|
1. La sospensione dall'impiego
o dal servizio
Il rapporto di impiego può subire
sospensioni determinate da cause di varia natura(1). La sospensione
dall'impiego (o, secondo le formulazioni di alcune leggi di stato
giuridico, dal servizio(2)) congela il rapporto tra il militare e
l'amministrazione, con conseguenze relative ai reciproci doveri e
diritti anche di natura patrimoniale. Durante la sospensione
dall'impiego il militare non è più tenuto ad alcune prestazioni di
servizio, anche se permane nella posizione di servizio permanente,
ma non effettivo (la ferma o la rafferma volontaria non si
prosciolgono automaticamente con la sospensione dal servizio).
D'altra parte, l'amministrazione non è tenuta a corrispondere il
contenuto della controprestazione economica, almeno nella misura
intera, dovendo comunque salvaguardare, anche in questa posizione
di stato giuridico, le esigenze di mantenimento del militare e
della sua famiglia.
Il militare, quindi, ha diritto al
godimento di una prestazione economica a titolo di assegno
alimentare, ma non al trattamento economico intero. Anche per il
militare permangono alcuni doveri, soprattutto di carattere
disciplinare, mentre la legge penale militare, ai fini della sua
applicazione, precisa che l'interessato deve continuare a
considerarsi militare in servizio alle armi, ai sensi dell'art. 5
c.p.m.p. In particolare: - al militare continuano ad applicarsi le
norme sulle incompatibilità con il servizio permanente previste
dalle leggi di stato giuridico(3), per cui non può intraprendere
nel frattempo un'altra professione od occupazione economica
qualsiasi (tranne quelle autorizzate(4)); - per quanto riguarda la
regolamentazione disciplinare, il militare (incorporato e sino alla
cessazione dal servizio attivo, quindi anche sospeso dall'impiego)
è tenuto comunque ad osservare i doveri attinenti al giuramento
prestato, al grado, alla tutela del segreto e al dovuto riserbo
sulle questioni militari, senza considerare che, ancorché sospeso,
può rivolgersi ad altri militari in divisa o che si qualificano
come tali, quindi vedersi applicato globalmente il Regolamento di
disciplina militare(5); - per quel che concerne - in generale - lo
stato giuridico, il militare conserva la posizione ad esso connessa
e, eccezionalmente, le attribuzioni inerenti al grado (con alcune
particolarità inerenti alle singole categorie di militari(6)).
Le leggi di stato giuridico
distinguono normalmente tre tipi di sospensione: quella
precauzionale, quella disciplinare e quella penale(7). Al di là
delle note comuni, precedentemente illustrate, questi diversi tipi
di sospensione presentano alcune caratteristiche peculiari e
soprattutto differiscono per i presupposti applicativi. Inoltre, la
loro concreta disciplina giuridica è rinvenibile nelle leggi di
stato giuridico o nei codici penali militari, a seconda -
rispettivamente - della loro diversa natura amministrativa o
penale. Per i militari non forniti di un rapporto di impiego e
rientranti nelle categorie del congedo (ausiliaria, riserva,
ufficiali e sottufficiali di complemento, ufficiali della riserva
di complemento, ufficiali in ferma prefissata) si parla di
sospensione dalle funzioni o dalle attribuzioni del grado,
anch'essa distinta in precauzionale, disciplinare e penale, con una
disciplina analoga, in quanto applicabile, a quella della
sospensione dall'impiego(8). Mentre la sospensione dall'impiego o
dal servizio incide sul rapporto giuridico di impiego, la
sospensione dal grado rileva nei rapporti gerarchici, togliendo
temporaneamente al militare interessato quella posizione
soggettiva, determinata dalla sua collocazione nella scala
gerarchica, che il grado gli conferisce.
2. La sospensione
precauzionale(9)
La sospensione precauzionale
consente all'amministrazione di congelare il rapporto di impiego in
occasione di particolari vicende che coinvolgono il militare
dipendente e che potrebbero concludersi con provvedimenti penali di
condanna o disciplinari di stato che possono compromettere
l'ulteriore durata dello stesso rapporto di impiego o di servizio.
La sospensione precauzionale è un provvedimento amministrativo
autoritativo cautelare, per sua stessa natura provvisorio, è - cioè
- destinato a venire meno nel momento in cui la vicenda di
carattere penale o disciplinare riguardante il militare interessato
si conclude, in senso sfavorevole o meno per quest'ultimo, o anche
quando sia decorso un certo lasso di tempo, stabilito dalla legge,
senza che la predetta vicenda si sia conclusa. Questo tipo di
sospensione non ha, quindi, natura sanzionatoria, ma soltanto
precauzionale, consentendo all'amministrazione di anticipare gli
effetti di un eventuale e successivo provvedimento disciplinare di
stato che possa consolidare definitivamente la situazione
temporanea di sospensione del rapporto di impiego.
La mancata adozione di un
provvedimento disciplinare di stato fa sorgere per il militare
interessato il diritto alla restitutio in integrum e per
l'amministrazione l'obbligo restitutorio, con la necessaria
ricostruzione economica della carriera(10). Le leggi di stato
giuridico parlano, per l'appunto, di sospensione precauzionale e
distinguono una sospensione obbligatoria ed una facoltativa. La
sospensione precauzionale obbligatoria si applica quando nei
confronti del militare viene adottato dalla competente autorità
giudiziaria un provvedimento restrittivo della libertà personale di
natura cautelare(11). È stato rilevato come la sospensione
obbligatoria tutela gli interessi dell'amministrazione, in
relazione alla circostanza oggettiva per la quale il dipendente non
è nelle condizioni di effettuare alcuna prestazione di servizio
(conseguentemente l'amministrazione non deve corrispondere la
dovuta controprestazione) e, inoltre, l'interesse teso a
salvaguardare la pubblica funzione militare, in relazione a fatti
di particolare gravità che possono recare danno al prestigio e
all'immagine dell'istituzione e turbare l'imparzialità e il buon
andamento dell'azione amministrativa(12).
Questo secondo aspetto diventa
assorbente nel caso di sospensione precauzionale facoltativa per la
quale l'amministrazione deve soprattutto valutare queste
circostanze. Sono rilevanti anche le misure precautelari (arresto e
fermo), in quanto incidono anch'esse sul rapporto sinallagmatico ed
hanno sostanzialmente la stesso potenziale contenuto di danno e di
turbativa, per l'amministrazione, delle altre misure cautelari
processuali penali(13). La sospensione obbligatoria è
sostanzialmente un atto vincolato, i cui effetti decorrono dal
momento in cui venga eseguito il provvedimento restrittivo, con la
privazione della libertà personale dell'interessato, o venga anche
solo emesso e rimanga ineseguito a causa dello stato di latitanza
del soggetto. Non ha bisogno di particolare motivazione, né di
essere preceduto dalla comunicazione di avvio del procedimento
amministrativo, anche se in giurisprudenza non c'è piena
concordanza sul punto(14). La sospensione precauzionale
obbligatoria, poi, non decade automaticamente nel momento in cui
l'interessato viene messo in libertà dalla competente autorità
giudiziaria, al cessare delle esigenze cautelari o per altre cause
legali, anche se l'amministrazione dovrebbe, nel quadro di
un'eventuale possibile restitutio in integrum del militare,
esaminare complessivamente la situazione del militare in relazione
alla vicenda processuale penale, recuperando la sua piena capacità
di valutazione discrezionale, e decidere se mantenere il militare
nella posizione di sospensione o invece riammetterlo in servizio,
magari trasferendolo di sede.
La sospensione precauzionale
facoltativa ha, invece, altri presupposti che differiscono
sensibilmente per gli ufficiali rispetto alle altre categorie di
militari. In particolare la sospensione facoltativa può essere
adottata: - per l'ufficiale, quando gli siano addebitati fatti per
i quali possa essere sottoposto a procedimento penale o
disciplinare e la cui gravità consigli l'adozione del
provvedimento(15); - per il restante personale militare, quando lo
stesso sia sottoposto a procedimento penale per imputazione da cui
possa derivare la perdita del grado o che sia sottoposto a
procedimento disciplinare per fatti di notevole gravità(16). La
sospensione facoltativa lascia ampi margini di scelta discrezionale
all'amministrazione, soprattutto riguardo ai presupposti per fatti
penali previsti per gli ufficiali che, ad una prima analisi
letterale, consentono la sospensione anche quando non sia ancora
pendente un procedimento penale, con l'acquisizione della qualità
di imputato, ma l'ufficiale si trovi ancora nella posizione di
indagato (avendo solo ricevuto, magari, un avviso di garanzia). La
tesi non soddisfa pienamente e la disposizione di cui all'art. 29,
1° comma, l. n. 113/1954, deve essere interpretata alla luce
dell'attuale sistema processuale penale.
Posto che, soprattutto per la
sospensione facoltativa, l'amministrazione deve tener conto
dell'eventuale danno al prestigio e all'immagine dell'istituzione
(tanto più colpiti, quanto più il militare ha una posizione
gerarchica e funzionale elevata) ed inoltre salvaguardare lo
svolgimento imparziale e il buon andamento della sua attività
istituzionale, deve poter disporre, in sede istruttoria, di
elementi sufficienti per una scelta discrezionale congrua e
ragionevole. Le attività di indagine preliminare, poste in atto dal
pubblico ministero e dalla polizia giudiziaria, se non portano a
provvedimenti restrittivi della libertà personale, per i quali
interviene necessariamente il giudice per le indagini preliminari,
non possono fornire elementi idonei all'amministrazione, sia perché
comunque coperte da segreto, sia perché rappresentano un'attività
di parte non (ancora) vagliata alla luce del contraddittorio e,
quindi, non (ancora) avente valore di prova. Non a caso il pubblico
ministero, che cura l'interesse punitivo dello Stato, non ha, in
questa fase, obblighi di comunicazione all'amministrazione
interessata circa l'avvio di indagini nei confronti di un ufficiale
da quella dipendente, mentre ai sensi dell'art. 129 disp. att.
c.p.p., ha un obbligo de quo nel momento in cui decide di
esercitare l'azione penale, richiedendo il rinvio a giudizio
dell'interessato o quest'ultimo sia stato arrestato o fermato
ovvero si trovi in stato di custodia cautelare(17).
È evidente allora che l'interesse
dell'amministrazione non può essere soverchiante l'interesse
privato dell'ufficiale, a mantenere l'impiego e il relativo
trattamento economico, soprattutto quando gli elementi a
disposizione non consentono un quadro sufficientemente chiaro per
l'adozione di un provvedimento di sospensione precauzionale,
comunque negativo per l'interessato(18). Per quanto riguarda la
comunicazione di avvio del procedimento si ritiene che il carattere
urgente e le particolari esigenze di celerità siano rilevanti in
questo contesto ed esonerino l'amministrazione dall'obbligo in
argomento(19). Per quel che concerne la motivazione non possono
ritenersi valide le stesse considerazioni effettuate per la
sospensione obbligatoria, poiché qui l'amministrazione deve, sia
pur succintamente e in base a presupposti rinvenibili da
un'attività esterna, motivare soprattutto riguardo alle esigenze
istituzionali e, per le categorie del personale militare per cui è
richiesto, all'eventualità che i fatti penali per i quali viene
instaurato il procedimento penale possano condurre ad un
provvedimento amministrativo di perdita del grado(20). La
sospensione facoltativa in pendenza di un procedimento penale viene
meno automaticamente qualora l'interessato venga prosciolto con una
delle formule previste dalle leggi di stato, preclusive in base
anche all'art. 652 c.p.p. di eventuali provvedimenti
disciplinari(21).
Questo tipo di revoca, detto anche
ex tunc, comporta la reintegrazione retroattiva del militare
interessato, mentre l'eventuale revoca ex nunc, effettuata
discrezionalmente dall'amministrazione, che non ritiene più
sussistente le ragioni del provvedimento sospensivo, non comporta
il diritto alla corresponsione degli emolumenti non percepiti
durante il periodo di sospensione(22). Per quanto concerne la
sospensione facoltativa collegata al procedimento disciplinare (di
stato), da instaurare(23), o già instaurato(24), la sospensione
facoltativa che, in relazione ai termini del procedimento
disciplinare, avrà un durata relativamente breve, potrà essere
adottata con un maggior margine di discrezionalità da parte
dell'amministrazione che dovrà valutare fatti emersi dalla
violazione di norme disciplinari, rilevanti, quindi, proprio in
virtù della loro efficacia interna. La sospensione facoltativa è un
provvedimento recettizio che acquista efficacia dal momento della
notifica all'interessato, la cui provvisorietà implica una revoca
della stessa sia in senso favorevole per l'interessato, con
conseguente restitutio in integrum, sia perché un successivo
provvedimento di destituzione la rende inutile.
La sospensione precauzionale, sia
obbligatoria sia facoltativa, che, per le ragioni sinora
illustrate, rientra nell'ampio genus della sospensione cautelare,
conserva efficacia, se non prima revocata, per un periodo di tempo
comunque non superiore a cinque anni, in base al disposto dell'art.
9, comma 2, l. 7 febbraio 1990, n. 19, recante, tra l'altro,
modifiche in tema di destituzione dei pubblici dipendenti. Se il
problema non si pone per la sospensione facoltativa collegata ad un
procedimento disciplinare, destinata ad esaurirsi comunque nei
termini previsti per la conclusione dei procedimenti disciplinari
di stato, la norma potrebbe non tutelare efficacemente
l'amministrazione in caso di pendenza di procedimento penale per
fatti di notevole gravità, che comunque possano comportare la
perdita del grado, quando l'interessato, sospeso obbligatoriamente
o facoltativamente, alla scadenza dei cinque anni non abbia ancora
subito una condanna irrevocabile. Per questa particolare ipotesi la
giurisprudenza della Corte costituzionale e del Consiglio di Stato
hanno apprestato uno strumento peculiare che consente la
reiterabilità della sospensione, in base al disposto dell'art. 92,
2° comma, d.P.R. n. 3/1957, applicabile anche al personale
militare(25).
3. Le ipotesi
speciali di sospensione cautelare
a. La sospensione processuale penale
Tra le misure cautelari interdittive
contemplate dal codice di procedura penale, agli artt. 287 ss.
c.p.p., troviamo la sospensione dall'esercizio di un pubblico
ufficio o servizio, con la quale il giudice interdice, in tutto o
in parte, le attività ad essi inerenti(26). Le misure interdittive
costituiscono una novità del Codice Vassalli e nascono dal filone
delle pene accessorie applicate provvisoriamente( 27). Hanno sia la
finalità di impedire all'imputato di influire indebitamente sullo
svolgimento del processo, poiché l'ufficio rivestito o il servizio
da svolgere potrebbero creare situazioni di concreto ed attuale
pericolo per l'acquisizione e le genuinità della prova, sia quella
di evitare che l'interessato possa commettere ulteriori reati della
stessa specie di quelli per cui si procede, proprio per la
posizione funzionale occupata(28). È stato rilevato come le misure
in questione comportino obblighi omissivi da parte
dell'interessato, con eventuali responsabilità disciplinari per chi
non si conforma agli obblighi in questione(29).
La responsabilità de qua può essere
fatta valere esclusivamente dall'amministrazione interessata che,
nonostante il silenzio delle norme, dovrà pur essere informata
ufficialmente dal giudice che ha emesso il provvedimento
interdittivo, sia per dare esecuzione allo stesso, in merito alla
sospensione del rapporto sinallagmatico, evitando indebite
controprestazioni, sia per curare l'osservanza del provvedimento
del giudice con l'eventuale applicazione di appropriate misure
disciplinari. Riteniamo, inoltre, che l'eventuale applicazione
della sospensione interdittiva da parte del giudice non inibisca
l'amministrazione dall'applicare la sospensione precauzionale che
ha presupposti, natura giuridica, durata e modalità di revoca
differenti.
b. La
sospensione degli appartenenti ad associazioni segrete
La legge 25 gennaio 1982, n. 17,
recante norme di attuazione dell'art. 18 Cost. in materia di
associazioni segrete, ha introdotto alcune fattispecie criminose in
tema di promozione, direzione e partecipazione riguardante le
associazioni segrete, definite dall'art. 1, l. n. 17/1982(30).
Inoltre, il provvedimento di legge inserisce anche un'apposita
disciplina riguardante i pubblici dipendenti, civili e militari,
che siano coinvolti nelle attività illecite di cui sopra. In
particolare, il militare può essere sospeso dal servizio quando
risulti, sulla base di concreti elementi, il fondato sospetto che
appartenga ad associazioni segrete, vietate dalla legge, dopo che
l'autorità competente abbia valutato il grado di corresponsabilità
nell'associazione, la posizione ricoperta dall'interessato nella
propria amministrazione, nonché l'eventualità che la permanenza in
servizio possa compromettere l'accertamento delle responsabilità
del dipendente stesso(31). Inoltre, l'amministrazione deve inviare
immediatamente gli atti acquisiti all'autorità giudiziaria e
contestualmente promuovere l'azione disciplinare, portando a
compimento gli accertamenti istruttori che devono essere
successivamente inviati ad un'apposita commissione disciplinare che
ha sede presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri ed è
costituita in base alla legge(32). La sospensione cessa di avere
efficacia qualora, entro il termine di centottanta giorni dalla
data di adozione del relativo provvedimento, non sia stata
esercitata l'azione penale ovvero non si sia concluso il
procedimento disciplinare(33).
c. La
sospensione obbligatoria antimafia(34)
La legge 19 marzo 1990, n. 55,
recante nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di
tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di
pericolosità sociale, ha introdotto, tra l'altro, una speciale
sospensione dalla funzione o dall'ufficio nei confronti del
personale dipendente dalle amministrazioni pubbliche, tra cui,
ovviamente, rientra anche il personale militare(35). La norma
prevede che qualora ricorra una delle condizioni previste dalle
lettere a), b), c), d), ed f ), dell'art. 15, comma 1, l. n.
55/1990, si fa luogo immediatamente alla sospensione
dell'interessato dal servizio. In particolare le predette
condizioni sono: - l'aver riportato una condanna definitiva per i
delitti previsti dagli artt. 416- bis c.p. (associazione per
delinquere di tipo mafioso), 74 (associazione per delinquere
finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o
psicotrope) e 73, d.P.R. n. 309/1990, in relazione alla produzione,
il traffico, la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la
vendita o la cessione delle sostanze stupefacenti o psicotrope,
nonché per un delitto concernente il porto, il trasporto o la
detenzione di armi, munizioni o materie esplodenti, il
favoreggiamento personale o reale, commesso in relazione ai
predetti reati, quando venga inflitta in questi ultimi casi la pena
della reclusione non inferiore ad un anno(36); - l'aver riportato
una condanna definitiva per i delitti di cui agli artt. 314
(peculato), 316 (peculato mediante profitto dell'errore altrui),
316-bis (malversazione a danno dello Stato), 317 (concussione), 318
(corruzione per un atto di ufficio), 319 (corruzione per un atto
contrario ai doveri di ufficio), 319-ter (corruzione in atti
giudiziari), 320 (corruzione di persona incaricata di un pubblico
servizio) c.p.(37); - l'aver riportato una condanna definitiva alla
pena della reclusione complessivamente superiore a sei mesi per uno
o più delitti commessi con abuso dei poteri o con violazione dei
doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio
diversi da quelli precedentemente indicati(38); - l'aver riportato
una condanna definitiva per delitto non colposo ad una pena non
inferiore a due anni di reclusione(39); - l'applicazione, con
provvedimento definitivo, di una misura di prevenzione da parte del
tribunale, in quanto si è indiziati di appartenere ad una delle
associazioni di tipo mafioso, comunque localmente denominate, di
cui all'art. 1, l. 31 maggio 1965, n. 575(40). I predetti
provvedimenti, emanati dal giudice, sono comunicati a cura della
cancelleria competente o della segreteria del pubblico ministero,
ai responsabili delle amministrazioni pubbliche per i conseguenti
adempimenti(41).
d. La
sospensione in tema di reati contro la pubblica
amministrazione(42)
La legge 27 marzo 2001, n. 97,
recante norme sul rapporto tra procedimento penale e procedimento
disciplinare e sugli effetti del giudicato penale nei confronti dei
dipendenti delle amministrazioni pubbliche, ha introdotto, tra
l'altro, una speciale ipotesi di sospensione dal servizio(43). Il
pubblico dipendente, civile o militare, nel caso di condanna anche
non definitiva, ancorché sia concessa la sospensione condizionale
della pena, per i reati contemplati dall'art. 3, comma 1, l. n.
97/2001, cioè per i delitti di cui agli artt. 314, 1° comma
(peculato), 317 (concussione), 318 (corruzione per un atto di
ufficio), 319-ter (corruzione in atti giudiziari) e 320 (corruzione
di persona incaricata di un pubblico servizio) c.p., nonché per i
delitti di cui all'art. 3, l. 9 dicembre 1941, n. 1383, viene
sospeso dal servizio.
La sospensione de qua perde
efficacia se per il fatto è successivamente pronunciata sentenza di
proscio glimento o di assoluzione anche non definitiva; inoltre -
originariamente - era previsto che la sospensione perdesse
efficacia, in ogni caso, decorso un periodo di tempo pari a quello
di prescrizione del reato(44). Per quest'ultimo aspetto è
intervenuta la Corte costituzionale che, con sentenza 3 maggio
2002, n. 145, ha dichiarato l'illegittimità della disposizione di
legge in questione nella parte in cui stabilisce una sospensione
cautelare di durata pari alla prescrizione del reato e non di
durata quinquennale come previsto in generale dall'art. 9, comma 2,
l. n. 19/1990. La sospensione in argomento, anche se interviene a
seguito di condanna, ha sicuramente natura cautelare e dal tenore
della norma dovrebbe conseguire obbligatoriamente al concretizzarsi
dei previsti presupposti legali.
4. La sospensione
disciplinare
La sospensione disciplinare è una
sanzione disciplinare di stato prevista da tutte le leggi di stato
giuridico, sia per il personale provvisto di rapporto di impiego(
45), sia per il personale militare delle categorie in congedo(46).
Nel primo caso viene definita sospensione disciplinare dall'impiego
(ufficiali e sottufficiali) o dal servizio (appartenenti ai ruoli
iniziali); nel secondo, sospensione disciplinare dalle funzioni
(ufficiali) o dalle attribuzioni (sottufficiali) del grado. La
sospensione disciplinare viene irrogata, a seguito di un apposito
procedimento di accertamento, definito inchiesta formale(47), con
decreto ministeriale. La sanzione in argomento ha una durata non
inferiore a due mesi né superiore a dodici per gli ufficiali e i
sottufficiali e non inferiore a un mese né superiore a sei per gli
appartenenti ai ruoli iniziali(48).
Quando viene inflitta la sospensione
disciplinare bisogna tener conto dell'eventuale periodo di tempo in
cui il militare sia stato sospeso precauzionalmente dall'impiego o
dal servizio, poiché tale periodo viene computato nel calcolo della
durata della sospensione disciplinare. Se il periodo di sospensione
cautelare è superiore a quello inflitto con la sospensione
disciplinare quest'ultima si considera già scontata e il periodo in
eccedenza in cui il militare è stato sospeso precauzionalmente dà
diritto alla restitutio in integrum, mentre se succede il contrario
il militare deve scontare soltanto il periodo di sospensione
disciplinare che residua dalla sottrazione dell'eventuale periodo
di sospensione cautelare(49). Un'ipotesi speciale di sospensione
disciplinare dall'impiego è contemplata dall'art. 16 disp. att.
c.p.p., in tema di infrazioni disciplinari che possono commettere
gli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria(50). Naturalmente
questa normativa disciplinare non riguarda tutto il personale
militare, ma soltanto quello al quale sono attribuite le relative
qualifiche di polizia giudiziaria.
La sospensione de qua, per un tempo
non eccedente i sei mesi, costituisce la massima sanzione
disciplinare che può essere irrogata a seguito di apposito
procedimento di accertamento, previsto dall'art. 17 disp. att.
c.p.p., da una commissione disciplinare composta da magistrati e
ufficiali di polizia giudiziaria. Il competente procuratore
generale presso la corte di appello comunica l'eventuale
provvedimento sanzionatorio all'amministrazione di appartenenza
dell'ufficiale o agente di polizia giudiziaria manchevole, per la
conseguente esecuzione.
5. La sospensione
penale
La sospensione penale è una pena
accessoria prevista dalla legge penale militare, contemplata dagli
artt. 30 e 31 c.p.m.p.. L'art. 30 c.p.m.p. prevede la sospensione
dall'impiego per gli ufficiali, consistendo nella privazione
temporanea dell'impiego durante l'espiazione della pena, e consegue
alla condanna alla reclusione militare. L'art. 31 c.p.m.p. prevede
la sospensione dal grado per il restante personale militare,
consistendo nella privazione temporanea dal grado e
conseguentemente dal servizio durante l'espiazione della pena, e
consegue alla condanna alla reclusione militare(51). La disciplina
penale militare prevede, quindi, oltre alla temporanea sospensione
del rapporto di impiego o di servizio anche quella inerente alle
attribuzioni del grado gerarchico, ma solo per alcune categorie di
militari, mentre gli ufficiali, anche durante lo stato detentivo
conservano il grado gerarchico. Le leggi di stato giuridico,
inoltre, in materia penale comune, precisano che, oltre ai casi in
cui la condanna importi una pena accessoria interdittiva
dell'impiego o del servizio, la condanna all'arresto per un tempo
non inferiore ad un mese ha per effetto la sospensione dall'impiego
durante l'espiazione della pena( 52).
È bene rammentare, però, che ai
sensi dell'art. 63 c.p.m.p. l'esecuzione di pene comuni inflitte ai
militari in servizio permanente (ma devono comprendersi nella
dizione anche coloro che prestano servizio volontario temporaneo,
attraverso il descritto sistema delle ferma o delle rafferme(53))
comporta una sostituzione di queste sanzioni penali con la
reclusione militare(54). In particolare, tutte le pene comuni
disposte a carico di un militare in servizio volontario, che non
comportino l'interdizione perpetua dai pubblici uffici, quindi -
correlativamente - la degradazione del militare, con conseguente
perdita dello stesso status militis, vengono convertite in
reclusione militare, con la relativa applicazione degli artt. 30 e
31 c.p.m.p. In astratto anche le pene comuni che possano comportare
la pena accessoria militare della rimozione (come quando venga
applicata la pena accessoria dell'interdizione temporanea dai
pubblici uffici) vengono convertite in pene militari, al fine di
mantenere lo stesso militare in servizio volontario nell'ambito del
proprio ordinamento e non recidere i vincoli con la disciplina
militare che trova applicazione anche nel contesto dell'ordinamento
penitenziario militare.
(1) - Sulla sospensione
dall'impiego in generale, vedi: F. BREGLIA (1954), Lo stato degli
ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, 67.
(2) - Normalmente le leggi di stato giuridico parlano di
sospensione dall'impiego per i militari in servizio permanente e di
sospensione dal servizio per quelli in ferma o rafferma volontaria.
Non sempre questo criterio è seguito poiché per gli appartenenti ai
ruoli iniziali di ciascuna Forza armata o Corpo armato, anche se in
servizio permanente, si parla di sospensione dal servizio.
(3) - Cfr.: art. 16, l. n. 113/1954 (ufficiali); art. 12, 2° comma,
l. n. 599/1954 (sottufficiali); art. 24, comma 2, d. lg. 196/1995
(volontari di truppa); art. 2, comma 3, l. n. 53/1989 (app. e
carabinieri o finanzieri).
(4) - Sulla possibilità di integrare l'assegno alimentare con
un'occupazione provvisoria alle dipendenze di un datore di lavoro
privato, durante la sospensione dall'impiego: V. POLI (2002),
"Sospensione cautelare", 390.
(5) - Cfr.: art. 5, l. n. 382/1978.
(6) - Cfr. art. 4, 1° comma, l. n. 113/1954 che per gli ufficiali
stabilisce che il grado è indipendente dall'impiego.
(7) - Cfr.: art. 28, l. n. 113/1954 (ufficiali); art. 20, l. n.
599/1954 (sottufficiali in servizio permanente); art. 39, l. n.
599/1954 (sottufficiali in ferma o in rafferma); art. 26, d. lg. n.
196/1995 (volontari di truppa in servizio permanente); art. 12,
comma 4, d. l. n. 215/2001 (volontari di truppa in ferma breve o
prefissata); art. 9, l. n. 1168/1961 (appuntati e carabinieri in
servizio permanente); art. 25, l. n. 1168/1961 (carabiniere in
ferma o rafferma); art. 13, l. n. 833/1961 (appuntati e finanzieri
in servizio permanente); art. 33, l. n. 833/1961 (finanzieri in
ferma o rafferma).
(8) - Cfr.: art. 52, l. n. 113/1954 (ufficiali); art. 48, l. n.
599/1954 (sottufficiali).
(9) - Sulla sospensione cautelare in generale, vedi: V. POLI
(2002), "Sospensione cautelare", 325.
(10) - Sul punto: Ibidem, 385.
(11) - Cfr.: art. 29, 2° comma, l. n. 113/1954 (ufficiali); art.
20, 2° comma, l. n. 599/1954 (sottufficiali); art. 26, comma 2, d.
lg. n. 196/1995 (volontari di truppa); art. 9, 1° comma l. n.
1168/1961 (appuntati e carabinieri); art. 14, 2° comma, l. n.
833/1961 (appuntati e finanzieri).
(12) - Sul punto: V. POLI (2002), "Sospensione cautelare",
332.
(13) - Ibidem, 335.
(14) - Sul punto, criticamente: Ibidem, 333.
(15) - Cfr.: art. 29, 1° comma, l. n. 113/1954.
(16) - Cfr.: art. 20, 1° comma, l. n. 599/1954 (sottufficiali);
art. 26, comma 2, d. lg. n. 196/1995 (volontari di truppa), il
quale specifica, con una formulazione più corretta ed adeguata al
nuovo sistema processuale penale, che il volontario deve aver
assunto la qualità di imputato nel procedimento penale; art. 9, 1°
comma l. n. 1168/1961 (appuntati e carabinieri); art. 14, 2° comma,
l. n. 833/1961 (appuntati e finanzieri). Bisogna notare che per gli
appartenenti ai ruoli delle Forze di polizia ad ordinamento
militare le leggi di stato non fanno riferimento a procedimenti
disciplinari per fatti di particolare gravità, per cui è stato
ritenuto applicabile in questo caso la norma di cui all'art. 92, d.
P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, recante il testo unico concernente lo
stato degli impiegati civili dello Stato. Quest'ultimo complesso
normativo è stato ritenuto legge generale di diritto disciplinare
che, in base al principio di complementarità, trova applicazione
quando le leggi speciali (in questo caso le leggi di stato del
personale militare) non disciplinano alcuni aspetti di particolare
importanza. Sul punto: V. POLI (2002), "Sospensione cautelare", 330
e 353.
(17) - Per le stesse finalità per le quali è stata prevista la
norma di cui all'art. 129 disp. att. c.p.p., la legge n. 97/2001 ha
inserito il comma 1-bis all'art. 133 disp. att. c.p.p., in tema di
notificazione del decreto che dispone il giudizio, per i reati
previsti dalla stessa l. n. 97/2001.
(18) - Sulla pendenza del procedimento penale quale presupposto
indefettibile della sospensione precauzionale facoltativa, vedi: V.
POLI (2002), "Sospensione cautelare", 341.
(19) - Sulle diverse posizioni emerse in giurisprudenza, riguardo
l'avviso di procedimento, vedi: V. POLI (2002), "Sospensione
cautelare", 344.
(20) - Sull'importanza della motivazione ai fini del sindacato del
giudice amministrativo, vedi: Ibidem, 345.
(21) - Cfr.: art. 29, 2° comma, l. n. 113/1954 (ufficiali); art.
20, 3° comma, l. n. 599/1954 (sottufficiali); art. 26, comma 3, d.
lg. n. 196/1995 (volontari di truppa); art. 10, 1° comma, l. n.
1168/1961 (appuntati e carabinieri); art. 14, 3° comma, l. n.
833/1961 (appuntati e finanzieri).
(22) - Sugli effetti della revoca: V. POLI (2002), "Sospensione
cautelare", 350.
(23) - Cfr.: art. 29, 1° comma, l. n. 113/1954 (ufficiali); art.
92, 1° comma, d.P.R. n. 3/1957 (appuntati e carabinieri o
finanzieri).
(24) - Cfr.: art. 20, 1° comma, l. n. 599/1954 (sottufficiali);
art. 26, comma 2, d. lg. n. 196/1995 (volontari di truppa). (25) -
Su questa specifica ipotesi di reiterabilità, vedi: V. POLI (2002),
"Sospensione cautelare", 352.
(26) - Ai sensi dell'art. 287 c.p.p. le misure interdittive possono
essere applicate solo quando si procede per delitti per i quali la
legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione
superiore nel massimo a tre anni. Eccezione a questa regola
generale è prevista dall'art. 289 c.p.p., in tema di sospensione
dall'esercizio di un pubblico ufficio o servizio, che consente
l'applicazione di questa particolare misure interdittiva anche al
di fuori dei limiti enunciati dall'art. 287 c.p.p., quando si
procede per un delitto contro la pubblica amministrazione a carico
del pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico
servizio.
(27) - Per tutti, vedi: F. CORDERO (2001), Procedura penale, 501;
D. SIRACUSANO - A. GALATI - G. TRANCHINA - E. ZAPPALÀ (2001),
Diritto processuale penale, 416.
(28) - Sulla differente finalità di questo tipo di sospensione con
quella cautelare amministrativa, vedi: V. POLI (2002), "Sospensione
cautelare", 327.
(29) - Vedi: F. CORDERO (2001), Procedura penale,503.
(30) - Si considerano vietate dalla legge le associazioni che,
anche all'interno di associazioni palesi, occultando la loro
esistenza ovvero tenendo segrete congiuntamente finalità e attività
sociali ovvero rendendo sconosciuti, in tutto od in parte ed anche
reciprocamente, i soci, svolgono attività diretta ad interferire
sull'esercizio delle funzioni di organi costituzionali, di
amministrazioni pubbliche, anche ad ordinamento autonomo, di enti
pubblici anche economici, nonché di servizi pubblici essenziali di
interesse nazionale.
(31) - Cfr.: art. 4, 1° comma, l. n. 17/1982.
(32) - Cfr.: art. 4, 3° comma, l. n. 17/1982.
(33) - Cfr.: art. 4, 9° comma, l. n. 17/1982.
(34) - Sulla sospensione obbligatoria antimafia, con particolare
riguardo alla vigenza dell'istituto in relazione alla sua dubbia
abrogazione, operata dal d. lg. 18 agosto 2000, n. 267, vedi: V.
POLI (2002), "Sospensione cautelare", 364.
(35) - Cfr.: art. 15, comma 4-septies, l. n 55/1990.
(36) - Cfr.: art. 15, comma 1, lett. a), l. n. 55/1990.
(37) - Cfr.: art. 15, comma 1, lett. b), l. n. 55/1990.
(38) - Cfr.: art. 15, comma 1, lett. c), l. n. 55/1990.
(39) - Cfr.: art. 15, comma 1, lett. d), l. n. 55/1990.
(40) - Cfr.: art. 15, comma 1, lett. f ), l. n. 55/1990.
(41) - Cfr.: art. 15, comma 4-septies, l. n. 55/1990.
(42) - Su questa speciale ipotesi di sospensione cautelare, vedi:
V. POLI (2002), "Sospensione cautelare", 380.
(43) - Cfr.: art. 4, comma 1, l. n. 97/2001.
(44) - Cfr.: art. 4, comma 2, l. n. 97/2001.
(45) - Cfr.: artt. 30 e 73, 1° comma, lett. a), l. n. 113/1954
(ufficiali); artt. 21 e 63, 1° comma, lett. a), l. n. 599/1954
(sottufficiali); art. 26, comma 4, d. lg. n. 196/1995 (volontari di
truppa); artt. 9 e 37, 1° comma, lett. a), l. n. 1168/1961
(appuntati e carabinieri); artt. 14 e 43, 1° comma, lett. a), l. n.
833/1961 (appuntati e finanzieri).
(46) - Cfr.: artt. 52 e 73, 1° comma, lett. b), l. n. 113/1954
(ufficiali); artt. 48 e 63, 1° comma, lett. c), l. n. 599/1954
(sottufficiali).
(47) - L'inchiesta formale, oltre che dal Ministro competente, può
essere disposta, per gli ufficiali dalle autorità contemplate
dall'art. 75, l. n. 113/1954, per i sottufficiali e i volontari di
truppa, dalle autorità contemplate dall'art. 65, l. n. 599/1954,
per gli appartenenti al ruolo appuntati e carabinieri, dalle
autorità indicate dall'art. 38, l. n. 1168/1961, per gli
appartenenti al ruolo appuntati e finanzieri, dalle autorità
indicate dagli artt. 44 e 45, l. n. 833/1961.
(48) - Cfr.: art. 30, l. n. 113/1954 (ufficiali); art. 21, l. n.
599/1954 (sottufficiali); art. 26, comma 4, d. lg. n. 196/1995
(volontari di truppa); art. 9, 3° comma, e 10, 3° comma, l. n.
1168/1961 (appuntati e carabinieri); art. 14, 6° comma, l. n.
833/1961 (appuntati e finanzieri).
(49) - Cfr.: art. 29, 5° comma, l. n. 113/1954 (ufficiali); art.
20, 4° comma, l. n. 599/1954 (sottufficiali); art. 26, comma 4, d.
lg. n. 196/1995 (volontari di truppa); art. 14, 5° comma, l. n.
833/1961 (appuntati e finanzieri).
(50) - Sul sistema disciplinare contemplato agli artt. 16 ss. disp.
att. c.p.p., vedi: E. BOURSIER NIUTTA (1997), "Sul procedimento
disciplinare previsto dalle norma di attuazione del codice di
procedura penale", 42.
(51) - Sulle pene militari accessorie per tutti: D. BRUNELLI - G.
MAZZI (2002), Diritto penale militare, 136.
(52) - Cfr.: art. 31, l. n. 113/1954 (ufficiali); art. 22, l. n.
599/1954 (sottufficiali); art. 26, comma 5, d. lg. n. 196/1995
(volontari di truppa); art. 9, 4° comma, l. n. 1168/1961 (appuntati
e carabinieri); art. 14, 7° comma, l. n. 833/1961 (appuntati e
finanzieri).
(53) - Sul punto, vedi: D. BRUNELLI (2001), "Art. 63 c.p.m.p. -
Esecuzione delle pene comuni inflitte ai militari in servizio
permanente", 170.
(54) - Sulla conversione delle pene comuni in reclusione militare,
vedi: D. BRUNELLI (2001), "Art. 63 c.p.m.p.", 168; D. BRUNELLI - G.
MAZZI (2002), Diritto penale militare,
140. |