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Corte dei conti - Sezione prima giurisdizionale centrale d'Appello
- Sentenza n. 4/2004 del 7 gennaio 2004 - Pres. Simonetti - Rel.
Arganelli.
Danno
patrimoniale della P.A. cagionato da militare in trattamento di
missione per false fatturazioni.
Fatto
Con la sentenza
impugnata l'appellante è stato condannato al pagamento in favore
dell'erario della somma di lire 153.668 comprensiva di interessi e
rivalutazione monetaria, oltre rivalutazione fino alla data di
deposito della sentenza e gli interessi legali da tale data al
saldo nonché al pagamento delle spese di giudizio pari a lire
319.920. I fatti da cui trae origine la sentenza sono i seguenti.
In seguito all'inizio di procedimenti penali avviati, in
particolare dalla Procura militare di La Spezia e Padova, emergeva
che militari di tutte le armi in missione a Roma preferivano
alloggiare presso l'hotel Omissis vicino alla stazione Termini,
scelto sistematicamente, rispetto ad altri alberghi.
Le indagini
consentivano di appurare che l'hotel era uso rilasciare ricevute
fiscali per importi superiori a quelli effettivamente pagati dai
militari, che lucravano così la differenza rispetto a quanto
liquidato dall'amministrazione sulla base delle ricevute false.
Emergeva anche che l'hotel Omissis aveva predisposto un apposito
programma di contabilità sul personal computer per registrare la
"doppia contabilità". I fatti venivano appurati in modo
incontrovertibile tramite il sequestro dei dischetti dell'hotel
Omissis il cui titolare in sede di interrogatorio, in sede penale,
ammetteva l'esistenza della truffa e le modalità della sua
attuazione. Nei tabulati contabili dell'albergo risultava che al
sig. A. erano state rilasciate due ricevute riportanti all'incasso
(entrata) somme diverse da quelle conseguite dal militare
(rispettivamente 28.000 e 81.000 a fronte di 72.000 e 130.000
rimborsate effettivamente). Per gli stessi fatti in sede penale con
sentenza irrevocabile n.69 del 2 maggio 2001 la Corte militare
d'appello, dopo aver ritenuta provata la colpevolezza dell'A. per
il reato di truffa, dichiarava di non doversi procedere previa
concessione delle attenuanti, prevalenti sulle aggravanti
contestate perché il reato era estinto per prescrizione. Di qui
l'azione di danno del Procuratore Regionale (pari alla somma
indebitamente trattenuta dall'A.) e la sentenza di condanna.
Avverso la
sentenza de qua ha interposto appello l'A. che ha dedotto: - la
prescrizione dell'azione di responsabilità per essere stata
l'azione esercitata oltre i 5 anni dalla data dell'evento dannoso
(pagamento delle fatture in data 31.8.1993 e 1.9.1993 a fronte di
un invito notificato in data 1.4.2000 e la citazione notificata in
data 14.10.2000); - la mancanza di prove sulla colpevolezza dell'A.
che sarebbe avvalorata solo da indizi (tabulato dell'albergo e
scritturazioni contabili parallele) e non da prove certe sulla
responsabilità personale del militare, mai accertata in sede
penale; - mancanza di prova del danno erariale. Il Procuratore
Generale nelle sue conclusioni scritte ha chiesto il rigetto del
gravame. All'udienza dibattimentale del 31 ottobre 2003 le parti
hanno in buona sostanza illustrato gli scritti in atti.
Considerato
in diritto
L'appello è
parzialmente fondato; va infatti respinta l'eccezione preliminare
di merito di intervenuta prescrizione dell'azione ex art.345 c.p.c.
perché domanda nuova proposta per la prima volta in appello. Nel
merito invece l'appello è fondato per mancata prova del
comportamento illecito dell'A. come causativo del danno erariale
per cui è domanda attorea. L'unico prevalente ma decisivo elemento
infatti dal quale è stata desunta la sussistenza del detto
comportamento illecito di parte appellante è in effetti il
"tabulato contabile" dell'albergo, tabulato che, proprio in ragione
della vicenda penale che ha coinvolto il proprietario dell'Hotel
Omissis per fatturazioni false, non può assurgere a prova certa in
danno dell'A., della veridicità del contenuto in esso evidenziato
posta anzi la accertata non veridicità della contabilità ivi
contenuta.
Cosicché appare
del tutto inattendibile allo stato quanto ivi evidenziato tra le
somme "incassate" e le somme "emesse" e quindi sulle ivi
evidenziate differenze, poste invece come prova nella domanda
attrice di ivi affermata illecita percezione di denaro pubblico da
parte dell'A. da colpevole soprafatturazione del suo pernottamento
presso l'Hotel Omissis. A detto convincimento questo giudice
perviene per assenza di ogni documentata prova di resistenza alle
considerazioni sopra evidenziate, senza considerare che l'esiguità
della somma per cui è domanda attorea induce ragionevolmente a
ritenere assente un illecito comportamento dell'A. volto al fine di
lucrare una fittizia soprafatturazione di modestissima entità,
contro l'esposizione al rischio di chiamata in correità per il
reato di truffa o di chiamata per peculato in danno
dell'Amministrazione della Difesa. L'accoglimento dell'appello
comporta che nulla è dovuto per le spese di ambedue i gradi di
giudizio.
P.Q.M.
definitivamente
pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione reiette, accoglie
nei termini di cui in motivazione l'appello di Marco A. avverso la
sentenza in epigrafe. Nulla per le spese di ambedue i gradi di
giudizio.
Corte dei conti - Sezione prima giurisdizionale centrale d'Appello
- Sentenza n. 3/2004 del 7 gennaio 2004 - Pres. Simonetti - Rel.
Mastropasqua.
Danno
patrimoniale della P.A. cagionato da militare incaricato delle
funzioni di gestore di spaccio per indebita appropriazione di somme
di denaro (proventi di sconti o premi).
Fatto
Con atto
depositato in data 12 settembre 2002 ed iscritto al n. 16340 I/
C.A. del registro di segreteria il signor D. C.F. rappresentato e
difeso dall'avv. Dante Messinese ha proposto appello avverso la
sentenza n. 341/02 del 14 maggio 2002 della Sezione giurisdizionale
per la Regione Puglia. Con detta sentenza l'appellante è stato
condannato al pagamento in favore dell'Erario della somma di lire
duecentocinquantamilioni (Euro 129.114,20) oltre interesse e spese
di giudizio. Il giudizio era stato introdotto con atto di citazione
del 3 luglio 2001, con il quale il competente Procuratore regionale
chiedeva la condanna del D. alla somma di £. 272.531.000, per
essersi nella sua qualità di sottufficiale incaricato delle
funzioni di gestore dello spaccio militare del Centro addestramento
reclute della Marina Militare di Taranto, appropriato, nel periodo
novembre 1990-giugno 1994, della somma in discorso, provento di
sconti o premi versati da una ditta fornitrice (Omissis s.r.l.) di
generi alimentari allo spaccio medesimo. Per i medesimi fatti il
Tribunale militare di Bari, con sentenza del 24 settembre 1998,
resa ex art. 444 c.p.p., aveva condannato il D. alla pena di anni
uno e mesi otto di reclusione, in ordine al reato di peculato
militare continuato.
Il giudice di
primo grado ha ritenuto che il mancato versamento delle somme di
che trattasi aveva dato luogo, in una tipica gestione fuori
bilancio, ad una responsabilità contabile del gestore e lo ha di
conseguenza a tale titolo condannato. Nel proprio gravame
l'appellante deduce; - la prescrizione dell'azione non riconoscendo
effetti interruttivi all'atto di costituzione in mora
dell'Amministrazione; - difetto di motivazione della sentenza, che
fonda il giudizio di responsabilità essenzialmente sui fatti
accertati dal Tribunale militare, in ogni caso tralasciando di
considerare il concorso, nella causazione del danno, della
Commissione amministratrice dello spaccio, che avrebbe quanto meno
violato i propri doveri di gestione e di controllo. L'impianto
accusatorio si baserebbe, in buona sostanza, sulle dichiarazioni
rese dal rappresentante della ditta fornitrice, il quale ebbe a
dichiarare di aver corrisposto somme di denaro all'odierno
appellante in percentuale sul valore delle forniture di cui sopra,
attestate in note di credito intestate allo spaccio militare di
Maricentro.
Al riguardo
viene rappresentata la circostanza che il rappresentante in
questione è stato condannato dal Tribunale di Taranto, con sentenza
del 29 gennaio 2001, a margine di questione relativa ad altro
spaccio militare, per il reato di falso in certificazione
amministrativa, per aver reiteratamente falsificato la firma del
militare gestore dello spaccio, al fine di certificare la
ricezione, da parte dello stesso gestore, della merce esposta in
numerose fatture della Omissis s.r.l. Non vi sarebbe stata,
sostanzialmente, alcuna attività istruttoria della Procura
contabile né la Sezione giurisdizionale ha accolto le numerose
richieste istruttorie avanzate dal convenuto. Viene altresì
riproposta l'eccezione della intervenuta prescrizione,
nell'affermazione che essa può essere validamente interrotta solo
dall'Amministrazione danneggiata, la quale non avrebbe posto in
essere alcun valido atto interruttivo. Con riferimento alla
genuinità delle fonti di prova, l'appellante ricorre alle
previsioni di cui agli artt. 10 del Regolamento di procedura per i
giudizi innanzi alla Corte dei conti e 335 c.p.c., chiedendo che
questo giudice fissi un termine entro il quale possa proporre
querela di falso dinanzi al Tribunale competente.
Conclusivamente
l'appellante chiede termine per proporre querela di falso,
acquisizioni istruttorie, l'annullamento o la riforma della
sentenza impugnata. Nelle proprie conclusioni depositate il 29
novembre 2002 il Procuratore Generale chiede il rigetto
dell'appello ritenendo pienamente fondata la decisione del primo
giudice e le motivazioni che la sostengono. Non ritiene inoltre
accoglibile la richiesta di fissazione di un termine per proporre
querela di falso sulla nota di credito dell'Omissis, essendo a suo
avviso decorso il termine per proporla. L'appellante ha depositato
in data 17 settembre 2003 ulteriore memoria nella quale confuta le
tesi della parte pubblica e ribadisce i motivi di gravame.
Nell'udienza dibattimentale le parti hanno illustrato e confermato
i rispettivi atti scritti.
Considerato
in diritto
L'appellante
eccepisce preliminarmente la prescrizione del diritto fatto valere
dalla parte pubblica, contestando l'efficacia interruttiva della
nota dell'Amministrazione n. 15/10166 del 24 novembre 1998. In
proposito va confermato l'impianto motivazionale della pronuncia
reiettiva del giudice di primo grado, fondato sulla indifferenza
della promanazione dell'atto dall'Amministrazione danneggiata o dal
Procuratore regionale, soggetti ambedue abilitati ad emettere atti
interruttivi della prescrizione. Egualmente quanto al contenuto il
giudice di primo grado ha correttamente accertato l'inequivoca
esistenza nella nota dell'Amministrazione della volontà di ottenere
l'adempimento dell'obbligazione, elemento sufficiente per la messa
in mora. L'eccezione va, pertanto, respinta.
L'appellante,
nel contestare gli elementi probatori posti a fondamento della
sentenza impugnata, preliminarmente chiede che gli venga fissato un
termine per proporre querela di falso in ordine alle note di
credito emesse dalla Omissis s.r.l. e non registrate nella
contabilità dello spaccio. Come rileva lo stesso appellante, i
documenti di che trattasi non sono aggredibili sotto il profilo del
falso materiale, in quanto sicuramente compilati dal suo autore e
non risultano contraffatti o alterati. Ciò che, invece,
l'appellante contesta è la veridicità dei fatti rappresentati nelle
note di credito, sostenendo che l'autore del documento fa da essi
risultare una realtà contraria al vero, configurando così una
ipotesi di falso ideologico. In proposito vanno prospettati due
ordini di problemi.
Il primo è che
anche nell'ipotesi tipica del falso ideologico, e cioè quella
riguardante documenti pubblici, formati da un soggetto autorizzato
ad attribuire pubblica fede, e cioè qualità di prova legale al
documento, il falso investe la discordanza tra quanto esso registra
come avvenuto o dichiarato al momento della sua formazione e quanto
in realtà è avvenuto o è stato dichiarato. Non attiene invece alla
materia del falso la prova della difformità fra dichiarazione e
verità, che può essere in ogni modo dimostrata. Il secondo problema
è che viene generalmente negata, se non in via di eccezione, la
possibilità di configurare per la scrittura privata il falso
ideologico, non sussistendo per questo tipo di documento un obbligo
di dichiarare la verità. Alla luce delle esposte considerazioni non
può configurarsi come efficace strumento di tutela giurisdizionale
per il convenuto la querela di falso intesa non a dimostrare la
falsità materiale del documento ma la non rispondenza a verità del
suo contenuto.
D'altro canto
il documento in contestazione non ha alcuna efficacia legale
probatoria in ordine al suo contenuto, che intende attestare
l'esistenza di una operazione contabile contestabile con qualsiasi
mezzo probatorio. Va anzi detto che la mancata sottoscrizione da
parte del soggetto ricevente delle note di credito attribuisce a
detti documenti solo l'efficacia di uno tra gli altri strumenti di
prova versati dall'attore nel giudizio, che combinandosi e
contrapponendosi ad altri elementi probatori concorrerà a formare
il convincimento del giudice. Va di conseguenza respinta la
richiesta di fissazione di un termine per proporre querela di
falso. Dalle considerazioni da ultimo esposte altresì consegue che
non può attribuirsi valore assoluto di prova al contenuto delle
note di credito emesse dall'Omissis, assunte dal giudice di primo
grado come dimostrative-accertative del carico della gestione
contabile tenuta dal D. Occorre a questo punto rivalutare tutti gli
elementi di prova versati in giudizio per accertare l'esistenza, i
limiti, la configurazione della responsabilità ascritta
all'appellante. Fondamentali elementi probatori dell'illiceità
della condotta del D. e della sua efficienza causale nella
produzione del danno arrecato alla gestione contabile vengono
tratti dalla sentenza penale resa nei confronti del D. ex art. 444
c.p.c. per il reato di peculato militare continuato.
Vengono
pertanto in rilievo gli effetti della sentenza ex art. 444 c.p.p. e
i problemi relativi alla valutazione delle prove acquisite in sede
penale. Quanto alla natura della sentenza di applicazione della
pena su richiesta delle parti una corrente dottrinaria e
giurisprudenziale le riconnette natura di sentenza di condanna
(cfr. C. cost. n. 313/1990. Cass. N. 2065/1999, n. 3490/1996). Si
assume, infatti, che diversamente si giungerebbe all'assurdo di una
rinuncia all'esercizio dell'azione penale e al diritto di difesa,
inconciliabile con il disposto di cui agli artt. 112 e 24 Cost.
Tale effetto non può certo costituire un corollario del principio
di disponibilità della prova fatto proprio dall'art. 190 c.p.p.
anche perché in una simile evenienza il giudice sarebbe chiamato a
sopperire ex art. 507 dello stesso codice. Altra corrente ritiene
invece che non si possa attribuire a detta sentenza natura di
sentenza di condanna, sul presupposto dell'assenza
dell'affermazione di colpevolezza, essendo anzi più vicina quanto a
valore delle statuizioni ad una sentenza di proscioglimento (cfr.
C. Cost. n. 251/1991, Cass. SS.UU. 26 febbraio 1997).
Il legislatore
della legge 27 marzo 2001 n. 97 sembra avallare la prima tesi,
disponendo l'art. 445 c.p.p. novellato attraverso il richiamo
all'art. 653 c.p.p. l'efficacia di giudicato non solo della
sentenza di assoluzione, ma anche quella di condanna a pena
patteggiata. Ad ogni modo, dopo la novella legislativa, non si può
dubitare della parificazione operata sul piano del valore
probatorio. Significativa appare ai fini del valore da attribuire
alla sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti
in un giudizio diverso da quello penale, la ormai consolidata
giurisprudenza della Corte di Cassazione - Sez. Tributaria (cfr. 10
dicembre 1998, n. 11301 e 17 gennaio 2001, n. 630) secondo la quale
la sentenza ex art. 444 c.p.p. costituisce "un importante elemento
di prova circa la percezione di illeciti proventi e, quindi, della
produzione di un reddito imponibile". Tale elemento di prova circa
l'effettivo compimento dei fatti costituenti reato potrà essere
disatteso nel giudizio di merito solo nel caso in cui il
contribuente spieghi le ragioni per cui ha ammesso una
responsabilità penale e il giudice non lo abbia assolto. In
sostanza la richiesta di pena patteggiata non comporta un
accertamento invincibile di responsabilità, come invece accade con
il giudicato penale a seguito di dibattimento ex art. 651 c.p.p.,
ma può essere contestato in un giudizio diverso da quello penale
fondato sui medesimi fatti attraverso la prova della
inattendibilità della veridicità dei fatti versati nel giudizio
penale, iniziando dai motivi per i quali è stato chiesto di
patteggiare la pena pur non essendo il richiedente autore dei fatti
illeciti.
Ne consegue che
nei giudizi diversi da quello penale, pur non essendo precluso al
giudice l'accertamento e la valutazione dei fatti difformi da
quelli contenuti nella sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 444
c.p.p.; questa assume particolare valore probatorio vincibile solo
attraverso specifiche prove contrarie. Quanto alle prove formatesi
nel giudizio penale, queste possono essere acquisite nel giudizio
di responsabilità amministrativo-contabile per essere oggetto di
valutazione del giudice in questa sede , nella quale possono essere
oggetto di contestazione e di dialettica processuale. Le
conclusioni innanzi esposte hanno trovato conferma nel comma 1 bis
dell'art. 445 c.p.p., come introdotto con legge 12 giugno 2003 n.
234. Detta norma per un verso equipara la sentenza ex art. 444
c.p.p. a pronuncia di condanna, per altro verso ne esclude
l'efficacia di giudicato in giudizi civili o amministrativi. Ora
anche nell'atto di appello il D. non indica alcun elemento idoneo
ad attestare la non veridicità dei fatti posti a fondamento della
sentenza ex art. 444 c.p.p. né di motivi che lo hanno indotto ad
accettare una pena per un grave reato pur in mancanza di elementi
di colpevolezza. Nel gravame vengono enunciate infatti tesi sulla
natura e sugli effetti dalla sentenza di patteggiamento ma non
viene offerta nessuna prova contrastante con gli accertamenti posti
a base della sentenza penale.
Va ancora
ricordato che il reato di peculato ha quale contenuto
l'appropriazione da parte del pubblico ufficiale di denaro di cui è
in possesso od ha la disponibilità per ragioni del suo ufficio.
D'altro canto le risultanze del processo penale sono confermate
dalle valutazioni fatte dalla Guardia di Finanza nelle indagini
effettuate a fini fiscali, presso la società Omissis. Di contro il
D. ha prodotto sentenza penale che in un giudizio riguardante
gestione di altri spacci, ha riconosciuto la non veridicità della
sottoscrizione da parte dei militari riceventi delle note di
credito della Omissis s.r.l., ed ha pronunciato condanna del
titolare della società per il reato di falso per aver egli apposto
dette firme. Nella sentenza peraltro vi è solo il riconoscimento
della falsità della sottoscrizione, ma non vi è nessun accertamento
sui motivi sottostanti alla falsità, ritenuti estranei
all'accertamento del reato. Dagli elementi versati in giudizio
risulta ancora che la Omissis concedeva sconti ed emetteva note di
credito per le forniture a tutti gli spacci militari, i cui gestori
peraltro si rifiutavano di sottoscrivere dette note. Sulla base
degli esposti elementi probatori questo Giudice considera che
sicuramente la Omissis concedeva sconti per le proprie forniture
agli spacci, sconti contabilizzati normalmente attraverso note di
credito.
Nel caso di
specie, come in altri, dell'importo delle note di credito si
appropriava, in tutto o in parte, il gestore dello spaccio.
Significativi in tal senso sono gli elementi costitutivi del reato
di peculato. Infatti se avesse corrisposto al vero l'affermazione
del D. di aver ricevuto dal titolare dell' Omissis solo regalie di
modesta entità non si sarebbe potuto configurare il reato di
peculato, dalla cui accusa il D. agevolmente avrebbe potuto
sottrarsi in sede penale. D'altro canto non è stata offerta nessuna
spiegazione sui motivi che avrebbero indotto il titolare dell'
Omissis ad elargire regalie a meno di non voler ipotizzare accordi
con il percipiente per la commissione di altri reati (quali ad
esempio la truffa). D'altro canto la condanna del titolare
dell'Omissis per il reato di falso materiale, condanna che
prescinde espressamente da qualsiasi motivazione sulle ragioni
sottostanti al falso, relativamente a note di credito emesse nei
confronti di altre gestioni contabili non è in sé idonea a fornire
la prova dell'inesistenza del peculato. Sul piano logico la tesi
dell'appellante, non supportata da alcun elemento probatorio
specifico, della falsità delle operazioni documentate nelle note di
credito essenzialmente basata sull'interesse dell'Omissis, è
comunque contraddetta dal non essere neppure iniziato un giudizio
penale per i reati di truffa (alternativamente nei confronti degli
spacci o dell'A. per la quale l'Omissis agiva) nei confronti del
titolare dell'Omissis e da specifiche denunce in sede penale dei
gestori degli spacci coinvolti nella vicenda,tutti sottoposti a
procedimento penale.
E ancora
contraddetto dal fatto che (a quanto risulta) l'A. non ha
intrapreso alcuna azione anche civile nei confronti dell'Omissis,
che avrebbe attestato sconti mai concessi e del fatto che
l'Amministrazione finanziaria non ha proceduto a recupero d'imposte
nei confronti dell' Omissis. D'altro conto, anche a voler ammettere
che non tutte le somme indicate nelle note di credito siano state
versate al D. e che anzi parte di esse sia stata trattenuta dall'
Omissis, risulta inequivocabilmente dagli atti di causa che l'
Omissis concedeva sconti agli spacci almeno per prassi consolidata.
Ne consegue che se i gestori degli spacci avessero regolarmente
allibrato tutti i documenti contabili (documenti contabili che non
potevano essere allibrati né rinvenuti nella documentazione
contabile perché avrebbero costituito prove confessorie
dell'appropriazione delle somme) sarebbe agevolmente emersa la
mancata concessione degli sconti, ai quali comunque almeno per
prassi gli spacci avevano diritto. In tal modo il gestore, con la
sua attività illecita, ha comunque causato danno ingiusto alla
gestione tanto se si sia egli appropriato degli sconti tanto se
abbia comunque consentito che altri se ne appropriasse.
È così
irrilevante (salvo ai fini della qualificazione della
responsabilità come amministrativo-contabile e non contabile in
senso specifico) che il gestore si sia appropriato di tutta o parte
delle somme per cui è danno. L'ammontare del danno è poi certo
perché è incontestato che le note di credito si riferiscono a
forniture realmente effettuate dall'Omissis. Quanto alla parte di
danno da ascrivere al D., il Collegio considera, in relazione alla
dimensione del fenomeno ed alla prassi consolidata della
concessione di sconti, che la Commissione amministratrice avrebbe
dovuto, con idonea attività di controllo, scoprire l'illecito e
porre termine al fenomeno. Di conseguenza ritiene di dover
ascrivere a responsabilità della Commissione amministratrice il
trenta per cento del danno stesso, rimanendo il settanta per cento
a carico del D. Pertanto, a parziale riforma della sentenza
impugnata condanna il D. al pagamento della somma di euro 98.525,50
(novantottomilacinquecentoventicinque/ 50), oltre alla
rivalutazione o interessi come da sentenza di primo grado. Respinge
nel resto l'appello. Le spese di giudizio seguono la
soccombenza.
P.Q.M.
La Corte dei
Conti, Sezione Prima Giurisdizionale centrale di appello, a
parziale riforma della sentenza impugnata condanna C.F. D. al
pagamento in favore dell'erario della somma di euro 98.525,/50
oltre rivalutazione e interessi come da sentenza di primo grado.
Rigetta nel resto il gravame in epigrafe. Condanna l'appellante al
pagamento delle spese del presente grado di giudizio, che si
liquidano in euro 105,37 (Centocinque/37). Così deciso in Roma
nella Camera di Consiglio del 10 ottobre
2003. |