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. La natura giuridica della
ferma volontaria
L'ordinamento militare, come
precedentemente accennato, ha sempre previsto il servizio
volontario temporaneo, rappresentato dal sistema delle ferme e
delle rafferme, di varia durata, riguardanti tutte le categorie dei
militari. Il sistema delle ferme e delle rafferme, come visto,
risponde ad obiettive esigenze dell'organizzazione militare,
costituendo, per alcuni aspetti, una fase di tirocinio per
sperimentare il singolo militare e valutarne le attitudini al
successivo sviluppo di carriera. D'altro canto, rappresenta la
possibilità di disporre di un consistente organico di personale ai
livelli ordinativi più bassi, per un periodo di tempo adeguato alle
specifiche esigenze funzionali, impiegando per lo più giovani di
selezionata efficienza psico-fisica.
Possiamo in sostanza differenziare
un certo tipo di ferma, come passaggio obbligato e prodromico al
servizio permanente, da un altro tipo, dove la possibilità del
passaggio in servizio permanente è solo eventuale, mentre lo scopo
principale è quello di instaurare un rapporto di servizio
temporaneo per le immediate esigenze organiche delle varie
organizzazioni militari. Possiamo affermare che, in un caso,
l'ammissione al servizio permanente è basata su una valutazione
discrezionale dell'amministrazione; nell'altro questo momento è
demandato alle consuete procedure concorsuali, comuni a tutte le
pubbliche amministrazioni, con l'unica eventuale eccezione del
carattere interno del concorso. L'accennata differenziazione, però,
ha valore soltanto descrittivo, in quanto la posizione del militare
è analoga sia nel primo sia nel secondo tipo di ferme volontarie.
In sostanza, ed in senso molto lato, la ferma o rafferma volontaria
può paragonarsi ad un rapporto di lavoro a tempo determinato che
condivide con il servizio permanente le norme qualificanti lo stato
giuridico, distinto per categorie di militari, e i contenuti del
rapporto di servizio, in relazione soprattutto all'ambito
disciplinare.
L'ufficiale, il sottufficiale o il
militare in ferma volontaria o in rafferma sono inquadrati nello
stesso sistema relazionale delle corrispondenti categorie in
servizio permanente per quel che concerne lo stato giuridico, cioè
i diritti e i doveri inerenti all'attribuzione di un grado
gerarchico. Cambiano, invece, le norme relative al rapporto di
impiego, nel senso che solo il militare in servizio permanente si
considera fornito di impiego, mentre quello in ferma o in rafferma
svolge un mero servizio temporaneo, destinato a consumarsi nei
relativi termini di scadenza della ferma o rafferma.
Anche i contenuti del rapporto di
servizio e disciplinare sono sostanzialmente uguali, nel senso che,
ad esempio, l'impiego concreto, in termini di incarichi, comandi,
obblighi di servizio specifici, ed altro ancora, di un tenente in
ferma o rafferma sono gli stessi di un tenente in servizio
permanente. In questi termini la ferma o rafferma volontaria non
realizza né rappresenta un vero e proprio rapporto di impiego,
costituendo una forma di "precariato" militare che soddisfa
rilevanti interessi pubblici e solo subordinatamente l'eventuale
interesse a permanere in servizio da parte del militare. Il
militare in ferma o rafferma vede, quindi, pienamente tutelate le
proprie situazioni giuridiche soggettive solo in relazione al
periodo di servizio stabilito unilateralmente dall'amministrazione,
in base alle norme di legge che lo prevedono espressamente.
Per concludere non dobbiamo
confondere il sistema delle ferme volontarie con gli obblighi di
legge stabiliti per i militari in servizio permanente, in relazione
alla loro obbligatoria permanenza minima nel ruolo. Questi periodi
di permanenza obbligatoria, denominati anch'essi come ferma,
variano in ragione delle singole categorie di militari e delle
esigenze istituzionali di ciascuna Forza armata o Corpo armato. Gli
stessi vengono contratti all'atto dell'accesso ai vari istituti di
formazione militare e vengono rinnovati all'atto della nomina nel
grado. A parte dobbiamo, poi, considerare lo stato giuridico dei
militari durante la frequenza dei vari corsi di formazione.
2. Il sistema
delle ferme e delle rafferme
La ferma volontaria e la rafferma
sono previste dalle leggi di stato giuridico e di reclutamento
delle varie categorie di militari. In generale, gli aspetti comuni,
relativi allo stato giuridico, riguardanti i militari in ferma o
rafferma, sono contenuti nelle leggi sottoelencate: - per gli
ufficiali, artt. 21 ss., d. lg. 8 maggio 2001, n. 215,
relativamente agli ufficiali ausiliari: ufficiali di
complemento(1), ufficiali in ferma prefissata, ufficiali piloti di
complemento(2) e ufficiali delle forze di completamento; - per i
sottufficiali, artt. 38 ss., l. 31 luglio 1954, n. 599, e artt. 4
ss., l. 10 maggio 1983, n. 212; - per i volontari di truppa delle
Forze armate, d. lg. 30 dicembre 1997, n. 505, e artt. 12 ss. d.
lg. n. 215/2001. Inoltre in base alle norme di rinvio di cui
all'art. 12, comma 4, d. lg. n. 215/2001 e all'art. 30, d. lg. n.
196/1995, ai volontari di truppa in ferma volontaria si applica la
relativa normativa prevista per i sottufficiali; - per gli
appartenenti ai ruoli iniziali dell'Arma dei Carabinieri e del
Corpo della Guardia di finanza, rispettivamente, artt. 23 ss., l.
18 ottobre 1961, n. 1168, e artt 27 ss. L. 3 agosto 1961, n. 833;
inoltre, a fattor comune, artt. 2 ss. L. 1° febbraio 1989, n. 53.
Le singole previsioni delle varie ferme e rafferme sono contenute
nelle cosiddette leggi di reclutamento che si riportano di seguito
(a parte considereremo le ferme degli allievi degli istituti di
formazione militare): - ufficiali di complemento di prima nomina:
artt. 59, l. n. 113/1954, 12, l. n. 958/1986, 1, l. n. 662/1996,
22, d. lg. n. 215/2001.
L'ufficiale di complemento in
servizio di prima nomina adempie gli obblighi di legge relativi al
servizio militare di leva, ma viene considerato, anche per gli
aspetti economici, un militare volontario. Questa categoria è
destinata a non essere più alimentata, se non nei casi previsti
dall'art. 22, comma 1, lett. b), d. lg. n. 215/2001, dal 2007; -
ufficiali di complemento in ferma volontaria (biennale): art. 37,
l. n. 574/1980. Gli ufficiali di complemento di prima nomina
possono, a domanda, vincolarsi ad una ferma volontaria di due anni
- con possibilità di proscioglimento anticipato dopo almeno un anno
di servizio di ferma - che decorre dal giorno successivo a quello
del compimento del servizio di prima nomina. Anche per questi
ufficiali vale quanto previsto in materia di alimentazione della
categoria con la sospensione del servizio militare obbligatorio; -
ufficiali piloti di complemento: titolo II e III, l. 19 maggio
1986, n. 224; - ufficiali in ferma prefissata: art. 23, d. lg. n.
215/2001.
Questi ufficiali contraggono una
ferma di due anni e sei mesi, compreso il periodo di formazione da
allievi ufficiali, con la possibilità di essere ammessi, a domanda,
ad un'ulteriore ferma annuale (art. 24, comma 6, lett. a), d. lg.
n. 215/2001). Inoltre possono essere trattenuti in servizio per un
altro periodo di ferma di sei mesi, previo consenso degli
interessati, su proposta dei rispettivi Capi di Stato Maggiore di
Forza armata o Comandanti generali, per consentirne l'impiego o
l'ulteriore utilizzazione nelle operazioni condotte fuori del
territorio nazionale o a bordo delle unità navali impegnate fuori
dalla normale sede di servizio, ovvero per le operazioni di
concorso alle Forze di polizia per il controllo del territorio
nazionale (art. 24, comma 6, lett. b), d. lg. n. 215/2001). Agli
ufficiali in ferma prefissata, ai sensi dell'art. 24, comma 1, d.
lg. n. 215/2001 si applicano le norme di stato giuridico previste
per gli ufficiali di complemento; - ufficiali delle forze di
completamento: art. 25, d. lg. n. 215/2001.
Questa categoria di ufficiali può
essere alimentata con gli ufficiali di complemento o in ferma
prefissata richiamata in servizio dal congedo, previo consenso
degli interessati, su proposta dei rispettivi Stati maggiori o
Comandi generali, per le esigenze connesse con le missioni
internazionali ovvero con le attività addestrative, operative e
logistiche sia sul territorio nazionale che all'estero. Gli
ufficiali delle forze di completamento contraggono una ferma
volontaria di un anno rinnovabile per non più di una volta. Agli
ufficiali delle forze di completamento si applicano le norme di
stato giuridico previste per gli ufficiali in servizio permanente;
- volontari di truppa in ferma breve delle Forze armate, che
diventeranno volontari di truppa in ferma prefissata: art. 8, d.
lg. n. 196/1995, e art. 12, d. lg. n. 215/2001. L'eventuale
passaggio di questi volontari nel servizio permanente avviene
attraverso l'utile inserimento in apposite graduatorie di merito,
compilate mediante i criteri stabiliti dall'art. 9, d. lg. n.
196/1995 al termine dei periodi di ferma, sino al completamento dei
posti disponibili nel relativo ruolo dei volontari in servizio
permanente; - volontari di truppa in ferma annuale delle Forze
armate, che diventeranno volontari in ferma prefissata di un anno:
art. 2, d. l. n. 110/1999, e artt. 12, comma 6, e 16, d. lg. n.
215/2001.
Questi volontari possono
esclusivamente ottenere un ulteriore proroga di sei mesi della
ferma volontaria, su proposta dei rispettivi Capi di Stato Maggiore
di Forza armata, per consentirne l'impiego o l'ulteriore
utilizzazione nelle operazioni condotte fuori del territorio
nazionale o a bordo delle unità navali impegnate fuori dalla
normale sede di servizio, ovvero per le operazioni di concorso alle
Forze di polizia per il controllo del territorio nazionale, o,
infine, per la partecipazione ai concorsi per l'accesso alla ferma
breve o prefissata (art. 16, comma 2, d. lg. n. 215/2001). Inoltre,
questi volontari, congedati senza demerito, possono concorrere per
l'assunzione di un'altra ferma annuale, previa rinuncia al grado
conseguito durante il primo periodo di ferma (art. 16, comma 2, d.
lg. n. 215/2001); - carabinieri in ferma volontaria: art. 4, comma
1, lett. a), d. lg. n. 198/1995. I carabinieri effettivi all'atto
dell'arruolamento contraggono una ferma volontaria quadriennale, al
termine della quale, qualora conservino, ai sensi dell'art. 4, l.
n. 53/1989, l'idoneità al servizio militare incondizionato e siano
meritevoli, per qualità morali e culturali, buona condotta,
attitudini e rendimento a prestare servizio nell'Arma dei
Carabinieri, vengono ammessi, a domanda, in servizio permanente,
nell'apposito ruolo appuntati e carabinieri; - carabinieri
ausiliari (categoria di militari destinata a scomparire con la
sospensione del servizio di leva): art. 4, comma 1, lett. b), d.
lg. n. 198/1995. I carabinieri ausiliari adempiono gli obblighi di
legge relativi al servizio militare di leva, ma vengono
considerati, anche per gli aspetti economici, militari volontari; -
carabinieri ausiliari in ferma volontaria: artt. 21, l. n.
958/1986, 4, comma 2, d. lg. n. 198/1995. Le norme sopra indicate
prevedono che i carabinieri ausiliari, al termine della ferma di
leva, possono vincolarsi, a domanda, ad una ferma biennale, previo
accertamento dei requisiti prescritti dalla legge; - marescialli in
ferma volontaria dell'Arma dei Carabinieri: art. 21, d. lg. n.
198/1995. I concorrenti ai corsi biennali per allievo maresciallo
(qualora non già militari in servizio permanente), all'atto della
vincita del concorso e dell'arruolamento contraggono una ferma
quadriennale (qualora già siano militari in ferma volontaria,
quest'ultima va a cumularsi a quella successiva, ai fini del
conteggio totale dei quattro anni), al termine della quale
transitano nel servizio permanente con il grado di maresciallo, già
acquisito; - finanzieri in ferma volontaria: artt. 8 e 9, d. lg. n.
199/1995. I finanzieri effettivi all'atto dell'arruolamento
contraggono una ferma volontaria quadriennale, al termine della
quale, qualora conservino, ai sensi dell'art. 4, l. n. 53/1989,
l'idoneità al servizio militare incondizionato e siano meritevoli,
per qualità morali e culturali, buona condotta, attitudini e
rendimento a prestare servizio nel Corpo della Guardia di finanza,
vengono ammessi, a domanda, in servizio permanente, nell'apposito
ruolo appuntati e finanzieri; - marescialli in ferma volontaria
della Guardia di finanza: art. 49, d. lg. n. 199/1995. I
concorrenti al corso di formazione di cui all'art. 44, d. lg. n.
199/1995, all'atto della vincita del concorso e dell'arruolamento
(qualora non già militari della Guardia di finanza in servizio
permanente), contraggono una ferma quadriennale (qualora siano già
militari della Guardia di finanza in ferma volontaria, quest'ultima
va a cumularsi a quella successiva, per il conteggio totale dei
quattro anni), al termine della quale transitano nel servizio
permanente con il grado di maresciallo, già acquisito, qualora
conservino, ai sensi dell'art. 49, comma 3, d. lg. n. 199/1995,
l'idoneità al servizio militare incondizionato e siano meritevoli,
per qualità morali e culturali, buona condotta, attitudini e
rendimento a prestare servizio nel Corpo della Guardia di
finanza.
3. La cessazione dalla ferma o dalla rafferma
In tema di cessazione dalla ferma o
dalla rafferma dobbiamo distinguere le diverse cause espressamente
previste di cessazione anticipata, da quelle che più propriamente
possono qualificarsi come cause di mancato transito nel servizio
permanente, anch'esse tassativamente previste dalle relative leggi
di stato giuridico. Inoltre, per gli ufficiali di complemento di
prima nomina e i carabinieri ausiliari, in quanto personale in
servizio di leva, dobbiamo considerare le relative norme contenute
nel D.P.R. n. 237/1964, nella l. n. 191/1975, nella l. n. 958/1986
e, da ultimo, nel d. lg. n. 504/1997, così come modificato dal d.
lg. n. 215/2001. Infine, per gli ufficiali delle forze di
completamento trovano applicazione le cause di cessazione dal
servizio permanente, per estensione a questa categoria delle
relative norme di stato giuridico, in quanto compatibili.
Per le cause di cessazione
anticipata dalla ferma, poiché la l. n. 113/1954 non contempla la
figura dell'ufficiale in ferma volontaria, seguiamo l'elencazione
della legge n. 599/1954, che appare la più completa, integrandola
con le eventuali specifiche ipotesi previste dalle altre leggi di
stato giuridico e considerando che, ai sensi dell'art. 35, comma 5,
l. n. 958/1986, le disposizioni sul proscioglimento dalla ferma
volontaria previste per i sottufficiali dalla l. n. 599/1954 e
dalla l. n. 212/1983, in quanto compatibili si applicano anche ai
volontari di truppa in ferma delle Forze armate, per i quali, però,
esiste la normativa speciale dettata dall'art. 8, d.P.R. 2
settembre 1997, n. 332. In particolare vanno ricordate: -
l'infermità, sia in caso di riconoscimento dell'inidoneità
permanente al servizio militare incondizionato (per cui si viene
collocati in congedo assoluto( 3)), sia nel caso di infermità
temporanea, quando il militare, dopo aver fruito tutti i periodi di
licenza spettanti per questa evenienza, non abbia ancora
riacquistato l'idoneità al servizio incondizionato(4); - la non
idoneità psico-fisica agli incarichi, alle specializzazioni, alle
categorie e alle specialità di assegnazione, quando previsti dagli
ordinamenti di Forza armata o Corpo armato(5); - l'inettitudine a
disimpegnare le attribuzioni del grado, rilevata dai superiori
gerarchici attraverso le periodiche valutazioni del dipendente e
applicabile solo previo parere nel senso da parte delle commissioni
o autorità competenti ad esprimere giudizi sull'avanzamento(6); -
lo scarso rendimento, accertato sempre mediante la periodica
attività di valutazione del personale militare e anch'esso
applicabile solo a seguito di apposito parere nel senso da parte
delle commissioni o autorità competenti in tema di avanzamento(7);
- i motivi di carattere disciplinare, per gravi mancanze, ma non
tali da comportare un procedimento disciplinare di stato per
l'irrogazione della sanzione della perdita del grado per
rimozione(8).
In sostanza questa ipotesi
rappresenta una vera e propria sanzione disciplinare di stato,
irrogabile dopo apposita inchiesta formale, come espressamente
previsto(9); - condanna penale per la quale deve essere espiata una
pena restrittiva della libertà personale(10). L'ipotesi desta
qualche perplessità, in quanto si tratterebbe - comunque - di una
forma di destituzione automatica a seguito di condanna penale,
rientrante nel divieto di cui all'art. 9, l. n. 19/1990, per cui
questa ipotesi dovrebbe essere applicata solo a seguito dell'esito
di un apposito procedimento disciplinare. D'altra parte è bene
ricordare che in seguito a condanna penale può essere sempre
adottata una sanzione disciplinare di stato, tra le quali trovano
applicazione per queste categorie di militari la sospensione dalle
funzioni del grado, la cessazione dalla ferma o dalla rafferma e la
perdita del grado per rimozione; - la domanda dell'interessato, per
gravi e comprovati motivi e con la possibilità che la stessa possa
non venir accolta per ragioni di servizio(11); - l'inosservanza
delle disposizioni sul matrimonio dei militari(12).
Questa ipotesi, identica peraltro, a
quella prevista per la cessazione dal servizio permanente, dovrà
essere completamente ripensata alla luce della pronuncia della
Corte costituzionale 12 novembre 2002, n. 445, che ha dichiarato
l'illegittimità della necessità del requisito del celibato o del
nubilato per l'arruolamento nelle Forze armate, come previsto dalle
relative leggi, per cui affronteremo la problematica in oggetto a
proposito di reclutamento e delle cause di cessazione del rapporto
di impiego; - la perdita del grado, con la conseguente interruzione
del rapporto di servizio correlato al grado considerato(13); La
legge n. 599/1954, prevede anche come autonome cause di cessazione
anticipata dalla ferma: l'applicazione delle disposizioni di legge
sull'avanzamento che, allo stato attuale non risultano più vigenti;
la nomina all'impiego civile, disciplinata dagli artt. 57 ss. l. n.
599/1954, e prevista anche dall'art. 33, l. n. 1168/1961,
concretamente non più applicabili per il personale in ferma
volontaria. Inoltre, l'art. 40, 1° comma, lett. b), l. n. 599/1954,
prevede l'ipotesi di cattiva condotta in servizio o in privato,
difficilmente configurabile almeno per le circostanze di cattiva
condotta in privato, per le quali è opportuno ricondurre la stessa
cattiva condotta alla fattispecie disciplinare della lesione del
prestigio dell'Istituzione, sempre riscontrabile a carico del
militare, in quanto violazione dei doveri attinenti al grado
rivestito, ai sensi del combinato disposto degli artt. 5, 4° comma,
l. n. 382/1978, e 10 R.D.M.. Per i casi di cattiva condotta in
servizio riteniamo che, per ragioni di obiettività e certezza del
diritto, le ipotesi siano configurabili in relazione a gravi motivi
disciplinari o allo scarso rendimento in servizio. Per i volontari
di truppa è prevista l'autonoma causa della perdita dei requisiti
richiesti per l'arruolamento, di cui all'art. 8, comma 1, lett. b),
numero 4), d.P.R. n. 332/1997. Per la cause di cessazione dalla
ferma o dalla rafferma, al termine dei relativi periodi, è prevista
una speciale ipotesi, contemplata dall'art. 4, 4° comma, l. n.
53/1989, inerente agli appartenenti ai ruoli appuntati e
carabinieri o finanzieri in ferma volontaria. In base alla predetta
norma l'ufficiale superiore diretto del personale in argomento,
qualora ritenga che il medesimo non sia meritevole di essere
ammesso in servizio permanente, inoltra, per via gerarchica,
motivata proposta di proscioglimento al rispettivo comandante
generale che decide, sentito il parere della competente commissione
di avanzamento, opportunamente integrata con personale del ruolo
considerato. Analoga norma è contemplata dall'art. 49, comma 5, d.
lg. n. 199/1995, relativamente ai marescialli in ferma volontaria
del Corpo della Guardia di finanza.
(1) - Per i quali si applicano
anche gli artt. 58 ss. l. n. 113/1954 e gli artt. 37 ss. l. 20
settembre 1980, n. 574.
(2) - Per i quali trova applicazione la l. 19 maggio 1986, n.
224.
(3) - Ai sensi dell'art. 14, comma 5, 28 luglio 1999, n. 266, il
personale militare, giudicato non idoneo al servizio militare
incondizionato per lesioni dipendenti o meno da causa di servizio,
transita nelle qualifiche funzionali del personale civile del
Ministero della difesa (o del Ministero dell'economia e delle
finanze, per gli appartenenti al Corpo della Guardia di finanza),
secondo modalità e procedure definite con decreto dai Ministri
interessati, da emanare di concerto con il Ministro della funzione
pubblica e del Ministro dell'economia e delle finanze.
(4) - Cfr.: art. 37, 5° comma, l. n. 574/1980 (ufficiali in ferma);
art. 40, 1° comma, lett. a), l. n. 599/1954 e art. 9, 1° comma,
numero 2), lett. a), l. n. 212/1983 (marescialli e volontari di
truppa); art. 34, 1° comma, lett. a), l. n. 833/1961 (finanzieri);
art. 26, 1° comma, lett. a), l. n. 1168/1961 (carabinieri).
(5) - Cfr.: art. 9, 1° comma, numero 2), lett. a), l. n. 212/1983
(marescialli); art. 8, comma 1, lett. b), numero 1), d.P.R. n.
332/1997 (volontari di truppa). Ipotesi particolare di
trattenimento a domanda dei volontari che hanno subito lesioni o
ferite in servizio o per causa di servizio, tali da provocare una
permanente inidoneità psico-fisica agli incarichi, alle
specializzazioni, alle categorie e alle specialità di assegnazione,
purché conservino l'idoneità al servizio militare incondizionato, è
prevista dall'art. 10, d. lg. n. 505/1997.
(6) - Cfr.: art. 61, 1° comma, l. n. 113/1954 (ufficiali in ferma);
art. 40, 1° comma, lett. b), e 2° comma, l. n. 599/1954 e art. 9,
1° comma, numero 2), lett. c), l. n. 212/1983 (marescialli e
volontari di truppa). Per i carabinieri e i finanzieri questa
ipotesi può concretizzarsi al termine della ferma volontaria, ai
sensi dell'art. 4, comma 4, l. n. 53/1989.
(7) - Cfr.: art. 24, comma 5, d. lg. n. 215/2001 (ufficiali in
ferma); art. 40, 1° comma, lett. b), e 2° comma, l. n. 599/1954
(marescialli); art. 34, 1° comma, lett. b), e 2° comma, l. n.
833/1961 (finanzieri); art. 26, 1° comma, lett. b), e 2° comma, l.
n. 1168/1961 (carabinieri); art. 8, comma 1, lett. b), numero 2),
d.P.R. n. 332/1997 (volontari di truppa).
(8) - Cfr.: art. 24, comma 5, d. lg. n. 215/2001 (ufficiali in
ferma); art. 40, 1° comma, lett. c), l. n. 599/1954 e art. 9, 1°
comma, numero 2), lett. d), l. n. 212/1983 (marescialli); art. 34,
1° comma, lett. c), l. n. 833/1961 (finanzieri); art. 26, 1° comma,
lett. c), l. n. 1168/1961 (carabinieri); art. 8, comma 1, lett. b),
numero 3), d.P.R. n. 332/1997 (volontari di truppa).
(9) - Cfr.: art. 63, 1° comma, lett. b), l. n. 599/1954
(marescialli e volontari di truppa); art. 43, 1° comma, lett. b),
l. n. 833/1961 (finanzieri); art. 37, 1° comma, lett. b), l. n.
1168/1961 (carabinieri).
(10) - Cfr.: art. 40, 1° comma, lett. d), l. n. 599/1954 e art. 9,
1° comma, numero 3), lett. b), l. n. 212/1983 (marescialli); art.
34, 1° comma, lett. d), l. n. 833/1961 (finanzieri); art. 26, 1°
comma, lett. d), l. n. 1168/1961 (carabinieri); art. 8, comma 1,
lett. c), numero 2), d.P.R. n. 332/1997 (volontari di truppa).
Nulla di specifico troviamo per gli ufficiali in ferma.
(11) - Cfr.: art. 37, 4° comma, d. lg. n. 215/2001 (ufficiali in
ferma) dove si parla, però, di facoltà di ritardare l'accoglimento
della domanda di cessazione anticipata per gli ufficiali con almeno
un anno di servizio di ferma; art. 40, 1° comma, lett. e), l. n.
599/1954 e art. 9, 1° comma, numero 1), lett. a) - per qualsiasi
causa durante i primi sei mesi di ferma volontaria - e b) - solo
per gravi comprovati motivi dopo i primi sei mesi -, l. n. 212/1983
(marescialli); art. 34, 1° comma, lett. e), l. n. 833/1961
(finanzieri); art. 26, 1° comma, lett. e), l. n. 1168/1961
(carabinieri); art. 8, comma 1, lett. a) - per gravi e comprovati
motivi, successivamente ai primi sessanta giorni di servizio -,
d.P.R. n. 332/1997 (volontari di truppa).
(12) - Cfr.: art. 40, 1° comma, lett. f ), l. n. 599/1954 e art. 9,
1° comma, numero 3), lett. c), l. n. 212/1983 (marescialli); art.
8, comma 3, d. lg. n. 196/1995 (volontari di truppa); art. 34, 1°
comma, lett. f ), l. n. 833/1961 (finanzieri); art. 26, 1° comma,
lett. f ), l. n. 1168/1961 (carabinieri). Nulla di specifico
troviamo per gli ufficiali in ferma, d'altra parte, le disposizioni
della l. 8 agosto 1977, n. 564, relative appunto al matrimonio dei
militari appaiono oggi di dubbia applicazione a seguito della
predetta sentenza della Corte costituzionale.
(13) - Cfr.: art. 40, 1° comma, lett. i), l. n. 599/1954 e art. 9,
1° comma, numero 3), lett. a), l. n. 212/1983 (marescialli); art.
34, 1° comma, lett. g), l. n. 833/1961 (finanzieri); art. 26, 1°
comma, lett. g), l. n. 1168/1961 (carabinieri); art. 8, comma 1,
lett. c), numero 1), d.P.R. n. 332/1997 (volontari di
truppa). |