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L. 11 AGOSTO 2003, N. 228
MISURE CONTRO LA TRATTA DI PERSONE
(Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - N. 195 del 23 agosto
2003)
Art. 1. Modifica dell'articolo 600 del codice penale
Art. 600. Riduzione o mantenimento in schiavitù o in
servitù.
Chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli
del diritto di proprietà ovvero chiunque riduce o mantiene una
persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a
prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o
comunque a prestazioni che ne comportino lo sfruttamento, è punito
con la reclusione da otto a venti anni. La riduzione o il
mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta
è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o
approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica
o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la
dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità
sulla persona. La pena è aumentata da un terzo alla metà se i fatti
di cui al primo comma sono commessi in danno di minore degli anni
diciotto o sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o al
fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi.
Art. 2. Modifica dell'articolo 601 del codice penale
Art. 601. Tratta di persone.
Chiunque commette tratta di persona che si trova nelle
condizioni di cui all'articolo 600 ovvero, al fine di commettere i
delitti di cui al primo comma del medesimo articolo, la induce
mediante inganno o la costringe mediante violenza, minaccia, abuso
di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità
fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante
promessa o
dazione di somme di denaro o di altri vantaggi alla persona che su
di essa ha autorità, a fare ingresso o a soggiornare o a uscire dal
territorio dello Stato o a trasferirsi al suo interno, è punito con
la reclusione da otto a venti anni. La pena è aumentata da un terzo
alla metà se i delitti di cui al presente articolo sono commessi in
danno di minore degli anni diciotto o sono diretti allo
sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona
offesa al prelievo di organi.
Art. 3. Modifica dell'articolo 602 del codice penale
Art. 602. Acquisto e alienazione di schiavi.
Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo 601, acquista o
aliena o cede una persona che si trova in una delle condizioni di
cui all'articolo 600 è punito con la reclusione da otto a venti
anni. La pena è aumentata da un terzo alla metà se la persona
offesa è minore degli anni diciotto ovvero se i fatti di cui al
primo comma sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o al
fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi.
Art. 4. Modifica all'articolo 416 del codice penale
Art. 416. Associazione per delinquere.
Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere
più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano
l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre
a sette anni.
Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della
reclusione da uno a cinque anni. I capi soggiacciono alla stessa
pena stabilita per i promotori. Se gli associati scorrono in armi
le campagne o le pubbliche vie si applica la reclusione da cinque a
quindici anni.
La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.
Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui
agli articoli 600, 601 e 602, si applica la reclusione da cinque a
quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove
anni nei casi previsti dal secondo comma.
Art. 5. Sanzioni amministrative nei confronti di persone
giuridiche, società e associazioni per
delitti contro la personalità individuale
1. (omissis)
Art. 6. Modifiche al codice di procedura penale
1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 5, comma 1, lettera b), le parole: "600, 601 e 602"
sono soppresse;
b) all'articolo 51, comma 3-bis, dopo le parole: "di cui agli
articoli" sono inserite le seguenti: "416, sesto comma, 600, 601,
602";
c) all'articolo 407, comma 2, lettera a), nel numero 7-bis), sono
inserite dopo le parole: "dagli
articoli" la seguente: "600" e dopo la parola: "601" la seguente:
"602".
Art. 7. Ambito di applicazione della legge 31 maggio
1965, n. 575, e della legge 19 marzo 1990,
n. 55, e del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306
1. All'articolo 7, primo comma, della legge 31 maggio 1965, n.
575, e successive modificazioni, dopo le parole: "513-bis, 575"
sono inserite le seguenti: "600, 601, 602".
2. All'articolo 14, comma 1, della legge 19 marzo 1990, n. 55, e
successive modificazioni, dopo
le parole: "previste dagli articoli", sono inserite le seguenti:
"600, 601, 602".
3. All'articolo 12-sexies, comma 1, del decreto-legge 8 giugno
1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto
1992, n. 356, e successive modificazioni, le parole: "416-bis" sono
sostituite dalle seguenti: "416, sesto comma, 416-bis, 600, 601,
602".
Art. 8. Modifiche all'articolo 10 del decreto-legge 31
dicembre 1991, n. 419, convertito, con modificazioni, dalla legge
18 febbraio 1992, n. 172
1. All'articolo 10 del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419,
convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n.
172, al comma 1, dopo le parole: "agli articoli" sono inserite
le
seguenti: "600, 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies, 601,
602" e dopo le parole: "codice penale" sono aggiunte le seguenti:
"e di cui all'articolo 3 della legge 20 febbraio 1958, n.
75".
2. Nel caso in cui la persona offesa dal reato sia minorenne, resta
fermo quanto previsto dall'ultimo periodo del comma 3 dell'articolo
14 della legge 3 agosto 1998, n. 269.
Art. 9. Disposizioni in materia di intercettazione di
conversazioni o di comunicazioni
1. In relazione ai procedimenti per i delitti previsti dal libro
II, titolo XII, capo III, sezione I, del 101 codice penale, nonché
dall'articolo 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75, si applicano
le disposizioni di cui all'articolo 13 del decreto-legge 13 maggio
1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio
1991, n. 203, e successive modificazioni.
Art. 10. Attività sotto copertura
1. In relazione ai procedimenti per i delitti previsti dal libro
II, titolo XII, capo III, sezione I, del codice penale, nonché
dall'articolo 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75, si applicano
le disposizioni dell'articolo 4, commi 1, 2, 4, 5, 6 e 7, del
decreto-legge 18 ottobre 2001, n. 374, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2001, n. 438.
2. È comunque fatto salvo quanto previsto dall'articolo 14 della
legge 3 agosto 1998, n. 269.
Art. 11. Disposizioni di ordinamento penitenziario e
relative a persone che collaborano con la giustizia
1. Al comma 2 dell'articolo 9 del decreto-legge 15 gennaio 1991,
n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n.
82, e successive modificazioni, dopo le parole: "di cui
all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale" sono
aggiunte le seguenti: "e agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater
e 600-quinquies del codice penale".
2. (omissis).
Art. 12. Fondo per le misure anti-tratta
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente
legge è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri
il Fondo per le misure anti-tratta.
2. Il Fondo è destinato al finanziamento dei programmi di
assistenza e di integrazione sociale in favore delle vittime,
nonché delle altre finalità di protezione sociale previste
dall'articolo 18 del testo unico delle disposizioni concernenti la
disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello
straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n.
286.
3. Al Fondo di cui al comma 1 sono assegnate le somme stanziate
dall'articolo 18 del testo unico di cui al decreto legislativo 25
luglio 1998, n. 286, nonché i proventi della confisca ordinata a
seguito di sentenza di condanna o di applicazione della pena su
richiesta delle parti per uno dei delitti previsti dagli articoli
416, sesto comma, 600, 601 e 602 del codice penale e i proventi
della confisca ordinata, per gli stessi delitti, ai sensi
dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e
successive modificazioni, in deroga alle disposizioni di cui ai
commi 4-bis e 4-ter del medesimo articolo.
4. All'articolo 80, comma 17, lettera m), della legge 23 dicembre
2000, n. 388, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "ad
esclusione delle somme stanziate dall'articolo 18".
5. Il comma 2 dell'articolo 58 del regolamento di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, è
abrogato.
Art. 13. Istituzione di uno speciale programma di
assistenza per le vittime dei reati previsti dagli articoli 600 e
601 del codice penale
1. Fuori dei casi previsti dall'articolo 16-bis del decreto-legge
15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge
15 marzo 1991, n. 82, e successive modificazioni, per le vittime
dei reati previsti dagli articoli 600 e 601 del codice penale, come
sostituiti, rispettivamente, dagli articoli 1 e 2 della presente
legge, è istituito, nei limiti delle risorse di cui al comma 3, uno
speciale programma di assistenza che garantisce, in via
transitoria, adeguate condizioni di alloggio, di vitto e di
assistenza sanitaria. Il programma è definito con regolamento da
adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto
1988, n. 400, su proposta del Ministro per le pari opportunità di
concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro della
giustizia.
2. Qualora la vittima del reato di cui ai citati articoli 600 e 601
del codice penale sia persona straniera restano comunque salve le
disposizioni dell'articolo 18 del citato testo unico di cui al
decreto legislativo n. 286 del 1998.
3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo,
determinato in 2,5 milioni di euro annui a decorrere dal 2003, si
provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'àmbito
dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale"
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo allo stesso Ministero.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
Art. 14. Misure per la prevenzione
1. Al fine di rafforzare l'efficacia dell'azione di prevenzione
nei confronti dei reati di riduzione o mantenimento in schiavitù o
in servitù e dei reati legati al traffico di persone, il Ministro
degli affari esteri definisce le politiche di cooperazione nei
confronti dei Paesi interessati dai predetti reati tenendo conto
della collaborazione da essi prestata e dell'attenzione riservata
dai medesimi alle problematiche della tutela dei diritti umani e
provvede ad organizzare, d'intesa con il Ministro per le pari
opportunità, incontri internazionali e campagne di informazione
anche all'interno dei Paesi di prevalente provenienza delle vittime
del traffico di persone. In vista della medesima finalità i
Ministri dell'interno, per le pari opportunità, della giustizia e
del lavoro e delle politiche sociali provvedono ad organizzare, ove
necessario, corsi di addestramento del personale, nonché ogni altra
utile iniziativa.
2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi
o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.
Art. 15. Norme di coordinamento
1. All'articolo 600-sexies, primo comma, del codice penale, dopo
le parole: "600-quinquies" sono inserite le seguenti: "nonché dagli
articoli 600, 601 e 602".
2. All'articolo 600-sexies, secondo comma, del codice penale, dopo
le parole: "600-ter" sono inserite le seguenti: "nonché dagli
articoli 600, 601 e 602, se il fatto è commesso in danno di
minore".
3. All'articolo 600-sexies, quarto comma, del codice penale, dopo
le parole: "600-ter" sono inserite le seguenti: "nonché dagli
articoli 600, 601 e 602".
4. (omissis).
5. (omissis).
6. Al primo comma dell'articolo 609-decies del codice penale, dopo
le parole: "dagli articoli" è inserita la seguente: "600" e dopo le
parole: "600-quinquies" sono inserite le seguenti: "601,
602".
7. All'articolo 392 del codice di procedura penale, al comma 1-bis,
dopo le parole: "agli articoli" è
inserita la seguente: "600" e dopo le parole: "600-quinquies" sono
inserite le seguenti: "601, 602".
8. All'articolo 398 del codice di procedura penale, al comma 5-bis,
dopo le parole: "dagli articoli" è inserita la seguente "600" e
dopo le parole: "600-quinquies" sono inserite le seguenti: "601,
602".
9. All'articolo 472 del codice di procedura penale, al comma 3-bis,
dopo le parole: "dagli articoli" è inserita la seguente: "600" e
dopo le parole: "600-quinquies" sono inserite le seguenti: "601,
602".
10. All'articolo 498 del codice di procedura penale, al comma
4-ter, dopo le parole: "agli articoli" è
inserita la seguente: "600" e dopo le parole: "600-quinquies" sono
inserite le seguenti: "601, 602".
Art. 16. Disposizioni transitorie
1. La disposizione di cui al comma 1, lettera a), dell'articolo
6 si applica solo ai reati commessi successivamente alla data di
entrata in vigore della presente legge.
2. La disposizione di cui al comma 1, lettera b), dell'articolo 6,
ai soli effetti della determinazione degli uffici cui spettano le
funzioni di pubblico ministero o di giudice incaricato dei
provvedimenti previsti per la fase delle indagini preliminari
ovvero di giudice dell'udienza preliminare, non si applica ai
procedimenti nei quali la notizia di reato è stata iscritta nel
registro di cui all'articolo 335 del codice di procedura penale
precedentemente alla data di entrata in vigore della presente
legge.
3. Le disposizioni del comma 2 dell'articolo 7 non si applicano ai
procedimenti di prevenzione già pendenti alla data di entrata in
vigore della presente legge.
L. 11 AGOSTO 2003, N. 231
DIFFERIMENTO DELLA PARTECIPAZIONE ITALIANA A OPERAZIONI
INTERNAZIONALI
(Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - N. 197 del 26 agosto
2003)
Art. 1. Termini relativi alla partecipazione italiana a
operazioni internazionali
1. È differito al 31 dicembre 2003 il termine previsto
dall'articolo 1, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 20
gennaio 2003, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 18
marzo 2003, n. 42, relativo alla partecipazione di personale
militare e civile alle seguenti operazioni internazionali:
a) Joint Forge in Bosnia;
b) Multinational Specialized Unit (MSU) in Bosnia e Kosovo;
c) Joint Guardian in Kosovo e Fyrom;
d) NATO Headquarters Skopje (NATO HQS) in Fyrom;
e) United Nations Mission in Kosovo (UNMIK) e Criminal Intelligence
Unit (CIU) in Kosovo;
f) Albit, Albania 2 e NATO Headquarters Tirana (NATO HQT) in
Albania;
g) Temporary International Presence in Hebron (TIPH 2);
h) United Nations Mission in Etiopia ed Eritrea (UNMEE).
2. È differito al 31 dicembre 2003 il termine previsto
dall'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 20 gennaio 2003, n. 4,
convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 2003, n. 42,
relativo alla partecipazione di personale militare e civile
all'operazione internazionale EU Concordia in Macedonia.
3. È differito al 31 dicembre 2003 il termine previsto
dall'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 20 gennaio 2003, n. 4,
convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 2003, n. 42,
relativo alla partecipazione di personale militare e civile
all'operazione internazionale Enduring Freedom e alla missione
Active Endeavour ad essa collegata.
4. È differito al 31 dicembre 2003 il termine previsto
dall'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 20 gennaio 2003, n. 4,
convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 2003, n. 42,
relativo alla partecipazione di personale militare e civile
all'operazione internazionale International Security Assistance
Force-ISAF.
5. È differito al 31 dicembre 2003 il termine previsto
dall'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 20 gennaio 2003, n. 4,
convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 2003, n. 42,
relativo alla partecipazione alla missione di monitoraggio
dell'Unione europea nei territori della ex Jugoslavia-EUMM.
6. Per le finalità previste dal presente articolo è autorizzata la
spesa di 358.355.586 euro.
Art. 2. Termini relativi alla partecipazione di personale
delle Forze di polizia a operazioni internazionali
1. È differito al 31 dicembre 2003 il termine previsto
dall'articolo 1, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 20
gennaio 2003, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 18
marzo 2003, n. 42, relativo alla partecipazione del personale della
Polizia di Stato alla missione United Nations Mission in Kosovo
(UNMIK).
2. È differito al 31 dicembre 2003 il termine previsto
dall'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 20 gennaio 2003, n. 4,
convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 2003, n. 42,
relativo allo sviluppo di programmi di cooperazione delle Forze di
polizia italiane in Albania e nei Paesi dell'area balcanica.
3. È autorizzata, per l'anno 2003, l'ulteriore spesa di 331.144
euro per la partecipazione di personale della Polizia di Stato e
dell'Arma dei carabinieri alla missione in Bosnia-Erzegovina,
denominata EUPM, di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge
20 gennaio 2003, n. 4,
convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 2003, n.
42.
4. Per le finalità previste dai commi 1 e 2 è autorizzata la spesa
di 4.994.414 euro.
Art. 3. Partecipazione italiana ai processi di pace in
corso per la Somalia e il Sudan
1. È autorizzata, per l'anno 2003, l'ulteriore spesa di 229.251
euro per la partecipazione italiana ai processi di pace in corso
per la Somalia e il Sudan, di cui all'articolo 2-bis del
decreto-legge 20 gennaio 2003, n. 4, convertito, con modificazioni,
dalla legge 18 marzo 2003, n. 42.
Art. 4. Partecipazione italiana ad iniziative di pace e
umanitarie nell'Africa sub-sahariana
1. Per le finalità di cui all'articolo 1 della legge 6 febbraio
1992, n. 180, il Ministero degli affari esteri è autorizzato ad
attuare iniziative di pace in sede internazionale da realizzare
nell'Africa sub-sahariana, per un'ulteriore spesa di 5.200.000
euro.
Art. 5. Rinvii normativi
1. Salvo quanto previsto dalla presente legge, si applicano gli
articoli 2, commi 2 e 3, 3, 4, 5, 7, 8, commi 1 e 2, 9, 10, 13, 14,
commi 1, 2, 4, 5 e 7, del decreto-legge 28 dicembre 2001,
n.451,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n.
15.
Art. 6. Valutazione del servizio prestato in operazioni
internazionali
1. I periodi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio
e di imbarco svolti dagli ufficiali delle Forze armate e dell'Arma
dei carabinieri presso i comandi, le unità, i reparti e gli enti
costituiti per lo svolgimento delle missioni e delle operazioni
internazionali di cui alla presente legge, sono validi ai fini
dell'assolvimento degli obblighi previsti dalle tabelle 1, 2 e 3
allegate al D.Lgs. 30 dicembre 1997, n. 490, e al D.Lgs. 5 ottobre
2000, n. 298, e successive modificazioni.
Art. 7. Indennità di missione
1. Con decorrenza dalla data di entrata nel territorio, nelle
acque territoriali e nello spazio aereo dei Paesi interessati e
fino alla data di uscita dagli stessi per il rientro nel territorio
nazionale, al personale appartenente ai contingenti di cui agli
articoli 1, commi 1, 2, 3 e 4, 2, comma 1, e 3 è corrisposta per
tutta la durata del periodo, in aggiunta allo stipendio o alla paga
e agli altri assegni a carattere fisso e continuativo, l'indennità
di missione di cui al regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, nella
misura del 98 per cento, detraendo eventuali indennità e
contributicorrisposti
agli interessati direttamente dagli organismi internazionali.
2. La misura dell'indennità di cui al comma 1, per il personale
militare appartenente ai contingenti di cui all'articolo 1, commi 3
e 4, e per il personale dell'Arma dei carabinieri in servizio di
sicurezza presso la sede diplomatica di Kabul in Afghanistan, è
calcolata sul trattamento economico all'estero previsto con
riferimento ad Arabia Saudita, Emirati Arabi e Oman.
3. L'indennità di cui al comma 1 è corrisposta al personale che
partecipa alle missioni di cui all'articolo 1, comma 5, e 2, comma
3, nella misura intera, incrementata del 30 per cento se il
personale non usufruisce, a qualsiasi titolo, di vitto e alloggio
gratuiti.
4. Al personale che partecipa alla missione di cui all'articolo 2,
comma 2, si applicano il trattamento economico previsto dalla legge
8 luglio 1961, n. 642, e l'indennità speciale, di cui all'articolo
3 della medesima legge, nella misura del 50 per cento dell'assegno
di lungo servizio all'estero.
Art. 8. Disposizioni in materia contabile
1. Le disposizioni in materia contabile previste dall'articolo
8, comma 2, del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito,
con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15, sono estese
alle acquisizioni di materiali d'armamento e di equipaggiamenti
individuali e si applicano entro il limite complessivo di
50.000.000 di euro, a valere sullo stanziamento di cui all'articolo
15, comma 1.
Art. 9. Compagnia di fanteria rumena
1. È autorizzata, nei limiti temporali di cui all'articolo 1,
comma 1, la spesa di 697.029 euro per il sostegno logistico della
compagnia di fanteria rumena, di cui all'articolo 11 del
decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15.
Art. 10. Cessione di materiali e sostegno logistico
1. Nei limiti temporali di cui all'articolo 1, comma 4, il
Ministero della difesa è autorizzato a cedere a titolo gratuito
alle Forze armate afghane materiali, equipaggiamenti e veicoli
dismessi alla data di entrata in vigore della presente legge,
escluso il materiale d'armamento.
2. Nei limiti temporali di cui all'articolo 1, comma 4, è
autorizzata la spesa di 2.087.180 euro per la cessione a titolo
gratuito di vestiario e materiale d'equipaggiamento, escluso il
materiale d'armamento, e di 773.904 euro per il sostegno logistico
a favore di unità delle Forze armate afghane.
Art. 11. Modifica all'articolo 1, comma 8, e
interpretazione autentica degli articoli 2, comma 2, e 3, commi 1 e
3-bis, del decreto-legge 20 gennaio 2003, n. 4, convertito, con
modificazioni, dalla legge 18 marzo 2003, n. 42
1. All'articolo 1, comma 8, del decreto-legge 20 gennaio 2003, n.
4, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 2003, n. 42,
le parole: "la spesa di euro 359.549.625" sono sostituite dalle
seguenti: "la spesa di euro 389.023.554".
2. Il comma 2 dell'articolo 2 e i commi 1 e 3-bis dell'articolo 3
del decreto-legge 20 gennaio 2003, n. 4, convertito, con
modificazioni, dalla legge 18 marzo 2003, n. 42, devono intendersi
nel senso che l'indennità di missione è corrisposta nelle misure
dagli stessi indicate a decorrere dal 1° gennaio 2003.
Art. 12. Disposizioni in materia penale
1. Al personale militare impiegato nelle operazioni di cui
all'articolo 1, commi 3 e 4, si applicano il codice penale militare
di guerra e l'articolo 9 del decreto-legge 1° dicembre 2001, n.
421, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 gennaio 2002, n.
6.
2. I reati commessi dallo straniero in territorio afghano, a danno
dello Stato o di cittadini italiani partecipanti alle missioni di
cui all'articolo 1, commi 3 e 4, sono puniti sempre a richiesta del
Ministro della giustizia, e sentito il Ministro della difesa per i
reati commessi a danno di appartenenti alle Forze armate.
3. Per i reati di cui al comma 2 la competenza territoriale è del
tribunale di Roma.
4. Al personale militare impiegato nelle operazioni di cui agli
articoli 1, commi 1, 2 e 5, 2, commi 2 e 3, e 3 si applicano il
codice penale militare di pace e l'articolo 9, commi 3, 4, lettere
a), b), c) e d), 5 e 6, del decreto-legge 1° dicembre 2001, n. 421,
convertito, con modificazioni, dalla legge 31 gennaio 2002, n.
6.
Art. 13. Disposizioni di convalida
1. In relazione a quanto previsto dalle disposizioni di cui alla
presente legge, sono convalidati gli atti adottati, le attività
svolte e le prestazioni effettuate fino alla data di entrata in
vigore della legge stessa.
Art. 14. Relazione sulle operazioni internazionali in
corso
1. Ogni sei mesi i Ministri degli affari esteri e della difesa
riferiscono al Parlamento sulla realizzazione degli obiettivi
fissati, sui risultati raggiunti e sull'efficacia degli interventi
effettuati nell'àmbito delle operazioni internazionali in
corso.
Art. 15. Copertura finanziaria
1. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui
alla presente legge, escluso l'articolo 4, pari a 367.468.508 euro
per l'anno 2003, si provvede mediante utilizzo del fondo di riserva
per le spese impreviste, ai sensi dell'articolo 1, comma 63, della
legge 28 dicembre 1995, n. 549.
2. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui
all'articolo 4, pari a 5.200.000 euro per l'anno 2003, si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai
fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'àmbito dell'unità
previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per
l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero degli affari esteri.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
Art. 16. Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
DECRETO LEGISLATIVO 31 LUGLIO 2003, N. 236
DISPOSIZIONI INTEGRATIVE E CORRETTIVE DEL DECRETO LEGISLATIVO 8
MAGGIO 2001, N. 215, IN MATERIA DI DISCIPLINA DELLA TRASFORMAZIONE
PROGRESSIVA DELLO STRUMENTO MILITARE IN PROFESSIONALE, A NORMA
DELL'ARTICOLO 3, COMMA 1, DELLA LEGGE 14 NOVEMBRE 2000, N.
331
(Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - N. 199 del 28 agosto
2003)
Per una migliore comprensione delle
novità legislative si riporta integralmente il D.Lgs. 8 maggio
2001, n. 215, recante "Disposizioni per disciplinare la
trasformazione progressiva dello strumento militare in
professionale, a norma dell'articolo 3, comma 1, della l. 14
novembre 2000, n. 331" (in corsivo il testo modificato o
aggiunto)
Capo I - Generalità
Art. 1. Ambito di
applicazione
1. Le disposizioni del presente
decreto legislativo disciplinano la progressiva trasformazione
dello strumento militare in professionale, prevedendo la graduale
sostituzione del personale in servizio obbligatorio di leva
dell'Esercito, della Marina militare, di seguito Marina e
dell'Aeronautica militare, di seguito Aeronautica, con volontari di
truppa nonché, in coerenza con i relativi compiti, con personale
civile della difesa. Le disposizioni in materia di gestione degli
organici non si applicano al Corpo delle capitanerie di porto ove
non espressamente previsto.
2. Nell'ambito della trasformazione, viene disciplinato il
progressivo adeguamento delle dotazioni organiche ovvero dei
contingenti massimi del personale militare dell'Esercito, della
Marina e dell'Aeronautica appartenenti alle categorie:
a) dei ruoli degli ufficiali del servizio permanente di cui
all'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e
successive modificazioni;
b) dei ruoli dei sottufficiali in servizio permanente di cui
all'articolo 3 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, e
successive modificazioni;
c) dei volontari di truppa in servizio permanente di cui
all'articolo 2 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, e
successive modificazioni;
d) dei volontari di truppa in ferma breve di cui all'articolo 7 del
decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, e successive
modificazioni.
Capo II - Disciplina degli
organici nel periodo transitorio
Art. 2. Organico complessivo
delle Forze armate
1. L'entità complessiva delle
dotazioni organiche del personale militare dell'Esercito, della
Marina e dell'Aeronautica è fissata a 190.000 unità a decorrere
dalla data del 1° gennaio 2007.
2. Alla data del 1° gennaio 2021 le dotazioni organiche per
ciascuna delle categoria di personale indicate all'articolo 1,
comma 2, sono riportate nella tabella "A" allegata al presente
decreto.
3. Al fine di conseguire la progressiva riduzione a 190.000 unità,
secondo un andamento delle consistenze del personale in servizio
coerente con l'evoluzione degli oneri indicata nella tabella "A"
allegata alla legge 14 novembre 2000, n. 331, e nel rispetto della
ripartizione indicata nella tabella "A" di cui al comma 2, sino al
31 dicembre 2020, le dotazioni organiche del personale
dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, a decorrere dal
2003, sono annualmente determinate con decreto del Ministro della
difesa, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica e con il Ministro per la funzione
pubblica.
Art. 3. Ufficiali
1. Fino al 31 dicembre 2005, il
riordino degli organici dei ruoli degli ufficiali dell'Esercito,
della Marina e dell'Aeronautica, incluso il Corpo delle capitanerie
di porto. continua ad essere disciplinato con le modalità definite
dall'articolo 60, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 dicembre
1997, n. 490, e successive modificazioni.
2. A decorrere dal 2096, le dotazioni organiche dei ruoli degli
ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica sono
determinate annualmente con il decreto di cui all'articolo 2, comma
3.
Art. 4. Sottufficiali
1. Per gli anni 2001 e 2002, le
dotazioni organiche dei ruoli dei sottufficiali dell'Esercito,
della Marina e dell'Aeronautica sono indicate nella tabella "B"
allegata al presente decreto.
2. Al fine di realizzare con gradualità la riduzione degli organici
da conseguire al 31 dicembre 2020, nella misura indicata per
l'Esercito, la Marina e l'Aeronautica nella tabella "A" allegata al
presente decreto, a decorrere dall'anno 2003, le dotazioni
organiche del personale di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b),
sono determinate annualmente con il decreto di cui all'articolo 2,
comma 3.
Art. 5. Volontari di truppa
in servizio permanente e in ferma breve
1. Nell'ambito del progressivo
incremento dei volontari di truppa in servizio permanente, è
autorizzata, per il biennio 2001-2002, l'immissione in servizio
permanente di non più di 10.450 unità, comprensive dei 2.531
volontari di cui all'articolo 3, comma 2 della legge 14 novembre
2000, n. 331, ad incremento della dotazione organica fissata
dall'articolo 2 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196. Il
personale in servizio non può comunque eccedere le seguenti
consistenze medie annue:
a) anno 2001: Esercito 17.840 unità; Marina 2.797 unità;
Aeronautica 1.658 unità;
b) anno 2002: Esercito 23.438 unità; Marina 3.183 unità;
Aeronautica 1.750 unità.
2. Per il biennio 2001 - 2002 i contingenti dei volontari di truppa
in ferma breve e in rafferma in servizio non possono eccedere le
seguenti consistenze medie annue:
a) anno 2001: Esercito 23.223 unità; Marina 5.272 unità;
Aeronautica 2.033 unità;
b) anno 2002: Esercito 24.066 unità; Marina 5.318 unità;
Aeronautica 2.075 unità.
3. Al fine di realizzare con gradualità il raggiungimento degli
organici da conseguire al 1° gennaio 2021, nella misura indicata
nella tabella "A" allegata al presente decreto a decorrere
dall'anno 2003, le dotazioni organiche del personale di cui
all'articolo 1, comma 2, lettere c) e d), sono determinate
annualmente con il decreto di cui all'articolo 2, comma 3.
4. Le eventuali carenze organiche nel ruolo dei volontari in
servizio permanente possono essere devolute in aumento ai limiti
massimi dei volontari in ferma breve, in rafferma o in ferma
prefissata.
Art. 6. Gestione delle
eccedenze
1. Ai fini del progressivo
conseguimento dei volumi organici stabiliti dalla tabella "A"
allegata al presente decreto e fino alla data del 31 dicembre 2020,
il personale militare in servizio permanente dell'Esercito, della
Marina e dell'Aeronautica eccedente rispetto alle dotazioni
organiche stabilite per l'anno di riferimento, da individuarsi con
decreto del Ministro della difesa, è assorbito attraverso il
transito, nei limiti delle rispettive dotazioni organiche, nei
ruoli del personale civile dell'Amministrazione della difesa nonché
nei ruoli di altre amministrazioni pubbliche, tenuto conto dei
rispettivi fabbisogni annuali, dei profili di impiego e nel
rispetto dellaprogrammazione delle assunzioni di cui all'articolo
39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Il transito dovrà in ogni
caso avvenire salvaguardando i processi di riqualificazione
previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro e comunque
nell'ambito della quota prevista per l'accesso dall'esterno.
2. La disciplina del transito nei ruoli del personale civile delle
amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici nazionali non
economici di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni, è
definita con decreto del Presidente della Repubblica, da emanarsi
ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n.
400, e successive modificazioni e integrazioni, su proposta del
Ministro della difesa, di concetto con il Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica e il Ministro per la
funzione pubblica.
3. Il transito nei ruoli delle amministrazioni di cui al decreto
legislativo n. 29 del 1993 diverse da quelle di cui al comma 2
avviene, fermi restando i limiti stabiliti al comma 1, e
compatibilmente con i titoli culturali e professionali necessari,
secondo tabelle di corrispondenza e criteri di priorità stabiliti
con decreto del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con
il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica.
4. Il personale eccedente di cui al comma 1 può permanere presso
l'Amministrazione della difesa per un periodo massimo di 9 mesi,
entro il quale può avvenire, a domanda, il transito di cui ai commi
2 e 3. Al termine di tale periodo, e comunque a decorrere dal 1°
gennaio 2006, qualora sussistano ancora eccedenze, il personale con
meno di cinque anni dai limiti di età provati per ciascuna
categoria di personale viene collocato in ausiliaria. Il
contingente massimo di personale da collocare in ausiliaria è
stabilito con il decreto di cui all'articolo 2, comma 3(1).
5. Il collocamento in ausiliaria di cui al comma 4 avviene a
domanda. Qualora le domande siano insufficienti viene collocato in
tale posizione l'ufficiale o il sottufficiale anagraficamente più
anziano e, a parità di età, l'ufficiale o il sottufficiale meno
anziano in grado. Qualora, invece, le domande siano superiori al
contingente massimo di cui al comma 4, viene collocato in tale
posizione l'ufficiale o il sottufficiale anagraficamente più
anziano e, a parità di età, l'ufficiale o il sottufficiale più
anziano in grado.
6. Al fine di rispettare il limite massimo degli oneri di cui alla
tabella A allegata alla legge 14 novembre 2000, n. 331, il
personale militare che, dopo la conclusione delle procedure di cui
ai commi da 1 a 5, permanga in eccedenza è considerato in servizio
ai fini dei successivi decreti annuali di cui all'articolo 2, comma
3.
7. Non è consentito il transito di cui ai commi 2 e 3 agli
ufficiali o ai sottufficiali che abbiano in corsa una ferma
obbligatoria. Gli ufficiali o i sottufficiali transitati nei ruoli
del personale civile dell'Amministrazione della difesa o nelle
altre amministrazioni sono rispettivamente collocati nella riserva
di complemento e nella riserva.
8. Gli ufficiali ed i sottufficiali transitati nei ruoli del
personale civile dell'Amministrazione della difesa o nelle altre
amministrazioni conservano, ai fini del trattamento economico, le
anzianità di grado e di servizio complessivamente maturate nonché,
ove più favorevole, il trattamento economico acquisito, mediante
l'attribuzione di assegno personale pari alla relativa differenza.
riassorbibile con i futuri incrementi retributivi conseguenti a
progressione di carriera o per effetto di disposizioni normative a
carattere generale.
9. Il collocamento in ausiliaria per effetto delle disposizioni del
presente articolo è equiparato a tutti gli effetti a quello per il
raggiungimento dei limiti di età. Al medesimo personale si
applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 30 dicembre
1997, n. 498, per il reimpiego nell'àmbito del comune o della
provincia di residenza presso l'Amministrazione di appartenenza od
altra amministrazione.
Capo III - Sospensione del
servizio di leva
Art. 7. Sospensione del
servizio di leva
1. Il servizio obbligatorio di leva
è sospeso a decorrere dal 1° gennaio 2007. A decorrere dal 1°
gennaio 2004 e fino al 31 dicembre 2006 sono chiamati a svolgere il
servizio di leva, anche in qualità di ausiliari nelle Forze di
polizia ad ordinamento militare e civile e nelle amministrazioni
dello Stato, i soggetti nati entro il 1985. La durata del servizio
di leva è quella stabilita dalle disposizioni vigenti(2).
2. Dall'anno 2002 il contingente di militari di truppa chiamati ad
assolvere il servizio obbligatorio di leva è annualmente ripartito,
con decreto del Ministro della difesa, tra l'Esercito, la Marina,
compreso il Corpo delle capitanerie di porto, e l'Aeronautica. Per
il Corpo delle capitanerie di porto il decreto è adottato di
concerto con il Ministro dei trasporti e della navigazione.
3. Nei casi previsti dall'articolo 2, comma 1, lettera f), della
legge 14 novembre 2000, n. 331, il servizio di leva è ripristinato
con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione
del Consiglio dei Ministri.
Art. 8. Modalità per la
chiamata alle armi
1. Con decreto del Ministro della
difesa, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
del presente decreto, è disciplinata la gestione unitaria dei
giovani disponibili a prestare in armi il servizio di leva,
mediante la definizione delle priorità per l'assegnazione dei
giovani alle Forze armate secondo quanto disposto dall'articolo 1
del decreto legislativo 30 dicembre 1997,n. 504.
Tale decreto tiene conto, per l'assegnazione dei Giovani al Corpo
equipaggi militari marittimi della Marina, dei requisiti previsti
dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 14
febbraio 1964, n. 237, così come sostituito dall'articolo 4 della
legge 31 maggio 1975, n. 191.
2. Con il decreto di cui al comma 1, il Ministro della difesa
dispone, altresì, affinché sia reclutato prioritariamente il
personale da assegnare ad enti e reparti dislocati entro 100
chilometri dal luogo di residenza e il personale che risponde per
indice di idoneità somatico-funzionale o titolo di studio o
precedente occupazione ai profili di incarico di ciascuna Forza
armata.
3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, allo scopo di agevolare il periodico rientro al luogo di
residenza dei militari di leva che non possono essere impiegati
entro i 100 chilometri dal predetto luogo di residenza, a causa
della dislocazione delle unità e delle strutture militari sul
territorio nazionale, il rimborso degli oneri connessi alle spese
effettivamente sostenute per viaggi in ferrovia, autolinee e
piroscafi, nel limite del costo del biglietto a tariffa d'uso,
escluso l'eventuale supplemento per il vino e per la classe di
diritto stabilita dall'articolo 12 della legge 18 dicembre 1973, n.
836, è a carico dell'Amministrazione della difesa. Tali norme sono
estese anche ai volontari in ferma annuale di cui all'articolo
16.
4. Il Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dei
trasporti e della navigazione, sentite le regioni e gli enti locali
interessati, assume iniziative volte ad agevolare la fruizione dei
mezzi di trasporto pubblici per i militari di leva ed i volontari
di truppa in ferma annuale di ciascuna Forza armata.
Art. 9. Ritardi per motivi di
studio degli studenti universitari.
1. All'articolo 3, comma 2, del
decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 504, le parole "Per
ottenere il beneficio" sono sostituite dalle seguenti: "Sino al 31
dicembre 2003, per ottenere il beneficio".
2. (omissis)
Art. 10. Dispensa dalla ferma
di leva
1. (omissis)
2. (omissis)
3. All'articolo 7, comma I, lettera f). del decreto legislativo 30
dicembre 1997, n. 504, le parole "per un periodo di almeno 60
giorni" sono soppresse.
Art. 11. Contingenti
ausiliari
1. Il Ministro della difesa,. di
concerto con i Ministri dell'interno, della giustizia e delle
finanze, fatte salve le esigenze dell'Esercito, della Marina, ivi
comprese quelle del Corpo delle capitanerie di porto, e
dell'Aeronautica, stabilisce, a decorrere dal 1° gennaio 2003 e
fino alla sospensione della leva, i contingenti autorizzati a
prestare servizio di leva nell'Arma dei carabinieri, nella Polizia
di stato, nel Corpo della guardia di finanza, nel Corpo di polizia
penitenziaria e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, compresi
i volontari di cui all'articolo 10, comma 6, della legge 10 agosto
2000, n. 246, tenendo conto della progressiva contrazione del
contingente di giovani da chiamare alle armi.
Art. 11-bis. Sospensione
delle attività dei consigli di leva(3)
1. La data dell'ultima chiamata alla
leva e la data di sospensione delle attività dei consigli di leva
sono stabilite con decreto del Ministro della difesa.
2. Le modalità di attuazione della sospensione delle attività di
cui al comma 1 sono determinate con decreto direttoriale della
Direzione generale della leva, reclutamento obbligatorio,
militarizzazione, mobilitazione civile e corpi ausiliari.
Art. 11-ter. Formazione delle
liste di leva(4)
1. Ai fini del ripristino del
reclutamento obbligatorio nei casi di cui all'articolo 2, comma 1,
lettera f), della legge 14 novembre 2000, n. 331, i comuni e le
autorità diplomatiche e consolari continuano a svolgere le attività
per la formazione e l'aggiornamento delle liste di leva anche
successivamente alla formazione delle liste della classe 1985.
Capo IV - Volontari di
truppa
Art. 12. Volontari di truppa
in ferma prefissata e in rafferma
1. A decorrere dal 1° gennaio 2002,
l'Esercito, la Marina e l'Aeronautica sono autorizzate a reclutare
volontari di truppa in ferma prefissata di durata di cinque anni,
con la possibilità di concedere, al termine della ferma prefissata,
due successive rafferme biennali.
2. I volontari di cui al comma 1 e quelli in ferma breve sono
assegnati ai comandi, enti, reparti e unità dislocati su tutto il
territorio nazionale e possono essere impiegati anche in operazioni
condotte fuori dal territorio nazionale(5).
3. Ai volontari di cui al comma 1 è corrisposto il trattamento
economico previsto per i volontari in ferma breve.
4. Ai volontari di cui al comma 1 sono estese, in quanto
applicabili, le norme in materia di stato giuridico e avanzamento
relative ai volontari di truppa in servizio permanente.
5. Ai volontari di cui al comma 1 ed a quelli in ferma breve che,
comandati in servizio isolato, si trovino nell'impossibilità,
attestata dall'autorità che dispone il servizio, di usufruire di
infrastrutture militari idonee, sono rimborsate le spese
documentate relative ai pasti e al pernottamento in albergo, nei
limiti di spesa previsti dalla vigente normativa per i volontari di
truppa in servizio permanente(6).
6. A decorrere dal 1° gennaio 2006, l'Esercito, la Marina e
l'Aeronautica sono autorizzate a reclutare volontari di truppa in
ferma prefissata di durata di un anno. Ai volontari di truppa in
ferma prefissata di un anno compete il trattamento economico dei
volontari di cui all'articolo 16, comma 1. Con decreto del Ministro
della difesa sono stabilite le modalità di valutazione della ferma
prefissata di un anno ai fini dell'ammissione alla ferma prefissata
di cinque anni.
7. Ai volontari di truppa in ferma prefissata si applicano gli
articoli 6, 7, 8, 9, 10 e 11 del decreto
legislativo 30 dicembre 1997, n. 505.
8. I volontari di truppa in ferma breve, in ferma prefissata ed in
rafferma possono usufruire a titolo gratuito della mensa e degli
alloggi collettivi di servizio(7).
Art. 13. Licenze e permessi
dei volontari di truppa in ferma prefissata e in rafferma
1. Al personale volontario di truppa
in ferma prefissata con meno di un anno di servizio:
a) si applica, in materia di licenze, la normativa vigente per il
personale militare in servizio di leva
obbligatorio, tenendo conto della maggiore durata del servizio, ad
eccezione di quanto previsto in materia di licenza illimitata senza
assegni in attesa di congedo;
b) la licenza speciale è concessa limitatamente alla fattispecie
prevista dall'articolo 6 della legge11 luglio 1978, n. 382;
c) possono essere concessi, soddisfatte le esigenze di servizio e
qualora non risultino procedimenti disciplinari in corso, permessi
speciali con decorrenza dall'inizio della libera uscita dell'ultimo
giorno lavorativo della settimana o precedente una festività.
2. Al personale volontario di truppa in ferma prefissata con oltre
un anno e meno di tre anni di servizio, con esclusione del
personale che frequenta corsi di formazione, al quale continua ad
applicarsi la disciplina prevista dai relativi ordinamenti:
a) è concesso annualmente un periodo di licenza ordinaria
retribuito pari a ventotto giorni lavorativi, comprensivi delle due
giornate previste dall'articolo 1, comma 1, lettera a),
dellalegge
23 dicembre 1977, n. 937, e sono altresì attribuite quattro
giornate di riposo da fruire nell'anno solare ai sensi ed alle
condizioni previste dalla legge 23 dicembre 1977, n. 937. Durante i
predetti periodi, al personale spetta la normale retribuzione,
escluse le indennità che non siano corrisposte per dodici
mensilità;
b) in caso di servizio all'estero o presso organismi
internazionali, con sede in Italia o all'estero, competono le
licenze previste dalle leggi che ne disciplinano l'impiego, da
accordi internazionali, ovvero da norme proprie dei predetti
organismi;
c) in caso di servizio presso enti e reparti ove l'orario
settimanale di lavoro è distribuito su cinque giorni, il sabato è
considerato non lavorativo ed i giorni di licenza ordinaria di cui
alla lettera a) sono ridotti di quattro giorni lavorativi;
d) nell'anno di maturazione del diritto di cui alla lettera a) o di
cessazione dal servizio, la durata della licenza ordinaria è
determinata in proporzione ai dodicesimi di servizio prestato. La
frazione di mese superiore a quindici giorni è considerata a tutti.
gli effetti come mese intero. La licenza ordinaria è un diritto
irrinunciabile e non è monetizzabile, fatto salvo quanto previsto
dall'articolo 11, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della
Repubblica 16 marzo 1999, n. 255. Nel caso di indifferibili
esigenze di servizio che non rendano possibile la fruizione della
licenza ordinaria nel corso dell'anno, la licenza ordinaria è
fruita entro il primo semestre dell'anno successivo.
Compatibilmente con le esigenze di servizio, in caso di motivate
esigenze di carattere personale, il personale fruisce della licenza
residua al 31 dicembre entro il mese di aprile dell'anno successivo
a quello di spettanza;
e) il diritto alla licenza ordinaria non è pregiudicato in caso di
assenza per infermità, anche se tale assenza si protrae per
l'intero anno solare. In quest'ultima ipotesi è autorizzato il
periodo di godimento della licenza ordinaria in relazione alle
esigenze di organizzazione del servizio. Le infermità insorte
durante la fruizione della licenza ordinaria ne interrompono il
godimento nei casi di ricovero ospedaliero o di infortuni e
malattie di durata superiore a tre giorni, adeguatamente
documentate e che l'amministrazione sia posta in condizione di
accertare a seguito di tempestiva informazione;
f) in caso di richiamo dalla licenza ordinaria per indifferibili
esigenze di servizio, al personale richiamato compete il rimborso
delle spese di viaggio per il rientro in sede nonché il trattamento
previsto in occasione di servizi isolati fuori sede. Identico
trattamento compete anche nel caso di ritorno nella località ove il
personale fruiva della licenza ordinaria. Il personale ha, inoltre,
diritto al rimborso delle spese anticipate per il periodo di
licenza ordinaria non goduta;
g) si applicano le disposizioni di cui alle lettere b) e c) del
comma 1.
3. Al personale volontario di truppa in ferma prefissata con oltre
tre anni di servizio o in rafferma, con esclusione del personale
che frequenta i corsi di formazione, per il quale continua ad
applicarsi la disciplina prevista dai rispettivi ordinamenti:
a) è concesso, in ogni anno di servizio, un periodo di licenza
ordinaria retribuito pari a trenta giorni lavorativi comprensivi
delle due giornate previste dall'articolo 1, comma 1, lettera a),
della legge 23 dicembre 1977, n. 937, e sono altresì attribuite
quattro giornate di riposo da fruire nell'anno solare ai sensi ed
alle condizioni previste dalla legge 2 dicembre 1977, n. 937.
Durante i predetti periodi, al personale spetta la normale
retribuzione, escluse le indennità che non siano corrisposte per
dodici mensilità:
b) si applicano le disposizioni di cui alle lettere b), c), d), e),
f) e g) del comma 2.
Art. 14. Licenza
straordinaria dei volontari di truppa in ferma prefissata e in
rafferma.
1. Per il personale volontario di
truppa in ferma prefissata con oltre un anno di servizio, la
licenza straordinaria è disciplinata dalla normativa prevista
dall'articolo 13, comma 1, del decreto del Presidente della
Repubblica 31 luglio 1995, n. 394, e successive modificazioni. La
licenza straordinaria di convalescenza non è compresa nel tetto
massimo fissato per la licenza straordinaria dal predetto articolo
13, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del
1995.
2. Per il personale di cui al comma 1, la licenza breve è
soppressa.
3. Al personale volontario di truppa in ferma prefissata con oltre
un anno di servizio che intenda conseguire un titolo di studio di
scuola media superiore o universitario o Partecipare a corsi di
specializzazione post-universitari o ad altri corsi istituiti
presso le scuole pubbliche o parificate nella stessa sede di
servizio, oltre ai normali periodi di licenza straordinaria per
esami, è concesso, fatto salvo il soddisfacimento delle esigenze di
servizio un periodo annuale complessivo di centocinquanta ore da
dedicare alla frequenza dei corsi stessi. Tale periodo viene
detratto dai periodi previsti per la normale attività d'impiego,
secondo le esigenze prospettate dall'interessato al comando di
appartenenza. Nel caso di mancata frequenza dei corsi, il periodo
di licenza straordinaria già fruito potrà essere detratto dalla
licenza ordinaria dell'anno in corso ovvero dell'anno
successivo.
4. Al personale volontario di truppa in ferma prefissata o in
rafferma, il periodo di inidoneità al servizio, anche qualora non
dipenda da causa di servizio, è computato quale licenza
straordinaria di convalescenza con i seguenti limiti:
a) fino ad un massimo di quattro mesi per un periodo di ferma o
rafferma di durata inferiore o pari a un anno;
b) fino ad un massimo di un anno per un periodo di ferma o rafferma
di durata inferiore o pari a tre anni;
c) fino ad un massimo di due anni per ogni periodo di ferma o
rafferma superiore a tre anni. In ogni caso la licenza
straordinaria non può superare complessivamente i due anni a
quinquennio.
Art. 14-bis. Impiego dei
volontari che hanno subito ferite o lesioni in servizio(8)
1. Il militare di truppa in ferma
volontaria, giudicato idoneo al servizio militare incondizionato,
ma permanentemente non idoneo agli incarichi, specializzazioni,
categorie o specialità di assegnazione in seguito a ferite o
lesioni riportate in servizio, è impiegato, in attesa del giudizio
sulla eventuale dipendenza da causa di servizio, in mansioni
compatibili con il nuovo profilo sanitario. Può essere ammesso a
domanda alle successive rafferme biennali, nel rispetto dei limiti
previsti dall'articolo 15, comma 2, fino alla definizione
dell'eventuale dipendenza delle ferite o lesioni da causa di
servizio.
2. Il militare è prosciolto dalla ferma ovvero dalla rafferma
contratta se le ferite o lesioni non sono riconosciute dipendenti
da causa di servizio.
Art. 15. Volontari di truppa
in ferma breve e in rafferma
1. A decorrere dal 1° gennaio 2002,
ai volontari in ferma breve si applicano le disposizioni di cui
agli articoli 13 e 14.
2. Nell'ambito dei contingenti massimi di volontari di truppa in
ferma breve di cui all'articolo 5, è consentito prolungare la ferma
dei volontari in ferma breve triennale con tre ulteriori rafferme
biennali.
3. Ai fini dell'armonizzazione del trattamento economico con quello
dei volontari in servizio permanente, al personale volontario in
ferma breve o in rafferma è corrisposta un'indennità mensile pari a
lire 200.000 volta anche a compensare l'attività effettuata oltre
il normale orario di servizio.
4. Ai volontari di truppa in ferma breve e in rafferma sono estese,
in quanto applicabili, le norme in materia di stato giuridico e
avanzamento relative ai volontari di truppa in sevizio permanente.
4-bis. I volontari in ferma breve reclutati o ammessi alla rafferma
ai sensi della legge 24 dicembre 1986, n. 958, ovvero dell'articolo
2, comma 3, del decreto-legge 21 aprile 1999, n. 110, convertito,
con modificazioni, dalla legge 18 giugno 1999, n. 186, e i
volontari in ferma breve reclutati ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica 2 settembre 1997, n. 332, e non
utilmente collocati nelle graduatorie per l'accesso alle carriere
iniziali dallo stesso previste possono partecipare ai concorsi per
il transito nei ruoli dei volontari di truppa in servizio
permanente delle Forze armate di cui all'articolo 2, comma 4, del
decreto-legge 21 aprile 1999, n. 110, convertito, con
modificazioni, dalla legge 18 giugno 1999, n. 186, al compimento
del terzo anno di servizio(9).
4-ter. I vincitori dei concorsi di cui al comma 4-bis mantengono lo
status di volontario in ferma breve per il periodo necessario
all'espletamento dei tirocini pratico-sperimentali ovvero dei corsi
propedeutici e sono immessi nei ruoli del servizio permanente con
il grado di 1° caporal maggiore, o grado corrispondente, entro un
anno dalla data di approvazione della graduatoria del concorso e
nell'ordine risultante dalla stessa(10).
Art. 16. Volontari di truppa
in ferma annuale di cui all'art. 2, comma 4-bis, del decreto-legge
21 aprile 1999, n. 110, convertito, con modificazioni, dalla legge
18 giugno 1999, n. 186 1. Fino al 31 dicembre 2006, l'Esercito, la
Marina e l'Aeronautica possono continuare a reclutare volontari di
truppa in ferma annuale di cui all'articolo 2, comma 4-bis, del
decreto-legge 21 aprile 1999, n. 110. convertito, con
modificazioni, dalla legge 18 giugno 1999, n. 186. Si applica il
comma 4-ter del citato articolo 2 del decreto legge n. 110 del
1999, con riferimento agli organici e contingenti definiti
all'articolo 5. Per il Corpo delle capitanerie di porto gli
arruolamenti di cui al presente comma possono effettuarsi nei
limiti delle dotazioni organiche stabiliti dalla vigente
normativa.
2. Fermo restando quanto previsto al secondo periodo del comma 1,
il periodo di ferma dei volontari in ferma annuale può essere
prolungato, su proposta dello Stato maggiore della Forza armata di
appartenenza e previo consenso dell'interessato, sino ad un massimo
di ulteriori sei mesi, per consentirne l'impiego ovvero la proroga
dell'impiego nell'ambito di operazioni condotte fuori dal
territorio nazionale o a bordo di unità navali impegnate fuori
dalla normale sede di servizio, ovvero in concorso con le Forze di
polizia per il controllo del territorio nazionale, nonché per la
partecipazione ai concorsi per l'accesso alla ferma breve o
prefissata.
3. I volontari in ferma annuale, congedati senza demerito, possono
concorrere per l'assunzione di una nuova ferma annuale, previa
rinuncia al grado conseguito.
4. A decorrere dal 1° gennaio 2002, ai volontari in ferma annuale
si, applicano le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 1, e
all'articolo 14, comma 4.
Art. 17. Formazione
professionale, inserimento nel mondo del lavoro e crediti
formativi
1. Il Ministro della difesa stipula
convenzioni con associazioni di imprese private al fine di favorire
il collocamento preferenziale sul mercato del lavoro del personale
eccedente le esigenze delle Forze armate come determinate in
applicazione dell'articolo 2, prevedendo, in particolare, il
ricorso agli istituti previsti dalla legislazione vigente diretti
ad incentivare le assunzioni da parte delle imprese.
2. Le norme di incentivazione dell'occupazione e
dell'imprenditorialità che individuino i beneficiari anche sulla
base dell'età, della condizione occupazionale precedente, o della
residenza, sono applicate ai volontari di truppa in ferma breve e
in ferma prefissata congedati senza demerito che abbiano completato
la ferma prescindendo dai limiti di età e dai requisiti relativi
alla precedente condizione occupazionale, e considerando la
residenza precedente l'arruolamento.
3. Il Ministro della difesa, d'intesa con la Conferenza
Stato-regioni, definisce un programma di iniziative in materia di
formazione professionale e di collocamento nel mercato del lavoro
dei volontari di truppa in ferma breve e in ferma prefissata
congedati da attuarsi nelle singole regioni, tramite la stipula di
apposite convenzioni tra le amministrazioni regionali e le autorità
militari periferiche.
4. Il Ministero della difesa favorisce la costituzione di
cooperative di servizi tra i militari di truppa in ferma breve e in
ferma prefissata congedati per l'affidamento di attività di
supporto logistico di interesse delle Forze armate.
5. Le Università degli studi possono riconoscere crediti formativi,
ai fini del conseguimento di titoli di studio da esse rilasciati,
per attività formative prestate nel corso del servizio militare in
qualità di volontario di truppa in ferma breve ovvero in ferma
prefissata di uno o cinque anni, rilevanti per il curriculum degli
studi.
Art. 18. Riserve di posti per
i volontari in ferma prefissata e in ferma breve
1. Nei concorsi relativi all'accesso
nelle carriere iniziali dei seguenti Corpi e nell'Arma dei
carabinieri, le riserve di posti per i volontari di truppa in ferma
prefissata e ferma breve sono cosi determinate:
a) Arma dei carabinieri 70%;
b) Corpo della guardia di Finanza 70%;
c) Corpo Militare della Croce Rossa 100%;
d) Polizia di Stato 45%;
e) Corpo di Polizia Penitenziaria 60%;
f) Corpo nazionale dei Vigili del fuoco 45%;
g) Corpo forestale dello Stato 45%.
2. Le riserve di posti di cui al comma 1 non operano nei confronti
del personale ammesso alle successive rafferme biennali di cui
all'articolo 12, comma 1.
3. Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto con uno o più regolamenti, adottati ai sensi dell'articolo
17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive
modificazioni, sono disciplinati, mediante coerenti modifiche al
decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1997, n. 332, i
criteri per l'applicazione delle riserve di posti di cui al comma
1. [A decorrere dalla data di entrata in vigore del primo dei
regolamenti previsti dal presente comma è abrogato l'articolo 3,
comma 65, della legge 24 dicembre 1993, n. 537] (11).
4. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, con uno o più regolamenti,
adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto
1988, n. 400, e successive modificazioni, sentita la Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, è disciplinato l'accesso dei volontari di truppa in
ferma prefissata e in ferma breve, congedati senza demerito, nelle
carriere iniziali nei Corpi di polizia municipale e provinciale,
attraverso la previsione di riserve dei posti annualmente
disponibili.
5. Il Ministro della difesa con proprio decreto, da emanare entro
un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
disciplina la riserva di posti da devolvere ai volontari di truppa
in ferma prefissata e ferma breve, congedati senza demerito, in
misura pari al 50 per cento dei posti annualmente messi a concorso
nei ruoli civili del personale non dirigente del Ministero della
difesa.
6. La riserva di cui all'articolo 39, comma 15, del decreto
legislativo 12 maggio 1995, n. 196, fermi restando i diritti dei
soggetti aventi titolo all'assunzione obbligatoria ai sensi del
decreto legislativo 23 novembre 1988, n. 509, e successive
modificazioni e integrazioni, e della legge 12 marzo 1999, n. 68, è
elevata al 30% e si applica ai volontari in ferma breve o in ferma
prefissata di durata di cinque anni delle tre forze armate,
congedati senza demerito, anche al termine o durante le eventuali
rafferme contratte. I bandi di concorso o comunque i provvedimenti
che prevedano assunzioni di personale emanati dalle
amministrazioni, dalle aziende, dagli enti e dagli istituti dello
Stato, delle regioni, delle province e dei comuni, debbono recare
l'attestazione dei predetti posti riservati agli aventi diritto.
Tali amministrazioni, aziende, enti e istituti, trasmettono al
Ministero della difesa copia dei bandi di concorso o comunque dei
provvedimenti che prevedono assunzioni di personale nonché, entro
il mese di gennaio di ciascun anno, il prospetto delle assunzioni
operate ai sensi del presente articolo, nel corso dell'anno
precedente.
La riserva di cui al presente comma non si cumula con quella
prevista dal comma 1.
7. Qualora la riserva per i volontari di truppa in ferma prefissata
e in ferma breve nei concorsi per le assunzioni nelle carriere
iniziali delle amministrazioni indicate nei commi 1, 4, 5 e 6 non
possa operare integralmente o parzialmente, perché dà luogo a
frazioni di posto, tale frazione si cumula con la riserva relativa
ad altri concorsi banditi dalla stessa amministrazione ovvero ne è
prevista l'utilizzazione nell'ipotesi in cui l'amministrazione
proceda ad assunzioni attingendo dalla graduatoria degli
idonei.
Art. 19. Età massima per il
reclutamento dei volontari di truppa
1. L'età massima per il reclutamento
dei volontari di truppa in ferma prefissata e in ferma breve è
stabilita in 25 anni(12).
Capo V - Disposizioni in materia
dì ufficiali
Art. 20. Modifiche al decreto
legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e successive
modificazioni
1. (omissis)
2. (omissis)
3. (omissis)
4. (omissis)
5. All'articolo 12, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre
1997, n. 490 e successive modifiche, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) alla lettera b), le parole da "Ispettore Logistico" a "Ispettore
delle Armi" sono sostituite dalle seguenti: "ed ispettori a
competenza generale nell'ambito dell'esercito";
b) alla lettera c), le parole: "dai tre tenenti generali" sono
sostituite dalle seguenti: "dai due tenenti generali del ruolo
normale delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio,
trasmissioni";
6. Ai quadri I e VI della Tabella 1, allegata al decreto
legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e successive modificazioni,
alla riga "tenente", colonna 6, le parole: "3 anni" sono sostituite
dalle seguenti: "2 anni";
7. Ai quadri II e VII della Tabella 1, allegata al decreto
legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e successive modificazioni,
alla riga "tenente", colonna 6, sostituire le parole: "3 anni di
comando di plotone o di sezione recuperi o riparazioni o incarico
equipollente ovvero 3 anni complessivi negli incarichi di
comandante di autosezione o di addetto alle lavorazioni, permanendo
almeno 1 anno in ciascuno di questi ultimi incarichi, anche se
compiuti tutti o in parte nel grado inferiore" con le seguenti: "2
anni di comando di plotone o di sezione recuperi o riparazioni o
incarico equipollente ovvero un anno di comandante di autosezione e
un anno di addetto alle lavorazioni, anche se compiuto tutto o in
parte nel grado inferiore";
8. (omissis).
All'articolo 58 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e
successive modificazioni, dopo il comma 3 è inserito il
seguente;
"3-bis. Fino al 2005, su richiesta della Forza armata interessata,
in relazione alle effettive consistenze nei ruoli e dei risultati
conseguiti nei reclutamenti pianificati negli anni precedenti,
possono essere ammessi a partecipare ai concorsi per il
reclutamento nei ruoli speciali anche gli ufficiali di complemento
in servizio di prima nomina".
Art. 21. Ufficiali
ausiliari
1. Sono ufficiali ausiliari di
ciascuna Forza armata, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della
guardia di finanza, i cittadini di ambo i sessi reclutati in
qualità di:
a) ufficiali di complemento in servizio di prima nomina e in ferma
o rafferma biennale, reclutati ai sensi della normativa vigente, o
del congedo;
b) ufficiali piloti di complemento reclutati ai sensi dei titoli II
e III della legge 19 maggio 1986, n.224;
c) ufficiali in ferma prefissata o in rafferma;
d) ufficiali delle forze di completamento.
2. Il reclutamento degli ufficiali ausiliari di cui alle lettere c)
e d) può avvenire solo al fine di soddisfare specifiche e mirate
esigenze delle singole Forze armate connesse alla carenza di
professionalità tecniche nei rispettivi ruoli ovvero alla necessità
di fronteggiare particolari esigenze operative.
3. Il numero massimo delle singole categorie di ufficiali ausiliari
da mantenere annualmente in servizio è fissato con la legge di
bilancio, in coerenza con il processo di trasformazione dello
strumento militare in professionale(13).
Art. 22. Ufficiali di
complemento
1. Gli ufficiali di complemento in
servizio di prima nomina possono essere reclutati:
a) fino al 2006, tra i giovani soggetti alla leva nati entro il
1985;
b) qualora venga ripristinata la coscrizione obbligatoria, nei casi
previsti dall'articolo 2, comma 1, lettera f), della legge 14
novembre 2000, n. 331.
Art. 23. Ufficiali in ferma
prefissata
1. A decorrere dal 1° gennaio 2003,
ciascuna Forza armata, l'Arma dei carabinieri e il Corpo della
guardia di finanza possono arruolare, nei rispettivi ruoli,
ufficiali in ferma prefissata con durata della ferma di due anni e
sei mesi, incluso il periodo di formazione, da reclutare tra coloro
che hanno superato con esito favorevole gli appositi corsi
formativi(14).
2. Ai corsi di cui al comma 1 si accede tramite pubblico concorso
al quale possono partecipare i cittadini italiani che:
a) siano in possesso dei requisiti di cui alle lettere c), e), f) e
g) dell'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre
1997, n. 490, e successive modificazioni;
b) non abbiano superato il 38° anno d'età alla data indicata nel
bando di concorso;
c) siano in possesso dell'idoneità psico-fisica ed attitudinale
necessaria all'esercizio delle mansioni connesse.
3. Ai corsi di cui al comma 1, per l'Arma dei carabinieri si accede
tramite pubblico concorso al quale possono partecipare i cittadini
italiani che:
a) siano in possesso dei requisiti di cui alle lettere b), c), d),
e), f) dell'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 23 ottobre
2000, n. 298;
b) non abbiano superato il 32° anno d'età alla data indicata nel
bando di concorso;
c) siano riconosciuti in possesso dell'idoneità psico-fisica ed
attitudinale dal Centro nazionale di selezione e reclutamento del
Comando generale dell'Arma dei carabinieri.
4. Ai corsi di cui al comma 1, per il Corpo della guardia di
finanza, si accede tramite pubblico concorso al quale possono
partecipare i cittadini italiani che:
a) siano in possesso dei requisiti di cui alle lettere b), c), d),
e) ed f) dell'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo emanato
ai sensi dell'articolo 4 della legge 31 marzo 2000, n. 78;
b) non abbiano superato il 32° anno d'età alla data indicata nel
bando di concorso;
c) siano riconosciuti in possesso dell'idoneità psico-fisica e
attitudinale ai servizio incondizionato quale ufficiale.
5. Con decreto del Ministro della difesa o del Ministro delle
finanze, secondo le rispettive competenze, sono stabiliti:
a) i titoli di studio richiesti per l'ammissione ai singoli corsi,
ed eventualmente ulteriori requisiti, le tipologie e le modalità
dei concorsi e delle eventuali prove di esame, prevedendo, ove
necessario, programmi differenziati in relazione ai titoli di
studio richiesti, nonché la durata dei corsi; le modalità per lo
svolgimento dei rispettivi corsi di formazione e relativi programmi
sono determinati dai rispettivi Stati maggiori o Comandi
generali;
b) i requisiti psico-fisici e attitudinali richiesti ai fini
dell'esercizio delle mansioni previste per gli ufficiali in ferma
prefissata(15).
5-bis. I bandi di concorso per il reclutamento degli ufficiali in
ferma prefissata possono prevedere:
a) riserve di posti a favore dei diplomati presso le scuole
militari e gli istituti di cui al regio decreto 29 marzo 1943, n.
388, e dei figli di militari deceduti in servizio, nel limite
massimo complessivo del trenta per cento dei posti
disponibili;
b) la ripartizione dei posti messi a concorso per armi, specialità
o specializzazioni (16).
6. Gli allievi che superano gli esami di fine corso sono
nominati:
a) sottotenenti o guardiamarina in ferma prefissata, ausiliari del
corrispondente ruolo speciale della Forza armata d'appartenenza,
qualora il titolo di studio richiesto dal bando di concorso sia il
diploma di istruzione secondaria di secondo grado(17);
b) tenenti o sottotenenti di vascello in ferma prefissata,
ausiliari del corrispondente ruolo normale della Forza armata
d'appartenenza qualora il titolo di studio richiesto dal bando di
concorso sia il diploma di laurea;
c) sottotenenti dell'Arma dei carabinieri in ferma prefissata,
ausiliari del corrispondente ruolo speciale ovvero tenenti del
corrispondente ruolo tecnico-logistico;
d) sottotenenti del Corpo della guardia di finanza in ferma
prefissata, ausiliari del corrispondente ruolo speciale ovvero
tenenti del corrispondente ruolo tecnico-logistico.
7. L'anzianità relativa è determinata dalla media del punteggio
della graduatoria del concorso e di quello conseguito al termine
del corso stesso.
8. Gli allevi che non superino gli esami di fine corso in prima
sessione, sono ammessi a ripeterli in una sessione di riparazione
trascorsi almeno trenta giorni dalla sessione ordinaria. In caso di
superamento degli esami in tale sessione sono nominati ufficiali e
sono iscritti in ruolo, dopo i pari grado che hanno superato tutti
gli esami in prima sessione, con la medesima anzianità
assoluta.
9. Gli allievi che non superino gli esami in seconda sessione o che
dimostrino di non possedere il complesso delle qualità e delle
attitudini necessarie per bene assolvere le funzioni del grado o
che si rendano colpevoli di gravi mancanze contro la disciplina, il
decoro o la morale ovvero che non frequentino almeno un terzo delle
lezioni ed esercitazioni, sono dimessi dal corso previa
determinazione del direttore generale del personale militare e ad
essi si applica l'articolo 5, comma 5, del decreto legislativo 30
dicembre 1997, n. 490, e successive modificazioni.
10. Agli allievi ufficiali in ferma prefissata compete il
trattamento economico previsto per gli allievi ufficiali delle
accademie.
Art. 24. Stato giuridico ed
avanzamento degli ufficiali in ferma prefissata
1. Agli ufficiali in ferma
prefissata si applicano le norme di stato giuridico previste per
gli ufficiali di complemento.
2. Gli ufficiali in ferma prefissata che abbiano completato la
ferma, sono collocati in congedo.
3. Gli ufficiali in ferma prefissata che abbiano completato un anno
di servizio, possono partecipare, in relazione al titolo di studio
posseduto, ai concorsi per il reclutamento degli ufficiali di cui
all'articolo 4, comma 4, e all'articolo 5, comma 1, del decreto
legislativo 30 dicembre 1997, n. 490 e successive modificazioni,
sempre che gli stessi non abbiano superato il 40° anno d'età. Il
servizio prestato in qualità di ufficiale in ferma prefissata
costituisce titolo ai fini della formazione delle graduatorie di
merito.
4. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano all'Arma dei
carabinieri con riferimento al reclutamento degli ufficiali di cui
agli articoli 6, comma 3, 7, comma 1 e 8, comma 1, del decreto
legislativo 5 ottobre 2000, n. 298, sempreché gli ufficiali
interessati non abbiano superato il 34° anno di età.
5. Gli ufficiali in ferma prefissata possono essere posti in
congedo illimitato prima della scadenza della ferma, venendo
collocati nella riserva del complemento, per gravi mancanze
disciplinari o scarso rendimento in servizio. Il provvedimento è
adottato dal direttore generale del personale militare su proposta
dei superiori gerarchici competenti ad esprimere giudizi
sull'avanzamento.
5-bis. Gli ufficiali in ferma prefissata possono presentare domanda
per essere collocati in congedo a decorrere dal diciottesimo mese
di servizio. L'amministrazione militare d'appartenenza può rinviare
il collocamento in congedo sino a un massimo di sei mesi per
esigenze di impiego ovvero proroga dell'impiego nelle operazioni di
cui al comma 6, lettera b)(18).
6. Gli ufficiali in ferma prefissata possono essere:
a) ammessi, a domanda, ad una ulteriore ferma annuale;
b) trattenuti in servizio sino ad un massimo di sei mesi, su
proposta dei rispettivi Stati maggiori o Comandi generali e previo
consenso degli interessati, per consentirne l'impiego ovvero la
proroga dell'impiego nell'ambito di operazioni condotte fuori dal
territorio nazionale ovvero in concorso con le Forze di polizia per
il controllo del territorio nazionale o a bordo di unità navali
impegnate fuori dalla normale sede di servizio.
7. I sottotenenti ed i guardiamarina in ferma prefissata sono
valutati per l'avanzamento ad anzianità al grado superiore dai
superiori gerarchici al compimento del secondo anno di permanenza
nel grado e, se idonei, promossi con tale decorrenza.
Art. 25. Ufficiali delle
forze di completamento
1. In relazione alla necessità di
disporre di adeguate forze di completamento, con specifico
riferimento alle esigenze correlate con le missioni internazionali
ovvero con le attività addestrative, operative e logistiche sia sul
territorio nazionale sia all'estero, gli ufficiali di complemento o
in ferma prefissata, su proposta dei rispettivi Stati maggiori o
Comandi generali e previo consenso degli interessati, possono
essere richiamati in servizio con il grado e l'anzianità posseduta
ed ammessi ad una ferma non superiore ad un anno, rinnovabile a
domanda dell'interessato per non più di una volta, al termine della
quale sono collocati in congedo.
2. Agli ufficiali delle forze di completamento si applicano le
norme di stato giuridico previste per gli ufficiali del servizio
permanente.
3. L'avanzamento dei predetti ufficiali avviene con le modalità
previste per gli ufficiali del congedo di cui al Titolo IV della
legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni.
4. Gli ufficiali inferiori delle forze di completamento possono
partecipare ai concorsi per il reclutamento degli ufficiali di cui
all'articolo 4, comma 4, e all'articolo 5, comma 1, del decreto
legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e successive modificazioni,
sempre che gli stessi non abbiano superato il 40° anno di età. Al
termine dei prescritti corsi formativi, i predetti ufficiali sono
iscritti in ruolo, con il grado rivestito, dopo l'ultimo dei
parigrado in ruolo.
5. Le disposizioni di cui al comma 4 si applicano all'Arma dei
carabinieri con riferimento al reclutamento degli ufficiali di cui
agli articoli 6, comma 3, 7, comma 1 e 8, comma 1, del decreto
legislativo 5 ottobre 2000, n. 298, sempre che gli ufficiali
interessati non abbiano superato il 34° anno di età.
6. La nomina ad ufficiale di complemento ai sensi dell'articolo 4
del regio-decreto 16 maggio 1932, n. 819, può essere conferita ai
cittadini italiani in possesso di spiccata professionalità che
diano ampio affidamento di prestare opera proficua nelle Forze
armate. La nomina è conferita previo giudizio della Commissione
ordinaria d'avanzamento, che stabilisce il grado ed il ruolo
d'assegnazione, sentiti i rispettivi Capi di stato maggiore o
Comandanti generali.
7. Con decreto del Ministro della difesa o del Ministro delle
finanze, secondo le rispettive competenze, sono definite in
relazione alle specifiche esigenze di ciascuna Forza armata,
dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di
finanza:
a) le modalità per l'individuazione delle ferme e della loro
eventuale estensione nell'ambito del limite massimo di cui al comma
1;
b) i requisiti fisici ed attitudinali richiesti ai fini
dell'esercizio delle mansioni previste per gli ufficiali chiamati o
richiamati in servizio. Gli ordinamenti di ciascuna Forza armata,
dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza
individuano gli eventuali specifici requisiti richiesti, anche
relativamente alle rispettive articolazioni interne.
c) le procedure da seguirsi, le modalità per l'individuazione delle
professionalità e del grado conferibile ai sensi del comma 6, gli
eventuali ulteriori requisiti, secondo criteri analoghi a quelli
individuati dal titolo II del regio-decreto 16 maggio 1932, n.
819(19).
8. Agli ufficiali delle forze di completamento, che siano
lavoratori dipendenti pubblici, chiamati in servizio per le
esigenze delle forze di completamento, spettano, in aggiunta alle
competenze fisse ed eventuali determinate ed attribuite ai sensi
dell'articolo 28, comma 5, e limitatamente al periodo di effettiva
permanenza nelle posizioni precedentemente individuate, anche lo
stipendio e le altre indennità a carattere fisso e continuativo,
fatta eccezione per l'indennità integrativa speciale, dovute
dall'amministrazione di origine, che ne assicura la diretta
corresponsione all'interessato.
Art. 26. Incentivi per il
reclutamento degli ufficiali ausiliari
1. Agli ufficiali ausiliari si
applicano le disposizioni dell'articolo 77 del decreto del
Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, e successive
modificazioni. nonché le previsioni della legge 3 maggio 1955, n.
370, e successive modificazioni, in materia di conservazione del
posto di lavoro per i richiamati alle armi.
2. I periodi di servizio prestati quale ufficiale ausiliario sono
valutati nei pubblici concorsi con un punteggio incrementale non
inferiore a quello che le commissioni esaminatrici attribuiscono
per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti
pubblici.
3. Per gli ufficiali ausiliari che abbiano prestato servizio senza
demerito nell'Esercito, nella Marina e nell'Aeronautica sono
previste riserve di posti fino all'80 per cento dei posti
annualmente disponibili per la partecipazione ai concorsi di cui
all'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1997,
n. 490, e successive modificazioni.
4. Per gli ufficiali in ferma prefissata con almeno diciotto mesi
di servizio e per gli ufficiali di complemento e gli ufficiali
delle forze di completamento, che abbiano prestato servizio senza
demerito nell'Arma dei carabinieri sono previste riserve di posti
fino all'80 per cento dei posti annualmente disponibili per
l'accesso al ruolo tecnico-logistico dell'Arma dei carabinieri di
cui all'articolo 8 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n.
298(20).
4-bis. Per gli ufficiali in ferma prefissata che hanno prestato
servizio per almeno diciotto mesi senza demerito nell'Arma dei
carabinieri sono previste riserve fino al 40 per cento dei posti
annualmente disponibili per l'accesso al ruolo speciale dell'Arma
dei carabinieri di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5
ottobre 2000, n. 298 (21).
5. Le disposizioni di cui all'articolo 17 si applicano anche agli
ufficiali ausiliari, che abbiano prestato servizio senza
demerito.
5-bis. Le riserve di posti di cui all'articolo 18, commi 5 e 6, si
applicano anche agli ufficiali di complemento in ferma biennale e
agli ufficiali in ferma prefissata che hanno completato senza
demerito la ferma contratta(22).
Art. 27. Modifiche al decreto
legislativo 5 ottobre 2000, n. 298
1. (omissis)
Art. 28. Armonizzazione del
trattamento economico degli ufficiali
1. Al sottotenente di complemento in
servizio di prima nomina ed al tenente di complemento in rafferma
continuano ad essere corrisposti lo stipendio e le indennità
relative rispettivamente ai livelli retributivi VI° e VII°-bis
nonché le indennità operative già previste, rispettivamente, per i
gradi di sottotenente e di tenente dal decreto del Presidente della
Repubblica 31 luglio 1995, n. 394, e successive modificazioni e
integrazioni.
2. Agli ufficiali dei gradi di sottotenente, tenente, capitano e
maggiore in servizio permanente o in ferma dodecennale di cui alla
legge 19 maggio 1986, n. 224, ai quali si applica l'articolo 32,
comma 3, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298, sono
corrisposte, a decorrere dal 15 marzo 2001, anche le indennità
operative previste per il grado superiore dal decreto del
Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 394, e successive
modificazioni e integrazioni.
3. A decorrere dal 15 marzo 2001, agli ufficiali dell'Arma dei
carabinieri destinatari del trattamento economico di cui
all'articolo 43, commi ventiduesimo e ventitreesimo, della legge 1°
aprile 1981, n. 121, lo stipendio è determinato, se più favorevole,
sulla base dell'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 27 settembre
1982, n. 681, convertito, con modificazioni, dalla legge 20
novembre 1982, n. 869, prescindendo dalla promozione ai gradi ivi
previsti.
4. Agli ufficiali in ferma prefissata si applica il trattamento
previsto per gli ufficiali di complemento.
5. Agli ufficiali delle forze di completamento si applica, qualora
in servizio, il trattamento economico previsto per gli ufficiali
del servizio permanente.
Capo VI - Disposizioni varie e
finali
Art. 29. Disposizioni
finali
1. Fermi restando gli organici
complessivi fissati per ciascuna Forza armata indicati nella
tabella "A" allegata al presente decreto, potranno essere
apportati, senza oneri aggiuntivi, con decreto del Ministro della
difesa di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, modifiche alle dotazioni organiche delle
singole categorie di personale al fine di adeguarne la
disponibilità alle effettive esigenze funzionali da
soddisfare.
2. Fino al conseguimento delle dotazioni organiche indicate nella
tabella "A" allegata al presente decreto, le procedure di
reclutamento dei volontari di truppa in servizio permanente e in
ferma prefissata avvengono in deroga a quanto previsto
dall'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive
modificazioni.
3. Nell'ambito della progressiva trasformazione dello strumento
militare in professionale, il Ministero della difesa promuove,
anche mediante specifici corsi di riqualificazione previsti dal
contratto collettivo nazionale integrativo di lavoro, l'impiego di
personale civile della difesa in sostituzione di personale delle
Forze armate, inclusa l'Arma dei carabinieri, al fine di
contribuire a garantire il sostegno tecnico, logistico e
amministrativo dello strumento militare e di recuperare unità di
personale militare per l'espletamento dei compiti d'istituto.
4. Al personale impiegato in servizi armati e non, al quale non sia
possibile concedere recuperi compensativi prima del trasferimento
ad altro ente ovvero per imprescindibili esigenze funzionali, può
essere corrisposto, in luogo delle predette giornate di recupero,
il compenso di alta valenza operativa nei limiti previsti dalla
vigente normativa e nell'ambito delle risorse disponibili
nell'apposito Fondo.
Art. 30. Modifica e
abrogazione di norme
1. A decorrere dal 1° gennaio 2002,
gli articoli 7, 8, e 9 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n.
505, si applicano ai volontari di truppa in ferma breve e in ferma
prefissata con meno di dodici mesi di servizio.
2. Ai volontari di truppa in ferma breve e in ferma annuale in
servizio alla data del 1° gennaio 2002 da più di 10 mesi, continua
ad applicarsi la previgente normativa in materia di stato
giuridico.
3. A decorrere dal 1° gennaio 2002, sono abrogati gli articoli 2,
3, 4 e 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 505.
4. A decorrere dal 1° gennaio 2002, è abrogato l'articolo 3, comma
2, della legge 18 dicembre 1964, n. 1414.
4-bis. Sono abrogate le disposizioni che prevedono lo stato di
celibe o di vedovo quale requisito per il reclutamento ovvero il
matrimonio quale causa di proscioglimento dal servizio del
personale militare ed in particolare:
a) l'articolo 33, primo comma, lettera f), e l'articolo 45 della
legge 10 aprile 1954, n. 113;
b) l'articolo 26, primo comma, lettera e), l'articolo 35 e
l'articolo 40, primo comma, lettera f), della legge 31 luglio 1954,
n. 599;
c) articolo 34, primo comma, lettera f), della legge 3 agosto 1961,
n. 833;
d) la legge 8 agosto 1977, n. 564, e successive
modificazioni;
e) l'articolo 17 della legge 1° febbraio 1989, n. 53;
f) l'articolo 8, comma 3, del decreto legislativo 12 maggio 1995,
n. 196;
g) l'articolo 8, comma 2, lettera c), numero 3), del decreto del
Presidente della Repubblica 2 settembre 1997, n. 332(23).
Art. 31. Clausola
finanziaria
1. Agli oneri derivanti
dall'attuazione del presente decreto si provvede con le risorse
finanziarie e
con le modalità previste all'articolo 8, commi 1, 2 e 3, della
legge 14 novembre 2000, n. 331.
(1) - Comma così modificato
dall'art. 1, D.Lgs. 31 luglio 2003, n. 236.
(2) - Periodo così sostituito dall'art. 2, D.Lgs. 31 luglio 2003,
n. 236.
(3) - Articolo aggiunto dall'art. 3, D.Lgs. 31 luglio 2003, n.
236.
(4) - Articolo aggiunto dall'art. 3, D.Lgs. 31 luglio 2003, n.
236.
(5) - Comma così modificato dall'art. 8, D.L. 16 aprile 2002, n. 64
nel testo sostituito dalla relativa legge di conversione.
(6) - Comma così modificato dall'art. 8, D.L. 16 aprile 2002, n. 64
nel testo sostituito dalla relativa legge di conversione.
(7) - Comma così modificato dall'art. 8, D.L. 16 aprile 2002, n. 64
nel testo sostituito dalla relativa legge di conversione.
(8) - Articolo aggiunto dall'art. 4, D.Lgs. 31 luglio 2003, n.
236.
(9) - Comma aggiunto dall'art. 5, D.Lgs. 31 luglio 2003, n.
236.
(10) - Comma aggiunto dall'art. 5, D.Lgs. 31 luglio 2003, n.
236.
(11) - Periodo soppresso dall'art. 6, D.Lgs. 31 luglio 2003, n.
236.
(12) - Comma così modificato dall'art. 8, D.L. 16 aprile 2002, n.
64 nel testo sostituito dalla relativa legge di conversione.
(13) - Comma così modificato dall'art. 7, D.Lgs. 31 luglio 2003, n.
236.
(14) - Comma così modificato dall'art. 8, D.Lgs. 31 luglio 2003, n.
236.
(15) - Lettera così modificata dall'art. 8, D.Lgs. 31 luglio 2003,
n. 236.
(16) - Comma aggiunto dall'art. 8, D.Lgs. 31 luglio 2003, n.
236.
(17) - Lettera così modificata dall'art. 8, D.Lgs. 31 luglio 2003,
n. 236.
(18) - Comma aggiunto dall'art. 9, D.Lgs. 31 luglio 2003, n.
236.
(19) - Lettera così modificata dall'art. 10, D.Lgs. 31 luglio 2003,
n. 236.
(20) - Comma così modificato dall'art. 11, D.Lgs. 31 luglio 2003,
n. 236.
(21) - Comma aggiunto dall'art. 11, D.Lgs. 31 luglio 2003, n.
236.
(22) - Comma aggiunto dall'art. 11, D.Lgs. 31 luglio 2003, n.
236.
DECRETO LEGISLATIVO 30 OTTOBRE 2003, N. 317
MODIFICHE ED INTEGRAZIONI AL DECRETO LEGISLATIVO 30 LUGLIO 1999, N.
300, CONCERNENTI LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA DEL MINISTERO
DELL'INTERNO, A NORMA DELL'ARTICOLO 1 DELLA LEGGE 6 LUGLIO 2002, N.
137
(Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - N. 269 del 19 novembre
2003)
Per una migliore comprensione delle novità legislative si
riporta - in stralcio - il d. lgs. 30 luglio 1999, n. 300, recante
"Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11
della legge 15 marzo 1997, n. 59" (in corsivo il testo modificato o
aggiunto)
Capo II - Il ministero
dell'interno
Art. 14. Attribuzioni
1. Al Ministero dell'interno sono attribuite le funzioni e i
compiti spettanti allo Stato in materia di:
garanzia della regolare costituzione e del funzionamento degli
organi degli enti locali e funzioni statali esercitate dagli enti
locali, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, difesa
civile, politiche di protezione civile e prevenzione incendi, salve
le specifiche competenze in materia del Presidente del Consiglio
dei Ministri, tutela dei diritti civili, cittadinanza,
immigrazione, asilo e soccorso pubblico(1).
2. Il ministero svolge in particolare le funzioni e i compiti di
spettanza statale nelle seguenti aree funzionali:
a) garanzia della regolare costituzione degli organi elettivi degli
enti locali e del loro funzionamento, finanza locale, servizi
elettorali, vigilanza sullo stato civile e sull'anagrafe e attività
di collaborazione con gli enti locali;
b) tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e coordinamento
delle forze di polizia;
c) amministrazione generale e supporto dei compiti di
rappresentanza generale di governo sul territorio;
d) tutela dei diritti civili, ivi compresi quelli delle confessioni
religiose, di cittadinanza, immigrazione e asilo;
d-bis) organizzazione e funzionamento delle strutture centrali e
periferiche dell'amministrazione, con particolare riguardo alle
politiche del personale dell'amministrazione civile e alla
promozione e sviluppo delle relative attività formative nonché alla
gestione delle risorse strumentali e finanziarie del
ministero(2).
3. Il ministero svolge attraverso il corpo nazionale dei vigili del
fuoco anche gli altri compiti ad esso assegnato dalla normativa
vigente(3).
4. Restano ferme le disposizioni della legge 1° aprile 1981, n.
121.
Art. 15. Ordinamento
1. Il ministero si articola in dipartimenti, disciplinati ai
sensi degli articoli 4 e 5 del presente decreto.
(1) - Comma così sostituito
dall'art. 1, d. l. 7 settembre 2001, n. 343, nel testo modificato
dalla relativa legge
di conversione.
(2) - Lettera aggiunta dall'art. 1, d. lg. 30 ottobre 2003, n.
317.
(3) - Comma così modificato dall'art. 1, d. l. 7 settembre 2001, n.
343.
Il numero dei dipartimenti non può essere superiore a
cinque(4).
2. L'organizzazione periferica del ministero è costituita dagli
Uffici territoriali del governo di cui
all'articolo 11, anche con compiti di rappresentanza generale del
governo sul territorio, dalle
Questure e dalle strutture periferiche del corpo nazionale dei
vigili del fuoco.
(4) - Comma così modificato dall'art. 2, d. lg. 30 ottobre 2003, n.
317 |