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L. 25 NOVEMBRE 2003, N. 339
NORME IN MATERIA DI INCOMPATIBILITÀ
DELL'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI AVVOCATO
(Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - N. 279 del 1° dicembre
2003)
Art. 1.
1. Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 56, 56-bis e 57,
della legge 23 dicembre 1996, n. 662, non si applicano
all'iscrizione agli albi degli avvocati, per i quali restano fermi
i limiti e i divieti di cui al regio decreto-legge 27 novembre
1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
gennaio 1934, n. 36, e successive modificazioni.
Art. 2.
1. I pubblici dipendenti che hanno ottenuto l'iscrizione all'albo
degli avvocati successivamente alla data di entrata in vigore della
legge 23 dicembre 1996, n. 662, e risultano ancora iscritti,
possono optare per il mantenimento del rapporto d'impiego, dandone
comunicazione al consiglio dell'ordine presso il quale risultano
iscritti, entro trentasei mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge. In mancanza di comunicazione entro il termine
previsto, i consigli degli ordini degli avvocati provvedono alla
cancellazione di ufficio dell'iscritto al proprio albo.
2. Il pubblico dipendente, nell'ipotesi di cui al comma 1, ha
diritto ad essere reintegrato nel rapporto di lavoro a tempo
pieno.
3. Entro lo stesso termine di trentasei mesi di cui al comma 1,
il pubblico dipendente può optare per la cessazione del rapporto di
impiego e conseguentemente mantenere l'iscrizione all'albo degli
avvocati.
4. Il dipendente pubblico part-time che ha esercitato l'opzione
per la professione forense ai sensi della presente legge conserva
per cinque anni il diritto alla riammissione in servizio a tempo
pieno entro tre mesi dalla richiesta, purché non in soprannumero,
nella qualifica ricoperta al momento dell'opzione presso
l'Amministrazione di appartenenza. In tal caso l'anzianità resta
sospesa per tutto il periodo di cessazione dal servizio e
ricomincia a decorrere dalla data di riammissione.
Art. 3.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 31 LUGLIO
2003
RIORGANIZZAZIONE DELL'UFFICIO NAZIONALE PER IL SERVIZIO CIVILE
NELL'AMBITO
DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
(Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - N. 284 del 6 dicembre
2003)
Art. 1. Ufficio nazionale per il servizio civile
1. nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri,
l'Ufficio nazionale per il servizio civile, di seguito denominato
Ufficio nazionale, è costituito come struttura generale, ai sensi
dell'art. 2, comma 1, lettera a) del decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 23 luglio 2002, ed è organizzato secondo
quanto previsto negli articoli seguenti.
Art. 2. Funzioni 1. L'Ufficio nazionale è la
struttura di cui il Presidente del Consiglio dei Ministri, o il
Ministro da lui delegato, si avvale per lo svolgimento delle
funzioni indicate dalla legge 8 luglio 1998, n. 230, dalla legge 6
marzo 2001, n. 64, e dal decreto legislativo 5 aprile 2002, n.
77.
Art. 3. Direttore generale
1. Il direttore generale , nominato ai sensi degli articoli 18, 21
e 28 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni
e integrazioni, è responsabile della funzionalità dell'Ufficio e
della utilizzazione ottimale del personale assegnato, coordina
l'attività delle strutture a livello dirigenziale e risponde della
sua attività e dei risultati raggiunti, in relazione agli obiettivi
fissati dal Presidente del Consiglio dei Ministri, o dal Ministro
delegato.
2. Il direttore generale, che si avvale di una propria
segreteria, cura i rapporti con il segretario generale e con gli
altri uffici e dipartimenti della Presidenza del Consiglio dei
Ministri e partecipa alle riunioni di consultazione e di
coordinamento con il segretario generale.
3. Nei casi di assenza o impedimento del direttore generale, le
funzioni vicarie sono svolte dal dirigente preposto ad uno degli
uffici di livello dirigenziale generale con maggiore anzianità
nella qualifica, ovvero sono attribuite con provvedimento del
Ministro competente, o del segretario generale, su proposta del
direttore generale.
4. In assenza del dirigente preposto ad uno degli uffici di
livello dirigenziale generale dell'Ufficio nazionale, la direzione
dell'Ufficio è temporaneamente assunta dal direttore generale.
5. Alle dirette dipendenze del direttore generale operano il
servizio rapporti istituzionali ed il servizio comunicazione.
Art. 4. Organizzazione dell'Ufficio nazionale
1. L'Ufficio nazionale si articola in due uffici e undici
servizi.
2. L'Ufficio del servizio civile cura: a) la programmazione del
servizio civile, con riferimento sia alla modalità obbligatoria che
a quella volontaria, e la verifica del suo corretto e utile
svolgimento; b) la stipula e l'aggiornamento delle convenzioni di
cui all'art. 8, comma 2 della legge n. 230 del 1988; c) i
provvedimenti di ammissione al servizio civile, la predisposizione
della lista degli obiettori di coscienza, anche ai fini
dell'eventuale richiamo, e la loro chiamata in servizio; d) i
provvedimenti concernenti le vicende modificative dello status dei
giovani ammessi a prestare il servizio civile; e) l'individuazione
dei criteri per l'iscrizione all'albo nazionale degli enti di
servizio civile, per la presentazione dei progetti d'impiego dei
volontari e per lo svolgimento del servizio civile nazionale; f) la
tenuta dell'albo nazionale degli enti di servizio civile; g)
l'attività istruttoria e di approvazione dei progetti d'impiego dei
volontari; h) la predisposizione dei bandi per l'avvio al servizio
civile nazionale; i) l'assegnazione dei volontari ai progetti
d'impiego; j) la programmazione e la verifica delle attività di
formazione degli obiettori, dei volontari e dei responsabili degli
enti; k) l'attività ispettiva e di controllo sugli enti, sugli
obiettori e sui volontari; l) studi, statistiche e documentazione.
L'Ufficio si articola in non più di cinque servizi.
3. L'ufficio organizzazione e risorse cura: a) la programmazione
finanziaria, la gestione amministrativa e contabile del Fondo
nazionale per il servizio civile e il rendiconto annuale della
gestione; b) il controllo di gestione; c) la gestione del
personale; d) la gestione e il funzionamento del sistema
informatico, la gestione e la sicurezza delle reti e delle banche
dati; e) le attività di protocollo e archivio, il servizio di
vigilanza e del centralino; f) la trattazione delle questioni di
carattere legale, con riferimento sia alla predisposizione di
schemi di provvedimenti legislativi e regolamentari, sia
all'interpretazione ed applicazione della normativa vigente che,
infine, ai ricorsi amministrativi e giurisdizionali riguardanti le
materie di competenza dell'Ufficio nazionale. L'Ufficio si articola
in non più di quattro servizi.
4. L'Ufficio nazionale dispone di sedi regionali, organizzate
previa intesa con le regioni e con le province autonome di Trento e
Bolzano.
5. Il Ministro delegato o, in assenza di delega, il segretario
generale, provvedono con proprio decreto alla articolazione degli
uffici in servizi e alla organizzazione interna.
Art. 5. Personale
1. All'assegnazione di personale all'Ufficio nazionale provvede il
segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri,
d'intesa con il Ministro delegato, nell'ambito delle previsioni di
organico indicate nelle tabelle allegate al decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri 11 luglio 2003. 2. L'Ufficio nazionale
può avvalersi di personale di prestito, nei limiti fissati dalla
tabella D allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 11 luglio 2003 e, con oneri a carico del Fondo nazionale
per il servizio civile, di consulenti ai sensi dell'art. 9 del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303. Art. 6. Norme finali
1.(1).
2. Sono abrogati gli articoli 1 e 2 del decreto del Presidente
della Repubblica 28 luglio 1999, n. 352.
3. Fino all'emanazione del decreto di organizzazione interna di cui
all'art. 4, comma 5, resta comunque ferma l'attuale organizzazione
dell'Ufficio stabilita dal decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 3 febbraio 2000 e dal decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri 28 febbraio 2002.
(1) - Sostituisceil comma 2
dell'art. 35, D.P.C.M. 23 luglio 2002.
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 NOVEMBRE 2003, N.
348
RECEPIMENTO DELL'ACCORDO SINDACALE E DEL
PROVVEDIMENTO DI CONCERTAZIONE INTEGRATIVI
PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE
DELLE FORZE DI POLIZIA AD ORDINAMENTO CIVILE E MILITARE
(Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - N. 298 del 24 dicembre
2003)
TITOLO I
Forze di polizia ad ordinamento civile
Art. 1. Ambito di applicazione e durata
1. Il presente decreto si applica al personale dei ruoli della
Polizia di Stato, del Corpo di polizia penitenziaria e del Corpo
forestale dello Stato, con esclusione dei rispettivi dirigenti e
del personale ausiliario di leva. 2. Le disposizioni del presente
decreto integrano, a decorrere dal 1° gennaio 2003, quelle relative
al biennio economico 2002-2003 di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164.
Art. 2. Assegno funzionale
1. Le misure dell'assegno funzionale pensionabile di cui
all'articolo 5, comma 1, del decreto del Presidente della
Repubblica 9 febbraio 2001, n. 140, fermi restando i requisiti di
cui all'articolo 5, comma 3, del decreto del Presidente della
Repubblica 16 marzo 1999, n. 254, a decorrere dal 1° gennaio 2003
sono rideterminate nei seguenti importi annui lordi,
rispettivamente al compimento degli anni di servizio
sottoindicati:
|
Qualifica |
17 anni di servizio
€ |
29 anni di servizio
€ |
| Agente e qualifiche equiparate |
1.131,60 |
1.694,40 |
| Agente scelto e qualifiche equiparate |
1.131,60 |
1.694,40 |
| Assistente e qualifiche equiparate |
1.131,60 |
1.694,40 |
| Assistente capo e qualifiche equiparate |
1.131,60 |
1.694,40 |
| Vice sovrintendente e qualifiche equiparate |
1.406,40 |
2.358,00 |
| Sovrintendente e qualifiche equiparate |
1.406,40 |
2.358,00 |
| Sovrintendente capo e qualifiche equiparate |
1.406,40 |
2.358,00 |
| Vice ispettore e qualifiche equiparate |
1.429,20 |
2.398,80 |
| Ispettore e qualifiche equiparate |
1.429,20 |
2.398,80 |
| Ispettore capo e qualifiche equiparate |
1.429,20 |
2.398,80 |
| Ispet. sup. s.U.P.S. e qualifiche equiparate |
1.429,20 |
2.398,80 |
2. Per gli appartenenti al ruolo dei commissari o qualifiche
equiparate della Polizia di Stato, per gli ufficiali del disciolto
Corpo degli agenti di custodia e per i funzionari del Corpo
forestale dello Stato, provenienti da ruoli inferiori, le misure
dell'assegno funzionale pensionabile di cui all'articolo 5, comma
2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 140 del 2001,
fermi restando i requisiti di cui all'articolo 5, comma 3, del
decreto del Presidente della Repubblica n. 254 del 2001, a
decorrere dal 1° gennaio 2003 sono rideterminate nei seguenti
importi annui lordi, rispettivamente, al compimento degli anni di
servizio sottoindicati:
|
Qualifica |
17 anni di servizio
€ |
29 anni di servizio
€ |
| Vice commissario e qualifiche equiparate |
1.682,40 |
2.524,80 |
| Commissario e qualifiche equiparate |
1.682,40 |
2.524,80 |
| Commissario capo e qualifiche equiparate |
2.164,80 |
4.018,80 |
| Vice questore agg.to e qualifiche equiparate |
2.439,60 |
4.018,80 |
3. A decorrere dal 1° gennaio 2003, ai soli fini
dell'applicazione dei benefici previsti nei commi 1 e 2 del
presente articolo, per il compimento della prescritta anzianità è
valutato il servizio comunque prestato senza demerito nelle Forze
di polizia e nelle Forze armate.
Art. 3. Fondo per l'efficienza dei servizi
istituzionali
1. Per ogni Forza di polizia ad ordinamento civile il Fondo unico
per l'efficienza dei servizi istituzionali, di cui all'articolo 14
del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164,
è incrementato, a decorrere dall'anno 2003, dalle seguenti risorse
economiche annue: a) Polizia di Stato: 3.475.100,00; b) Polizia
penitenziaria: 1.406.100,00; c) Corpo forestale dello Stato:
218.300,00. 2. Gli importi di cui alle lettere a), b) e c), del
comma 1, non comprendono gli oneri contributivi e l'IRAP a carico
dello Stato. 3. Le risorse assegnate e non utilizzate
nell'esercizio di competenza sono riassegnate, per le medesime
esigenze, nell'anno successivo.
Art. 4. Tutela assicurativa
1. A decorrere dal 1° gennaio 2003, per le finalità di cui
all'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 18
giugno 2002, n. 164, le somme indicate nel medesimo articolo sono
incrementate dalle seguenti risorse economiche annue: a) Polizia di
Stato: 660.000,00; b) Polizia penitenziaria: 260.000,00; c) Corpo
forestale dello Stato: 40.000,00.
Art. 5. Buoni pasto
1. Tenuto conto dei particolari disagi derivanti da specifiche
situazioni di impiego del personale, sono assegnate, a ciascuna
Forza di polizia ad ordinamento civile, a decorrere dal 1° gennaio
2003, le seguenti risorse per la concessione dei buoni pasto, così
ripartite: a) Polizia di Stato: 715.000,00; b) Polizia
penitenziaria: 289.000,00; c) Corpo forestale dello Stato:
45.000,00.
2. I criteri per l'utilizzo delle somme sopra indicate e per
l'individuazione delle fattispecie che danno titolo alla
concessione del beneficio sono definiti dalle Amministrazioni nel
rispetto della normativa vigente in materia di buoni pasto.
TITOLO II
Forze di polizia ad ordinamento militare
Art. 6. Ambito di applicazione e durata
1. Il presente decreto si applica al personale dei ruoli dell'Arma
dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, con
esclusione dei rispettivi dirigenti e del personale ausiliario di
leva. 2. Le disposizioni del presente decreto integrano, a
decorrere dal 1° gennaio 2003, quelle relative al biennio economico
2002-2003 di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18
giugno 2002, n. 164.
Art. 7. Assegno funzionale
1. Le misure dell'assegno funzionale pensionabile di cui
all'articolo 17, comma 1, del decreto del Presidente della
Repubblica 9 febbraio 2001, n. 140, fermi restando i requisiti di
cui all'articolo 45, comma 3, del decreto del Presidente della
Repubblica 16 marzo 1999, n. 254, a decorrere dal 1° gennaio 2003
sono rideterminate nei seguenti importi annui lordi,
rispettivamente al compimento degli anni di servizio
sottoindicati:
|
Grado |
17 anni di servizio
€ |
29 anni di servizio
€ |
| Carabiniere e finanziere |
1.131,60 |
1.694,40 |
| Carabiniere scelto e finanziere scelto |
1.131,60 |
1.694,40 |
| Appuntato |
1.131,60 |
1.694,40 |
| Appuntato scelto |
1.131,60 |
1.694,40 |
| Vice brigadiere |
1.406,40 |
2.358,00 |
| Brigadiere |
1.406,40 |
2.358,00 |
| Brigadiere capo |
1.406,40 |
2.358,00 |
| Maresciallo |
1.429,20 |
2.398,80 |
| Maresciallo ordinario |
1.429,20 |
2.398,80 |
| Maresciallo capo |
1.429,20 |
2.398,80 |
| Mar. aiutante s.U.P.S. e Mar. aiutante |
1.429,20 |
2.398,80 |
2. Per gli ufficiali provenienti dai ruoli inferiori, le misure
dell'assegno funzionale pensionabile di cui all'articolo 17, comma
2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 140 del 2001,
fermi restando i requisiti di cui all'articolo 45, comma 3, del
decreto del Presidente della Repubblica n. 254 del 1999, a
decorrere dal 1° gennaio 2003 sono rideterminate nei seguenti
importi annui lordi, rispettivamente, al compimento degli anni di
servizio sottoindicati:
|
Grado |
17 anni di servizio
€ |
29 anni di servizio
€ |
| Sottotenente |
1.682,40 |
2.524,80 |
| Tenente |
1.682,40 |
2.524,80 |
| Capitano |
2.164,80 |
4.018,80 |
| Maggiore |
2.439,60 |
4.018,80 |
| Tenente colonnello |
2.439,60 |
4.018,80 |
3. A decorrere dal 1° gennaio 2003, ai soli fini
dell'applicazione dei benefici previsti nei commi 1 e 2, per il
compimento della prescritta anzianità è valutato il servizio
comunque prestato senza demerito nelle Forze di polizia e nelle
Forze armate.
Art. 8. Efficienza dei servizi istituzionali 1. Per
ogni Forza di polizia ad ordinamento militare, le risorse
economiche per l'efficienza dei servizi istituzionali di cui
all'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 18
giugno 2002, n. 164, sono incrementate, a decorrere dall'anno 2003,
dalle seguenti somme annue: a) Arma dei carabinieri: 3.344.600,00;
b) Guardia di finanza: 2.160.600,00. 2. Gli importi di cui alle
lettere a), e b), del comma 1, non comprendono gli oneri
contributivi e l'IRAP a carico dello Stato. 3. Le risorse assegnate
e non utilizzate nell'esercizio di competenza sono riassegnate, per
le medesime esigenze, nell'anno successivo.
Art. 9. Tutela assicurativa
1. A decorrere dal 1° gennaio 2003, per le finalità di cui
all'articolo 62 del decreto del Presidente della Repubblica 18
giugno 2002, n. 164, le somme indicate nel medesimo articolo sono
incrementate dalle seguenti risorse economiche annue: a) Arma dei
carabinieri: 640.000,00; b) Corpo della guardia di finanza:
400.000,00.
Art. 10. Buoni pasto
1. Tenuto conto dei particolari disagi derivanti da specifiche
situazioni di impiego del personale, sono assegnate, a ciascuna
Forza di polizia ad ordinamento militare, a decorrere dal 1°
gennaio 2003, le seguenti risorse per la concessione dei buoni
pasto, così ripartite: a) Arma dei carabinieri: 688.000,00; b)
Corpo della guardia di finanza: 444.000,00. 2. I criteri per
l'utilizzo delle somme sopra indicate e per l'individuazione delle
fattispecie che danno titolo alla concessione del beneficio sono
definiti dalle Amministrazioni nel rispetto della normativa vigente
in materia di buoni pasto.
TITOLO III
Disposizioni finali
Art. 11. Proroga di efficacia di norme
1. Al personale di cui ai titoli I e II continuano ad applicarsi,
ove non in contrasto con il presente decreto, le norme stabilite
dai precedenti provvedimenti di concertazione.
Art. 12. Copertura finanziaria
1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto,
valutato in 134,736 milioni di euro a decorrere dal 2003, si
provvede mediante utilizzo dell'autorizzazione di spesa prevista
dall'articolo 33, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289,
iscritta sul Fondo da ripartire per l'attuazione dei contratti del
personale delle Amministrazioni statali anche ad ordinamento
autonomo, ivi compreso il personale militare e quello dei Corpi di
polizia, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le necessarie variazioni di
bilancio.
20 NOVEMBRE 2003, N. 349
RECEPIMENTO DEL PROVVEDIMENTO DI CONCERTAZIONE
INTEGRATIVO PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE DELLE FORZE
ARMATE
(Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - N. 298 del 24 dicembre
2003)
Art. 1. Ambito di applicazione e durata
1. Il presente decreto si applica al personale militare
dell'Esercito (esclusa l'Arma dei carabinieri), della Marina,
compreso il Corpo delle capitanerie di porto, dell'Aeronautica, con
esclusione dei dirigenti e del personale di leva. 2. Le
disposizioni del presente decreto integrano, a decorrere dal 1°
gennaio 2003, quelle relative al biennio economico 2002-2003 di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2002, n.
163.
Art. 2. Assegno funzionale
1. Le misure dell'assegno funzionale pensionabile di cui
all'articolo 5, comma 1, del decreto del Presidente della
Repubblica 8 febbraio 2001, n. 139, fermi restando i requisiti di
cui all'articolo 5, comma 4, del decreto del Presidente della
Repubblica 16 marzo 1999, n. 255, a decorrere dal 1° gennaio 2003
sono rideterminate nei seguenti importi annui lordi,
rispettivamente al compimento degli anni di servizio
sottoindicati:
|
Grado |
17 anni di servizio
€ |
29 anni di servizio
€ |
| 1° Caporal maggiore e gradi corrispondenti |
1.131,60 |
1.694,40 |
| Caporal maggiore scelto e gradi corrispondenti |
1.131,60 |
1.694,40 |
| Caporal maggiore capo e gradi corrispondenti |
1.131,60 |
1.694,40 |
| Caporal maggiore capo scelto e gradi corrispondenti |
1.131,60 |
1.694,40 |
| Sergente e gradi corrispondenti |
1.406,40 |
2.358,00 |
| Sergente maggiore e gradi corrispondenti |
1.406,40 |
2.358,00 |
| Sergente maggiore capo e gradi corrispondenti |
1.406,40 |
2.358,00 |
| Maresciallo e gradi corrispondenti |
1.429,20 |
2.398,80 |
| Maresciallo ordinario e gradi corrispondenti |
1.429,20 |
2.398,80 |
| Maresciallo capo e gradi corrispondenti |
1.429,20 |
2.398,80 |
| 1° Maresciallo e gradi corrispondenti |
1.429,20 |
2.398,80 |
2. Per gli ufficiali provenienti da carriere e ruoli diversi, le
misure dell'assegno funzionale pensionabile di cui all'articolo 5,
comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 139 del
2001, fermi restando i requisiti di cui all'articolo 5, comma 4,
del decreto del Presidente della Repubblica n. 255 del 1999, a
decorrere dal 1° gennaio 2003 sono rideterminate nei seguenti
importi annui lordi, rispettivamente al compimento degli anni di
servizio sottoindicati:
|
Grado |
17 anni di servizio
€ |
29 anni di servizio
€ |
| Tenente e gradi corrispondenti |
1.682,40 |
2.524,80 |
| Capitano e gradi corrispondenti |
2.164,80 |
4.018,80 |
| Maggiore e gradi corrispondenti |
2.439,60 |
4.018,80 |
| Tenente colonnello e gradi corrispondenti |
2.439,60 |
4.018,80 |
Art. 3. Indennità operativa
1. Il comma 10 dell'articolo 5 del decreto del Presidente della
Repubblica 13 giugno 2002, n. 163, si interpreta nel senso che il
personale percettore dell'indennità fondamentale di aeronavigazione
o di volo di cui agli articoli 5 e 6 della legge 23 marzo 1983, n.
78, e di una delle indennità supplementari previste dall'articolo
13, commi 1, 2, 3, 4 e 5, della medesima legge, quando cessa di
percepire la predetta indennità supplementare, ha diritto alla
corresponsione della medesima indennità supplementare in misura
pari ad un ventesimo dell'intero importo in godimento per ogni anno
di servizio effettivamente prestato con percezione della relativa
indennità e fino a un massimo di venti anni, compresi i periodi
effettuati alle medesime condizioni anteriormente alla data di
entrata in vigore del comma 10 dell'articolo 5 del decreto del
Presidente della Repubblica 13 giugno 2002, n. 163.
2. Il predetto trattamento si cumula con le indennità operative
spettanti, previste dagli articoli 2, 3, 4, 5, 6 e 7 della legge 23
marzo 1983, n. 78, nonché dall'articolo 4, comma 2, del decreto del
Presidente della Repubblica 10 maggio 1996, n. 360.
Art. 4. Buoni pasto
1. Tenuto conto dei particolari disagi derivanti da specifiche
situazioni di impiego del personale, è assegnata, a decorrere dal
1° gennaio 2003, la somma di 819.000,00 per la concessione dei
buoni pasto. 2. I criteri per l'utilizzo della somma sopra indicata
e per l'individuazione delle fattispecie che danno titolo alla
concessione del beneficio sono definiti dalle Amministrazioni nel
rispetto della normativa vigente in materia di buoni pasto.
Art. 5. Tutela legale
1. Fermo restando il disposto dell'articolo 23 del decreto del
Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 394, al personale
delle Forze Armate, indagato per fatti inerenti al servizio, che
intende avvalersi di un libero professionista di fiducia, può
essere anticipata, a richiesta dell'interessato, la somma di Euro
2.500,00 per le spese legali, salvo rivalsa se al termine del
procedimento viene accertata la responsabilità del dipendente a
titolo di dolo.
Art. 6. Importo aggiuntivo pensionabile
1. A decorrere dal 1° gennaio 2003, l'importo aggiuntivo
pensionabile di cui all'articolo 10, comma 4, del decreto del
Presidente della Repubblica 13 giugno 2002, n. 163, è rideterminato
per il personale sottoindicato, nelle seguenti misure mensili
lorde:
|
Grado |
Euro |
| Caporal maggiore capo scelto |
171 |
| Caporal maggiore capo |
171 |
| Caporal maggiore scelto |
170 |
Art. 7. Proroga di efficacia di norme
1. Al personale di cui all'articolo 1 continuano ad applicarsi, ove
non in contrasto con il presente decreto, le norme stabilite nei
precedenti provvedimenti di concertazione.
Art. 8. Copertura finanziaria
1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto,
valutato in 49,513 milioni di euro a decorrere dal 2003, si
provvede mediante utilizzo dell'autorizzazione di spesa prevista
dall'articolo 33, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289,
iscritta sul Fondo da ripartire per l'attuazione dei contratti del
personale delle Amministrazioni statali anche ad ordinamento
autonomo, ivi compreso il personale militare e quello dei Corpi di
polizia, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze. 2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le necessarie
variazioni di bilancio.
DECRETO LEGISLATIVO 21 GENNAIO 2004, N. 29
MODIFICHE AL DECRETO LEGISLATIVO
30 LUGLIO 1999, N. 300, CONCERNENTI GLI UFFICI
TERRITORIALI DEL GOVERNO
(Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - N. 30 del 6 febbraio
2004)
Art. 1. Modifiche all'articolo 11 del decreto legislativo 30
luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni
1. L'articolo 11 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e
successive modificazioni, è sostituito dal seguente: «Art. 11
(Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo). -
1. La Prefettura assume la denominazione di Prefettura-Ufficio
territoriale del Governo.
2. La Prefettura-Ufficio territoriale del Governo, ferme restando
le proprie funzioni, assicura l'esercizio coordinato dell'attività
amministrativa degli uffici periferici dello Stato e garantisce la
leale collaborazione di detti uffici con gli enti locali. Sono in
ogni caso fatte salve le competenze spettanti alle regioni a
statuto speciale ed alle province autonome.
3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 10 della legge 5
giugno 2003, n. 131, ai fini di cui al comma 2, il Prefetto,
titolare della Prefettura-Ufficio territoriale del Governo, è
coadiuvato da una conferenza provinciale permanente, dallo stesso
presieduta e composta dai responsabili di tutte le strutture
amministrative periferiche dello Stato che svolgono la loro
attività nella provincia nonché da rappresentanti degli enti
locali. Il Prefetto titolare della Prefettura-Ufficio territoriale
del Governo nel capoluogo della regione è altresì coadiuvato da una
conferenza permanente composta dai rappresentanti delle strutture
periferiche regionali dello Stato, alla quale possono essere
invitati i rappresentanti della regione.
4. Nell'esercizio delle funzioni di coordinamento previste dai
commi 2 e 3 il Prefetto, sia in sede di conferenza provinciale sia
con interventi diretti, può richiedere ai responsabili delle
strutture amministrative periferiche dello Stato l'adozione di
provvedimenti volti ad evitare un grave pregiudizio alla qualità
dei servizi resi alla cittadinanza anche ai fini del rispetto della
leale collaborazione con le autonomie territoriali. Nel caso in cui
non vengano assunte nel termine indicato le necessarie iniziative,
il Prefetto, previo assenso del Ministro competente per materia,
può provvedere direttamente, informandone preventivamente il
Presidente del Consiglio dei Ministri.
5. Il Presidente del Consiglio dei Ministri ed i Ministri,
nell'esercizio del potere di indirizzo politicoamministrativo,
emanano, ove occorra, apposite direttive ai Prefetti. 6. Con
regolamento da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede ad adottare le
disposizioni per l'attuazione del presente articolo e per
l'adeguamento della normativa regolamentare vigente».
Art. 2. Abrogazioni
1. Sono abrogati gli articoli 47, comma 2, e 47-quater, comma 2,
del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive
modificazioni.
Art. 3. Disposizioni finali
1. Dall'attuazione del presente decreto non derivano nuovi o
maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
L. 6 FEBBRAIO 2004, N. 36
NUOVO ORDINAMENTO DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO
(Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - N. 37 del 14 febbraio
2004)
Art. 1. Natura giuridica e compiti istituzionali
1. Il Corpo forestale dello Stato è Forza di polizia dello Stato ad
ordinamento civile specializzata nella difesa del patrimonio
agroforestale italiano e nella tutela dell'ambiente, del paesaggio
e dell'ecosistema e concorre nell'espletamento di servizi di ordine
e sicurezza pubblica, ai sensi della legge 1° aprile 1981, n. 121,
nonché nel controllo del territorio, con particolare riferimento
alle aree rurali e montane.
2. Il Corpo forestale dello Stato svolge attività di polizia
giudiziaria e vigila sul rispetto della normativa nazionale e
internazionale concernente la salvaguardia delle risorse
agroambientali, forestali e paesaggistiche e la tutela del
patrimonio naturalistico nazionale, nonché la sicurezza
agroalimentare, prevenendo e reprimendo i reati connessi. È altresì
struttura operativa nazionale di protezione civile.
Art. 2. Funzioni del Corpo forestale dello Stato
1. Fatte salve le attribuzioni delle regioni e degli enti locali,
il Corpo forestale dello Stato svolge le funzioni di rilievo
nazionale assegnategli dalle leggi e dai regolamenti, e in
particolare ha competenza in materia di: a) concorso al
mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica con particolare
riferimento alle aree rurali e montane; b) vigilanza, prevenzione e
repressione delle violazioni compiute in danno dell'ambiente, con
specifico riferimento alla tutela del patrimonio faunistico e
naturalistico nazionale e alla valutazione del danno ambientale,
nonché collaborazione nell'esercizio delle funzioni di cui agli
articoli 35 e 36 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; c)
controllo e certificazione del commercio internazionale e della
detenzione di esemplari di fauna e di flora minacciati di
estinzione, tutelati ai sensi della Convenzione CITES sul commercio
internazionale delle specie animali e vegetali in via di
estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973, resa esecutiva
con legge 19 dicembre 1975, n. 874, e della relativa normativa
comunitaria; d) vigilanza e controllo dell'attuazione delle
convenzioni internazionali in materia ambientale, con particolare
riferimento alla tutela delle foreste e della biodiversità vegetale
e animale; e) controlli derivanti dalla normativa comunitaria
agroforestale e ambientale e concorso nelle attività volte al
rispetto della normativa in materia di sicurezza alimentare del
consumatore e di biosicurezza in genere; f) sorveglianza delle aree
naturali protette di rilevanza internazionale e nazionale e delle
altre aree protette secondo le modalità previste dalla legislazione
vigente; g) tutela e salvaguardia delle riserve naturali statali
riconosciute di importanza nazionale o internazionale, nonché degli
altri beni destinati alla conservazione della biodiversità animale
e vegetale; h) sorveglianza e accertamento degli illeciti commessi
in violazione delle norme in materia di tutela delle acque
dall'inquinamento e del relativo danno ambientale nonché
repressione dei traffici illeciti e degli smaltimenti illegali dei
rifiuti; i) concorso nel monitoraggio e nel controllo del
territorio ai fini della prevenzione del dissesto idrogeologico,
nonché collaborazione nello svolgimento dell'attività straordinaria
di polizia idraulica; l) pubblico soccorso e interventi di rilievo
nazionale di protezione civile su tutto il territorio nazionale con
riferimento anche al concorso con le regioni nella lotta attiva
agli incendi boschivi e allo spegnimento con mezzi aerei degli
stessi; controllo del manto nevoso e previsione del rischio
valanghe; attività consultive e statistiche connesse; m) attività
di studio connesse alle proprie competenze con particolare
riferimento alla rilevazione qualitativa e quantitativa delle
risorse forestali anche al fine della costituzione dell'inventario
forestale nazionale, al monitoraggio sullo stato fitosanitario
delle foreste, ai controlli sul livello di inquinamento degli
ecosistemi forestali, al monitoraggio del territorio in genere con
raccolta, elaborazione, archiviazione e diffusione dei dati;
adempimenti connessi alla gestione e allo sviluppo dei collegamenti
di cui all'articolo 24 della legge 31 gennaio 1994, n. 97; n)
attività di supporto al Ministero delle politiche agricole e
forestali nella rappresentanza e nella tutela degli interessi
forestali nazionali in sede comunitaria e internazionale e raccordo
con le politiche forestali regionali; o) reclutamento, formazione e
gestione del proprio personale; approvvigionamento e
amministrazione delle risorse strumentali; divulgazione delle
attività istituzionali ed educazione ambientale; p) ogni altro
compito assegnatogli dalle leggi e dai regolamenti dello Stato.
Art. 3. Organizzazione del Corpo forestale dello
Stato
1. Il Corpo forestale dello Stato è posto alle dirette dipendenze
del Ministro delle politiche agricole e forestali, con
organizzazione e organico distinti da quelli del relativo
Ministero, fatta salva la dipendenza funzionale dal Ministro
dell'interno per le questioni inerenti l'ordine pubblico, la
pubblica sicurezza, il pubblico soccorso e la protezione
civile.
2. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio si
avvale della collaborazione del Corpo forestale dello Stato per le
funzioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b), c), d), e),
f), g), h) e i), nonché per il contrasto del fenomeno
dell'abusivismo edilizio, con particolare riferimento alla
prevenzione e repressione delle alterazioni all'ambiente commesse
in violazione della relativa normativa.
3. All'unità dirigenziale di livello generale, individuata presso
il Ministero delle politiche agricole e forestali con il
regolamento previsto dall'articolo 7, comma 3, del decreto
legislativo 3 aprile 2001, n. 155, e successive modificazioni, che
ne stabilisce altresì le funzioni, è preposto un dirigente generale
che assume la qualifica di capo del Corpo forestale dello
Stato.
4. Il capo del Corpo forestale dello Stato è nominato ai sensi
dell'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 30
giugno 1972, n. 748.
5. L'individuazione degli uffici centrali e periferici di livello
dirigenziale non generale e dei relativi compiti è disposta con i
decreti ministeriali di natura non regolamentare previsti
dall'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2001, n.
155, e successive modificazioni.
6. L'organizzazione, l'attività di servizio e il regolamento di
disciplina del Corpo forestale dello Stato sono stabiliti con uno o
più regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, che garantiscono un'equilibrata
distribuzione territoriale del personale.
7. La Scuola del Corpo forestale dello Stato provvede alla
formazione, all'addestramento, all'aggiornamento e alla
specializzazione del personale del Corpo, nonché, a richiesta, di
quello dipendente da altre pubbliche amministrazioni, ivi compreso
quello dei servizi tecnici forestali regionali e di altri operatori
dell'ambiente. Gli oneri relativi alla formazione da espletare nei
confronti degli operatori dell'ambiente non appartenenti alla
pubblica amministrazione sono a carico degli operatori medesimi. 8.
Il personale del Corpo forestale dello Stato con qualifiche
permanenti di polizia è autorizzato a portare armi, è esente dal
richiamo in servizio militare per istruzione o per mobilitazione e
ha 121 diritto al libero percorso sulle linee dei mezzi pubblici di
trasporto urbano e metropolitano.
Art. 4. Rapporti con le regioni e con gli enti
locali
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 11 del decreto del
Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 11, il Ministro
delle politiche agricole e forestali, senza pregiudizio delle
funzioni di rilievo statale di cui all'articolo 2 della presente
legge, ha facoltà di stipulare con le regioni specifiche
convenzioni per l'affidamento al Corpo forestale dello Stato di
compiti e funzioni propri delle regioni stesse sulla base di un
accordo quadro approvato dalla Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera l), del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
2. È istituito il Comitato di coordinamento delle attività del
Corpo forestale dello Stato e dei servizi tecnici forestali
regionali. Il Comitato, i cui membri sono nominati con decreto del
Ministro delle politiche agricole e forestali, è presieduto dal
Ministro medesimo ed è composto dal capo del Corpo forestale dello
Stato e da sei membri, di cui due in rappresentanza dei Ministeri
dell'ambiente e della tutela del territorio e dell'interno, e
quattro designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Ai
componenti del Comitato non compete alcuna indennità o compenso né
rimborso spese.
3. Ferme restando le esigenze operative, strumentali e
istituzionali delle strutture centrali e periferiche del Corpo
forestale dello Stato per l'assolvimento dei compiti istituzionali
e per l'esercizio delle funzioni statali di cui agli articoli 1 e 2
della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, adottato su proposta del Ministro delle politiche
agricole e forestali e del Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, sulla base di un piano di trasferimento predisposto dai
Ministri delle politiche agricole e forestali e dell'ambiente e
della tutela del territorio che accerti la perdita delle qualità,
interesse e importanza nazionale di flora, fauna, ecosistemi,
diversità biologiche presenti nelle riserve naturali indicate
all'articolo 2, comma 3, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, sono
trasferiti alle regioni e agli enti locali le riserve naturali,
nonché tutti gli altri beni che non risultino indispensabili ai
fini dello svolgimento delle attività istituzionali del Corpo
forestale dello Stato.
4. Lo schema di decreto di cui al comma 3, corredato di idonea
relazione tecnica ai sensi dell'articolo 11-ter, comma 2, della
legge 5 agosto 1978, n. 468, è trasmesso alle Camere per
l'acquisizione del parere da parte delle Commissioni parlamentari
competenti per materia e per le conseguenze di carattere
finanziario, da rendere entro trenta giorni. Le Commissioni possono
chiedere ai Presidenti delle Camere una proroga di venti giorni per
l'espressione del parere, qualora ciò si renda necessario. Qualora
sia concessa, ai sensi del presente comma, la proroga del termine
per l'espressione del parere, i termini per l'adozione del decreto
sono prorogati di venti giorni. Decorso il termine di trenta
giorni, ovvero quello prorogato ai sensi del periodo precedente,
senza che le Commissioni parlamentari abbiano espresso i pareri di
rispettiva competenza, il decreto può comunque essere adottato. Il
decreto deve conformarsi ai pareri delle Commissioni parlamentari
competenti per le conseguenze di carattere finanziario nelle parti
in cui esse formulano identiche condizioni.
5. Con il decreto di cui al comma 3, la gestione delle riserve
naturali, di qualunque tipologia, ricadenti in tutto o in parte
all'interno dei parchi nazionali, è affidata agli Enti parco di cui
all'articolo 9 della legge 6 dicembre 1991, n. 394. I beni non
trasferiti alle regioni e agli enti locali sono assegnati al Corpo
forestale dello Stato.
6. Con il medesimo decreto di cui al comma 3 è trasferito alle
regioni, senza mutamento delle condizioni contrattuali di lavoro,
il personale necessario alla gestione dei beni trasferiti, assunto
ai sensi della legge 5 aprile 1985, n. 124, con rapporto di lavoro
a tempo indeterminato, nonché il personale con rapporto di lavoro a
tempo determinato in servizio alla data di entrata in vigore della
presente legge che nei dodici mesi precedenti a tale data ha svolto
oltre centocinquanta giornate lavorative.
7. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, il personale del Corpo forestale dello Stato può chiedere di
transitare, ove consentito dalle singole normative regionali e
comunque nell'ambito di un contingente di unità il cui onere
corrispondente annuo a regime sia non superiore a cinque milioni di
euro, nei ruoli dei servizi tecnici forestali della regione ove
presta servizio. La dotazione organica del Corpo forestale dello
Stato è conseguentemente ridotta in misura corrispondente alle
unità di personale che esercitano la facoltà prevista dal presente
comma.
8. Il trasferimento alle regioni dei beni di cui al comma 3 e delle
relative risorse finanziarie, ivi comprese quelle relative al
personale trasferito in attuazione dei commi 6 e 7, è effettuato
entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge
con il decreto di cui al comma 3 e senza oneri aggiuntivi per la
finanza pubblica.
9. La Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni
e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro quattro mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge, per il solo
anno 2003, verifica, su proposta del Ministro per gli affari
regionali, d'intesa con i Ministri dell'economia e delle finanze e
delle politiche agricole e forestali, le risorse finanziarie da
trasferire alle singole regioni in relazione all'attuazione della
presente legge.
10. Restano ferme le competenze attribuite in materia di Corpo
forestale alle regioni a statuto speciale e alle province autonome
di Trento e di Bolzano dagli statuti speciali e dalle relative
norme di attuazione.
Art. 5. Disposizioni finali
1. Per consentire il supporto alle attività istituzionali del Corpo
forestale dello Stato di cui all'articolo 2 della presente legge
continuano ad applicarsi le norme previste dalla legge 5 aprile
1985, n. 124, limitatamente alle unità di personale non trasferite
alle regioni ai sensi dell'articolo 4, comma 6, della presente
legge.
2. È abrogato il decreto legislativo 12 marzo 1948, n. 804, ad
eccezione dell'articolo 30, primo comma.
3. All'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 4 giugno 1997,
n. 143, sono soppresse le parole: «ivi compresi i beni e le risorse
finanziarie, umane, strumentali e organizzative del Corpo forestale
dello Stato,».
4. All'articolo 55, comma 8, del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300, l'ultimo periodo è soppresso.
5. nell'ambito del ruolo direttivo dei funzionari e del ruolo dei
dirigenti del Corpo forestale dello Stato le dotazioni organiche
sono modificate, a decorrere dal 1° gennaio 2003, per esigenze
funzionali connesse alla organizzazione degli uffici periferici del
Corpo forestale dello Stato, mediante la previsione
dell'istituzione della dirigenza a livello provinciale connessa
alla funzione di comandante di ufficio provinciale, senza oneri
aggiuntivi per il bilancio dello Stato e nei limiti della dotazione
complessiva dei due ruoli, con regolamento del Ministro delle
politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la funzione
pubblica, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge
23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge. L'adeguamento dei posti in organico di
livello dirigenziale deve essere compensato con una corrispondente
diminuzione del numero dei posti nel ruolo direttivo dei
funzionari, con riferimento alle dotazioni organiche effettivamente
in servizio, equivalente sul piano finanziario al fine di
assicurare l'invarianza di spesa a carico del bilancio dello
Stato.
6. All'articolo 20, secondo comma, della legge 1° aprile 1981, n.
121, e successive modificazioni, le parole: «dal funzionario del
Corpo forestale dello Stato responsabile a livello provinciale»
sono 123 sostituite dalle seguenti: «e del Corpo forestale dello
Stato».
7. All'articolo 7, comma 5, della legge 21 novembre 2000, n. 353,
dopo le parole: «centri operativi antincendi boschivi» sono
inserite le seguenti: «articolabili in unità operative territoriali
da istituirsi con decreto del direttore generale». 8. All'articolo
1, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 3 aprile 2001, n.
155, e ovunque ricorrano nel medesimo decreto legislativo, le
parole: «commissario superiore forestale» sono sostituite dalle
seguenti: «vice questore aggiunto forestale».
LEGGE 9 GENNAIO 2004, N. 6
(Gazzetta Ufficiale - Serie Generale N. 14 del 19 gennaio
2004)
Introduzione nel libro primo, titolo XII, del codice civile del
capo I, relativo all'istituzione dell'amministrazione di sostegno e
modifica degli articoli 388, 414, 417, 418, 424, 426, 427 e 429 del
codice civile in materia di interdizioni e di inabilitazione,
nonché relative norme di attuazione, di coordinamento e finali.
DECRETO LEGGE 20 GENNAIO 2004, N. 9
(Gazzetta Ufficiale - Serie Generale N. 17 del 22 gennaio
2004)
Proroga della partecipazione italiana a operazioni
internazionali.
DECRETO LEGGE 22 GENNAIO 2004, N. 41
(Gazzetta Ufficiale - Serie Generale N. 45 del 24 febbraio
2004)
Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi
dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137.
DECRETO LEGISLATIVO 5 DICEMBRE 2003, N. 343
(Gazzetta Ufficiale -Serie Generale N. 288 del 12 dicembre
2003)
Modifiche ed integrazioni al D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 303,
sull'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a
norma dell'articolo 1 della L. 6 luglio 2002, n. 137.
LEGGE 22 DICEMBRE 2003, N. 365
(Gazzetta Ufficiale - Serie Generale N. 4 del 7 gennaio
2004)
Disposizioni per disincentivare l'esodo del personale militare
addetto al controllo del traffico aereo.
LEGGE 24 DICEMBRE 2003, N. 369
(Gazzetta Ufficiali - Serie Generale N. 8 del 12 gennaio
2004)
Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 28 novembre
2003, n. 337, recante disposizioni urgenti in favore delle vittime
militari e civili di attentati terroristici
all'estero. |