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1. Profili storici e
sistematici riguardanti l'arruolamento (1)
L'ordinamento militare italiano non
si è mai esclusivamente basato sull'arruolamento obbligatorio,
prevedendo da sempre personale militare reclutato anche su base
volontaria. Dapprima, ebbe stabile sistemazione normativa la
categoria degli ufficiali, reclutata esclusivamente su base
volontaria e con un rapporto di impiego vero e proprio(2). Soltanto
successivamente fu inserita nell'ordinamento dell'Esercito la
figura dell'ufficiale di complemento, cui si fece ampio ricorso
durante la Prima guerra mondiale per completare gli organici, nel
frattempo sensibilmente aumentati per far fronte alle esigenze
della guerra, e in considerazione del fatto che il ciclo di
formazione garantito dalle accademie militari non consentiva una
massiccia immissione nei ruoli di quadri ufficiali(3).
Anche per gli ufficiali, quindi,
veniva creata una categoria arruolata su base obbligatoria,
mantenuta sia durante il primo dopoguerra, sia durante il secondo
dopoguerra. I sottufficiali, invece, videro il loro riconoscimento
normativo, come categoria a sé stante, soltanto con legge 8 luglio
1883, n. 1470, che fu la prima legge organica sullo stato dei
sottufficiali. In precedenza e anche dopo tale legge i
sottufficiali potevano essere arruolati anche come sottufficiali di
leva e, normalmente, con ferme e rafferme volontarie che solo dopo
un lungo periodo di tempo si potevano convertire in servizio
permanente. Solo i sottufficiali dell'Arma dei Carabinieri godevano
di vantaggi di carriera e di servizio attraverso i quali
stabilizzavano il loro rapporto di impiego con largo anticipo
rispetto agli altri sottufficiali. Recentemente, il periodo di
ferma dei sottufficiali è stato sensibilmente ridotto e l'accesso
al servizio permanente avviene dopo pochi anni di servizio; d'altra
parte, le ipotesi di sottufficiali in servizio di leva sono
scomparse, mentre per la categoria dei sottufficiali di complemento
non sono previsti obblighi di servizio, almeno in tempo di
pace.
Per la categoria dei militari di
truppa una questione di servizio volontario organicamente
strutturato si è posta solo recentemente, mentre in precedenza il
problema veniva avvertito unicamente per soddisfare le esigenze di
copertura di alcuni incarichi specialistici, dove era necessario
personale professionale e con specifica preparazione. Inoltre, non
tutte le Forze armate avvertivano la necessità di aliquote
consistenti di volontari e tradizionalmente solo la Marina e,
successivamente l'Aeronautica, erano favorevoli a forma di
arruolamento volontario su larga scala, mentre l'Esercito puntava
decisamente sulla consistenza organica, ottenibile esclusivamente
con il gettito della leva. Discorso a parte valeva per l'Arma dei
Carabinieri che ha sempre avuto esclusivamente volontari e ha
cominciato ad arruolare personale di leva, come carabinieri
ausiliari, soltanto nel periodo tra le due guerre mondiali.
Le varie forme di arruolamento
volontario per i militari di truppa componevano un quadro
estremamente frammentato e poco coerente, con evidenti
sperequazioni tra Forze armate e scarso successo in termini di
attrattiva professionale, soprattutto per l'Esercito. La necessità
di una legge organica e di un trattamento economico e normativo
omogeneo indussero, solo in questi ultimi anni, ad emanare una
legge di riferimento la l. 24 dicembre 1986, n. 958, ed un
importante decreto legislativo per disciplinare i ruoli, il
reclutamento, lo stato giuridico e l'avanzamento del personale non
dirigente e non direttivo delle Forze armate: il d. lg. 12 maggio
1995, n. 196. È necessario, a questo punto, distinguere tra
arruolamento volontario professionale e arruolamento volontario
temporaneo, poiché, se ambedue le situazioni si riferiscono alla
costituzione di un rapporto di servizio con l'amministrazione
militare, sulla base di un atto di volontà del singolo interessato,
diversi possono essere i presupposti legali e sicuramente
differente è il rapporto giuridico con l'amministrazione della
difesa.
Storicamente, infatti, il rapporto
professionale ha riguardato come visto soltanto alcune categorie di
militari, prima gli ufficiali e successivamente i sottufficiali, e
solo recentemente anche i cosiddetti militari di truppa, ampia
categoria che comprende i gradi iniziali delle Forze armate.
L'arruolamento volontario temporaneo, invece, ha riguardato - nel
tempo - sostanzialmente tutte le categorie di militari e può a sua
volta distinguersi a seconda che lo stesso venga svolto in
adempimento della ferma di leva o sia parzialmente autonomo dagli
obblighi di leva e costituisca uno stadio iniziale per un rapporto
di servizio permanente. La schematizzazione sopra illustrata è
meramente indicativa perché anche la prima ipotesi può essere
prodromica ad un rapporto di impiego stabile, mentre la seconda non
conduce necessariamente ad un tale tipo di rapporto. In effetti,
nella prima ipotesi oggi possiamo ricomprendere gli ufficiali di
complemento in servizio di prima nomina e i carabinieri ausiliari,
categorie di militari che svolgono una particolare ferma di leva e
possono stabilizzare il loro rapporto di impiego con
l'Amministrazione militare.
Nella seconda ipotesi rientrano
svariate tipologie di arruolamento volontario, come i volontari in
ferma breve, i volontari in ferma annuale, gli ufficiali ausiliari
in ferma prefissata ed altro ancora. Queste categorie di militari
stabiliscono un rapporto di servizio con l'Amministrazione militare
a tempo determinato, con la particolarità che, sino alla
sospensione del servizio di leva, queste particolari forme di
arruolamento sono anche valide al fine dell'adempimento degli
stessi obblighi di leva. La differenza sostanziale tra queste due
ipotesi è nella circostanza che gli ufficiali di complemento e i
carabinieri ausiliari sono categorie di militari destinate a
scomparire con il passaggio allo strumento militare completamente
professionale e possono essere nuovamente alimentate solo negli
eccezionali casi previsti dalla l. n. 331/2000. D'altra parte la
stessa locuzione "servizio militare volontario" può essere intesa
in due diverse accezioni, a seconda che la prospettiva di indagine
verta sull'ordinamento militare nel suo complesso, come
organizzazione formale delle Forze armate, oppure si indirizzi al
tipo di rapporto che il personale militare instaura con
l'Amministrazione della difesa. Il secondo aspetto costituisce lo
sviluppo di questa trattazione, mentre è necessario gettare un
rapido sguardo anche sulla prima prospettiva ed accennare, anche in
un'ottica diacronica, ai diversi modelli ordinativi delle Forze
armate, per percorrere interamente la parabola normativa che
condotto allo strumento militare completamente professionale.
2. Modelli
ordinativi delle Forze armate nel tempo(4)
Il sistema di reclutamento delle
Forze armate e il conseguente rapporto di servizio, ed
eventualmente di impiego, contratto dal personale militare con
l'Amministrazione della difesa è condizionato non solo dal contesto
socio-economico di ogni singolo Stato, ma anche dalle scelte
organizzative di rilevanza strategica. Le scelte organizzative, a
loro volta condizionate dalle risorse materiali e finanziarie messe
a disposizione e dal consenso sociale e politico in tema di difesa
e sicurezza dello Stato, tengono conto di molte variabili e in
generale sottendono opzioni ideologiche e politiche, storicamente
mutevoli(5).
Tutto ciò per dire che non esiste
una formula organizzativa ottimale, ma tante soluzioni,
storicamente date, dettate spesso dalla situazione contingente o da
motivi di opportunità che non sempre hanno seguito i criteri più
razionali(6). Al di là, comunque, del diverso sistema di
reclutamento, le Forze armate presentano strutture organizzative
che, nel tempo, non hanno subito sostanziali modifiche, ma si sono
consolidate attorno al principio guida dell'ordinamento militare:
il principio gerarchico, basato sui rapporti di
subordinazione/sovraordinazione e sul dovere di obbedienza(7). Per
quanto concerne le Forze armate italiane, la loro costituzione, al
realizzarsi dell'Unità nazionale, riflette tutti i limiti
ideologici dell'epoca e le scelte politiche fondamentali in tema di
funzioni militari, nella prospettiva della necessità di poter
disporre di uno strumento principalmente orientato all'ordine e
alla difesa interni(8).
L'Esercito italiano fu, quindi,
concepito come una moderna versione dell'esercito dinastico,
organismo militare autonomo, strettamente legato alla figura del
monarca, corretto nelle soluzioni ordinative da quegli elementi
strutturali ed operativi acquisiti con l'esperienza napoleonica e
con le vicende repressive seguite alla Restaurazione(9). Uno
strumento militare, quindi, che fosse utilizzabile non solo nelle
guerre (in un'ottica sia risorgimentale, sia imperialista), ma
anche e soprattutto nel mantenimento e nel ristabilimento
dell'ordine pubblico interno, come ampiamente dimostrato nella
lotta al brigantaggio meridionale(10). Il concetto chiave allora,
non era la qualità, ma la massa, garantita soltanto dalla
coscrizione obbligatoria ed unica in grado di consentire
l'effettuazione di imprese non più limitate in termini
spazio-temporali (tali furono in sostanza le Guerre
d'indipendenza), ma estese all'imminente fronte coloniale, tenendo
anche conto che bisognava difendere l'indipendenza e l'unità
conquistate a danno di un potente nemico quale l'Impero austriaco.
In effetti, il dibattito sulle Forze armate, all'indomani
dell'Unità d'Italia, fu molto ampio e vivace e registrava le due
principali opzioni politiche espresse dalle forze della Destra
storica e della Sinistra liberale; l'una, vincente, orientata ad un
sistema di reclutamento basato sulla coscrizione obbligatoria, su
ferme di leva piuttosto lunghe, su un sistema di mobilitazione
complesso che prevedeva una riserva consistente: in una parola il
cosiddetto "esercito di qualità" alla francese; l'altra, perdente,
che proponeva un modello alternativo strutturato su forze
volontarie, in base all'esperienza risorgimentale e garibaldina,
con una guardia nazionale o "guardia mobile" che fosse espressione
della cosiddetta leva di massa(11).
Il sistema di reclutamento
introdotto con l'ordinamento dell'Esercito italiano permarrà anche
negli anni successivi, rappresentando la realizzazione del concetto
di "Nazione armata", allora imperante nei maggiori Paesi europei
continentali e contrapposto alle originali soluzioni dei Paesi
anglo-sassoni, da sempre orientati ad uno strumento militare
completamente volontario che solo con le Guerre mondiali conoscerà
forme di arruolamento obbligatorio generalizzate. È interessante,
infatti, sottolineare come le scelte organizzative interne, in
merito alla difesa e alla politica militare, fossero in sostanza
condizionate dalle scelte ordinative operate anche dalle altre
Nazioni, in una sorta di reciproca influenza geostrategica. Le
Forze armate dovevano, inoltre, costituire anche una scuola di
educazione civica e di integrazione nazionale, funzione che sarà
fondamentale sino alla Prima guerra mondiale, rappresentando il
servizio di leva un importante momento di unificazione morale e
spirituale del Popolo italiano. Tutto ciò, certamente, non poteva
essere raggiunto con uno strumento militare aperto esclusivamente a
pochi professionisti della guerra, che avrebbe altresì provocato
fratture ancor più profonde nel tessuto socio-economico nazionale,
segnato da differenze sociali e regionali profonde e difficilmente
superabili.
L'instaurazione della dittatura in
Italia pervertirà il concetto di "Nazione armata" in quello di
"Nazione militare", ma le strutture di base delle Forze armate non
cambieranno, tant'è che il regime politico fascista sarà costretto
ad affiancare alle forze armate tradizionali proprie strutture
paramilitari, autonome e gerarchicamente sottoposte ad autorità di
partito, come la Milizia Volontaria Sicurezza Nazionale(12).
L'esperimento di un'intera Nazione votata alla guerra si dimostrerà
fallimentare e non farà che sottolineare il distacco tra Forze
armate e società civile che esploderà in tutte le sue implicazioni
sociali, morali e di costume negli anni successivi alla dolorosa
sconfitta subita durante la Seconda guerra mondiale e solo
parzialmente riassorbito con la Resistenza e la Guerra di
liberazione. In questo contesto anche la scelta fondamentale sul
servizio militare di leva, operata in Assemblea costituente, è
stata per molti aspetti una scelta obbligata, condizionata da una
situazione politica interna critica e da una realtà socio-economica
lacerata da anni di guerra, oltre che da una congiuntura
internazionale inizialmente sfavorevole e ben presto polarizzata su
due fronti antagonisti che richiedevano ai rispettivi alleati
scelte ben precise in campo militare. È evidente, quindi, che una
scelta alternativa al servizio militare obbligatorio è maturata
molto lentamente ed è strettamente legata ai cambiamenti dello
scenario internazionale e alle diverse sensibilità sociale e
politica interne.
3. Il
servizio volontario temporaneo
Il servizio militare volontario con
carattere di temporaneità è sempre stato presente nel sistema di
reclutamento delle Forze armate italiane ed ha costituito
sostanzialmente la fase prodromica al servizio permanente. Le
diverse formule di servizio volontario temporaneo sono legate alle
differenti categorie di militari e alle diverse esigenze delle
singole Forze armate e dei vari corpi militari. A parte, quindi, la
categoria degli ufficiali e quella dei sottufficiali, che hanno nel
tempo stabilizzato il loro rapporto di impiego con
l'amministrazione militare, e tenuto conto delle esigenze operative
dell'Arma dei Carabinieri, del Corpo della Guardia di Finanza,
della Marina militare e successivamente dell'Aeronautica militare
(senza tener conto degli ex corpi militari delle Guardie di
pubblica sicurezza e degli Agenti di custodia), il servizio
militare volontario temporaneo solo recentemente ha riguardato
anche la categoria dei militari di truppa con un sistema
generalizzato e non ristretto a singole specializzazioni.
Il servizio volontario temporaneo
risponde ad obiettive esigenze dell'organizzazione militare; in
particolare costituisce, per alcuni aspetti, una fase di tirocinio
per sperimentare il singolo militare e valutare le sue attitudini
ad un carriera singolare e difficoltosa. D'altro canto, rappresenta
la possibilità di disporre di un consistente organico di personale
ai livelli ordinativi più bassi, per un periodo di tempo adeguato
alle esigenze funzionali delle Forze armate, impiegando per lo più
giovani di selezionata efficienza psico-fisica. Per il primo
aspetto si pensi ai sottufficiali in ferma volontaria o in
rafferma, di cui agli artt. 38 ss. legge 31 luglio 1954, n. 599,
recante lo stato giuridico dei sottufficiali delle Forze armate,
per i quali sono previste precise cause di cessazione dalla ferma
volontaria o dalla rafferma, anche prima del termine stabilito, tra
le quali, particolarmente significative: - l'inettitudine a
disimpegnare le attribuzioni del grado, lo scarso rendimento,
ovvero la cattiva condotta in servizio e in privato, di cui
all'art. 40, 1° comma, lett. b), l. n. 599/1954; - i motivi
disciplinari, di cui all'art. 40, 1° comma, lett. c), l. n.
599/1954, sempre che i fatti non siano di tale gravità da imporre
il deferimento ad una commissione di disciplina per l'eventuale
perdita del grado.
Al di là del contenuto prescrittivo
e della natura giuridica delle singole ipotesi sopra riportate, è
importante notare come il legislatore abbia predisposto analitiche
previsioni di cessazione, anche anticipata, di un rapporto di
servizio temporaneo che serve appunto a valutare le attitudini di
carriera del sottufficiale. Ancor più interessante è la disciplina
del servizio volontario temporaneo (rectius: ferma volontaria) per
il personale dei ruoli iniziali e del ruolo ispettori delle Forze
di polizia ad ordinamento militare (Arma dei Carabinieri, Corpo
della Guardia di finanza). La legge 1° febbraio 1989, n. 53,
recante, tra l'altro, modifiche alle norme sullo stato giuridico e
sull'avanzamento dei vice brigadieri, dei graduati e dei militari
di truppa dell'Arma dei Carabinieri e del Corpo della Guardia di
finanza, prevede un meccanismo di ferme volontarie prodromiche al
passaggio in servizio permanente. In particolare, ai sensi
dell'art. 3 l. n. 53/1989, gli allievi carabinieri e finanzieri e
gli allievi sottufficiali dei due corpi di polizia in argomento
(attualmente allievi marescialli, ai sensi dei decreti legislativi
12 maggio 1995, nn. 198 e 199, e successive modificazioni), devono
contrarre all'atto dell'arruolamento una ferma volontaria di
quattro anni. Gli allievi marescialli e successivamente, al termine
dei due anni di corso previsti, i marescialli, se non già militari
in servizio permanente o in ferma volontaria, in quanto già
appartenenti ai ruoli appuntati e carabinieri o finanzieri o a
quelli di sovrintendente, transitano in servizio permanete ai sensi
degli artt. 38 ss. della l. n. 599/1954.
I carabinieri e i finanzieri, al
termine della ferma volontaria, qualora conservino l'idoneità
psico-fisica al servizio militare incondizionato e siano meritevoli
per qualità morali e culturali, buona condotta, attitudine e
rendimento, di continuare a prestare servizio nei corpi di
appartenenza, sono ammessi al servizio permanente, ai sensi
dell'art. 4 l. n. 53/1989. Il non essere meritevoli del passaggio
in servizio permanente viene accertato attraverso un procedimento
discrezionale che viene instaurato dall'ufficiale diretto superiore
dell'interessato, il quale inoltra, per via gerarchica, motivata
proposta di proscioglimento dalla ferma volontaria al rispettivo
comandante generale che decide, sentito il parere della Commissione
permanente di avanzamento(13). È chiaro come in questa ottica la
ferma volontaria sia un momento di sperimentazione e di valutazione
attitudinale del singolo militare.
Diversa è la previsione di forme di
volontariato temporaneo che hanno come scopo principale quello di
completare gli organici, soprattutto dei gradi iniziali, delle
varie categorie di militari, e come finalità eventuale quella di
selezionare militari da ammettere al servizio permanente(14).
Inizialmente è stata la legge 24 dicembre 1986, n. 958, a stabilire
forme generalizzate (prima esistevano i volontari tecnici operatori
delle Forze armate) di arruolamento volontario di militari di
truppa, con la previsione della ferma di leva prolungata, biennale
o triennale, di cui all'art. 5 l. n. 958/1986. Successivamente il
d. lg. n. 196/1995 ha previsto la costituzione del ruolo dei
volontari di truppa in servizio permanente (artt. 1 e 2), sancendo
anche la possibilità di arruolamenti di volontari di truppa in
ferma breve (art. 7), regolamentandone lo stato giuridico, il
reclutamento e la progressione di carriera. Infine, la legge n.
331/2000 ha previsto la definitiva sistemazione dei volontari di
truppa in servizio permanente e di quelli in ferma prefissata,
indicando all'art. 3, le modalità di reclutamento e i profili
professionali. In particolare la legge prevede due tipi di ferme
prefissate, quella annuale e quella quinquennale, con possibilità,
per i contraenti di quest'ultima, di accedere dapprima a due
successive rafferme biennali e poi al servizio permanente.
4. Il
servizio volontario permanente
Il servizio volontario permanente ha
da sempre risposto all'esigenza di formare e mantenere in attività
quadri delle Forze armate, professionalmente preparati e con
notevole esperienza di servizio, che potessero costituire
l'ossatura della stessa organizzazione militare. In questo contesto
il diverso ruolo giocato dalle categorie ufficiali e sottufficiali
è sicuramente l'elemento più evidente per valutare la ritardata
stabilizzazione di impiego di quest'ultima categoria di militari
nelle Forze armate italiane. Gli ufficiali, come quadri direttivi e
dirigenziali delle Forze armate, hanno avuto da sempre riconosciuta
una posizione istituzionale certa e per molti aspetti garantita e
solo quando gli ampliamenti degli organici non hanno consentito un
analogo sviluppo della forza degli ufficiali si è ricorso alle
figure di precariato rappresentate dagli ufficiali di complemento,
nella varie posizioni di servizio di prima nomina e di
trattenimento in ferma o rafferma o in richiamo.
Le funzioni, la posizione
istituzionale e il prestigio sociale dei sottufficiali nelle Forze
armate italiane sono certamente risultati inferiori rispetto, ad
esempio, alle analoghe categorie degli eserciti dei Paesi
anglo-sassoni (Gran Bretagna, Stati Uniti, Germania), dove il
sergeant ha rappresentato un punto di riferimento importante nella
scala gerarchica militare. Inizialmente, l'indistinzione formale
rispetto alla categorie dei militari di truppa(15) e l'impiego
prevalente in incarichi logistico-amministrativi rispetto a quelli
operativi ed addestrativi hanno reso il sottufficiale una figura
marginale, operante nell'ambito delle attività di supporto e
sostegno, e non pienamente integrata nella catena di comando e
controllo gerarchica. Solo il successivo recupero in incarichi di
comando, come comandante di squadra e successivamente anche di
plotone e l'utilizzazione nel campo della formazione e
dell'inquadramento militare ha reso il ruolo del sottufficiale più
visibile e remunerativo in termini di autorità e di prestigio
interni.
Ciò ha comportato la lenta ma
necessaria acquisizione di una ben determinata professionalità
espressa dalla possibilità di costituire un rapporto di impiego
stabile e duraturo con l'amministrazione militare e il
raggiungimento di una posizione forte e garantita all'interno dello
stesso ordinamento militare, analoga ormai a quella degli
ufficiali. È significativo - poi - come, in occasioni di eventi
bellici, la carenza organica dei quadri ufficiali in servizio
permanente, soprattutto nei gradi bassi (sottotenente e tenente),
non sia mai stata colmata con l'utilizzazione di sottufficiali, ma
con gli ufficiali di complemento, attivando arruolamenti
straordinari o richiamando quelli in congedo. In realtà la
descritta situazione non è comune a tutti i sottufficiali delle
Forze armate e, a parte le specializzazioni previste per questa
categoria nella Marina e successivamente nell'Aeronautica militari,
la posizione istituzionale dei sottufficiali dei corpi militari di
polizia (Arma dei Carabinieri, Corpo delle Guardie di pubblica
sicurezza, Corpo della Guardia di finanza, Corpo degli Agenti di
custodia) era già molto diversa per funzioni, ruolo istituzionale e
prestigio sociale.
Figure come quelle dei marescialli
dei Carabinieri avevano e conservano un peso funzionale ed
organizzativo che non si riscontra neanche nei Paesi anglo-sassoni
che non conoscono gendarmerie militari e situazioni soggettive
analoghe. Anche se la professionalizzazione di alcune categorie di
militari, in termini di qualificazione in ruoli ben precisi, di
abilitazione a funzioni specifiche e di specializzazione in
incarichi peculiari, è il motivo dominante per la realizzazione di
un servizio permanente, non si può escludere quello che la
sociologia militare ha individuato come scelta "occupazionale"
nella carriera militare, scelta che ha rappresentato una potente
spinta corporativa per ottenere posizioni di impiego sempre più
stabili e garantite(16). Quando la professionalizzazione si è
estesa anche alla categoria dei militari di truppa, ai profili
professionali si è aggiunta l'opzione politica di disporre di uno
strumento militare composto da personale spendibile in ogni
situazione operativa, anche in tempo di pace. Ma è evidente che ciò
poteva ottenersi anche con il servizio volontario temporaneo che
più efficacemente avrebbe potuto garantire personale giovane con
adeguata efficienza psico-fisica ed un ricambio dei quadri continuo
e calibrato nel tempo, in modo da conservare preziose esperienze e
rigenerare le forze di pronto impiego.
Bisogna allora considerare anche in
questo settore il fattore occupazionale che ha orientato il
legislatore nella creazione di un nuovo profilo professionale in
servizio permanente, il quale costituisce lo sbocco privilegiato
dei volontari in servizio temporaneo e garantisce quella continuità
di carriera, potente stimolo per i giovani che vogliono abbracciare
la carriera dei volontari di truppa. Ancora una volta il discorso è
esattamente inverso per i gradi iniziali delle Forze di polizia ad
ordinamento militare, cioè per gli appartenenti ai ruoli appuntati
e carabinieri o finanzieri, dove la professionalizzazione è sempre
stata un obiettivo prioritario nella costituzione di un servizio
permanente (non a caso denominato precedentemente servizio
continuativo). Infatti i compiti istituzionali dei corpi militari
di polizia richiedono necessariamente profili professionali, dove
l'esperienza e la preparazione sperimentata nel tempo sono più
importanti dell'efficienza fisica connessa con la giovane età degli
arruolati. Il problema, quindi, consiste esclusivamente in un
giusto dosaggio all'interno del ruolo di elementi giovani con
quelli dei gradi più elevati, quindi, più anziani, ottenibile con
un'oculata politica di reclutamento.
(1) - Sulla storia del servizio
militare in Italia si segnala, per tutti, l'opera monumentale di
Virgilio Ilari che costituisce un lavoro di ricerca, il secondo in
assoluto, svolto dall'Autore per conto del Centro Militare di Studi
Strategici (CeMiSS), organismo interforze della Difesa, e
pubblicato a cura del Cemiss-Rivista Militare. L'opera, la più
completa e dettagliata nel settore, si articola su cinque volumi
(il volume quinto si suddivide in due tomi). Il primo volume (Roma,
1989) si occupa del periodo dal 1506 al 1870 e si articola in due
parti: una prima dedicata alle milizia nazionali (1506-1799) e una
seconda alla coscrizione obbligatoria e alla guardia nazionale
(1796-1870). Il secondo volume (Roma, 1990) si occupa del periodo
dal 1871 al 1918 ed è intitolata La "Nazione armata". Il terzo
volume (Roma, 1990) è dedicato al periodo dal 1919 al 1943 ed è
intitolato La "Nazione militare". Il quarto volume (Roma, 1991) si
occupa del periodo dal 1943 al 1945 ed è significativamente
intitolato "Soldati e partigiani". Il quinto volume (Roma, 1992) si
occupa del periodo dal 1945 al 1991 ed è intitolato "La difesa
della Patria" con due sottotitoli, l'uno per il tomo I,
"Pianificazione operativa e sistema di reclutamento", l'altro, per
il tomo II, "Servizio militare e servizio civile. Legislazione e
statistiche".
(2) - Costituirebbe addirittura un caso classico nella descrizione
dello sviluppo del diritto amministrativo la disciplina
dell'avanzamento di grado degli ufficiali dell'esercito, i quali
tra i pubblici dipendenti sono stati i primi a veder regolata
legalmente la loro carriera. Sul punto: L. MANNORI - B. SORDI
(2001), Storia del diritto amministrativo, 295.
(3) - È bene precisare che la categoria degli ufficiali di
complemento veniva ufficialmente istituita con legge di ordinamento
dell'esercito del 30 settembre 1873. Sul punto amplius: V. ILARI
(1990), Storia del servizio militare in Italia, II, 249.
(4) - La più ampia e documentata storia sugli ordinamenti militari
italiani è sicuramente quella di Filippo Stefani dal titolo La
storia della dottrina e degli ordinamenti dell'Esercito italiano,
edita a cura dell'Ufficio Storico dello SME, così strutturata:
volume I, "Dall'Esercito piemontese all'Esercito di Vittorio
Veneto" (Roma, 1984); volume II, tomo I, "Da Vittorio Veneto alla
2^ guerra mondiale" (Roma, 1985); volume II, tomo II, "La 2^ guerra
mondiale" (Roma, 1985); volume III, tomo I, "Dalla guerra di
liberazione all'arma atomica" (Roma, 1986); volume III, tomo II,
"Dagli anni '50 alla ristrutturazione (Roma, 1986).
(5) - Su queste questioni, vedi, per tutti: M. MAROTTA - S. LABONIA
(1990), Servizio di leva e volontariato: riflessioni sociologiche,
5.
(6) - Sui condizionamenti politico-sociali e gli imperativi
funzionali in tema di reclutamento, vedi: AA. VV. (1989), Il
reclutamento in Italia, 23.
(7) - Per questi aspetti sia consentito rinviare a: F. BASSETTA
(2001), "Le Forze armate nei loro aspetti organizzativi generali",
47. Inoltre, da ultimo: S. CIMINI (2002), "La gerarchia come
relazione organizzativa tipica dell'amministrazione militare",
7.
(8) - In questa prospettiva, in particolare: G. ROCHAT - G.
MASSOBRIO (1978), Breve storia dell'Esercito italiano dal 1861 al
1943, 37.
(9) - Per una sintetica illustrazione dell'evoluzione degli
ordinamenti militari, sia consentito rinviare a: F. BASSETTA
(2002), Lineamenti di diritto militare, 67.
(10) - Sul significato politico-militare della lotta al
brigantaggio: O. BOVIO (1996), Storia dell'Esercito italiano
(1861-1990), 53.
(11) - Sulla nascita delle Forze armate italiane, per tutti: G.
ROCHAT - G. MASSOBRIO (1978), Breve storia dell'Esercito italiano
dal 1861 al 1943, 30; O. BOVIO (1996), Storia dell'Esercito
italiano (1861-1990), 33; L. CEVA (1999), Storia delle Forze armate
in Italia, 34.
(12) - Sui rapporti tra Fascismo e Forze armate, per tutti: G.
ROCHAT - G. MASSOBRIO (1978), Breve storia dell'Esercito italiano
dal 1861 al 1943, 208; L. CEVA (1999), Storia delle Forze armate in
Italia, 183.
(13) - Cfr.: art. 4, comma 4, l. n. 53/1989.
(14) - Il D.P.R. 2 settembre 1997, n. 332, con cui è stato emanato
il Regolamento recante norme per l'immissione dei volontari delle
Forze armate nelle carriere iniziali della Difesa, delle Forze di
polizia, dei Vigili del Fuoco e del Corpo militare della Croce
Rossa Italiana, all'art. 8, tra le cause di proscioglimento dalla
ferma breve, prevede: la permanente inidoneità psico-fisica al
servizio militare incondizionato o agli incarichi,
specializzazioni, categorie e specialità di assegnazione; il
protratto, insufficiente rendimento nel corso della ferma; una
grave mancanza disciplinare ovvero una grave inadempienza ai doveri
del militare stabiliti dalla legge 11 luglio 1978, n, 382.
(15) - In dottrina si ritiene che solo in epoca relativamente
recente i sottufficiali hanno costituito una carriera intermedia
tra gli ufficiali e i militari di truppa, rientrando in precedenza
proprio in quest'ultima categoria di militari. In particolare, il
riconoscimento formale dei sottufficiali come categoria intermedia
si è avuta a seguito dell'entrata in vigore della legge 6 luglio
1911, n. 689. Sul punto: R. JUSO (1999), "Sottufficiale",
393.
(16) - Sul punto: F. BATTISTELLI (1990), Marte e Mercurio -
sociologia dell'organizzazione militare, 149.
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