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Stupefacenti - In genere - Uso personale - Acquisto e detenzione
anche nell'interesse di terzi - C.d. "consumo di gruppo" -
Rilevanza dell'accordo - Carattere - Esclusione della punibilità -
Rilievo della condotta sul piano dell'illecito
amministrativo.
(Testo unico
del 9 ottobre 1990, n. 309, artt. 75 e 73 co. 5)
Sez. 6, 3
giugno 2003, n. 28318. Pres. Sansone, Rel. Agrò, P.M. (diff.)
Delehaye, ric. Orsini.
Per la
configurabilità della fattispecie del c.d. consumo di gruppo di
sostanza stupefacente per uso personale - e la conseguente
affermazione del rilievo sul piano del mero illecito amministrativo
della condotta -, è sufficiente la dimostrazione dell'esistenza di
un preventivo incarico all'acquisto dato dal gruppo ad uno dei
partecipanti, in vista della futura materiale divisione e
apprensione fisica della quota di ognuno, dovendo escludersi sia
l'ulteriore condizione del previo versamento della somma necessaria
all'acquisto da parte di tutti, sia la sussistenza di una
precedente intesa in ordine al luogo e ai tempi del successivo
consumo.
Reati contro la pubblica amministrazione - Delitti - Dei pubblici
ufficiali - Corruzione - Istigazione alla corruzione - Atto
contrario ai doveri d'ufficio - Idoneità dell'offerta alla
realizzazione dello scopo - Valutazione ex ante - Necessità -
Tenuità della somma offerta - Configurabilità del delitto.
(Cod.Pen.
art. 322 co. 2)
Sez. 6, 8
maggio 2003, n. 28311. Pres. Sansone, Rel. Serico, P.M. (conf.)
Favalli, ric. Esposito.
Ai fini della
configurabilità del delitto di istigazione alla corruzione per un
atto contrario ai doveri di ufficio (art. 322, comma 2, cod. pen.),
l'idoneità dell'offerta deve essere valutata con giudizio ex ante,
sicché il reato può essere escluso solo se manchi l'idoneità
potenziale dell'offerta o della promessa a conseguireA lo scopo
perseguito dall'autore, non rilevando la tenuità della somma di
denaro offerta, che, in ogni caso, non si connoti dei caratteri
della assoluta risibilità e la relativa indagine costituisce
apprezzamento di fatto, insindacabile in sede di legittimità. (In
applicazione di tale principio la S.C. ha ritenuto integrato il
reato di cui all'art. 322 cod. pen. nella condotta dell'imputato
che aveva offerto a due agenti della Polizia di Stato la somma di
cinquantamila lire affinché eliminassero un verbale di
contravvenzione elevata a suo carico).
Bellezze naturali (protezione delle) - In genere - Reato di cui al
decreto n. 490 del 1999 - Natura di reato permanente - Momento di
cessazione della permanenza - Individuazione.
(D.Lg. 29
ottobre1999, n. 490, art. 163)
Sez. 3, 30
aprile 2003, n. 28338. Pres. Svignano, Rel. Fiale, P.M. (diff.)
Fraticelli, ric. Grilli.
Il reato di cui
all'art. 163 del Decreto Legislativo 29 ottobre 1999 n. 490, che ha
133 sostituito il precedente reato di cui all'art. 1 sexies del
D.L. 27 giugno 1985 n. 312, convertito in legge 8 agosto 1985 n.
431, allorquando sia realizzato attraverso una condotta che si
protrae nel tempo, come nel caso di realizzazione di opere edilizie
in zona sottoposta a vincolo, ha natura permanente e si consuma con
l'esaurimento totale dell'attività o con la cessazione della
condotta per qualsiasi motivo.
Edilizia - Costruzione edilizia - Manufatto abusivo - Rilascio di
concessione in sanatoria - Lavori successivi di modifica -
Provvedimento sindacale preventivo - Necessità.
(L. 28
febbraio 1985, n. 47, art. 20; D.P.R. 6 giugno 2001, n.
380)
Sez. 3, 11
aprile 2003, n. 28485. Pres. Zumbo, Rel. Onorato, P.M. (diff.)
Favalli, ric. Melis.
Configura il
reato di cui all'art. 20 della legge 28 febbraio 1985 n. 47, ora
sostituita dal D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 (Testo Unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia edilAizia) la
esecuzione, in assenza del provvedimento sindacale preventivo, di
lavori di modifica di un manufatto eseguiti su immobile abusivo in
relazione al quale sia stata ottenuta una concessione edilizia in
sanatoria per la realizzazione dell'originario manufatto.
Reati contro la pubblica amministrazione - Delitti - Dei privati -
Violazione di sigilli - In genere - Proprietario - Responsabilità
per il reato di cui all'art. 349 c. p. - Condizioni.
(Cod.Pen art.
349)
Sez. 3, 27
maggio 2003, n. 28904. Pres. Toriello, Rel. Piccialli, P.M. (conf.)
Passacantando, ric.
Monti ed altri.
In tema di violazione dei sigilli, non è configurabile la
responsabilità del proprietario del suolo, e per accessione del
fabbricato abusivamente edificato, senza una preventiva indagine in
ordine all'elemento psicologico del reato, che nella specie deve
assumere i connotati del dolo, e non può farsi sussistere per la
semplice acquiescenza alle iniziative di terzi, anche se prossimi
congiunti.
Sicurezza pubblica - Misure di prevenzione - Singole misure -
Sorveglianza speciale - Violazione agli obblighi del sorvegliato
speciale - Violazione all'obbligo di non partecipare a pubbliche
riunioni - Partita di calcio - Sussistenza.
(L. 27
dicembre1956, n. 1423, artt. 9 co. 1 e art. 5 co. 3)
Sez. 1, 11
marzo 2003, n. 28964. Pres. Sossi, Rel. Fazzioli, P.M. (conf.)
Febbraro, ric. D'Angelo.
Il divieto
imposto al sorvegliato speciale di non partecipare a "pubbliche
riunioni" va inteso nel senso di non prendere parte a qualsiasi
riunione di più persone in un luogo pubblico o aperto al pubblico,
al quale abbiano facoltà di accesso un numero indeterminato di
persone, indipendentemente dal motivo della riunione. (Fattispecie
in tema di partecipazione ad una partita di calcio allo stadio)
Sicurezza pubblica - In genere - Manifestazioni sportive -
Provvedimento del Questore impositivo dell'obbligo di presentazione
alla'autorità di P.S. in concomitanza con il loro svolgimento -
Istigazione alla violenza - Presupposto - Scritte offensive -
Insussistenza - Fattispecie.
(L. 13
dicembre 1989, n. 401, art. 6; L. 19 ottobre 2001, n. 377, art. 2
bis co. 2)
Sez. 1, 1
luglio 2003,. n. 29581 cc. Pres. Teresi, Rel. Piraccini, P.M.
(diff.) Veneziano, ric. Troise.
La condotta
contemplata dall'art. 6 legge n. 401 del 1990 come presupposto per
l'applicazione dell'obbligo di presentazione all'autorità di P.S.
in occasione di competizioni sportive, a seguito dell'introduzione
della norma di cui all'art. 2 bis comma 2 della L. 19/10/2001 n.
377, deve consistere in una specifica istigazione alla violenza
nelle forme dell'incitamento, inneggiamento e induzione alla
violenza e non invece in forme di induzione indiretta alla
violenza. (Fattispecie in cui è stata esclusa la condotta specifica
nell'esposizione di uno striscione contenente un'espressione
offensiva rivolta alle forze dell'ordine).
Fonti del diritto - Leggi - Legge penale - Territorialità - In
genere - Giurisdizione italiana per reati commessi in parte anche
all'estero - Condizioni - Concorrente straniero all'estero
consapevole del contributo arrecato al delitto ideato in Italia -
Sottoposizione alla giurisdizione nazionale - Sussistenza.
(Cod.Pen.
artt. 6 e 110)
Sez. 6, 10
aprile 2003, n 29702. Pres. Trojano, Rel. Carcano, P.M. (conf.)
Frasso, ric. Dattilo e altri.
In relazione a
reati commessi in parte anche all'estero, ai fini dell'affermazione
della giurisdizione italiana, è sufficiente che nel territorio
dello Stato si sia verificato l'evento o sia stata compiuta, in
tutto o in parte, l'azione, con la conseguenza che, in ipotesi di
concorso di persone, perché possa ritenersi estesa la potestà
punitiva dello Stato a tutti i compartecipi e a tutta l'attività
criminosa, ovunqueA realizzata, è sufficiente che in Italia sia
stata posta in essere una qualsiasi attività di partecipazione ad
opera di uno qualsiasi dei concorrenti, a nulla rilevando che tale
attività parziale non rivesta in sé carattere di illiceità, dovendo
essa essere intesa come frammento di un unico "iter" delittuoso da
considerarsi come inscindibile. Ne consegue che anche per il
cittadino straniero il quale, pur essendo stato sempre all'estero,
abbia collaborato con un cittadino italiano per l'importazione in
Italia di sostanza stupefacente, nella consapevolezza che si dava
esecuzione a un reato quivi deliberato, il reato stesso deve
considerarsi commesso nel territorio dello Stato.
Stupefacenti - In genere - Delitti - Circostanze aggravanti -
Ingente quantità di sostanza stupefacente - Configurabilità -
Condizioni - Fattispecie.
(D.P.R. 9
ottobre 1990, n. 309, art. 80)
Sez. 6, 10
aprile 2003, n. 29702. Pres. Trojano, Rel. Carcano, P.M. (conf.)
Frasso, ric. Dattilo e altri.
Ai fini della
configurabilità della circostanza aggravante prevista dall'art. 80
del DPR 9 ottobre 1990 n. 309, il concetto di quantità rilevante è
relativo e deve essere rapportato all'area di mercato considerata
in un determinato momento storico e al periodo di tempo necessario
a quel mercato per assorbire o esaurire la quantità destinata allo
135 spaccio, spettando al giudice del merito stabilire, di volta in
volta, le condizioni in base alle quali può dirsi realizzata tale
saturazione del mercato, dando adeguata giustificazione, per un
verso, su quale sia l'area di mercato cui la droga detenuta è
destinata - intendendosi per mercato non solo l'area territoriale,
ma anche la presumibile quantità di domanda che l'offerta dello
stupefacente è destinata a soddisfare - e su quali siano i criteri
di individuazione dell'area stessa e, per altro Averso, su quale
sia il periodo nel quale possa durare la saturazione del mercato,
dato che, per questo aspetto temporale, il periodo di diffusività è
tanto maggiore quanto più lungo è il tempo di saturazione, non
potendosi definire ingente un quantitativo che saturi il mercato in
breve periodo, sì che la sua pericolosità si esaurisca presto.
(Nella specie si è ritenuto che circa 30 kg. di hashish, nelle
condizioni di mercato considerate, fossero sufficienti a integrare
la circostanza aggravante in argomento).
Reati contro l'incolumità pubblica - Delitti - Delitti colposi - Di
danno o di pericolo - Disastro colposo - Nozione - Pericolo
concreto per l'incolumità collettiva - Sussistenza - Necessità -
Danno alle persone - Sussistenza - Irrilevanza.
(Cod.Pen,
artt. 434 e 449)
Sez. 1, .25
giugno 2003, n. 30216 cc. Pres. Fazzioli, Rel. Campo, P.M. (diff.)
Martusciello, ric. Barillà.
Per la
sussistenza del delitto di disastro colposo previsto dagli artt.
434 e 449 cod. pen. è necessario che il crollo della costruzione
abbia assunto la fisionomia di un disastro, cioè di un avvenimento
di tale gravità e complessità da porre in concreto pericolo la vita
e l'incolumità delle persone, indeterminatamente considerate, dal
momento che il pericolo da esso cagionato deve essere
caratterizzato dalla potenzialità di diffondersi ampiamente nello
spazio circostante la zona interessata dall'evento, sicché il solo
elemento oggettivo del crollo, diversamente da quanto previsto per
la contravvenzione di cui all'art. 677 stesso codice, non è
sufficiente per la configurabilità del delitto in questione.
Reati contro il patrimonio - Delitti - Truffa - Elemento oggettivo
(materiale) - Artifici o raggiri - Unilaterale modificazione da
parte di uno dei contraenti delle modalità esecutive del contratto
- Truffa - ConfigurabiAlità - Esclusione - Sussistenza di illecito
civilistico - Possibilità.
(Cod.Pen.
art. 640)
Sez. 1, 25
giugno 2003, n. 30216 cc. Pres. Fazzioli, Rel. Campo, P.M. (diff.)
Martusciello, ric. Barillà.
L'unilaterale
modificazione, da parte di uno dei contraenti, in corso di
esecuzione dell'accordo contrattuale, delle modalità esecutive di
esso rispetto a quelle previste nel progetto inizialmente
concordato tra le parti, non è idonea a integrare il delitto di
truffa, in quanto manca l'elemento specifico di detta ipotesi
criminosa costituito dall'esistenza di un diretto rapporto causale
tra gli artifici posti in essere dall'agente e la prestazione di un
consenso viziato da parte del soggetto in tal modo tratto in
inganno, e può solo configurare, ricorrendone i presupposti, un
inadempimento contrattuale.
Reati contro la pubblica amministrazione - Delitti - Dei privati -
Abusivo esercizio di una professione - Attività chiropratica -
Professione di chiropratico - Operazioni riservate alla professione
medica - Configurabilità del reato - Sussistenza -
Fattispecie.
(Cod.Pen.
art. 348)
Sez. 6, 10
aprile 2003, n. 30590 cc. Pres. Trojano, Rel. De Roberto, P.M.
(conf.), ric. PM in proc. Bennati e altro.
È configurabile
il reato di esercizio abusivo della professione, previsto dall'art.
348 cod. pen., nel caso di attività chiropratica che implichi il
compimento di operazioni riservate alla professione medica, quali
l'individuazione e diagnosi delle malattie, la prescrizione delle
cure e la somministrazione dei rimedi, anche se diversi da quelli
ordinariamente praticati (nel caso di specie, la Corte ha annullato
la sentenza impugnata che aveva ritenuto non sussistente il reato
di esercizio abusivo della professione medica contestato a due
esercenti la chiropratica, che avevano visitato pazienti,
predisposto anamnesi, formulato diagnosi mediche, suggerito esami
clinici e radAiologici, prescritto cure mediche e trattamenti
terapeutici, operato direttamente sui pazienti con manipolazioni,
senza la preventiva prescrizione del medico). (V. Corte cost., ord.
n.149/1988).
Armi - Porto abusivo - Oggetti assimilabili alle armi improprie per
la loro specifica indicazione - Porto senza giustificato motivo -
Sufficienza per la configurabilità del reato - Fattispecie: mazza
da baseball.
(L. 18 aprile
1975, n. 110, art. 4)
Sez. 1, 0 3
luglio 2003, n. 32269. Pres. Fabbri, Rel. Dubolino, P.M. (diff.)
Ciani,ric. P.G. in proc. Porcu.
Gli oggetti
indicati specificamente nella prima parte dell'art. 4, comma
secondo, della legge 18 aprile 1975 n. 110 sono da ritenere del
tutto equiparabili alle armi improprie, per cui il loro porto
costituisce reato alla sola condizione che avvenga "senza
giustificato motivo", mentre per gli altri oggetti, non indicati in
dettaglio, cui si riferisce l'ultima parte della citata
disposizione normativa occorre anche l'ulteriore condizione che
essi appaiano "chiaramente utilizzabili, per le circostanze di
tempo e di luogo, per l'offesa alla persona". E poiché fra gli
oggetti costituenti la prima di dette categorie figurano anche le
"mazze", ne deriva che anche il porto di una mazza da baseball va
considerato idoneo a costituire reato se, indipendentemente dalla
concreta prospettabilità di una sua utilizzazione per l'offesa alla
persona, non abbia un giustificato motivo.
Circolazione stradale - Norme di comportamento - Obblighi del
conducente in caso di investimento - Sosta breve e momentanea -
Ipotesi di reato di cui al primo ed al quarto comma dell'art. 189
cod. strada - Sussistenza.
(Cod.strada
nuovo art. 189 co. 1 e 4)
Sez. 4, 27
maggio 2003, n. 34621. Pres. Fattori, Rel. Iacopino, P.M. (conf.),
ric. Campisi.
In tema di
circolazione stradale, la condotta di colui il quale - in occasione
di un incidente ricollegabile al suo comportamAento - effettui sul
luogo del sinistro una sosta appena momentanea, senza neppure
attendere l'arrivo della polizia, integra sia il reato di cui
all'art. 189 comma primo (mancata assistenza alla vittima del
sinistro che abbia riportato danni alla persona) che quello di cui
all'art. 189 comma quarto, (violazione dell'obbligo di fornire le
proprie generalità), essendo le due ipotesi criminose distinte e
concorrenti.
Circolazione stradale (nuovo codice) - Illeciti penali - Sanzioni
amministrative accessorie - In genere - Reato di guida sotto
l'influenza di sostanze stupefacenti - Estinzione del reato per
oblazione - Applicazione delle sanzioni amministrative accessorie -
Competenza del giudice che dichiara l'estinzione - Esclusione -
Competenza del prefetto.
(Cod.strada
nuovo artt. 187, 222 e 224 co. 3; Cod.pen. art. 162 bis)
Sez. 4, 11
dicembre 2002, n. 10777 cc. Pres. Coco, Rel. Marzano, P.M. (conf.),
ric. P.G. in proc. Tronci.
L'applicazione
delle sanzioni amministrative accessorie, previste dagli artt. 222
e seg. cod. strad., non è esclusa dalla declaratoria di estinzione
del reato di guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti, a
seguito del perfezionamento della procedura di oblazione di cui
all'art. 162-bis cod. pen., ma la competenza ad applicare la
sanzione amministrativa non è del giudice - trattandosi di sanzione
amministrativa accessoria e non già di sanzione amministrativa per
violazione connessa ad illecito penale - ma del prefetto, il quale
deve accertare la sussistenza delle condizioni di legge.
Fonti del diritto - Leggi - Legge penale - Territorialità - Reati
commessi all'estero - Presenza del reo nel territorio dello Stato -
Condizione di procedibilità - Necessità anche ai fini
dell'emissione di misure cautelari in fase di indagini
preliminari.
(Cod.pen.
art. 10)
Sez. 1, 11
luglio 2003, n. 41333 cc. Pres. Silvestri, Rel. Cassano, P.AM.
(diff.) Veneziano, ric. Mohamad Taher.
Nel caso di
delitti commessi all'estero da uno straniero in danno di un
cittadino italiano, la presenza del colpevole nel territorio dello
Stato, richiesta dall'art. 10 cod. pen. per la loro perseguibilità
in Italia, costituisce condizione di procedibilità la cui
sussistenza è richiesta anche ai fini dell'applicazione di misure
cautelari da adottarsi nella fase delle indagini preliminari.
(Nella specie, in applicazione di tale principio, la Corte ha
annullato senza rinvio il provvedimento del tribunale che, in
accoglimento di gravame proposto dal pubblico ministero ai sensi
dell'art. 310 cod. proc.pen., aveva disposto l'applicazione della
custodia in carcere nei confronti di taluni soggetti, non presenti
nel territorio nazionale, cui si addebitava l'omicidio, commesso in
Afghanistan, di una giornalista
italiana). |