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Le misure
ante delictum vantano, all'interno dell'ordinamento, una antica
quanto tormentata tradizione, risalente alle codificazioni
preunitarie(33). Lo Stato Sabaudo fornì l'architrave su cui si
modellerà il sistema preventivo degli stati liberali. Sin dal 1567
si assisté alla emanazione di ben 25 provvedimenti nel settore, che
troveranno, infine, nelle Reali Costituzioni di Carlo Emanuele del
1770, una scelta in senso penale di ipotesi inizialmente colpite
con meccanismi preventivi. Sin dall'inizio, i comportamenti di
oziosità, vagabondaggio e mendicità venivano intesi come status
soggettivi, condizioni di vita, appartenenza razziale, sanzionati
con misure preventive personali, quali l'espulsione ed il bando, la
cui osservanza veniva protetta dalla irrogazione di pene detentive
e patrimoniali, come la confisca, antesignana delle attuali
conseguenze patrimoniali delle misure personali. Un successivo
editto di Carlo Emanuele del 1750 prevedeva, contemporaneamente,
l'espulsione per i poveri stranieri e l'arresto per gli oziosi, i
vagabondi e i mendicanti validi al lavoro; nel 1756 l'arresto verrà
esteso anche ai frequentatori abituali di giochi, osterie e
bettole.
L'oscillazione di scelta tra il
sistema preventivo e quello sanzionatorio culminò con il succitato
provvedimento del 1770, che imponeva la punizione per gli zingari,
gli oziosi ed i vagabondi, in quanto tali, con un singolare
complesso di natura afflittiva, che comprendeva la galera per i
maschi, la fustigazione per le donne maggiorenni, il carcere per le
donne tra i 18 ed i 20 anni di età, la catena per un anno ai maschi
e per sei mesi alle donne. In tempi successivi, nel Regno di
Sardegna ebbe vigenza la legge 26 febbraio 1852, n. 1339, che
recava provvedimenti provvisori in materia di pubblica sicurezza,
con cui venivano definite e disciplinate le prime misure di
prevenzione personali a carattere strettamente amministrativo, e
cioè la sottomissione, la diffida, il foglio di via obbligatorio,
il ricovero di minori di anni 16 in stabilimento di pubblico
lavoro. I destinatari dei provvedimenti erano i forestieri che
esercitavano il commercio ambulante senza licenza, coloro che erano
sospettati di commettere furti di campagna, o pascolo abusivo, gli
oziosi e i vagabondi(34). Del sistema di prevenzione ante delictum
si confermò la necessità sin dagli albori dello Stato unitario.
Difatti, il fenomeno del brigantaggio postunitario nelle Province
meridionali mise in crisi, di fatto, l'autorità del governo
legittimo su intere regioni.
Nell'agosto del 1863, il Parlamento
approvò un insieme di aspre disposizioni legislative, la legge
Pica, le quali, oltre a ristabilire la competenza dei Tribunali
Militari per i reati di brigantaggio e istituire, in quasi tutte le
province dell'Italia Meridionale, l'istituto del domicilio coatto
per i sospetti e i "manutengoli", comminavano la fucilazione, o i
lavori forzati a vita nel caso di attenuanti, indiscriminatamente
per tutti i briganti che avessero opposto resistenza a mano
armata(35). L'art. 4 della legge, antesignano del sistema delle
misure di prevenzione, individuava, come si è detto, un preciso
ambito di pericolosità sociale, da individuarsi nelle categorie
degli oziosi, vagabondi, persone sospette, "manutengoli e
camorristi". Sin dall'epoca liberale, le misure di prevenzione
furono elaborate per fronteggiare determinate categorie di soggetti
che non avevano ancora commesso reati.
La connessa pericolosità sociale fu
formalmente ritagliata su fenomeni di mera antisocialità e cioè su
condotte di vita contrarie ai valori sociali e morali, talvolta
sintomatiche di classi a rischio, che potevano tradursi in
situazioni di devianza sociale, anche se penalmente
irrilevanti(36). In tale direzione di politica applicativa, con
legge del 24 giugno 1871, per la repressione del malandrinaggio, si
pervenne ad una ampia riforma della legge organica di Pubblica
sicurezza, risalente al 20 marzo 1865, n. 2248, allegato b. Una
organica sistemazione delle misure di prevenzione si ebbe con la
Legge di Pubblica sicurezza 30 giugno 1889, n. 6144, che segnò la
scomparsa dal Codice Zanardelli dei reati meramente indiziari che
colpivano le persone sospette, in quanto indicate, dalla pubblica
voce, come autori di crimini o delitti, in particolare estorsioni,
grassazioni, furti e truffe, nonché quei fatti puramente
sintomatici già perseguiti dalla previgente legislazione
sardo-piemontese.
Si trattava di una legislazione
sostanzialmente intesa a garantire forme di protezione ad un
assetto sociale ancora non pienamente identificato nello Stato
unitario; in questa direzione si inseriva, in chiave preventiva,
anche il Regio Decreto 19 novembre 1889, n. 6535, "Regolamento
sulla mendicità", inteso a regolare e controllare l'ampia fascia di
disagio sociale presente in quegli anni nelle province del Regno.
Nell'immediato II dopoguerra sopravvivevano, nel nostro
ordinamento, le misure previste dagli artt. 157 e 164 del Testo
Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, che prevedevano, come
misura più affittiva, il confino di polizia, da espiarsi in una
colonia o in un comune diverso da quello di residenza; il
procedimento di applicazione veniva instaurato e gestito
dall'Autorità Amministrativa, nella fattispecie il Prefetto o il
Questore, in assenza di alcuna garanzia per il proponendo. Fu
proprio la natura estremamente afflittiva del procedimento a
sollecitare una pronuncia da parte della Corte costituzionale, che
di fatto smantellò l'intero sistema. Accadde, difatti, che la Corte
costituzionale dichiarò la illegittimità costituzionale del 1°
comma dell'art. 157 TULPS, nella parte relativa al rimpatrio
obbligatorio o per traduzione di persone sospette e del 2° e 3°
comma dello stesso articolo, nelle parti relative al rimpatrio per
traduzione(37).
La stessa Corte, in tempi
successivi, dichiarava la illegittimità delle norme contenute negli
articoli dal 164 al 176, relative all'ammonimento(38). Si pervenne,
così, alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, che costituisce, ancora
oggi, la pietra miliare attorno alla quale è stato realizzato
l'intero sistema, peraltro alquanto affollato da corpi normativi
che si sono succeduti talvolta in sequenza assai ravvicinata(39).
Con il tempo si è venuta consolidando l'idea della prevenzione
speciale od individuale attraverso il formarsi di un eterogeneo
complesso di misure neutralizzatici, terapeutiche e
rieducativi-risocializzanti, tese ad impedire che l'individuo
potesse incorrere o ricadere nel delitto(40). Il sistema,
certamente, non ha goduto di una semplificazione, di cui, specie in
campo applicativo, si avverte la necessità. Quasi sempre esso si è
evidenziato per talune incongruenze interpretative, finanche in
materia di catalogazione e definizione degli istituti.
Approfondimenti
(33) - L'aspetto della costruzione nel tempo del sistema preventivo
e del suo consolidamento nell'ordinamento è trattato da: ANCHESI,
Evoluzione normativa del sistema delle misure di prevenzione
nell'ordinamento giuridico italiano, in RIVISTA TRIMESTRALE DELLA
SCUOLA DI PERFEZIONAMENTO PER LE FORZE DI POLIZIA, n. 1/2,
gennaio-giugno 1999.
(34) - La legge fu inserita nella Raccolta degli Atti del Governo
il 28 febbraio 1852.
(35) - La problematica connessa agli effetti della gestione
dell'ordine pubblico in quegli anni è sottoposta ad una
rivisitazione storica da: GALLI DELLA LOGGIA, Il brigantaggio, in
AA.VV., Miti e storia dell'Italia unita, Il Mulino, 1999, pagg.
39-47.
(36) - Sull'argomento cfr.: CALVI, Tipo criminologico e tipo
normativo d'autore, I. Padova, 1967, pag. 357.
(37) - Corte Cost., n. 2 del 14 giugno 1956.
(38) - Corte Cost., n. 11 del 19 giugno 1956.
(39) - Per una panoramica delle principali leggi in materia (vedi
allegato 1).
(40) - MARINI, alla voce Pena (diritto penale), in NOVISS. DIG.
IT., Appendice, Torino, 1984, V, pag.
794. |