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Mancanza alla chiamata - Impedimento a presentarsi - Detenzione
alla data prevista - È giusto motivo della condotta omissiva -
Successiva chiamata per precetto personale o pubblico manifesto -
Stato di libertà alla data dell'obbligo successivo - Dovere di
presentarsi se l'obbligato non sia incorso in perpetua interdizione
dai pubblici uffici. Revisione - Necessità di prova nuova - Sono
richiesti elementi diversi da quelli contenuti nel processo
definito - Dati già in atti ma non conosciuti dal giudice - Non
costituiscono i detti elementi.
(C.p.m.p., artt. 151, 154, n.1;
c.p.p., art. 630, lett. c)
Corte Militare di Appello, 26
gennaio 2001. Pres. Monica, Est. Flamini, P.M. Capuano (parz.
diff.), in c. C.
Il chiamato alle armi che si trovi
detenuto alla data fissata per la presentazione è legittimamente
impedito a presentarsi, onde la condotta omissiva non costituisce
il reato, ma egli deve attuare tale obbligo nel tempo successivo,
in data a lui legalmente nota, ove sia allora libero dalla
detenzione, se nuovamente chiamato. La "prova nuova" che legittima
la richiesta di revisione deve essere costituita con elementi
estranei e diversi da quelli del processo già definito, e tali non
sono quelli dal giudice non valutati per omesso esercizio del suo
potere di esame e però in quello presenti (1).
(1) Si legge quanto
appresso nel testo della sentenza: ««Nei confronti di C.R., in
seguito all'istanza dello stesso C., con la quale chiedeva la
revisione della condanna inflittagli con la sentenza emessa in data
22 ottobre 1999 dal Tribunale militare di Torino. Con nota in data
22 settembre 2000 la Procura generale militare in sede trasmetteva
a questa Corte un'istanza di C.R., in epigrafe individuato e
all'epoca detenuto per altra causa, rappresentando che tale istanza
doveva ritenersi diretta ad ottenere la revisione della sentenza in
data 22 ottobre 1999 del Tribunale militare (irrevocabile il 20
dicembre 1999) con la quale il predetto C. era stato condannato
alla pena di mesi sei di reclusione militare per il reato di
mancanza alla chiamata pluriaggravata (artt. 151, 154 n. 1,
c.p.m.p. e 99 c.p.) così contestato: "perché, chiamato alle armi
mediante cartolina precetto ritualmente notificatagli al domicilio
eletto, non si presentava, senza giusto motivo, all'11° Btg. Fant.
"Casale" in Casale Monferrato (AL) o ad altra Autorità militare,
nei cinque giorni successivi al 6 dicembre 1994, termine ultimo
prefissatogli, restando arbitrariamente assente fino al 12 febbraio
1998, quando veniva arrestato. Con le aggravanti della durata
dell'assenza superiore ai sei mesi e della recidiva generica,
reiterata, infraquinquennale a pena espiata". Nell'istanza il
condannato rappresentava che all'epoca in cui gli era stata
notificata la cartolina precetto egli si trovava detenuto presso la
Casa Circondariale di Milano-San Vittore. Di tale circostanza non
v'era traccia nella motivazione della sentenza in questione e
poiché dalla documentazione matricolare pervenuta dal Dipartimento
dell'Amministrazione Penitenziaria (ff. 25 ss.) essa sembrava
confermata, nelle more dell'acquisizione del fascicolo processuale
questa Corte pronunciava in data 4 ottobre 2000 ordinanza di
sospensione dell'esecuzione ex artt. 635 c.p.p. e 402 c.p.m.p. In
data 5 novembre 2000 perveniva altra istanza del C. con allegato
certificato di detenzione del medesimo rilasciato dalla Casa
Circondariale di Milano e relativo al periodo 28 luglio 1994 - 18
gennaio 1995 (data di trasferimento dell'interessato presso la Casa
Circondariale di Piacenza). All'odierna udienza, celebrata nella
contumacia dell'instante, sia il pubblico ministero che il
difensore hanno concluso chiedendo l'accoglimento
dell'istanza.
Motivi della decisione
L'istanza di revisione
deve essere respinta. La Corte rileva innanzitutto che dal
fascicolo relativo al processo celebrato presso il Tribunale
militare di Torino emerge in modo inequivocabile (v. fg. 20) che il
C. aveva già rappresentato a quel giudice il fatto che all'epoca in
cui egli avrebbe dovuto iniziare il servizio di leva si trovava
detenuto "per reati legati all'uso di sostanze stupefacenti". È ben
vero che, come già rilevato, tale circostanza non è stata poi presa
in considerazione, quand'anche per ritenerla ininfluente, dal
Tribunale militare ma secondo la giurisprudenza delle Sezioni Unite
della Corte di cassazione la "prova nuova" che, ai sensi dell'art.
630, lett. c) c.p.p., legittima la richiesta di revisione deve
essere costituita da elementi estranei e diversi da quelli del
processo già definito cosicché "non è ammissibile la richiesta di
revisione fondata su elementi già esistenti negli atti processuali
che, per mancata deduzione o per omesso uso dei poteri di ufficio
da parte del giudice, non furono da lui conosciuti o valutati"
(Sez. Un. 11 maggio 1993, Ligresti e altri). In quest'ottica,
quindi, la richiesta di revisione presentata dal C. andrebbe
dichiarata inammissibile. Nella fattispecie, peraltro, lo
sbarramento procedurale potrebbe essere superato dando rilievo al
fatto che la circostanza venne rappresentata al Tribunale
dall'interessato mediante mera comunicazione predibattimentale che
poi non confluì formalmente nel materiale probatorio acquisito in
dibattimento. Sennonché, a tutto concedere in rito e, dunque
ritenendo ammissibile l'istanza, essa è comunque infondata. A tale
proposito occorre premettere che il chiamato alle armi con
cartolina precetto, che si trovi detenuto alla data fissata per la
sua chiamata, deve rispondere alla chiamata successiva alla sua
scarcerazione se questa è stata portata a sua conoscenza mediante
precetto personale o pubblico manifesto (in tal senso, sent. 2
febbraio 1983, irrevocabile il 18 marzo 1983, di questa Corte in c.
D'Alessio). Orbene, dal certificato di detenzione del C. a fg. 93
risulta che egli successivamente al 6 dicembre 1994 (data in cui
avrebbe dovuto presentarsi alle armi in base alla cartolina
precetto), venne scarcerato il 2 agosto 1995 per fine pena e fu
nuovamente arrestato l'8 gennaio 1996. Egli, quindi, era libero
alla data del 31 agosto 1995, giorno in cui venne affisso il
manifesto pubblico di chiamata alle armi per le classi 1977 e
precedenti di cui all'estratto della dispensa 19° del Giornale
Ufficiale del 10 luglio 1995 del Ministero della difesa. Tale
pubblico manifesto, che al punto 2, lett. f) indicava
esplicitamente tra i suoi destinatari gli arruolati "dimessi dagli
istituti di pena, purché non incorsi nell'interdizione perpetua dai
pubblici uffici", stabiliva che gli interessati che non avessero
ricevuto la cartolina precetto avevano comunque l'obbligo di
presentarsi al Distretto militare entro l'11 dicembre 1996. Ciò
posto, poiché il nuovo periodo di detenzione del C., iniziato l'8
gennaio 1996, ebbe termine il 4 dicembre 1996, così come risulta
dal già richiamato certificato di detenzione, ne consegue che egli
avrebbe comunque dovuto (e potuto) ottemperare all'ordine di
chiamata alle armi per l'11 dicembre 1996 di cui al suindicato
manifesto pubblico di chiamata alle armi; d'altra parte, un
ulteriore arresto del C. ebbe luogo soltanto il 24 gennaio 1997,
per cui risulta comunque integrato quel ritardo nella presentazione
superiore ai cinque giorni che concretizza l'elemento materiale del
reato di mancanza alla chiamata. In conclusione, quand'anche
sussistano elementi per ritenere che l'arco di durata temporale del
reato di mancanza alla chiamata posto in essere dal C. sia
inferiore rispetto a quello ritenuto nella sentenza in data 22
ottobre 1999 del Tribunale militare di Torino, va escluso che il
condannato debba essere prosciolto onde non ricorre la causa di
revisione di cui all'art. 630, lett. c) c.p.p. Alla reiezione
dell'istanza di revisione consegue la condanna del C. al pagamento
delle spese processuali. S'impone inoltre, ai sensi dell'art. 637,
comma 4 c.p.p., la revoca dell'ordinanza di sospensione
dell'esecuzione della pena pronunciata il 4 ottobre 2000; tale
revoca, ovviamente, stante l'autonomia delle due procedure, lascia
impregiudicati gli effetti dell'istanza di affidamento in prova
presentata dal C. (v. nota a fg. 66 della Procura militare della
Repubblica di Torino).
P.Q.M.
Visti ed applicati gli
artt. 261 c.p.m.p.; 3 Legge 180/81; 636 e 637 c.p.p.;
RIGETTA
l'istanza di revisione
presentata il 28 luglio 2000 da C.R. in relazione alla sentenza di
condanna pronunciata nei suoi confronti il 22 ottobre 1999 dal
Tribunale Militare di Torino (irrevocabile il 20 dicembre
1999),
CONDANNA
il C.R. al pagamento delle
relative spese processuali e, per l'effetto,
REVOCA
l'ordinanza di sospensione
dell'esecuzione della pena pronunciata da questa Corte il 4 ottobre
2000»».
Peculato militare - Soggetto attivo - Sottufficiale incaricato
delle funzioni di gestore dello spaccio - Funzioni amministrative o
di comando - Coincidono con quelle di pubblico ufficiale - Possesso
di denaro della P.A. - Somme versategli in contante (per praticato
sconto alle FF.AA.) dal fornitore di generi alimentari - Sono
denaro della P.A.
(Cost. art. 3; C.p.m.p., art. 215;
C.p., art. 314; C.p.p., artt. 603 e 606)
Corte di cassazione, Sez. 1^ pen., 20 maggio 2000. Pres.
Macrì, Rel. De Nardo, P.M. mil. Garino (conf.), in c. I.
Soggetto attivo del reato di peculato militare è il militare
incaricato di funzioni amministrative o di comando. Tali funzioni
coincidono con quelle di pubblico ufficiale (o di incaricato di un
pubblico servizio), che sono parimenti indicative del pubblico
servizio svolto da chi esplica presso organismi pubblici in genere,
e quindi anche militari, attività organizzative/assistenziali
(nella specie in favore del personale militare). Ciò vale in
particolare per il soggetto che è in possesso di denaro della
Amministrazione della Difesa come il sottufficiale che, in detta
attività, riceva e trattenga denaro versatogli in contanti, per la
Amministrazione, quale lo sconto a questa praticato sulle tariffe
ordinarie di alimenti, inglobato nella nota di credito, emessa dal
fornitore, per la Difesa, pur se egli, gestore, rifiuti di firmarla
(non essendo la quietanza prescritta per legge). Non sussiste,
nella configurazione di tale reato a carico, violazione dell'art. 3
della Costituzione, stante la detta equiparazione delle funzioni di
comando o amministrative con quelle di pubblico ufficiale o
incaricato di pubblico servizio previste dall'art. 314 C.p. E non
si ha disapplicazione dell'art. 606 lett. d) del C.p.p. per non
aver sentito come testi i componenti della Commissione
amministrativa dello spaccio, data la scarsa rilevanza dei mezzi
istruttori così richiesti (1).
(1) Si legge quanto appresso nel
testo della sentenza: Con sentenza del 24 novembre 1999, la Corte
Militare di Appello, sezione distaccata di Napoli, confermava
quella del Tribunale militare di Bari del 31 marzo 1998 con la
quale I.G., sottufficiale della Marina Militare, era stato
condannato, con i benefici di cui agli artt. 163 e 175 c.p., alla
pena di anni 1 e mesi 1 di reclusione militare per il reato di
peculato militare continuato (art. 81 cpv. c.p. - 215 C.p.m.p.)
perché "quale sottufficiale incaricato di funzioni di gestore dello
spaccio della nave Stromboli, avendo per ragioni del suo ufficio il
possesso di somme di denaro appartenente all'Amministrazione
militare costituite dagli sconti versatigli in contanti dal
responsabile della I. s.r.l. per varie forniture di gelati (sconti
successivamente inglobati nelle note di credito emesse dalla "I.")
se ne appropiava per l'importo complessivo di £.2.301.930 nel
periodo dal 1 gennaio 1990 al 31 marzo 1992". Rilevavano i giudici
di merito che l'accusa si fondava essenzialmente sul riscontro
documentale rappresentato dall'annessa annotazione nel giornale
mastro di bordo delle tre note di credito emesse dalla ditta
fornitrice che attestavano lo sconto che era stato versato
all'imputato. Tale omissione veniva confermata nel processo di
primo grado dal teste, maresciallo della G.d.F., O.G. che effettuò
una verifica contabile e controlli incrociati con le risultanze dei
libri contabili della ditta "I.", nei quali le menzionate note di
credito risultavano regolarmente annotate. Decisiva appariva,
quindi, la testimonianza di B.C., socio venditore e rappresentante
della "I.", addetto alle forniture degli enti militari ed, in
particolare, all'approvvigionamento delle navi. Questi confermava
di aver corrisposto allo I., gestore dello spaccio, come per prassi
consolidata, uno sconto sul prezzo di fattura nella misura del 25%,
precisando che lo sconto veniva praticato in contanti all'atto del
pagamento della fattura, la quale veniva saldata dal gestore al
"netto dello sconto". Il B. ha asseverato l'autenticità delle tre
note di credito che gli sono state esibite e spiegava che le stesse
non erano state quietanzate perché abitualmente i gestori
rifiutavano di firmarle e la firma di quietanza non era prescritta
per legge. La prassi commerciale di concedere sconti a particolari
categorie di clienti come gli spacci militari in genere veniva
confermata dal presidente della "I." e dall'impiegata B.M.,
dipendente della ditta. Avverso la sentenza della Corte Militare di
Appello ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, tramite il
difensore, deducendo: - questione di legittimità costituzionale,
già disattesa in sede di appello, dell'art. 215 C.p.m.p. in
relazione all'art. 314 C.p. per violazione dell'art. 3 della
Costituzione, sul rilievo che non possono equipararsi le qualità di
pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio richieste
dall'art. 314 C.p. con quelle di militare incaricato di funzioni
amministrative o di comando previste dall'art. 215 C.p.m.p.; - la
mancata assunzione di una prova decisiva ai sensi della lett. d),
comma 1, dell'art. 606 C.p.p. per avere il giudice di appello con
motivazione illogica disatteso la richiesta di rinnovazione
parziale del dibattimento; - la manifesta illogicità della
motivazione in punto di valutazione della prova in ordine alla
penale responsabilità dell'imputato. Il ricorso è infondato e,
dunque, non può essere accolto. È manifestatamente infondata in
primo luogo la questione di legittimità costituzionale nell'art.
215 c.p.m.p., già ritenuta tale dalla Corte militare d'appello,
dedotta dal ricorrente conferimento all'art. 3 della Costituzione
in relazione alla asserita diversa qualità personale dei soggetti
cui si riferiscono gli art. 215 c.p.m.p. (peculato militare) e 314
c.p. (peculato ordinario), in questa seconda ipotesi rivestendo
tali soggetti la qualità di pubblico ufficiale o incaricato di
pubblico servizio, mentre nella prima destinatario della norma è il
militare incaricato di funzioni amministrative o di comando. In
realtà, come correttamente ritenuto dalla Corte militare, la
funzione amministrativa o di comando coincide con la qualifica di
pubblico ufficiale (o con quella di incaricato di pubblico
servizio) e, comunque, sussiste il peculato militare soltanto se
effettivamente il militare incaricato di funzioni amministrative o
di comando svolga, altresì, nell'occasione funzioni di pubblico
ufficiale o incaricato di un pubblico servizio. Nel caso in esame,
poiché gli spacci istituiti presso organismi militari così come
quelli esistenti presso stabilimenti pubblici in genere, in quanto
operanti nell'ambito delle attività assistenziali o, comunque,
organizzative previste in favore del personale di ciascuna
amministrazione, costituiscono sotto ogni aspetto un pubblico
servizio, di conseguenza i gestori di tali spacci sono da
qualificarsi comunque come incaricati di pubblico servizio (v.
Cass. Sez.VI del 17.11.94, n. 1931, Guidetti). È infondato anche il
motivo di ricorso con il quale si deduce la mancata assunzione di
una prova decisiva ai sensi dell'art. 606, lett. d), c.p.p. con
riferimento alla richiesta di sentire come testi L.M. e S.G. nonché
i componenti della Commissione amministrativa dello spaccio. La
Corte Militare, infatti, aveva motivatamente disatteso la
richiesta, formulata in quella sede, non ritenendo sussistere le
condizioni previste dall'art. 603 c.p.p. per la rinnovazione
dell'istruzione dibattimentale stante la sufficienza della prova
già acquisita, e, comunque, la scarsa rilevanza dei mezzi
istruttori richiesti. D' altra parte l'art. 606, comma 1, lett. d),
c.p.p., prevede che la prova di cui si lamenta la mancata
assunzione non soltanto sia "decisiva", ma anche che sia già stata
richiesta dalla parte a norma dell'art. 495, comma 2, c.p.p. Ai
limiti della inammissibilità e, comunque, priva di fondamento sono,
infine, le doglianze del ricorrente relative all'asserita manifesta
illogicità della motivazione della sentenza impugnata in punto di
valutazione della prova della penale responsabilità dell'imputato.
Invero, la Corte di merito con adeguata e corretta motivazione ha
dato pienamente conto dell'"iter" logico seguito per giungere
all'affermazione della penale responsabilità dell'imputato sulla
base della deposizione del B. e delle circostanze e modalità, pur
esse giudizialmente accertate, che attivavano il sistema degli
sconti riferito dal B., di modo che l'affidabilità del principale
teste d'accusa non poteva ritenersi inficiata dalla lamentata
insufficienza della prova documentata e costituita dalle menzionate
note di credito non sottoscritte dal ricevente ed ancor meno dalle
illazioni e sospetti genericamente avanzati dal ricorrente. Il
rigetto del ricorso comporta la condanna dal ricorrente al
pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il
ricorrente al pagamento delle spese
processuali. |