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1. Le categorie di militari
in congedo
Il militare che cessa dal servizio
permanente e viene collocato in congedo non per questo recide ogni
legame con l'amministrazione militare. La differenza tra rapporto
di impiego e stato giuridico assume una sua rilevanza specifica nel
momento in cui devono essere illustrate le categorie di militari in
congedo, poiché se il militare interrompe definitivamente il
rapporto di impiego, non per questo perde il grado sino ad allora
acquisito, con tutte le conseguenze giuridiche ad esso riconnesse.
Il militare in congedo, in effetti, è un centro di imputazione di
situazioni giuridiche soggettive che costituiscono uno stato
giuridico particolare, per tale motivo conserva per determinati
effetti lo status di militare(1).
Si tratta di uno status attenuato,
poiché l'interessato non è nella pienezza delle funzioni militari,
con tutti i diritti e i doveri connessi, ma partecipa soltanto di
alcuni obblighi e gode ancora di alcune prerogative formali. In
generale, il militare in congedo è soggetto a determinati obblighi,
con differenze sensibili dovute alla circostanza che l'adempimento
dei predetti obblighi possa essere richiesto soltanto in tempo di
guerra o anche in tempo di pace. Il congedo, in sostanza,
costituisce una categoria giuridica che riunisce tutti i militari
che non hanno obblighi di servizio attuali, al di là del fatto che
gli obblighi di servizio in questione siano obbligatori o
volontariamente assunti. In questo contesto i militari in congedo
possono trovarsi in tre distinte situazioni giuridiche soggettive:
possono essere in congedo illimitato (è la situazione normale del
congedo), in servizio temporaneo (perché trattenuti o richiamati in
servizio, o mobilitati, o in servizio di prima nomina) e sospesi
dalle attribuzioni del grado(2).
Il personale militare in congedo
quando si trovi in servizio temporaneo è soggetto alle leggi ed ai
regolamenti vigenti per il personale in servizio permanente, in
quanto applicabili(3). D'altra parte, la sospensione dalle
attribuzioni del grado, in analogia alla sospensione dall'impiego o
dal servizio, può essere adottata per motivi precauzionali,
disciplinari e penali, mediante l'applicazione delle stesse norme
previste per la sospensione del personale in servizio
permanente(4). È comunque importante distinguere all'interno della
categoria del congedo le diverse situazioni di obbligo che
individuano ulteriori categorie del congedo, diverse per le singole
categorie di militari. Infatti, mentre per gli ufficiali possiamo
distinguere tra ufficiali in ausiliaria, in riserva, del
complemento, della riserva del complemento e in congedo assoluto,
per le altre categorie di militari non troviamo le stesse
categorie. Per i sottufficiali non è prevista la riserva di
complemento, mentre per il personale militare appartenente ai ruoli
iniziali non è contemplata neanche la categoria del
complemento.
Ogni categoria del congedo esprime
diversi contenuti in relazione ai doveri e agli obblighi che fanno
capo al singolo militare. Inoltre, la posizione di militare in
congedo è parzialmente rilevante anche ai fini della responsabilità
disciplinare di stato giuridico, potendo l'interessato perdere il
grado per rimozione anche in congedo o, come visto, essere sospeso
dalle attribuzioni del grado. La disciplina di stato giuridico
sottolinea, appunto, l'importanza della posizione gerarchica del
militare, in relazione al grado rivestito, che mantiene una sua
efficacia anche con il collocamento a riposo. Infine, la posizione
di militare in congedo è anche rilevante in relazione
all'applicazione della legge penale militare, al di là del fatto
che soltanto il militare in servizio attivo alle armi può essere
sottoposto, in tempo di pace, alla giurisdizione dei tribunali
militari. I codici penali militari indicano tassativamente le
fattispecie criminose che possono essere commesse anche dal
militare in congedo( 5), inoltre riportano espressamente le
circostanze per le quali è rilevante la qualità di militare in
congedo del soggetto passivo del reato(6).
2.
L'ausiliaria(7)
L'istituto dell'ausiliaria era
previsto originariamente soltanto per la categoria degli ufficiali.
Successivamente venne esteso alla categoria dei sottufficiali, ai
sensi della l. n. 212/1983, agli appartenenti ai ruoli iniziali
dell'Arma dei Carabinieri e della Guardia di finanza, ai sensi
della l. n. 53/1989 e, infine, ai volontari di truppa in servizio
permanente, ai sensi dell'art. 28, d. lg. n. 196/1995. L'istituto è
stato dapprima modificato dalla l. 27 dicembre 1990, n. 404, per
poi essere definitivamente sistemato con il d. lg. 30 aprile 1997,
n. 165 e il d. lg. 30 dicembre 1997, n. 498, ferma restando la
normativa preesistente, non modificata, delle varie categorie di
militari. L'attuale sistemazione dell'istituto dell'ausiliaria
prevede la possibilità di utilizzare il personale militare in
congedo, in detta posizione di stato giuridico, oltre che
dall'amministrazione della difesa anche da parte di altre
amministrazioni che devono avanzare formale richiesta al Ministro
competente, con il limite territoriale dell'utilizzo nella
provincia di residenza dell'interessato e con quello dell'impiego
in incarichi adeguati alla categoria, al ruolo di appartenenza,
nonché al grado rivestito dal militare(8).
Il personale militare può essere
collocato in ausiliaria soltanto a seguito di cessazione dal
servizio per il raggiungimento del limite di età previsto in
relazione al grado rivestito ed al ruolo di appartenenza(9).
Inoltre, la permanenza in detta posizione è prevista sino ad una
certo limite di età, correlato a quello previsto per la cessazione
dal servizio permanente per età, cioè: - 65 anni, se per la
cessazione dal servizio permanente è prevista un'età pari o
superiore a 60 anni, ma inferiore a 62 anni (in sostanza, per tutte
le categorie di militari ad eccezione dei gradi vertice di alcuni
ruoli di ufficiali); - 67 anni, se per la cessazione dal servizio
permanente è prevista un'età pari o superiore a 62 anni ed in
questo caso l'ausiliaria è prevista per un periodo comunque non
inferiore a cinque anni (si tratta degli ufficiali che raggiungono
i gradi vertice dei ruoli normali delle Forze armate, dei ruoli
normale e tecnicologistico dell'Arma dei Carabinieri, del ruoli
normale, aeronavale, tecnico-logistico- amministrativo della
Guardia di finanza)(10). Il personale militare che cessa dal
servizio permanente può essere collocato in congedo nella posizione
di ausiliaria, quando lo stesso tre mesi prima del raggiungimento
dei limiti di età, non rinunci - a domanda - a tale posizione di
stato giuridico. L'ausiliaria consente all'amministrazione di
disporre del personale della relativa categoria per un periodo
massimo di cinque anni, ai sensi dell'art. 7, comma 6, d. lg. n.
165/1997.
Per tale periodo il militare in
congedo manifesta la propria disponibilità a prestare servizio
nell'ambito del comune o della provincia di residenza presso
l'amministrazione di appartenenza o altra amministrazione, a
seguito di richiamo in servizio disposto con decreto del Ministro
della difesa di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica e con il Ministro della funzione
pubblica(11). Per il personale militare in ausiliaria valgono
alcune incompatibilità professionali e di lavoro, in analogia a
quanto già visto per il personale militare in servizio permanente,
specificate nell'impossibilità di assumere impieghi, o di rivestire
cariche societarie, o assolvere comunque incarichi, retribuiti o
non, presso imprese commerciali, industriali o di credito che hanno
rapporti contrattuali con l'amministrazione militare, pena il
transito immediato nella riserva e la perdita del trattamento
economico aggiuntivo(12). Una speciale ipotesi di transito
anticipato nella riserva è prevista per coloro che non accettino
l'eventuale impiego presso l'amministrazione di appartenenza o le
altre amministrazioni, secondo le norme del d. lg. n. 498/1997,
applicabili a tutto il personale militare, ai sensi dell'art. 2, d.
lg. n. 498/1997, ovvero revochino l'accettazione degli impieghi
assegnati per due volte(13). Agli obblighi di disponibilità e a
quelli eventuali di servizio l'amministrazione garantisce come
controprestazione un'indennità annua, in aggiunta al maturato
trattamento di quiescenza(14).
Per gli ufficiali dell'ausiliaria è
previsto anche l'avanzamento al grado superiore, ad anzianità, fino
al grado massimo previsto per il ruolo del servizio permanente da
cui proviene l'ufficiale interessato(15). L'ufficiale in ausiliaria
per essere valutato per l'avanzamento deve possedere i requisiti di
comando e di servizio previsti per l'avanzamento dei pari grado in
servizio permanente e, quando non siano previsti particolari
requisiti di comando o di servizio, può essere valutato per
l'avanzamento dopo aver prestato nel grado almeno un anno di
servizio, tranne che si tratti della prima promozione
nell'ausiliaria per cui non sono richieste le condizioni sopra
descritte( 16). L'ufficiale giudicato idoneo all'avanzamento è
iscritto in quadro e promosso solo dopo che siano stati promossi
gli ufficiali del servizio permanente di pari grado ed anzianità
che lo precedevano nel ruolo di provenienza(17).
3. La
riserva(18)
La categoria della riserva comprende
il personale militare che avendo cessato dal servizio permanente o
dall'ausiliaria ha obblighi di servizio soltanto in tempo di
guerra(19). Per gli ufficiali è prevista anche una particolare
forma di avanzamento. L'ufficiale in riserva può avanzare,
esclusivamente ad anzianità, al grado superiore a quello con il
quale l'interessato ha cessato dal servizio permanente, deve
riunire i requisiti previsti dalla legge e consegue la promozione
dopo che siano stati promossi gli ufficiali in servizio permanente
di pari grado e anzianità che lo precedevano nel ruolo del servizio
permanente(20). Il personale militare permane nella riserva sino al
raggiungimento di limiti di età dettati dalla legge dopo i quali
transita nella categoria del congedo assoluto dove si può essere
collocati ancor prima dei predetti limiti di età, qualora il
militare non conservi l'idoneità al servizio incondizionato. In
particolare, i limiti di età sono i seguenti: - settantatre se
ufficiale generale o ammiraglio di qualsiasi grado(21); - settanta
se ufficiale superiore o inferiore già in servizio permanente(22);
- sessantacinque per i sottufficiali e gli appartenenti ai ruoli
iniziali di ciascuna Forza armata o Corpo armato provenienti dal
servizio permanente(23); - sessanta per i sottufficiali di
complemento(24).
4. Il
complemento e la riserva di complemento(25)
La categoria del complemento
comprende gli ufficiali e i sottufficiali che nominati direttamente
in tale categoria o provenienti dal servizio permanente ovvero,
solo per i sottufficiali, dalla ferma o dalla rafferma, sono
destinati a completare i quadri organici della rispettiva Forza
armata o Corpo armato(26). Gli obblighi di legge sono sensibilmente
differenti tra ufficiali e sottufficiali. In particolare, gli
ufficiali e i sottufficiali di complemento devono: - prestare
servizio di prima nomina, previsto attualmente solo per i
sottotenenti; - rispondere alle eventuali chiamate, anche per
speciali esigenze o per soddisfare particolari condizioni; -
frequentare gli eventuali corsi di addestramento o allenamento
prescritti per le singole Forze armate o Corpi armati(27). Per
l'ufficiale di complemento vigono speciali disposizioni in materia
di avanzamento, contenute nella legge di avanzamento degli
ufficiali, la l. n. 1137/1955.
In particolare, l'ufficiale di
complemento può avanzare, ad anzianità, sino al grado di tenente
colonnello(28). L'ufficiale cessa di appartenere alla categoria del
complemento e transita in quella della riserva del complemento al
raggiungimento dei limiti di età fissati dalla legge o, ancora
prima, qualora sia riconosciuto non idoneo ai servizi della
categoria del complemento. In particolare, i limiti di età
differiscono in relazione a ciascuna Forza armata e al grado
raggiunto secondo le seguenti modalità: - quarantacinque anni:
ufficiali subalterni (tenenti e sottotenenti) dell'Esercito,
dell'Arma dei Carabinieri e ufficiali inferiori del ruolo naviganti
dell'Aeronautica, se non già trasferiti con il grado e l'anzianità
posseduta, al raggiungimento dei trentacinque anni, nel ruolo
servizi, ai sensi dell'art. 61 l. n. 113/1954; - quarantasette
anni: capitani delle armi dell'Esercito; - quarantotto anni:
capitani dei servizi dell'Esercito e dell'Arma dei Carabinieri; -
cinquant'anni: ufficiali inferiori della Marina, esclusi quelli del
Corpo equipaggi militari marittimi, e ufficiali inferiori
dell'Aeronautica, tranne quelli del ruolo naviganti; - cinquantadue
anni: ufficiali superiori delle armi dell'Esercito e ufficiali
superiori del ruolo naviganti dell'Aeronautica; - cinquantaquattro
anni: ufficiali superiori dell'Arma dei Carabinieri; -
cinquantacinque anni: ufficiali superiori della Marina, esclusi
quelli del Corpo equipaggi militari marittimi, e ufficiali
superiori dell'Aeronautica, tranne quelli del ruolo naviganti; -
cinquantotto anni: tutti gli ufficiali del Corpo equipaggi militari
marittimi della Marina. Gli ufficiali della riserva di complemento
hanno obblighi soltanto in tempo di guerra e permangono in detta
categoria sino al raggiungimento del sessantacinquesimo anno di età
per gli ufficiali superiori e del sessantaduesimo anno di età per
gli ufficiali inferiori(29). I sottufficiali di complemento
permangono in detta categoria sino al raggiungimento dei limiti di
età fissati dalla legge per poi transitare direttamente nel congedo
assoluto al compimento del sessantesimo anno di età o, ancor prima,
in base all'eventuale inidoneità al servizio(30).
5. Gli
ufficiali ausiliari
Gli ufficiali ausiliari sono una
categoria di ufficiali creata dal d. lg. n. 215/2001, in relazione
alla trasformazione dello strumento militare. La categoria in
questione comprende una serie di ulteriori categorie di ufficiali,
elencate all'art. 21, d. lg. n. 215/2001, e cioè: - gli ufficiali
di complemento in servizio di prima nomina e in ferma o rafferma
biennale; - gli ufficiali piloti di complemento reclutati ai sensi
della legge 19 maggio 1986, n. 224; - gli ufficiali in ferma
prefissata o rafferma; - gli ufficiali delle forze di
completamento. Il tratto comune di queste categorie di ufficiali è
di essere considerate comunque tutte categorie di ufficiali del
congedo, anche se per gli ufficiali delle forze di completamento è
prevista l'applicazione delle norme di stato giuridico stabilite
per gli ufficiali in servizio permanente. In effetti, solo gli
ufficiali in ferma prefissata e quelli delle forze di completamento
costituiscono una novità nel panorama dell'ordinamento del
personale militare. In questo contesto, tratteremo a parte le forze
di completamento che riguardano tutte le categorie di militari.
Agli ufficiali in ferma prefissata o
in rafferma si applicano le norme di stato giuridico ed avanzamento
stabilite per gli ufficiali di complemento(31), mentre norme
particolari di reclutamento sono dettate dallo stesso d. lg. n.
215/2001(32). I predetti ufficiali contraggono una ferma volontaria
di due anni e sei mesi( 33), compreso il periodo di corso
formativo(34), durante il quale gli interessati assumono uno stato
giuridico e godono di un trattamento economico analogo a quello
degli allievi ufficiali delle accademie. La nomina ad ufficiale in
ferma prefissata interviene al superamento degli esami di fine
corso e l'allievo viene promosso rispettivamente al grado di
sottotenente o tenente e gradi corrispondenti, in relazione al
possesso del titolo di studio, di diploma di istruzione secondaria
di secondo grado o di laurea, richiesto dal bando di concorso in
corrispondenza dei ruoli in servizio permanente(35). Inoltre,
possono essere ammessi, a domanda, ad un'ulteriore ferma annuale ed
essere trattenuti sino ad un massimo di sei mesi, su proposta dei
rispettivi Stati maggiori o Comandi generali e previo consenso
degli interessati, per consentirne l'impiego ovvero la proroga
dell'impiego nell'ambito di operazioni condotte fuori del
territorio nazionale ovvero in concorso con le Forze di polizia per
il controllo del territorio nazionale o a bordo di unità navali
impegnate fuori dalla normale sede di servizio(36).
I sottotenenti e gradi
corrispondenti in ferma prefissata sono valutati per l'avanzamento
ad anzianità al grado superiore, previo giudizio di idoneità da
parte dei superiori gerarchici, al compimento del secondo anno di
permanenza nel grado e promossi con decorrenza da tale data(37).
L'ufficiale in ferma prefissata può essere posto in congedo
illimitato anche prima della scadenza della ferma o della rafferma,
venendo collocato nella riserva di complemento, per gravi mancanze
disciplinari o scarso rendimento in servizio, con provvedimento del
Direttore generale di Persomil, su proposta dei superiori
gerarchici competenti ad esprimere il giudizio di idoneità
all'avanzamento(38). Inoltre, l'ufficiale in ferma prefissata può
presentare domanda di congedo anticipato a decorrere dal
diciottesimo mese di servizio, con la possibilità che
l'amministrazione militare possa rinviare il collocamento in
congedo, sino a un massimo di sei mesi, per specifiche esigenze di
impiego(39).
6. Le Forze
di completamento
Il passaggio dal servizio militare
obbligatorio al servizio volontario comporta necessariamente la
minor disponibilità di forze in riserva da mobilitare in caso di
necessità. Alla mobilitazione si sostituisce, quindi, il sistema
delle forze di completamento che va ad integrare un dispositivo di
forze di pronto impiego attive sin dal tempo di pace. In questo
contesto, il d. lg. n. 215/2001 ha disciplinato la figura
dell'ufficiale delle forze di completamento, sottocategoria degli
ufficiali ausiliari. Gli ufficiali di complemento o in ferma
prefissata possono, con il loro consenso, essere richiamati in
servizio, su proposta dei rispettivi Stati maggiori o Comandi
generali, con specifico riferimento alle esigenze correlate con le
missioni internazionali ovvero con le attività addestrative,
operative e logistiche sia sul territorio nazionale sia all'estero.
L'ufficiale interessato viene richiamato in servizio con il grado e
l'anzianità posseduta ed ammesso ad una ferma non superiore ad un
anno, rinnovabile a domanda per non più di una volta(40). A questa
categoria di ufficiali si applicano le norme di stato giuridico
previste per gli ufficiali in servizio permanente(41), oltre che il
trattamento economico fissato per quest'ultima categoria di
ufficiali(42). Per quanto riguarda, invece, l'avanzamento agli
ufficiali in questione si applicano le norme previste per
l'avanzamento degli ufficiali in congedo, di cui al titolo IV della
l. n. 1137/1955(43). Norme di incentivazione e di garanzia sono,
infine, stabilite per gli ufficiali delle forze di completamento,
con particolare riguardo a coloro che sono anche lavoratori
dipendenti pubblici(44).
7. Il
congedo assoluto(45)
Il personale militare in congedo
assoluto conserva esclusivamente il grado e l'onore dell'uniforme
ed è soggetto alle disposizioni di legge riflettenti il grado e la
disciplina (di stato)(46). La posizione del militare in congedo
assoluto risulta anche rilevante per l'applicazione di alcune
disposizioni della legge penale militare, al di là del fatto che
soltanto il militare in servizio attivo alle armi, in tempo di
pace, può essere sottoposto alla giurisdizione dei tribunali
militari(47).
(1) - Sulla categoria degli
ufficiali in congedo, in generale, vedi: F. BREGLIA (1954), Lo
stato degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e
dell'Aeronautica, 181.
(2) - Cfr.: art. 48, l. n. 113/1954 (ufficiali); art. 45, l. n.
599/1954 (sottufficiali e volontari di truppa); art. 29, 1° comma,
l. n. 1168/1961 (appuntati e carabinieri); art. 37, 1° comma, l. n.
833/1961 (appuntati e finanzieri).
(3) - Cfr.: art. 49, l. n. 113/1954 (ufficiali); art. 46, l. n.
599/1954 (sottufficiali e volontari di truppa); art. 29, 2° comma,
l. n. 1168/1961 (appuntati e carabinieri); art. 37, 2° comma, l. n.
833/1961 (appuntati e finanzieri).
(4) - Cfr.: art. 52, l. n. 113/1954 (ufficiali); art. 48, l. n.
599/1954 (sottufficiali e volontari di truppa).
(5) - L'art. 7 c.p.m.p. stabilisce l'applicazione della legge
penale militare anche nei confronti dei militari in congedo non
considerati in servizio alle armi. In particolare è prevista
l'applicazione della legge penale militare quando i militari in
congedo commettano i seguenti reati militari previsti negli
elencati articoli del codice penale militare di pace: 77 (alto
tradimento); 78 (istigazione all'alto tradimento, cospirazione e
banda armata); 84 (intelligenza con lo straniero e offerta di
servizi); 85 (soppressione, distruzione, falsificazione o
sottrazione di atti, documenti o cose concernenti la forza, la
preparazione o la difesa militare dello Stato); 86 (rivelazione di
segreti militari a scopo di spionaggio); 87 (accordo per commettere
rivelazioni di segreti militari a scopo di spionaggio); 88
(procacciamento di notizie segrete, a scopo di spionaggio); 89bis
(esecuzione indebita di disegni, ed introduzione clandestina in
luoghi di interesse militare a scopo di spionaggio); 99
(corrispondenza con Stato estero diretta a commettere fatti di
tradimento e di spionaggio militare); 98 (istigazione od offerta),
quando l'istigazione o l'offerta si riferisce ad alcuni dei reati
previsti negli articoli 84, 85, 86, 87, 88 e 89bis c.p.m.p.; 157,
158 e 159 (procurata infermità al fine di sottrarsi agli obblighi
del servizio militare, e simulazione d'infermità); 212 (istigazione
a commettere reati militari); 238 (reati commessi a causa del
servizio prestato); nei limiti ed alle condizioni previste
rispettivamente negli articoli 160, 214 e 238 c.p.m.p.; nonché per
il reato di omessa presentazione alla chiamata di controllo, di cui
artt. 124, 150 e 152 d.P.R. 14 febbraio 1964, n. 237. In sostanza,
in questi casi la qualità del soggetto agente di militare in
congedo rende applicabili, al posto delle corrispondenti
disposizioni del codice penale comune, quelle espressamente
indicate contenute nei codici penali militari. Significativa, poi,
è la disposizione dell'art. 238 c.p.m.p. per la quale è punito a
norma delle rispettive disposizioni del codice penale militare di
pace il militare in congedo che, a causa del servizio prestato,
commette verso un militare in servizio o in congedo alcuno dei
fatti di insubordinazione o abuso di autorità previsti dai capi
terzo e quarto del titolo terzo del libro II c.p.m.p., purché il
fatto medesimo sia stato commesso entro due anni dal giorno in cui
il militare ha cessato di prestare servizio alle armi. Anche qui
semplici fatti di violenza, minaccia o ingiuria vengono a
configurarsi come fatti di insubordinazione o abuso di autorità per
la concomitante presenza di alcune rilevanti circostanze, tra le
quali, assume particolare rilievo la qualità di militare in congedo
del soggetto agente.
(6) - Ad integrazione della disposizione di cui all'art. 238
c.p.m.p. è prevista l'ipotesi di reati commessi contro il militare
in congedo a causa del servizio prestato. Infatti, ai sensi
dell'art. 239 c.p.m.p. è punito a norma delle rispettive
disposizioni del codice penale militare di pace il militare in
servizio alle armi o considerato tale chi, a causa del servizio
prestato, commette verso un militare in congedo alcuno dei fatti di
insubordinazione o di abuso di autorità previsti dai capi terzo e
quarto del titolo terzo del libro II c.p.m.p.
(7) - Su alcuni principi generali dell'ausiliaria, vedi: F. BREGLIA
(1954), Lo stato degli ufficiali, 200.
(8) - Cfr.: art. 3, comma 3, d. lg. n. 165/1997.
(9) - Cfr.: art. 3, comma 1, d. lg. n. 165/1997.
(10) - Cfr.: art. 3, comma 2, d. lg. n. 165/1997.
(11) - Cfr.: art. 1, comma 1, d. lg. n. 498/1997 (ufficiali); art.
45, l. n. 212/1983 (sottufficiali); art. 10, comma 4, l. n. 53/1989
(appuntati e carabinieri o finanzieri); art. 28, comma 1, d. lg. n.
196/1995 (volontari di truppa).
(12) - Cfr.: art. 55, 2 ° comma, l. n. 113/1954 (ufficiali); art.
45, 2° comma, l. n. 212/1983 (sottufficiali); art. 10, comma 5, l.
n. 53/1989 (appuntati e carabinieri o finanzieri); art. 28, comma
2, d. lg. n. 196/1995 (volontari di truppa). In realtà le varie
leggi di stato giuridico presentano significative sfumature.
Infatti, mentre la legge degli ufficiali, dei sottufficiali e dei
volontari di truppa specifica che gli impieghi o gli incarichi sono
in relazione ad imprese con rapporti contrattuali con
l'amministrazione, la legge n. 53/1989 riferisce il divieto
indifferentemente alle cariche o agli impieghi retribuiti. Inoltre
l'art. 4, l. n. 1089/1959, recante, tra l'altro, norme sullo stato
giuridico degli ufficiali della Guardia di finanza, riferisce il
divieto in questione all'esercizio di qualsiasi attività presso
imprese che abbiano rapporti contrattuali con l'amministrazione
finanziaria. Analoga norma non è rinvenibile per gli appartenenti
ai ruoli non direttivi e non dirigenti della Guardia di finanza, né
nella normativa specifica di stato giuridico, contenuta nelle leggi
nn. 260/1957 (sottufficiali) e 833/1961 (appuntati e finanzieri),
né nella legislazione di riforma, emanata con le leggi nn. 212/1983
(sottufficiali) e 53/1989 (appuntati e finanzieri).
(13) - Cfr.: art. 1, comma 5, d. lg. n. 498/1997.
(14) - Cfr.: art. 3, d. lg. n. 165/1997 (ufficiali); art. 46, l. n.
212/1983 (sottufficiali); art. 12, comma 1, l. n. 53/1989
(appuntati e carabinieri o finanzieri); art. 28, comma 4, d. lg. n.
196/1996 (volontari di truppa).
(15) - Cfr.: art. 108, l. n. 1137/1955.
(16) - Cfr.: art. 109, l. n. 1137/1955.
(17) - Cfr.: art. 110, l. n. 1137/1955.
(18) - Sulla riserva in generale, vedi: F. BREGLIA (1954), Lo stato
degli ufficiali, 218.
(19) - Cfr.: art. 62, l. n. 113/1954 (ufficiali); artt. 53, l. n.
599/1954 e 48, l. n. 212/1983 (sottufficiali); art. 11, comma 1, l.
n. 53/1989 (appuntati e carabinieri e finanzieri); art. 29, comma
1, d. lg. n. 196/1995 (volontari di truppa).
(20) - Cfr.: artt. 117, 118 e 119, l. n. 1137/1955.
(21) - Cfr.: art. 63, 1° comma, lett. a), l. n. 113/1954.
(22) - Cfr.: art. 63, 1° comma, lett. b), l. n. 113/1954.
(23) - Cfr.: art. 48, 2° comma, l. n. 212/1983 (sottufficiali);
art. 11, comma 2, l. n. 53/1898 (appuntati e carabinieri e
finanzieri); art. 29, comma 2, d. lg. n. 196/1995 (volontari di
truppa).
(24) - Cfr.: art. 52, 1° comma, l. n. 599/1954.
(25) - Su alcuni principi generali del complemento e della riserva
di complemento, vedi: F. BREGLIA (1954), Lo stato degli ufficiali,
209 e 221.
(26) - Cfr.: art. 58, l. n. 113/1954 (ufficiali); art. 50, l. n.
599/1954 (sottufficiali).
(27) - Cfr.: art. 59, l. n. 113/1954 (ufficiali); art. 51, l. n.
599/1954 (sottufficiali).
(28) - Cfr.: art. 112, l. n. 1137/1955.
(29) - Cfr.: artt. 64 e 65, l. n. 113/1954.
(30) - Cfr.: art. 52, l. n. 599/1954.
(31) - Cfr.: art. 24, comma 1, d. lg. n. 215/2001.
(32) - Si tratta in sostanza delle norme di cui all'art. 23, comma
2, d. lg. n. 215/2001, relative ai requisiti necessari per il
reclutamento degli ufficiali in ferma prefissata delle Forze
armate, di quelle di cui all'art. 23, comma 3, d. lg. n. 215/2001,
per quanto concerne analogo reclutamento nell'Arma dei carabinieri
e di quelle di cui all'art. 23, comma 4, d. lg. n. 215/2001, che
concernono la stessa materia per la Guardia di finanza. Inoltre, i
Ministri interessati stabiliscono con proprio decreto gli ulteriori
requisiti per il reclutamento, ai sensi dell'art. 23, comma 5, d.
lg. n. 215/2001.
(33) - In precedenza diciotto mesi elevati a due anni e sei mesi in
base all'art. 8, comma 1, d. lg. 31 luglio 2003, n. 236, recante
disposizioni integrative e correttive del d. lg. n. 215/2001.
(34) - Cfr.: art. 23, comma 1, d. lg. n. 215/2001.
(35) - Cfr.: art. 23, comma 6, d. lg. n. 215/2001.
(36) - Cfr.: art. 24, comma 6, d. lg. n. 215/2001.
(37) - Cfr.: art. 24, comma 7, d. lg. n. 215/2001.
(38) - Cfr.: art. 24, comma 5, d. lg. n. 215/2001.
(39) - Cfr.: art. 24, comma 5-bis, d. lg. n. 215/2001, inserito
dall'art. 9, d. Lg. n. 236/2003.
(40) - Cfr.: art. 25, comma 1, d. lg. n. 215/2001.
(41) - Cfr.: art. 25, comma 2, d. lg. n. 215/2001.
(42) - Cfr.: art. 28, comma 5, d. lg. n. 215/2001.
(43) - Cfr.: art. 25, comma 3, d. lg. n. 215/2001.
(44) - Cfr.: artt. 25, comma 8, e 26, d. lg. n. 215/2001.
(45) - Sul congedo assoluto, in generale, vedi: F. BREGLIA (1954),
Lo stato degli ufficiali, 223.
(46) - Cfr.: art. 66, l. n. 113/1954 (ufficiali); artt. 56, l. n.
599/1954 e 49, l. n. 212/1983 (sottufficiali); art. 11, comma 2, l.
n. 53/1989 (appuntati e carabinieri o finanzieri); art. 29, comma
2, d. lg. n. 196/1995 (volontari di truppa).
(47) - L'art. 241 c.p.m.p. stabilisce che le disposizioni
contenute, tra l'altro, negli artt. 238 e 239 c.p.m.p. si applicano
anche se gli offesi avevano, al momento del fatto, cessato di
appartenere alle Forze armate dello Stato, ai sensi dell'art. 8
c.p.m.p., cioè sono collocati in congedo assoluto. La disposizione
di cui all'art. 238 c.p.m.p. prevede che venga punito a norma delle
rispettive disposizioni del codice penale militare di pace il
militare, anche in congedo assoluto, che, a causa del servizio
prestato, commette verso un militare in servizio o in congedo
alcuno dei fatti di insubordinazione o abuso di autorità previsti
dai capi terzo e quarto del titolo terzo del libro II c.p.m.p.,
purché il fatto medesimo sia stato commesso entro due anni dal
giorno in cui il militare ha cessato di prestare servizio alle
armi. La disposizione di cui all'art. 239 c.p.m.p. prevde che venga
punito a norma delle rispettive disposizioni del codice penale
militare di pace il militare in servizio alle armi o considerato
tale che, a causa del servizio prestato, commette verso un militare
in congedo, anche assoluto, alcuno dei fatti di insubordinazione o
di abuso di autorità previsti dai capi terzo e quarto del titolo
terzo del libro II c.p.m.p.vvv |