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Pur
tuttavia, se la risposta di tipo penale, attuata attraverso la
scelta di beni giuridici da proteggere, potrebbe rivelarsi la più
efficace e la più dotata di potere deterrente, è anche vera la
necessità di predisporre, per maggiore tranquillità dei cittadini,
un livello di anticipazione delle forme più gravi di aggressione.
Più auspicabile sarebbe davvero una prevenzione attuata nella
prospettiva secondo cui, promovendosi riforme ed istituti sociali,
si realizzassero le istanze di fondo della società e si
contribuisse, nel contempo, a rimuovere indirettamente le cause del
crimine, così come prefigurato dall'armonica indicazione dei
principi costituzionali.
La tranquillità sociale, pertanto,
non deve essere affidata esclusivamente alla risposta di tipo
repressivo-penalistico, ma deve trovare svolgimento anche
attraverso lo spostamento in avanti del fronte, con l'apprestamento
di una mirata attività di prevenzione, che abbia la capacità di
incidere sul singolo e di garantire, al contempo, la eliminazione
della cause criminogene presenti all'interno della società: su
quest'ultimo aspetto, il compito dello Stato si traduce negli
interventi intesi a rimuovere le cause sociali che favoriscono la
commissione dei reati. La garanzia di un ordine generalizzato e di
condizioni di vita accettabili costituiscono, quindi, una legittima
pretesa da parte del cittadino, pur titolare, in questo contesto,
di analoghi diritti in tema di libertà personale. La politica della
prevenzione si pone, quindi, come dimensione essenziale del
continuo processo di modernizzazione dello Stato e come una
rassicurazione formale offerta ai cittadini: si tratta di una
politica in cui pragmatismo, consenso politico, collaborazione
interistituzionale, collegamento col territorio, equilibrio fra
centro e periferia, trasparenza istituzionale, valutazione dei
dispositivi, mobilitazione della ricerca al servizio dell'azione
diventano le categorie che strutturano il quadro generale degli
interventi. In effetti, lo Stato, qualunque sia la sua forma e
sotto qualsiasi tipo di regime, non può accontentarsi della
giustizia punitiva, ma deve necessariamente preoccuparsi di
evitare, innanzitutto, e al meglio possibile, che i reati vengano
commessi(3).
Si tratta di un'esigenza insita
nella natura stessa della società, ribadita dalla dottrina, che ha
individuato nella prevenzione del crimine una componente
ontologicamente necessaria di ogni società organizzata(4). La sola
repressione non ha mai risolto il problema dell'insicurezza, che si
può ridurre solo con iniziative di prevenzione, basate sulla
responsabilizzazione e il coinvolgimento di tutti, ed attività
repressive motivate e specifiche. La ricerca di utili ed efficaci
procedimenti di prevenzione è stata oggetto di interesse recente
anche da parte della criminologia che ha elaborato, in proposito,
diversi modelli applicativi. In particolare, nell'ambito della
prevenzione sociale, anche in Italia hanno ricevuto forte impulso i
programmi alternativi al sistema penale; hanno concorso a tale
spinta la riscoperta della centralità della vittima, la crisi del
paradigma risocializzativo e dell'efficacia preventiva del sistema
penale nel suo complesso, lo scossone recato dalle teorie
abolizioniste, l'affermarsi del modello di giustizia riparativa e,
secondo alcuni, l'asserita incapacità del sistema giudiziario di
soddisfare, in taluni casi, le legittime aspettative di tutela del
singolo e della collettività. In generale, si intende per
mediazione penale quel particolare programma che, attraverso la
figura e il ruolo terzo neutrale, appunto quello del mediatore,
tenta di ricomporre i conflitti in ambito sociale, famigliare,
lavorativo e scolastico(5).
In pratica, la mediazione penale si
caratterizza per gli attori che intervengono, autore e vittima, e
per la necessità di trovare una qualche forma di riparazione al
danno subito. Essa, tuttavia, trova due significativi ostacoli,
peraltro di ordine normativo: l'obbligatorietà dell'azione penale e
la presunzione d'innocenza, cui si accompagna il diritto
dell'indagato di tacere. La prevenzione può essere intesa anche
come un elemento costitutivo della sfera generale dei diritti di
cittadinanza, riscontrato anche dalla Dichiarazione delle Nazioni
Unite sui Diritti dell'Uomo: all'art. 22 viene statuito che "ogni
persona, in quanto membro della società, ha diritto alla sicurezza
sociale". Il principio viene ribadito al successivo art. 28,
laddove si afferma che "ogni persona ha diritto a che, sul piano
sociale e su quello internazionale, regni un ordine tale che i
diritti e le libertà enunciati nella presente Dichiarazione possano
trovarvi pieno sviluppo". Gli stessi intendimenti vengono enunciati
dalla Convenzione Europea dei Diritti dell'uomo; all'art. 5 viene
affermato che "ogni persona ha diritto alla libertà e alla
sicurezza". Ciò che immediatamente si evidenzia è che la libertà,
quale contenitore e strumento di efficacia dei diritti, non può che
esplicarsi in un contesto ove la sicurezza, sociale e dei singoli,
sia consolidata e garantita(6).
Ed inoltre, in senso più pratico,
anche a livello comunitario si sono riscontrate delle iniziative
intese ad esaltare il livello della prevenzione contro la
criminalità( 7), in particolare con la "Risoluzione del Parlamento
Europeo sul piano d'azione contro la criminalità organizzata(8)".
Il documento, più specificamente, nel considerare che un ulteriore
diffondersi della criminalità organizzata può pregiudicare la
possibilità di realizzazione politica, economica e sociale dei
cittadini dell'Unione, minacciare la loro libertà e ostacolare il
funzionamento delle istituzioni democratiche, esprime la
convinzione del parlamento Europeo acché i provvedimenti da
adottare in materia di prevenzione ed efficace lotta alla
criminalità organizzata siano anche e soprattutto finalizzati alla
sicurezza dei cittadini e soprattutto dei bambini e alla tutela di
altri rilevanti diritti fondamentali. In sostanza, emerge che la
prevenzione non è finalizzata esclusivamente alla rimozione delle
condizioni di pericolo materiale, ma deve intendersi come
impalcatura del luogo di esercizio dei diritti e delle libertà. E
se la libertà personale è il fondamento della Costituzione
democratica, essa è irrinunciabilmente connessa con l'esistenza di
condizioni di legalità che ne favoriscono l'espandersi.
Nella nostra Costituzione, si
rinvengono, altresì, taluni riferimenti alla esigenza di
un'attività di polizia di sicurezza, negli artt. 16, 17 comma 3,
18, 21 commi 2 e 6, 41 comma 2: dalla loro lettura è desumibile
come si sia inteso disegnare il ruolo della polizia di sicurezza,
quella più specificamente intesa alla prevenzione, come attività
amministrativa tendente a garantire la sicurezza, l'ordine e
l'incolumità pubblica, con l'esercizio di interventi in grado di
incidere perfino sulle libertà fondamentali. In queste disposizioni
è possibile rinvenire dei riferimenti alle singole componenti
dell'ordine pubblico, quali la sanità, la sicurezza, l'incolumità,
il buon costume(9).
Approfondimenti
(3) - MEREU, Cenni storici sulle misure di prevenzione nell'Italia
liberale, in LE MISURE DI PREVENZIONE, Atti del Convegno di
Alghero, Milano, 1975, pagg. 197 e ss.
(4) - BRICOLA, Forme di tutela ante delictum e profili
costituzionali della prevenzione, IN LE MISURE DI PREVENZIONE, Atti
del Convegno di Alghero, cit., pag. 29.
(5) - Tale nuova tendenza applicativa della criminologia è oggetto
di recente trattazione in uno studio realizzato da Di Martino,
Criminologia. Analisi interdisciplinare della complessità del
crimine, Simone, 2002, pag. 179.
(6) - Sull'argomento cfr.: DE SALVIA, La Convenzione Europea dei
diritti dell'uomo, Procedure e contenuti, Editoriale Scientifica,
Napoli, 1997, passim.
(7) - Il documento più significativo è il Piano d'azione contro la
criminalità organizzata, adottato nel quadro del Consiglio Europeo
di Amsterdam, del 16 e 17 giugno 1997, elaborato dal Gruppo ad alto
livello "Criminalità organizzata".
(8) - G.U. del 15 agosto 1997, pag. 1.
(9) - Mone, L'Amministrazione della Pubblica Sicurezza e
l'ordinamento del personale, Laurus Robuffo, 1995, pag.
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