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1. La restorative justice, un nuovo modo di fare
giustizia?
L'evoluzione
della Giustizia Penale è caratterizzata, da sempre, da ampi
dibattiti e profonde riflessioni che risentono di quanto accade nei
periodi storici e delle istanze provenienti dalla società. Al
centro di queste considerazioni esiste il soggetto che in qualche
maniera impatta il circuito penale, perché colpevole di "remare
contro" la logica coerente della società. La letteratura che
riguarda la funzione della pena è molto ampia e come affermano -
affrontando la questione - Ciappi e Coluccia (1997, 9) "il tema
viene frequentemente svolto su un terreno giuridico-filosofico
mentre il richiamo a tali funzioni si articola convulsamente a
questioni di natura etica". D'altro canto i modelli di applicazione
della Giustizia sono stati influenzati non solo dal mutare degli
orientamenti filosofici e di ricerca, ma anche dai cambiamenti
politici che hanno contribuito alla loro affermazione o al loro
declino.
Per questi
motivi, i modelli presi in esame - modello retributivo,
riabilitativo e riparativo - divergono dal punto di vista
dell'oggetto, dei mezzi e degli obiettivi che l'azione giudiziaria
impiega e si prefigge ( Gatti, Marugo, 1994; Scardaccione, 1997,
pagg. 9-25). Nella concezione retributiva è il reato l'oggetto, la
finalità è l'accertamento della colpevolezza e la giusta punizione
del colpevole, i mezzi l'applicazione della sanzione. Essa mette al
centro dell'analisi il "reato come male" e concepisce la pena come
"un fine in se stessa", come cioè rispondente ad una esigenza di
giustizia, senza scopi positivi o sociali. L'idea di fondo di tale
modello è quella per la quale "è giusto rendere male per male" e,
dunque, il male costituito dal reato, viene retribuito come il male
penale. Nel modello riabilitativo l'attenzione è sulla persona
autore di reato, l'obiettivo si allinea al reinserimento sociale,
gli strumenti al trattamento socio-riabilitativo, quest'ultimo
orientato verso la modifica del comportamento. In questa
prospettiva assume grande rilievo il programma di osservazione e
trattamento rieducativi affidato a personale educativo, di servizio
sociale e psicologico. Chiaramente, il primo modello fa riferimento
a categorie giuridiche che sono storicamente ancorate
all'elaborazione di un codice di leggi scritte costituenti per il
reo garanzia di una pena certa e proporzionata alla gravità del
reato con conseguente effetto deterrente sul comportamento
criminale futuro mentre, al contrario, il modello riabilitativo
introduce categorie quali personalità, devianza e società anche se
ormai da più anni è oggetto di critica con l'elaborazione di nuovi
principi concettuali di riferimento, orientati sull'analisi
dell'azione deviante, piuttosto che sulle cause e la personalità di
chi commette un reato (De Leo, Patrizi, 1992; Scardaccione, 1997).
L'individuazione del rapporto tra personalità e delinquenza viene
ricondotta alle elaborazioni del Positivismo giuridico, così come
l'individuazione della necessità di incidere sulla personalità del
reo, piuttosto che sulla determinazione dei principi della pena.
L'affermazione del modello riabilitativo corrisponde, inoltre, alla
messa a punto di strumenti e risorse che sono parte integrante
dell'affermarsi dello Stato Sociale.
Ed è proprio
l'indebolimento di questi principi una delle cause che comporta
analogamente, ma con oggetti e obiettivi diversi, una ripresa della
concezione retributiva con un rinnovato neo-classicismo e un
interesse per la vittima del reato all'interno dell'amministrazione
della Giustizia, in linea con le nuove tendenze, perché "Il
paradigma riparativo fa propria l'esigenza di sopperire ai difetti
del modello retributivo, basato unicamente sulla sanzione come
risposta statale al fenomeno della criminalità, e di quello
riabilitativo, che spesso confonde le reali esigenze della
prevenzione con quelle della repressione (…) e dimostratosi
inefficace" (Ciappi, Coluccia, 1997, 105). Si sostiene, inoltre,
che l'origine e l'esigenza di una forma di Giustizia alternativa
risale agli anni '80 quando, oltre alla crisi dello Stato Sociale,
si impone l'esigenza di costi minori e di carceri meno affollate
(Zeher, Umbreit, 1982; Scardaccione, 1997). A ciò fa riscontro un
crescente sviluppo di studi e ricerche sulle vittime del reato e
l'attuazione di politiche sociali in favore delle stesse a cui deve
aggiungersi la constatazione del ruolo marginale che essa ricopre
nell'ambito delle procedure giudiziarie.
Nel modello
riparativo l'autore e la vittima del reato divengono attivi
protagonisti di una risoluzione del conflitto che il reato ha
originato e rappresentato. L'interesse dello stato, la pretesa
punitiva, passa in secondo piano, essendo il sistema finalizzato ad
individuare una soluzione che possa "ristorare" (materialmente, ma
non solo) la vittima e responsabilizzare costruttivamente ed
attivamente l'autore. In linea con quanto affermato, Garena (1999,
51) pone l'accento su una nuovo modo di intendere il conflitto: "La
riparazione costituisce un modello antitetico di intervento. È un
concetto alternativo alla cultura della punizione, della vendetta,
del far pagare. Non è quindi un principio di sostituzione della
pena, poiché agisce in uno spazio ed in un tempo concettualmente
diverso dalla retribuzione (…) parlare di riparazione significa
interrogare una cultura su aspetti chiaramente legati ai sistemi
valoriali, all'etica, ai confini tra giusto ed ingiusto, alle
radici profonde quindi dei sensi esistenziali, delle emozioni e dei
sentimenti individuali e collettivi".
In logica
conseguenza, la fisionomia classica e quella riabilitativa della
pena scompaiono per lasciare il posto ad un accordo tra le parti.
In questa ottica di "riappropriazione del conflitto" - precisa
Scivoletto (1999) - si colloca la mediazione, che introduce uno dei
linguaggi, una delle tecniche della giustizia riparativa. Tuttavia,
appare importante sottolineare che i concetti di riparazione,
restituzione e mediazione pur essendo vicini, non sono equivalenti.
Riparazione del danno e restituzione alla vittima del reato sono
tecniche che possono venir inserite tra gli accordi all'interno del
processo che intercorrono tra accusa e difesa e mirano ad
alleggerire la situazione dell'imputato che si adoperi in favore
della vittima, riparando il danno monetario e, nel contempo,
proprio a garantire e considerare anche la presenza della vittima
tra i soggetti di rilievo processuale.
2. La mediazione come rimedio al disordine
Volendo quindi
definire e delimitare il concetto di mediazione ci sembra di
inquadrare questo nuovo modo di intendere la giustizia in
"quell'attività che un terzo neutrale svolge nei confronti di due o
più persone in conflitto, attività che ha lo scopo di riallacciare
i fili di una comunicazione interrotta (…) che offre uno spazio di
ascolto e di parola a chi lo desidera, perciò caratterizzata da
neutralità, libera adesione e confidenzialità" (Scivoletto, 1999,
25). Essa ha come obiettivo principale la riconciliazione e non
persegue necessariamente l'obiettivo del risarcimento del danno, di
conseguenza non necessariamente deve collocarsi all'interno della
vicenda processuale. La mediazione può essere giudiziaria, cioè
aver preso avvio dalla commissione di un reato e dal procedimento
che in conseguenza sia stato aperto, oppure essere extragiudiziale
o sociale, quando sia nata da conflitti interpersonali che, pur
profondi e radicati, non abbiano dato origine a condotte penalmente
rilevanti ed alla commissione di reati (si parla di mediazione
scolastica e familiare, nel corso di processi di divorzio, specie
in relazione alle decisioni sull'affidamento dei figli minori).
I dubbi
sollevati sono rappresentati in primo luogo dalla probabile
adesione strumentale del soggetto, per fini deflattivi o di
riduzione della pena, o dalla vittima intenzionata ad ottenere un
risarcimento. Infine, dalla non spontaneità che connota il setting
della mediazione essendo di impulso e di provenienza
giudiziaria.
3. La mediazione penale nella giustizia minorile italiana
L'ambito
individuato dal legislatore come luogo idoneo ad avviare percorsi
risarcitori nella prospettiva della riconciliazione è quello del
processo penale minorile. La dottrina prevalente - approfondisce
Chiara Scivoletto (1999) - ha rintracciato nel rito penale minorile
la possibilità di tre modalità operative di intervento, collocate
sia all'interno del procedimento, che nella fase della sua
sospensione per effetto della ordinanza ex art. 28 DPR 448/88, che
può infatti contenere "prescrizioni dirette a riparare le
conseguenze del reato e a promuovere la conciliazione del minorenne
con la persona offesa dal reato" (art. 28, c. II). Altro spazio di
applicazione alla riconciliazione e riparazione è stato individuato
nella formula del perdono giudiziale (art. 169 c.p.), per cui si
otterrebbe il vantaggio educativo di un perdono condizionato alla
prestazione di idonei atteggiamenti riparativo/riconciliativi da
parte del minore; condizione che ben potrebbe allontanare il
pericolo, ampiamente denunciato in letteratura, di un utilizzo
distorto e fuorviante di tale formula di proscioglimento.
La mediazione è
stata ritenuta inseribile anche negli elementi presentati
dall'articolo 564 c.p.p., specie in situazioni di lieve entità, per
risolvere conflitti intrafamiliari e giungere al ritiro della
denuncia; nella formula prevista dall'art. 9 DPR 448/88 ove la
disponibilità del ragazzo alla mediazione/riconciliazione potrebbe
divenire strumento per la valutazione della personalità; nonché fra
le sanzioni sostitutive previste e disciplinate dall'art. 32, II
dello stesso DPR; infine, in fase esecutiva, come prescrizione, fra
quelle inserite nel programma relativo all'affidamento in prova al
servizio sociale ex art. 47, L. 354/1975. In questo caso, a parte
la scarsa applicazione dell'istituto, le ragioni che ne
sconsiglierebbero la scelta come luogo per la riconciliazione,
sarebbero riconducibili essenzialmente nell'effetto "blando"
dell'attività riparativa e riconciliativa nel lungo lasso di tempo
intercorrente tra la commissione del reato e l'applicazione della
misura. Ipotizzabile, poi, una procedura parallela di mediazione
vera e propria, svincolata dall'esito processuale, che - pur molto
criticata - costituisce la frontiera più avanzata del modello.
Il reato
sarebbe in tal caso occasione per attivare la rete della mediazione
in cui coinvolgere gli attori sociali, indipendentemente dalla
vicenda processuale. Il processo seguirebbe il proprio percorso e
non ne verrebbe in alcun modo intaccato, quanto all'esito finale.
Il pensiero giuridico attuale, facendo riferimento alle esperienze
estere, ritiene applicabili le tecniche di riparazione e di
mediazione solo ai reati contro il patrimonio o contro la persona,
purché di non particolare gravità; in tali casi esse ben potrebbero
fungere da formule alternative di uscita dal processo, come
strumenti di risoluzione del procedimento o sostitutivi della
sanzione. Per i reati gravi, invece, si preferirebbe attuare il
programma di riconciliazione e/o mediazione all'interno di una
eventuale misura alternativa, ovvero come "processo parallelo" a
quello giudiziario; un simile intervento dovrebbe mirare al
risanamento dei rapporti umani e sociali compromessi in occasione
del reato, pur rimanendo svincolato da ogni meccanismo, in termini
premiali, ai fini dell'esito del processo.
I due fronti di
maggior interesse sono dunque - da un lato - l'articolo 28,
all'interno del quale è possibile introdurre la riconciliazione,
sia con la formula indiretta, attraverso la prestazione di lavoro
socialmente utile e di attività nel volontariato sociale
(ipotizzabili anche per i reati a vittima diffusa, es. lo spaccio),
che con la formula diretta, attraverso un risarcimento materiale
del danno patrimoniale o la presentazione di scuse formali.
Dall'altro lato, la mediazione vera e propria sarebbe da avviarsi
parallelamente al processo, in seguito all'apertura di un fascicolo
giudiziario. Rispetto all'applicazione di questo modello occorre
riferirsi alle esperienze ancora sperimentali che sono attivate
presso alcuni tribunali per i minorenni italiani.
4. Il minore deviante come "precursore" della mediazione in
Italia
La riforma del
processo penale nasce principalmente sull'idea di un "progetto
educativo" nei confronti del ragazzo che ha espresso le sue
difficoltà attraverso un comportamento penalmente sanzionato.
L'adolescente ha bisogno di un intervento significativo, più che di
una risposta in termini di terrorismo dell'intervento penale e
questo vale anche per il carcere che, anziché facilitare l'opera di
recupero del soggetto la rende più difficile. È su questa linea che
Franco Occhiogrosso (1999, 5-31) - nell'affrontare il rapporto tra
mediazione e processo penale - pone l'accento sulle motivazioni che
hanno favorito quella "sintonia" proprio in ambito minorile. In
primo luogo perché la normativa penale minorile è costituita da due
fasi processuali, la prima di carattere sanzionatorio del tutto
simile a quella della giurisdizione ordinaria; la seconda di
carattere propositivo, diversa da quelle della giurisdizione
ordinaria e che guarda al futuro, essendo chiamata a costruire
insieme ai servizi sociali un progetto per l'avvenire che consenta
al minorenne la piena realizzazione della sua personalità e il suo
eventuale reinserimento sociale.
Questa seconda
fase "sposa" pienamente la cultura della mediazione, proiettata
anch'essa nel futuro, sia pure nella diversa prospettiva della
pacificazione sociale e dell'attenzione alla vittima del reato. In
tal senso, quello minorile rappresenta l'ambito che più si avvicina
allo spirito della mediazione in quanto non rivolto solo al
passato, ma indirizzato in termini progettuali al futuro. È stato
quindi abbastanza agevole nell'ambito della giustizia minorile
conciliare tutela del minore e tutela della vittima in un progetto
che guardi al futuro per entrambi, come avviene per la messa alla
prova, primo istituto processuale in Italia ad aver avuto
un'attenzione di tipo non contenzioso per la vittima. Questo
discorso risulta più complesso, invece, per la giurisdizione
ordinaria, la quale si pone esclusivamente in una logica
contenziosa, che tende ad esasperare il conflitto. Inoltre, oltre a
tutelare la vittima del reato la cultura della mediazione realizza
l'interesse del minore a vivere e a crescere in un ambiente sereno
e non conflittuale, consentendo una maggiore
responsabilizzazione.
5. Conclusioni
Le esperienze
di mediazione penale in Italia sono ancora in fase iniziale, forse
per la carenza di cultura giuridicasociale da un lato, dall'altro
per una impostazione ideologica di massa che vede nella punizione
un efficace e garante strumento di difesa sociale e che fa quindi
fatica ad assorbire e sedimentare il concetto di "riorganizzazione
relazionale autore-vittima". Le norme processuali penali in Italia,
almeno apparentemente non sembrano fornire spazi applicativi agli
interventi di mediazione, tuttavia il legislatore offre margini di
applicazione in tal senso, sia in ambito penale minorile che in
quello ordinario.
In tal senso,
la giustizia riparativa - per Giovanni Garena - rappresenta un
percorso complesso che richiede un forte coinvolgimento della
comunità locale, sia sul piano tecnico che su quello culturale:
"Occorre ricordare che mentre la retribuzione è sempre facile, la
riparazione apre contraddizioni, comporta la messa in discussione
di stereotipi, chiama le persone - tutte, non solo gli autori dei
reati - a misurarsi con le difficoltà e le fatiche del vivere e del
vivere insieme. Con la riparazione si tratta perciò di entrare in
un quadro operativo di nuovi significati: entrare nella complessità
delle relazioni, delle simbolizzazioni, della crescita civica;
accettare di educare la comunità locale e di educarci in
continuazione; raccordare la trasgressione (intesa come violazione
di norme, come andare oltre i limiti consentiti) alla comunità
locale (che è sempre, contemporaneamente, fonte-limiteargine della
trasgressione)" (Garena, 1999, pagg. 54-55). Così, l'intervento di
mediazione penale si connota di una valenza educativa e sociale, in
quanto la ricomposizione del conflitto autore-vittima volge a
beneficio dell'individuo, ma anche dell'intero sistema comunitario,
riflettendo però con quanto afferma Jacques Calmettes (1999, 113) a
proposito della vittima: "Gli interventi di aiuto devono
principalmente tendere a restituire alla vittima la sua dignità di
uomo, il suo posto nel contesto sociale. Detto obiettivo può essere
raggiunto innanzi tutto chiamando queste persone vittime. Usare un
linguaggio identificativo e chiaro nei confronti della vittima
vuole dire restituirle la parola".
Di fatto, il
comportamento deviante posto in essere rappresenta quel punto di
non ritorno per il minore nella comunità e la sua consegna nelle
mani delle autorità preposte alla repressione. Sicuramente -
prosegue Garena (1999), a proposito della necessità della
comunicazione tra i soggetti che compongono la comunità locale sul
tema giustizia - "si corre il rischio di trovarsi di fronte a una
popolazione sempre meno capace di darsi una finalità comune e di
realizzarla, frammentata di esseri umani che giungono a vedere se
stessi in termini sempre più atomistici, formata da individui
sempre meno legati da una comunanza di progetti e di fedeltà". La
mediazione ha, in questo senso, il potere di aprire "spazi di
comunicazione inesplorati" e con un grande atto di civiltà
restituire il minore al suo gruppo di
appartenenza. |