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Relazione annuale
2003
(stralcio)
…
II - I
diritti dell'interessato - I doveri del titolare
7. Diritto di
accesso
…
7.2. Accesso ai
dati per ragioni di giustizia
Il Garante ha
nuovamente rilevato, in occasione di una decisione su un ricorso
presentato nei confronti di un ufficio giudiziario (procura della
Repubblica), che ai trattamenti effettuati per "ragioni di
giustizia" (v., ora, art. 47 d.lg. n. 196/2003) alcune disposizioni
in materia di protezione dei dati personali non sono applicabili o
sono applicate con alcuni adattamenti. In particolare, non è
previsto l'esercizio in forma diretta del diritto di accesso e
degli altri diritti degli interessati, né la presentazione di un
ricorso all'Autorità. È invece possibile esercitare tali diritti in
forma diversa dalla richiesta rivolta al titolare o al responsabile
del trattamento, presentando un'istanza al Garante per sollecitare
la verifica della conformità del trattamento ai requisiti stabiliti
(Provv. 5 novembre 2003). Il Codice ha poi confermato
l'inesperibilità del ricorso al Garante, prevedendo che il diritto
di accesso e gli altri diritti degli interessati possano essere
esercitati anche nei confronti dei trattamenti effettuati per
"ragioni di giustizia" attraverso una segnalazione a questa
Autorità. Le diverse modalità di esercizio dei diritti non
incidono, quindi, sul sostanziale livello di tutela garantito agli
interessati, poiché il Garante mantiene il potere di verificare la
liceità e la correttezza dei trattamenti, con modalità peraltro
adeguate alla specificità del contesto in cui questi sono
effettuati, ovvero nel rispetto delle reciproche attribuzioni e
della particolare collocazione istituzionale dell'organo
giudiziario procedente (artt. 8, 47 e 160 d.lg. n. 196/2003).
…
8.
Cancellazione dei dati
8.1.
Cancellazione dei dati trattati dalla pubblica amministrazione
Il diritto ad
ottenere la cancellazione dei dati personali trattati da una
pubblica amministrazione ha formato oggetto di numerosi ricorsi. Va
ricordata in particolare la decisione su un ricorso con il quale
era stata domandata la cancellazione di dati personali contenuti in
una deliberazione di giunta comunale, affissa all'albo pretorio,
che faceva riferimento ad una controversia in cui era coinvolto il
ricorrente (Provv. 12 gennaio 2004). L'Autorità non ha accolto la
richiesta dell'interessato, ritenendo la diffusione dei dati che lo
riguardavano necessaria allo svolgimento delle funzioni
istituzionali dell'ente e conforme alle vigenti disposizioni sullo
svolgimento dei procedimenti amministrativi e sulla pubblicazione
degli atti (cfr. art. 124 d.lg. n. 267/2000). Nella deliberazione,
peraltro, non venivano riportati dati di carattere giudiziario e le
informazioni contenute risultavano esatte e non eccedenti rispetto
all'esigenza di trasparenza delle deliberazioni comunali. Il
Garante ha però riaffermato la necessità di rispettare i principi
di pertinenza e non eccedenza, nel bilanciare le esigenze di
riservatezza e di trasparenza dell'attività amministrativa.
Analogamente, è stata ritenuta infondata la richiesta volta ad
eliminare dal testo di un quesito referendario (concernente il
progetto di ristrutturazione di una Scuola elementare), le
generalità del ricorrente, lì indicate in quanto si trattava
dell'autore di un progetto che era contestato nella vicenda
referendaria. I dati in questione non sono stati ritenuti eccedenti
rispetto alla finalità di illustrare l'iniziativa alla popolazione,
considerata pure l'esattezza e l'obiettività con cui essi erano
stati riportati, come anche l'ampia conoscibilità che queste
informazioni avevano già avuto nella comunità locale (Provv. 25
settembre 2003).
…
9. Opposizione
al trattamento
…
9.2. Attività
investigative
In una
decisione dell'8 gennaio 2004 l'Autorità ha affrontato la questione
della liceità del trattamento di dati personali contenuti nel
materiale raccolto nell'ambito di indagini investigative e
successivamente prodotto in un procedimento giudiziario. In
proposito, il Garante ha ribadito il principio in base al quale il
trattamento dei dati a fini di esercizio di un diritto in sede
giudiziaria è ammesso, anche in mancanza del consenso
dell'interessato, soltanto quando risulti strettamente "necessario"
per la tutela del diritto esercitato. Una volta conclusa l'attività
investigativa, il trattamento deve cessare in ogni sua forma, fatta
salva l'immediata comunicazione dei dati al difensore o al soggetto
che ha conferito l'incarico. In particolare, nell'ambito di un
procedimento di modifica delle condizioni economiche della
separazione consensuale tra coniugi è stata ritenuta illecita la
produzione di relazioni investigative e di fotografie,
precedentemente commissionate ad un'agenzia d'investigazione,
riguardanti una pretesa relazione extraconiugale mai stata oggetto
di accertamento giudiziario.
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III -
La privacy e gli altri diritti
…
15. Attività
giornalistiche e mezzi di informazione
…
15.2. Foto
segnaletiche e cronache giudiziarie
L'Autorità è
intervenuta in maniera incisiva nei confronti della prassi diffusa
presso organi di informazione di pubblicare fotografie di persone
arrestate o indagate. È stata più volte riscontrata la violazione
degli specifici divieti, riaffermati anche dal codice deontologico
per l'attività giornalistica, a tutela delle persone coinvolte nei
fatti oggetto della notizia. Il Garante ha osservato che, fermo
restando il divieto di pubblicare immagini di persone con ferri o
manette ai polsi, ovvero sottoposte ad altri mezzi di coercizione
fisica, senza il consenso dell'interessato, la diffusione di
fotografie di individui in stato di detenzione è ammessa solo per
comprovati fini di giustizia e di polizia e in ogni caso nel
rispetto della dignità personale (Provv. 19 marzo 2003).
Limitatamente ad una delle testate interessate dal divieto, il
provvedimento è stato caducato con decreto del 26 giugno 2003 del
Tribunale di Milano, dinanzi al quale era stata proposta la
relativa impugnazione. Il tribunale, pur ritenendo in punto di
fatto non interamente comprovata la constatazione dell'Autorità
(provenienza delle immagini da foto "segnaletiche" oppure da
documenti di identità) e quindi accogliendo il ricorso, ha comunque
confermato il principio di diritto affermato dal Garante, in base
al quale, come si è detto, la diffusione di fotografie riguardanti
persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale è
ammessa, in mancanza del consenso delle persone ritratte, per il
perseguimento di esclusive finalità di giustizia e di polizia e nel
rispetto della disposizione del codice deontologico sull'attività
giornalistica (art. 8) che vieta le riprese in stato di detenzione.
Tale principio è stato ribadito di recente con riguardo alla
diffusione di foto "segnaletiche" di alcune persone coinvolte in
un'indagine su stupefacenti e prostituzione avviata dalla
magistratura romana (Provv. 26 novembre 2003). In questo caso
l'Autorità, rilevando l'assenza dei presupposti di legge, ha
vietato l'utilizzazione delle foto "segnaletiche" ed ha segnalato
al Capo della polizia le illiceità rilevate. Ha inoltre provveduto
a richiedere informazioni agli uffici di polizia interessati dalle
operazioni di trattamento oggetto del divieto, anche con
riferimento alla diffusione di altri dati (dettagli relativi al
contenuto di conversazioni telefoniche, estremi identificativi di
utenze telefoniche) inerenti all'indagine in corso. In relazione
alle problematiche generali riguardanti le cronache giudiziarie,
l'Autorità ha più volte ricordato agli organi di informazione che
l'esigenza di informare l'opinione pubblica su vicende giudiziarie
non deve recare pregiudizio alla vita privata delle persone. Ha
quindi ribadito che la diffusione di tale tipo di informazioni,
anche in mancanza del consenso dell'interessato, non è preclusa;
deve tuttavia essere assicurato il rispetto dei limiti previsti per
l'esercizio del diritto di cronaca, in particolare quello
dell'essenzialità dell'informazione riguardo a fatti di interesse
pubblico, oltre che l'osservanza degli specifici divieti posti
dagli ordinamenti penale e processualpenale.
…
IV - La
privacy nelle pubbliche amministrazioni
18. Profili
generali dati sensibili e giudiziari
Al trattamento
dei dati personali effettuato dai soggetti pubblici continua ad
applicarsi una disciplina in parte differenziata rispetto a quella
cui sono sottoposti I soggetti privati e gli enti pubblici
economici. Sulla base di alcuni principi generali fissati dal
Codice per tutti i trattamenti effettuati da soggetti pubblici e
privati, le amministrazioni pubbliche sono legitimate a trattare
dati personali comuni, sensibili o giudiziari soltanto per svolgere
funzioni istituzionali, rispettando gli eventuali altri presupposti
e limiti stabiliti da disposizioni normative estranee al Codice ed
astenendosi dall'acquisire il consenso degli interessati, specie
per rendere lecito un trattamento altrimenti non ammesso. Malgrado
questi principi non siano di nuovo conio, si registrano ancora nel
settore pubblico vari ritardi applicativi nell'adempiere agli
obblighi previsti in material di protezione dei dati. Per
contribuire a risolvere queste difficoltà anche sul piano della
comunicazione e formazione, l'Autorità sta completando un vademecum
sui principali adempimenti a carico delle amministrazioni e sui
diritti dei cittadini, modelli di informativa e di designazione dei
responsabili e degli incaricati del trattamento, nonché il testo di
alcune Faq (Frequently asked questions) funzionali alla risoluzione
di questioni di carattere generale che si presentano nel settore
pubblico anche sanitario. Problemi peculiari continua a porre il
trattamento dei dati sensibili (attinenti a profili particolarmente
delicati della sfera privata delle persone: la salute, le abitudini
sessuali, le convinzioni religiose, politiche, sindacali e
filosofiche, l'origine razziale ed etnica) o giudiziari. La
legislazione previgente aveva introdotto già particolari garanzie
per entrambe le categorie di informazioni, garanzie che sono
rimaste sostanzialmente inattuate o eluse in numerosi uffici
pubblici a causa della perdurante inerzia delle amministrazioni
nell'adeguare i propri ordinamenti alla normativa in materia di
riservatezza, malgrado le reiterate proroghe di termini e alcune
disposizioni di favore rispetto al settore privato. Il Codice
rafforza ulteriormente le garanzie per i cittadini; inoltre,
ridefinisce la categoria dei dati giudiziari, anche alla luce della
nuova disciplina in materia di casellario giudiziario (d.P.R. 14
novembre 2002, n. 313), includendovi le informazioni relative alla
qualità di indagato o di imputato, secondo le nozioni che ne danno,
rispettivamente, gli artt. 60 e 61 c.p.p. In particolare, viene
rafforzato e sviluppato il principio di proporzionalità nel
trattamento di queste informazioni, ritenendosi legittimo il
trattamento dei soli dati sensibili e giudiziari "indispensabili"
allo svolgimento di attività che non potrebbero essere adempiute
mediante il ricorso a dati anonimi o a dati personali di diversa
natura (art. 22 d.lg. n. 196/2003). Con questo limite, resta ferma
la possibilità per i soggetti pubblici di trattare i dati sensibili
o giudiziari quando ciò sia previsto da una norma di legge (oppure,
se si tratta di dati giudiziari, da un provvedimento del Garante)
che specifichi espressamente le rilevanti finalità di interesse
pubblico perseguite, i dati personali che possono essere utilizzati
e le operazioni di trattamento eseguibili (v. anche art. 27 d.lg.
n. 196/2003). Per quanto riguarda i dati sensibili, nel caso in cui
la legge (o, in via transitoria, il Garante) specifichi soltanto le
finalità di rilevante interesse pubblico, il Codice conferma
l'adeguata soluzione secondo cui l'atto con il quale le
amministrazioni devono individuare e rendere pubblici i tipi di
dati utilizzabili e le operazioni eseguibili deve avere natura
regolamentare e non già meramente amministrativa (artt. 20 s. d.lg.
n. 196/2003). Secondo la nuova disciplina, i regolamenti devono
essere inoltre adottati in conformità al parere reso dal Garante,
che può essere formulato anche su schemi-tipo al fine di rendere
più agevole e rapida l'adozione di tali atti. Qualora gli schemi
regolamentari predisposti dalle amministrazioni corrispondano ai
modelli su cui il Garante ha reso un parere conforme, non sarà
quindi necessario sottoporli caso per caso allo specifico esame da
parte dell'Autorità. Al fine di consentire un efficace adeguamento
al sistema di garanzie delineato dal Codice, per i trattamenti
iniziati prima della sua entrata in vigore è stato anche fissato un
termine improrogabile (30 settembre 2004) entro il quale i soggetti
pubblici formalmente o sostanzialmente inadempienti (alcuni atti
già adottati, a volte anche senza il parere del Garante, non recano
alcuna effettiva disciplina o ricognizione della materia) dovranno
emanare il regolamento. In vista di tale scadenza, è in corso di
prossima adozione un provvedimento con il quale il Garante fornirà
chiarimenti ed indicazioni di carattere generale allo scopo di
agevolare l'adempimento da parte dei soggetti pubblici. Al
riguardo, va anche ricordato che l'Autorità, nel parere del 4
settembre 2003 sullo schema di regolamento predisposto dal
Ministero degli affari esteri, ha sottolineato come varie finalità
di rilevante interesse pubblico che possono giustificare il
trattamento di dati sensibili e giudiziari, sono espressamente
individuate dalla legge (ora, dal Codice). È peraltro insufficiente
l'indicazione solo di alcune macro-tipologie di dati, corredata da
descrizioni del loro impiego, dovendosi piuttosto specificare i
tipi di dati concretamente utilizzati e le operazioni su di essi
effettuate. … 19. Trasparenza dell'attività amministrativa 19.1.
Accesso ai documenti amministrativi L'Autorità è stata interpellata
innumerevoli volte in merito alle problematiche relative al diritto
di accesso agli atti amministrativi che, come ribadito in più
occasioni anche alla luce della consolidata giurisprudenza,
costituisce ancora una delle più significative applicazioni del
principio di trasparenza (cfr., da ultimo, C.d.S. Sez. VI, 9
gennaio 2004, n. 14). A tal proposito, è stato rilevato (Nota 16
maggio 2003) che i principi di pertinenza e non eccedenza non
permettono di riportare sugli atti di avvio degli accertamenti in
materia di abusi edilizi alcuni dati personali contenuti negli
esposti che hanno dato origine all'accertamento. Sebbene le persone
interessate possano avere accesso agli atti che li riguardano,
compresi, in determinate circostanze, anche eventuali esposti o
denunce presentati contro di esse, una pubblicità indifferenziata
del contenuto degli esposti non può ritenersi conforme ai principi
in materia di protezione dei dati, come peraltro confermato anche
dalla giurisprudenza amministrativa (C.d.S. Sez. V, 3 aprile 2000,
n. 1916). L'Autorità è stata anche chiamata a precisare
ulteriormente il rapporto tra il diritto di accesso e quello alla
protezione dei dati personali, con particolare riferimento alla
possibilità per i comuni di accedere ad elenchi dettagliati
detenuti dalle società concessionarie dell'erogazione di pubblici
servizi, recanti gli intestatari di contratti di fornitura. Al
riguardo è stato evidenziato che i soggetti privati possono
comunicare i dati personali con il consenso degli interessati,
ovvero in presenza di uno degli altri presupposti di liceità, come
ad esempio l'adempimento di un obbligo previsto dalla legge, da un
regolamento o dalla normativa comunitaria. In particolare, si può
prescindere dal consenso dell'interessato nel caso in cui
sussistano esigenze di istituzione o completamento del catasto
degli impianti termici, poiché l'art. 17 del d.P.R. n. 551/1999 ha
espressamente previsto che le società distributrici di combustibile
comunichino agli enti locali che ne facciano richiesta la
titolarità degli impianti da esse riforniti nel corso degli ultimi
dodici mesi (Nota 1° marzo 2004). Occorre infine segnalare che è
allo studio dell'Autorità la predisposizione di un nuovo
provvedimento sulla delicata questione del diritto di accesso dei
consiglieri comunali e provinciali, già oggetto di varie pronunce
in casi specifici.
19.2. Il
principio del cd. pari rango
L'esperienza
applicativa ha individuato da tempo alcuni opportuni presupposti
per bilanciare il diritto alla riservatezza e il diritto di accesso
ai documenti amministrativi, specie quando i documenti contengono
dati attinenti alla salute o alla vita sessuale. La questione dei
limiti alla comunicazione di dati sulla salute e sulla vita
sessuale a persone diverse dall'interessato ha assunto, non di
rado, rilevanza nel caso di richieste di accedere a cartelle
cliniche detenute presso strutture sanitarie, a volte formulate da
un difensore nell'ambito delle cd. indagini difensive (art.
391-quater c.p.p.). Con riferimento al caso in cui una pubblica
amministrazione riceva una richiesta di accesso a documenti
amministrativi contenenti tale tipo di dati, il Codice (art. 60),
risolvendo alcuni dubbi interpretativi sorti sulla base delle
disposizioni previgenti (art. 16 d.lg. 11 maggio 1999, n. 135),
dispone che il trattamento dei dati finalizzato a permettere
l'accesso è consentito se la situazione giuridica che si intende
tutelare con la richiesta di accesso ai documenti amministrativi è
"di rango almeno pari ai diritti dell'interessato", ovvero consiste
in un diritto della personalità o in un altro diritto o libertà
fondamentale ed inviolabile. Ad identica valutazione sul "rango"
della situazione soggettiva fatta valere sono tenuti i soggetti
privati nel caso in cui sia loro richiesto di comunicare a terzi
singole informazioni sulla salute e sulla vita sessuale
dell'interessato, come evidenziato dal Garante in una vicenda
riguardante una casa di cura privata (Nota 4 settembre 2003). In
tutte queste ipotesi il destinatario della richiesta, per decidere
se accogliere anche in parte l'istanza di comunicazione di dati o
di accesso ai documenti, deve previamente verificare in concreto se
il diritto che si intende far valere o difendere sulla base delle
informazioni o della documentazione richiesta sia almeno "di pari
rango" rispetto al diritto alla riservatezza, alla dignità ed agli
altri diritti e libertà fondamentali dell'interessato. La
comunicazione di dati che rientrano nella sfera di riservatezza
dell'interessato può, in definitiva, ritenersi giustificata e
legittima solo se il diritto del richiedente rientra nella
categoria dei diritti della personalità o è compreso tra altri
diritti fondamentali ed inviolabili. Questa significativa
affermazione, ora espressamente confermata dal Codice (artt. 26,
comma 4, lett. c), 60, 71 e 92, comma 2, d.lg. n. 196/2003), è
contenuta in un provvedimento del 9 luglio 2003 dell'Autorità, con
il quale sono stati forniti alcuni criteri guida che devono
caratterizzare il bilanciamento delle diverse situazioni coinvolte.
In tale provvedimento si fa riferimento in particolare alla
richiesta di accesso, da parte di persone diverse dall'interessato,
alla cartella clinica di quest'ultimo (che può presentare delicate
informazioni riferite talvolta anche ad individui diversi
dall'interessato: si pensi alle anamnesi familiari), accanto ad
altre considerazioni utili per altri tipi di documenti detenuti in
ambito pubblico o privato. Si è così precisato che: - la
comunicazione all'interessato di dati personali sulla salute va
effettuata solo per il tramite di un medico (art. 23, comma 2,
legge n. 675/1996; vedi però, ora, art. 84 d.lg. n. 196/2003, in
riferimento agli esercenti le professioni sanitarie e agli
organismi sanitari); - occorre avere presente, quale elemento di
raffronto per il bilanciamento degli interessi, non già, in sé
considerato, il diritto alla tutela giurisdizionale, che pure è
costituzionalmente garantito, bensì il diritto soggettivo
sottostante, che si intende far valere sulla base del materiale
documentale di cui si vorrebbe avere conoscenza; - la valutazione
sui diritti soggettivi va fatta in concreto, così da evitare "il
rischio di soluzioni precostituite poggianti su una astratta scala
gerarchica dei diritti in contesa" (nello stesso senso, C.d.S. Sez.
VI, 30 marzo 2001, n. 1882 e 9 maggio 2002, n. 2542; cfr. pure
C.d.S. Sez. V, 31 dicembre 2003, n. 9276); - oltre a verificare,
anche nell'ottica di un eventuale accoglimento parziale della
richiesta, l'effettiva necessità dei dati ai fini dell'azione o
della difesa, occorre osservare comunque i principi di pertinenza e
di non eccedenza nel trattamento, al cui rispetto sono tenuti pure
i soggetti pubblici (artt. 3-4 d.lg. n. 135/1999; ora, art. 22
d.lg. n. 196/2003); - se la richiesta è rivolta ad una
amministrazione pubblica, nel procedimento instaurato dall'istanza
di accesso dovrebbe essere poi informato l'interessato, stimolando
un "contraddittorio anticipato" che ponga in condizione
quest'ultimo di esercitare i propri diritti ed eventualmente
opporsi per motivi legittimi al trattamento delle informazioni che
lo riguardano; - i medesimi criteri devono essere seguiti nel caso
in cui la richiesta di accesso o di comunicazione di dati sia
formulata da un difensore che abbia ricevuto specifico incarico,
anche ai sensi della normativa sulle investigazioni difensive (così
la Nota 10 dicembre 2003). Il limite del "pari rango", ad ogni
modo, non trova applicazione nel caso di accesso ai dati personali
direttamente da parte dell'interessato e per il rilascio di copia
della cartella clinica all'interessato medesimo o a persona da lui
specificamente delegata (o ancora, in caso di decesso, a chi "ha un
interesse proprio o agisce a tutela dell'interessato o per ragioni
familiari meritevoli di protezione": art. 9, comma 3, d.lg. n.
196/2003). Deve trattarsi comunque di un esercizio del diritto di
accesso frutto di una libera determinazione da parte
dell'interessato e non di una costrizione, come quella che potrebbe
venire da una controparte più "forte", nel quadro ad esempio di un
rapporto di lavoro o contrattuale.
…
27. Attività
giudiziaria ed informatica giuridica
Per quanto
riguarda le informazioni contenute nei provvedimenti dell'autorità
giudiziaria che dispongono il giudizio penale, il Garante ha
ribadito che, fermo restando il rispetto dei principi di pertinenza
e di non eccedenza, la normativa in materia di protezione dei dati
non pregiudica l'esercizio dell'attività giudiziaria, in particolar
modo quando il codice di rito preveda specificamente l'inserimento
in tali provvedimenti di precise informazioni per determinate
finalità processuali. Specifici suggerimenti sono stati peraltro
formulati a proposito dell'eventuale notificazione degli atti per
pubblici proclami. Altra problematica, portata all'attenzione
dell'Autorità da alcune segnalazioni, è quella della pubblicazione
sui siti Internet dell'autorità giudiziaria di decisioni contenenti
informazioni delicate relative alle parti in giudizio. La questione
è stata ora risolta dal Codice, il quale agevola sia
l'accessibilità on line dei dati identificativi delle questioni
pendenti presso le autorità giudiziarie di ogni ordine e grado
(quindi anche i giudici amministrativi e contabili) da parte di chi
vi ha legittimo interesse, sia l'accessibilità al pubblico delle
sentenze e delle altre decisioni delle medesime autorità una volta
depositate in cancelleria o in segreteria. Le sentenze devono
essere redatte secondo le ordinarie regole che individuano
nominativamente tutte le parti interessate. Tuttavia, in caso di
riproduzione in qualunque forma di sentenze o altri provvedimenti
giurisdizionali effettuata nel quadro delle legittime e doverose
attività di informazione a fini giuridici, prima che sia definito
il giudizio si può chiedere per motivi legittimi all'autorità
giudiziaria (che può disporla anche d'ufficio) l'apposizione sul
provvedimento di un'annotazione volta a precludere l'indicazione,
nella versione pubblicata, delle generalità e di altri dati
identificativi degli interessati. Una tutela rafforzata è poi
garantita dagli artt. 51 e 52 del d.lg. n. 196/2003 per i minori e
per i soggetti coinvolti in procedimenti in materia di rapporti di
famiglia e di stato delle persone, indipendentemente
dall'annotazione apposta sul provvedimento. Formano oggetto di
particolare approfondimento anche alcune iniziative istituzionali
intraprese da tribunali e camere di commercio, che si propongono di
rendere disponibili sui propri siti istituzionali banche dati
contenenti informazioni e documenti relativi a procedure
concorsuali. Per quanto riguarda poi lo sviluppo di metodi
alternativi di risoluzione delle controversie, è stato sottoposto
all'attenzione dell'Autorità un protocollo di intesa tra una camera
di commercio, un tribunale ed un consiglio dell'ordine degli
avvocati, che prevede l'avvio di una fase sperimentale di
conciliazione delegata fondata sull'individuazione, da parte delle
istituzioni coinvolte, di un numero di controversie idonee ad un
efficace esperimento del tentativo di composizione stragiudiziale.
In merito alle problematiche connesse all'adozione del decreto
dirigenziale del Ministero della giustizia regolante la
consultazione del casellario giudiziale da parte delle pubbliche
amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi, si rimanda alla
specifica trattazione che ne verrà fornita nel paragrafo
sull'attività consultiva del Garante rispetto agli atti del Governo
(cfr. diffusamente, parag. 45.2.).
28. Attività di
polizia e Guardia di finanza
Nel settore in
esame, l'Autorità si è occupata tra l'altro di verificare talune
modalità con le quali la Guardia di finanza accerta le posizioni
reddituali e patrimoniali dei nuclei familiari dei soggetti
beneficiari di prestazioni sociali agevolate. In particolare, il
Garante è intervenuto in una vicenda in cui una struttura
periferica del Corpo aveva richiesto ad un comune alcuni elenchi
nominativi di beneficiari corredati di tutta la relativa
documentazione, a partire dalla tipologia della prestazione sociale
e dall'importo del contributo erogato. A seguito dell'intervento
dell'Autorità, il Comando generale ha impartito specifiche
direttive alla struttura periferica chiarendo che, in una prima
fase del controllo, devono essere acquisiti solo i nominativi dei
beneficiari. Ulteriori elementi possono essere eventualmente
acquisiti solo in una fase successiva, qualora emerga la reale
necessità di svolgere approfondimenti sulla situazione economica
dei soggetti sottoposti a controllo. È in procinto di essere
completata la verifica su un protocollo di intesa sottoscritto tra
una regione e la Guardia di finanza ai fini del coordinamento dei
controlli e dello scambio di informazioni in materia di spesa
sanitaria, che presenta profili critici sul piano della
proporzionalità e liceità delle modalità di trattamento previste.
Sono stati pure avviati specifici accertamenti sull'attivazione di
un sistema informatico realizzato da un comune al fine di garantire
alle forze di polizia un accesso preferenziale alle banche dati
dell'ente. In particolare, il comune ha consegnato alla Guardia di
finanza, all'Arma dei carabinieri ed alla Polizia di Stato una
smart card con i connessi codici di sicurezza, che consente
l'accesso ad una serie di dati personali dei cittadini di carattere
anagrafico, patrimoniale, fiscale e giudiziario. In argomento va
anche ricordato che, dopo le modifiche introdotte dal Codice,
l'acquisizione presso terzi di informazioni e documenti da parte
delle autorità di pubblica sicurezza e delle forze di polizia, in
conformità alla legge ed ai regolamenti, può essere realizzata
anche per via telematica attraverso convenzioni, a condizione che
le modalità di collegamento previste assicurino un accesso
selettivo ai soli dati necessari al perseguimento delle finalità di
sicurezza ed ordine pubblico, nonché di prevenzione, accertamento e
repressione dei reati (artt. 3, 11 e 54 d.lg. n. 196/2003), anche
sulla base di convenzioni- tipo adottate dal Ministero dell'interno
su conforme parere del Garante.
29. Rapporto di
lavoro
L'Autorità si è
pronunciata più volte sul tema della protezione dei dati personali
nel settore del lavoro e della previdenza sociale, oggetto ora
della specifica disciplina dettata dal Titolo VIII del Codice. Nel
settore del pubblico impiego sono stati anzitutto esaminati alcuni
casi in cui, nelle comunicazioni concernenti l'adozione di
provvedimenti di gestione interna del personale (trasferimenti o
avvicendamenti) sono riportati dati di carattere sensibile
riguardanti, in particolare, la salute di dipendenti. Il
trattamento di queste informazioni per perseguire una rilevante
finalità d'interesse pubblico di gestione di rapporti di lavoro può
in generale ritenersi lecito. Occorre, tuttavia, che sia rispettato
anche il principio di necessità, in virtù del quale possono essere
oggetto di trattamento soltanto i dati indispensabili al
raggiungimento di tale finalità. Non è stata ad esempio ritenuta
rispondente al principio di necessità l'indicazione, in questo tipo
di comunicazione, del luogo del ricovero di un dipendente e della
gravità dei motivi di salute su cui era fondata la sua
sostituzione, tenuto oltretutto conto dell'invio della
comunicazione anche alle rappresentanze sindacali (Nota 4 settembre
2003). È in procinto di essere ultimata l'attività del tavolo di
lavoro sul trattamento dei dati del personale delle forze armate e
di polizia promosso dall'Autorità in collaborazione con le
amministrazioni interessate. L'iniziativa mira ad approfondire
congiuntamente alcune questioni riguardanti, in particolare, la
gestione dei fascicoli personali dei dipendenti, per consentire
l'elaborazione di indicazioni e soluzioni a tutela della
riservatezza e degli altri diritti degli interessati. Nell'ambito
di tale tavolo di lavoro sono state esaminate varie questioni, tra
cui: - la richiesta di documentare la diagnosi, oltre alla
prognosi, indirizzata ai dipendenti che si assentano dal servizio
per motivi di salute, e la successive conservazione della relativa
documentazione nel fascicolo personale; - il trattamento dei dati
sulla salute connesso agli accertamenti dell'idoneità psico-fisica
al servizio svolti nei confronti del personale, sia al momento
dell'assunzione, sia in costanza del rapporto di lavoro; - il
trattamento dei dati sensibili contenuti in documenti quali il
fascicolo personale, il foglio matricolare ed altri atti, con
particolare riferimento al principio di necessità dei dati stessi e
al periodo della loro conservazione. L'iniziativa ha consentito
anche di sollecitare la cessazione di talune prassi adottate da
strutture periferiche delle amministrazioni, già portate
all'attenzione dell'Autorità. Si è posto così rimedio anche al caso
verificatosi in un istituto penitenziario, dove era stata affissa
in bacheca una lista del personale assente per malattia comprensiva
di nominativi, periodi di prognosi e diagnosi. Nel novembre del
2003 l'amministrazione penitenziaria ha emanato una circolare con
la quale ha richiamato gli uffici periferici al rispetto delle
rigorose cautele apprestate dalla normativa sulla protezione dei
dati a tutela delle informazioni di carattere sensibile, con
particolare riguardo al divieto di diffondere le notizie sulla
salute. Sempre in materia di trattamento di dati del personale
delle forze armate e di polizia, un dipendente di una questura ha
presentato un ricorso lamentando che le informazioni relative alle
sue condizioni di salute, accertate nel corso di una visita medica
cui era stato sottoposto per verificare la sua idoneità al
servizio, erano state comunicate ad altri soggetti al fine del
ritiro cautelativo dell'arma in dotazione e del tesserino di
servizio. In proposito, l'Autorità ha però constatato che tali
comunicazioni erano avvenute lecitamente, in quanto effettuate in
conformità alle disposizioni sulle autorizzazioni di polizia per la
detenzione ed il porto d'armi e finalizzate all'adozione dei
relativi provvedimenti (Provv. 15 gennaio 2004). In un altro
ricorso, il Garante si è invece pronunciato sulla liceità della
gestione di questionari di valutazione dell'attività svolta da
dipendenti dell'amministrazione. In particolare, sono stati
reputati conformi alla normativa sulla protezione dei dati la
raccolta e l'esame di schede anonime di valutazione, quando il
trattamento coinvolga soltanto uffici interni all'amministrazione
interessata. Si devono peraltro adottare tutte le necessarie misure
di sicurezza, anche diverse da quelle minime, al fine di assicurare
che i dati contenuti nei questionari siano trattati dal personale
specificatamente individuato, per le sole finalità conformi a
quelle che rendono lecito il trattamento e con modalità operative
rispettose dei principi di pertinenza e di non eccedenza (Provv. 22
settembre 2003). In relazione alla gestione della documentazione
matricolare del personale militare, l'Autorità ha inoltre esaminato
il ricorso di un dipendente che lamentava l'illiceità della
conservazione nel suo stato matricolare di informazioni che lo
riguardavano, concernenti l'applicazione di una pena concordata, in
quanto erano trascorsi cinque anni dalla data di irrevocabilità
della sentenza ed era avvenuta l'estinzione del reato (art. 445,
comma 2, c.p.p.). Il Garante ha giudicato infondato il ricorso
poiché nel caso di specie non risultavano violate né la normativa
di settore (r.d. n. 1236 del 1941), né le disposizioni sulla
correttezza e l'aggiornamento dei dati personali; ha poi constatato
la liceità del trattamento di informazioni di carattere giudiziario
da parte dell'amministrazione per finalità di gestione del rapporto
di lavoro (Provv. 17 aprile 2003). Per quanto riguarda la normativa
sul diritto al lavoro dei disabili, è pervenuta una segnalazione
con la quale si lamentava che la graduatoria del collocamento
obbligatorio, contenente i nominativi di circa tredicimila
disabili, era stata pubblicata sul sito web del servizio per le
politiche del lavoro di una provincia. L'accertamento preliminare
ha rilevato che l'elenco era effettivamente accessibile da chiunque
attraverso la pagina di apertura di tale sito. La questione
risultava rilevante, visto l'ingente numero di soggetti interessati
dalla diffusione indiscriminata di dati idonei a rivelare il loro
stato di salute. Il Garante ha pertanto curato ulteriori
approfondimenti ai fini del blocco del trattamento, considerando
che le disposizioni di settore (art. 8 legge n. 68/1999) non
definiscono le modalità per garantire la pubblicità degli elenchi e
delle graduatorie degli aventi diritto al collocamento
obbligatorio. Anche a tale proposito occorre comunque sottolineare
che il divieto di diffusione dei dati idonei a rivelare lo stato di
salute è espressamente ribadito dal Codice in relazione allo
svolgimento delle attività di concessione di benefici ed
agevolazioni previste dalla legge, dai regolamenti o dalla
normativa comunitaria (art. 68, comma 3, d.lg. n. 196/2003).
L'Autorità ha altresì verificato la liceità delle segnalazioni
trasmesse da medici all'Inail circa le malattie riscontrate nei
pazienti, collegabili allo svolgimento di attività lavorative. Sul
punto si è precisato che, secondo il quadro normativo vigente
(d.P.R. n. 1124/1965; d.m. 18 aprile 1973 e d.lg. n. 38/2000), il
medico può trasmettere all'istituto assicuratore e ad altri
organismi preposti le segnalazioni di malattie professionali che
potrebbero essere state causate da un'attività lavorativa
potenzialmente nociva, indicandone l'anamnesi lavorativa, i rischi
e le sostanze cui il lavoratore sia (o sia stato) esposto. Questa
comunicazione deve essere però effettuata nel rispetto delle
specifiche disposizioni in tema di assicurazioni contro gli
infortuni sul lavoro e le malattie professionali, nonché del
principio di pertinenza dei dati rispetto alle finalità per cui
sono raccolti e successivamente trattati. (Nota alla procura della
Repubblica di Torino del 27 ottobre 2003). È infine nuovamente
all'esame dell'Autorità la questione dell'indicazione di dati
personali dei lavoratori nei buoni pasto (in particolare, i
nominativi dei singoli beneficiari e la loro sede di servizio),
accanto alle informazioni sul datore di lavoro, nonché dei
presupposti di liceità per comunicare i dati dei dipendenti al
soggetto tenuto all'erogazione del servizio.
…
V - La
privacy e le sfide del futuro …
La sicurezza
pubblica e privata
36. Il
trasferimento dei dati Pnr (Passenger name record) dei
passeggeri
Anche nel corso
del 2003 il trasferimento dei dati personali dei passeggeri alle
autorità doganali di Paesi non appartenenti all'Ue ha rappresentato
uno dei punti chiave dell'attività del Gruppo costituito ai sensi
dell'art. 29 della direttiva n. 95/46/CE. Tali tematiche, già
affrontate nel 2002 in relazione agli Stati Uniti (Parere 6/2002 WP
66 del 24 ottobre 2002), hanno assunto speciale rilevanza
nell'ultimo anno anche per le istanze presentate in proposito da
Canada ed Australia, alimentando il dibattito europeo ed
internazionale sul giusto equilibrio fra misure di controllo delle
frontiere e di lotta al terrorismo e tutela del diritto
fondamentale alla protezione dei dati personali. Il confronto con
gli Stati Uniti si è aperto quando, in seguito agli eventi dell'11
settembre 2001, sono stati adottati leggi e regolamenti che
impongono alle compagnie aeree di trasferire alle autorità doganali
degli Usa i dati personali dei passeggeri e dell'equipaggio in volo
da o verso il territorio statunitense. In particolare, le autorità
americane hanno chiesto l'accesso elettronico ai dati contenuti nei
sistemi di prenotazione e distribuzione delle compagnie aeree (cd.
dati Pnr-Passenger name record), prevedendo in caso contrario
controlli minuziosi e lunghi dei passeggeri e dei membri
dell'equipaggio all'arrivo, nonché pesanti sanzioni pecuniarie, e
disponendo persino la perdita dei diritti di atterraggio. Secondo
il sistema proposto, un numero ingente di dati riguardante la
totalità dei passeggeri dei voli transatlantici dovrebbe essere
raccolto elettronicamente nei database delle compagnie aeree e dei
sistemi di prenotazione, e poi analizzato e conservato per lunghi
periodi dalle autorità statunitensi. Le autorità doganali
potrebbero poi comunicarli ad altre autorità degli Usa o di altri
Paesi al fine di valutare la pericolosità dei passeggeri, negando
eventualmente l'imbarco ai soggetti ritenuti pericolosi (cd.
sistema "Capps II"). Tutto ciò avverrebbe, però, in assenza di un
quadro normativo negli Stati Uniti che garantisca ai passeggeri
europei una tutela dei dati personali equivalente a quella
assicurata dalla direttiva n. 95/46/CE. Il Gruppo si è pronunciato
nuovamente sul tema sia nel giugno 2003 (Parere 4/2003 WP 78 del 13
giugno 2003), sia nel gennaio 2004 (Parere 2/2004 WP 87 del 29
gennaio 2004), seguendo con attenzione gli sviluppi dei negoziati
fra la Commissione europea e le autorità statunitensi e cercando di
fornire elementi utili alla configurazione di meccanismi di
trasferimento compatibili con il diritto alla protezione dei dati
personali. Le carenze di tutela, evidenziate già nel parere del
giugno 2003, e le conseguenti perplessità sulla possibilità di
considerare adeguata la protezione prevista per i dati personali
dei passeggeri europei, sono state confermate nel parere del
gennaio 2004, adottato al termine dei negoziati fra Commissione e
Stati Uniti. In tale occasione il Gruppo ha tenuto conto sia
dell'ultima versione degli impegni statunitensi ("Dichiarazione
d'intenti dell'Ufficio doganale e di protezione dei confini (Cbp)
del Dipartimento per la sicurezza interna" del 12 gennaio 2004),
sia della comunicazione della Commissione europea ("Trasferimento
dei dati contenuti nel Passenger name record: un approccio globale
dell'Ue" COM(2003) 826 final del 16 dicembre 2003). In quest'ultimo
documento, la Commissione manifesta l'intenzione di associare alla
decisione sull'adeguatezza un accordo internazionale bilaterale che
autorizzerebbe le compagnie aeree a considerare la richiesta degli
Stati Uniti un obbligo di legge, imponendo nel contempo agli Usa di
garantire ai cittadini europei l'esercizio dei propri diritti. Nel
sottolineare come anche nella lotta contro il terrorismo occorra
tutelare le libertà individuali e i diritti fondamentali, compresi
il rispetto della vita privata e la protezione dei dati, il Gruppo
ha ribadito che il sistema deve rispettare almeno I principi
fondamentali stabiliti dalla direttiva europea, ossia: - principio
di finalità. I dati del Pnr devono essere utilizzati soltanto per
contrastare il terrorismo ed altri specifici reati connessi al
terrorismo; inoltre, devono essere specificati chiaramente i
soggetti ai quali i dati possono essere comunicati e non deve
essere ammessa l'utilizzazione dei dati in rapporto ad altri
sistemi, come ad esempio il Capps II; - principio di
proporzionalità. Devono essere trasferiti solo i dati necessari per
le finalità indicate, evitando la raccolta di informazioni
eccessive o non pertinenti; - conservazione per un periodo di tempo
limitato; - divieto di trattare dati sensibili; - esercizio dei
diritti degli interessati. I passeggeri devono ricevere
informazioni chiare e accurate su chi tratterà i loro dati e sugli
scopi del trattamento, nonché sulle modalità per l'esercizio dei
diritti riconosciuti dalla direttiva n. 95/46/CE e dalle leggi
nazionali (accesso, rettifica, ecc.). Restano perplessità sui
poteri del Chief Privacy Officer creato presso il Department of
Homeland Security, anche alla luce dei problemi sul grado di
vincolatività giuridica degli "impegni" assunti
dall'Amministrazione degli Stati Uniti. L'inadeguatezza
dell'attuale configurazione del sistema di trasferimento dei cd.
dati Pnr verso gli Usa è stata sostenuta dal Parlamento europeo che
ha approvato una serie di risoluzioni in cui, nell'invitare la
Commissione europea a definire un quadro giuridico chiaro per il
trasferimento dei dati dei passeggeri verso gli Stati Uniti, ha
rilevato varie lacune nelle garanzie offerte dal sistema
statunitense e nella soluzione proposta dalla Commissione. Il
Parlamento europeo ritiene pertanto che, per tutelare il diritto
alla protezione dei dati personali sancito dall'art. 8 della Carta
dei diritti fondamentali dell'Ue, sia necessario un accordo
internazionale, possibilmente a carattere multilaterale, in cui
chiarire il ruolo svolto dalle compagnie aeree e le garanzie
offerte ai passeggeri. Da ultimo il Parlamento europeo, con
un'apposita risoluzione, ha censurato la soluzione proposta della
Commissione europea, invitando quest'ultima a ritirare il progetto
di decisione sul trasferimento dei dati personali dei passeggeri
aerei negli Stati Uniti e riservandosi il diritto di adire la Corte
di giustizia per verificare la legalità dell'accordo raggiunto. Ciò
in quanto gli impegni (cd. undertakings) assunti
dall'Amministrazione statunitense sono stati giudicati una base
giuridica inadeguata per la decisione della Commissione europea
(Comunicato stampa 31 marzo 2004). L'opportunità di un negoziato
multilaterale, già evidenziata dal Gruppo nei propri pareri, si
desume anche dalle richieste di trasferimento dei dati dei
passeggeri recentemente formulate dalle autorità doganali canadesi
ed australiane, oltre che da quanto sta emergendo in relazione a
Paesi quali il Sudafrica e la Corea del Sud. Il Gruppo, in
proposito, ha constatato che l'obiettivo di prevenire il terrorismo
può essere efficacemente perseguito anche attraverso sistemi più
rispettosi del diritto alla protezione dei dati personali dei
passeggeri. Così, un approccio certamente più equilibrato
caratterizza il sistema australiano, rispetto al quale il Gruppo ha
espresso un parere sostanzialmente favorevole, pur se condizionato
ad alcune modifiche e miglioramenti (Parere 1/2004 WP 85 del 16
gennaio 2004). Tale sistema prevede, infatti, la trasmissione di un
numero più limitato di dati personali. Inoltre, le finalità della
raccolta sono circoscritte alla prevenzione del terrorismo e dei
reati connessi, non è prevista la conservazione sistematica dei
dati raccolti ed i diritti dei passeggeri sono garantiti da un
quadro normativo ed istituzionale più conforme alle esigenze di
tutela della vita privata. Per quanto riguarda il Canada, il Gruppo
ha adottato un ulteriore parere (Parere 3/2004 WP 88 del 11
febbraio 2004) in cui si evidenziano le questioni da risolvere e le
modifiche da apportare al sistema canadese prima che possa essere
approvata una pronuncia di adeguatezza da parte della Commissione
europea. La questione dell'utilizzazione dei dati dei passeggeri ad
opera delle autorità di frontiera continua ad occupare un ruolo di
primo piano non solo nell'agenda del Gruppo e delle istituzioni
comunitarie, ma anche di altri organismi internazionali, quali
l'Ocse e l'Icao, che più di recente hanno inteso contribuire allo
sviluppo di un approccio globale a tale tematica (cfr. infra,
parag. 41.2.).
37.
Videosorveglianza
Il Gruppo dei
garanti europei, nel parere n. 4/2004 (WP 89 dell'11 febbraio
2004), ha fornito specifiche indicazioni in materia di
videosorveglianza e protezione dei dati personali, con l'obiettivo
di fissare regole e garanzie comuni sull'installazione di
telecamere, anche in vista di eventuali interventi legislativi in
materia. Il parere, adottato su particolare impulso della
delegazione italiana, contiene un "decalogo" sulle cautele ed i
principi da osservare in materia di videosorveglianza, che si
applicano anche ai trattamenti che non sono soggetti espressamente
alle disposizioni della direttiva europea (ad esempio, trattamenti
effettuati per scopi di sicurezza pubblica o per il perseguimento
di reati, oppure effettuati da una persona fisica per scopi
esclusivamente privati o familiari). I Garanti hanno tenuto conto
in proposito anche di alcuni commenti pervenuti attraverso la
consultazione pubblica conclusasi il 31 maggio 2003.
37.1. La
videosorveglianza in ambito pubblico
L'incremento
delle risorse finanziarie a disposizione degli enti locali
derivanti da fonti comunitarie, dal Piano operativo nazionale sulla
sicurezza e dalle leggi regionali tese a finanziare gli
investimenti per promuovere legalità e sicurezza sociale ha
probabilmente contribuito a determinare un incremento nell'utilizzo
di sistemi di rilevazione di immagini in ambito pubblico. Ancora
numerosi sono stati i reclami e le segnalazioni pervenuti al
Garante in merito a possibili violazioni delle norme sulla
protezione dei dati personali derivanti dall'installazione di
sistemi di videocontrollo ad opera, in particolare, di
amministrazioni locali, attivati per finalità di sicurezza urbana,
tutela del patrimonio, monitoraggio del traffico, asserite
competenze in tema di prevenzione e repressione dei reati,
disciplina dei rifiuti urbani. Numerosi sono stati pure i reclami e
le segnalazioni nei confronti di impianti installati dagli
esercenti attività commerciali o artigianali per ridurre il
"rischio criminalità". Parallelamente, sono stati posti al Garante
moltissimi quesiti sul tema da parte di soggetti pubblici titolari
del trattamento (enti locali, aziende sanitarie locali, istituti
scolastici e prefetture). Il Garante ha ricordato in primo luogo
che l'installazione di sistemi di videosorveglianza non è
subordinata ad una formale autorizzazione preliminare. Non è quindi
stabilito alcun termine decorso il quale i progetti sottoposti
all'Autorità dai titolari possano ritenersi conformi alla normativa
sulla protezione dei dati personali o comunque autorizzati dal
Garante, poiché al riguardo non è previsto il formarsi del cd.
silenzio-assenso. Ciò, tenuto oltretutto conto che i progetti
trasmessi all'Autorità spesso non descrivono tutte le
caratteristiche che permetterebbero di verificare l'applicazione
del principio di proporzionalità nei singoli aspetti del
trattamento. Già in passato, con il provvedimento generale del 29
novembre 2000 (cd. Decalogo sulla videosorveglianza), l'Autorità
aveva fornito alcune prime indicazioni per garantire un equo
contemperamento tra le esigenze di sicurezza ed il rispetto della
normativa sulla protezione dei dati personali nella rilevazione di
immagini e suoni. Le prescrizioni, gli accertamenti e le garanzie
indicate in tale documento dovevano essere necessariamente
aggiornate, in ragione dell'evoluzione delle tecnologie
disponibili, dei nuovi strumenti giuridici elaborati in sede
comunitaria ed internazionale e del nuovo Codice. Il Garante ha
perciò portato a compimento un nuovo procedimento, adottando
nell'aprile 2004 un ulteriore provvedimento generale per
individuare principi e cautele più specifici da rispettare in
materia di videosorveglianza a pena di illiceità del trattamento,
in vista del relativo codice deontologico. L'art. 134 del d.lg. n.
196/2003 impegna infatti l'Autorità a definire a breve i lavori
preparatori di un apposito codice deontologico per disciplinare il
trattamento dei dati personali effettuato con strumenti
automatizzati di rilevazione di immagini. Nel merito delle
questioni analizzate dall'Autorità nel 2003, va tra l'altro
evidenziato il quesito formulato da un'agenzia investigativa sulla
possibilità di installare telecamere in luoghi pubblici in
connessione con il mandato ricevuto da un comune e finalizzato alla
raccolta di prove di eventuali atti di vandalismo, danneggiamenti o
altri atti criminosi, affinché si potessero perseguire penalmente e
civilmente i relativi autori. In proposito, l'Autorità ha rilevato
la mancanza del presupposto della proporzionalità nell'uso dello
strumento rispetto alla finalità perseguita. Si è pure notato che
l'ente pubblico committente (un comune) era privo di funzioni
istituzionali in materia di prevenzione ed accertamento dei reati.
L'adozione di un sistema di videosorveglianza avrebbe potuto
giustificarsi solo in presenza di una comprovata inidoneità di
altri sistemi o cautele (impianti di allarme, specifica vigilanza,
ecc.) e con un ruolo ben diverso del titolare del trattamento,
ovvero con l'attivazione delle forze di polizia. Il Garante è
intervenuto a richiesta affinché la realizzazione di un "sistema
integrato di sicurezza territoriale" presso il quartiere Eur di
Roma avvenga in piena conformità a quanto previsto dalla normativa
sulla protezione dei dati personali e, in particolare, in stretto
ossequio al principio di proporzionalità tra mezzi impiegati e
scopi perseguiti (che si specifica nei principi di pertinenza e non
eccedenza) e nel rispetto delle competenze degli organi coinvolti.
Sotto questo aspetto, saranno perciò oggetto di ulteriore e
preventivo esame le modalità di registrazione delle immagini, il
tempo della loro conservazione, nonché la predisposizione di
un'adeguata informativa alla cittadinanza.
37.2. La
videosorveglianza nel settore privato
Anche nel
settore privato l'utilizzo di impianti di videosorveglianza ha dato
luogo, nel 2003, a frequenti interventi del Garante, a conferma
della progressiva diffusione del fenomeno e della crescente
attenzione e sensibilità dei cittadini al riguardo. Nei numerosi
casi analizzati, in attesa della definizione del codice di
deontologia previsto dall'art. 134 del d.lg. n. 196/2003, sono
stati ribaditi i principi già affermati nel provvedimento generale
del 29 novembre 2000. Diverse sono state le istanze riguardanti
l'installazione di impianti per finalità di sicurezza in ambito
condominiale e in spazi antistanti le porte d'ingresso ad
abitazioni private. Al riguardo, fermo restando il divieto
sanzionato penalmente di interferire illecitamente nella vita
privata altrui, si è nuovamente constatata l'inapplicabilità della
vigente normativa sulla protezione dei dati personali ai
trattamenti di dati effettuati per fini esclusivamente personali
(art. 5, comma 3, d.lg. n. 196/2003): tuttavia, si è rilevato che
questa esclusione per le apparecchiature di videosorveglianza
installate al solo fine della sicurezza individuale non riguarda
quelle attivate da condomini o più gruppi familiari e presuppone,
comunque, che le immagini registrate non siano oggetto di
successiva comunicazione sistematica o diffusione (Provv. 22
dicembre 2003). Nei casi in cui la legge non sia applicabile perché
ad esempio il sistema è attivato da un solo condomino che non
registra i dati, ciò non comporta che i terzi siano privati di
garanzie in sede civile e penale. A parte la possibilità di
ottenere tutela sulla base dell'art. 615-bis c.p., i terzi devono
essere comunque salvaguardati nei loro diritti (riservatezza,
tranquillità individuale) attraverso la delimitazione dell'angolo
visuale, in modo da non riprendere l'uscio altrui o da attivare
indebite forme di controllo su aree comuni. Varie segnalazioni e
reclami hanno poi riguardato il trattamento di dati effettuato
tramite sistemi di videosorveglianza più complessi, installati ad
opera, ad esempio, di studi professionali, esercizi commerciali,
società ed enti no-profit, per i quali si è reso necessario
eseguire accertamenti in loco in collaborazione con la Guardia di
finanza (per il protocollo d'intesa siglato dalle due istituzioni
il 26 ottobre 2002, v. Relazione 2002). In un caso, poi, di
installazione da parte di una farmacia, a seguito di alcuni episodi
criminosi, di apparecchiature di videosorveglianza a protezione dei
dipendenti e delle cose custodite nei relativi locali, si è reso
necessario richiamare il titolare ad una più scrupolosa osservanza
dei principi del cd. decalogo. In altre ipotesi sono state invece
contestate sia l'omessa notificazione al Garante del trattamento
effettuato mediante impianti di videosorveglianza installati dai
titolari per motivi di protezione del patrimonio e delle persone,
sia la mancata adozione di un'idonea informativa agli interessati
circa la presenza di tali impianti. In questi casi è stato infatti
accertato che la qualità delle immagini consentiva
l'identificazione delle persone che entravano nel campo di visuale
delle telecamere e che i relativi titolari avevano completamente
disatteso gli obblighi vigenti in materia, soprattutto per quanto
concerne l'omessa informativa, comprovata dall'assenza di avvisi o
cartelli recanti le indicazioni prescritte dalla normativa. Altri
procedimenti, scaturiti da reclami proposti da organismi sindacali
aziendali (Rsa o Rsu) di diverse società avverso l'installazione di
sistemi di videosorveglianza potenzialmente configurabili come
strumenti di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori,
sono sfociati anch'essi nel richiamo al rispetto delle prescrizioni
di cui all'art. 4 della legge n. 300/1970 (la cui vigenza è fatta
salva dal d.lg. n. 196/2003). Di particolare interesse è risultato
inoltre un progetto sperimentale di Trenitalia S.p.A. per
installare sistemi di videosorveglianza su taluni vagoni di treni
che transitano su specifiche tratte ferroviarie oggetto di ripetuti
atti vandalici e di episodi di microcriminalità a danno dei
passeggeri. Al riguardo la società ha dichiarato di aver già
adottato taluni primi accorgimenti per la protezione dei dati, come
ad esempio l'effettuazione delle riprese con modalità volte ad
escludere sia un avvicinamento dell'immagine sia (per quanto
riguarda le carrozze-cuccette) la ripresa degli scompartimenti dei
passeggeri, nonché la memorizzazione delle immagini riprese in
forma criptata e la predisposizione di un'informativa agli
interessati. Dopo un approfondito esame, l'Autorità ha richiamato
l'attenzione di Trenitalia S.p.A. sui seguenti punti: necessità di
individuare con precisione e nell'ambito di una ristretta cerchia
di persone i responsabili e gli incaricati del trattamento;
riduzione al minimo, ove tecnicamente possibile, dei tempi di
conservazione giornaliera delle immagini prima della loro
cancellazione; adozione di idonee misure di sicurezza dei sistemi e
dei dati raccolti. Il Garante ha inoltre chiesto di conoscere,
entro il mese di giugno 2004, l'esito della prima sperimentazione
del progetto e lo stato di attuazione delle misure di protezione
dei dati.
38. Rilevazioni
biometriche
I dati
biometrici recano informazioni particolarmente delicate ed il loro
uso, se, da un lato può svolgere un ruolo utile nella previsione di
misure di sicurezza per l'accesso a dati, apparecchiature e
sistemi, riducendo il ricorso ad altri dati personali più
direttamente identificativi quali nome, indirizzo o domicilio,
dall'altro, può comportare gravissimi rischi legati all'uso
indebito o indiscriminato di informazioni desunte da connotati
particolari quali le impronte digitali lasciate dalla persona
interessata. La diffusione crescente dei sistemi biometrici ha
spinto il Gruppo dei garanti europei ad adottare uno specifico
documento di lavoro sul tema (WP 80 del 1° agosto 2003). Secondo il
Gruppo, l'impiego di tecniche biometriche è ammissibile solo se
realmente proporzionato agli scopi che si vogliono raggiungere e se
non comporta di regola la creazione di archivi centralizzati e
l'utilizzazione di informazioni desunte da "tracce fisiche" (come
le impronte digitali) che una persona può lasciare anche senza
rendersene conto. I garanti si sono riservati di tornare sul tema
in futuro per far sì che le imprese, le pubbliche amministrazioni e
i soggetti interessati all'impiego di sistemi biometrici sviluppino
dispositivi realmente rispettosi della privacy; in particolare, il
Gruppo ha richiamato l'attenzione sull'opportunità di redigere
anche appositi codici deontologici che fissino i criteri da seguire
nello sviluppo e nell'utilizzo di sistemi biometrici. Anche il
Working Party on Information Security and Privacy (Wpisp) dell'Ocse
ha rivolto particolare attenzione al tema delle tecnologie
biometriche, in considerazione del notevole interesse che tali
tecnologie stanno assumendo in svariati ambiti, quali il settore
bancario, l'istruzione, i servizi pubblici, la sicurezza dei viaggi
ed il controllo dell'immigrazione. Il gruppo, coadiuvato da
consulenti esperti in materia di privacy, ha pertanto elaborato un
documento che, dopo un'introduzione generale in cui vengono
esaminate le differenti tecnologie biometriche, analizza le diverse
possibili configurazioni e funzionalità dei sistemi biometrici,
evidenziandone le implicazioni in materia di protezione dei dati e
sicurezza dell'informazione.
38.1. Dati
biometrici: gli interventi del Garante
In
considerazione dei rischi connessi all'utilizzo di sistemi
biometrici, l'Autorità ha potenziato la propria attività di
verifica e di vigilanza in tale settore. Attenzione particolare è
stata dedicata ad esempio alla possibilità di installare questi
sistemi a fini di controllo degli accessi ai luoghi di lavoro o a
servizi di mensa universitaria. Tramite tali verifiche, il Garante
intende accertare se l'uso di un sistema così invasivo, come quello
di rilevazione delle impronte digitali, sia effettivamente e
obiettivamente proporzionato rispetto alle finalità che si vogliono
perseguire. Le pubbliche amministrazioni nei cui confronti sono
stati avviati accertamenti, sono state chiamate a documentare le
ragioni dell'inidoneità di altri sistemi o procedure da cui
deriverebbero minori pericoli o rischi per i diritti e le libertà
fondamentali degli interessati, nonché le finalità perseguite con
l'impiego di tali sistemi di rilevazione. Inoltre, è stato chiesto
di indicare le modalità di concreta rilevazione e/o registrazione
dei dati biometrici ed il successivo confronto delle impronte
digitali eventualmente registrate con quelle rilevate dai lettori
ottici. Ancora, i destinatari degli accertamenti sono stati
invitati a specificare i tempi di conservazione, le misure di
sicurezza adottate e le modalità di consultazione dei dati da parte
dei soggetti autorizzati. Tra gli accertamenti effettuati va in
particolare evidenziato quello nei confronti di un ente regionale
per il diritto allo studio universitario che, secondo notizie di
stampa, intendeva bandire una gara di appalto per installare
lettori di impronte digitali in ristoranti e pizzerie
convenzionati, al fine di controllare che l'accesso al servizio di
ristorazione avvenisse esclusivamente da parte degli aventi diritto
(ad esempio, studenti vincitori di borse di studio o in particolari
condizioni di reddito). A seguito dell'intervento del Garante,
l'ente ha comunicato la rinuncia a realizzare il progetto in quanto
non conforme al principio di proporzionalità tra i mezzi impiegati
e le finalità di controllo della spesa perseguite. Con riferimento
all'utilizzo di dati biometrici da parte di operatori privati,
merita di essere poi ricordato l'esame di un progetto pilota,
curato da un gruppo di organizzazioni e società operanti a livello
internazionale (cd. S-Travel Consortium). Attraverso tale progetto
si intendeva avviare, presso gli aeroporti di Atene e di Milano
Malpensa, la sperimentazione dell'uso di tecniche di autenticazione
biometrica (impronte digitali e/o immagine dell'iride) nel settore
del trasporto aereo, con particolare riguardo alle operazioni di
check-in e di imbarco. Il progetto, seguito in Italia da
Alitalia-Linee Aeree Italiane S.p.A., avrebbe coinvolto, in una
prima fase, i dipendenti Alitalia e avrebbe dovuto essere esteso in
una seconda fase ai passeggeri abituali della medesima compagnia
che vi avessero aderito spontaneamente. Dopo un primo contatto con
tale compagnia, il Garante ha richiamato l'attenzione sulle cautele
imposte dalla normativa comunitaria e nazionale in materia, ed in
particolare sull'opportunità di un formale interpello al Garante
stesso (ai sensi dell'art. 24-bis, legge n. 675/1996; v. ora, art.
17, d.lg. n. 196/2003) per permettergli di effettuare gli
approfondimenti del caso e di prescrivere le necessarie garanzie,
anche in vista dell'ipotizzata estensione della sperimentazione ai
passeggeri abituali. Il progetto poneva, infatti, delicati problemi
in merito al rispetto dei principi di necessità e proporzionalità
del trattamento, nonché di pertinenza e non eccedenza dei dati.
L'utilizzo di tecniche di sperimentazione biometriche di
riconoscimento rispondeva solo in parte al perseguimento
dell'obiettivo di rafforzamento della sicurezza nei controlli
aeroportuali, mirando anche alla semplificazione degli attuali
adempimenti ed all'accelerazione del flusso dei passeggeri negli
aeroporti. La raccolta di dati biometrici relativi sia alle
impronte digitali, sia all'immagine dell'iride di entrambi gli
occhi è risultata eccedente e sproporzionata rispetto alle finalità
del trattamento anche all'Autorità greca per la protezione dei dati
personali, la quale, nel novembre 2003, è intervenuta bloccando lo
sviluppo del progetto. Dopo un ulteriore incontro con l'Ufficio del
Garante nel quale sono stati illustrati questi punti problematici,
il Consorzio e Alitalia non hanno fornito ulteriori notizie circa
l'intenzione di avviare in Italia la sperimentazione. Nel corso
dell'anno sono inoltre pervenute all'Ufficio numerose richieste da
parte di cittadini relative all'installazione, effettuata da alcune
banche, di sistemi di rilevazione biometrica per l'accesso alle
filiali. In proposito è stato ribadito l'orientamento già espresso
dall'Autorità in precedenza: si è così confermato, anzitutto, che
l'accesso con tali modalità deve avvenire solo ed esclusivamente
sulla base di un consenso realmente libero ed informato e
prevedendo modalità di ingresso alternative agevoli e non lesive
della dignità della persona, anche in caso di indisponibilità al
rilascio dei propri dati biometrici. Si è poi ricordato che, per il
principio di proporzionalità tra gli strumenti impiegati e le
finalità perseguite, resta non consentito l'utilizzo indiscriminato
di sistemi di rilevazione biometrica all'ingresso di banche a
fronte di una generica esigenza di sicurezza. Sono pervenute,
altresì, talune segnalazioni circa l'impiego, da parte di alcune
società, di tecniche di autenticazione biometrica (impronta palmare
o facciale) per la rilevazione delle presenze del personale
dipendente. Si tratta di ipotesi sulle quali il Garante sta
concludendo accertamenti specifici, in considerazione del fatto che
il trattamento di dati biometrici in tale ambito non risulta allo
stato lecito in base ai principi di necessità e proporzionalità. È
necessario, ancora, ricordare la partecipazione del Garante al cd.
Gruppo passaporto elettronico costituito presso il Ministero degli
affari esteri al fine di affrontare i problemi connessi
all'inserimento di dati biometrici nei passaporti. L'Autorità ha
fatto presente costantemente l'esigenza di individuare un'adeguata
base giuridica che consentisse l'inserimento dei dati biometrici
nei passaporti, sottolineando, altresì, la necessità di rispettare
comunque i principi di finalità, di pertinenza e di non eccedenza
nel trattamento dei dati. Per quanto riguarda, infine, l'attività
consultiva svolta dall'Autorità su richiesta del Ministero
dell'interno in merito al nuovo modello elettronico per i permessi
di soggiorno, specifiche indicazioni sono state formulate
relativamente alla necessità di un'adeguata base giuridica per
l'utilizzo di dati biometrici, alle tecniche di registrazione dei
dati (verificazione o autenticazione), nonché alla conservazione
separata dei dati biometrici rispetto a quelli raccolti ai sensi
del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza per persone
pericolose o sospette (cfr. sul punto anche infra, parag.
45.2.).
39. Attività di
polizia
Anche nel 2003
sono pervenute a questa Autorità alcune segnalazioni, a volte
presentate direttamente al Garante, ovvero a seguito di istanze di
accesso rivolte al Dipartimento della pubblica sicurezza, con le
quali gli interessati lamentano la registrazione, nel C.E.D.
(Centro elaborazione dati) di tale Dipartimento, di dati inesatti,
incompleti o non aggiornati, per lo più in riferimento a
provvedimenti giudiziari o amministrativi adottati e non registrati
(art. 10 legge n. 121/1981, modificato dall'art. 42 legge n.
675/1996 e, da ultimo, dall'art. 175, comma 3, d. lg. n. 196/2003).
L'Autorità aveva già sottolineato in passato (Provv. 17 gennaio
2002) che anche i trattamenti effettuati da organi o uffici di
polizia concernenti dati memorizzati nel predetto C.E.D., ovvero
trattati per finalità di prevenzione, accertamento o repressione
dei reati, devono essere comunque effettuati nel rispetto dei
principi di liceità, pertinenza e non eccedenza previsti dall'art.
9 della legge n. 675/1996 (ora, art. 11 d.lg. n. 196/2003). Si era
poi richiamata l'attenzione degli uffici sulla necessità di
verificare con cadenza periodica la rispondenza a tali principi dei
dati trattati, apportando senza ritardo le modifiche richieste o
necessarie e cancellando i dati detenuti, specie in ragione degli
esiti processuali eventualmente documentati dagli interessati. In
linea con le indicazioni del Garante, questi profili hanno trovato
ulteriore rafforzamento nel Codice. Il d.lg. n. 196/2003 ha infatti
previsto che il C.E.D. del Dipartimento della pubblica sicurezza
debba assicurare in maniera più incisiva l'aggiornamento periodico,
la pertinenza e la non eccedenza dei dati trattati anche attraverso
interrogazioni del casellario giudiziale e di quello dei carichi
pendenti del Ministero della giustizia o di altre banche di dati di
forze di polizia, al fine di garantire la costante rispondenza
delle informazioni registrate nel C.E.D. a quelle conservate in
altri archivi (art. 54, comma 3, d.lg. n. 196/2003). Analogamente,
la verifica periodica del rispetto dei principi dettati dall'art.
11 del Codice è prevista come specifico obbligo per i singoli
organi, uffici e comandi di polizia, i quali potranno avvalersi
anche delle risultanze del C.E.D. (aggiornate come appena
precisato) procedendo pure, in caso di trattamenti di dati
effettuati con mezzi diversi da quelli elettronici, ad annotare o
integrare i documenti cartacei che li contengono (art. 54, comma 4,
d.lg. n. 196/2003). L'importanza di queste garanzie è testimoniata
anche dalla disposizione del Codice che demanda ad un regolamento
governativo lo sviluppo di taluni principi applicabili ai
trattamenti effettuati per finalità di polizia. In un regolamento
previsto dovranno essere infatti contemplati, fra l'altro, appositi
e più specifici termini di conservazione dei dati, nonché
determinate modalità per il loro aggiornamento periodico, per la
comunicazione degli aggiornamenti ad altri soggetti cui le
informazioni sono state, eventualmente, comunicate in precedenza, e
per la verifica della pertinenza dei dati rispetto alla specifica
finalità perseguita (art. 57 d.lg. n. 196/2003). Il Codice ha
inoltre chiarito che la disciplina vigente in materia di accesso ai
dati conservati nel C.E.D. (art. 10, commi 3, 4 e 5, legge n.
121/1981) si applica anche ai dati trattati da organi o uffici di
polizia con l'ausilio di strumenti elettronici, nonché a quelli
-già espressamente considerati in passato- destinati a confluire
nel C.E.D. (art. 56 d.lg. n. 196/2003). Particolare attenzione
dovrà essere prestata ai trattamenti di dati che presentano
maggiori rischi di danno all'interessato (trattamenti riferiti a
dati genetici, biometrici o effettuati mediante tecniche basate su
dati relativi all'ubicazione) per i quali l'Autorità intende
individuare, anche su comunicazione degli organi interessati,
particolari misure ed accorgimenti a garanzia dell'interessato
(artt. 55 e 17 d.lg. n. 196/2003). L'Autorità ha già segnalato la
necessità di determinare tali misure, anche in conformità alle
indicazioni che potranno pervenire dalle stesse amministrazioni
interessate, in relazione alla raccolta dei rilievi dattiloscopici
effettuata in occasione del rilascio o del rinnovo del permesso di
soggiorno agli stranieri ed all'eventuale inserimento dei dati
biometrici nel documento di soggiorno elettronico. L'Autorità è,
poi, intervenuta nuovamente sulla diffusione da parte di organi di
polizia di immagini e, specialmente, di foto segnaletiche di
persone coinvolte in attività di polizia, in relazione ad una
recente vicenda giudiziaria, che ha coinvolto anche alcuni
personaggi del mondo dello spettacolo. In merito a tale caso, già
ricordato in un'altra parte della Relazione (cfr. parag. 15.2.), il
Garante ha rilevato che la diffusione di immagini di persone
coinvolte in indagini o altri accertamenti è consentita agli organi
di polizia solo per finalità di giustizia o di polizia e comunque
nel rispetto della dignità della persona arrestata o altrimenti
detenuta.
40. Problemi
applicativi e possibili sviluppi del sistema di informazione
Schengen
Il Sistema di
informazione Schengen (su cui, v. pure infra, parag. 49.) è
assoggettato ad un'attività di verifica e controllo del suo
funzionamento da parte dell'Autorità comune di controllo (Acc),
alla quale compete vigilare sull'applicazione della Convenzione di
Schengen. Nel biennio 2002-2003 tale Autorità è stata presieduta
dal segretario generale del Garante, che aveva già ricoperto la
carica di vice presidente nel precedente biennio. Nel dicembre 2003
l'Autorità comune ha approvato il sesto Rapporto, in cui sono
evidenziate le attività intraprese per una nuova campagna di
informazione nei confronti dei cittadini, per l'apertura di un sito
web della stessa Autorità comune
(http://www.schengen-jsa.dataprotection.org) e per l'attuazione di
una newsletter. Il Rapporto è dedicato, in particolare, al
potenziamento degli strumenti di indagine attraverso le modifiche
proposte al sistema informativo attuale. Si tratta del cd. Sis II,
che prevede un significativo ampliamento delle categorie di
informazioni registrabili nel sistema, il possibile inserimento di
dati biometrici e la modifica di alcuni meccanismi di accesso e
utilizzazione dei dati. Il Rapporto sottolinea i vari sforzi
compiuti dall'Autorità di controllo per far sì che tali modifiche
siano pienamente conformi alla Convenzione di applicazione
dell'Accordo di Schengen. In particolare, nel rispondere alle
sollecitazioni di alcuni Stati membri rispetto agli sviluppi del
Sis, si è evidenziato che le modifiche proposte (il Sis II dovrebbe
essere attuato entro il 2006) comporterebbero un sostanziale
mutamento della natura del sistema informativo. Dando a strutture
come Europol o Eurojust la possibilità di accedere direttamente ai
dati in esso contenuti, il Sis verrebbe utilizzato per scopi
investigativi leciti senza, però, una revisione complessiva delle
sue finalità: invece, la Convenzione del 1990 aveva previsto
un'utilizzazione "più statica" del Sis, sostanzialmente per vietare
l'ingresso nella cd. Area Schengen a soggetti segnalati come
indesiderabili dalle competenti autorità nazionali e quale
strumento utile per alcune misure cd. compensative. Alle proposte
di modifica del Sis l'Autorità comune ha dedicato nel biennio
2002-2003 diversi pareri, nei quali si è sottolineata la necessità
di chiarire le nuove modalità di accesso di altri organismi
(Europol, Eurojust) e si è ribadita l'inopportunità di inserire
dati biometrici nel sistema (ad esempio, rilievi dattiloscopici)
qualora tali dati non siano effettivamente indispensabili ai fini
della specifica segnalazione. In merito alla proposta di inserire
nel Sis le informazioni contenute nel cosiddetto "mandato di
arresto europeo", l'Autorità comune, in un altro parere, ha
sollecitato chiarimenti da parte del competente Comitato presso il
Consiglio Ue, sottolineando che l'utilizzo del Sistema informativo
Schengen quale veicolo di trasmissione delle informazioni contenute
nel mandato di arresto europeo comporterebbe, ancora una volta, una
modifica sostanziale della natura del Sis e dei suoi meccanismi di
funzionamento, che va previamente discussa ed impostata
organicamente sul piano normativo. Tra le diverse altre questioni
riassunte nel Rapporto vi è quella dell'integrazione con altre
banche dati. Anche il Parlamento europeo ha sollecitato un riesame
della questione, attraverso alcune audizioni pubbliche e seminari
tenuti a Bruxelles, cui è stato chiamato a partecipare il
segretario generale del Garante, in qualità di presidente
dell'Autorità comune di controllo. Sotto altro profilo, è stato
avviato dall'Autorità comune uno studio per verificare le
discrepanze eventualmente esistenti fra i vari Paesi
nell'interpretazione ed applicazione dell'art. 96 della Convenzione
Schengen, relativo alle segnalazioni ai fini della non ammissione
sul territorio comune. In base ai criteri previsti da tale norma,
nessuna segnalazione relativa ad una persona può essere inserita
nel Sis se non in base ad una richiesta delle competenti autorità
nazionali successiva all'adozione di un formale provvedimento (in
genere di espulsione) delle autorità amministrative o giudiziarie
concernente la medesima persona. Si è quindi avviata una verifica
comune in tutti i Paesi, che dovrà portare entro breve termine
anche in Italia a controlli almeno a campione sulle migliaia di
interessati segnalati dal nostro Paese e sulle procedure di
immissione di tali informazioni. In merito, infine, ai tempi di
conservazione delle segnalazioni inserite nel Sis, l'Autorità
comune ha ritenuto, in un parere, che il termine di tre anni
previsto dall'art. 112 della Convenzione Schengen per il riesame
delle singole segnalazioni si applichi a tutti i dati personali
contenuti nel Sis, indipendentemente dalle specifiche finalità
(reperimento di una persona, divieto di ingresso nei confronti di
tale persona).
41. Gli
interventi dell'Ocse in materia di sicurezza
41.1.
Attuazione delle linee-guida sulla sicurezza
Ad un anno
dall'approvazione delle linee-guida sulla sicurezza, l'Ocse ha
organizzato un seminario internazionale cui ha partecipato anche
questa Autorità, per mettere a confronto le esperienze applicative
nei singoli Paesi. Le relazioni hanno evidenziato una notevole
difformità nelle misure attuative a livello nazionale ed hanno
fatto emergere la mancanza di chiarezza sui soggetti che dovrebbero
promuovere l'attuazione dei principi contenuti nelle linee-guida.
Tutti i partecipanti hanno affermato la necessità di incrementare
lo scambio di best practice e di sviluppare metodologie capaci di
valutare l'impatto delle misure di sicurezza informatica. Altre
esigenze assai sentite sono quelle di sviluppare ulteriormente la
condivisione delle informazioni (Warning, Advice and Reporting
WARP) e di incoraggiare le industrie a conformare sempre di più i
loro hardware e software alla sicurezza ed alla privacy,
individuando soluzioni che evitino di far affidamento solo sui
consumatori finali. Particolare attenzione è stata rivolta anche
alla necessità di promuovere politiche di istruzione e formazione
per i Paesi non membri dell'Ocse, anche in ragione
dell'interdipendenza crescente fra Paesi sviluppati e Paesi in via
di sviluppo, che obbliga a pensare la sicurezza in termini
"globali". È stata inoltre sottolineata la necessità di passare dal
concetto di sicurezza a quelli di responsabilità e affidabilità. La
discussione si è conclusa con la decisione di creare un Global
Culture of Security Web Site (www.oecd.org/sti/cultureofsecurity),
che possa costituire uno strumento di scambio di esperienze
reciproche fra i Paesi membri e, allo stesso tempo, una fonte di
informazione per i Paesi non membri.
41.2. Sicurezza
dei viaggi internazionali (Travel Security) Alla luce dei numerosi
dibattiti non solo europei, l'Ocse ha deciso di rivolgere
particolare attenzione a tale argomento, ritenendolo un importante
terreno di confronto tra le rinnovate esigenze di sicurezza ed i
principi di protezione dei dati personali. Nel settembre del 2003,
l'Ocse e l'Icao (Organizzazione internazionale dell'aviazione
civile) hanno organizzato a Londra un incontro, cui ha partecipato
anche questa Autorità, volto ad esaminare i tipi di controlli e di
sistemi che potrebbero migliorare la sicurezza dei viaggi
internazionali, garantendo al contempo un elevato grado di tutela
dei dati personali. L'esame dei metodi sottoposti alla discussione,
tra i quali figurano l'inserimento di dati biometrici nei
passaporti e la previsione di sistemi di trasmissione dei dati dei
passeggeri, ha confermato che questa materia costituirà un elemento
cruciale del dibattito anche futuro su sicurezza e privacy. Per
tali ragioni il Working Party on Information Security and Privacy
(Wpisp) dell'Ocse, avendo competenze in materia di sicurezza,
privacy e biometria -i tre elementi centrali della travel
securityha recentemente dato vita ad un gruppo di esperti che,
unitamente a rappresentanti dell'Icao, si occuperà del tema. Il
gruppo, basandosi sulle raccomandazioni dell'Icao e sulle linee
guida dell'Ocse, avrà come compito principale l'elaborazione di
indicazioni agli Stati membri sugli aspetti di sicurezza
dell'informazione e di tutela della privacy nella raccolta e
scambio dei dati relativi ai passeggeri che intraprendono viaggi
internazionali. Di tale gruppo farà parte anche un rappresentante
del Garante.
…
VI -
L'attività del garante
…
46. La
cooperazione a livello europeo
…
46.3. EUROPOL:
l'attività dell'Autorità comune di controllo e i primi casi di
contenzioso
L'Autorità
comune di controllo prevista dall'art. 24 della Convenzione Europol
ha continuato la sua attività di verifica e controllo sulla
gestione degli archivi Europol, che dal luglio 1999 comprendono gli
archivi di analisi. Tale Autorità ha seguito con attenzione i
progetti di negoziato sottoposti dal Direttore dell'Europol per
ottenere il consenso ad iniziare le trattative volte allo scambio
di dati con alcuni Paesi terzi. Sono stati inoltre espressi pareri
in merito all'apertura di file di analisi e alla nozione di dato
personale nel contesto Europol, compresa la possibilità di
includervi anche le persone decedute. L'Autorità comune si è
inoltre occupata degli sviluppi applicativi dell'accordo
Europol-Stati Uniti per la trasmissione di dati personali a seguito
della ristrutturazione del Department of Homeland Security ed ha
espresso le sue preoccupazioni riguardo ai lavori per la revisione
dei sistemi di informazione esistenti nel cd. terzo pilastro, che
si svolgono presso il Consiglio dell'Unione europea ed ai quali
partecipa il segretariato comune delle autorità comuni di controllo
in tale ambito. Nell'ottobre del 2003 sono stati rinnovati diversi
componenti dell'Autorità comune di controllo e del Comitato
ricorsi, per scadenza del rispettivo mandato, ed è iniziata
un'attività di definizione delle regole per l'accesso agli atti e
ai documenti detenuti dall'Autorità comune. Ciò anche in relazione
all'apertura di uno specifico sito web (http://europoljsb.
ue.eu.int/home/default.asp?lang=it) ed alla scelta dei documenti da
mettere a disposizione del pubblico (oltre al rapporto di attività
e al testo dei pareri adottati, anche informazioni sulla
composizione dell'Autorità, sui compiti attribuiti, nonché sul
funzionamento del comitato ricorsi). Una discussione approfondita è
stata dedicata alla bozza di accordo predisposta per lo scambio di
dati ed informazioni tra Europol ed Eurojust. Alle riunioni erano
presenti, in veste di osservatori, i rappresentanti degli organismi
incaricati della protezione dei dati dei Paesi in via di adesione
all'Unione europea. È stata anche svolta l'annuale ispezione alla
sede dell'Europol incentrata sugli archivi di analisi e sugli
sviluppi tecnologici del sistema, ed è stata effettuata una visita
di controllo per verificare il grado di adempimento di Europol alle
raccomandazioni impartite a seguito dell'ispezione. La prima
relazione di attività, riguardante il periodo ottobre 1998-ottobre
2002, è stata ufficialmente presentata dal Presidente agli organi
competenti ed è stata resa disponibile nelle diverse versioni
linguistiche, sia in formato cartaceo (cfr. l'allegato alla
presente Relazione), sia in formato elettronico sul sito web
dell'Autorità comune. Va, infine, ricordata la modifica della
Convenzione Europol adottata dal Consiglio dei ministri giustizia e
affari interni, che amplia il ruolo di Europol rispetto agli
specifici scopi conferitigli inizialmente dalla Convenzione.
…
49. Il sistema
di informazione Schengen (Sis)
Nel corso
dell'anno sono state sottoposte al Garante, quale autorità di
controllo sulla sezione nazionale del Sistema informativo Schengen
(Sis), numerose richieste di verifica in merito all'eventuale o
corretta registrazione, negli archivi del Sis, di dati personali
dei soggetti interessati ed alla liceità dei relativi trattamenti.
Si tratta, in gran parte, di domande che attengono al diniego di
visto, per lo più adottato a causa di segnalazioni, ai fini della
non ammissione nella cd. area Schengen, di persone nei cui
confronti sono stati emessi provvedimenti amministrativi
sfavorevoli in materia di ingresso e soggiorno (espulsione,
respingimento alla frontiera). Si è registrato anche quest'anno un
notevole incremento delle richieste pervenute, da attribuire pure
alla procedura di regolarizzazione di cittadini extracomunitari
introdotta dalla legge n. 189/2002; le richieste provengono
soprattutto da Paesi dell'Est europeo e, in particolare, dalla
Romania. Nell'arco temporale che va dal 1° gennaio 2003 al 31 marzo
2004 le richieste sono state 480, di cui 464 già definite. Per
svolgere al meglio i propri compiti e fronteggiare più rapidamente
anche le domande di chiarimenti sulla normativa di riferimento, nel
febbraio 2003 il Garante ha nuovamente riassunto l'esatto ambito
delle proprie competenze: ha così precisato che gli interessati
possono rivolgere a questa Autorità richieste di verifica dei dati
che li riguardano inseriti nel Sis, ovvero di aggiornamento, di
rettifica o di cancellazione dei medesimi dati. Al Garante, invece,
non sono conferiti compiti di adozione, revoca o controllo dei
provvedimenti amministrativi che sono alla base delle segnalazioni
contenute nel Sis. Per rimediare poi a problemi insorti nei casi in
cui erano state segnalate usurpazioni d'identità o omonimie, è
stata ulteriormente sperimentata nel 2003, in collaborazione con il
Dipartimento della pubblica sicurezza, una procedura di
comparazione degli elementi identificativi della persona oggetto di
usurpazione d'identità con quelli, anche dattiloscopici, della
persona effettivamente segnalata nel Sis. Sempre allo scopo di
rilevare più agevolmente i casi di omonimia, è stata poi rafforzata
la collaborazione con il Centro visti del Ministero degli affari
esteri e con le divisioni Sirene ed N.Sis del Dipartimento della
pubblica sicurezza. Su tale quadro complessivo si sono innestate,
con effetto dal 1° gennaio 2004, le modifiche introdotte dal Codice
circa le modalità di esercizio del diritto di accesso al Sis e
degli altri diritti connessi (rettifica, integrazione o
cancellazione), che possono essere ora esercitati direttamente nei
confronti dell'autorità di polizia (cd. accesso diretto) e non più
solo per il tramite del Garante (cd. accesso indiretto). Il d.lg.
n. 196/2003 ha infatti modificato la legge n. 388/1993, lasciando
sostanzialmente inalterato il sistema dei controlli del Garante
attribuiti all'Autorità dalla Convenzione e dalla legge n. 675/1996
(ora, artt. 53, 154, comma 2, lett. a), e 160 d.lg. n. 196/2003),
ma disciplinando in maniera innovativa il diritto dell'interessato
di conoscere l'esistenza nel Sis di una segnalazione che lo
riguarda ed i dati detenuti, nonché di ottenerne l'eventuale
aggiornamento, rettifica o cancellazione (art. 173 d.lg. n.
196/2003). In base alla nuova disciplina l'interessato ha il
diritto di ottenere in tempi rapidi una risposta direttamente
dall'autorità che ha la competenza centrale per la sezione
nazionale del SIS, ai sensi dell'art. 108 della Convenzione, che in
Italia è il Dipartimento della pubblica sicurezza, anziché per il
tramite del Garante. Se necessario, all'esito di un intempestivo,
mancato o inidoneo riscontro alla richiesta formulata al
Dipartimento, l'interessato può proporre una segnalazione o un
reclamo al Garante. La scelta operata dal Codice è in linea con
quella effettuata da gran parte dei Paesi dell'area Schengen ed
introduce una procedura analoga a quella prevista per l'accesso
diretto ai dati inseriti nel Centro elaborazione dati del
Dipartimento della pubblica sicurezza. L'Autorità ha richiamato
l'attenzione del Ministero dell'interno sulla necessità di assumere
ogni iniziativa utile ad assicurare a quanti richiedono l'accesso
un riscontro idoneo e tempestivo, anche in relazione alla
possibilità per l'interessato, confermata dal Codice, di
richiedere, sulla base dei dati conosciuti, un'ulteriore tutela dei
propri diritti rispetto all'aggiornamento, rettifica, o
cancellazione dei dati, anche in sede giudiziaria (art. 11, comma
2, legge n. 388/1993 e art. 10, comma 5, legge n. 121/1981). A tal
riguardo il Garante ha pure indicato l'opportunità di alcuni
accorgimenti per l'inoltro delle richieste e il loro riscontro, che
possono risultare vantaggiosi per le stesse persone interessate. Il
Garante ha infine richiamato l'attenzione dell'Ufficio visti del
Ministero degli affari esteri sulla necessità di sensibilizzare
efficacemente in materia le ambasciate e le cancellerie consolari
nei Paesi interessati, anche attraverso il ricorso a moduli
prestampati o ad apposite diciture che orientino quanti richiedono
il visto sulle modalità di esercizio del diritto di verifica delle
segnalazioni esistenti nel Sis.
…
51. Attviità
ispettive e applicazione di sanzioni amministrative
…
51.2. La
collaborazione con gli organi dello Stato Nello svolgimento
dell'attività ispettiva, il Garante può avvalersi della
collaborazione di altri organi dello Stato. Già da tempo si sono
avute molteplici occasioni di collaborazione con le forze di
polizia ed in particolare con la Guardia di finanza, in ragione
delle peculiari competenze di quest'ultima nel campo delle attività
di controllo in ambito amministrativo. Nell'ottica del
potenziamento dell'attività di vigilanza e controllo, pertanto, nel
mese di ottobre 2002 il Garante e la Guardia di finanza hanno
siglato un protocollo d'intesa in base al quale è stata potenziata
l'attività di collaborazione tra le due istituzioni (cfr. Relazione
2002, p. 145). Successivamente al perfezionamento del protocollo di
intesa, nel mese di gennaio del 2003 è stata effettuata un'intensa
attività di formazione del personale del Corpo destinato a svolgere
in via continuativa l'attività di collaborazione (venti unità circa
tra ufficiali, ispettori e sovrintendenti). Ciò ha consentito di
avviare più rapidamente la collaborazione con la Guardia di
finanza, che si è dimostrata estremamente proficua sia nella fase
preparatoria degli interventi più delicati, grazie alle capacità
investigative proprie del Corpo, sia nella fase realizzativa. Sono
stati eseguiti, in particolare, 33 interventi, di cui 7
congiuntamente a personale dell'Autorità. La collaborazione ha
investito anche gli sviluppi investigativi dei casi oggetto di
segnalazione all'autorità giudiziaria, i quali hanno comportato,
nel 2003, l'esecuzione di 177 sommarie informazioni testimoniali,
la ricezione di 12 querele e la segnalazione di 5 persone
all'autorità giudiziaria. I risultati raggiunti e l'esigenza di
rispondere in maniera sempre più adeguata alle istanze di tutela
provenienti da cittadini hanno indotto l'Autorità a chiedere per il
2004 un ulteriore rafforzamento del rapporto di collaborazione con
la Guardia di finanza, allo scopo di potersi avvalere anche di
personale, adeguatamente formato, in ogni regione. Assai
significative sono risultate pure le collaborazioni con la Polizia
di Stato (specie per accertamenti nelle reti telematiche) e l'Arma
dei carabinieri. La collaborazione con le forze di polizia si è
quindi confermata come un elemento essenziale di incremento
dell'efficacia dell'azione di tutela dei diritti dei cittadini, che
passa anche attraverso una più intensa attività di vigilanza e
controllo.
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