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RIVISTA
DEI CARABINIERI REALI Anno I - n. 1 - novembre-dicembre
1934
L'Arma dei Carabinieri Reali quale
organo di Polizia Militare
e controspionaggio in pace e in guerra
1. - La funzione dell'Arma in materia di polizia militare è poco
conosciuta, sia perché all'argomento è stato sempre dato
particolare carattere di riservatezza, sia in conseguenza della
convinzione che essa, e per talune attribuzioni, sia devoluta
esclusivamente agli organi specializzati e quindi di scarso
interesse per gli elementi non preposti allo speciale servizio. Ciò
non è opportuno, ne esatto. Se riserbo sia da mantenere in tema di
ordinamento, non è così per quanto riguarda gli scopi che il
servizio di polizia militare si propone, le attribuzioni
specifiche, le modalità e gli accorgimenti con cui la funzione
viene esplicata.
Ne è possibile, per quanto la specializzazione dia maggior
rendimento, che un esiguo numero di esperti possa far fronte a
tutte le complesse esigenze nell'intero territorio del Regno. Ne
consegue che un'assidua collaborazione da parte di tutti i
componenti l'Arma è indispensabile. Ma per collaborare, occorre
conoscere la funzione, convincersi di questa necessità, rendersi
conto di quella che è l'azione avversaria da prevenire e
combattere. L'importanza rilevante che va assumendo il servizio di
controspionaggio, una delle branche della polizia militare, e la
necessità, sempre più sentita di un'assidua azione di prevenzione
sono motivi, altresì, per accrescere il numero degli esperti. Per
far fronte alle esigenze di pace e per quelle prevedibili in caso
di guerra, questo numero deve moltiplicarsi e soltanto potremo dire
di aver raggiunto l'ideale, quando ogni elemento dell'Arma sia
posto in grado di assolvere all'occorrenza, qualsiasi compito di
polizia militare.
La polizia militare deve prevenire e combattere ogni forma di
attività dannosa alla sicurezza e alla difesa dello Stato dal punto
di vista militare. Sono pertanto da considerare principalmente: -
lo spionaggio militare; - la trasgressione alle norme previste da
leggi, regolamenti, ordinanze, decreti prefettizi per garantire il
segreto militare o per meglio tutelare la difesa militare dello
Stato; - la propaganda sovversiva e disfattista tra le forze
armate; - gli attentati contro stabilimenti, impianti, materiali
militari od Opere d'interesse militare; - i trafugamenti, l'incetta
clandestina di armi, munizioni e materiale militare. Talune di
queste attività assumono soltanto indirettamente un interesse
militare, ma hanno un fondamento prevalentemente politico e perciò
l'azione di prevenzione e di repressione è devoluta principalmente
ad altri organi (autorità di p. s.). È da considerare al riguardo
che non è sempre possibile fissare una netta linea di demarcazione
tra il campo strettamente militare e quello politico e quindi la
necessità di agire sempre d'intesa con gli anzidetti organi.
2. - Spionaggio militare. Gli Stati, sotto le più svariate
forme, esplicano assidua attività tendente a raccogliere i maggiori
elementi possibili sull'organizzazione bellica in generale degli
altri Stati e su quanto possa in qualunque modo contribuire ad
ostacolare in guerra, con maggiore efficacia, la loro azione
militare o ad aver ragione della propria difesa. L'attività in
parola, detta comunemente "attività informativa militare" ha
naturalmente particolare sviluppo in tempo di guerra, e come è
facile immaginare, grave è il danno che essa può produrre, potendo
in taluni casi dar modo al nemico di risolvere in proprio favore
l'esito di una battaglia e perfino dell'intero conflitto. Di fronte
a sì grave pericolo lo Stato si tutela, sia con l'attuazione di
particolari misure preventive, sia col prevedere nella sua legge
penale ipotesi delittuose atte a colpire, nel caso concreto,
chiunque tenti o riesca a violare la segretezza o la riservatezza
cui sono vincolate le notizie in questione. Ma l'attività degli
Stati esteri non si arresta di fronte alle misure preventive e alle
sanzioni penali; gli Stati tentano ogni mezzo per raggiungere lo
scopo e non potendo agire palesemente creano segretamente le loro
organizzazioni alle quali prepongono menti direttive coadiuvate da
elementi scaltri e spregiudicati e da larghi mezzi finanziari.
Gli elementi di queste organizzazioni, detti comunemente "agenti
informatori" agiscono sotto le più svariate forme di copertura e
con i più astuti mezzi s'infiltrano, penetrano ovunque per
osservare, per raccogliere notizie. Il loro compito non è facile:
la segretezza e riservatezza imposta, le misure cautelari, le gravi
pene, sono forti ostacoli pel raggiungimento dei loro fini. Ecco la
necessità di procurarsi dei rivelatori tanto più necessari, quanto
più segreta è tenuta la notizia. Ogni specie di allettamento viene
adoperato per infittire le proprie reti informative di elementi
adatti allo scopo. Questi emissari stranieri non limitano la loro
ricerca tra i rifiuti sociali, ma tentano di corrompere i
funzionari, i militari; valendosi spesso delle arti insinuanti di
astute mondane, cercano di carpire la loro buona fede, di
profittare di un momento di leggerezza, di negligenza, di
imprudenza. E oltre a ciò, per sfuggire all'azione repressiva
creano le loro linee di comunicazione da e per l'estero, con i più
svariati mezzi. Si valgono a riguardo della comune corrispondenza,
usando linguaggi convenzionali, scritture invisibili, esaltabili
mediante processi chimici, di inserzioni convenzionali su giornali
e riviste; impiantano linee radiotelegrafiche abusive, trasmettono
notizie con segnalazioni luminose convenzionali, con lancio di
colombi viaggiatori e così via.
Non di rado emissari stranieri, abilmente camuffati, offrono i
propri servizi di carattere informativo per entrare nelle
organizzazioni avversarie e cercare di studiarne i metodi e
sistemi, di conoscerne gli obiettivi particolari come anche e
specialmente di procurarsi notizie. Alle volte però l'offerta dei
servizi viene fatta d'iniziativa, col fine di esercitare il così
detto "doppio giuoco" e carpire compensi da ambo le parti. Tutta la
complessa attività spiegata dalle suddette organizzazioni segrete
per violare la segretezza e la riservatezza delle notizie innanzi
accennate, più intensa naturalmente in tempo di guerra, va
compresa, in senso lato, sotto il nome di "spionaggio militare".
Abbiamo detto che gli Stati adottano misure preventive di carattere
generale per combattere lo spionaggio militare; esse sono previste
da norme di carattere interno e da norme legislative. La
trasgressione a dette norme costituisce attività contraria alla
sicurezza dello Stato dal punto di vista militare. Citeremo in
proposito, nei riguardi dello stato italiana, le misure previste
per le "località militarmente importanti".
Sono così denominate quelle località ove esistono o si compiono
opere di fortificazione, quelle ove sorgono stabilimenti militari,
arsenali, aeroporti armati e disarmati, depositi di combustibili,
di munizioni, dove esistono strade militari; quelle relative a
determinate posizioni militari, quelle che assumono temporanea
importanza militare in occasione di manovre, esperienze,
esercitazioni, ecc. Per le suddette località ed in relazione alle
caratteristiche di ciascuna, vengono di solito previsti, a
richiesta dell'autorità militare, appositi divieti consistenti in
genere in quelli di accedere, circolare, eseguire fotografie,
cinematografie, schizzi, disegni, rilievi topografici,
fotogrammetrici, di portare in taluni posti macchine e strumenti
atti allo scopo, di usare teleobiettivi, macchine fotografiche
panoramiche, binocoli e cannocchiali. Altre misure preventive e
sempre allo stesso fine, prevede il regolamento per la navigazione
aerea, riguardanti principalmente il divieto di eseguire (salvo
apposita autorizzazione) sul territorio dello Stato e sulle
rispettive acque territoriali, fotografie e cinematografie, come
anche di trasportare a bordo apparecchi fotografici e
cinematografici, salvo che siano trasportati come bagaglio ed in
condizioni d'imballaggio tali, da non consentire la presa delle
immagini. Sono previste inoltre zone vietate al volo e rotte
obbligatorie.
Anche il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza prevede
misure a tutela del segreto militare, come ad esempio, la facoltà
data all'autorità prefettizia di vietare il soggiorno di stranieri
in comuni o località che comunque interessano la difesa militare
dello Stato. Per la radiotelegrafia e radiofonia esiste tutta una
complessa serie di norme legislative, miranti tra l'altro ad
infrenare gli impianti clandestini telegrafici riceventi e
trasmittenti, nonché quelli per radioaudizioni circolari. In
proposito è da considerare che la scoperta dell'installazione e
dell'esercizio di impianti abusivi si presenta oggi di una
difficoltà diremo quasi insuperabile. L'aereo radiotelegrafico,
consistente in un sistema di fili e di relativi sostegni, ha
perduto il suo primitivo carattere iniziale, sia perché di esso si
può fare a meno sostituendolo con un telaio, sia perché esso non
differenzia da molti usati per la radioaudizione, sia ancora perché
può essere collocato all'interno di qualunque fabbricato.
Un secondo elemento indiziale era il caratteristico rumore della
scintilla, ora completamente eliminato con l'impiego dei moderni
apparati trasmettitori e ricevitori. Inoltre il rumore che faceva
il tasto durante la manipolazione è ora grandemente attutito e può
essere eliminato del tutto, sostituendo al tasto un combinatore del
tipo usato nei telefoni automatici. Per l'assenza di questi due
importanti elementi, i soli che una stazione radio telegrafica
presentava all'osservazione diretta prima di raggiungere l'attuale
grado di perfezione, potremmo senz'altro escludere la possibilità
di giungere ad individuare e scoprire un impianto abusivo senza che
della sua esistenza si abbia sospetto per altre vie e per indizi
estranei all'impianto stesso. La radiotelegrafia deve quindi
considerarsi oggi un normale ed utile mezzo a disposizione di chi
esercita lo spionaggio, come è stata ed è la fotografia e perciò la
vigilanza sulla radiotelegrafia non può che identificarsi con la
vigilanza sullo spionaggio in genere. Molte altre ancora sono le
norme di carattere preventivo a tutela diretta o indiretta del
segreto militare come ad esempio, quelle che disciplinano
l'allevamento, l'impiego e l'importazione nel Regno dei colombi
viaggiatori, quelle che regolano le visite di stranieri a
stabilimenti militari, arsenali, depositi, magazzini, polveriere,
colombaie militari, aeroporti, aeromobili, navi da guerra, a
stabilimenti industriali civili che lavorano per conto delle
amministrazioni militari, ad impianti ed opere d'importanza
militare, quelle relative al soggiorno ed impiego di stranieri
presso stabilimenti e imprese che lavorano per conto delle
amministrazioni militari, quelle sui disertori stranieri, ecc.
A queste sono da aggiungere le norme di esclusivo carattere
interno, pure molteplici. Ma abbiamo detto che esistono anche
misure per meglio tutelare la difesa militare dello Stato e tra
queste sono da porre in rilievo quelle previste dalla legge sul
"regime giuridico delle proprietà in zone militarmente importanti",
quelle sulle "zone soggette a servitù militari ed aeronautiche",
ecc. In genere tali norme subordinano al nulla osta e alla
condizione che crederà di imporre l'autorità militare, l'esercizio
di determinate attività (come ad esempio, costruzioni ferroviarie,
lavori minerari, marittimi, idraulici, elettrici, edificazioni,
scavi e demolizioni ecc). Ciò al fine di impedire che l'esercizio
di tali attività per il modo come esplicato, sia di danno o
comunque d'intralcio alla difesa militare del territorio. Ora tutte
le trasgressioni alle suddette misure costituiscono attività
contraria alla sicurezza e alla difesa militare dello Stato.
Propaganda sovversiva, propaganda disfattista tra le forze armate:
la pericolosità di entrambe è ben nota. La prima va intesa sotto
qualsiasi forma, anche contro lo spirito religioso; essa è
esiziale, perché tenta minare la compagine morale degli organismi
militari, sulla saldezza dei quali si fonda la sicurezza dello
Stato.
La seconda tende a gettare il discredito sulle istituzioni
militari, ad affievolire lo spirito combattivo delle forze armate,
a deprimerne il morale. Entrambe, specie in tempo di guerra, sono
da prevenire, seguire e reprimere. Attentati contro stabilimenti,
impianti, materiali militari ed opere di interesse militare:
possono essere determinati oltre che dal fine delittuoso politico o
terroristico, dall'intento di affievolire l'efficienza bellica del
Paese, nonché di suscitare gravi turbamenti nelle file delle forze
armate e ripercussioni di ordine internazionale. Nell'attentato,
dobbiamo considerare anche gli atti di sabotaggio. Trafugamenti,
incetta clandestina di armi, munizioni e materiale militare:
possono celare tra l'altro l'intendimento delittuoso di armare i
sudditi italiani contro lo Stato. Queste sono le principali
attività dannose alla sicurezza e difesa dello Stato dal punto di
vista militare. Non sono quindi le sole, perché l'interesse
militare si estende indirettamente o per riflesso a quasi tutta la
sfera degli interessi dello Stato e non più limitata, secondo la
concezione demo-liberale ormai sepolta, a ciò che concerneva la
sicurezza dello Stato e cioè la sua esistenza e conservazione.
Essa va estesa a tutto quel complesso d'interessi politici
fondamentali the - disse il Ministro Rocco - vanno dalla saldezza e
prosperità economica, al migliore assetto sociale del Paese e
perfino al diritto di conseguire e consolidare quel maggiore
prestigio politico che allo Stato possa competere in un determinato
momento storico. Da ciò si deduce che ogni attività contraria agli
interessi dello Stato è in buona parte per via indiretta o riflessa
contraria anche all'interesse militare.
3. - Da questo breve accenno alle principali attività, emerge lo
scopo generico che la polizia militare si propone: prevenire e
reprimere ogni forma di attività dannosa alla sicurezza dello Stato
dal punto di vista militare. Il servizio che vi è attinente, si
distingue in due grandi branche: "servizio di polizia militare"
propriamente detta, "servizio di controspionaggio militare". Il
primo riflette l'attuazione di tutte le misure preventive di
carattere generale e particolare intese ad impedire come fine
essenziale, che da parte degli stati esteri e dei loro agenti si
venga a conoscenza di notizie, documenti, oggetti segreti o
riservati comunque interessanti la forza, la preparazione,
l'efficienza bellica dello Stato ovvero le operazioni militari in
progetto o in attuazione; a combattere la propaganda sovversiva e
disfattista fra le forze armate; a garantire la sicurezza delle
opere e del materiale militare, nonché a meglio tutelare la difesa
militare dello Stato; a prevenire l'attività antitaliana nelle
terre redente e nelle colonie in quanto possa avere effetto nei
riguardi militari.
Naturalmente nell'attuazione delle misure è implicita l'assidua
vigilanza a che le stesse siano scrupolosamente osservate da parte
di tutti, con conseguente repressione delle infrazioni. Il secondo
(servizio di controspionaggio militare) tende ad individuare gli
agenti di spionaggio ed a controllarne l'attività per poterne
stroncare l'azione a momento opportuno. Tale servizio ha esigenze
speciali, derivanti dal fatto che, salvo i casi particolari nei
quali si renda necessario l'immediato intervento per evitare grave
pregiudizio al segreto militare, deve ritenersi sommamente dannosa
ogni azione che interrompa prematuramente l'attività delle persone
indiziate o possa comunque metterle sull'avviso, poiché è anche
scopo del controspionaggio scoprire l'intera rete informativa
avversaria. Tra gli scopi che si propone il "servizio di polizia
militare" propriamente detta abbiamo indicato quello, che può dirsi
il preminente, di impedire con opportune misure che da parte degli
stati esteri e dei loro agenti si venga a conoscenza di notizie,
oggetti e documenti d'interesse militare di natura segreta o
riservata.
Quali siano, è stato già indicato, con la formula generica:
forza, preparazione, efficienza bellica, operazioni militari in
progetto o in attuazione. Ma quali di essi sono segreti e quali
riservati? E perché questa distinzione? È opportuno soffermarsi un
poco su questo argomento: anzi tutto sul concetto di "segreto
militare".
4. - Tra i beni che lo Stato deve tutelare a difesa della sua
personalità, ha fondamentale importanza quello concernente la sua
esistenza e conservazione, sotto i tre aspetti dell'unità,
integrità e indipendenza, considerato nei rapporti internazionali.
Questa esistenza e conservazione e cioè la sicurezza dello Stato
dal punto di vista suddetto, può essere minacciata da due tipiche
forme di attività straniera; la prima, rivolta soprattutto a
sconvolgere gli ordinamenti dello Stato o ad attentare alla sua
unità, mediante le più svariate forme di propaganda e di
sobillazioni; la seconda mirante a violare l'integrità del
territorio, elemento reale costitutivo dello Stato o la sua
sovranità personale e territoriale, mediante la forza delle armi.
In entrambi i casi lo Stato ha necessità di difendersi e non è da
escludersi che di fronte alla prima forma di attività possa
trovarsi costretto ad un'azione offensiva militare a sua tutela. Ne
consegue che lo Stato ha bisogno di allestire i suoi mezzi di
difesa.
Deve quindi provvedere ad organizzare una forza militare dotata
dei più potenti e perfezionati armamenti ed atta a fronteggiare ed
a rintuzzare l'eventuale azione avversaria, ad apprestare a difesa
il suo territorio, specie nei punti dove più si presenta facile
l'offesa nemica, a preparare i suoi piani difensivi ed offensivi
per le eventuali operazioni militari, a predisporre tutto quanto
potrà essere necessario per la mobilitazione delle sue forze in
congedo e dell'intera popolazione (mobilitazione civile) per il
trasporto dei mobilitati nei luoghi di combattimento, per il loro
equipaggiamento, vettovagliamento, nonché per la loro assistenza
ecc. Tutto ciò rappresenta la così detta "preparazione bellica"
dello Stato e la potenza raggiunta in materia, la sua "efficienza
bellica" che, come giustamente disse il ministro Rocco, nella sua
relazione ai lavori preparatori al codice penale vigente, comprende
anche "i mezzi naturali di cui lo Stato dispone ed ai quali si
suole coordinare l'organizzazione bellica dello Stato
medesimo".
Questa preparazione bellica può servire all'occorrenza per
soddisfare a rivendicazioni nazionali ed anche in tal caso non è
estranea l'idea di difesa, perché lo Stato agendo con la forza
delle armi non fa che difendersi da quelle aggressioni
precedentemente patite che nelle più svariate forme ostacolano la
sua indipendenza e unità nazionale. Quanto si è detto finora in
materia di preparazione e di efficienza bellica si riferisce al
tempo di pace, ma è ovvio che lo Stato, nel caso di guerra,
continuerà con ogni vigore lo sforzo intrapreso per raggiungere
quella superiorità militare che è stata la mira costante nella
preparazione di pace. Superiorità militare, che non consiste
soltanto nel poter disporre di fronte al nemico di più efficaci
mezzi di offesa e di difesa, di piani ben studiati, ben diretti e
bene eseguiti, ma anche nel poter prevalere su di esso moralmente,
con lo spirito di combattività delle forze armate, con la loro
sentita fiducia nei capi e con la ferma e voluta disciplina, con lo
spirito di resistenza, di fede, di coesione dell'intera Nazione,
pronta a qualsiasi sacrificio e a qualsiasi cimento, pur di uscirne
vittoriosa. Vano riuscirebbe però ogni sforzo dello Stato se
lasciasse a chiunque la possibilità di venire a conoscenza dei suoi
divisamenti in materia e di tutto quanto costituisce elemento
vitale della sua organizzazione bellica.
Ne consegue che esso vincola al segreto e alla riservatezza
quelle notizie che se divulgate possono esporre a pericolo quella
superiorità militare cui tende e dalla quale dipende la sua
sicurezza. Tali notizie sono molteplici, mutevoli ed in continuo
aumento con il progredire e col perfezionarsi dell'organizzazione
bellica che come si è detto non si arresta al tempo di pace, ma che
anzi ha il suo sviluppo maggiore in tempo di guerra, specie di
fronte alle nuove esigenze che la stessa guerra può presentare.
Notizia segreta è quella che per volontà dello Stato deve rimanere
occulta "erga omnes" o rispetto a determinate persone. La volontà
dello Stato rivolta a vincolare al segreto una notizia può essere
dichiarata dallo Stato così espressamente come implicitamente, sia
in modo generale, cioè concernente una determinata cerchia di
affari, sia in modo particolare, cioè in conseguenza della speciale
natura dell'affare o della cosa che si considera, sia mediante
norme legislative o regolamentari, sia con atti amministrativi o
per effetto di consuetudine o prassi ufficiale (Manzini).
Dunque la dichiarazione di volontà dello Stato è indispensabile,
esplicita o implicita che sia; essa può manifestarsi nelle varie
forme innanzi accennate, ma quando manchi non si può parlare di
"segreto", ne si può dichiarare segreta una qualsiasi notizia. Ciò
che forma oggetto della notizia si deve poter nascondere alla vista
e alla comune osservazione di tutti o di determinate persone: nel
segreto è implicito che esso non sia alla portata di tutti, ma
conosciuto soltanto da chi per volere dello Stato stesso ne deve
essere il depositano in ragione delle sue funzioni o attribuzioni.
Da ciò deriva che anche una notizia segreta, una volta divenuta di
dominio pubblico non è più segreta, inteso questo dominio nel vero
senso della parola, poiché ad esempio, il semplice fatto che taluno
sia venuto a conoscenza di una notizia segreta e l'abbia palesata
ad un terzo, non distrugge il vincolo del segreto che resta sempre
tale verso gli altri che lo devono ignorare. È in proposito
opportuno rilevare che in talune legislazioni penali straniere
viene ora previsto il procacciamento e la rivelazione di notizie
che hanno perduto il carattere di segreto per essere già state
portate indebitamente a conoscenza di potenze straniere.
Questa la concezione del segreto di Stato in genere, che vale
naturalmente anche per il segreto militare. Ma esiste un'altra
categoria di notizie comunemente dette "riservate" e che il codice
penale vigente cita sotto la denominazione di "notizie di cui è
vietata la divulgazione". Vari sono i caratteri differenziali tra
le notizie segrete e le riservate. Anzitutto il minor nocumento che
può derivare in genere dalla loro pubblicazione, diffusione e
rivelazione. Ma non è da escludere che vi siano notizie riservate
che, divulgate, possano produrre uguale danno ed alle volte anche
maggiore. Se si considera infatti che talune notizie, in
conseguenza della speciale natura di ciò che forma oggetto di esse,
non sono da dichiararsi segrete, mancando la possibilità di
sottrarle materialmente alla conoscenza di tutti o di determinate
persone, è facile comprendere, come anche tra le notizie riservate
ve ne siano di quelle che se divulgate possono esporre seriamente a
pericolo l'esistenza e conservazione dello Stato, considerata nei
rapporti internazionali. Ma vi sono altri caratteri differenziali.
In genere la conoscenza del segreto, per volere dello Stato è
limitata ad un ristretto numero di persone, e verificandosi il caso
che la notizia diventi di dominio pubblico, non si può più parlare
di segreto. La conoscenza della notizia riservata invece può
estendersi, in taluni casi, per forza maggiore, ad un numero
indeterminato di persone, cosa che non distrugge la riservatezza
delle notizie, che resta sempre tale finche sussiste il divieto di
divulgazione. Un altro carattere differenziale e di particolare
importanza è quello che mentre per i segreti, la dichiarazione di
volontà dello Stato può manifestarsi esplicitamente e
implicitamente nelle varie forme su accennate, per le notizie
riservate la dichiarazione di volontà dello Stato o dell'autorità
competente a vietarne la divulgazione deve essere assolutamente
esplicita.
Senza questo divieto esplicito, non sono applicabili le
disposizioni penali e a ciò ha provveduto il R. D. 28 settembre
1934 n. 1728 "Elencazione delle principali notizie d'interesse
militare delle quali è vietata la divulgazione". Tra le notizie
riservate sono da considerarsi anche quelle che a stretto criterio
non possono comprendersi tra le notizie concernenti la
preparazione, l'efficienza bellica e le operazioni militari, cioè
quelle che si riferiscono alle risorse naturali o alle particolari
caratteristiche del territorio, non costituenti mezzi naturali di
difesa dello Stato, ma al contrario da potersi sfruttare dal nemico
per le proprie operazioni militari; altresì quelle notizie utili al
nemico, riferibili sempre alle condizioni del territorio, per
regolarsi sull'opportunità o meno di seguire un determinato piano
d'azione, come anche quelle che agevolano il compito
dell'avversario per il raggiungimento di determinati obbiettivi
offensivi. Ad esempio: il riconoscimento dei luoghi di più facile e
conveniente approdo od ancoraggio per eventuali operazioni di
sbarco, nonché i luoghi più adatti per l'atterraggio ed ammaraggio
di aerei, la pendenza, larghezza, condizioni di determinate strade
non militari, le possibilità di adattamento di esse alle esigenze
di guerra, ecc. Dopo quanto si è detto possiamo precisare che
costituisce "segreto militare" ogni notizia (con essa i documenti o
oggetti) concernente la preparazione o l'efficienza bellica, oppure
le operazioni militari, in progetto o in attuazione, che
nell'interesse dell'esistenza e conservazione dello Stato
(sicurezza), considerata nei rapporti internazionali deve rimanere
occulta per volontà dello Stato (esplicita o implicita) verso tutti
o rispetto a determinate persone.
Notizie riservate d'interesse militare, invece, sono quelle
notizie, non segrete, concernenti la preparazione, l'efficienza
bellica, le operazioni militari in progetto o in attuazione, o
comunque aventi riflesso con interessi militari, che per espresso
divieto del Governo o di altra autorità competente, non debbono
essere divulgate, a tutela dell'esistenza e conservazione dello
Stato (sicurezza) considerata nei rapporti internazionali. Questo
chiarimento al concetto di notizia segreta e riservata può sembrare
a prima vista superfluo, ma non lo è se si considera che nel
disimpegno della funzione di polizia militare in genere e del
controspionaggio in specie, è necessario avere una nozione esatta
di questo concetto per riconoscere, di fronte al caso concreto, che
costituisca reato, gli estremi di esso, nella veste di ufficiale di
polizia giudiziaria e procedere agli incombenti relativi.
(Continua) |