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La
prevenzione, ben lungi dall'essere un concetto assoluto e di
univoca applicazione, può definirsi come un articolato sistema di
norme e procedure, spesso assai diverse anche per collocazione.
Anzitutto, si può affermare che essa consiste in un complesso di
attività che lo Stato pone in essere attraverso i suoi organismi di
sicurezza, articolati secondo le aree tematiche di competenza degli
interventi. Si tratta, nella generalità, delle attività di pubblica
sicurezza poste in essere dalle Forze di polizia. Le attività di
prevenzione della criminalità in genere si presentano articolate in
un'ampia gamma, che comprende iniziative di prevenzione primaria,
volte a incidere sulle motivazioni di fondo dei comportamenti
criminali (aumento di aiuti e interventi sociali, programmazione di
attività educative e rieducative, riduzione del tasso di
disoccupazione, miglioramento della qualità della vita) e altre di
prevenzione situazionale, miranti a ridurre le occasioni
contingenti che possono portare un individuo a commettere un reato.
In tale contesto, la prevenzione trova attuazione anche in quella
che recentemente è stata definita come sorveglianza naturale, che
fa riferimento al controllo sociale e che si può definire come
quella supervisione che si effettua naturalmente ogni giorno,
valorizzata attraverso i progetti architettonici di "spazio
difendibile"(10).
Allorché si parla, però, di
prevenzione dei reati in senso tecnico, si ha riguardo a quelle
norme che sono espressamente dettate allo scopo di prevenire e non
di reprimere: sono quindi orientate essenzialmente nel senso della
prevenzione speciale. Tale tipo di prevenzione può, a sua volta,
essere concepita sia ante delictum, sia post delictum. Queste
ultime, accolte nella codicistica penale, rispondono appunto ad una
esigenza preventiva, quella cioè di sottoporre il colpevole di un
reato ad un provvedimento idoneo ad agire sulle cause di esso, vale
a dire sulla sua pericolosità sociale. Tali misure si innestano sul
criterio, accolto dal nostro sistema, del doppio binario: da un
lato la pena per gli individui capaci di intendere e di volere,
dall'altro la misura di sicurezza per gli individui socialmente
pericolosi(11). Perciò la misura di sicurezza non deve intendersi
come una sanzione, bensì come un mezzo di tutela preventiva a
carattere amministrativo contro le cause del reato.
La legge penale, all'art. 202 c.p.,
prevede l'applicabilità delle misure di sicurezza alle persone
socialmente pericolose che "abbiano commesso un fatto preveduto
dalla legge come reato". La pericolosità sociale trova la sua unica
definizione, rinvenibile nei testi legislativi, proprio in tale
ambito, all'art. 203, ove si afferma che "…è socialmente pericolosa
la persona, anche se non imputabile o non punibile, la quale ha
commesso taluno dei fatti indicati nell'articolo precedente, quando
è probabile che commetta nuovi fatti preveduti dalla legge come
reati". La qualità di pericolosità del soggetto si desume dai
parametri forniti dall'art.133 c.p. (Gravità del reato: valutazione
agli effetti della pena)(12). In definitiva, caratteristica
essenziale delle misure di sicurezza è la possibilità di
applicazione sul presupposto dell'accertamento giudiziale di un
fatto reato, indipendentemente dalla circostanza se sia punibile o
se si tratti di un evento di lieve o particolare gravità.
Approfondimenti
(10) - Carrer, Sicurezza in cità e qualità della vita, Editrice
Libertà, Roma, 2000, pagg. 116-117.
(11) - La differenza tra pena e misura di sicurezza è oggetto di
ampia trattazione critica da parte di BETTIOL - MANTOVANI, Diritto
penale, CEDAM, Padova, 1986, pagg. 941-965.
(12) - Secondo la norma, la gravità del reato viene desunta: dalla
natura, dalla specie, dai mezzi, dall'oggetto, dal tempo, dal luogo
e da ogni altra modalità dell'azione; dalla gravità del danno o del
pericolo cagionato alla persona offesa dal reato; dall'intensità
del dolo o dal grado della colpa. La capacità a delinquere, che
maggiormente attiene alla valutazione della pericolosità sociale,
viene invece tratta: dai motivi a delinquere e dal carattere del
reo; dai precedenti penali e giudiziari e, in genere, dalla
condotta e dalla vita del reo, antecedenti al reato; dalla condotta
contemporanea o susseguente al reato; dalle condizioni di vita
individuale, familiare e sociale del
reo. |