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L'individuazione giuridica delle misure di
prevenzione ha portato al dibattito, peraltro tuttora fervente,
circa la loro aderenza ai principi costituzionali: in sostanza la
loro definizione come pene del sospetto, mascherate con una
inverosimile finalità di prevenire la commissione di reati
sistematicamente smentita dai fatti, oppure la loro accettazione
come strumenti certo discutibili, ma indispensabili per affrontare
determinate forme di pericolosità sociale che, per la loro
particolare aggressività, necessitano di una significativa
anticipazione della tutela, ad una soglia precedente alla prova
della commissione di un reato. Emerge, nella sostanza, come le
misure in questione pongano un dilemma circa la delimitazione del
potere dello Stato di incidere su taluni diritti fondamentali, in
circostanze indipendenti dalla avvenuta ed accertata violazione
della legge penale, ma dipendenti in via esclusiva dalla mera
pericolosità del soggetto. Quindi, si tratta di verificare la
ammissibilità costituzionale di tale tipologia di interventi,
verificando entro quali limiti essi possono trarre la loro
accettabilità nel sistema.
Sin dal dibattito costituente,
l'argomento delle misure ante delictum trovò un evidente
accantonamento, forse, come sottolineato da taluno autore, allo
"scopo di non riconoscerle (o forse di ignorarle, evitando i
problemi)(16)". La stessa fonte dottrinale esprimeva, addirittura,
la forte convinzione che l'intero apparato delle misure ante
delictum si ponesse in antitesi netta con i principi
costituzionali. Veniva difatti affermato che le esigenze di
salvaguardia della sicurezza pubblica dovessero recare carattere di
temporaneità, non potendosi accettare la vigenza di una eterna
emergenza che ingenerasse, finanche, una sospensione delle garanzie
costituzionali(17). Altra posizione di dissenso, seppur con toni
più moderati, argomentava che i contenuti dell'art. 25(18) Cost.
riconoscessero legittimità alle sole misure che presuppongono, per
la loro applicazione, la commissione di un reato o di un
quasi-reato(19): configurando le misure di prevenzione come
restrittive, nella pratica, della libertà personale, dotate quindi
di carattere affittivo, esse, in assenza del presupposto indicato
dall'art. 25, quello cioè del fatto commesso, devono ritenersi
senza dubbio illegittime. In tale ambito, è stato altresì
argomentato come proprio i precetti contenuti nell'art. 25 Cost.,
che riportano il nostro ordinamento nell'ambito dei "diritti penali
del fatto", esprimerebbero un deciso rifiuto nei confronti di un
indirizzo inteso, ai fini della sanzionabilità del soggetto, come
l'essere di costui o, semplicemente, il suo atteggiamento
comportamentale nei confronti della volontà espressa dal
legislatore(20).
È stato altresì osservato che non
solo la Costituzione, nel suo insieme, non offrirebbe alcun
appiglio alla legittimazione nell'ordinamento delle misure, ma
addirittura la presunzione di non colpevolezza recata dall'art. 27
Cost. indicherebbe un chiaro intendimento di esclusione assoluta:
il principio, che in quanto tale non può circoscriversi al solo
processo penale, verrebbe altrimenti superato, nel caso delle
misure di prevenzione, da "una colossale truffa delle etichette:
per cui basterebbe qualificare trattamenti afflittivi in termini
diversi dalle pene per aggirare la presunzione ed imporre al
soggetto passivo l'onere di dimostrare la sua innocenza(21)". Di
contro, non sono mancati gli argomenti proclamati a favore del
sistema preventivo ante delictum(22). Più specificamente,
individuata una connessione tra l'art. 13 e l'art. 16 Cost., si è
sostenuto che ogni restrizione alla libertà di circolazione,
soggiorno ed espatrio, che non intacchi la sfera della personalità
nei suoi tratti essenziali, in particolare nella sua dignità
sociale e nella personalità morale, attraverso una qualifica di
antisocialità, deve essere ricondotta non già alle fattispecie
ricomprese dall'art. 13, ma a quelle dell'art. 16(23), pur
sostenendosi che il ricorso a tali misure deve comunque assumere
connotazione solo con la rilevazione di comportamenti tipici,
previsti con sufficiente determinatezza in puntuali fattispecie
legislative. Pertanto, debbono ritenersi illegittime quelle
disposizioni che fondano la loro applicazione su ipotesi di mero
sospetto, cui si ricorre in mancanza di presupposti di ordine
processuale, e che pertanto recano i connotati del surrogato della
sanzione repressiva(24).
Fu questo, soprattutto, uno degli
argomenti che fece scaturire dei dubbi di legittimità delle misure;
in proposito, va ricordato che da parte di certa dottrina, pur
sostenendosi la doverosità costituzionale della prevenzione dei
reati, si asseriva che proprio l'originario testo dell'art. 1 L.
1423/1956 elencava una serie di fattispecie che, di per sé,
costituiscono reato, ma rispetto alle quali l'impossibilità di
accertarli con prova piena li rendeva di fatto non punibili: con
ciò la misura da preventiva diventerebbe repressiva (con evidente
rischio di sconfinamento di settore), per di più collegata a
presupposti vaghi, non ispirati dai principi di tassatività e
legalità(25). Il riconoscimento e l'apprestamento di garanzie in
favore dei diritti inviolabili dell'uomo, sanciti dall'art. 2
Cost., recano un ulteriore argomento a favore del sistema
preventivo, poiché, in base a tale assunto, lo stato è tenuto ad
impegnarsi per una tutela efficace di tali diritti, anche
antecedentemente alla loro offesa, con ciò avallandosi la logica di
misure di prevenzione tese proprio ad impedire la commissione di
reati.
La Corte costituzionale ha affermato
che "il principio di prevenzione e di sicurezza sociale affianca la
repressione in ogni ordinamento, come esigenza e regola
fondamentale(26)". Con sentenza di analogo tenore, la Corte
affermava che la legittimità costituzionale delle misure di
prevenzione, in quanto limitative della libertà personale, deve
essere subordinata all'osservanza del principio di legalità, con
riferimento sia all'art. 13 sia all'art. 25 della Carta
fondamentale, ed all'esistenza della garanzia giurisdizionale:
donde la necessità di prevedere fattispecie legali di pericolosità
sufficientemente predeterminate, dalla cui verifica dipende la
prognosi di pericolosità formulata dal giudice. Nella stessa
pronuncia, si affermava la legittimità di misure applicate sulla
base di elementi presuntivi, corrispondenti pur sempre a
comportamenti obiettivamente identificabili: dunque, sulla base di
fatti e non di semplici sospetti(27).
Altrettanto accolto rimane comunque
il principio che il contenuto di tali misure non può prescindere da
un suo modellarsi proprio sulle garanzie caratterizzanti di quelle
libertà, di cui s'invoca la protezione, con il conseguente divieto
per le pubbliche autorità di detenere ed esercitare "blocchi di
potere indifferenziato(28)". Analogamente, pur ammettendosi una
differenziazione tra legalità repressiva e legalità preventiva, non
si può rinunciare all'invocazione di certezza delle fattispecie,
ove si consideri che "…la misura di prevenzione può essere irrogata
solo in base all'accertamento di situazioni soggettive di
pericolosità, i cui indici devono essere previsti tassativamente
dalla legge", non potendosi scambiare la misura di prevenzione "con
una specie di sanzione anomala, per punire un comportamento non
approvato dalla collettività(29)". A ciò si aggiunga la veste di
garanzia offerta alle misure in questione dall'avvenuta e
consolidata giurisdizionalizzazione, attraverso cui si passa per la
loro irrogazione: è anche quest'ultima ad offrire, secondo i più,
una omologazione di garanzia con le misure di sicurezza.
La rispondenza o meno del sistema
delle misure di prevenzione ai principi costituzionali continua ad
alimentare una dialettica animata di posizioni diverse, ciascuna,
peraltro, dotata di fondamenti non facilmente superabili. Pare
quindi condivisibile l'auspicio, fortemente proclamato, di
"adoperarsi per dare al sistema vigente la maggiore possibile
razionalità e il massimo possibile adeguamento ai principi
garantistici della Costituzione(30)". Tale invito si consolida
vieppiù in un contesto storico come il nostro, che vede il sorgere
di ulteriori spunti di riflessione circa la conformità
costituzionale, a fronte dell'espansione di un dispiegato utilizzo
del sistema contro la criminalità organizzata, con conseguenti
effetti sui patrimoni e sulle attività economiche, in ragione,
soprattutto, di una necessità politica difficilmente eludibile(31).
Ne deriva che l'esigenza di una razionalizzazione dell'intero
comparto si rende oramai irrinunciabile, affidandosi al legislatore
il compito di dar vita ad un sistema preventivo rispettoso dei
principi di civiltà sanciti dalla Costituzione(32).
Approfondimenti
(16) - BARILE, Diritti dell'uomo e libertà fondamentali, Bologna,
1984, pag. 137.
(17) - BARILE, op. cit., pagg. 147 e 148.
(18) - Il comma 2 dell'art. 25 Cost. afferma che: "Nessuno può
essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in
vigore prima del fatto commesso".
(19) - ELIA, Libertà personale e misure di prevenzione, Milano,
1962, pag. 32.
(20) - MAZZA, Le misure di prevenzione: un passato nebuloso, un
futuro senza prospettive, Prolusione ufficiale al 7° Corso di alta
formazione per funzionari ed ufficiali delle FF.PP., Roma, 5
novembre 1991, su RIVISTA DI POLIZIA, 1992, pag. 385.
(21) - CORSO, Profili costituzionali delle misure di prevenzione.
Aspetti teorici e prospettive di riforma, in AA.VV., La legge
antimafia tre anni dopo, a cura di FIANDACA - COSTANTINO, Milano,
1986, pag. 136.
(22) - BARBERA, Principi costituzionali della libertà personale,
Milano, 1967, passim.
(23) - L'art. 16 Cost. prevede, con specifico riferimento, che
"Ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in
qualsiasi parte del territorio nazionale, salvo le limitazioni che
la legge stabilisce in via generale per motivi di sanità o di
sicurezza".
(24) - BARBERA, op. cit., pagg. 200, 201 e 228.
(25) - L'argomento è ampiamente trattato da Nuvolone, Le misure di
prevenzione, Giuffrè, 1975.
(26) - Corte Cost., 20 giugno 1964.
(27) - Corte Cost., n. 23 del 23 marzo 1964.
(28) - CORSO, op. cit., pag. 138.
(29) - NUVOLONE, Misure di sicurezza e misure di prevenzione, in
ENCICLOPEDIA DEL DIRITTO, Milano, 1976, XXVI, pag. 635.
(30) - GALLO, Misure di prevenzione, in ENCICLOPEDIA GIURIDICA,
Treccani, Milano, 1976, XXVI, pag. 3.
(31) - PADOVANI, Diritto penale, Milano, 1995, pag. 445.
(32) - Sull'argomento, cfr.: GUERRINI - MAZZA, Le misure di
prevenzione. Profili sostanziali e processuali. CEDAM, 1996, pagg.
3-31. |