della responsabilità dell'imputato, da
violazione degli artt. 431 c.p.p., in relazione agli artt. 521
c.p.p. e 260 c.p.m.p., e da violazione dell'art. 50 c.p. in
riferimento alla mancata applicazione della scriminante del
consenso dell'avente diritto. Il ricorso manca di fondamento. Non
ha pregio il primo motivo di ricorso con cui è stata denunciata
l'errata valutazione delle prove, atteso che la Corte Militare ha
sottoposto ad accurata analisi le risultanze probatorie, dalle
quali è stato tratto il convincimento della riferibilità alla
condotta consapevole e volontaria dell'imputato delle lesioni
riportate dal D. con prudente apprezzamento sorretto da argomenti
convincenti, non sindaca- bili nel giudizio di legittimità. Deve
essere disatteso anche il secondo motivo di ricorso. In primo
luogo, deve osservarsi che sussiste la prospettata violazione
dell'art. 521 c.p.p., dato che la modificazione dell'originaria
imputazione di violenza ad inferiore in quella di lesione personale
non ha fatto venire meno la relazione tra fatto contestato e fatto
ritenuto in sentenza, essendo stato posto l'imputato in condizioni
di esercitare compiutamente il diritto di difesa sull'oggetto
dell'addebito. Inoltre, una volta adottata la diversa
qualificazione relativa alle lesioni volontarie, per le quali è
prescritta la richiesta del comandante del corpo, non merita
censura il provvedimento con cui il giudice di primo grado ha
proposto, a norma dell'art. 507 c.p.p., l'ac- quisizione di tale
atto, essendo indubbiamente riconducibile a poteri-doveri del
giudice accertare se sussista o non la prescritta condizione di
procedibilità. Infine, è infondato anche l'ultimo motivo di ricorso
con cui è stata lamentata la violazione l'art. 50 c.p. In proposito
la Corte Militare ha puntualmente rilevato che, nell'ambito degli
episodi di "nonnismo", in cui si inquadra la vicenda in esame, le
manifestazioni di volontà delle vittime non possono mai essere
considerate libere da condizionamenti e ciò in considerazione della
forzata convivenza in cui si trovano i militari coinvolti e del
clima di soggezione (e spesso di vera e propria intimidazione)
creato dai militari più anziani nei confronti dei più giovani, i
quali non possono sottrarsi ai vari riti di iniziazione se non
vogliono subire ritorsioni o comunque scadere nella considerazione
del gruppo. Alla luce di tale rilievo risulta corretta l'opinione
accolta nella sentenza impugnata, con cui è stata esclusa l'ope-
ratività della scriminante del consenso dell'avente diritto, in
quanto l'accettazione di sottoporsi alla prova dello "sbrago" non
può considerarsi frutto di una libera autodeterminazione del
soggetto passivo, la cui prestazione del consenso deve ritenersi
viziata. Pertanto, il ricorso deve essere rigettato ed il
ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese
processuali»».
Sentenza di appello - Elementi della motivazione
-Incompletezza Motivazione apparente - Caratteristiche -Rigetto
delle censure con posizioniche prescindono dalle argomentazioni
giuridiche e fattuali - Risultano affermazioni apodittiche -
Realizzano l'ap- parenza.
(C.p.p., art.
606 co. 1 lett. e)
Corte di
Cassazione, sez. 1^ pen., 27 giugno 2002. Pres. Fazzioli, Rel.
Stefano, Est. Campo, P.M. mil. Garino (conf.), in c. F.
Sussiste il
vizio di motivazione solo apparente della sentenza di appello se vi
si riveli l'omissione di un completo e convincente riscontro alle
deduzioni delle parti e non ne risultino tutti gli elementi di
fatto e di diritto, con ciò mancando il realizzarsi della garanzia
di poterla censurare, che è diritto dell'interessato, e poi
condizione perché il giudice del controllo eserciti tale funzione,
come demandatagli dalla legge (1).
(1)
Si legge quanto appresso nel testo della sentenza: «« Con sentenza
in data 7 dicembre 2001 la Corte militare di appello in parziale
riforma di quella emessa il 3 marzo 2001 dal Tribunale militare di
Cagliari nei confronti di F.L., imputato del reato di lesione
personale grave in danno del commilitone G.N. (artt. 223 co.
1°c.p.m.p. e 583 co. l° n. 1 c.p.), riduceva la pena a quella di
mesi tre di reclusione militare e applicava il beneficio della non
menzione della condanna, confermando nel resto la pronuncia di
primo grado. La corte territoriale, per quanto interessa in questa
sede, affermava che dalle precise testimonianze acquisite agli atti
emergeva che l'imputato aveva spinto violentemente la parte offesa,
facendolo cadere per terra con conseguente lassità dei collaterale
mediale e meniscopatia interna del ginocchio destro guarita oltre
il quarantesimo giorno. Aggiungeva che non era provata la tesi
difensiva dell'accidentalità o colposità dell'evento, avendo
l'imputato manifestato "una determinata violenza con l'evidente
accettazione del rischio di provocare non solo percosse ma anche
eventuali lesioni personali come, in effetti, è stato". Ricorre per
cassazione il F., il quale, per il tramite del proprio difensore,
deduce vizio di motivazione (art. 606 co. l° lett. e c.p.p.),
rilevando che il giudice dell'appello aveva omesso ogni valutazione
in merito alle specifiche e circostanziate argomentazioni
sottoposte al suo esame con l'atto di appello in ordine alla
ricostruzione dell'episodio attribuito all'impu- tato, oltre che in
merito alla sussistenza dell'ele- mento psicologico laddove era
stata puntualmente censurata l'affermazione della sentenza di primo
grado, secondo cui sussisteva equivalenza tra il dolo del reato di
percosse e quello del reato di lesioni volontarie. Il ricorso è
fondato. Invero, come risulta dall'atto di appello dell'imputa- to,
erano state censurate con ampie e specifiche argomentazioni, in
fatto e in diritto, le scelte del giudice di prime cure relative
sia alla ricostruzione dei fatti oggetto del processo, e alla
valutazione delle asseritamente discordanti deposizioni
testimoniali, che alla esistenza del dolo di lesioni. Su detti
punti la sentenza impugnata si è limitata o ad affermare in maniera
apodittica, in quanto priva di specifiche indicazioni sui fatti
posti a sostegno delle relative argomentazioni, che l'episodio in
esame era stato ricostruito sulla base delle concordi dichiarazioni
testimoniali ovvero che risultava evidente che l'imputato aveva
agito quanto meno con dolo eventuale, senza formulare alcuna
considerazione sulle puntuali critiche sottoposte al suo esame
dall'appellante. Invero, questa Corte ha costantemente affermato
che sussiste il vizio di motivazione, sub specie di apparenza della
stessa, allorquando il giudice del merito abbia omesso di dare una
esaustiva e convincente risposta alle deduzione delle parti,
indicando a tale fine con chiarezza e completezza tutti gli
elementi di fatto e di diritto sui quali ha fondato la propria
decisione, così consentendo alla parte interessata di formulare le
più appropriate censure e al giudice di legittimità di esercitare
la funzione di controllo demandata dalla legge. Ne discende che una
motivazione risulta apparente allorquando il giudice, come avvenuto
nella specie che ci occupa, si sia limitato a respingere le censure
sottoposte al suo esame senza alcun puntuale riferimento agli
elementi di fatto posti a sostegno della decisione prescelta e alle
argomentazioni, di natura giuridica oltre che fattuale, usate dalle
parti per sostenere le doglianze denunciate. Per le suesposte
ragioni la sentenza gravata va annullata con rinvio ad altra
sezione della Corte militare di appello, che provvederà a nuovo
giudizio motivando adeguatamente in ordine al contenuto delle
articolate censure rivolte dall'odierno ricorrente alla sentenza di
primo grado.
P.Q.M.
Annulla la
sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio ad altra sezione
della Corte militare di Appello»».
Violazione di consegna - Sottufficiali dei CC di pattuglia
- Servizio con precise istruzioni - Costituiscono consegna
Distrazione dal servizio - Equipaggio intento a guardare per 15
minuti una partita di calcio - Si configura il reato Richiesta
autorizzazione a deviare per segnalati furti all'esterno dello
stadio Non giustifica il comportamento tenuto. Relazione di
servizio - Dichiarazione indiziante - Non è tale.
(C.p.m.p.,
art. 120; c.p.p., art. 63 co. 1 e 2; D.P.R. 18 luglio 1986, n. 545,
art. 26)
Corte di
Cassazione, sez. 1^ pen., 24 maggio 2002. Pres. D'Urso, Est.
Pepino, P.M. mil. Garino (conf.), in c. P.
Il servizio di
pattuglia affidato a sottufficiale dei CC per specifico ordine di
servizio, con istruzioni precise e concrete modalità di
adempimento, costituisce servizio regolato da consegne. Ed è
violazione di consegna, in deviazione dal percorso prescritto, su
richiesta deroga per segnalati furti all'esterno dello
GIURISPRUDENZA stadio, il comportamento costituito dal guardare
ingiustificatamente per 15 minuti una partita di calcio, poiché
realizza distrazione dal servizio, non essendo coperto
dall'autoriz- zazione a deviare dal tragitto previsto. La relazione
di servizio non rappresenta, non essendo dichiarazione indiziante,
atto inutilizzabile processualmente, poiché è invece solo atto
amministrativo autonomo dal procedimento penale (1).
(1)
Si legge quanto appresso nel testo della sentenza: «« Con sentenza
11 ottobre 2001 la Corte militare di appello sezione distaccata di
Verona, totalmente riformando la sentenza emessa in primo grado dal
Tribunale militare di Torino il 23 novembre 2000, ha dichiarato P.
M., colpevole del delitto di violata consegna aggravata (artt. 120
e 47, n. 2 c.p.m.p.), commesso in Torino il 30 ottobre 1996 e lo ha
condannato, concesse le attenuanti generiche prevalenti
sull'aggravante contestata, alla pena di un mese di reclusione
militare, con sospensione condizionale della pena e non menzione
della condanna sul certificato del casellario. Al P.,
vicebrigadiere dei CC in servizio presso il Nucleo Radiomobile di
Torino, è contestato di avere violato le consegne ricevute in
quanto, comandato in servizio di pattuglia nell'area
Torino-Falchera con turno dalle 18.00 alle 24.00 del 30 ottobre,
abbandonava il servizio verso le ore 21.15, recandosi presso lo
stadio Delle Alpi per assistere alla partita di calcio ivi in
corso. La Corte di merito ha fondato il giudizio di colpevolezza
sui seguenti elementi: a) l'allontanamento della auto radiomobile
comandata dal P. dalla zona di servizio è pacifico essendo ammesso
dall'imputato nella relazione di servizio 31 ottobre 1996 e,
soprattutto, riferito dal cap. S. (che dichiara di avere
personalmente visto l'auto all'interno dello stadio, per un periodo
di circa 15 minuti, con l'equipaggio intento a guardare la partita
e di avere contestato il fatto al P. senza avere giustificazioni di
sorta); b) l'autorizzazione della centrale operativa, concessa su
richiesta del P. a fuoruscire dal percorso imposto dall'ordine di
servizio non si estendeva al comportamento contestato, essendo
limitata alle necessità connesse con la repressione dei furti
segnalati su automobili all'esterno dello stadio; c) il servizio di
pattuglia cui il P. era comandato deve considerarsi "servizio
regolato da consegne" e, conseguentemente, la "distrazione" dallo
stesso per un periodo di tempo apprezzabile integra il delitto di
cui all'art. 120 c.p.m.p. Contro la sentenza ha proposto ricorso,
tramite il difensore, il P. eccependo violazione di legge e
illogicità della motivazione e chiedendone l'annulla- mento. Il
ricorrente lamenta, in particolare: a) l'utilizzazione a fini di
prova della propria responsabilità della relazione di servizio
redatta il 31 ottobre 1996, da considerare atto del processo in
quanto richiestagli dai superiori a seguito delle contestazioni del
cap. S. e come tale inutilizzabile essendo stata acquisita in
violazione di quanto disposto dall'art. 63 co. 1 e 2 c.p.p.; b) la
carenza e/o apoditticità della motivazione in punto periodo di
permanenza all'interno dello stadio e ragioni della stessa; c)
l'erronea definizione del servizio cui era comandato come "servizio
regolato da consegne". Il Procuratore generale ha concluso come in
epigrafe. Il ricorso è infondato. Quanto al primo motivo è agevole
rilevare, da un lato, l'improprietà di una classificazione della
relazione di servizio come dichiarazione di cui all'art. 63 c.p.p.
[trattandosi di atto amministrativo del tuttoautonomo dal
procedimento penale, redatto prima dell'inizio dello stesso e
predisposto in base a disposizioni di carattere generale (e non - a
quanto risulta dagli atti - a seguito di contestazione e con
richiesta di produrre le proprie difese)] e, d'altro canto, il
carattere meramente sussidiario del contenuto della relazione di
servizio redatta dal vicebrigadiere ai fini della dichiarazione di
responsabilità, essendo l'elemento probatorio fondamentale
costituito dalle dichiarazioni del cap. S. (da sole sufficienti al
riguardo). Ne consegue, anche a prescindere dallo scarso peso
probatorio, la piena utilizzabilità dell'atto. Con il secondo
motivo viene, a ben guardare, proposta una "rilettura" del
materiale probatorio, la cui valutazione, rimessa al giudice di
merito, è preclusa, per pacifica giurisprudenza, al giudice di
legittimità (cfr., per tutte: Cass., sez. VI, 19 febbraio - 11
luglio 1992, Mincione, rv. 191249). Nessuno dei profili indicati
dal ricorrente integra, infatti, un vizio logico o una carenza
della motivazione: l'attendibili- tà del teste S. e l'univocità
delle sue dichiarazioni, in particolare, non sono neppur messe in
dubbio dal ricorrente e il carattere di "distrazione" dal servizio,
anche latamente inteso, insito nel soffermarsi ad assistere alla
partita (circostanza specificamente riferita dal S.) è
analiticamente motivato e di piena evidenza logica. L'infondatezza
del terzo motivo emerge con chiarezza dal fatto che, come precisato
in sentenza e non contestato dal ricorrente (che si limita a
censurare una asserita frettolosità della motivazione sul punto),
il servizio di pattuglia affidato al P. era disposto con specifico
ordine di servizio (n. 2/10/257 del 30 ottobre 1996) comprensivo di
"istruzioni precise, dettagliate e contrassegnate da concrete
modalità di adempimento". Ben più, dunque, di quanto richiesto
dalla giurisprudenza per ritenere un servizio "regolato da
consegne" ["A norma dell'art. 26, primo comma, del vigente
Regolamento di disciplina militare, approvato con D.P.R. 18 luglio
1986, n. 545, "la consegna è costituita dalle prescrizioni generali
o particolari, permanenti o temporanee, scritte o verbali impartite
per l'adempimento di un particolare servizio". Risulta, perciò,
evidente che anche le disposizioni di carattere generale, rilevanti
ai fini della corretta esecuzione di un servizio, formano parte
integrante della consegna, indipendentemente dal loro specifico e
diretto richiamo nel particolare ordine impartito" (Cass., sez. I,
19 gennaio 2000, n. 90)]. Consegue a quanto precede il rigetto del
ricorso con condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali»».
(a cura di
Renato Maggiore) |