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Misure
di prevenzione - Sorveglianza speciale, con obbligo di soggiorno in
un determinato Comune - Possibilità di autorizzare l'allontanamento
dal Comune di soggiorno obbligato esclusivamente per ragioni di
salute e non anche per la partecipazione a riti di un culto
religioso in altro Comune - Assunto contrasto con il diritto di
professare liberamente la propria fede religiosa - Non fondatezza
della questione.
[Legge 27 dicembre 1956, n. 1423,
art. 7- bis, introdotto dall'art. 11 della legge 13 settembre 1982,
n. 646.(Costituzione, art. 19)]
Corte Costituzionale, sentenza n.
309 del 7 ottobre 2003. Pres. Riccardo Chiappa, Red. Gustavo
Zagrebelsky.
Sentenza
Nel giudizio di legittimità
costituzionale dell'art. 7-bis della legge 27 dicembre 1956, n.
1423 (Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose
per la sicurezza e per la pubblica moralità), introdotto dall'art.
11 della legge 13 settembre 1982, n. 646, promosso con ordinanza
del 22 febbraio 2002 dal Tribunale di Catanzaro nel procedimento di
prevenzione relativo a Vito Tolone, iscritta al n. 263 del registro
ordinanze 2002 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 22, prima serie speciale, dell'anno 2002. Visto
l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 9 aprile 2003 il Giudice
relatore Gustavo Zagrebelsky.
Ritenuto in fatto
1. - Con ordinanza del 22
febbraio 2002, il Tribunale di Catanzaro ha sollevato questione di
legittimità costituzionale dell'art. 7-bis della legge 27 dicembre
1956, n. 1423 (Misure di prevenzione nei confronti delle persone
pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità), introdotto
dall'art. 11 della legge 13 settembre 1982, n. 646 (Disposizioni in
materia di misure di prevenzione di carattere patrimoniale ed
integrazioni alle leggi 27 dicembre 1956, n. 1423, 10 febbraio
1962, n. 57 e 31 maggio 1965, n. 575. Istituzione di una
commissione parlamentare sul fenomeno della mafia), in riferimento
all'art. 19 della Costituzione.
2. - In fatto, il Tribunale
premette che: a) una persona sottoposta alla sorveglianza speciale
di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno nel comune di
residenza ha chiesto al Tribunale l'autorizzazione ad allontanarsi
«periodicamente e continuativamente» dal comune di soggiorno
obbligato, per recarsi in altro comune al fine di poter partecipare
alla celebrazione delle funzioni religiose della Chiesa Evangelica
- Assemblee di Dio in Italia, corredando la propria istanza con
documentazione proveniente da detta confessione; b) raccolti
elementi informativi e pareri degli organi di pubblica sicurezza,
il Tribunale ha accertato che nel comune di residenza del
sorvegliato non vi sono comunità di fedeli né luoghi di culto
dell'anzidetta confessione religiosa, ma che ne esistono in altri
comuni vicini (diversi da quello indicato nell'istanza); c)
instaurato il contraddittorio per la decisione sulla richiesta, la
parte privata ha eccepito l'incostituzionalità della disciplina
contenuta nella legge n. 1423 del 1956, in riferimento agli artt. 3
e 19 della Costituzione, in quanto tale normativa non consente di
dare positivo esito alla richiesta dell'interessato.
3. - Ciò premesso, il
Tribunale - pur dando atto sia della non contestata serietà della
professione di fede religiosa del richiedente, da diversi anni
aderente alla confessione, sia della mancanza di comunità di fedeli
e di luoghi di culto nell'ambito del comune di soggiorno obbligato
- rileva che, alla stregua della disciplina legislativa,
l'autorizzazione ad allontanarsi dal comune medesimo per svolgere
le pratiche di culto non potrebbe essere accordata: l'art. 7-bis
della legge n. 1423 del 1956, infatti, permette l'autorizzazione
all'allontanamento dal comune di residenza esclusivamente per
ragioni di salute, e tale disposizione è stata inoltre interpretata
in senso tassativo dalla giurisprudenza di legittimità. Ma appunto
della citata impossibilità di autorizzare l'allontanamento per
motivi religiosi - alla stregua della disposizione indicata, così
restrittivamente interpretata - il Tribunale di Catanzaro si duole,
in riferimento all'art. 19 della Costituzione, escludendo invece la
violazione del principio di uguaglianza - dedotta dalla parte -
perché la disciplina non comporta discriminazioni tra le
confessioni e perché comunque la determinazione dei casi di
autorizzazione all'allontanamento attiene in linea di principio
all'ambito della discrezionalità legislativa, salvo il limite della
salvaguardia dei diritti fondamentali dell'individuo. E tale è il
diritto, sancito dall'invocato art. 19, di professione della fede
religiosa, non solo in forma individuale ma anche in forma
associata, e non solo in privato ma anche in pubblico, secondo il
testo della disposizione costituzionale, che comporta pertanto il
pieno diritto del credente a professare la propria fede in seno
alla propria comunità religiosa, con la partecipazione alle
assemblee, alle liturgie, alle celebrazioni e ai riti propri della
confessione e con l'accesso ai luoghi di culto. Non ammettendo la
possibilità di autorizzare l'allontanamento dal comune di soggiorno
obbligatorio per esercitare in forma associata questo diritto
(quando nel comune stesso ciò non sia materialmente possibile),
l'art. 7-bis della legge n. 1423 del 1956 si porrebbe perciò in
contraddizione con l'art. 19 della Costituzione.
4. - È intervenuto in
giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e
difeso dall'Avvocatura generale dello Stato. L'Avvocatura rileva
che la confessione alla quale l'interessato appartiene ha stipulato
una intesa con lo Stato italiano, a norma dell'art. 8 della
Costituzione, e tale intesa è stata approvata con la legge 22
novembre 1988, n. 517: in essa è oggetto di disciplina l'assistenza
spirituale ai fedeli che siano detenuti in istituti penitenziari,
ricoverati in ospedali, case di cura e pensionati, o che
appartengano a forze armate o di polizia, con la previsione in
particolare per questi ultimi della possibilità di ottenere
permessi per frequentare le chiese più vicine in ambito provinciale
se non ne esistano nella sede di servizio; e ciò - osserva
l'Avvocatura - esaurisce l'ambito delle richieste avanzate dalla
confessione in questione, in sede di trattative per la conclusione
dell'intesa, sotto il profilo della tutela del diritto di svolgere
pratiche di culto per determinati soggetti. D'altra parte, più in
generale, anche la libertà religiosa garantita dall'art. 19
invocato incontra dei limiti, stabiliti dalla legislazione in vista
della tutela di altre esigenze, tra cui quelle della pacifica
convivenza e della sicurezza, compendiate nella formula
dell'«ordine pubblico»; e la stessa Corte costituzionale ha
affermato la necessità di contemperare i diritti di libertà con le
citate esigenze. A questi criteri, conclude l'Avvocatura, si ispira
il denunciato art. 7-bis della legge n. 1423 del 1956, che pertanto
è da considerare immune dalle censure di incostituzionalità.
Considerato in diritto
1. - Il Tribunale di
Catanzaro dubita della legittimità costituzionale dell'art. 7-bis
della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (Misure di prevenzione nei
confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la
pubblica moralità), introdotto dall'art. 11 della legge 13
settembre 1982, n. 646 (Disposizioni in materia di misure di
prevenzione di carattere patrimoniale ed integrazioni alle leggi 27
dicembre 1956, n. 1423, 10 febbraio 1962, n. 57 e 31 maggio 1965,
n. 575. Istituzione di una commissione parlamentare sul fenomeno
della mafia), in relazione all'art. 19 della Costituzione che
garantisce a tutti il diritto di professare liberamente la propria
fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, e di
esercitarne il culto, in privato e in pubblico. Ritiene il giudice
rimettente che tra le due citate disposizioni possa esservi
contrasto. La norma di legge prevede che la persona sottoposta alla
misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica
sicurezza, con obbligo di soggiorno in un determinato comune di
residenza o dimora abituale, possa essere autorizzata dal giudice
ad allontanarsi dal comune medesimo esclusivamente per ragioni di
salute e non anche per la professione in forma associata della
propria fede. Quando nel comune di residenza obbligata non esista
una comunità di fedeli del medesimo credo religioso, il singolo -
questa la tesi del rimettente - dovrebbe potersi recare nel luogo
dove una tale comunità esiste. Poiché ciò non è consentito in
conseguenza degli obblighi che derivano dall'applicazione della
misura di prevenzione in questione, la norma di legge che non
prevede la possibilità di allontanamento dal comune di soggiorno
obbligato contrasterebbe con l'art. 19 della Costituzione.
2. - La questione non è
fondata.
2.1. - Il giudice rimettente,
sollevando questione di legittimità costituzionale dell'art. 7-bis
della legge n. 1423 del 1956, non pone propriamente una questione
di irrazionalità per omissione; non fa valere, in altri termini,
una presunta omogeneità delle ragioni di salute e di quelle di
culto, per inferirne l'arbitrarietà della disposizione che solo
alle prime riconosce forza derogatrice nei confronti dell'obbligo
130 GIURISPRUDENZA di non allontanarsi dal comune di soggiorno
obbligato. Riconosce anzi esplicitamente rientrare nella
discrezionalità del legislatore la previsione dei casi eccezionali,
in cui la persona sottoposta alla misura di prevenzione possa
essere autorizzata ad allontanarsi dal comune di residenza o dimora
obbligatoria. Ritiene peraltro che la discrezionalità legislativa
nel non prevedere tale autorizzazione debba fermarsi di fronte al
diritto di libera professione della propria fede religiosa, quale
previsto dall'art. 19 della Costituzione. Così, secondo la
prospettazione del rimettente, l'art. 7-bis della legge n. 1423 del
1956 - prevedendo la possibilità per il giudice di autorizzare solo
per ragioni di salute la persona sottoposta alla misura di
prevenzione ad allontanarsi dal comune nel quale è obbligato a
soggiornare - sarebbe incostituzionale non per irragionevole
diversità di disciplina dello status del sorvegliato speciale
rispetto al diritto alla salute e al diritto di professione della
propria religione, ma per diretta violazione di quest'ultimo
diritto.
2.2. - Innanzitutto, si deve
tenere presente che la misura della sorveglianza speciale con
obbligo di soggiorno è finalizzata alla prevenzione dell'attività
criminosa, prevenzione la quale, insieme con la repressione dei
reati, costituisce indubbiamente, secondo la Costituzione, un
compito primario della pubblica autorità, come riconosciuto da
questa Corte già con la sentenza n. 27 del 1959. Le misure che la
legge, nel rispetto dell'art. 13 della Costituzione, autorizza a
prendere per lo svolgimento di questo compito, possono comportare
limitazioni direttamente sulla libertà personale e, come nel caso
in esame, anche sulla libertà di circolazione e soggiorno del
soggetto considerato socialmente pericoloso, ripercuotendosi
inevitabilmente su altri diritti del cui esercizio esse
costituiscono il presupposto. Sotto altro aspetto, si deve
osservare che la misura di prevenzione in questione non incide di
per sé, direttamente, ma solo indirettamente ed eventualmente,
sull'esercizio del diritto di professare la propria religione,
quando, per ragioni indipendenti dalla legge e derivanti soltanto
dalla diffusione sul territorio di una determinata confessione
religiosa, nel comune del soggiorno obbligato non esista una
comunità organizzata di fedeli, alle cui attività il prevenuto
possa partecipare. Per questo profilo, la possibile limitazione
all'esercizio della libertà religiosa in forma organizzata non si
differenzia da tutte le altre «normali conseguenze» (sentenza n. 75
del 1966) che possono discendere dall'imposizione di limiti alla
libertà personale e alla libertà di circolazione e soggiorno e che
possono riguardare non solo il diritto previsto dall'art. 19 della
Costituzione, ma anche, ad esempio, quelli previsti nell'art. 4,
nell'art. 32 e nell'art. 33 della Costituzione. I compiti che allo
Stato spetta svolgere nella prevenzione dei reati, anche attraverso
misure limitative della libertà personale e della libertà di
circolazione e soggiorno, da una parte; la connessione, sotto
l'aspetto dell'esercizio, con diversi altri diritti
costituzionalmente protetti, dall'altra parte, rendono evidente la
necessità che il legislatore eserciti la sua discrezionalità in
modo equilibrato, per «minimizzare» i costi dell'attività di
prevenzione, cioè per rendere le misure in questione, ferma la loro
efficacia allo scopo per cui sono legittimamente previste, le meno
incidenti possibili sugli altri diritti costituzionali coinvolti.
Infatti, nella configurazione di tutte le misure limitative della
libertà della persona, e dunque anche delle misure di prevenzione,
l'esercizio dei diritti costituzionali non può essere sacrificato
oltre la soglia minima resa necessaria dalle misure medesime, cioè
dalle esigenze in vista delle quali essa sia legittimamente
prevista e disposta (sentenza n. 193 del 1997, in materia di
diritto al lavoro del soggetto sottoposto alla misura di
prevenzione in questione). E, in effetti, il legislatore,
approvando l'art. 7-bis della legge n. 1423 del 1956, ha operato in
questa logica, prevedendo, in vista della tutela della salute del
prevenuto, una deroga all'originario, rigido regime di esecuzione
della misura della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno.
Quando sussistano gravi e comprovati motivi che la giustifichino,
il Tribunale (e, in caso di urgenza, il suo Presidente), tramite
una specifica procedura, può concedere l'autorizzazione
all'allontanamento dal comune, caso per caso e per periodi di tempo
limitati e accompagnata da adempimenti speciali di pubblica
sicurezza, adeguati alle particolarità delle singole situazioni. Ma
questo sistema di contemperamento, previsto specificamente per
permettere di usufruire di cure mediche necessarie in casi
eccezionali, non potrebbe essere esteso, al contrario di quanto
ritiene il giudice rimettente, al caso del diritto di libertà di
culto in forma associata. Indipendentemente dalla questione
relativa all'identità o alla diversità delle due situazioni, sotto
il profilo della ratio legislativa - ciò che qui, come si è detto,
non è in discussione -, decisivo è osservare che la sospensione
degli obblighi del sorvegliato speciale con obbligo di soggiorno
per consentire la partecipazione periodica e continuativa a
cerimonie religiose sarebbe in insuperabile contraddizione con le
esigenze in vista delle quali la misura di prevenzione è adottata,
come risulta evidente sia dalla circostanza che l'autorizzazione
dovrebbe valere in generale per tutta la durata della misura, sia
dall'ovvia impossibilità di assicurare idonee misure di pubblica
sicurezza nei luoghi di culto e durante la celebrazione di
cerimonie religiose. Da ciò risulta che l'ipotizzata estensione
dell'art. 7- bis della legge n. 1423 del 1956 dal campo del diritto
alla salute a quello del diritto di culto non rappresenterebbe un
contemperamento tra esigenze costituzionali da armonizzare ma
semplicemente la vanificazione di una a favore dell'altra. D'altro
canto, una volta considerato che la lamentata restrizione
all'esercizio della propria professione di fede religiosa è
condizionata da una situazione di fatto - la limitata diffusione
sul territorio dell'organizzazione ecclesiastica - non si può
escludere che, compatibilmente con le esigenze di sicurezza,
l'obbligo di soggiorno sia fissato, in conformità con la richiesta
dell'interessato, in un comune dove tale organizzazione esista e
nel quale la persona sottoposta alla misura di prevenzione vada a
fissare la propria residenza.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di
legittimità costituzionale dell'art. 7-bis della legge 27 dicembre
1956, n. 1423 (Misure di prevenzione nei confronti delle persone
pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità), introdotto
dall'art. 11 della legge 13 settembre 1982, n. 646 (Disposizioni in
materia di misure di prevenzione di carattere patrimoniale ed
integrazioni alle leggi 27 dicembre 1956, n. 1423, 10 febbraio
1962, n. 57 e 31 maggio 1965, n. 575. Istituzione di una
commissione parlamentare sul fenomeno della mafia), sollevata dal
Tribunale di Catanzaro, in riferimento all'art. 19 della
Costituzione, con l'ordinanza indicata in epigrafe. Così deciso in
Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della
Consulta, 11 ottobre 2003. |