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L'applicazione delle misure di prevenzione supera le
premesse della pericolosità sociale di natura squisitamente
penalistica, poiché prescinde dall'esistenza, o dalla commissione,
di un reato, e fonda, invece, la sua ratio su una situazione di
pericolosità intesa come probabilità che vengano commessi dei
reati. Il sistema fonda la sua essenza e la sua ragion d'essere su
ipotesi probabilistiche, e cioè, nella pratica, sulla eventualità
che un soggetto possa delinquere: in definitiva, si tratta di
un'impostazione deterministica, non fondata su presupposti
riscontrabili in senso assoluto. Il reato, comunque, non cessa di
permanere come elemento di confine irrinunciabile tra le diverse
tipologie di istituti, sia nell'ipotesi storicamente accertata che
sia stato commesso, sia nella probabilità che esso abbia a
verificarsi. Nell'attuale architettura delle misure di prevenzione,
è ancora l'illecito penale ad esprimere una componente fondante
dell'edificio giuridico.
Ciò che distingue dalla misura di
sicurezza attiene ad un profilo formale ed eventuale: da una parte
l'accertamento indiziario, cioè il reato meramente presupposto;
dall'altra il completo ed acclarato accertamento giudiziale del
reato. È quindi possibile rinvenire elementi di colleganza tra le
misure di prevenzione e quelle di sicurezza, laddove si osservi che
esse condividono, essenzialmente, il requisito della pericolosità
sociale e, con essa, una valutazione prognostica circa il futuro
comportamento criminale dell'individuo, corroborata, ove possibile,
dalla presenza di tipologie a pericolosità qualificata e da una
omogeneità strutturale tra talune fattispecie personali e
patrimoniali. Entrambe, poi, fondano la loro essenza sulla
vocazione special-preventiva, finalizzata verso l'obiettivo della
difesa sociale(13). Taluna dottrina, infine, suole suddividere la
prevenzione ante delictum in remota o prossima. È remota quando si
rivolge a contrastare le cause che concorrono al sorgere della
criminalità, sia nei singoli che nei gruppi. È prossima quando è
finalizzata alla commissione di un determinato reato, con
riferimento, pertanto, ad una pericolosità in concreto(14).
Secondo parte della dottrina,
l'elemento di spartiacque decisivo si rivela nella connotazione del
sospetto, indirizzandosi l'attenzione sull'autore di reati i quali,
non potendosi provare, vengono tacitamente presunti. In tal senso,
si afferma che la categoria della pericolosità sociale è ciò che
nell'ordinamento sostiene il peso delle qualifiche soggettive, che
delineano la fisionomia dei soggetti cui applicare la misura. E
difatti, permane una stretta parentela tra le due diverse tipologie
d'istituti, solidificata dal collante della pericolosità sociale,
se non altro perché la qualificazione di quest'ultima si può trarre
esclusivamente dalle formulazioni adottate per le misure di
sicurezza. È possibile affermare, cioè, che le problematiche
afferenti alle misure di prevenzione richiamano, nel loro quadro
generale, le medesime tematiche delle misure di sicurezza, facendo
perno sul comune antecedente della pericolosità: si tratta,
soprattutto, della qualificazione della pericolosità sociale, che
nelle misure di prevenzione si appella alle configurazioni di
pericolosità qualificata, di cui al codice penale. Nella pratica, è
sempre la categoria della pericolosità sociale a dovere reggere
giuridicamente il peso delle qualifiche soggettive che delineano la
fisionomia dei destinatari delle misure di prevenzione; in tale
caso, ovviamente, non si tratta di assumere a fondamento la
medesima certezza che è lecito pretendere in sede penale, bensì di
un qualcosa di diverso, che poggia su un minor rigore nella
prefigurazione dei presupposti(15).
Approfondimenti
(13) - MANGIONE, La misura di prevenzione patrimoniale fra
dogmatica e politica criminale, CEDAM, 2001, pag. 65.
(14) - NUVOLONE, alla voce Misure di prevenzione e misure di
sicurezza, ENCICLOPEDIA DELDIRITTO, pag. 632.
(15) - NUVOLONE, alla voce Misure di prevenzione e misure di
sicurezza, cit., pag. 635. |