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Non vi è
dubbio che le misure preventive, e in particolare quelle
patrimoniali, nonostante le inquietudini di dottrina e
giurisprudenza che non abbiamo mancato di sottolineare,
costituiscono un irrinunciabile strumento di lotta al crimine ed al
fenomeno mafioso in particolare; la normativa descritta ha già
avuto un apprezzabile banco di collaudo che ha consentito di
verificare la sua efficacia ed ha fatto registrare unanime
apprezzamento tra gli addetti ai lavori. Va però riconosciuto che,
sul piano della politica criminale, le misure personali non hanno
del tutto perso l'alea di provvedimento poliziesco connotato da
autoritarietà, circostanza che deve indurre l'operatore accorto ad
uno sforzo di professionalità nel raccogliere e documentare i
presupposti per la loro irrogazione.
Diversa è la percezione, anche al di
fuori delle mura dei Tribunali e degli uffici di polizia, delle
misure di prevenzione patrimoniali, che vengono invece avvertite
anche dal mondo dei media come strumenti attivi ed incisivi che
consentono di colpire la vera forza della mafia(203), i cui
contorni sono stati più puntualmente individuati, proprio grazie
agli accertamenti patrimoniali, nelle enormi concentrazioni di
capitale proveniente dalle estorsioni, dai sequestri di persona,
dal traffico della droga, dalle speculazioni edilizie che,
riciclate in attività lecite, mettono fuori mercato l'economia sana
soggetta agli alti costi del prestito bancario. La mafia
imprenditrice deve oggi fare i conti con l'aumentata efficienza di
alcune strutture pubbliche che combattono contro la capacità
mafiosa di condizionare la pianificazione economica, il senso della
libera iniziativa imprenditoriale, il quadro dei rapporti
interni.
Tale capacità si estrinseca non solo
grazie all'applicazione delle norme anzidette ma anche attraverso
il perfezionamento di meccanismi investigativi complessi, capaci di
penetrare l'articolato sistema di camuffamento di patrimoni e
capitali "opachi". L'esperienza applicativa ha fatto, peraltro,
maturare alcuni suggerimenti di aggiustamento legislativo, in parte
già accolti. Tali esigenze si sono rivolte essenzialmente alla
necessità del reinserimento produttivo dei beni sequestrati e
confiscati, auspicata negli ultimi anni anche a livello politico,
al fine di evitare ripercussioni sull'economia e sul livello
occupazionale. In particolare, la L. 7 marzo 1996, n. 109 ha
regolato la riutilizzazione dei beni confiscati prevedendo il
versamento all'Ufficio del Registro delle somme di denaro nonché
dei crediti, titoli o beni mobili non costituiti in azienda. Per i
beni immobili la norma prevede, invece, che essi siano mantenuti
nel patrimonio dello Stato per finalità di giustizia, ordine
pubblico e protezione civile oppure trasferiti nel patrimonio del
Comune per fini sociali o istituzionali.
Quanto ai beni costituiti in
azienda, infine, essi possono essere venduti, liquidati o mantenuti
nel patrimonio statale per essere affittati a società pubbliche o
private oppure concessi a titolo gratuito ai lavoratori dipendenti
dall'impresa confiscata. Si tratta, come si vede, di provvedimenti
di grande impatto anche sul piano dell'immagine, che contribuiscono
a riaffermare la supremazia e l'autorevolezza delle Istituzioni (si
pensi ad es. ad una villa appartenuta ad un esponente di spicco di
un sodalizio mafioso che viene convertita in caserma dei
Carabinieri o in istituto scolastico). A fronte di ciò, si è, però,
rilevata la eccessiva rigidità del regime dei controlli in materia
di licenze, concessioni e iscrizioni ad albi professionali. Non
sono mancati, inoltre, inviti a disciplinare in modo più organico e
puntuale il nascente diritto penale dell'impresa, specie nel
settore societario e valutario, e ad istituire più rigorosi
controlli sui fondi di investimento e sui titoli atipici, terreno
di coltura della criminalità organizzata.
Non si può fare a meno, poi, di
considerare che gli strumenti di intervento predisposti dal sistema
contro i fenomeni di collegamento tra criminalità ed economia sono,
comunque, facilmente neutralizzabili da chi opera illegalmente;
pertanto un mezzo considerato utile e sufficiente in un determinato
momento, può facilmente essere svuotato di significato nel volgere
di poco tempo. Ciò postula l'esigenza di una maggior duttilità
degli strumenti di contrasto che, però, in taluni casi, può dar
luogo al rischio di minori garanzie sul piano costituzionale. Per
quanto concerne, infine, le misure preventive in generale,
sembrerebbe giunto il momento di raccogliere in un testo unico la
normativa esistente(204); difatti, al di là dei problemi
sostanziali evidenziati dalla dottrina sulla conformità delle
misure preventive in quanto tali, e soprattutto di quelle
personali, si pone un'esigenza di coordinamento delle leggi
vigenti, per ovviare quantomeno alle difficoltà d'interpretazione
dei testi giuridici.
Oltre agli interventi normativi, che
sono sempre difficili e lunghi da realizzare, occorre, in ogni
caso, elaborare una vera e propria strategia in grado di combattere
la penetrazione mafiosa nella vita economica; sarebbe auspicabile
un maggior ricorso a tavoli nazionali in cui si confrontino
giuristi, magistrati, operatori finanziari e organizzazioni di
commercianti e imprenditori, al fine di trovare un concreto punto
di equilibrio tra le esigenze di libera iniziativa economica, a cui
abbiamo fatto cenno all'inizio del presente capitolo, e la costante
ed improcrastinabile necessità di monitorare i flussi economici a
fini preventivi. Tali fini, è ormai evidente, costituiscono una
linea irrinunciabile di politica criminale, ma le innumerevoli
questioni di legittimità costituzionale, alle quali più volte si è
fatto cenno, anche se quasi sempre superate dalla Suprema Corte,
rivelano un sistema che necessita senz'altro di essere ricondotto
entro limiti giuridicamente ineccepibili e che si liberi delle
altalenanti incursioni nel tessuto normativo della legislazione
emergenziale. Siamo, infatti, convinti che l'efficienza di un
ordinamento risiede anche nella stabilità delle sue norme ed è
inversamente proporzionale alla frequenza degli interventi
normativi che, se non governati da linee coerenti di politica
criminale, determinano nebulosità ed incertezze.
Approfondimenti
(203) -In generale, dalla rilevazione statistica a livello
nazionale, si osserva che il ricorso a tali strumenti di
prevenzione qualificata è stato più frequente negli uffici
giudiziari del sud e delle isole.
(204) - Al riguardo nei provvedimenti di manovra finanziaria del
1997, si era dato mandato al Governo di istituire testi unici sulle
più diverse materie, alcuni dei quali poi realizzati, mentre la
commissione anti-corruzione presso la Camera dei Deputati ha
presentato più progetti di legge complessi su tale
argomento. |