| Spamming. Regole per un corretto
invio delle e-mail pubblicitarie - Provvedimento generale - 29
maggio 2003.
Il
garante per la protezione dei dati personali: nella riunione
odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del
prof. Giuseppe Santaniello, vice-presidente, del prof. Gaetano Rasi
e del dr. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni
Buttarelli, segretario generale;
Visti i reclami e le segnalazioni
pervenuti all'Autorità circa l'indebito utilizzo della posta
elettronica per finalità promozionali e pubblicitarie; Viste le
decisioni già adottate dal Garante in materia e ritenuto necessario
adottare un provvedimento di carattere generale sull'applicazione
della disciplina in materia; Visti la legge 31 dicembre 1996, n.
675, il d. lg. 13 maggio 1998, n. 171 e le altre disposizioni
applicabili; Visti gli atti d'ufficio; Viste le osservazioni
formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del
regolamento del Garante n. 1/2000; Relatore il dott. Mauro
Paissan;
PREMESSO:
1. I disagi di numerosi
utenti. Continuano a pervenire a questa Autorità diverse
centinaia di reclami e segnalazioni da parte di utenti di reti
telematiche e di associazioni per la tutela dei diritti di utenti e
consumatori, che contestano la ricezione di messaggi di posta
elettronica per scopi promozionali, pubblicitari, di informazione
commerciale o di vendita diretta, inviati senza che gli interessati
abbiano manifestato in precedenza il proprio consenso informato.
Numerosi interessati espongono anche ulteriori disagi derivanti
dalla costante ripetizione di analoghi messaggi da parte di uno
stesso mittente titolare del trattamento, dai vani tentativi
esperiti per ottenere sia la cancellazione del proprio indirizzo di
posta elettronica presso i mittenti, sia l'interruzione di altri
messaggi. Altre segnalazioni riguardano gli inconvenienti che
derivano dalla ricezione di e-mail anonime o prive dell'indicazione
di un indirizzo, oppure delle coordinate veritiere di un reale
mittente. Nella prevalenza dei casi, agli interessati non è stato
previamente richiesto, come dovuto, uno specifico consenso
preceduto da un'idonea informativa che illustri adeguatamente le
modalità e le caratteristiche dei messaggi. In altri casi i
messaggi sono inviati da imprese - anche in questo caso senza
consenso - per promuovere, presso clienti, prodotti o servizi
analoghi a quelli forniti in un rapporto contrattuale, oppure per
offrire altri tipi di prodotti o servizi distribuiti anche da
terzi. Il Garante ha fornito assistenza a numerosi cittadini,
indicando le opportune modalità di tutela; ha poi attivamente
cooperato in sede comunitaria per l'adozione di decisioni comuni
alle autorità di garanzia dei Paesi dell'Unione europea, pubblicate
nel sito Internet di quest'ultima e in quello del Garante
(www.garanteprivacy.it). L'Autorità ha anche accolto numerosi
ricorsi (art. 29 legge n. 675/1996), a seguito dei quali sono stati
impartiti specifici divieti di trattamento dei dati. Sono stati
altresì avviati i procedimenti per applicare le pertinenti sanzioni
amministrative e sono stati trasmessi gli atti all'autorità
giudiziaria penale nei casi in cui erano configurabili reati. Con
la collaborazione di forze di polizia, incaricate da questa
Autorità di svolgere i necessari controlli e di dare esecuzione ai
provvedimenti, sono stati eseguiti in loco, presso fornitori di
servizi ed altri titolari di trattamento, vari provvedimenti di
sospensione temporanea di ogni operazione illecita del trattamento
dei dati personali da parte di società risultate responsabili di
attività svolte in modo sistematico. Infine, sono stati eseguiti
accertamenti presso altri fornitori di servizi di accesso ad
Internet o ulteriori soggetti, per verificare la rispondenza dei
trattamenti di dati alla normativa vigente. A conclusione di queste
attività, il Garante ravvisa la necessità di adottare un
provvedimento di carattere generale per indicare le misure che gli
operatori del settore devono adottare al fine di conformarsi alla
disciplina generale sull'uso dei dati personali, specie nel settore
delle comunicazioni (in particolare, alla legge 31 dicembre 1996,
n. 675, al decreto legislativo 13 maggio 1998, n. 171 e al decreto
legislativo 22 maggio 1999, n. 185). L'Autorità ritiene inoltre
necessario inibire il trattamento illecito di dati risultante da
altre segnalazioni il cui esame è stato riunito in un unico
procedimento, in particolare di quelle relative a titolari di
trattamento identificabili.
2. Invio lecito di posta
elettronica pubblicitaria. Gli indirizzi di posta elettronica
recano dati di carattere personale da trattare nel rispetto della
normativa in materia (art. 1, comma 1 lett. c), legge n. 675). La
loro utilizzazione per scopi promozionali e pubblicitari è
possibile solo se il soggetto cui riferiscono i dati ha manifestato
in precedenza un consenso libero, specifico e informato. Il
consenso è necessario anche quando gli indirizzi sono formati ed
utilizzati automaticamente con un software senza l'intervento di un
operatore, o in mancanza di una previa verifica della loro attuale
attivazione o dell'identità del destinatario del messaggio, e anche
quando gli indirizzi non sono registrati dopo l'invio dei messaggi.
Questo assetto, basato su una scelta dell'interessato c.d. di
opt-in, è stato ribadito nel 1998 (con il d. lg. n. 171) prima
ancora che una recente direttiva comunitaria lo estendesse a tutti
i Paesi dell'Unione europea (n. 2002/58/CE in fase di recepimento
in Italia, pubblicata sulla G.U.C.E. n. L 201 del 31 luglio 2002).
Questa Autorità si è pronunciata più volte in materia ribadendo che
la circostanza che gli indirizzi di posta elettronica possano
essere reperiti con una certa facilità in Internet non comporta il
diritto di utilizzarli liberamente per inviare messaggi
pubblicitari (cfr., tra l'altro, la decisione dell'11 gennaio 2001
- in Bollettino del Garante n. 16). In particolare, i dati dei
singoli utenti che prendono parte a gruppi di discussione in
Internet sono resi conoscibili in rete per le sole finalità di
partecipazione ad una determinata discussione e non possono essere
utilizzati per fini diversi qualora manchi un consenso specifico
(art. 9, comma 1, lettere a) e b), legge n. 675). Ad analoga
conclusione deve pervenirsi per gli indirizzi di posta elettronica
compresi nella lista "anagrafica" degli abbonati ad un Internet
provider (qualora manchi, anche in questo caso, un consenso libero
e specifico), oppure pubblicati su siti web di soggetti pubblici
per fini istituzionali. Tali considerazioni valgono anche con
riferimento ai messaggi pubblicitari inviati a gestori di siti web
-anche di soggetti privatiutilizzando gli indirizzi pubblicati
sugli stessi siti, o che sono reperibili consultando gli elenchi
dei soggetti che hanno registrato i nomi a dominio. In quest'ultimo
caso, infatti, la conoscibilità in rete degli indirizzi è volta a
identificare il soggetto che è o appare responsabile, sul piano
tecnico o amministrativo, di un nome a dominio o di altre funzioni
rispetto a servizi Internet (per la tutela di vari diritti sul
piano civile e penale, anche ai sensi della legge n. 675) e non
anche a rendere l'interessato disponibile all'invio di messaggi
pubblicitari). In tutti questi casi, l'utilizzo spesso massivo
della posta elettronica comporta una lesione ingiustificata dei
diritti dei destinatari, costretti ad impiegare diverso tempo per
mantenere un collegamento e per ricevere, come pure per esaminare e
selezionare, tra i diversi messaggi ricevuti, quelli attesi o
ricevibili, nonché a sostenere i correlativi costi per il
collegamento telefonico (incrementati anche da messaggi di
dimensioni rilevanti che rallentano tali operazioni), oppure ad
adottare "filtri", a verificare più attentamente la presenza di
virus, o a cancellare rapidamente materiali inadatti a minori
specie in ambito domestico. Il fenomeno interessa anche piccole e
grandi imprese destinatarie di un elevato numero di messaggi, le
quali devono farsi carico di misure interne e di costi anche
organizzativi per contrastarlo. Questo ingiustificato riversamento
sugli utenti dei costi pubblicitari si verifica anche relativamente
a messaggi inviati da singole persone fisiche che, in vari casi
esaminati, non si limitano ad una comunicazione episodica, ma
intraprendono una comunicazione sistematica per fini personali o,
addirittura, una diffusione di dati cui è applicabile la disciplina
in materia di protezione dei dati personali (art. 3 legge n.
675).
3. Il quadro giuridico su
informativa e consenso. La legge individua il contenuto
dell'informativa agli interessati, nonché i casi in cui è
necessario il consenso espresso dell'interessato o è possibile
prescinderne (artt. 10, 11, 12 e 20 legge n. 675). Al riguardo va
nuovamente rilevato che non può farsi a meno del consenso ritenendo
che i dati personali relativi all'indirizzo di posta elettronica -
e all'indirizzo in particolare - siano "pubblici" in quanto
conoscibili da chiunque. Le disposizioni normative che si
riferiscono a questo aspetto (artt. 12, comma 1, lett. c) e 20,
comma 1, lett. b) legge cit.) sono infatti applicabili solo quando
vi è un pubblico registro, elenco, atto o documento conoscibile da
chiunque perché vi è una specifica disciplina che ne impone la
conoscibilità indifferenziata da parte del pubblico, e non anche
quando i dati personali sono conoscibili da chiunque per mere
circostanze di fatto (si pensi, oltre ai casi già richiamati di
raccolta su siti web o di messaggi trasmessi su newsgroup o su
mailing list, agli indirizzi di posta elettronica raccolti in rete
tramite appositi software o mediante comuni motori di ricerca). Il
principio del consenso è quindi già operante nel nostro ordinamento
prima ancora di essere affermato senza eccezioni su scala europea,
dalla menzionata direttiva n. 2002/58 in fase di recepimento, a
tutta la posta elettronica comunque inviata per fini di
commercializzazione diretta (si vedano in particolare l'art. 13 e
il considerando n. 40). Il quadro evidenziato trova conferma nella
disciplina sulla protezione dei consumatori nei contratti a
distanza che, in riferimento al rapporto sottostante ai fini del
quale si procede al trattamento di dati personali, vieta ai
fornitori l'impiego della posta elettronica in mancanza del
consenso preventivo del consumatore, in relazione a determinati
scopi tra i quali rientrano anche quelli pubblicitari (art. 10,
comma 1, d. lg. 22 maggio 1999, n. 185). Per gli aspetti relativi
alla protezione dei dati personali non devono essere peraltro
considerate le disposizioni del recente decreto legislativo 9
aprile 2003, n. 70, sul commercio elettronico, dichiarate in
proposito espressamente inapplicabili (art. 1, comma 2, lett. b) d.
lg. n. 70 cit.). Il consenso, da documentare per iscritto, deve
essere manifestato liberamente, in modo esplicito e in forma
differenziata rispetto alle diverse finalità e alle categorie di
servizi e prodotti offerti, prima dell'inoltro dei messaggi (art.
11 legge n. 675). Tale disciplina non può essere elusa inviando una
prima e-mail che, nel chiedere un consenso abbia comunque un
contenuto promozionale oppure pubblicitario, oppure riconoscendo
solo un diritto di tipo c.d. "optout" al fine di non ricevere più
messaggi dello tesso tenore. Al contrario, è opportuna e va
incoraggiata la prassi di alcuni fornitori i quali, dopo aver
ottenuto realmente un valido consenso dei destinatari, danno
semplice conferma della sua manifestazione, attraverso un messaggio
volto unicamente ad annunciare il successivo inoltro di materiale
pubblicitario. Tale prassi, se utilizzata correttamente, consente
tra l'altro di verificare l'effettiva corrispondenza dell'indirizzo
di posta elettronica ai soggetti che avevano espresso il consenso,
nonché di accertare il permanere di tale volontà. L'insieme dei
diritti riconosciuti dalla legge agli utenti determina, in caso di
loro violazione, un trattamento illecito dei dati che: - è già
vietato direttamente dalla legge, senza che sia necessario adottare
uno specifico provvedimento interdittivo del Garante dell'autorità
giudiziaria; - determina, a seconda dei casi, l'applicazione di
sanzioni amministrative pecuniarie, in particolare per omessa
informativa od omessa notificazione (artt. 10, 34 e 39 legge n.
675; art. 12 d. lg. n. 185/1999); - comporta il rimborso delle
spese e dei diritti relativi al procedimento attivato da un fondato
ricorso al Garante, oppure da un'azione dinanzi al giudice civile,
come pure il risarcimento dei danni, specie di tipo patrimoniale,
che derivino dai fatti illeciti e siano comprovati dall'interessato
in relazione ai disagi sopra illustrati; - rende applicabile anche
una sanzione penale qualora il trattamento illecito dei dati sia
effettuato al fine di trarne per sé o per altri un profitto o per
arrecare ad altri un danno, con la pena accessoria della
pubblicazione della sentenza di condanna (artt. 35 e 38 legge n.
675).
4. Messaggi pubblicitari a propri
clienti. Per effetto del recepimento della direttiva 2002/58/CE
sarà peraltro possibile integrare, nel prossimo futuro, la
disciplina sopra illustrata, permettendo a talune società di far
conoscere a propri clienti prodotti o servizi analoghi a quelli per
i quali si è già stabilito un rapporto, con i medesimi clienti, di
vendita di prodotti o servizi. In tali casi, la società titolare
del trattamento (dopo aver informato preventivamente e
adeguatamente il cliente) potrà procedere all'invio del messaggio
pubblicitario, offrendo però al cliente, in modo chiaro e distinto
(sia al momento della raccolta dei suoi dati, sia in occasione di
ciascun messaggio) il diritto di rifiutare sin dall'inizio tale uso
dei dati o di obiettare, gratuitamente e in maniera agevole, anche
successivamente (art. 13, par. 2, direttiva n. 2002/58/CE cit.)
5. Messaggi per conto terzi e
acquisto di banche dati. In alcuni casi portati all'attenzione
del Garante, l'invio di messaggi pubblicitari era stato effettuato,
per conto di terzi committenti, da società specializzate che
utilizzano indirizzi di posta elettronica contenuti in proprie
banche dati. Tali società, da considerarsi "titolari" o contitolari
del trattamento dei dati a seconda del rapporto che si instaura con
il committente e delle modalità di concreta utilizzazione dei dati,
sono tenute a rispettare le disposizioni in tema di informativa e
specifico consenso, anche per quanto riguarda l'eventuale
comunicazione di dati personali ai committenti medesimi e le
relative finalità. Ciò comporta un quadro di obblighi e possibili
responsabilità anche penali che gli operatori devono verificare con
attenzione, anche quando la società specializzata incaricata sia
stabilita fuori dell'Unione europea. Dall'esame dei reclami e delle
segnalazioni pervenuti al Garante è risultato, altresì, che alcuni
dei soggetti che hanno utilizzato la posta elettronica per l'invio
di messaggi pubblicitari avevano acquisito da terzi le banche dati
contenenti gli indirizzi dei destinatari. In questi casi, chi
acquisisce la banca dati deve accertare che ciascun interessato
abbia validamente acconsentito alla comunicazione del proprio
indirizzo di posta elettronica ed al suo successivo utilizzo ai
fini di invio di materiale pubblicitario; al momento in cui
registra i dati deve poi inviare in ogni caso, a tutti gli
interessati, un messaggio di informativa che precisi gli elementi
indicati nell'art. 10 della legge n. 675, comprensivi di un
riferimento di luogo -e non solo di posta elettronica- presso cui
l'interessato possa esercitare i diritti riconosciuti dalla
legge.
6. Diritti degli interessati.
Indipendentemente dal rapporto esistente tra i mittenti ed i
destinatari dei messaggi, chi detiene i dati deve assicurare in
ogni caso agli interessati la possibilità di far valere in ogni
momento i diritti riconosciuti dalla legge, i quali sono spesso
esercitati per conoscere da quale fonte sono stati tratti i dati, o
per far interrompere gratuitamente la loro ulteriore utilizzazione
ai fini commerciali-pubblicitari, oppure per far cancellare i dati
trattati in violazione di legge (art. 13, comma 1, lett. e), della
legge). Nel sito Internet del Garante è riportato un modello-tipo
per esercitare tali diritti in maniera agevole, gratuitamente e
senza particolari formalità, anche verbalmente o mediante posta
elettronica, dimostrando la propria identità (art. 17, comma 1,
d.P.R. n. 501 del 31 marzo 1998). Tale modello è utilizzabile in
luogo di altri reperibili in reti telematiche che non sono
pienamente validi in quanto si riferiscono anche ad aspetti non
riconosciuti dall'art. 13 della legge n. 675 (ad esempio, chiedono
il rilascio di attestazioni o la copia di autorizzazioni non
previste). I diritti vanno esercitati sulla base di tale modello
direttamente presso l'indirizzo conoscibile del titolare o del
responsabile del trattamento, riservando solo ad un'eventuale
momento successivo l'instaurazione di una procedura contenziosa
dinanzi al Garante o all'autorità giudiziaria. Anche ai fini
dell'esercizio di tali diritti, deve ritenersi che l'invio anonimo
di messaggi pubblicitari senza l'indicazione di un mittente
identificabile concreti già oggi un trattamento illecito di dati
personali, a prescindere da quanto dispone il citato d. lg. n.
70/2003 sul commercio elettronico (come si è visto, fuori della
materia della protezione dei dati personali) e da quanto, in
riferimento ai dati personali, sarà previsto con il recepimento
della direttiva n. 2002/58/CE (la quale non consente l'invio di
messaggi pubblicitari quando l'identità del mittente viene
camuffata o addirittura celata e quando non viene fornito un
indirizzo valido che consenta al destinatario di richiedere la
cessazione delle comunicazioni: art. 13, par. 4, dir. cit.). I
mittenti dei messaggi devono quindi indicare già oggi, in modo
chiaro, la fonte di provenienza del messaggio, nonché il soggetto e
l'indirizzo - non solo di posta elettronica - presso cui i
destinatari possono esercitare i propri diritti (si veda, in
proposito, l'art. 10, comma 1, lett. f) della legge n. 675). Appare
altresì conforme al principio di correttezza indicare nell'oggetto
del messaggio la sua tipologia pubblicitaria-commerciale (art. 9,
comma 1, lett. a), legge n. 675).
7. Elenchi di possibili
destinatari. L'eventuale elenco predisposto da operatori,
contenente i nominativi dei soggetti che non hanno manifestato il
consenso o che lo hanno revocato (c.d. black list) non può essere
utilizzato per porre a carico degli interessati, anche
indirettamente, un onere di iscrizione nell'elenco medesimo. Come
si è illustrato, il consenso ha un connotato autorizzatorio
"positivo" in base al quale l'eventuale silenzio dell'interessato
comporta il diniego del consenso eventualmente richiesto e non
rileva come assenso tacito all'invio dei messaggi. Consta peraltro
che alcuni operatori intendono adottare la diversa prassi di
redigere anche tramite siti web appositi elenchi di persone che
hanno manifestato il consenso, distinti in base alle diverse
categorie di messaggi commercialipubblicitari che gli interessati
hanno acconsentito a ricevere. Tale prassi, se correttamente
seguita, può rappresentare una misura utile, sul piano
organizzativo, per garantire un più effettivo rispetto della
volontà espressa dai singoli. A tale riguardo, costituirà una
pratica utile quella di garantire agli interessati la possibilità
di inserire direttamente il proprio nome nelle diverse liste o di
cancellarlo dalle stesse, magari attraverso un'apposita pagina web,
ferma restando l'esigenza di identificarli.
8. E-mail provenienti
dall'estero. Ad alcuni messaggi, in quanto provenienti
dall'estero, non è applicabile la legge italiana sulla protezione
dei dati personali. Ciò non comporta l'assoluta mancanza di rimedi
o tutela, potendo l'utente chiedere una verifica da parte della
competente autorità nazionale di protezione dei dati personali, ove
istituita nel Paese eventualmente individuabile dal messaggio. In
altri casi, come quelli relativi alle leggi degli stati federali,
l'invio di messaggi pubblicitari di posta elettronica può essere
illecito in base alla legge di alcuni stati, per cui è parimenti
possibile, per gli utenti, chiedere alle competenti autorità
pubbliche degli stati di valutare la perseguibilità degli illeciti.
Va infine tenuto presente che alcune e-mail indesiderate possono
essere lo strumento per commettere reati comuni (ad esempio di
truffa) che devono considerarsi commessi nel territorio italiano
quando, sebbene l'azione è avvenuta all'estero, l'evento-reato che
ne deriva si è verificato in Italia. Questa Autorità si riserva di
valutare la posizione dei singoli fornitori di servizi i cui
trattamenti sono stati oggetto di segnalazione, anche alla luce
dell'ulteriore documentazione eventualmente pervenuta. In questo
quadro, con separati provvedimenti relativi all'esame dei singoli
reclami e segnalazioni, si provvederà, oltre alle eventuali
trasmissioni di atti all'autorità giudiziaria penale: a) a
contestare la violazione amministrativa relativa agli obblighi di
informativa di cui all'art. 10 della legge 31 dicembre 1966, n.
675; b) ad avviare il procedimento per l'applicazione delle
ulteriori sanzioni amministrative previste dal d.lg. n. 185/1999;
tutto ciò premesso il garante: -ai sensi dell'art. 31, comma 1,
lett. l) della legge 31 dicembre 1996, n. 675, vieta l'ulteriore
trattamento illecito di dati personali realizzato a scopi di invio
di materiale pubblicitario o di vendita diretta, ovvero per il
compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale
interattiva, effettuato in violazione delle disposizioni sopra
richiamate da parte dei soggetti cui si riferiscono le segnalazioni
e i reclami pervenuti; - ai sensi dell'art. 31, comma 1, lett. c)
della legge 31 dicembre 1996, n. 675, segnala ai titolari del
trattamento di cui agli atti del procedimento la necessità di
conformare i trattamenti di dati personali ai principi richiamati
nel presente provvedimento. |