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1. La disciplina militare di
corpo(1)
La disciplina militare è l'insieme
di regole e di prescrizioni che sono stabilite per l'organizzazione
e il funzionamento dell'ordinamento militare nel suo complesso. Il
naturale destinatario delle regole della disciplina militare è
colui al quale viene attribuito il tipico status di militare. Il
complesso di norme che costituisce la disciplina militare trae la
sue origine da fatti e atti fonte che, sino alla definitiva
giuridicizzazione operata dalla l. n. 382/1978, trovavano nella
tradizione, con i suoi contenuti etici, e nell'autorità dei
superiori gerarchici le principali basi di legittimazione.
Quest'ultima caratteristica della disciplina militare non si è del
tutto persa, ma è stata sostanzialmente formalizzata nella legge di
principio e nel vigente Regolamento di disciplina militare. L'idea
della disciplina militare come etica formalizzata è ancora molto
sentita, e non solo nel ristretto ambito dell'ordinamento militare,
tant'è che ancora recentemente si intende (e non sempre a torto) la
disciplina militare come regola di vita dell'appartenente alle
Forze armate(2). In effetti, nonostante la disciplina militare sia
ormai un complesso di regole giuridiche esattamente codificate nel
relativo Regolamento, in questo contesto, efficacia produttiva di
prescrizioni e di doveri hanno ancora due tipici strumenti di
veicolazione della volontà del superiore gerarchico: l'ordine e la
consegna.
Non a caso, l'art. 57 R.D.M. tra le
fonti disciplinari, cioè tra gli atti che possono attivare in capo
al militare precisi doveri attinenti al servizio e alla disciplina,
annovera gli ordini e l'inosservanza dei doveri, "conseguenti
all'emanazione di un ordine", e questa costituisce infrazione
disciplinare che può essere punita con le sanzioni previste dallo
stesso Regolamento(3). La disciplina militare, storicamente, nasce
all'interno dei corpi militari, sia come regola di vita del
militare stesso sia come insieme di istruzioni tecniche che
dovevano essere osservate in merito all'uso delle armi (individuali
e di reparto), ai procedimenti tattici delle varie armi (il saper
combattere a piedi o a cavallo, il saper utilizzare le artiglierie,
ed altro ancora), alle eventuali specializzazioni di carattere
tecnico, logistico o amministrativo (relative cioè alle varie
tipiche figure militari dell'intendente, del commissario, del
furiere, ed altro ancora). In questo contesto, la codificazione
delle regole della disciplina militare avveniva nei ristretti
ambiti di ciascuna importante articolazione delle Forze armate, per
cui si avevano regolamenti di disciplina della fanteria, della
cavalleria e così via.
La separazione tra regole di
comportamento e istruzioni tecniche comporterà la graduale
unificazione dei regolamenti di disciplina, prima emanati per
singole Forze armate (esercito e marina) e, successivamente,
adottati per tutte le Forze armate, come il Regolamento del 1964.
Questa lenta evoluzione normativa e il significato originario della
disciplina militare costituisce ancor oggi la ragione del perché
l'ambito tradizionale di questo settore dell'ordinamento militare
viene ancora denominato disciplina militare di corpo, per la cui
osservanza sono, appunto, apprestate le sanzioni disciplinari di
corpo. Con la locuzione "disciplina militare di corpo" intendiamo
in sostanza un ambito normativo oggettivo e peculiare che presenta
caratteristiche peculiari e rappresenta il proprium delle regole
del servizio e del comportamento del militare. Si usa distinguere
anche tra disciplina militare di corpo e disciplina militare di
stato che non sono due distinti settori prescrittivi, quasi a
sottolineare la compresenza di due sfere disciplinari concentriche,
entrambi applicabili al militare. Con queste due espressioni si
vuole piuttosto distinguere le conseguenze sanzionatorie che
derivano dall'inosservanza delle regole della disciplina militare,
la cui gravità rappresenta il criterio per l'applicazione delle une
piuttosto che delle altre.
Invero, l'aspetto sanzionatorio
della disciplina militare è stato da sempre ritenuto predominante
sia nella riflessione degli studiosi, sia nella pratica attuazione
delle relative regole, dimenticando spesso che il momento
precettivo, per la sua finalità di orientamento delle condotte,
assume analoga importanza, soprattutto se rivolto ad un militare
che è innanzitutto un cittadino della Repubblica e al quale si
chiede consapevole partecipazione alle stesse regole della
disciplina militare. Non si può, però, condannare acriticamente
questo punto di vista, in ragione del fatto che le sanzioni
disciplinari di corpo hanno suscitato, e per alcuni aspetti ancor
oggi suscitano, numerose perplessità in ordine al rispetto dei
principi costituzionali, alla loro reale finalità di autotutela
amministrativa, alla loro attuale efficacia dissuasiva e, in senso
molto lato, rieducativa (scopi da sempre presenti nell'esplicazione
della disciplina militare) e, infine, alla loro concreta
applicabilità per uno strumento militare completamente
professionale. In effetti, il paradosso è che si è pensato di
"laicizzare" il più possibile le regole della disciplina militare,
abbandonando parzialmente il loro tradizionale fondamento
etico-disciplinare, incarnato dalla virtù dell'onore militare, per
stabilire categoricamente che "l'assoluta fedeltà alle istituzioni
repubblicane è il fondamento dei doveri del militare" e
null'altro(4).
Le sanzioni disciplinari, invece,
dopo una parziale opera di epurazione che ha visto l'eliminazione
delle camere di punizione, semplici e di rigore, sono rimaste
quelle tradizionali, alcune delle quali privano della libera uscita
il militare o lo obbligano a permanere in appositi locali della
caserma o nei rispettivi alloggi. Se consideriamo come l'istituto
della libera uscita sia ormai applicabile ad un numero sempre più
ristretto di militari e quanto sia complicato applicare sanzioni
che comportano obblighi di servizio puramente afflittivi, ma da
remunerare congruamente, si intuisce quanto sia necessario
ripensare anche il sistema sanzionatorio. La "laicizzazione" e la
"giuridicizzazione" della disciplina militare di corpo hanno
comportato anche un diverso e più limitato ambito di applicazione
della stessa regolamentazione disciplinare. La legge di principio,
infatti, ha disposto che il Regolamento di disciplina militare deve
prevedere la sua applicazione solo in determinate circostanze,
tutte connaturate ad oggettive esigenze di funzionalità e coesione
interna dell'organizzazione militare. Svolgere attività di servizio
o qualificarsi come militare in relazione a compiti di servizio
sono situazioni di fatto che connettono direttamente la disciplina
militare con i compiti istituzionali di ciascuna Forza armata o
Corpo armato.
La rilevanza della disciplina
militare, quindi, è correlata proprio ed innanzitutto ad un
principio funzionale, cioè alla funzione pubblica militare che si
estrinseca attraverso l'esplicazione dei compiti istituzionali
attribuiti ai corpi militari dello Stato, non solo quelli dettati
dalla l. n. 331/2000, ma tutti quelli attribuiti anche da altre
leggi al personale avente lo status militare (si pensi ai compiti
di istituto dell'Arma dei Carabinieri e della Guardia di finanza).
Anche i doveri della disciplina, inerenti al giuramento prestato,
alla tutela del segreto e al dovuto riserbo sulle questioni
militari, incondizionatamente applicabili in base all'art. 5, 4°
comma, l. n. 382/1978, sono tutti connaturati al principio
funzionale dell'assolvimento dei compiti istituzionali. D'altra
parte l'esigenza della coesione interna delle Forze armate, valore
costituzionalmente garantito, proprio perché connaturato alla
difesa della Patria, traspare dalla necessità che il Regolamento di
disciplina militare si applichi anche quando il militare sia
semplicemente in uniforme o all'interno dei luoghi militari o
comunque destinati al servizio. Così come i doveri attinenti al
grado rivestito, incondizionatamente rilevanti come i precedenti
relativi al giuramento e alla riservatezza, sono connaturati alla
costante salvaguardia del rapporto gerarchico e della efficienza
organizzativa dell'istituzione militare. La disciplina militare di
corpo, quindi, si oggettivizza, si limita ad una sfera prettamente
giuridica e si rende meno pervasiva, prevedendo la sua applicazione
soltanto in relazione a situazioni obiettive facilmente
riscontrabili e connaturate a principi espressi dallo stesso
ordinamento giuridico statale. Nel contempo l'infrazione
disciplinare, pur nella sua atipicità, non è più mancanza morale o
deontologica, ma peculiare illecito giuridico cui consegue una
reazione tipicamente giuridica.
L'infrazione disciplinare è
inosservanza dei doveri attinenti al servizio o alla disciplina e,
come tale, la sua sussistenza è direttamente connessa con un
preciso dovere di servizio o disciplinare ricavabile dalle fonti
disciplinari elencate dall'art. 57 R.D.M. La ricostruzione del
particolare dovere violato non è arbitraria enunciazione della
volontà del superiore gerarchico, ma interpretazione di norme
giuridiche che deve comunque trovare una precisa indicazione nei
doveri contemplati dal Regolamento di disciplina militare. I doveri
contemplati dai regolamenti miliari o conseguenti all'emanazione di
un ordine non possono avere autonomo fondamento, ma devono trovare
un aggancio sistematico nei doveri espressamente sanciti dal
Regolamento di disciplina militare, per poter applicare in caso di
loro inosservanza una sanzione stabilita dallo stesso Regolamento.
L'infrazione disciplinare, quindi, è una precisa violazione dei
doveri connessi con il rapporto di servizio e disciplinare, il
quale rappresenta anche il contenuto del rapporto di impiego dei
militari in servizio permanente.
2. Le sanzioni
disciplinari di corpo(5)
Le sanzioni disciplinari di corpo
sono espressamente e tassativamente stabilite dalla legge, in
ossequio al principio di legalità, inderogabile nel campo del
diritto sanzionatorio. L'art. 14, l. n. 382/1978, elenca
esclusivamente quattro sanzioni disciplinari di corpo: il richiamo,
il rimprovero, la consegna e la consegna di rigore(6). Il richiamo
è verbale e consiste in un ammonimento con cui vengono punite lievi
mancanze od omissioni causate da negligenza, può essere inflitto da
qualunque superiore, non dà luogo a trascrizione sul fascicolo
personale dell'interessato e non comporta particolari forme di
comunicazione scritta o pubblicazione(7). Il rimprovero è scritto e
consiste in una dichiarazione di biasimo con cui vengono punite le
lievi trasgressioni alle norme del servizio e della disciplina o la
recidività nelle mancanze per le quali può essere inflitto il
richiamo. Il rimprovero può essere inflitto dall'autorità militare
di livello gerarchico almeno corrispondente a comandante di
reparto, è comunicato per iscritto al manchevole ed è trascritto
nella documentazione personale(8).
La consegna consiste nella
privazione della libera uscita per un massimo di sette giorni
consecutivi, consegue all'inosservanza dei doveri, alla recidività
nelle mancanze e alle più gravi trasgressioni alle norme del
servizio e della disciplina. Questa sanzione comporta la
comunicazione per iscritto all'interessato e la trascrizione nel
suo fascicolo personale(9). Più complessa è la normativa,
sostanziale e procedimentale, concernente la consegna di rigore, la
cui applicazione suscita perplessità di ordine costituzionale che
vanno sommariamente esaminate. Le sanzioni disciplinari di corpo,
in effetti, hanno subìto una lenta evoluzione, perdendo nel tempo i
più rigorosi connotati afflittivi, e sostanzialmente detentivi, e
privilegiando momenti di reazione giuridico-formale o di semplice
riprovevolezza. Dalla materiale "sottoposizione" alla sanzione
disciplinare, il cammino si è indirizzato verso forme che, sempre
più meno intensamente, coinvolgono il militare come persona fisica.
Senza voler ripercorrere le tappe della vicenda disciplinare
militare, segnate soprattutto dal regolamento del 1929, da quello
del 1964 e, infine, da quello del 1986, in sostanza dalla
"fortezza" e dagli "arresti", passando per le camere di punizione
(semplice e di rigore) sino alla consegna e alla consegna di
rigore, dobbiamo soffermarci, come già detto, su quest'ultimo
istituto che ancora esprime un residuo contenuto afflittivo
para-detentivo(10). La consegna di rigore comporta il vincolo di
rimanere in apposito spazio dell'ambiente militare o nel proprio
alloggio per un massimo di quindici giorni, secondo modalità
stabilite dal regolamento di disciplina.
Il Regolamento del 1986, all'art.
65, si premura di specificare che il comandante di corpo (unica
autorità militare competente ad infliggere questa sanzione, ai
sensi dell'art. 14 l. n. 382/1978): - può disporre che la consegna
di rigore, quando lo richiedano particolari motivi di servizio,
venga scontata con le stesse modalità previste per la consegna
(consistenti esclusivamente nella privazione della libera uscita,
ai sensi dell'art. 14 l. n. 382/1978); - può far scontare - per
particolari ragioni di disciplina - la consegna di rigore in
apposito spazio dell'ambiente militare anche al personale provvisto
di alloggio privato o di servizio. Il Regolamento inoltre prescrive
che i locali destinati ai puniti di consegna di rigore devono avere
caratteristiche analoghe a quelle degli altri ambienti adibiti ad
alloggio e, inoltre, che la vigilanza venga affidata a superiori o
pari grado del punito con le modalità prescritte da ciascuna Forza
armata o Corpo armato. In sostanza i locali non devono avere
caratteristiche di luoghi di segregazione, né la vigilanza può
essere assolutamente paragonata ad una forma di trattamento,
custodia o sorveglianza analoga ai sottoposti a regime
penitenziario, ma deve limitarsi alla verifica delle prescrizioni
imposte con le modalità di esecuzione della sanzione disciplinare.
Se questa è la disciplina normativa della consegna di rigore
dobbiamo verificarne il grado di compatibilità con la disciplina
costituzionale con riguardo al significato e al contenuto della
libertà personale, quale si desume dall'art. 13 Cost. E di
quest'ultima, due sono le diverse accezioni che la dottrina ha
evidenziato: l'una, più ristretta, consiste nella possibilità di
disporre della propria persona, senza coercizioni materiali,
l'altra, più estensiva, aggiunge al predetto nucleo fondamentale la
possibilità di disporre di sé anche senza obblighi che sottopongano
la persona all'altrui potere, mediante menomazione della sua
libertà morale, come libertà di autodeterminazione(11).
Da questo quadro concettuale la
dottrina ha ricavato opposte tesi, l'una di illegittimità
costituzionale delle sanzioni disciplinari che limitino comunque la
libertà personale, al di fuori di quanto prescritto nell'art. 13
Cost., in tema di poteri dell'autorità giudiziaria e di poteri
straordinari, dettati dalla necessità ed urgenza, attribuiti
all'autorità di pubblica sicurezza, l'altra di compatibilità delle
sanzioni disciplinari che non comportano coercizioni materiali, ma
soltanto misure obbligatorie (in sostanza il militare è tenuto al
rispetto delle modalità esecutive della consegna di rigore, senza
peraltro che l'autorità militare abbia un potere di intervento
diretto coercitivo per ottenere il rispetto di queste modalità;
inoltre, la inosservanza delle stesse da parte del militare
comporta solo quella reazione giuridica consistente
nell'accertamento delle ulteriori responsabilità disciplinari e
penali - eventuale disobbedienza, forzata consegna, ecc. - cui va
incontro il militare). La prima tesi è quella ben nota di Giuliano
Vassalli(12), peraltro rimasta minoritaria, seppur seguita da altri
autorevoli studiosi(13), tesi che comunque, quando formulata,
rifletteva su un quadro disciplinare completamente diverso
dall'attuale; ma anche per l'attuale sistema sanzionatorio
disciplinare vengono avanzati dubbi di legittimità
costituzionale(14).
L'altra tesi si ricollega al
pensiero di Vittorio Bachelet che, partendo dalla strutturazione
dell'ordinamento militare come ordinamento derogatorio di quello
generale, in base all'art. 52 Cost., considera legittime le misure
disciplinari detentive, in quanto attuazione delle modalità sottese
alla "disponibilità" del cittadino militare alle prescrizioni
dell'autorità militare: nota peculiare in cui si estrinseca il
servizio militare(15). In sostanza, poiché il servizio militare
comporta l'assoggettamento del cittadino alle regole della
disciplina militare e alle disposizioni impartite dall'autorità
militare, la sottoposizione alle sanzioni disciplinari detentive
comporta semplice attuazione del servizio stesso: semmai il
problema è la fonte normativa autorizzata ad apportare queste
deroghe così vistose( 16). La predetta tesi è nata peraltro nella
difficoltà di giustificare un quadro sanzionatorio disciplinare
particolarmente attrezzato con misure disciplinari detentive, ma
cambiato il quadro normativo, con l'entrata in vigore della legge
n. 382 del 1978 e del relativo Regolamento di disciplina militare
del 1986, si è prestata ad essere efficacemente utilizzata per
superare eventuali residue riserve dottrinali sulla legittimità
dell'unica misura "di rigore" tuttora vigente, in relazione proprio
ad un'arbitraria limitazione della libertà personale: non di
limitazione alla libertà personale si tratterebbe, quindi, ma
esclusivamente di una limitazione alla libertà morale,
perfettamente compatibile con il quadro costituzionale
attuale(17).
D'altra parte, la Corte
costituzionale considera la consegna di rigore come misura
restrittiva della libertà personale(18). Se questo è il quadro
teorico e concettuale ben diversi sono i profili pratici
dell'istituto: nella prassi i comandanti di corpo si avvalgono
frequentemente del potere di commutazione, facendo scontare la
consegna di rigore con le modalità previste per la consegna. Se poi
si considera che l'istituto della libera uscita, di cui risulta
privato il miliare punito con la consegna, è ormai vigente solo per
limitate categorie di militari(19), la consegna di rigore conserva
esclusivamente gli sfavorevoli effetti giuridici previsti dalla
normativa militare(20), senza alcun effetto personale diretto.
Anche se la prassi ha ancor più "corretto" la natura giuridica
della consegna di rigore, permangono in parte della dottrina
perplessità (adombrate anche dalla giurisprudenza costituzionale)
sulla compatibilità e la legittimità di questa misura disciplinare.
Fermo restando l'utilità pratica, se non la necessità di sanzioni
disciplinari che limitino la libera autodeterminazione del
militare, si potrebbe eventualmente riconsiderare la disciplina
militare distinguendo, come per il diritto penale militare, una
disciplina del tempo di pace (che costituirebbe la normativa
generale) ed una disciplina militare di guerra o delle situazioni
eccezionali (che costituirebbe la normativa speciale, applicabile
solo in determinate circostanze).
Riguardo alla libertà di
circolazione e soggiorno si potrebbero riproporre analoghe
problematiche di compatibilità costituzionale per le sanzioni
disciplinari restrittive (consegna e consegna di rigore), qualora
si acceda alla tesi, inerente la sanzione più grave, la quale
esclude che quest'ultima misura disciplinare configuri una
restrizione della libertà personale(21). Ciò perché la norma
costituzionale prevede espressamente limitazioni a questa libertà
solo, in via generale, in base alla legge e per ragioni di sanità o
di sicurezza(22). Ma qui sembra persuasiva, e tutto sommato
soddisfacente, la tesi del Bachelet che riconduce la sanzioni
disciplinari ad una delle tante modalità di svolgimento del
servizio militare per le quali l'autorità militare ha ampie facoltà
discrezionali(23), sottolineate dalla disciplina giuridica dello
stesso ordine gerarchico, ben potendo quest'ultima "... comandare
al militare di trasferirsi, da solo o con il suo reparto, in
un'altra caserma; di fare un periodo di 'campo' in un dato luogo;
di prestare servizio come sentinella o vedetta in un 'posto'
determinato, per un tempo determinato ... di raggiungere un
drappello che presidia un 'posto' isolato e quivi rimanere fino a
che non giunga il 'cambio' del successivo turno; di imbarcarsi su
una nave, etc. .."(24). L'aggancio costituzionale rimane, quindi,
sempre l'art. 52 Cost. il quale esprime appunto valori tali che, in
un necessario bilanciamento con altri interessi costituzionalmente
protetti, qui prevarrebbero.
3. Il
procedimento disciplinare di corpo(25)
Il procedimento di accertamento
delle mancanze disciplinari di corpo, come delineato dalla legge di
principio e dettagliato dal Regolamento di disciplina, contribuisce
nella sua articolazione al processo di laicizzazione e
giuridicizzazione che ha interessato il diritto disciplinare
militare nel suo complesso(26). Precedentemente, l'irrogazione di
una sanzione disciplinare di corpo avveniva senza particolari
garanzie per il manchevole ed in sostanziale assenza di una vera e
propria fase procedimentale, consistendo spesso - nella prassi - in
un provvedimento unisussistente (ancor più spesso inaudita altera
parte). Nel tempo si è avuto il progressivo inserimento di momenti
procedurali, sia al fine di razionalizzare e rendere "ragionevole"
la potestà disciplinare dei superiori gerarchici (anche per rendere
più puntuale il superiore controllo di questa delicata attività di
comando), sia allo scopo di garantire al manchevole un procedimento
più equo, in grado di consentire all'incolpato la possibilità di
essere ascoltato e produrre proprie giustificazioni. L'art. 15, l.
n. 382/1978, stabilisce che nessuna punizione può essere irrogata
senza contestazioni degli addebiti e senza che siano state sentite
e vagliate le giustificazioni addotte dall'incolpato.
Ben più articolato il procedimento
per l'eventuale irrogazione della consegna di rigore che contempla
un subprocedimento interno consistente nel parere di una
commissione di disciplina appositamente nominata che deve essere
sentita dal comandante di corpo prima di procedere alle decisioni.
Sempre in relazione a questo peculiare procedimento disciplinare,
la legge inserisce un ulteriore garanzia a favore dell'incolpato,
cioè la necessità che quest'ultimo sia assistito da un militare
difensore. Il Regolamento di disciplina militare dettaglia le varie
fasi del procedimento disciplinare, così elencandole: -
contestazione degli addebiti; - acquisizione delle giustificazioni
ed eventuali prove testimoniali; - esame e valutazione degli
elementi contestati e di quelli addotti a giustificazione; -
decisione; - comunicazione all'interessato(27). Il Regolamento
stabilisce che il procedimento disciplinare deve svolgersi
oralmente; questo non preclude la possibilità che il procedimento
si svolga per iscritto, come d'altra parte avviene sovente nella
prassi(28). In particolare, la contestazione degli addebiti
rappresenta l'atto che instaura il procedimento disciplinare, la
stessa deve indicare esattamente il fatto contestato e le norme di
Regolamento che si ritengono violate per consentire all'incolpato
di conoscere esattamente la mancanza commessa e predisporre le sue
ragioni difensive.
L'acquisizione delle giustificazioni
e delle eventuali prove testimoniali è una fase che attiene
propriamente alla necessaria completezza dell'istruttoria
procedimentale e occorre per acquisire tutti gli elementi utili a
stabilire la responsabilità disciplinare dell'incolpato. La fase
dell'esame e valutazione degli elementi contestati e di quelli
addotti a giustificazione esprime la necessità della ponderazione
degli interessi coinvolti nel procedimento disciplinare e in
sostanza sottende l'esigenza che il procedimento de quo partecipi
di quei principi di ragionevolezza che devono guidare l'attività
della pubblica amministrazione, poiché anche il procedimento
disciplinare militare è manifestazione del potere discrezionale. La
decisione è la fase cruciale del procedimento, attraverso la quale
si giunge al provvedimento finale che condensa l'intero
procedimento disciplinare. La decisione deve essere congruamente
motivata e il Regolamento sancisce espressamente che la motivazione
deve essere redatta in forma concisa e chiara e configurare
esattamente l'infrazione commessa, indicando la disposizione
violata o la negligenza commessa e le circostanze di tempo e di
luogo del fatto(29). L'ultima fase appartiene propriamente a quella
eventuale, cosiddetta integrativa dell'efficacia, attraverso la
quale la punizione deve essere portata ad esecuzione.
In particolare, il Regolamento
stabilisce che la decisione viene comunicata verbalmente senza
ritardo all'interessato anche quando si ritenga di non far luogo
all'applicazione di alcuna sanzione(30), inoltre la stessa, quando
dia luogo al rimprovero, alla consegna o alla consegna di rigore,
deve essere comunicata per iscritto, compresa la motivazione(31).
Il procedimento disciplinare viene costruito, quindi, come
procedimento amministrativo tipico e come tale partecipa dei
principi successivamente stabiliti dalla l. 7 agosto 1990, n. 241.
Infatti, a seguito dell'entrata in vigore della l. n. 241/1990,
oltre a veder ribaditi fondamentali principi come l'obbligo di
procedere, di provvedere e di motivare congruamente, si pongono
anche per il procedimento disciplinare il problema della
comunicazione di avvio del procedimento, quello della
partecipazione dell'incolpato, quello dei termini procedimentali e
quello dell'identificazione del responsabile del procedimento(32).
In effetti, un problema di determinazione del responsabile del
procedimento non sussiste in quanto la stessa legge di principio e
il Regolamento di disciplina identificano le autorità competenti
(qualunque superiore gerarchico, comandante di reparto e comandante
di corpo) non solo ad adottare il provvedimento finale, ma anche a
istruire il relativo procedimento(33).
Anche in merito alla comunicazione
di avvio del procedimento, l'interpretazione dominante ha indicato
nella contestazione l'atto che surroga l'adempimento in questione,
eliminando dubbi in materia e soprattutto ulteriori formalità
procedurali che potevano inutilmente appesantire il procedimento de
quo(34). Qualche perplessità suscita, invece, la disciplina della
partecipazione dell'incolpato per la parte relativa alla
possibilità di prendere cognizione degli atti del procedimento. In
effetti, sia la norma sulla comunicazione di avvio del
procedimento, che tra le notizie obbligatorie che devono essere
portate a conoscenza dell'interessato inserisce l'ufficio in cui si
può prendere visione degli atti, sia quella che stabilisce i
diritti dei soggetti che partecipano al procedimento, elencando tra
gli stessi quello di prendere visione degli atti, salvo le
limitazione previste per il diritto di accesso agli atti, sembrano
stabilire la facoltà dell'incolpato di conoscere durante il
procedimento i relativi atti che lo compongono. In questo contesto,
il regolamento di attuazione di cui all'art. 24, comma 4, l. n.
214/1990, adottato dall'amministrazione della difesa, in relazione
alla necessità di individuare le categorie di documenti sottratti
all'accesso per le esigenze di cui all'art. 24, comma 2, l. n.
241/1990, contempla la sottrazione all'accesso sino all'emanazione
del provvedimento finale degli atti dei procedimenti disciplinari,
per quanto concerne le informazioni la cui conoscenza possa ledere
il diritto di riservatezza dei terzi o gli interessi essenziali
alla sicurezza nazionale(35).
Dal tenore delle norme e secondo
un'interpretazione sistematica delle disposizioni inerenti al
procedimento disciplinare in genere e in specie a quello militare,
si deduce che il divieto in argomento non potrebbe essere opposto
all'incolpato che, oltretutto, ha diritto a difendersi con tutte le
garanzie apprestate dall'ordinamento giuridico e al quale non
potrebbe legittimamente sottrarsi la conoscenza di atti che
dovrebbero qualificare la mancanza commessa o, addirittura, gli
elementi di responsabilità disciplinare a suo carico(36). Ancor più
complesso il problema dei termini del procedimento disciplinare di
corpo, in relazione soprattutto alla determinazione del dies a quo
e della conseguente qualificazione della fase precedente
all'instaurazione del procedimento, indicata come quella degli
accertamenti preliminari, per la quale l'amministrazione non ha
fissato alcun termine. La problematica, poi, ci rimanda in generale
all'attività propulsiva del procedimento disciplinare e alle
notizie attraverso le quali l'autorità competente ad irrogare
l'eventuale sanzione viene informata del fatto costituente la
mancanza disciplinare. In materia di termini per i procedimenti di
competenza dell'amministrazione della difesa sono intervenuti due
distinti regolamenti, in attuazione dell'art. 2, comma 2, l. n.
241/1990: il primo adottato con d. m. 16 settembre 1993, n. 603, è
relativo ai procedimenti di competenza degli organi centrali delle
difesa, il secondo, adottato con d. m. 8 agosto 1996, n. 690, è
relativo ai procedimenti di competenza degli enti, distaccamenti e
reparti interforze delle singole Forze armate.
I predetti regolamenti fissano in
novanta giorni il termine del procedimento per l'irrogazione di una
sanzione disciplinare di corpo. Per quanto riguarda il dies a quo,
il giorno cioè dal quale devono decorrere i novanta giorni, la
normativa regolamentare stabilisce che, nei procedimenti i quali
devono essere iniziati di ufficio, il termine iniziale decorre
dalla data in cui il competente organo o ufficio
dell'amministrazione adotta l'atto propulsivo(37). In questo caso,
l'atto propulsivo del procedimento disciplinare è costituito dalla
contestazione degli addebiti, atto dal quale decorrono i novanta
giorni. Prima della contestazione, però, l'autorità competente deve
avere cognizione di una mancanza disciplinare commessa, per poi
valutare attraverso il procedimento la responsabilità disciplinare
dell'interessato(38). Per questa fase preliminare è possibile
distinguere due situazioni, espressamente previste dalla normativa
regolamentare: quella per la quale è la stessa autorità titolare
della potestà sanzionatoria a rilevare la mancanza disciplinare e
quella per la quale è qualsiasi superiore a rilevare la mancanza de
qua (39). Nel primo caso l'autorità militare deve contestare senza
ritardo gli addebiti, nel secondo caso il superiore gerarchico
incompetente all'irrogazione della sanzione deve far constatare la
mancanza al trasgressore, procedere alla sua identificazione e fare
rapporto senza ritardo allo scopo di consentire una tempestiva
instaurazione del procedimento disciplinare(40). Il rapporto deve
indicare con chiarezza e concisione ogni elemento di fatto
obiettivo, utile a configurare esattamente l'infrazione, e non deve
contenere proposte relative alla specie e all'entità della
sanzione(41).
La ricezione del rapporto da parte
dell'autorità titolare della potestà sanzionatoria attiva l'obbligo
di procedere all'instaurazione del procedimento disciplinare
contestando, senza ritardo, gli addebiti(42). Il problema della
quantificazione temporale del "senza ritardo" ha provocato un
parere del Consiglio di Stato, sez. III, 5 marzo 2002, n. 176/02,
con il quale è stato affermato che poiché la normativa
regolamentare non indica espressamente alcun termine, subentra la
norma generale che prevede il termine di trenta giorni(43). La
soluzione appare congrua in relazione agli accertamenti preliminari
relativi alle predette ipotesi, di cui all'art. 58 R.D.M., ma non
sembra ragionevole in relazione all'ipotesi di accertamenti
preliminari provocati da un semplice denuncia amministrativa, cioè
da una notizia di illecito disciplinare portata a conoscenza
dell'autorità titolare della potestà sanzionatoria da parte di
soggetti estranei all'ordinamento militare che non hanno la
competenza a far constatare la mancanza, né ad identificare il
trasgressore, né a fare rapporto(44). È chiaro che
l'amministrazione, in presenza di accertamenti complessi, non possa
essere vincolata all'osservanza del termine indicato nel predetto
parere del Consiglio di Stato, pena, da una parte, l'instaurazione
di un procedimento monco, se non addirittura evanescente, o,
dall'altra parte, il mancato avvio dell'accertamento disciplinare e
l'ingiustificata frustrazione degli interessi dell'amministrazione.
Infine, per completezza, descriviamo sommariamente il procedimento
disciplinare per l'irrogazione della consegna di rigore che si
articola nelle fasi essenziali già viste per tutti i procedimenti
disciplinari, ma contempla ad integrazione due ulteriori
momenti(45).
Il primo è dedicato alle
considerazioni del difensore che può essere prescelto
dall'incolpato fra tutti i militari in servizio attivo alle armi e,
in caso di mancata indicazione da parte dell'incolpato, viene
designato d'ufficio dal comandante di corpo. Il difensore non può
essere di grado superiore a quello del membro più elevato in grado
della commissione(46). Inoltre, il difensore - se nominato
d'ufficio - non può rifiutare l'incarico che costituisce attività
di servizio, è vincolato al segreto d'ufficio e non può accettare
alcun compenso per l'attività svolta(47). La funzioni di difensore
non possono essere svolte dal superiore che ha rilevato la mancanza
e non possono essere esercitate dallo stesso militare per più di
sei volte in dodici mesi(48). L'altro momento significativo è il
parere che un'apposita commissione consultiva deve esprimere dopo
che il comandante di corpo contesta gli addebiti, sente a
giustificazioni l'incolpato, acquisisce eventuali prove
testimoniali e ascolta le considerazioni del militare difensore. Il
parere è obbligatorio ma non vincolante(49), viene reso verbalmente
al comandante di corpo, dopo che la commissione si sia ritirata,
per un massimo di due ore, e abbia formulato il parere anche solo a
maggioranza dei componenti(50). I membri della commissione sono
vincolati al segreto d'ufficio circa le opinioni espresse nel
proprio ambito(51). La commissione è formata dal comandante di
corpo che designa tre militari dipendenti, due di grado superiore
all'incolpato ed uno di parigrado; il più elevato in grado presiede
la commissione che non può essere composta dal superiore che ha
rilevato la mancanza o dall'eventuale militare offeso o
danneggiato(52). Il comandante di corpo perviene alla decisone
possibilmente entro lo stesso giorno e procede successivamente a
comunicare la decisione per iscritto all'interessato, disponendo
anche la verbalizzazione delle varie fasi del procedimento de quo
(53).
4. La disciplina
militare di stato(54)
La disciplina militare di stato si
differenzia dalla disciplina militare di corpo poiché non è
contemplata in un corpus normativo omogeneo, essendo prevista da
tutte le leggi di stato giuridico relative alle differenti
categorie di militari. In particolare, la disciplina di stato: -
per gli ufficiali è contenuta nella l. n. 113/1954, agli artt. 73
ss.; - per i sottufficiali e i volontari di truppa è prevista dalla
l. n. 599/1954, artt. 63 ss.; - per gli appartenenti al ruolo
appuntati e carabinieri è contemplata dalla l. n. 1168/1961, agli
artt. 37 ss.; - per gli appartenenti al ruolo appuntati e
finanzieri è contenuta nella l. n. 833/1961, agli artt. 43 ss.; -
per gli ufficiali e i sottufficiali della Guardia di finanza è, per
alcuni aspetti, prevista anche nelle rispettive leggi di stato
giuridico, l. n. 1089/1959 (artt. 5 e 6) e l. n. 260/1957 (art. 6).
Questa frammentazione normativa ha comportato una difficile
sistemazione della disciplina di stato che, in sostanza, si
avvicina molto di più alla disciplina dei pubblici dipendenti
civili, in quanto - effettivamente - è costruita sulla falsariga
della disciplina contenuta nel d.P.R. n. 3/1957. In questo
contesto, è ormai un principio di diritto giurisprudenziale
l'affermazione che la disciplina di stato per i militari
costituisce, almeno negli aspetti procedimentali, una normativa
speciale rispetto a quella generale contemplata dal d.P.R. n.
3/1957, per cui in mancanza di autonome previsioni normative da
parte delle leggi di stato giuridico dei militari risultano
applicabili gli istituti previsti per la disciplina dei pubblici
dipendenti civili(55).
Questa vicinanza concettuale tra i
due settori disciplinari non ha consentito in passato di
considerare pienamente la disciplina di stato dei militari come
parte essenziale della disciplina militare, tant'è che nella prassi
era sovente indicare questo settore come disciplina di stato, senza
altre aggettivazioni, e le relative sanzioni come sanzioni di
stato(56). La legge di principio ha superato ogni dicotomia
sistematica, affermando, all'art. 13, 2° comma, l. n. 382/1978, che
la violazione dei doveri del servizio e della disciplina militare
comporta sanzioni disciplinari di stato e sanzioni disciplinari di
corpo, distinte esclusivamente in base alla gravità delle mancanze,
secondo un principio di proporzionalità della sanzione rispetto
all'illecito commesso. Questa impostazione normativa comporta
l'impossibilità di applicare ad una stessa mancanza disciplinare,
contemporaneamente, una sanzione di corpo ed una sanzione di stato
(principio del ne bis in idem sostanziale(57)), inoltre consente di
ricostruire l'illecito disciplinare punibile con sanzioni di stato
per esclusione rispetto alle fattispecie contemplate per
l'irrogazione della consegna di rigore, contenute nell'allegato C
del R.D.M. Ciò non toglie che, comunque, permane un ampio margine
di discrezionalità da parte dell'autorità militare, soprattutto con
riguardo ai comportamenti che hanno dato luogo ad un illecito
penale e che devono essere sanzionati sul piano disciplinare. In
definitiva, la disciplina di stato è parte integrante della
disciplina militare, recando alle esigenze di autotutela
dell'amministrazione della difesa sanzioni molto più incisive di
quelle di corpo, poiché sono sanzioni che possono sospendere le
funzioni o le attribuzioni inerenti al grado gerarchico o
addirittura possono revocarlo del tutto o, in relazione
all'eventuale presenza di un rapporto di impiego, possono
sospenderlo o interromperlo.
La disciplina di stato, però, si
distingue non solo per la sanzioni apprestate, ma anche per il
peculiare procedimento disciplinare di accertamento che differisce
in merito all'istruttoria, al tipo di provvedimento finale, alle
autorità competenti ad adottarlo, agli eventuali rimedi previsti
dall'ordinamento. Il quadro della disciplina militare, in
definitiva, appare molto complesso e sotto il profilo sanzionatorio
ancora differenziabile in due ambiti ben precisi, anche se contigui
e omogenei nella funzione di tutela della coesione e
dell'efficienza dell'istituzione Forze armate.
5. Le sanzioni
disciplinari di stato(58)
Le sanzioni disciplinari di stato
sono espressamente previste dalle diverse leggi di stato giuridico.
In particolare sono previste le seguenti sanzioni: 1. la rimozione
che comporta la perdita del grado con il conseguente ricollocamento
del militare al livello di soldato semplice o comune di ultima
classe. Può essere applicata sia al militare in servizio attivo
alle armi, sia al militare in congedo. Qualora la rimozione viene
applicata al militare fornito di rapporto di impiego la stessa,
comportando la perdita del grado, costituisce causa legale di
cessazione dal servizio permanente. Nella circostanza,invece, che
la rimozione sia applicata ad un militare in ferma volontaria o
rafferma, la stessa comportando sempre la perdita del grado
costituisce anche in questo caso causa legale di cessazione dalla
ferma o dalla rafferma. La rimozione è contemplata dalle seguenti
norme: a. per gli ufficiali, dagli artt. 70, 1° comma, numero 4), e
73, 1° comma, lett. c), l. n. 113/1954; b. per i sottufficiali e i
volontari di truppa, dagli artt. 60, 1° comma, numero 6), e 63, 1
comma, lett. d), l. n. 599/1954; c. per gli appartenenti al ruolo
appuntati e carabinieri, dagli artt. 34, 1° comma, numero 6), e 37,
1° comma, lett. c), l. n. 1168/1961; d. per gli appartenenti al
ruolo appuntati e finanzieri, dagli artt. 40, 1° comma, numero 6),
e 43, 1° comma, lett. c), l. n. 833/1961; 2. la sospensione
disciplinare dall'impiego o dal servizio che comporta per il
militare interessato l'impossibilità di prestare servizio e per
l'amministrazione una parziale controprestazione economica.
Questa sanzione può essere applicata
soltanto ai militari in servizio attivo alle armi. La sospensione
disciplinare dall'impiego o dal servizio è contemplata dalle
seguenti norme: a. per gli ufficiali, dagli artt. 30 e 73, 1°
comma, lett. a), l. n. 113/1954; b. per i sottufficiali, dagli
artt. 21 e 63, 1° comma, lett. a), l. n. 599/1954; c. per i
volontari di truppa, dall'art. 26, comma 4, d. lg. n. 196/1995; d.
per gli appartenenti al ruolo appuntati e carabinieri, dagli artt.
9 e 37, 1° comma, lett. a), l. n. 1168/1961; e. per gli
appartenenti al ruolo appuntati e finanzieri, dagli artt. 14 e 43,
1° comma, lett. a), l. n. 833/1961; 3. la sospensione disciplinare
dalle funzioni o dalle attribuzioni del grado è applicabile
esclusivamente ai militari delle categorie del congedo ed è
prevista soltanto per gli ufficiali e i sottufficiali (che
comprendono anche la categoria del complemento). La sospensione
disciplinare dalle funzioni o dalle attribuzioni del grado è
prevista dalle seguenti norme: a. per gli ufficiali, dagli artt. 52
e 73, 1° comma, lett. b), l. n. 113/1954; b. per i sottufficiali,
dagli artt. 48 e 63, 1° comma, lett. c), l. n. 599/1954; 4. La
cessazione dalla ferma volontaria o dalla rafferma per motivi
disciplinari che comporta la cessazione anticipata delle ferme o
rafferme volontarie contratte dal militare. Questa sanzione di
stato è applicabile esclusivamente al personale militare in
servizio volontario temporaneo. Per quanto riguarda il servizio
attivo alle armi gli effetti di questa sanzione sono analoghi a
quelli della rimozione, ma la cessazione dalla ferma o dalla
rafferma appare meno grave perché consente al militare di
conservare comunque il grado sino ad allora acquisito.
La cessazione dalla ferma o dalla
rafferma è contemplata dalle seguenti norme: a. per gli ufficiali
in ferma prefissata, dall'art. 24, comma 5, d. lg. n. 215/2001; b.
per i sottufficiali, dagli artt. 40, 1° comma, lett. c), e 63, 1°
comma, lett. b), l. n. 599/1954; c. per i volontari di truppa,
dall'art. 8, comma 1, lett. b), numero 3), d.P.R. n. 332/1997; d.
per i carabinieri in ferma o rafferma, dagli artt. 26, 1° comma,
lett. c), e 37, 1° comma, lett. b), l. n. 1168/1961; e. per i
finanzieri in ferma o rafferma, dagli art. 34, 1° comma, lett. c),
e 43, 1° comma, lett. b), l. n. 833/1961. Le sanzioni di stato
conseguono genericamente a gravi mancanze disciplinari, mentre per
la rimozione è contemplata anche la fattispecie di violazione del
giuramento. Quest'ultima ipotesi è ricollegabile alla violazione
dei doveri attinenti al giuramento come specificata dall'art. 9
R.D.M.(59). In base alla genericità delle indicazioni normative non
è possibile distinguere a priori tra illeciti disciplinari punibili
con sanzioni di stato e quelli punibili con sanzioni di corpo. Per
la disciplina di corpo è possibile fissare un limite minimo, che è
quello contemplato per il richiamo (lievi mancanze o omissioni
causate da negligenza) ed un limite massimo stabilito dai
comportamenti contemplati nell'allegato "C" del R.D.M. e i fatti
previsti come reato militare, per i quali il comandante di corpo
non ritenga di richiedere il procedimento, ai sensi dell'art. 260
c.p.m.p. e 64, comma 7, lett. a), R.D.M., o i fatti che abbiano
determinato un giudizio penale a seguito del quale sia stato
instaurato un procedimento disciplinare, ai sensi dell'art. 64,
comma 7, lett. b), R.D.M.
Per questi ultimi fatti, tenendo
presente anche che per i reati militari punibili a richiesta del
comandante di corpo la pena prevista è quella della reclusione
militare per un massimo di sei mesi (che già potrebbe essere un
limite attendibile per proporzionalità e ragionevolezza), è
possibile ipotizzare che la loro gravità non possa comunque essere
tale da comportare astrattamente pene accessorie corrispondenti di
massima, negli effetti giuridici, alle sanzioni di stato. Il limite
massimo per la più grave delle sanzioni di corpo potrebbe, quindi,
costituire tendenzialmente il limite minimo per le sanzioni di
stato, senza voler però precostituire limiti rigidi che mal si
conciliano con la discrezionalità disciplinare. In effetti, nella
valutazione disciplinare rientrano parametri difficilmente
classificabili, come i precedenti di servizio e disciplinari
dell'incolpato, il suo grado, la sua età, la sua anzianità di
servizio e le molteplici circostanze nelle quali sono commesse le
mancanze disciplinari che possono rendere più o meno grave un
medesimo illecito disciplinare commesso da diversi
militari(60).
6. Il
procedimento disciplinare di stato(61)
Il procedimento disciplinare di
stato è regolato dalle singole leggi di stato giuridico del
personale militare. La struttura di questo tipo di procedimento
amministrativo appare più complessa ed articolata, basandosi su due
distinte fasi di cui la seconda è soltanto eventuale, ma necessaria
per l'irrogazione della più grave sanzione di stato, la rimozione.
Il procedimento disciplinare di stato è instaurato con l'inchiesta
formale che è propriamente il complesso degli atti diretti
all'accertamento dell'infrazione disciplinare per la quale il
militare può essere punibile con una delle sanzioni disciplinari di
stato(62). L'inchiesta formale può essere disposta esclusivamente
dalle autorità indicate dalle leggi di stato giuridico, in
particolare: - dal Ministro della difesa, per gli ufficiali
generali e colonnelli dipendenti dalla relativa amministrazione
della difesa, per gli ufficiali di ogni grado in servizio presso
l'area centrale della difesa, per gli ufficiali di ogni grado e per
i sottufficiali in servizio presso una Forza armata diversa da
quella di appartenenza e, in caso di concorso di più ufficiali
nelle medesima mancanza, quando gli stessi siano dipendenti da
diversi enti o comandi di una stessa Forza armata o quando
appartengano a Forze armate diverse, in quest'ultimo caso anche
quando il concorso riguardi più sottufficiali(63). Il Ministro,
inoltre, può in ogni caso ordinare un'inchiesta formale a carico di
qualsiasi ufficiale, sottufficiale, appuntato e
carabiniere(64).
Le suddette disposizioni relative ai
sottufficiali possono trovare applicazione anche nei confronti dei
volontari di truppa per l'espresso rinvio operato dalle relative
norme di stato giuridico(65); - dal Ministro dell'economia e delle
finanze, per tutti gli ufficiali, i sottufficiali, gli appuntati e
i finanzieri del Corpo della Guardia di finanza(66); - dai massimi
responsabili (normalmente ufficiali con il grado di tenente
generale e gradi corrispondenti) delle organizzazioni operative,
addestrative, logistiche e territoriali dell'Esercito, della Marina
e dell'Aeronautica (nonché dai rispettivi capi di stato maggiore
per il personale direttamente dipendente) per il personale delle
predette Forze armate se ufficiali (sino al grado di tenente
colonnello), sottufficiali e volontari di truppa (le indicazioni
fornite dalle norme trovano solo parziale corrispondenza con
l'attuale ordinamento delle Forze armate)(67); - dal comandante
generale dell'Arma dei Carabinieri per il personale ufficiali (sino
al grado di tenente colonnello), sottufficiali e appuntati e
carabinieri appartenenti all'Arma dei Carabinieri(68); - dal
comandante generale del Corpo della Guardia di finanza, per il
personale ufficiali (sino al grado di tenente colonnello),
sottufficiali e appuntati e finanzieri appartenenti al Corpo(69); -
dai massimi responsabili (ufficiali con il grado di generale di
corpo d'armata) delle organizzazioni operative, addestrative,
speciali e territoriali dell'Arma dei carabinieri e della Guardia
di finanza (le indicazioni fornite dalle norme trovano solo
parziale corrispondenza con l'attuale ordinamento delle due Forze
di polizia ad ordinamento militare), rispettivamente per il
personale sottufficiali dell'Arma e per il personale sottufficiali
e appuntati e finanzieri del relativo Corpo(70); - dai comandanti
di corpo dell'Arma dei Carabinieri e della Guardia di finanza per
il personale dei ruoli appuntati e carabinieri o
finanzieri(71).
L'autorità competente a disporre
l'inchiesta formale nomina un ufficiale accertatore che procede
alla contestazione degli addebiti, ad acquisire le eventuali
giustificazioni dell'incolpato e ad esperire tutti gli atti
istruttori necessari. L'inchiesta si conclude con una relazione
riepilogativa dell'ufficiale accertatore che viene rimessa
all'autorità che ha disposto il procedimento per le ulteriori
decisioni del caso. In base alle risultanze dell'inchiesta formale
le autorità di cui sopra possono decidere se proporre al Ministro
competente l'applicazione di una sanzione di stato di tipo
sospensivo o se deferire l'incolpato al giudizio di un consiglio o
di una commissione di disciplina per l'eventuale perdita del grado
per rimozione(72). Nel primo caso il Ministro può autonomamente
disporre il deferimento dell'incolpato ad un consiglio o
commissione di disciplina, nonostante la proposta per
l'applicazione di una sanzione meno grave(73). Qualora l'inchiesta
formale riguardi un appartenente ai ruoli iniziali dei corpi
militari di polizia, la proposta di cui sopra viene inoltrata al
rispettivo comandante generale che può, comunque, deferire
l'incolpato ad una commissione di disciplina(74). Il deferimento ad
un consiglio o commissione di disciplina apre una nuova fase del
procedimento disciplinare di stato(75). Le leggi di stato giuridico
indicano dettagliatamente criteri e procedure per la formazione e
il funzionamento dei consigli o commissioni di disciplina e
conferiscono agli stessi organi collegiali la funzione di rendere
un parere obbligatorio, ma non vincolante, circa il fatto che
l'incolpato sia meritevole o meno di conservare il grado
gerarchico. Le norme disciplinano la composizione dei consigli o
commissioni di disciplina, secondo il grado gerarchico del militare
incolpato, distinguendo in questo ambito tra ufficiali generali e
colonnelli(76), altri ufficiali(77), sottufficiali e appartenenti
ai ruoli iniziali di ciascuna Forza armata o Corpo armato(78). La
designazione dei membri dei consigli o commissioni di disciplina è
rimessa all'autorità che ha disposto il deferimento stesso (in
sostanza sono le stesse, già viste, che possono disporre
l'inchiesta formale). Inoltre, vengono minutamente regolate le
varie ipotesi di incompatibilità a svolgere la funzione di membro
di un consiglio o commissione di disciplina(79) e la possibilità di
ricusazione da parte dell'incolpato(80).
Caratteristica dei consigli o
commissioni di disciplina è di essere degli organi collegiali ad
hoc perfetti, composti esclusivamente da ufficiali, che deliberano
a maggioranza dei componenti con voto personale, diretto e segreto.
Prima della deliberazione il consiglio o la commissione, sotto la
direzione del rispettivo presidente, convoca l'incolpato, procede
alla lettura degli atti dell'inchiesta formale, può sentire
l'incolpato al fine di ottenere ulteriori chiarimenti sui fatti a
lui addebitati, acquisisce le eventuali memorie difensive redatte
da quest'ultimo, le sue ulteriori dichiarazioni difensive e le
considerazioni dell'ufficiale difensore, appositamente previsto per
questa fase del procedimento disciplinare di stato(81). Qualora
l'istruttoria sia ritenuta completa e si possa procedere alla
deliberazione, l'incolpato e il difensore vengono fatti allontanare
e ogni membro del consiglio o della commissione esprime il suo
voto, altrimenti possono essere rimessi gli atti all'autorità che
ha disposto il deferimento, chiedendo un supplemento di
istruttoria. Espresso il voto, l'ufficiale segretario procede alla
verbalizzazione della seduta, raccoglie gli atti che vengono
trasmessi, a cura del presidente, al ministero o al rispettivo
comando generale(82). Il Ministro o il competente comandante
generale (solo quello della Guardia di finanza) possono sempre
discostarsi in melius dal giudizio del consiglio o della
commissione e, eventualmente, anche in peius, ma soltanto in casi
di particolare gravità(83).
7. Rapporti tra
procedimenti penale e disciplinare
È principio fondamentale del diritto
sanzionatorio la circostanza che l'irrogazione di una sanzione
penale non precluda, per lo stesso fatto, l'applicazione anche di
una sanzione disciplinare allo stesso soggetto. Diverso è invece il
problema dell'incidenza dell'accertamento penale sull'azione
disciplinare, considerando che l'evoluzione normativa ha
determinato un diverso atteggiarsi dei rapporti tra le sentenze
penali e il giudizio disciplinare. In sostanza, i rapporti tra
diritto penale e diritto disciplinare devono essere esaminati -
innanzitutto - in relazione ai rapporti tra i diversi procedimenti
di accertamento dei relativi illeciti, successivamente con riguardo
all'esame del giudicato penale ai fini dell'azione
disciplinare(84). L'ipotesi contemplata nel primo caso è quella per
la quale per uno stesso fatto viene iniziato contemporaneamente un
procedimento disciplinare ed uno penale, oppure quando il
procedimento penale sia iniziato prima di quello disciplinare.
Per queste evenienze interviene la
norma di cui all'art. 117, d.P.R. n. 3/1957, che dispone che
qualora per un fatto addebitato ad un pubblico dipendente sia stata
iniziata un'azione penale, il procedimento disciplinare non può
essere promosso fino al termine di quello penale e, se già
iniziato, deve essere sospeso. L'art. 117, d.P.R. n. 3/1957, si
coordinava perfettamente con le norme del vecchio codice di
procedura penale (1930) che stabilivano una vera e propria
pregiudiziale penale, tra gli altri, per i procedimenti
amministrativi nei quali rientrano certamente quelli disciplinari.
Il sistema è stato sensibilmente modificato con il nuovo codice di
procedura penale (1988) che non contempla più una pregiudiziale
penale, ma disciplina solamente, all'art. 653 c.p.p., l'efficacia
della sentenza penale nel giudizio disciplinare. In questo
contesto, l'art. 117, d.P.R. n. 3/1957 non può ritenersi
implicitamente abrogato, anzi risulta indirettamente confermato
dalla norma di cui all'art. 9, comma 2, l. 7 febbraio 1990, n. 19,
che dispone, per l'ipotesi di destituzione del pubblico dipendente,
militare o civile, a seguito di condanna penale, la prosecuzione o
la promozione della relativa azione disciplinare, lasciando
intendere - nel primo caso - l'avvenuta sospensione dello
stesso(85). La norma dettata dall'art. 117, d.P.R. n. 3/1957,
seppur la stessa sia contenuta nel Testo unico delle leggi sul
pubblico impiego civile, è ritenuta norma generale del diritto
disciplinare, applicabile anche ai procedimenti disciplinari dei
militari(86). In effetti, l'art. 117, d.P.R. n. 3/1957, è
congeniale all'attuale sistema che, a seguito della riforma operata
dalla l. 27 marzo 2001, n. 97, conferisce efficacia di giudicato
nel giudizio per responsabilità disciplinare, ai sensi dell'art.
653, comma 1, c.p.p., alla sentenza penale irrevocabile di
assoluzione, quanto all'accertamento che il fatto non sussiste o
non costituisce illecito penale ovvero che l'imputato non lo ha
commesso. Sono evidenti gli effetti preclusivi in merito
all'adozione di una sanzione disciplinare da parte di una sentenza
penale emessa con una delle formule sopra elencate. Per analoghe e
contrarie ragioni, si pensi anche all'efficacia di giudicato della
sentenza penale irrevocabile di condanna, ai sensi dell'art. 653,
comma 1-bis, c.p.p., quanto all'accertamento della sussistenza del
fatto, della sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato
lo ha commesso.
8. L'esame del
giudicato penale
L'incidenza degli illeciti
disciplinari che costituiscono anche illecito penale conduce
all'analisi di un aspetto molto importante del diritto
sanzionatorio, quello dell'esame del giudicato penale ai fini
disciplinari(87). In effetti, l'importanza degli illeciti a doppio
contenuto, penale e disciplinare, è rilevante sia sul piano della
gravità del relativi fatti, che comportano notevole turbativa
all'ordine pubblico militare, arrecano pericolo o danno alla
coesione delle Forze armate e sono certamente motivo di
inefficienza amministrativa, per cui è necessaria una sanzione
adeguata (normalmente di stato), sia sul piano delle conseguenze
giuridiche a carico dell'incolpato, per cui sono necessarie idonee
garanzie difensive, andando ad incidere su interessi rilevanti del
pubblico dipendente militare. D'altra parte, la rilevanza delle
sentenze penali è tassativamente limitata, come già visto, a quelle
contemplate dall'art. 653 c.p.p., per cui tutte le altre ipotesi di
conclusione del procedimento penale o del processo penale (decreti
di archiviazione, sentenze di proscioglimento e di assoluzione con
formule diverse da quelle previste dall'art. 653, comma 1, c.p.p.)
non sono vincolanti nel giudizio disciplinare e lasciano
all'autorità amministrativa un ampio margine di valutazione dei
fatti addebitati e della responsabilità dell'incolpato(88).
Per quanto riguarda, poi, le
sentenze di condanna un ampio dibattito dottrinale e diversi e
divergenti orientamenti giurisprudenziali ha da sempre suscitato la
sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti,
cosiddetta sentenza di patteggiamento, di cui all'art. 444
c.p.p.(89). Il problema è rilevante per i due aspetti fondamentali
del giudizio disciplinare: quello relativo all'accertamento dei
fatti costituenti mancanza disciplinare e quello connesso con
l'eventuale responsabilità per i fatti accertati e addebitati. Il
secondo aspetto deve essere sempre accertato dall'autorità
amministrativa, per cui non può sussistere alcuna ipotesi di
sanzione destitutiva automatica a seguito di condanna penale a
carico del pubblico dipendente, così come più volte ribadito dalla
Corte costituzionale e espressamente stabilito dall'art. 9, comma
1, l. n. 19/1990(90) (a parte quanto introdotto recentemente
dall'art. 5, l. n. 97/2001, in tema dell'estinzione del rapporto di
impiego a seguito di condanna per alcuni specifici reati contro la
pubblica amministrazione(91)). Perplessità suscita l'aspetto
relativo all'accertamento dei fatti costituenti mancanza
disciplinare. Infatti, in caso di condanna penale la sentenza
acquista valore di cosa giudicata quanto all'accertamento della
sussistenza del fatto e della sua illiceità penale, circostanza
problematica con riguardo alle sentenze di patteggiamento, stante
il loro intrinseco carattere negoziale e la conseguente carenza di
quella piena valutazione dei fatti e delle prove che caratterizza,
invece, ogni altra sentenza di condanna(92). La riformulazione
dell'art. 445 c.p.p., ad opera della l. n. 97/2001, in merito agli
effetti dell'applicazione della pena su richiesta delle parti, con
il diretto rinvio al novellato art. 653 c.p.p., comporta che anche
la cosiddetta sentenza di patteggiamento abbia il valore di
sentenza di condanna con l'efficacia stabilita nei giudizi
disciplinari(93).
(1) - Sulla disciplina militare
di corpo, per l'ampiezza e la problematicità delle tematiche
trattate, opera fondamentale di riferimento è: E. BOURSIER NIUTTA -
A. ESPOSITO (2002), Elementi di diritto disciplinare militare -
disciplina di corpo, 1.
(2) - Sull'evoluzione storica, giuridica e concettuale della
disciplina militare, vedi: E. BOURSIER NIUTTA - A. ESPOSITO (2002),
Elementi di diritto disciplinare militare, 19; A. INTELISANO
(1995), "Introduzione ai principi della disciplina militare",
1.
(3) - Sulle fonti, più ampiamente, vedi: E. BOURSIER NIUTTA - A.
ESPOSITO (2002), Elementi di diritto disciplinare militare,
33.
(4) - Per una critica di questa impostazione che ha portato
all'esclusione del riferimento all'etica militare nei testi
normativi disciplinari: D. LIBERTINI (2002), "La condizione
militare nella Costituzione", 76.
(5) - Sulle sanzioni disciplinari di corpo in generale, vedi da
ultimo: A. SIMONCELLI (2002), "Sanzioni di stato e di corpo.
Procedimenti disciplinari", 246.
(6) - Sui principi generali del sistema sanzionatorio di corpo: E.
BOURSIER NIUTTA - A. ESPOSITO (2002), Elementi di diritto
disciplinare militare, 81.
(7) - Cfr.: art. 62, R.D.M.
(8) - Cfr.: art. 63, R.D.M.
(9) - Cfr.: art. 14, 4° comma, l. n. 382/1978 e art. 64
R.D.M.
(10) - Per ulteriori valutazioni circa la consegna, i provvedimenti
disciplinari provvisori emessi dal comandante di corpo a titolo
precauzionale e il controllo al personale in entrata e in uscita da
installazioni militari, vedi: S. RIONDATO, (1995), "Art. 28 R.D.M.
- Diritti dei militari", 215.
(11) - Così: M. MAZZIOTTI DI CELSO (1985), Lezioni di diritto
costituzionale, 190. L'autorevole autore accoglie delle due la
seconda concezione della libertà personale. Sullo stesso piano: P.
BARILE (1984), Diritti dell'uomo e libertà fondamentali, 111, che
sottolinea proprio la parabola evolutiva della libertà personale
che da libertà dagli arresti è giunta, nella formulazione dell'art.
13 Cost., alla libertà di autodeterminazione, come affermazione di
nonviolenza fisica e morale. Sul punto, però, appare persuasiva e
tutto sommato condivisibile la tesi di chi, facendo leva sulle
garanzie della riserva assoluta di legge e della riserva di
giurisdizione, critica la predetta impostazione teorica che
condurrebbe fatalmanente alla incostituzionalità di tutte quelle
leggi che prevedono la possibilità di restrizioni alla libertà
morale di un soggetto in ordine al compimento di prestazioni
personali (senza considerare che per quest'ultima ipotesi, la
Costituzione appresta già una specifica tutela, con l'art. 23
Cost.). Sul punto: A. PACE (1992), Problematica delle libertà
costituzionali - parte speciale, 169.
(12) - Vedi: G. VASSALLI (1958), "La libertà personale nel sistema
delle libertà costituzionali", 355.
(13) - Per tutti: L. VIOLANTE (1974), "La giustizia militare",
149.
(14) - Per tutti: R. BALDUZZI (1988), Principio di legalità e
spirito democratico nell'ordinamento delle Forze armate, 41 e 176.
L'autore sottopone a critica sia la tradizionale tesi degli interna
corporis che consentirebbe all'autorità militare l'esercizio della
potestà disciplinare senza particolari limitazioni esterne
(soprattutto mancanza di applicazione del principio di legalità e
della possibilità di tutela giurisdizionale), e delle tesi comunque
derivate da questa, come quella dell'ordinamento derogatorio, sia
le tesi dell'incidenza della consegna di rigore sulla sola libertà
morale e non anche sulla libertà personale del militare, con
conseguente inapplicabilità della norma di cui all'art. 13 Cost.
Inoltre, l'autore sottolinea come anche la previsione della
consegna di rigore nella legge di principio sulla disciplina
militare, l. n. 382 del 1978 (quindi con il rispetto, almeno
formale, del principio di legalità), non dissipa tutti i dubbi di
legittimità costituzionale di questa misura disciplinare, in
relazione alla mancata tipizzazione legislativa degli illeciti
disciplinari sanzionabili con la consegna di rigore ed alle
paventate insufficienze del procedimento disciplinare che non
garantirebbe i principi del giusto procedimento
amministrativo.
(15) - Vedi: V. BACHELET (1962), Disciplina militare e ordinamento
giuridico statale, 203.
(16) - Ibidem, 216.
(17) - Su questa linea: G. MAZZI (1995), "Art. 56 R.D.M. - Principi
fondamentali", 361; L. M. FLAMINI, "Art. 65 R.D.M. - Consegna di
rigore", 418; S. RIONDATO, (1995), "Art. 28 R.D.M.", 215.
(18) - Vedi la sentenza n. 17 del 1991.
(19) - L'art. 45 R.D.M. limita l'istituto della libera uscita ai
volontari in ferma breve con meno di dieci mesi di servizio, ai
graduati e ai militari semplici vincolati a ferme speciali da meno
di dieci mesi, ai graduati e ai militari in servizio di leva, al
rimanente personale volontario in ferma breve o di leva vincolato a
ferme speciali che, pur non avendo l'obbligo dell'accasermamento,
fruisce degli alloggiamenti dell'Amministrazione militare. Non
sembra condivisibile l'assunto con il quale si vuole comporre la
paventata incongruenza tra l'applicazione della consegna ai
militari che fruiscono di libera uscita, rispetto a quelli per i
quali questo istituto non è operante, obbligando questi ultimi, in
caso di irrogazione della sanzione della consegna, a trattenersi in
caserma o nel proprio domicilio al termine dell'orario di servizio:
L. M. FLAMINI, "Art. 65 R.D.M.", 413. L'autore, considerando anche
che si tratta di forzare il dato letterale della legge, prospetta
la predetta soluzione (proposta del resto anche dal Consiglio di
Stato), onde superare i dubbi di applicabilità della consegna a
quelle categorie di militari per i quali la libera uscita non è
prevista. Si possono contrapporre a questa tesi le seguenti
considerazioni: - in materia disciplinare e sanzionatoria non
sembrano legittime "forzate letture" del dato legislativo; - si
verrebbe ad introdurre surrettiziamente un aggravio della posizione
dei militari non fruenti di libera uscita, in quanto le modalità di
esecuzione della consegna sarebbero parzialmente coincidenti con
quelle della consegna di rigore, nel momento in cui il militare
optasse di scontare la consegna nel proprio alloggio, con la sola
mitigazione che in caso di consegna può scegliere tra l'alloggio e
la caserma (!), mentre in caso di consegna di rigore la scelta è
rimessa discrezionalmente al comandante di corpo, quando constino
particolari ragioni di disciplina; - la tesi dell'inapplicabilità
della consegna per quelle categorie di militari non fruenti della
libera uscita collega indissolubilmente l'aspetto sanzionatorio con
quello esecutivo, collegamento che non sempre può sussistere, basti
pensare alle ipotesi di condono previste dal Regolamento di
disciplina che, se da una parte possono eludere l'esecuzione della
sanzione disciplinare, dall'altra salvaguardano gli ulteriori
effetti giuridici in quanto non comportano la cancellazione delle
stesse dagli atti matricolari personali; - ragioni pratiche
connesse con il buon andamento e l'economicità dell'azione
amministrativa, consigliano invero di ricondurre la fase esecutiva
delle sanzioni disciplinari di corpo ai soli casi di necessità,
dettati da seri e urgenti motivi di servizio e di disciplina, in
quanto l'esecuzione comporterebbe un costo notevole per
l'Amministrazione militare, in termini di eventuale trattamento
economico straordinario o comunque necessario recupero di ore
lavorative, adattamento di appositi locali con sacrifico di altre
più importanti esigenze logistiche, ecc., per cui se la sanzione
disciplinare è soprattutto un momento di autotutela
dell'Amministrazione, diventerebbe un momento di eccessiva
diseconomicità che non tutelerebbe affatto l'Amministrazione.
(20) - Vedi, ad esempio, l'art. 12, 2° comma, lettera c), l. n.
1168/1961 che, tra le cause di cessazione dal servizio permanente
per gli appuntati e i carabinieri, prevede quella per scarso
rendimento, nonché gravi e reiterate mancanze disciplinari che
siano state oggetto di consegna di rigore.
(21) - La pertinenza delle sanzioni restrittive alla libertà di
movimento è indicata espressamente da quegli autori che non
ritengono più di porre il problema della consegna di rigore
nell'ambito di compatibilità con la libertà personale sancita dalla
Costituzione: E. BOURSIER NIUTTA (1999), "I diritti costituzionali
dei militari e le loro limitazioni", 80. Ma per inquadramento
recente delle sanzioni della consegna e della consegna di rigore
come misure restrittive della libertà personale, che procurano non
solo un pregiudizio morale ma soprattutto (e addirittura) fisico:
A. ROMEO - A. BORDIGNON (1999), Le sanzioni disciplinari nei
riguardi del personale militare ed il relativo procedimento
amministrativo di accertamento, 72.
(22) - Ciò non esclude, come ha notato autorevole dottrina, che la
legge possa prevedere ulteriori limiti, quando sia necessario per
la protezione di altri interessi costituzionali di pari rango o
superiori: M. MAZZIOTTI DI CELSO (1985), Lezioni di diritto
costituzionale, 205.
(23) - Tesi abbracciata peraltro da diversi autori. Per tutti: E.
BOURSIER NIUTTA - A. ESPOSITO (2002), Elementi di diritto
disciplinare militare, 93; P. GRANATA (2001), Codici penali
militari, 78.
(24) - Così: V. BACHELET (1962), Disciplina militare e ordinamento
giuridico statale, 212.
(25) - Sul procedimento disciplinare di corpo, in generale, vedi:
A. SIMONCELLI (2002), "Sanzioni di stato e di corpo", 283. (26) -
Secondo autorevole dottrina l'azione disciplinare sarebbe ormai
pienamente qualificabile come azione giustiziale e non
parteciperebbe più dei caratteri dell'azione di comando: E.
BOURSIER NIUTTA - A. ESPOSITO (2002), Elementi di diritto
disciplinare militare, 99.
(27) - Cfr.: art. 59, comma 1, R.D.M.
(28) - Sul punto: E. BOURSIER NIUTTA - A. ESPOSITO (2002), Elementi
di diritto disciplinare militare, 126.
(29) - Cfr.: art. 59, comma 5, R.D.M.
(30) - Cfr.: art. 59, comma 3, R.D.M.
(31) - Cfr.: art. 59, comma 4, R.D.M.
(32) - Sull'impatto della l. n. 241/1990 in materia di procedimento
disciplinari, vedi: G. PAVICH (1996), "Riflessi della legge sulla
trasparenza in relazione a provvedimenti tipici
dell'amministrazione militare", 57; V. TENORE, (2002), "Gli
istituti portanti della legge 7 agosto 1990, n. 241, per
l'amministrazione militare", 29.
(33) - Cfr.: art. 4, comma 1, l. n. 241/1990.
(34) - Da ultimo, vedi: S. RUSSO (2001), "Modalità di avvio del
procedimento disciplinare militare", 5; E. BOURSIER NIUTTA - A.
ESPOSITO (2002), Elementi di diritto disciplinare militare,
119.
(35) - Cfr.: d. m. 14 giugno 1995, n. 519, allegato 3, numero
11.
(36) - Sul punto, per maggiori approfondimenti, sia consentito
rinviare a: E. BOURSIER NIUTTA - F. BASSETTA (1998), "La cognizione
diretta degli atti dei procedimenti disciplinari militari",
70.
(37) - Cfr.: art. 10, comma 1, d. m. n. 603/1993; art. 8, comma 1,
d. m. n. 690/1996.
(38) - Proprio lo scopo del procedimento disciplinare e la
differenza tra accertamento del fatto ed accertamento della
responsabilità consente di evidenziare questa fase degli
accertamenti preliminari, in realtà rimasta per molto tempo in
ombra. Sul punto, con particolare accentuazione: E. Boursier Niutta
- A. Esposito (2002), Elementi di diritto disciplinare militare,
106.
(39) - Sul rilevamento e l'accertamento dell'infrazione
disciplinare: Ibidem, 112.
(40) - Cfr.: art. 58, comma 1, R.D.M.
(41) - Cfr.: art. 58, comma 2, R.D.M.
(42) - Vedi, in particolare, l'art. 58, comma 7, R.D.M. il quale
prescrive che il comandante di corpo quando riceve il rapporto
disciplinare, a lui inoltrato nel caso in cui il militare
manchevole e il superiore che ha constatato la mancanza siano di
diversi reparti, e riscontra che l'infrazione indicata nello stesso
sia prevista tra i comportamenti punibili con la consegna di rigore
è obbligato ad instaurare il procedimento disciplinare.
(43) - Cfr.: art. 2, comma 3, l. n. 241/1990.
(44) - Sul problema dei termini nel procedimento disciplinare
militare, con particolare riferimento alla fase degli accertamenti
preliminari, anche alla luce del predetto parere del Consiglio di
Stato, vedi: S. BRUNO (2003), "Il termine per gli accertamenti
preliminari prodromici al procedimento disciplinare militare di
corpo", 71.
(45) - Cfr.: art. 66 R.D.M. Su questo peculiare procedimento
disciplinare, in generale, vedi: A. SIMONCELLI (2002), "Sanzioni di
stato e di corpo", 287; E. BOURSIER NIUTTA - A. ESPOSITO (2002),
Elementi di diritto disciplinare militare, 135.
(46) - Cfr.: art. 15, 2° comma, l. n. 382/1978. La norma,
originariamente, prevedeva che il militare difensore poteva essere
prescelto esclusivamente tra coloro che erano in servizio presso
l'ente di appartenenza dell'incolpato. Successivamente è
intervenuta la Corte costituzionale con sent. 22 gennaio 1992, n.
37, che, considerando il potenziale condizionamento del militare
difensore, appartenente allo stesso ente dell'incolpato, per la
comune dipendenza dal comandante di corpo, autorità decidente in
tema di irrogazione della consegna di rigore, e volendo assicurare
una difesa imparziale e indipendente da pressioni esterne, secondo
lo stesso spirito della legge di principio, ha dichiarato
incostituzionale la norma in argomento nel momento in cui limita la
scelta del militare difensore esclusivamente tra i militari
dell'ente di appartenenza dell'incolpato.
(47) - Cfr.: art. 68, commi 2 e 4, R.D.M.
(48) - Cfr.: art. 68, commi 3 e 6, R.D.M.
(49) - Cfr.: art. 15, 2° comma, l. n. 382/1978; art. 66, comma 6,
R.D.M.; art. 67, comma 1, R.D.M.
(50) - Cfr.: art. 66, commi 3 e 5, R. D.M.
(51) - Cfr.: art. 66, comma 4, R.D.M.
(52) - Cfr.: art. 67, commi 2 e 6, R.D.M.
(53) - Cfr.: art. 66, commi 7, 8 e 9, R.D.M.
(54) - Sulla disciplina militare di stato l'opera recente più
completa è: A. ROMEO - A. BORDIGNON (1999), Le sanzioni
disciplinari nei riguardi del personale militare ed il relativo
procedimento amministrativo di accertamento, 5.
(55) - Sul punto, con ampi riferimenti alla giurisprudenza
amministrativa, vedi: A. SIMONCELLI (2002), "Sanzioni di stato e di
corpo", 294.
(56) - Sulla vicinanza tra sanzioni disciplinari di stato per i
militari e sistema sanzionatorio del pubblico impiego,
precedentemente alla riforma: D. BORTOLOTTI (1992), "Sanzioni
disciplinari - II) impiego pubblico", 1.
(57) - Su questo principio in ambito disciplinare, vedi: E.
BOURSIER NIUTTA - A. ESPOSITO (2002), Elementi di diritto
disciplinare militare, 142. Vedi anche: A. SIMONCELLI (2002),
"Sanzioni di stato e di corpo", 241.
(58) - Sulle sanzioni di stato, in generale, vedi: F. BREGLIA
(1954), Lo stato degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e
dell'Aeronautica, 267.
(59) - È stato rilevato come per i doveri inerenti al giuramento
prestato non si deve far riferimento agli impegni assunti con il
giuramento, bensì ai doveri espressamente indicati dall'art. 9, per
il necessario collegamento funzionale della disciplina militare con
l'assolvimento dei compiti istituzionali. Sul punto: E. BOURSIER
NIUTTA - A. ESPOSITO (2002), Elementi di diritto disciplinare
militare, 53.
(60) - Per la disciplina di corpo esiste un'apposita norma che
obbliga l'autorità alla quale viene conferita la potestà
sanzionatoria a prendere in considerazione, in sede di irrogazione
di sanzione disciplinare, una serie di criteri prefissati:
precedenti disciplinari e di servizio, grado, età, anzianità di
servizio, intenzionalità della mancanza, infrazione commessa alla
presenza di altri militari, mancanza commessa in concorso con altri
militari, recidiva. Cfr.: art. 60 R.D.M.
(61) - Sul procedimento disciplinare di stato e le perplessità che
suscita la mancata adozione di una normativa regolamentare
attuativa, vedi: E. BOURSIER NIUTTA (1997), "Brevi riflessioni su
aspetti procedurali della disciplina militare di stato", 449. Per
una ricostruzione analitica del procedimento disciplinare di stato
in relazione alle varie categorie di militari: A. SIMONCELLI
(2002), "Sanzioni di stato e di corpo", 295. Vedi, inoltre: B.
BURATTI - C. PELLEGRINI (2002), "Il procedimento disciplinare di
stato per il personale militare", 2491.
(62) - Cfr.: art. 74, 1° comma, l. n. 113/1954 (ufficiali); art.
64, 1° comma, l. n. 599/1954 (sottufficiali e volontari di truppa);
art. 38, 1° comma, l. n. 1168/1961 (appuntati e carabinieri); art.
44, 1° comma, l. n. 833/1961 (appuntati e finanzieri). Sui principi
generali dell'inchiesta formale, vedi: F. BREGLIA (1954), Lo stato
degli ufficiali, 279.
(63) - Cfr.: art. 75, 3° e 4° comma, l. n. 113/1954 (ufficiali);
art. 65, 5° comma, l. n. 599/1954 (sottufficiali).
(64) - Cfr.: art. 76 l. n. 113/1954 (ufficiali); art. 65, 6° comma,
l. n. 599/1954 (sottufficiali); art. 38, 3° comma, l. n. 1168/1961
(appuntati e carabinieri).
(65) - Cfr.: art. 30, comma 2, d. lg. n. 196/1995.
(66) - Cfr.: art. 2, l. n. 1089/1959 (ufficiali); art. 6, 2° comma,
l. n. 260/1957 (sottufficiali); art. 45, 2° comma, l. n. 833/1961
(appuntati e finanzieri).
(67) - Cfr.: art. 75, 1° e 2° comma, l. n. 113/1954 (ufficiali);
art. 65, 1° comma, l. n. 599/1954 (sottufficiali e volontari di
truppa).
(68) - Cfr.: art. 75, 2° comma, l. n. 113/1954 (ufficiali); art.
65, 2° comma, l. n. 599/1954 (sottufficiali); art. 38, 3° comma, l.
n. 1168/1961 (appuntati e carabinieri).
(69) - Cfr.: art. 2, l. n. 1089/1959 (ufficiali); art. 6, 1° comma,
l. n. 260/1957 (sottufficiali); art. 45, 2° comma, l. n. 833/1961
(appuntati e finanzieri).
(70) - Cfr.: art. 26, comma 1, lett. d), d. lg. n. 297/2000
(sottufficiali dei Carabinieri); art. 6, 1° comma, l. n. 260/1957
(sottufficiali della Finanza); art. 44, 2° comma, l. n. 833/1961
(appuntati e finanzieri).
(71) - Cfr.: art. 38, 1° comma, l. n. 1168/1961 (appuntati e
carabinieri); art. 44, 2° comma, l. n. 833/1961 (appuntati e
finanzieri).
(72) - Cfr.: art. 77, 1° comma, l. n. 113/1954 (ufficiali); art.
66, l. n. 599/1954 (sottufficiali e volontari di truppa); art. 38,
2° comma, l. n. 1168/1961 (appuntati e carabinieri); art. 45, 1°
comma, l. n. 833/1961 (appuntati e finanzieri). (73) - Cfr.: art.
77, 2° comma, l. n. 113/1954 (ufficiali); art. 66, 1° comma, l. n.
599/1954 (sottufficiali e volontari di truppa).
(74) - Cfr.: artt. 9, 5° comma, e 38, 3° comma, l. n. 1168/1961
(appuntati e carabinieri); art. 45, 1° comma, l. n. 833/1961
(appuntati e finanzieri).
(75) - Sul consiglio di disciplina, vedi: F. BREGLIA (1954), Lo
stato degli ufficiali, 293.
(76) - Cfr.: art. 81, l. n. 113/1954, che dispone la composizione
del consiglio su cinque membri tutti di grado superiore
all'incolpato, o anche di sola maggiore anzianità. Per gli
ufficiali della Guardia di finanza valgono le speciali norme di cui
all'art. 5, l. n. 1089/1959.
(77) - Cfr.: art. 80, l. n. 113/1954, che dispone la composizione
del consiglio su cinque membri tutti di grado superiore
dell'incolpato, il cui presidente deve essere almeno colonnello o
grado corrispondente. Per gli ufficiali della Guardia di finanza
valgono le speciali norme di cui all'art. 5, l. n. 1089/1959.
(78) - Cfr.: art. 68, l. n. 599/1954 (sottufficiali e volontari di
truppa) che dispone la composizione della commissione su tre
membri, di cui almeno due ufficiali superiori e il terzo di grado
non inferiore a capitano. Il presidente deve essere almeno tenente
colonnello. Ai sensi dell'art. 46, 6° comma, l. n. 833/1961, le
suddette norme si applicano anche per la composizione delle
commissioni di disciplina a carico di appartenenti al ruolo
appuntati e finanzieri. Per gli appartenenti al ruolo appuntati e
carabinieri valgono le norme di cui all'art. 39, 1° comma, l. n.
1168/1961, che prevede la composizione della commissione su tre
membri, di cui uno - presidente - ufficiale superiore e gli altri
due devono essere capitani.
(79) - Cfr.: art. 83, l. n. 113/1954 (ufficiali); art. 70, l. n.
599/1954 (sottufficiali, volontari di truppa e appuntati e
finanzieri); art. 40, l. n. 1168/1961 (appuntati e
carabinieri).
(80) - Cfr.: art. 84, l. n. 113/1954 (ufficiali); art. 71 l. n.
599/1954 (sottufficiali, volontari di truppa e appuntati e
finanzieri); art. 41, 1° comma, l. n. 1168/1961 (appuntati e
carabinieri).
(81) - Cfr.: art. 73, l. n. 599/1954 (sottufficiali, volontari di
truppa e appuntati e finanzieri); art. 41, 2° comma, l. n.
1168/1961 (appuntati e carabinieri).
(82) - Per il funzionamento dei consigli o commissioni di
disciplina le norme sono le seguenti: art. 87, l. n. 113/1954
(ufficiali); art. 74 l. n. 599/1954 (sottufficiali, volontari di
truppa e appuntati e finanzieri); art. 42, l. n. 1168/1961
(appuntati e carabinieri).
(83) - Cfr.: art. 88, l. n. 113/1954 (ufficiali); art. 75 l. n.
599/1954 (sottufficiali, volontari di truppa; art. 42, 4° comma, l.
n. 1168/1961 (appuntati e carabinieri); art. 46, 3° comma, l. n.
833/1961 (appuntati e finanzieri). Per gli appartenenti ai ruoli
iniziali dei corpi militari di polizia la facoltà di discostarsi
dal giudizio della commissione da parte del Ministro o del
comandante generale viene stabilita solo in melius.
(84) - Sul problema, in generale, vedi: P. VINCI (2000), "Il
concorso tra illecito disciplinare di corpo e reato: profili
sostanziali e rapporto tra i relativi procedimenti di
accertamento", 35.
(85) - Sul punto, con ampi riferimenti giurisprudenziali, vedi: A.
SIMONCELLI (2002), "Sanzioni di stato e di corpo", 266. (86) - Sul
punto, in particolare, vedi: Ibidem, 266.
(87) - Sulle problematica, in generale, vedi: E. PEPE - N. PEPE
(2002), "Giudicato penale e procedimento disciplinare", 245. (88) -
Cfr.: A. SIMONCELLI (2002), "Sanzioni di stato e di corpo",
269.
(89) - Sulla problematica della sentenza di patteggiamento e la sua
incidenza sul giudizio disciplinare esiste un'ampia letteratura.
Vedi in particolare: A. SIMONCELLI (2002), "Sanzioni di stato e di
corpo", 273; F. GRECO - C. POLIDORI (1999), "Effetti della sentenza
di patteggiamento nel rapporto di pubblico impiego"; R. RAPANOTTI -
C. PELLEGRINI (1998), "La sentenza di patteggiamento nei
procedimenti amministrativi"; C. POLIDORI (1997), "Rilevanza della
sentenza di "patteggiamento" nel procedimento disciplinare".
(90) - Sulla legittimità delle sanzioni disciplinari destitutive e
la loro automatica applicazione a seguito di condanna penale e
sull'efficacia delle sanzioni penali accessorie che prevedono
ipotesi di destituzione, vedi: G. FAILLA - C. POLIDORI (1997),
"Pene militari accessorie e sanzioni disciplinari
destitutive".
(91) - In particolare, sulla destituzione automatica, vedi: B.
BURATTI - C. PELLEGRINI (2002), "La destituzione di diritto nella
sua evoluzione normativa e giurisprudenziale", 59.
(92) - Cfr.: A. SIMONCELLI (2002), "Sanzioni di stato e di corpo",
274.
(93) - Cfr.: Ibidem, 279. |