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1. Cenni storici e
sistematici
Le vicende relative ai militari
dell'Arma dei Carabinieri e della Guardia di finanza sono
essenzialmente legate al ruolo, alle funzioni e all'ordinamento di
questi peculiari corpi militari di polizia e solo parzialmente
hanno subito i condizionamenti derivanti dai sistemi di
reclutamento e dal modello organizzativo prescelto per le Forze
armate. In particolare il Corpo della Guardia di finanza, seppur
composto da militari, quindi da appartenenti alle forze armate
dello Stato, non è mai stato considerato una Forza armata in senso
tecnico-militare, né tanto meno in senso giuridico-amministrativo,
anche se rientra nel più ampio concetto di forze armate in senso
lato, ormai ristretto a ben determinati corpi militari dello
Stato(1).
Il Corpo in questione, per la sua
particolare dipendenza gerarchico-amministrativa (Ministero delle
finanze, prima, Ministero dell'Economia e delle finanze,
attualmente), per i suoi compiti specialistici di polizia,
soprattutto nel settore della polizia tributaria, ha ricevuto
sempre una regolamentazione legislativa ad hoc, anche in materia di
personale. In questo contesto, così come abbiamo già visto per gli
ufficiali e i sottufficiali della Guardia di finanza, anche i
militari di truppa del Corpo che, ai sensi dell'art. 2, comma 5, l.
n. 53/1989, non sono più denominati in questo modo ma: "personale
appartenente al ruolo appuntati e finanzieri", hanno una propria
organica regolamentazione in materia di reclutamento, stato
giuridico e avanzamento. In particolare, la normativa di
riferimento era integralmente contenuta nel Regolamento organico
per la Regia Guardia di finanza, approvato con r. d. 3 gennaio
1926, n. 126, con il quale, tra l'altro, venivano disciplinati: il
reclutamento, le ferme e le rafferme, l'avanzamento, il passaggio
ad altri servizi e ad impieghi civili, la cessazione dal servizio
nel Corpo, i collocamenti a riposo e in riforma, la disciplina, con
le connesse mancanze e punizioni disciplinari, e le licenze. Il
primo organico provvedimento di legge, con il quale viene superata
in un certo qual modo la sostanziale precarietà del rapporto di
servizio con l'amministrazione di appartenenza da parte dei
militari di truppa del Corpo e con cui viene introdotto il servizio
continuativo (che, in seguito, sempre ai sensi dell'art. 2, comma
5. l. n. 53/1989, verrà denominato "servizio permanente"), è
rappresentato dalla legge 3 agosto 1961, n. 833, recante appunto lo
stato giuridico dei vicebrigadieri e dei militari di truppa della
Guardia di finanza.
La l. n. 833/1961, tuttora vigente
(pur con le importanti integrazioni apportate dalla legge 1°
febbraio 1989, n. 53, che reca appunto modifiche alle norme sullo
stato giuridico e sull'avanzamento, tra gli altri, dei militari
della Guardia di finanza), segna un importante passo avanti nella
graduale evoluzione, nel segno dell'omogeneità, delle normative in
materia di stato giuridico e rapporto di impiego, quindi il
progressivo avvicinamento di quella dei militari di truppa del
Corpo a quelle delle altre categorie, con speciale riferimento a
quella dei sottufficiali. In effetti, la successiva importante
disciplina legislativa in merito, il noto d. lg. n. 199/1995,
tratta di tutto il personale non direttivo e non dirigente del
Corpo, nel tentativo proprio di sostituire al concetto di categorie
differenziate di militari quello di diversità dei ruoli, come
risulta in modo ancor più chiaro dal recente intervento legislativo
operato con d. lg. n. 67/2001, integrativo e correttivo del
precedente del 1995, con il quale viene significativamente abrogato
l'art. 15, comma 1, d. lg. n. 199/1995(2). Vicende in parte
analoghe sono vissute dal personale appartenente al ruolo appuntati
e carabinieri (anche per questa categoria di militari valgono le
vicende di ridenominazione delle locuzioni "militari di truppa" e
"servizio continuativo" che, ai sensi dell'art. 2, comma 5, l. n.
53/1989, devono intendersi sostituite con quelle di "personale
appartenente al ruolo appuntati e carabinieri" e "servizio
permanente"), con le peculiarità dovute alla particolare posizione
ordinativa dell'Arma dei Carabinieri, da sempre prima arma
dell'Esercito italiano.
Per il personale dell'Arma la
normativa di reclutamento, stato giudico ed avanzamento è stata
parzialmente comune con quella del personale delle altre Forze
armate (ciò vale, sino ad un certo punto, soprattutto per il
personale ufficiali e sottufficiali)(3). Sin dalla fondazione,
però, alcuni aspetti, relativi soprattutto al reclutamento sono
stati disciplinati con provvedimenti normativi ad hoc, tra i quali
spiccano il Regolamento organico per l'Arma dei Carabinieri,
l'ultimo dei quali, ancora parzialmente vigente, è stato approvato
con r. d. 14 giugno 1934, n. 1169, e il Regolamento generale
dell'Arma dei Carabinieri, l'ultimo dei quali, ancora vigente, è
stato approvato con r. d. 24 dicembre 1911. Le vicende successive
ripercorrono un itinerario simile a quello già visto per i militari
della Guardia di finanza: prima legge organica sul rapporto di
impiego dei militari di truppa dell'Arma dei Carabinieri, cioè la
legge 18 ottobre 1961, n. 1168, recante norme sullo stato giuridico
dei vicebrigadieri e dei militari di truppa dell'Arma dei
Carabinieri, che mutua istituti giuridici e soluzioni applicative
già previste per le altre categorie di personale dell'Arma dei
Carabinieri. Aggiornamento della predetta normativa con la legge 1°
febbraio 1989, n. 53, che segna un decisivo passo avanti nella
stabilizzazione del ruolo appuntati e carabinieri. Infine, il d.
lg. 12 maggio1995, n. 198, che reca modifiche alle norme di
reclutamento, stato giuridico ed avanzamento di tutto il personale
non direttivo e non dirigente dell'Arma dei Carabinieri,
costituendo tuttora la legge fondamentale in queste materie, con le
modifiche e le integrazioni apportate, da ultimo, dal d. lg. 28
febbraio 2001, n. 83.
Questo quadro normativo così
articolato costituisce certamente fattore di differenziazione in
materia di stato giuridico e rapporto di impiego tra personale
volontario di truppa delle Forze armate e personale appartenente ai
ruoli iniziali delle Forze di polizia ad ordinamento militare. La
stessa precoce formulazione di una completa normativa nel settore
per gli appartenenti ai gradi iniziali dei corpi militari di
polizia, rispetto all'attuale previsione legislativa per i
volontari di truppa delle Forze armate, ha conferito a quei
provvedimenti di legge una particolare forza trainante e il valore
di norme di riferimento per tutta la categoria dei militari di
truppa. Questi elementi di diversità, che costituiscono note
peculiari per il personale delle Forze di polizia ad ordinamento
militare, consigliano una trattazione separata rispetto ai
volontari di truppa, e unitaria per gli appartenenti alle due
diverse Forze di polizia che hanno molti punti in comune nello
specifico campo. Senza considerare, poi, che in materia di
concertazione, per la definizione dei contenuti del rapporto di
impiego del personale militare, le disposizioni di carattere
economico e normativo relative al personale delle Forze di polizia
ad ordinamento militare costituiscono separate norme giuridiche,
rispetto non solo al personale delle Forze di polizia ad
ordinamento civile, ma anche rispetto al personale delle Forze
armate, in cui, ai fini in argomento, si ricomprende il personale
dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica.
2. Funzioni del
personale appartenente ai ruoli iniziali delle Forze di polizia ad
ordinamento militare
Le funzioni degli appartenenti ai
ruoli iniziali delle Forze di polizia ad ordinamento militare sono
orientate essenzialmente ai compiti specialistici che essi
esplicano nell'ambito delle attribuzioni istituzionali della
rispettiva organizzazione. In particolare, sia l'Arma dei
Carabinieri, sia il Corpo della Guardia di finanza, sono deputati
all'assolvimento di specifiche funzioni di polizia, che si pongono
accanto a quelle militari, la cui concreta traduzione in termini
operativi dà luogo a quelli che vengono definiti compiti
istituzionali (o, con denominazione più tradizionale, "compiti
d'istituto"). Compiti che, peraltro, assorbono la maggior parte
delle risorse umane, materiali e organizzative di questi due corpi
militari. Significativa in tal senso la norma di cui all'art. 3, d.
lg. n. 198/1995, con la quale viene affermato che il personale del
ruolo appuntati e carabinieri svolge particolari mansioni, oltre ai
compiti militari previsti dalla normativa in vigore per l'Arma dei
Carabinieri (artt. 4-9, "capo II: compiti militari", d. lg. 5
ottobre 2000, n. 297, recante norme in materia di riordino
dell'Arma dei Carabinieri). In generale le norme sulle
caratteristiche funzionali del personale in questione, ricalcano
sostanzialmente quelle del ruolo gerarchicamente sovraordinato
(sovrintendenti), anche se richiedono un profilo professionale di
livello meno elevato.
Le stesse, ai sensi degli artt. 3,
comma 2, d. lg. n. 198/1995, e 4, comma 2, d. lg. n. 199/1995,
riguardanti rispettivamente il personale dell'Arma dei Carabinieri
e quello della Guardia di finanza, possono raggrupparsi nelle
seguenti: - mansioni esecutive, con il margine di iniziativa e
discrezionalità inerente alle qualifiche possedute(4); - incarichi
di comando di uno o più militari, secondo le funzioni proprie dei
graduati nell'ordinamento militare; - attività di addestramento o
istruzione, in relazione alla eventuale specifica preparazione e
capacità professionali possedute. Accanto a queste funzioni
generali, inerenti alle qualifiche iniziali proprie del personale
in argomento, le norme sopra riportate stabiliscono ulteriori
qualifiche di contenuto istituzionale che, a fattor comune sono
quelle di: - agente di polizia giudiziaria, anche, e soprattutto,
ai sensi dell'art. 57, comma 2, c.p.p.; - agente di pubblica
sicurezza, nel quadro delle attribuzioni del Testo unico delle
leggi di pubblica sicurezza e delle altre leggi di polizia.
Inoltre, i militari della Guardia di finanza hanno anche la
qualifica di agenti di polizia tributaria.
3. I ruoli, i
gradi gerarchici e gli organici
Il personale dei gradi iniziali
dell'Arma dei Carabinieri e della Guardia di finanza costituisce
appositi ruoli, istituiti rispettivamente ai sensi degli artt. 1 e
2 d. lg. n. 198/1995, e 1 e 2, d. lg. n. 199/1995: - ruolo
appuntati e carabinieri; - ruolo appuntati e finanzieri. La
successione gerarchica dei gradi è prevista per il primo ruolo
dall'art. 2, d. lg. n. 198/1995 e per il secondo ruolo dall'art. 2
d. lg. n. 199/1995, mentre la corrispondenza tra gli stessi è
stabilita dalle apposite tabelle, allegate ai due predetti decreti
legislativi. La corrispondenza dei gradi viene effettuata, però,
non con il personale dell'Esercito, della Marina e
dell'Aeronautica, ma con quello non direttivo e non dirigente delle
Forze di polizia ad ordinamento civile. È interessante, quindi,
illustrare le corrispondenze anche con le qualifiche del personale
civile delle altre Forze di polizia, poiché le analogie funzionali
tra queste due categorie di personale sono molto più marcate,
rispetto a quelle che possono evidenziarsi con il personale delle
altre Forze armate.
In sostanza, la successione dei
gradi e le relative corrispondenze sono le seguenti: - carabiniere
o finanziere, cui corrisponde l'agente della Polizia di Stato e del
Corpo di polizia penitenziaria, la guardia del Corpo forestale
dello Stato e il 1° caporal maggiore e gradi corrispondenti delle
Forze armate; - carabiniere scelto o finanziere scelto, cui
corrisponde l'agente scelto della Polizia di Stato e del Corpo di
polizia penitenziaria, la guardia scelta del Corpo forestale dello
Stato e il 1° caporal maggiore scelto e gradi corrispondenti delle
Forze armate; - appuntato, cui corrisponde l'assistente della
Polizia di Stato, del Corpo di polizia penitenziaria e del Corpo
forestale dello Stato e il 1° caporal maggiore capo e gradi
corrispondenti delle Forze armate; - appuntato scelto, cui
corrisponde l'assistente capo della Polizia di Stato, del Corpo di
polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato e il 1°
caporal maggiore capo scelto e gradi corrispondenti delle Forze
armate; In materia di organici dobbiamo rilevare che il personale
dell'Arma dei Carabinieri e, a maggior ragione, quello della
Guardia di finanza non è interessato al processo di
professionalizzazione in atto per l'Esercito, la Marina e
l'Aeronautica, con conseguente contrazione degli organici.
Le indicazioni legislative dei
volumi organici sono quindi tendenzialmente stabili, con alcune
precisazioni riguardanti l'Arma dei Carabinieri che ha in forza
12.000 carabinieri ausiliari, personale di leva, cioè, destinato a
scomparire con la sospensione del servizio militare obbligatorio.
L'art. 2, comma 2, d. lg. n. 198/1995, stabilisce che la dotazione
organica del ruolo appuntati e carabinieri è costituita da 48.050
unità (cui dobbiamo ancora aggiungere 12.000 carabinieri
ausiliari). L'art. 3, d. lg. n. 199/1995, stabilisce che la
consistenza organica del ruolo appuntati e finanzieri è pari a
26.807 unità. È interessante, a questo punto, elaborare le
percentuali dei ruoli, rispetto al totale della forza organica di
ciascuna delle Forze di polizia ad ordinamento militare,
considerando che l'Arma dei Carabinieri ha un organico complessivo
di 113.142 unità (compresi i carabinieri ausiliari) e la Guardia di
finanza di 66.790 unità: - Arma dei Carabinieri: 60.050 appuntati e
carabinieri (53,07%); 48.050 senza i carabinieri ausiliari (47,5%);
- Guardia di finanza: 26.807 appuntati e finanzieri (40,13%). In
definitiva gli appartenenti ai ruoli iniziali delle Forze di
polizia ad ordinamento militare sono in totale 86.857 unità, il
45,55% di tutto il personale militare dei ruoli iniziali, e il
23,51% del totale del personale militare di ogni ruolo e
categoria.
(1) - È importante tener
presente, però, che ai fini dell'applicazione della legge penale
militare sono considerati militari gli appartenenti all'Esercito
(al tempo comprensivo dell'Arma dei Carabinieri), alla Marina,
all'Aeronautica e alla Guardia di finanza (art. 2, 1° comma, lett.
a), c.p.m.p.), mentre sotto la denominazione di forze armate si
comprendono le predette forze militari dello Stato (art. 2, 1°
comma, lett. b), c.p.m.p.).
(2) - L'articolo, lo rammentiamo nuovamente, parlava di
sottufficiali, intendendo una particolare categoria di appartenenti
al Corpo della Guardia di finanza, suddivisi in due ruoli
gerarchicamente ordinati (ispettori e sovrintendenti).
(3) - In generale sul personale dei gradi iniziali dell'Arma dei
Carabinieri: R. JANNOTTA (1987), "Carabinieri", 491.
(4) - Il tema dell'iniziativa dei militari è tipico
dell'ordinamento delle Forze armate, tanto che costituisce una
precisa regola disciplinare (art: 13, comma 1, R.D.M.: "il militare
ha il dovere di agire di iniziativa, nell'ambito delle facoltà
discrezionali e decisionali a lui conferite con l'assegnazione di
un compito o l'emanazione di un ordine, al fine di conseguire il
risultato migliore"), oltre che una norma di deontologia
professionale (si legge nella premessa al Regolamento Generale
dell'Arma dei Carabinieri che "la iniziativa e, conseguentemente,
la prontezza nel decidere; il sapere operare secondo il proprio
giudizio, anche quando manchino gli ordini, o quelli ricevuti non
corrispondano più alla situazione; il saper affrontare serenamente
le responsabilità delle proprie decisioni, sono doti che non
possono manifestarsi in chi abbia contratta l'abitudine a nulla
fare senza avere ricevuto l'ordine del superiore o ad operare
sempre secondo minute prescrizioni intese a regolare ogni suo
atto."). |