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1. L'arruolamento e la
formazione degli ufficiali
Il positivo superamento delle prove
concorsuali determina l'accesso del vincitore di concorso ai corsi
di formazione, con l'acquisizione dello stato giuridico di allievo
ufficiale (e la perdita di eventuali gradi e qualifiche rivestiti
all'atto di ammissione al corso(1)), per i ruoli normali delle
Forze armate, per il ruolo normale dell'Arma dei Carabinieri, per i
ruoli normali o aeronavale della Guardia di finanza, o con la
diretta immissione in ruolo nel grado di sottotenente o tenente per
i ruoli speciali delle Forze armate, per i ruoli speciale o
tecnico- logistico dell'Arma dei Carabinieri e
tecnico-logistico-amministrativo della Guardia di finanza. I corsi
di formazione possono essere di base o applicativi (o formativi per
i ruoli tecnici), a seconda che vengano frequentati nello stato di
allievo ufficiale (periodo di pre ruolo) o di ufficiale allievo. I
corsi di formazione di base vengono seguiti da corsi di
applicazione durante i quali il frequentatore ha già acquistato lo
stato di ufficiale, con immissione nel relativo ruolo, previo
positivo superamento di quelli di base. I corsi di formazione di
base e quelli di applicazione sono strutturati come un unico iter
di studi, per il conseguimento della laurea di base (triennale) e
di quella specialistica (biennale), diversa per ciascuna Forza
armata o Corpo armato in relazione alle differenti esigenze
istituzionali.
Tutte le fasi del processo di
formazione condizionano l'eventuale prosecuzione del rapporto di
impiego, nel senso che solo il positivo superamento dei vari corsi
stabilizza l'ufficiale nel ruolo di appartenenza, poiché il mancato
superamento degli stessi costituisce una specie di condizione
risolutiva che permette all'amministrazione militare di
interrompere il rapporto di impiego o di modificarlo sensibilmente.
Si potrebbe anche affermare che queste vicende costituiscono una
serie di ulteriori ipotesi di perdita del grado (considerando però
che non si ritorna al grado iniziale, ma a quello posseduto prima
della vicenda concorsuale) o di cessazione dal servizio permanente.
Anche il mancato conseguimento del titolo di studio, richiesto per
il proseguimento di carriera nei ruoli normali e aeronavale (la
laurea corrispondente al rispettivo ordinamento degli studi), può
comportare sensibili modifiche al rapporto di impiego e vincoli
nell'avanzamento.
Proseguendo per ordine, dobbiamo
necessariamente differenziare la disciplina dei corsi relativi ai
ruoli normali (e aeronavale), con quella inerente ai ruoli speciali
e tecnici, evidenziando anche i diversi obblighi di servizio che
interessano gli ufficiali (o gli allievi ufficiali) nello sviluppo
di carriera. I vincitori di concorso per l'immissione nei ruoli
normali (e aeronavale) sono, quindi, chiamati a frequentare, presso
le rispettive accademie militari(2), il corso di formazione di base
( di norma biennale(3)), assumono lo stato giuridico di allievo
ufficiale, equiparato a quello di volontario di truppa, e sono
obbligati a contrarre una ferma di tre anni(4). Coloro che
completano con esito favorevole il ciclo formativo previsto,
durante la frequenza delle accademie militari, dagli ordinamenti di
ciascuna Forza armata o Corpo armato, sono promossi al grado di
sottotenente e immessi in ruolo con l'anzianità assoluta
corrispondente alla data del decreto di nomina e l'anzianità
relativa determinata dal posto in graduatoria, conseguito al
termine del corso(5). Alcune leggi prevedono anche in dettaglio
varie cause di rinvio e di espulsione dai corsi di formazione(6),
mentre altre rinviano ad appositi decreti ministeriali per analoghe
previsioni, anche in ordine alla formazione delle graduatorie di
merito(7).
Il mancato superamento del ciclo di
formazione delle accademie militari può comportare il transito nei
ruoli speciali(8). L'accesso ai corsi di applicazione, con il grado
di sottotenente, comporta il superamento di un ulteriore ciclo di
studi al cui termine l'ufficiale si stabilizza nel ruolo con una
nuova anzianità relativa, determinata dalla graduatoria finale del
quadriennio o quinquennio di formazione complessiva. All'atto del
conferimento del grado di sottotenente l'ufficiale deve contrarre
una nuova ferma, o forse è più corretto affermare, visto che si
trova ormai in servizio permanente, che sottoscrive nuovi obblighi
di servizio, della durata di anni variabile a seconda della Forza
armata, dell'arma o della specialità di appartenenza, che assorbe
quella precedente(9). Il mancato superamento, invece, del corso di
applicazione comporta conseguenze in ordine alla permanenza nel
ruolo, per le quali l'ufficiale può transitare nei ruoli speciali,
a domanda e previo parere favorevole della commissione di
avanzamento(10), o essere collocato nella categoria degli ufficiali
di complemento, con obbligo di ultimare la ferma contratta(11), o
direttamente nel congedo(12).
Ipotesi speciale di arruolamento
degli ufficiali dei ruoli normali è prevista dalle leggi di
reclutamento e riguarda la possibilità di procedere a nomina
diretta di giovani laureati, per i quali viene bandito un
particolare concorso che, qualora superato, consente l'acquisizione
del grado di tenente e comporta la frequenza di un corso
applicativo della durata di un anno(13). Per gli ufficiali dei
ruoli speciali, il vincitore di concorso viene immesso direttamente
nel rispettivo ruolo, con l'obbligo di frequentare un corso
applicativo della durata di un anno, il cui positivo superamento
determina la stabilizzazione nel grado e il successivo sviluppo di
carriera. Questi ufficiali vengono iscritti nel rispettivo ruolo
con l'anzianità assoluta corrispondente alla data del decreto di
nomina nel grado di sottotenente e l'anzianità relativa determinata
dal posto in graduatoria, ottenuto con la vincita del concorso;
quest'ultima anzianità viene, poi, rideterminata alla conclusione
del corso applicativo in base alla nuova graduatoria di merito(14).
Il mancato superamento del corso applicativo può, invece,
comportare la perdita del grado di ufficiale e la reiscrizione nei
ruoli marescialli/ispettori, per i provenienti dai
sottufficiali(15), o il collocamento in congedo nella categoria del
complemento (con l'eventuale obbligo di ultimare la ferma contratta
in precedenza), per i provenienti da quest'ultima
categoria(16).
Per gli ufficiali dei ruoli tecnici
sono previsti particolari obblighi di servizio (una ferma di sette
anni, contratta al momento dell'ammissione al corso formativo(
17)), il superamento di un apposito corso di formazione,
l'iscrizione in ruolo con l'anzianità assoluta corrispondente alla
data del decreto di nomina nel grado di tenente e l'anzianità
relativa determinata dal posto in graduatoria ottenuto con la
vincita del concorso; quest'ultima anzianità viene, poi,
rideterminata alla conclusione del corso formativo in base alla
nuova graduatoria di merito(18).
2. L'arruolamento
e la formazione dei sottufficiali
I vincitori dei concorsi per allievo
maresciallo sono ammessi alla frequenza di un corso di formazione
della durata di due anni (o semestrale se i vincitori partecipano
al concorso interno riservato agli appartenenti ai ruoli
sergenti/sovrintendenti o a quelli iniziali del personale
militare(19)), completato da eventuali tirocini complementari(20).
I corsi di formazione vengono svolti presso appositi istituti di
Forza armata o Corpo armato dislocati a: Viterbo per l'Esercito,
Taranto e La Maddalena per la Marina, Caserta per l'Aeronautica,
Velletri e Firenze per l'Arma dei Carabinieri, L'Aquila per la
Guardia di finanza. L'accesso al secondo anno del corso è
subordinato al positivo superamento degli esami finali del primo
anno(21). Il positivo superamento del corso di formazione, al
termine del biennio, comporta la nomina al grado di maresciallo e
l'iscrizione nel ruolo con l'anzianità assoluta corrispondente alla
data del decreto di nomina e l'anzianità determinata dall'ordine
stabilito dalla graduatoria finale del corso(22).
Gli allievi marescialli, durante il
corso di formazione, acquisiscono un particolare stato
giuridico(23), equiparato a quello dei volontari di truppa, tranne
che siano già dei ruoli della stessa Forza armata o Corpo armato
per i quali sono ammessi al corso, conservando in questo modo i
gradi e le qualifiche acquisite(24), con l'eccezione degli
ufficiali di complemento che comunque perdono il grado(25). Se i
frequentatori provengono da altre Forze armate o Corpi armati o dal
congedo perdono eventuali gradi e qualifiche già rivestiti all'atto
dell'ammissione al corso(26). Coloro che partecipano a corsi di
particolare livello tecnico sono obbligati a contrarre ulteriori
ferme(27). Alcune leggi di reclutamento prevedono nel dettaglio
anche le cause di rinvio, a domanda o d'autorità, dal corso(28). Il
mancato superamento del corso di formazione, invece, comporta una
sostanziale modifica dello stato giuridico e del rapporto di
impiego(29).
I programmi dei corsi di formazione
sono stabiliti dai rispettivi Stati Maggiori o Comandi Generali e
possono prevedere, mediante apposite convenzioni con le Università,
la possibilità che l'allievo maresciallo consegua al termine del
corso anche un titolo accademico, corrispondente ad un diploma di
laurea breve, diverso in base alle specifiche esigenze
istituzionali. Anche per l'immissione nei ruoli
sergenti/sovrintendenti, oltre al superamento del concorso interno,
è richiesta la positiva conclusione dei relativi corsi di
formazione, al termine dei quali i militari vengono nominati
sergenti o vice brigadieri, con l'anzianità assoluta corrispondente
al decreto di nomina e l'anzianità relativa determinata dalle
rispettive graduatorie finali di merito(30). Anche per lo
svolgimento dei corsi per sergenti/sovrintendenti sono previste
cause di rinvio, a domanda e d'autorità(31), e provvedimenti di
reimpiego in caso di eventuale mancato superamento dello
stesso(32). I corsi di formazione, per l'immissione nei ruoli
sergenti/sovrintendenti, sono stabiliti dai rispettivi Stati
Maggiori o Comandi Generali, secondo programmi di studio
differenziati in base alle specifiche esigenze di formazione
professionale. Lo stato giuridico del frequentatore è quello del
ruolo di appartenenza, sino al conseguimento del grado iniziale dei
ruoli sergenti/sovrintendenti(33).
3. L'arruolamento
e la formazione dei volontari di truppa
I volontari di truppa in ferma breve
o prefissata vengono reclutati attraverso procedure concorsuali e
successivamente vengono avviati ai reparti di addestramento per
l'istruzione militare di base. Il successivo passaggio nel servizio
permanente, sempre come volontario di truppa, prevede il
superamento di una successiva fase concorsuale per soli titoli. Il
volontario di truppa in ferma breve o prefissata transita in
servizio permanente se rientra nei limiti dei posti disponibili nei
rispettivi organici di Forza armata, in base ad un'apposita
graduatoria di merito che tiene conto dei seguenti titoli:
graduatoria di ammissione alla ferma breve o prefissata, attitudini
e rendimento durante il servizio svolto in ferma, qualità morali e
culturali, esito dei corsi di istruzione, specializzazione o
abilitazione frequentati, numero e tipo delle
specializzazioni/abilitazioni conseguite, titolo di studio
posseduto(34). I volontari in ferma breve o prefissata che
risultano utilmente inseriti nelle graduatorie di merito,
mantengono lo status di volontario di truppa in ferma per il
periodo necessario all'espletamento dei tirocini
pratico-sperimentali o dei corsi propedeutici all'immissione nel
ruolo in servizio permanente.
Gli stessi sono promossi con decreto
al grado di 1° caporal maggiore (e gradi corrispondenti) ed immessi
in ruolo nell'ordine risultante dalla predetta graduatoria e con
decorrenza dal giorno successivo a quello del compimento di un
ulteriore anno di ferma dalla data dell'incorporazione quale
volontario di truppa in ferma(35). A differenza delle altre
categorie di militari e tenendo conto dei volumi organici dei
volontari di truppa in ferma, che sono sensibilmente superiori
rispetto a quelli dei volontari di truppa in servizio permanente,
dobbiamo rilevare la particolarità del sistema di arruolamento di
quest'ultima categoria di militari. Il reclutamento come volontario
di truppa in ferma non garantisce, neanche per coloro che sono
ritenuti meritevoli (a differenza di quello che accade per gli
appartenenti ai ruoli iniziali dei corpi militari di polizia), il
passaggio in servizio permanente, per cui il legislatore ha
congegnato una serie di incentivi che sono parte integrante del
sistema di arruolamento dei volontari di truppa. In particolare, il
d. lg. n. 215/2001 ha previsto: - un sistema di convenzioni tra il
Ministero della difesa e le associazioni di imprese private, per
favorire il collocamento preferenziale sul mercato del lavoro dei
volontari di truppa, eccedenti le esigenze delle Forze armate, che
sono stati congedati senza demerito ed abbiamo completato la
ferma(36); - un sistema di convenzioni tra le amministrazioni
regionali e le autorità militari periferiche, sulla base di un
programma di iniziative in materia di formazione professionale e di
collocamento sul mercato del lavoro dei volontari di truppa in
ferma congedati, definito dal Ministro della difesa d'intesa con la
Conferenza Stato-regioni(37); - la costituzione di cooperative di
servizi, favorite dal Ministero della difesa, tra i militari in
ferma congedati, per l'affidamento di attività di supporto
logistico di interesse delle Forze armate(38); - il riconoscimento
di crediti formativi per le attività formative prestate nel corso
del servizio dai volontari di truppa in ferma, rilevanti per il
curriculum di studi personale, ai fini del conseguimento dei vari
titoli di studio rilasciati dalle Università(39); - la riserva di
posti a favore dei volontari di truppa in ferma nei concorsi
relativi all'accesso nelle carriere iniziali dell'Arma dei
Carabinieri (70%), del Corpo della Guardia di finanza (70%), del
Corpo Militare della Croce Rossa (100%), della Polizia di Stato
(45%), del Corpo di Polizia Penitenziaria (60%), del Corpo
nazionale dei Vigili del fuoco (45%), del Corpo forestale dello
Stato (45%)(40); - la previsione di posti riservati, a favore dei
volontari di truppa, congedati senza demerito, per l'accesso nelle
carriere iniziali dei Corpi di polizia municipale e
provinciale(41); - la riserva di posti a favore dei volontari di
truppa in ferma, congedati senza demerito, in misura del 50% dei
posti messi annualmente a concorso nei ruoli civili del personale
non dirigente del Ministero della difesa(42); - la previsione di
posti riservati, nella misura del 30%, a favore dei volontari di
truppa, congedati senza demerito, per l'accesso nelle
amministrazioni, nelle aziende, negli enti e negli istituti dello
Stato(43).
4. L'arruolamento
e la formazione degli appartenenti ai ruoli iniziali dell'Arma dei
Carabinieri e della Guardia di finanza
I vincitori dei concorsi per allievo
carabiniere ed allievo finanziere sono chiamati a frequentare un
apposito corso di formazione presso le rispettive scuole di
istruzione. Il momento qualificante è previsto nel passaggio di
stato giuridico da allievo carabiniere o finanziere a quello di
carabiniere o finanziere effettivo. Infatti, dopo sei mesi di
corso, gli allievi conseguono la nomina a carabiniere o finanziere,
previo superamento di un esame di idoneità, e continuano l'attività
addestrativa di base, della durata complessiva di un anno, nella
nuova veste giuridica(44). Al termine del corso di formazione i
carabinieri o i finanzieri vengono immessi nel ruolo con
l'anzianità assoluta corrispondente alla data della determinazione
contenente la nomina e l'anzianità relativa determinata dalla
graduatoria di merito stilata alla fine del corso(45).
Per i carabinieri ausiliari (non è
prevista la categoria dei finanzieri ausiliari) il passaggio nel
ruolo appuntati e carabinieri avviene, oltre che attraverso il
superamento di un apposito concorso interno, previo superamento di
uno specifico corso integrativo. In quest'ultimo caso l'anzianità
assoluta è corrispondente alla data di nomina a carabiniere
effettivo che viene conseguita dal giorno successivo al termine
della ferma di leva, con contestuale immissione in ruolo, e
l'anzianità relativa sarà determinata dall'ordine di graduatoria
formato al termine del corso integrativo( 46). I corsi di
formazione prevedono una serie di attività di istruzione ed
addestramento stabilite dai rispettivi Comandi Generali. Una
particolare previsione di favore è stabilita per il coniuge ed i
figli superstiti, nonché i fratelli (e le sorelle), qualora unici
superstiti del personale delle Forze di polizia deceduto o reso
permanentemente invalido al servizio, con invalidità non inferiore
all'ottanta per cento della capacità lavorativa, a causa di
specifiche azioni criminose previste dalla legge(47). Inoltre,
stessa previsione di favore è stabilita anche per il coniuge ed i
figli superstiti, nonché i fratelli e le sorelle, qualora unici
superstiti, del personale dell'Arma dei Carabinieri o della Guardia
di finanza, con invalidità non inferiore all'ottanta per cento
della capacità lavorativa, per effetto di ferite o lesioni
riportate nell'espletamento di missioni internazionali di pace
ovvero in attività operative individuate con decreto dei rispettivi
Ministri che comportino, in conseguenza dell'impiego di mezzi o
attrezzature esclusivamente militari, una particolare esposizione
al rischio(48).
(1) - La perdita dell'eventuale
grado e delle qualifiche non comporta la perdita degli emolumenti
fissi e continuativi in godimento già corrisposti, qualora gli
stessi siano superiori a quelli spettanti nella nuova posizione di
stato giuridico di allievo ufficiale. In questo caso viene
attribuito agli interessati un assegno personale pari alla relativa
differenza, riassorbibile con i futuri incrementi stipendiali,
conseguenti alla progressione di carriera. Cfr.: art. 4, comma
9-bis, d. lg. n. 490/1997 (ufficiali delle Forze armate); art. 6,
comma 5, d. lg. n. 298/2000 (ufficiali dei Carabinieri); art. 5,
comma 6, d. lg. n. 69/2001 (ufficiali della Finanza).
(2) - Attualmente le accademie militari sono: l'Accademia Militare
di Modena (Esercito e momentaneamente Arma dei Carabinieri),
l'Accademia Navale di Livorno, l'Accademia Aeronautica di Pozzuoli,
l'Accademia della Guardia di finanza di Bergamo.
(3) - L'art. 6, comma 3, lett. a), d. lg. n. 69/2001, relativo al
ciclo formativo degli ufficiali della Guardia di finanza, prescrive
che l'ufficiale in servizio permanente del ruolo normale svolge un
corso di Accademia, di durata triennale, da frequentare per due
anni nella qualità di allievo ufficiale e per un anno con il grado
di sottotenente. Stessa previsione si ha per gli ufficiali del
ruolo aeronavale della Guardia di finanza, ai sensi dell'art. 7,
comma 3, d. lg. n. 69/2001. Cfr. anche: art. 26, comma 1, d. lg. n.
490/1997, relativamente agli ufficiali subalterni della
Marina.
(4) - Cfr.: art. 7, comma 1, d. lg. n. 490/1997 (ufficiali delle
Forze armate); art. 10, comma 1, d. lg. n. 298/2000 (ufficiali dei
Carabinieri); art. 11, comma 1, d. lg. n. 69/2001 (ufficiali della
Finanza).
(5) - Cfr.: art. 4, comma 1, d. lg. n. 490/1997 (ufficiali delle
Forze armate); art. 6, comma 1, d. lg. n. 298/2000 (ufficiali dei
Carabinieri); art. 6, comma 1, d. lg. n. 69/2001 (ufficiali della
Finanza).
(6) - Cfr.: art. 6, commi 5, 6, 7 e 8, e art. 7, commi 5, 6, 7 e8,
d. lg. n. 69/2001, relativamente agli ufficiali della Guardia di
finanza, e art. 26, commi 2, 3 e 4, d. lg. n. 490/1997,
relativamente agli ufficiali subalterni della Marina.
(7) - Cfr.: artt. 25, 26, comma 5, d. lg. n. 490/1997 (ufficiali
delle Forze armate).
(8) - Cfr.: art. 5, comma 1, lett. a), numero 4), d. lg. n.
490/1997 (ufficiali delle Forze armate).
(9) - L'art. 7, comma 2, d. lg. n. 490/1997 (ufficiali delle Forze
armate), prevede che l'ufficiale debba contrarre una ferma di nove
anni che, ai sensi del comma successivo, è elevata a dieci anni per
gli iscritti a corsi di laurea di cinque anni di durata, a undici
anni per gli iscritti a corsi di laurea di sei anni di durata e a
quattordici per gli appartenenti al ruolo naviganti normale
dell'Aeronautica. Ferme particolari, ai sensi dell'art. 7, comma 8,
d. lg. n. 490/1997, sono previste per gli ufficiali delle Forze
armate ammessi a frequentare corsi di elevato livello
tecnico-professionale o destinati a ricoprire incarichi
particolarmente qualificanti in ambito internazionale. L'art. 10,
comma 1, d. lg. n. 298/2000, prevede per i sottotenenti dell'Arma
dei Carabinieri una ferma di nove anni, con possibilità di
ulteriori aumenti per il rinvio all'art. 7, comma 8, d. lg. n.
490/1997, operato dall'art. 10, comma 4, d. lg. n. 298/2000. L'art.
11, d. lg. n. 69/2001, prevede una ferma di dieci anni per i
sottotenenti della Guardia di finanza, con possibilità di ulteriori
aumenti per chi è chiamato a frequentare corsi di elevato livello
tecnico-professionale.
(10) - Cfr.: art. 5, comma 1, lett. b), art. 27, comma 4, art. 28,
comma 7, d. lg. n. 490/1997 (ufficiali delle Forze armate); art.
20, comma 2, lett. a), d. lg. n. 298/2000 (ufficiali dei
Carabinieri).
(11) - Cfr.: art. 29, comma 1, d. lg. n. 490/1997 (ufficiali delle
Forze armate); art. 20, comma 2, lett. c), d. lg. n. 298/2000
(ufficiali dei Carabinieri).
(12) - Cfr.: art. 28, comma 10, d. lg. n. 490/1997, relativamente
ai sottotenenti dell'Aeronautica.
(13) - Cfr.: art. 4, commi 4 ss., d. lg. n. 490/1997 (ufficiali
delle Forze armate); art. 6, commi 2 ss., d. lg. n. 298/2000
(ufficiali dei Carabinieri).
(14) - Cfr.: art. 5, comma 5, d. lg. n. 490/1997 (ufficiali delle
Forze armate); art. 7, comma 2, d. lg. n. 298/2000 (ufficiali dei
Carabinieri); art. 8, comma 3, d. lg. n. 69/2001 (ufficiali della
Finanza).
(15) - Cfr.: art. 5, comma 6, lett. a), d. lg. n. 490/1997
(ufficiali delle Forze armate); art. 7, comma 4, lett. a), d. lg.
n. 298/2000 (ufficiali dei Carabinieri).
(16) - Cfr.: art. 5, comma 6, lett. b), d. lg. n. 490/1997
(ufficiali delle Forze armate); art. 7, comma 4, lett. b), d. lg.
n. 298/2000 (ufficiali dei Carabinieri).
(17) - Cfr.: art. 10, comma 3, d. lg. n. 298/2000 (ufficiali dei
Carabinieri); art. 11, comma 2, d. lg. n. 69/2001 (ufficiali della
Finanza).
(18) - Cfr.: art. 8, comma 2, d. lg. n. 298/2000 (ufficiali dei
Carabinieri); art. 9, comma 2, d. lg. n. 69/2001 (ufficiali della
Finanza).
(19) - Cfr.: art. 11, comma 1, lett. b), d. lg. n. 196/1995
(marescialli delle Forze armate); art. 23 e 24, d. lg. n. 198/1995
(marescialli dei Carabinieri); art. 46, d. lg. n. 199/1995
(marescialli della Finanza).
(20) - Cfr.: art. 11, comma 4, d. lg. n. 196/1995 (marescialli
delle Forze armate); art. 44, comma 1, d. lg. n. 199/1995
(marescialli della Finanza).
(21) - Cfr.: art. 22, commi 1, d. lg. n. 198/1995 (marescialli dei
Carabinieri);art. 44, comma 2, d. lg. n. 199/1995 (marescialli
della Finanza).
(22) - Cfr.: art. 11, comma 4, d. lg. n. 196/1995 (marescialli
delle Forze armate); art. 24, d. lg. n. 198/1995 (marescialli dei
Carabinieri); art. 44, comma 3, d. lg. n. 199/1995 (marescialli
della Finanza).
(23) - Cfr.: art. 11, comma 6, d. lg. n. 196/1995 (marescialli
delle Forze armate); art. 21, d. lg. n. 198/1995 (marescialli dei
Carabinieri); art. 49, comma 1, d. lg. n. 199/1995 (marescialli
della Finanza).
(24) - Cfr.: art. 21, comma 1, lett. a), b) e c), d. lg. n.
198/1995 (marescialli dei Carabinieri); art. 49, comma 1, lett. b),
c) d), d. lg. n. 199/1995 (marescialli della Finanza).
(25) - Cfr.: art. 21, comma 1, lett. d), d. lg. n. 198/1995
(marescialli dei Carabinieri).
(26) - Cfr.: art. 21, comma 2, d. lg. n. 198/1995 (marescialli dei
Carabinieri); art. 49, comma 1, lett. a), d. lg. n. 199/1995
(marescialli della Finanza).
(27) - Cfr.: art. 11, comma 9, d. lg. n. 196/1995 (marescialli
delle Forze armate).
(28) - Cfr.: art. 22, comma 4, d. lg. n. 198/1995 (marescialli dei
Carabinieri);art. 45, d. lg. n. 199/1995 (marescialli della
Finanza).
(29) - Cfr.: art. 22, comma 3, d. lg. n. 198/1995 (marescialli dei
Carabinieri); art. 49, comma 13 e 14, d. lg. n. 199/1995
(marescialli della Finanza).
(30) - Cfr.: art. 10, d. lg. n. 196/1995 (sergenti delle Forze
armate); art. 11, comma 6, d. lg. n. 198/1995 (sovrintendenti dei
Carabinieri); art. 29, commi 1, d. lg. n. 199/1995 (sovrintendenti
della Finanza).
(31) - Cfr.: art. 11, comma 7, lett. a), b), e) ed f ), d. lg. n.
198/1995 (sovrintendenti dei Carabinieri);art. 28, d. lg. n.
199/1995 (sovrintendenti della Finanza).
(32) - Cfr.: art. 11, comma 6, lett. c) e d), d. lg. n. 198/1995
(sovrintendenti dei Carabinieri);art. 29, comma 2, d. lg. n.
199/1995 (sovrintendenti della Finanza).
(33) - Cfr.: art. 11, comma 10, d. lg. n. 198/1995 (sovrintendenti
dei Carabinieri); art. 30, comma 2, d. lg. n. 199/1995
(sovrintendenti della Finanza).
(34) - Cfr.: art. 9, comma 1, d. lg. n. 196/1995.
(35) - Cfr.: art. 9, comma 2, d. lg. n. 196/1995.
(36) - Cfr.: art.17, comma 1 e 2, d. lg. n. 215/2001.
(37) - Cfr.: art.17, comma 3, d. lg. n. 215/2001.
(38) - Cfr.: art.17, comma 4, d. lg. n. 215/2001.
(39) - Cfr.: art.17, comma 5, d. lg. n. 215/2001.
(40) - Cfr.: art.18, commi 1, 2 e 3, d. lg. n. 215/2001.
(41) - Cfr.: art.18, comma 4, d. lg. n. 215/2001.
(42) - Cfr.: art.18, comma 5, d. lg. n. 215/2001.
(43) - Cfr.: art.18, comma 6, d. lg. n. 215/2001.
(44) - Cfr.: art. 7, comma 1, lett. a), d. lg. n. 198/1995
(carabinieri); art. 8, comma 1, d. lg. n. 199/1995 (finanzieri).
(45) - Cfr.: art. 7, comma 1, lett. a), d. lg. n. 198/1995
(carabinieri).
(46) - Cfr.: art. 7, comma 1, lett. b), d. lg. n. 198/1995
(carabinieri).
(47) - Cfr.: art. 7, comma 2, d. lg. n. 198/1995 (carabinieri);
art. 6, comma 2, d. lg. n. 199/1995 (finanzieri). Le azioni
criminose sono indicate ai sensi dell'art. 82, comma 1, della l. 23
dicembre 2000, n. 388.
(48) - Cfr.: art. 7, comma 3, d. lg. n. 198/1995 (carabinieri);
art. 6, comma 3, d. lg. n. 199/1995
(finanzieri). |